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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 25 febbraio 2022 – Hellfire Massy Residents Association / An Bord Pleanála, The Minister for Housing, Heritage and Local Government, Irlanda, The Attorney General

(Causa C-166/22)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti

Ricorrente: Hellfire Massy Residents Association

Resistenti: An Bord Pleanála, The Minister for Housing, Heritage and Local Government, Irlanda, The Attorney General

Altre parti: South Dublin County Council, An Taisce – The National Trust for Ireland, Save the Bride Otters

Questioni pregiudiziali

La prima questione è la seguente:

Se i principi generali del diritto dell’Unione derivanti dal primato dell’ordinamento giuridico dell’Unione comportino che una norma di procedura nazionale, in base alla quale un ricorrente in un procedimento di controllo giurisdizionale deve espressamente invocare le disposizioni giuridiche pertinenti, non può impedire a un ricorrente che contesti la compatibilità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione individuato di proporre un’impugnazione basata su dottrine o strumenti giuridici da considerare come intrinsecamente pertinenti all’interpretazione di tale diritto dell’Unione, come il principio secondo cui il diritto ambientale dell’Unione dovrebbe essere interpretato in combinato disposto con la Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale conclusa ad Aarhus, Danimarca, il 25 giugno 1998, in quanto parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione.

La seconda questione è la seguente:

Se gli articoli 12 e/o 16 della direttiva 92/43/CEE 1 e/o le suddette disposizioni in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa ad Aarhus, Danimarca, il 25 giugno 1998 e/o in combinato disposto con il principio secondo cui gli Stati membri devono adottare tutte le misure specifiche necessarie per l’effettiva attuazione della direttiva, comportino che una norma procedurale nazionale, in base alla quale un ricorrente non deve sollevare una «questione ipotetica» e «deve essere realmente interessato» per poter eccepire l’incompatibilità del diritto nazionale con una disposizione del diritto dell’Unione, non può essere invocata per escludere l’impugnazione di un ricorrente che abbia fatto valere i diritti di partecipazione del pubblico in relazione a una decisione amministrativa e che desideri poi contestare la validità di una disposizione di diritto nazionale con riferimento al diritto dell’Unione, in previsione di futuri danni all’ambiente derivanti da una presunta lacuna del diritto nazionale, ove esista una ragionevole possibilità di siffatti danni futuri, in particolare perché il progetto è stato autorizzato in una zona che costituisce un habitat di specie soggette a rigorosa tutela e/o perché, applicando il principio di precauzione, è possibile che le indagini effettuate successivamente all’autorizzazione rendano necessario chiedere una deroga ai sensi dell’articolo 16 della direttiva.

La terza questione è la seguente:

Se gli articoli 12 e/o 16 della direttiva 92/43/CEE e/o queste stesse disposizioni in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafi da 1 a 9, e/o l’articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa ad Aarhus, Danimarca, il 25 giugno 1998 e/o con il principio secondo cui gli Stati membri devono adottare tutte le misure specifiche necessarie per l’effettiva attuazione della direttiva comportino che un sistema di licenze in deroga previsto dal diritto nazionale per dare attuazione all’articolo 16 della direttiva non dovrebbe essere parallelo e indipendente rispetto al sistema di autorizzazione del progetto, bensì dovrebbe far parte di un procedimento di approvazione integrato che comprenda una decisione da parte di un’autorità competente (invece di un giudizio ad hoc formulato dal promotore stesso del progetto sulla base di una disposizione generale di diritto penale) in merito all’opportunità di richiedere una licenza in deroga per questioni individuate in seguito al rilascio dell’autorizzazione e/o che comporti una decisione da parte di un’autorità competente in merito al tipo di indagini necessarie nell’ambito della valutazione dell’opportunità di richiedere tale licenza.

La quarta questione è la seguente:

Se gli articoli 12 e/o 16 della direttiva 92/43/CEE e/o dette disposizioni lette in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafi da 1 a 9, e/o l’articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale fatta ad Aarhus, Danimarca, il 25 giugno 1998 comportino che, per un progetto per il quale il rilascio dell’autorizzazione è stato oggetto di un’opportuna valutazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, e in un contesto in cui può essere richiesta una deroga successivamente all’autorizzazione ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE, sia necessaria una procedura di partecipazione del pubblico conformemente all’articolo 6 della Convenzione di Aarhus.

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1 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7).