Language of document : ECLI:EU:T:2015:43





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 22 gennaio 2015 –
Bank Tejarat / Consiglio

(causa T‑176/12)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Errore di valutazione»

1.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta alla proliferazione nucleare – Portata del sindacato giurisdizionale (Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 35‑39)

2.                     Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo dei mezzi di prova – Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 46, § 1, e 48, § 1) (v. punti 45, 46)

3.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Annullamento parziale in due momenti diversi di due atti che contengono misure restrittive identiche – Rischio di danno grave alla certezza del diritto – Mantenimento degli effetti del primo di tali atti fino a quando inizia ad avere effetto l’annullamento del secondo (Artt. 264, comma 2, TFUE, 280 TFUE e 288, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 56, comma 1, e 60, comma 2; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, come modificata dalla decisione 2012/35/PESC; regolamenti del Consiglio nn. 267/2012 e 709/2012) (v. punti 65‑69, 72‑74)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale, con effetto immediato, della decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 19, pag. 22); del regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 19, pag. 1); del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1) e del regolamento di esecuzione (UE) n. 709/2012 del Consiglio, del 2 agosto 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 (GU L 208, pag. 2).

Dispositivo

1)

Sono annullati, nella parte in cui concernono la Bank Tejarat:

–        il punto I B 2 dell’allegato I della decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran;

–        il punto I B 2 dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2012 del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

–        il punto I B 105 dell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010;

–        il punto 5 dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 709/2012 del Consiglio, del 2 agosto 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

Gli effetti della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC, come modificata dalla decisione 2012/35, sono mantenuti nella parte in cui concernono la Bank Tejarat fino a quando inizierà ad avere effetto l’annullamento del regolamento n. 267/2012 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 709/2012.

4)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.