Language of document : ECLI:EU:T:2012:38

Causa T‑237/09

Région wallonne

contro

Commissione europea

«Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Piano nazionale di assegnazione di quote di emissione per il Belgio per il periodo intercorrente tra il 2008 ed il 2012 — Articolo 44 del regolamento (CE) n. 2216/2004 — Correzione posteriore — Nuovo entrante — Decisione che ordina all’amministratore centrale del catalogo comunitario indipendente delle operazioni di correggere la tabella del “Piano nazionale di assegnazione”»

Massime della sentenza

1.      Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Ricorso contro la decisione implicita di rigetto risultante dalla motivazione di un atto — Ricevibilità

(Art. 263 TFUE)

2.      Ambiente — Inquinamento atmosferico — Direttiva 2003/87 — Piano nazionale di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra (PNA) — Procedura di notifica del PNA — Diritto dello Stato membro interessato di apportare successivamente correzioni alla tabella PNA — Ammissibilità — Criteri — Carattere cumulativo

(Regolamento della Commissione n. 2216/2004, art. 44, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, come modificata dalla direttiva 2004/101, art. 9, § 3)

3.      Ambiente — Inquinamento atmosferico — Direttiva 2003/87 — Piano nazionale di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra (PNA) — Procedura di notifica del PNA — Diritto dello Stato membro interessato di apportare successivamente correzioni alla tabella PNA — Ammissibilità — Criteri di assegnazione — Interpretazione restrittiva

(Regolamento della Commissione n. 2216/2004, art. 44, § 2, quarto comma; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, come modificata dalla direttiva 2004/101, artt.  9, § 3, 11, § 2, e allegato III)

1.      Solo il dispositivo di una decisione è idoneo a produrre effetti giuridici e, conseguentemente, ad arrecare un pregiudizio, e ciò a prescindere dalla motivazione sulla quale si fonda tale decisione. Per contro, gli apprezzamenti espressi nella motivazione di una decisione non sono idonei, di per sé, a formare oggetto di un ricorso di annullamento e possono essere sottoposti al sindacato di legittimità del giudice dell’Unione solo qualora, in quanto motivazione di un atto arrecante pregiudizio, costituiscano il fondamento necessario del dispositivo di tale atto.

Ciononostante, anche in un caso in cui il dispositivo di una decisione non respinga espressamente una domanda formulata dal destinatario, può tuttavia risultare dalla decisione, letta alla luce dei suoi motivi essenziali, che l’istituzione autrice dell’atto ha esplicitamente preso posizione su tale domanda e l’ha respinta. È dunque giocoforza constatare, in un tale caso, che la decisione comporta effetti giuridici obbligatori che arrecano pregiudizio al destinatario su tale punto.

(v. punti 44‑46)

2.      L’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 2216/2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87 e della decisione n. 280/2004, stabilisce due criteri cumulativi affinché una correzione possa essere apportata alla tabella di un «piano nazionale di assegnazione di quote» (PNA), senza che occorra seguire la procedura di notifica di un PNA modificato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità. Da una parte, tale correzione deve basarsi sul PNA, come notificato alla Commissione e da questa non respinto, e, dall’altra parte, essa deve essere il risultato di un «miglioramento dei dati». Inoltre, quando tali due criteri cumulativi sono soddisfatti, la Commissione è tenuta, in virtù dell’articolo 44, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, in fine, del regolamento n. 2216/2004, a ordinare all’amministratore centrale del catalogo comunitario indipendente delle operazioni di inserire la correzione in questione nella tabella «PNA».

(v. punto 55)

3.      Tenuto conto del principio generale che richiede, in virtù dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, in combinato disposto con i criteri di assegnazione di cui all’allegato III di detta direttiva, di fissare in anticipo la quantità totale di quote disponibili nel corso del periodo di assegnazione interessato, i criteri cumulativi di «correzione» e di «miglioramento dei dati», richiesti perché possa essere apportata una modifica alla tabella di un piano nazionale di assegnazione di quote (PNA) successivamente alla notifica del PNA, devono ricevere, in quanto eccezioni, un’interpretazione restrittiva al fine di preservare l’effetto utile della procedura di notifica in conformità con l’articolo 44, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento n. 2216/2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87 e della decisione n. 280/2004, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87. Infatti, solo un’interpretazione restrittiva è idonea a garantire un controllo preventivo completo, con riferimento ai detti criteri di assegnazione, delle modifiche successive richieste dallo Stato membro.

(v. punto 66)