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Ricorso proposto il 20 settembre – Evroins inshurans grup / EIOPA

(Causa T-586/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Evroins inshurans grup (Sofia, Bulgaria) (rappresentanti : A. Morogai, H. Drăghici and F. Giurgea, avvocati)

Convenuta: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione adottata dalla commissione di ricorso delle autorità europee di vigilanza («la commissione di ricorso»), del 19 luglio 2023 (BoA-D-2023-02), aggiornata dalla medesima commissione di ricorso in data 25 luglio 2023 («decisione BoA-D-2023-02»); e, di conseguenza,

annullare la relazione dell’EIOPA relativa alla valutazione della stima delle riserve tecniche al lordo e al netto della riassicurazione per il portafoglio responsabilità civile autoveicoli della Euroins Romania Asigurare - Reasigurare SA (EIOPA-23-149), del 28 marzo 2023, pubblicata dall’EIOPA («la relazione EIOPA»), oppure, in subordine, ordinare alla commissione di ricorso di riesaminare il ricorso della ricorrente contro la relazione EIOPA;

condannare le autorità europee di vigilanza e l’EIOPA a farsi carico delle spese sopportate dalla Euroins nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi in via principale.

Primo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la commissione di ricorso ha violato il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio1 , la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 e il regolamento di procedura della commissione di ricorso:

la commissione di ricorso è incorsa in errore di diritto quando ha stabilito che la relazione EIOPA non costituisce una decisione ai sensi del regolamento n. 1094/2010.

la commissione di ricorso è incorsa in errore di diritto quando ha stabilito che la relazione EIOPA non costituisce una «decisione» ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea.

la commissione di ricorso ha omesso di tenere conto del fatto che le disposizioni della direttiva 2009/138 portano alla conclusione che tale atto non attribuisce alla EIOPA alcun potere di valutare/stimare/verificare le riserve tecniche di un assicuratore, al lordo e al netto della riassicurazione. Peraltro, tale «potere» è stato conferito soltanto ed esclusivamente agli Stati Membri, per il tramite delle rispettive autorità nazionali di vigilanza.

Secondo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la decisione BoA-D-2023-02 è stata presa in violazione di principi generali del diritto dell’Unione:

la decisione BoA-D-2023-02 è stata adottata in violazione del principio di proporzionalità. La commissione di ricorso non ha accertato se la relazione EIOPA fosse conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea, in particolare se tale relazione fosse idonea e necessaria alla realizzazione dell’obiettivo perseguito;

la decisione BoA-D-2023-02 è stata adottata in violazione del principio di parità di trattamento, in particolare perché la commissione di ricorso ha omesso di esaminare se l’EIOPA avesse agito in maniera non oggettiva e discriminatoria nei confronti della ricorrente;

in applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, la ricorrente aveva una legittima aspettativa a che non venisse avviata e svolta alcuna valutazione da parte dell’EIOPA stessa;

il principio di tutela giurisdizionale effettiva vale non solo per l’applicazione del diritto dell’Unione, ma anche per la tutela dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione. Tuttavia, il diritto di rivolgersi alla commissione di ricorso non è stato effettivo, poiché tale commissione si è rifiutata di accertare adeguatamente la reale natura della relazione EIOPA e di controllare quali fossero le sue implicazioni effettive.

Terzo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la decisione BoA-D-2023-02 è stata adottata in violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («la Carta»).

Le disposizioni dell’articolo 47 della Carta non sono state rispettate poiché il diritto della ricorrente di proporre ricorso contro la relazione EIOPA dinanzi alla commissione di ricorso è stato illusorio, e quindi non effettivo, a causa del fatto che la commissione di ricorso non ha proceduto a una seria valutazione dei fatti e degli elementi di prova addotti dalla ricorrente.

Quarto motivo di ricorso, vertente sul fatto che la decisione BoA-D-2023-02 è stata adottata con sviamento dei poteri della commissione di ricorso allorché il ricorso è stato respinto per inammissibilità.

L’interpretazione congiunta di certi argomenti contenuti nella decisione BoA-D-2023-02 potrebbe condurre alla conclusione che l’interpretazione giuridica adottata dalla commissione di ricorso nella decisione BoA-D-2023-02 è piuttosto circolare e conclude che la relazione EIOPA non è una decisione ai sensi del regolamento n. 1094/2010, senza offrire sufficienti elementi di sostegno e rinvii a elementi di prova ammessi.

Quinto motivo di ricorso, vertente sul fatto che la relazione EIOPA è stata redatta con eccesso dei poteri dell’EIOPA, come disciplinati dalla direttiva 2009/138 e dal regolamento n. 1094/2010.

Avviando e portando a termine la valutazione relativa alla stima delle riserve tecniche al lordo e al netto della riassicurazione, l’EIOPA ha agito eccedendo la sua sfera di competenza disciplinata dal regolamento n. 1094/2010 e andando oltre il suo potere e la sua autorità legale. L’EIOPA ha agito in contrasto con il suo mandato di garantire convergenza in materia di vigilanza in tutta l’Unione europea.

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1 Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU 2010, L 331, pag. 48).

1 Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (GU 2009 L 335, pag. 1).