Language of document : ECLI:EU:F:2011:152

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

27 settembre 2011

Causa F‑105/06

Johannes Lübking e altri

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2005 – Nuova struttura delle carriere – Estensione della carriera con l’introduzione di nuovi gradi privi di equivalenti nel precedente Statuto – Applicazione dell’art. 45 dello Statuto, dell’allegato XIII dello Statuto e delle DGE applicabili a partire dal 2005 – Principio di parità di trattamento – Decorrenza retroattiva delle decisioni di promozione da una data anteriore al 1° maggio 2004 – Misure transitorie – Ricorso manifestamente destinato al rigetto»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Lübking e altri quattro funzionari della Commissione chiedono, in via principale, l’annullamento della decisione con cui sono stati promossi al grado A*9, anziché al grado A*10, per l’esercizio di promozione 2005.

Decisione:      Il ricorso è respinto. I ricorrenti e la Commissione sopporteranno rispettivamente le proprie spese. Il Consiglio, interveniente, sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Procedura – Decisione adottata con ordinanza motivata – Presupposti – Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto – Portata

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 76)

2.      Funzionari – Promozione – Norme da applicarsi – Esercizio di promozione 2004

(Statuto dei funzionari, art. 45; allegato XIII, art. 6, secondo comma; regolamento del Consiglio n. 723/2004, trentasettesimo ‘considerando’)

3.      Funzionari – Promozione – Adozione di un nuovo sistema di promozione – Transizione dal sistema precedente a quello nuovo

(Statuto dei funzionari, art. 45)

4.      Funzionari – Promozione – Norme da applicarsi – Principio di unità della carriera – Principio non sancito dal diritto dell’Unione

5.      Funzionari – Statuto – Estensione per analogia del beneficio di una disposizione statutaria – Presupposti

(Statuto dei funzionari, art. 45; allegato XIII, art. 6, secondo comma)

6.      Funzionari – Promozione – Reclamo di un candidato non promosso – Decisione di rigetto – Obbligo di motivazione

(Statuto dei funzionari, artt. 25, secondo comma, 45 e 90, n. 2)

7.      Funzionari – Ricorso – Interesse ad agire – Motivo vertente sulla violazione delle forme sostanziali – Competenza vincolata dell’amministrazione

(Statuto dei funzionari, art. 91)

1.      Ai sensi dell’art. 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il detto Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata. L’ipotesi prevista da questa disposizione ricomprende qualsiasi ricorso manifestamente destinato al rigetto per motivi connessi al merito della controversia.

(v. punti 40 e 41)

2.      Quando una modifica legislativa interviene nell’ambito statutario, tenuto conto del fatto che il personale in servizio può eventualmente rivendicare legittime aspettative e diritti quesiti in base alle norme statutarie in vigore prima della loro modifica, può rendersi necessario che il legislatore adotti misure transitorie.

Trattandosi di determinare la struttura delle carriere nella quale devono inseririsi gli effetti di una decisione di promozione di un funzionario per l’esercizio di promozione successivo all’entrata in vigore del nuovo Statuto, il 1° maggio 2004, l’art. 6, secondo comma, dell’allegato XIII dello Statuto opera una distinzione tra la data di adozione di tale decisione e la sua data di decorrenza, e prende in considerazione la data di decorrenza. Ai sensi di tale disposizione, per le promozioni aventi decorrenza anteriore al 1° maggio 2004, il grado superiore di cui all’art. 45 del nuovo Statuto è determinato, non in forza della struttura delle carriere risultante dal nuovo Statuto, ma in forza di quella fissata dallo Statuto precedente. Tale disposizione è dunque una disposizione transitoria che permette di garantire ai funzionari interessati che la precedente struttura delle carriere si applichi alle promozioni aventi decorrenza anteriore al 1° maggio 2004.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione dell’art. 6, secondo comma, dell’allegato XIII dello Statuto, tale disposizione può applicarsi soltanto alle decisioni di promozione adottate per l’esercizio di promozione 2004, con decorrenza anteriore al 1° maggio 2004, ed essa non è pertanto applicabile ai funzionari che, al 30 aprile 2004, non hanno beneficiato di una promozione per l’esercizio 2004 o, in ogni caso, non hanno beneficiato di una promozione con decorrenza anteriore al 1° maggio 2004.

Al riguardo, dato che un esercizio di promozione è un esercizio annuale che produce sempre effetti retroattivi limitati all’esercizio interessato, se un’istituzione ha deciso di conferire efficacia retroattiva a talune decisioni di promozione perché esse decorrano da una data anteriore al 1° maggio 2004, tale scelta non può essere viziata da illegittimità qualora trovi il suo fondamento giuridico nell’art. 6, secondo comma, dell’allegato XIII dello Statuto.

(v. punti 60, 63, 64 e 117)

3.      I funzionari promuovibili al grado superiore al 30 aprile 2004, prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto, ma effettivamente promossi per l’esercizio di promozione 2005, non si trovano nella stessa situazione di diritto e di fatto dei funzionari inquadrati nello stesso grado, promuovibili al grado superiore al 30 aprile 2004 ed effettivamente promossi per l’esercizio di promozione 2004.

Infatti, conformemente alle norme giuridiche che disciplinano l’avanzamento dei funzionari risulta, dalla valutazione dei meriti che l’autorità che ha il potere di nomina è tenuta ad effettuare per ciascun esercizio annuale di promozione, che, in esito a tale valutazione, solo i funzionari promuovibili più meritevoli nel periodo sono promossi. Al riguardo, la situazione di fatto e di diritto dei funzionari considerati dalla detta autorità come meno meritevoli nel periodo e quella dei loro colleghi effettivamente promossi presentano differenze sostanziali. I primi non rientrano quindi nello stesso gruppo di persone dei loro colleghi promossi e non possono rivendicare la parità di trattamento.

D’altro canto, in mancanza di delega nello Statuto a favore delle istituzioni perché esse adottino misure transitorie che deroghino, in occasione dell’esercizio di promozione 2005, all’applicazione immediata della nuova struttura delle carriere, l’omessa adozione, da parte di un’istituzione, di siffatte misure non viola né i principi di parità di trattamento e di vocazione alla carriera né la tutela del legittimo affidamento.

(v. punti 76-78, 97 e 98)

4.      Il diritto dell’Unione non sancisce espressamente né un principio dell’unità della carriera né un principio della carriera. Per contro, la giurisprudenza ha affermato il principio di vocazione alla carriera come la forma specifica del principio di parità di trattamento applicabile ai funzionari.

(v. punti 81, 82 e 121)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 5 marzo 2008, causa F‑33/07, Toronjo Benitez/Commissione (punti 87 e 88)

5.      Una delle condizioni perché una disposizione si applichi per analogia è che il regime giuridico in cui rientrano gli interessati contenga una lacuna che sia incompatibile con un principio generale del diritto dell’Unione e che possa essere colmata attraverso l’applicazione per analogia considerata.

Pertanto, dato che non è provato che l’art. 45 dello Statuto e l’allegato XIII dello stesso contengano una lacuna incompatibile con un principio generale del diritto dell’Unione, l’applicazione per analogia dell’art. 6, secondo comma, dell’allegato XIII dello Statuto alle decisioni di promozione adottate per gli esercizi di promozione posteriori all’esercizio di promozione 2004 dev’essere esclusa.

Per giunta, deve tenersi conto del fatto che il vincolo giuridico tra i funzionari e l’amministrazione è di natura statutaria, e non contrattuale, e che i diritti e gli obblighi dei funzionari possono sempre essere modificati, mediante il rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, dal legislatore.

(v. punti 99-101)

Riferimento:

Corte: 4 marzo 2010, causa C‑496/08 P, Angé Serrrano (punto 82)

Tribunale della funzione pubblica: 15 febbraio 2011, causa F‑81/09, Marcuccio/Commissione, punto 55 (che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑238/11 P)

6.      L’autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a motivare le decisioni di promozione nei confronti dei funzionari non promossi, ma essa è tenuta a motivare la sua decisione di rigetto del reclamo di un funzionario non promosso. A questo proposito, l’amministrazione soddisfa agli obblighi di motivazione delle decisioni amministrative qualora il funzionario possa valutare la fondatezza dell’atto che gli arreca pregiudizio e l’opportunità di proporre ricorso dinanzi al Tribunale e quest’ultimo sia posto in condizione di esercitare il proprio sindacato sulla legittimità dell’atto.

(v. punti 146 e 147)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 2 giugno 2005, causa T‑177/03, Strohm/Commissione (punto 53)

Tribunale della funzione pubblica: 10 settembre 2009, causa F‑124/07, Behmer/Parlamento (punto 58, e giurisprudenza ivi citata)

7.      Un funzionario non ha alcun interesse legittimo a chiedere l’annullamento per vizio di forma, ed in particolare per violazione dell’obbligo di motivazione, di una decisione nel caso in cui l’amministrazione non disponga di alcun margine discrezionale e sia tenuta ad agire come ha fatto, dato che l’annullamento della decisione impugnata non può se non dar luogo all’emanazione di una decisione identica, nel merito, alla decisione annullata.

(v. punto 154)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 23 aprile 2002, causa T‑372/00, Campolargo/Commissione (punto 62)