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Ordinanza del Tribunale del 25 gennaio 2024 – Puma/EUIPO – Puma (puma soundproofing)

(Causa T-266/23) 1

[«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo puma soundproofing – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore PUMA – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di pregiudizio alla notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentanti: M. Schunke e P. Trieb, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Puma Srl (Settimo Milanese, Italia) (rappresentante: E. La Malfa, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 27 febbraio 2023 (procedimento R 1399/2021-1).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Puma SE si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Puma Srl.

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.

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1     GU C 252 del 17.7.2023.