Language of document :

Ricorso proposto il 28 settembre 2023 – Germania / ACER

(Causa T-612/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller e R. Kanitz, nonché l’avvocato R. Bierwagen)

Convenuta: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione A-003-2019 R della commissione dei ricorsi dell’Agenzia, del 7 luglio 2023, nella parte in cui conferma l’articolo 5, paragrafi 8 e 9, dell’allegato I e l’articolo 5, paragrafi 8 e 9, della decisione n. 2/2019 della convenuta;

in subordine – qualora il Tribunale fosse dell’avviso che le disposizioni degli allegati I e II da annullare ai sensi del primo punto siano inscindibilmente connesse alle altre disposizioni dei rispettivi articoli, dei rispettivi allegati oppure dell’intera decisione n. 2/2019 della convenuta, del 21 febbraio 2019, come modificata dalla decisione della commissione dei ricorsi – annullare i rispettivi articoli, allegati o l’intera decisione;

in subordine – qualora il Tribunale fosse dell’avviso che le disposizioni degli allegati I e II da annullare ai sensi del secondo punto siano inscindibilmente connesse alle altre disposizioni dei rispettivi articoli, dei rispettivi allegati oppure dell’intera decisione n. 2/2019 della convenuta, del 21 febbraio 2019, come modificata dalla decisione della Commissione di ricorso – annullare i rispettivi articoli, allegati o l’intera decisione, e

condannare la convenuta a farsi carico delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti cinque motivi:

Primo motivo di ricorso: violazione degli articoli da 14 a 16 del regolamento sul mercato interno dell’energia elettrica 1

L’introduzione di un’analisi aggiuntiva sull’efficienza, funzionale alla presa in considerazione degli elementi critici di rete in occasione del calcolo della capacità transfrontaliera di scambio, violerebbe gli articoli da 14 a 16 del regolamento sul mercato interno dell’energia elettrica, poiché innanzitutto l’individuazione degli elementi critici di rete spetterebbe al centro che esegue il calcolo coordinato della capacità e non all’Agenzia. Ciò sarebbe desumibile dall’interpretazione delle disposizioni, operata alla luce sia della formulazione, della genesi, dell’economia sia dei considerando del regolamento sul mercato interno dell’energia elettrica. Il legislatore dell’Unione avrebbe fissato una capacità minima del 70%, anziché optare per un criterio di efficienza. Inoltre, il criterio di efficienza sarebbe praticamente irrealizzabile e vanificherebbe così la capacità minima del 70%. Per di più verrebbero aggirate le disposizioni sulla nuova configurazione delle zone di offerta, poiché lo Stato membro verrebbe de facto costretto a riconfigurare la sua zona di offerta quando non può più prendere in considerazione per il calcolo della capacità elementi interni alla rete.

Un fattore di distribuzione del trasferimento di energia («Power Transfer Distribution Factor»; in prosieguo: il «PTDF») fissato al 10 percento o più ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 8, lettera b), degli allegati I e II della decisione violerebbe parimenti l’articolo 16, paragrafi 4 e 8, del regolamento sul mercato interno dell’energia elettrica. Poiché la decisione stessa riconoscerebbe che a partire dal 2020, con l’applicazione del metodo per il calcolo della capacità, costituirebbero elementi critici di rete già quelli con un PTDF superiore al 5 percento, un PTDF al 10 percento o più a partire dalla metà del 2022 sarebbe arbitrario.

Secondo motivo di ricorso: il criterio di efficienza viola il regolamento (UE) 2015/1222 1

Il criterio di efficienza di cui all’articolo 5, paragrafo 8, lettera c), degli allegati I e II della decisione violerebbe il processo di riesame delle configurazioni delle zone di offerta di cui agli articoli 32 ss. del regolamento (UE) 2015/1222, il diritto dei gestori di sistema di definire individualmente le contromisure disponibili da prendere in considerazione nel calcolo della capacità ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1222 e la regola sulla (non) considerazione di elementi di rete nel calcolo della capacità di cui all’articolo 29, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2015/1222.

Terzo motivo di ricorso: violazione degli orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell’energia elettrica

L’obbligo dei gestori di sistema, di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), degli orientamenti, di attivare le contromisure più efficaci ed economicamente efficienti durante la selezione delle contromisure opportune per la gestione del sistema di trasmissione dell’energia elettrica, verrebbe vanificato dall’articolo 5, paragrafo 8, lettera b), degli allegati I e II della decisione.

Quarto motivo di ricorso: violazione del principio di proporzionalità

Il criterio di efficienza e il criterio del PTDF di cui all’articolo 5, paragrafo 8, lettere b) e c), degli allegati I e II della decisione violerebbero il principio di proporzionalità, perché comprometterebbero la sicurezza del sistema nella regione Core e per l’inefficienza in termini di costi. L’eliminazione di quasi tutti gli elementi critici di rete dal calcolo della capacità comporterebbe ulteriori rischi per la sicurezza del sistema e aumenterebbe i costi.

Quinto motivo di ricorso: illegittimità formali

La convenuta non avrebbe competenza per la determinazione degli elementi critici di rete attraverso il criterio di efficienza e per la determinazione della considerazione precoce di contromisure.

La decisione violerebbe l’articolo 2 e l’articolo 4 del regolamento n. 1 del Consiglio 1 , poiché la sua pubblicazione e comunicazione sarebbe avvenuta solo in lingua inglese.

____________

1 Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (rifusione) (GU 2019, L 158, pag. 54)

1 Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU 2015, L 197, pag. 24).

1 Regolamento (CEE) n. 1/58 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, P 17, pag. 385).