Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 22 gennaio 2015 –
Bank Tejarat / Consiglio
(causa T‑176/12)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Errore di valutazione»
1. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta alla proliferazione nucleare – Portata del sindacato giurisdizionale (Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 35‑39)
2. Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo dei mezzi di prova – Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 46, § 1, e 48, § 1) (v. punti 45, 46)
3. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Annullamento parziale in due momenti diversi di due atti che contengono misure restrittive identiche – Rischio di danno grave alla certezza del diritto – Mantenimento degli effetti del primo di tali atti fino a quando inizia ad avere effetto l’annullamento del secondo (Artt. 264, comma 2, TFUE, 280 TFUE e 288, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 56, comma 1, e 60, comma 2; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, come modificata dalla decisione 2012/35/PESC; regolamenti del Consiglio nn. 267/2012 e 709/2012) (v. punti 65‑69, 72‑74)
Oggetto
| Domanda di annullamento parziale, con effetto immediato, della decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 19, pag. 22); del regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 19, pag. 1); del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1) e del regolamento di esecuzione (UE) n. 709/2012 del Consiglio, del 2 agosto 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 (GU L 208, pag. 2). |
Dispositivo
1) | | Sono annullati, nella parte in cui concernono la Bank Tejarat: |
– il punto I B 2 dell’allegato I della decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran;
– il punto I B 2 dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;
– il punto I B 105 dell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010;
– il punto 5 dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 709/2012 del Consiglio, del 2 agosto 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012.
2) | | Il ricorso è respinto per il resto. |
3) | | Gli effetti della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC, come modificata dalla decisione 2012/35, sono mantenuti nella parte in cui concernono la Bank Tejarat fino a quando inizierà ad avere effetto l’annullamento del regolamento n. 267/2012 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 709/2012. |
4) | | Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. |