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Ricorso proposto il 27 ottobre 2023 – Pomilio Blumm/EUIPO

(Causa T-1051/23)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Pomilio Blumm Srl (Pescara, Italia) (rappresentanti: A. Clarizia, P. Ziotti e P. Nocito, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via istruttoria, ordinare l’esibizione in giudizio di tutta la documentazione amministrativa, delle giustificazioni presentate dall’aggiudicataria nel procedimento di verifica della congruità dell’offerta ai fini della partecipazione alla procedura di gara nonché della copia integrale del provvedimento di aggiudicazione della gara in favore dell’aggiudicataria;

annullare:

la comunicazione di EUIPO del 30 agosto 2023 con la quale ha trasmesso la graduatoria della gara indetta e comunicato l’aggiudicazione della procedura a Figame.Com Travel Organisation Ltd; del non conosciuto provvedimento di aggiudicazione a Figame.Com Travel Organisation Ltd;

del non conosciuto provvedimento di conclusione di verifica dell’anomalia dell’offerta nei confronti di Figame.Com Travel Organisation Ltd; della lettera di EUIPO dell’8 settembre 2023 con la quale, in risposta alla richiesta di Pomilio Blum S.r.l., ha negato l’accesso alla documentazione richiesta ed ha respinto la richiesta di riesame dell’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/20011 del parlamento europeo e del consiglio, del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del parlamento europeo, del consiglio e della commissione;

della lettera di EUIPO del 28 settembre 2023 che ha consentito, su richiesta di Pomilio Blumm l’accesso parziale ad alcuni documenti di gara di Figame.com e contestualmente ha respinto la richiesta di nuovo riesame presentata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

e condannare EUIPO al risarcimento in forma specifica del danno asseritamente subito, in particolare attraverso la dichiarazione di nullità, di annullamento o d’inefficacia del contratto stipulato tra EUIPO e l’aggiudicataria in data 15 settembre 2023, nonché il subentro della Pomilio Blumm nella qualità di aggiudicataria.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di trasparenza e del regolamento n. 1049/2001 e dell’articolo 170 del regolamento n. 2008/10461 , in quanto EUIPO ha dapprima negato l’accesso agli atti relativi all’offerta tecnica della concorrente prima graduata e poi ha consentito solo l’accesso parziale ritenendo che i documenti contenessero informazioni commerciali riservate senza fornire un’adeguata motivazione.

Secondo motivo, vertente sul fatto che l’aggiudicataria dovesse essere esclusa dalla gara in quanto dagli atti dalla stessa prodotti risultava priva del requisito previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, 2, del Capitolato d’oneri il quale chiedeva di dimostrare di disporre di una forza lavoro media annua negli ultimi tre anni di 20 persone. Pertanto, EUIPO non escludendo la concorrente ha agito in aperta violazione del Capitolato.

Terzo motivo, vertente sul fatto che l’offerta dell’aggiudicataria è anormalmente bassa ed in quanto tale non copre i costi che deve sostenere per la prestazione del servizio. Pertanto, EUIPO avrebbe dovuto rifiutare l’offerta perché incongrua e inattendibile.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi di concorrenza e di parità di trattamento tra gli operatori economici, in quanto l’aggiudicataria ha modificato la propria offerta in sede di verifica dell’anomalia, in violazione dei principi di parità tra i concorrenti e della concorrenza. Infatti, l’aggiudicataria ha dichiarato di coprire i costi ricorrendo a forme di remunerazione aggiuntive solo nel momento in cui EUIPO le ha chiesto di giustificare la propria offerta. L’Ufficio ha, quindi, violato il principio di parità di trattamento degli offerenti, che ha lo scopo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed efficace tra le imprese che partecipano ad un appalto pubblico.

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1 GU 2001, L 145, p. 43.

1 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, p. 1)