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Ricorso proposto il 3 novembre 2023 – Vossko / Commissione

(Causa T-1059/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Vossko GmbH & Co. KG (Ostbevern, Germania) (rappresentanti: L. Harings e F. Jacobs)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1629 1 ;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1629 ha violato i trattati dell’Unione europea.

In primo luogo, il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1629 pregiudicherebbe la libertà d’impresa della ricorrente di cui all’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 1 . La riduzione del contingente tariffario per la carne cotta di volatili costituirebbe una restrizione di fatto alle importazioni. La ricorrente sarebbe colpita nel nucleo essenziale della sua attività commerciale dal nuovo contingentamento che minaccerebbe la sua esistenza. Tale intervento non sarebbe giustificato. Esso non sarebbe in ogni caso giustificabile per mancanza di proporzionalità, in quanto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1629 non sarebbe né necessario né adeguato.

In secondo luogo, il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1629 violerebbe il diritto di proprietà della ricorrente di cui all’articolo 17 della Carta. La riduzione del contingente tariffario imporrebbe alla ricorrente un sacrificio speciale ingiustificabile e costituirebbe quindi un’espropriazione di fatto. Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1629 sarebbe in diretto contrasto con il principio di uguaglianza, in quanto esso riguarderebbe effettivamente, anzitutto, i principali importatori di carne cotta di pollo proveniente dal Brasile, e perciò in particolare la ricorrente. Gli oneri che ne deriverebbero per la ricorrente sarebbero molto maggiori rispetto a quanto si possa normalmente prevedere in caso di mutamenti giuridici o politici. Tale intervento sarebbe ingiustificabile, poiché attualmente mancherebbe un regime di indennizzo, necessario per i casi di espropriazione. Inoltre, il contingentamento non sarebbe neppure nell’interesse pubblico.

In terzo luogo, il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1629 sarebbe in contrasto con i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto stabiliti dal diritto dell’Unione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1629 comporterebbe una modifica imprevedibile e significativa dei contingenti tariffari e non soddisferebbe, a tal proposito, i requisiti fissati dalla Corte in ordine al rispetto dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto. Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1629 non prevederebbe alcun regime transitorio e di compensazione. Inoltre, il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1629 avrebbe un puro effetto retroattivo illegittimo in quanto produrrebbe conseguenze giuridiche su fatti già verificatisi prima della sua adozione. La ricorrente avrebbe già importato dal Brasile, prima dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1629, più tonnellate di carne cotta di volatili di quante potrebbe importarne in futuro a causa della riduzione.

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1 Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1629 della Commissione, del 9 agosto 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda i quantitativi che possono essere importati nell’ambito di determinati contingenti tariffari nei settori dello zucchero e del pollame a seguito dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile (GU 2023, L 202, pag. 1).

1 GU 2012, C 326, pag. 391.