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Ricorso proposto il 30 ottobre 2023 – Bloom / Commissione

(Causa T-1049/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bloom (Parigi, Francia) (rappresentante: F. Lafforgue, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea, del 30 agosto 2023, recante rigetto della richiesta di riesame interno ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento di Aarhus relativa alla lettera della Commissione europea, del 5 aprile 2023, con cui la direzione generale degli Affari marittimi e della pesca ha informato la Commissione per il tonno dell’Oceano indiano (in proseguo «IOTC») del fatto che l’Unione europea sollevava un’obiezione relativa alla risoluzione 23/02 sulla gestione di dispositivi mobili di aggregazione ittica (in proseguo «FAD») nella zona di competenza della IOTC, a norma dell’articolo IX, paragrafo 5, dell’accordo che istituisce la IOTC;

condannare la Commissione europea a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione. La ricorrente sostiene che la lettera di obiezione oggetto della richiesta di riesame costituisce un atto suscettibile di formare oggetto di una richiesta di riesame e costituisce una violazione del diritto dell’Unione in materia ambientale.

Secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di precauzione. La ricorrente ritiene che l’uso di FAD mobili è una delle cause principali delle catture indesiderate, sia che si tratti di specie non bersaglio, sia che si tratti di novellame di specie bersaglio. Di conseguenza, la risoluzione 23/02 della IOTC che prevede una sospensione dell’uso di FAD per 72 giorni costituirebbe la soluzione più appropriata per porre freno allo sfruttamento eccessivo degli stock e per consentirne la rigenerazione.

Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/20091 . Secondo la ricorrente, la tolleranza autorizzata nelle stime dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo, registrate nel giornale di pesca, è del 10% per tutte le specie. Orbene, la violazione di questo margine di tolleranza deriva in gran parte direttamente dall’uso di FAD mobili. Infatti, l’uso di FAD mobili causa una recrudescenza della cattura di specie non bersaglio o di novellame, in particolare dei tonni albacora e dei tonni obesi. Poiché il novellame di queste due specie si assomiglia, le tonniere non sono in grado di dichiarare le loro catture per specie e non possono quindi garantire il rispetto del margine di tolleranza del 10%.

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1 Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU 2009, L 343, pag. 1).