Language of document : ECLI:EU:F:2010:162

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

14 dicembre 2010


Causa F‑67/05 RENV


Christos Michail

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Rinvio al Tribunale previo annullamento — Rapporto di evoluzione della carriera — Esercizio di valutazione per l’anno 2003 — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Michail chiede, in particolare, l’annullamento del suo rapporto di evoluzione della carriera redatto per il periodo 1° aprile ‑ 31 dicembre 2003, nonché l’annullamento della decisione del 15 aprile 2005 recante rigetto del suo reclamo presentato ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.

Decisione: Il rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente, redatto per il periodo 1° aprile ‑ 31 dicembre 2003, è annullato. La Commissione è condannata a versare al ricorrente un importo di EUR 1 000 a titolo di risarcimento danni. La Commissione sopporterà la totalità delle spese.

Massime

1.      Funzionari — Valutazione — Rapporto di evoluzione della carriera — Redazione — Funzionario che non ha svolto mansioni valutabili durante il periodo di riferimento

(Statuto dei funzionari, art. 43)

2.      Funzionari — Valutazione — Rapporto di evoluzione della carriera — Redazione — Funzionario che non ha svolto mansioni valutabili durante il periodo di riferimento

(Statuto dei funzionari, art. 43)

3.      Funzionari — Valutazione — Rapporto informativo — Obbligo di motivazione — Portata

(Statuto dei funzionari, art. 43)

4.      Funzionari — Ricorso — Ricorso per risarcimento danni — Procedimento precontenzioso — Svolgimento diverso a seconda della presenza o dell’assenza di un atto lesivo

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      Nell’ambito della redazione di un rapporto di evoluzione della carriera, i valutatori hanno la facoltà di basarsi sui rapporti precedenti di evoluzione della carriera del funzionario interessato per l’attribuzione dei punti di merito, qualora, a causa di una situazione eccezionale, esclusivamente imputabile all’amministrazione, essi non possano attribuire un punteggio per l’assenza di prestazioni valutabili. Orbene, poiché i valutatori devono nondimeno prendere una decisione rispettosa degli interessi del funzionario interessato, essi possono ragionevolmente ritenere, in base al loro dovere di sollecitudine, che, se al funzionario fossero stati affidati compiti durante il periodo di riferimento, egli li avrebbe espletati almeno con la stessa competenza, lo stesso rendimento e la stessa condotta nel servizio manifestati durante il periodo valutato nei rapporti precedenti di evoluzione della carriera.

(v. punto 56)

2.      Qualora, durante il periodo di riferimento, un funzionario non abbia effettuato prestazioni valutabili, la questione chi sia competente a redigere il rapporto di evoluzione della carriera è priva di pertinenza. Di conseguenza, l’amministrazione può validamente decidere di affidare la redazione del detto rapporto alla persona che ritenga più appropriata.

(v. punto 62)

3.      L’amministrazione ha l’obbligo di motivare qualsiasi rapporto informativo in modo sufficiente e circostanziato e di porre l’interessato in condizioni di formulare obiezioni su detta motivazione. In un rapporto informativo una siffatta motivazione figura, in linea di massima, sotto il titolo «Valutazione di ordine generale» del modulo ad hoc. Essa articola in tre punti, relativi rispettivamente alla competenza, al rendimento e alla condotta nel servizio, la colonna della valutazione analitica dello stesso funzionario. Le osservazioni di ordine generale che accompagnano le valutazioni analitiche devono permettere all’interessato di valutarne la fondatezza con cognizione di causa e, eventualmente, permettere al giudice dell’Unione l’esercizio del suo controllo giurisdizionale; a tale scopo, occorre che tale valutazione e le osservazioni destinate a giustificarle siano coerenti tra loro.

(v. punto 80)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 10 maggio 2005, causa T‑193/03, Piro/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑121 e II‑547, punto 41); 25 ottobre 2005, causa T‑50/04, Micha/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑339 e II‑1499, punto 61), e 13 dicembre 2005, cause riunite T‑155/03, T‑157/03 e T‑331/03, Cwik/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑411 e II‑1865, punto 80)

4.      Nel sistema di mezzi di ricorso istituito dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, un ricorso per risarcimento, che costituisce un rimedio giuridico autonomo rispetto al ricorso di annullamento, è ricevibile solo qualora sia stato preceduto da un procedimento precontenzioso conforme alle disposizioni statutarie. Tale procedimento differisce a seconda che il danno di cui si chiede la riparazione sia stato cagionato da un atto lesivo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto o da un comportamento dell’amministrazione privo di carattere decisionale. Nel primo caso, spetta all’interessato proporre, entro i termini stabiliti, un reclamo all’autorità che ha il potere di nomina avverso l’atto di cui trattasi. Nel secondo caso, invece, il procedimento amministrativo deve iniziare con la presentazione di una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, diretta ad ottenere un risarcimento. Solo il rigetto esplicito o implicito di tale domanda costituisce una decisione lesiva contro la quale può essere diretto un reclamo e solo dopo il rigetto esplicito o implicito di tale reclamo può essere proposto un ricorso per risarcimento danni dinanzi al Tribunale.

(v. punto 112)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 11 maggio 2010, causa F‑30/08, Nanopoulos/Commissione, punto 83 e giurisprudenza ivi citata