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Ricorso proposto il 23 aprile 2010 - Emram/UAMI - Guccio Gucci (G)

(Causa T-187/10)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Maurice Emram (Marsiglia, Francia) (rappresentante: avv. M. Benavï)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Guccio Gucci Spa (Firenze, Italia)

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione dell'UAMI, R 1281/2008-1;

rigettare l'opposizione al deposito del marchio G line n. 2421402, della Società Gucci SpA;

di conseguenza condannare l'UAMI alle spese;

e la Società Gucci SpA alle spese del procedimento innanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Il ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo "G" per prodotti rientranti nelle classi 9, 18 e 25 - domanda n. 2 421 402

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Guccio Gucci SpA

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchi figurativi comunitari e nazionali "G" per prodotti rientranti nelle classi 9, 18 e 25

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione e diniego di registrazione del marchio richiesto

Motivi dedotti: Violazione degli artt. 8 e 75, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti artt. 8 e 77 del regolamento (CE) n. 207/2009], in quanto la commissione di ricorso non avrebbe applicato correttamente le disposizioni legislative vigenti in materia e avrebbe proceduto ad un'analisi superficiale degli elementi dedotti dal ricorrente.

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