Language of document : ECLI:EU:T:1999:80

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

20 aprile 1999 (1)

«Concorrenza — Articolo 85 del Trattato CE — Effetti di una sentenza diannullamento — Diritti della difesa — Ammenda»

Nelle cause riunite T-305/94, T-306/94, T-307/94, T-313/94, T-314/94, T-315/94,T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94,

Limburgse Vinyl Maatschappij NV, società di diritto belga avente sede a Bruxelles,con l'avv. Inne G.F. Cath, patrocinante presso lo Hoge Raad der Nederlanden, condomicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Lambert Dupong, 4-6, ruede la Boucherie,

Elf Atochem SA, società di diritto francese avente sede a Parigi, con gli avv.ti Xavierde Roux, Charles-Henri Léger e Jacques-Philippe Gunther, del foro di Parigi, condomicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Jacques Loesch, 11, rueGoethe,

BASF AG, società di diritto tedesco avente sede a Ludwigshafen (Germania), con l'avv.Ferdinand Hermanns, del foro di Düsseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgopresso lo studio degli avv.ti Jacques Loesch e Marc Wolters, 11, rue Goethe,

Shell International Chemical Company Ltd, società di diritto inglese avente sede aLondra, con i signori Kenneth B. Parker, QC, del foro d'Inghilterra e del Galles, eJohn W. Osborne, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studiodell'avv. Jean Hoss, 2, place Winston Churchill,

DSM NV e DSM Kunststoffen BV, società di diritto olandese avente sede a Heerlen(Paesi Bassi), con l'avv. Inne G.F. Cath, patrocinante presso lo Hoge Raad derNederlanden, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. LambertDupong, 4-6, rue de la Boucherie,

Wacker-Chemie GmbH, società di diritto tedesco avente sede a Monaco (Germania),

Hoechst AG, società di diritto tedesco avente sede a Francoforte sul Meno(Germania),

queste ultime con gli avv.ti Hans Hellmann e Hans-Joachim Hellmann, del foro diColonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti JacquesLoesch e Marc Wolters, 11, rue Goethe,

Société artésienne de vinyle, società di diritto francese avente sede a Parigi, con l'avv.Bernard van de Walle de Ghelcke, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto inLussemburgo presso lo studio dell'avv. Alex Schmitt, 7, Val Sainte-Croix,

Montedison SpA, società di diritto italiano avente sede a Milano (Italia), con gli avv.tiGiuseppe Celona, Giorgio Aghina, del foro di Milano, e Piero Angelo Maria Ferrari,del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv.George Margue, 20, rue Philippe II,

Imperial Chemical Industries plc, società di diritto inglese avente sede a Londra, congli avv.ti David Vaughan, QC, David Anderson, barrister, del foro d'Inghilterra e delGalles, Victor White e Richard Coles, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgopresso lo studio dell'avv. Lambert Dupong, 4-6, rue de la Boucherie,

Hüls AG, società di diritto tedesco avente sede a Marl (Germania), inizialmente conl'avv. Hansjürgen Herrmann, del foro di Colonia, e in seguito con l'avv. Frank Montag,del medesimo foro, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv.Jacques Loesch, 11, rue Goethe,

Enichem SpA, società di diritto italiano avente sede a Milano, con gli avv.ti MarioSiragusa, del foro di Roma, e Francesca Maria Moretti, del foro di Bologna, condomicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger, Hoss e Prussen,

2, place Winston Churchill,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori BerendJan Drijber, Julian Currall e Marc van der Woude, membri del servizio giuridico, inqualità di agenti, assistiti dagli avv.ti Éric Morgan de Rivery, del foro di Parigi,Alexander Böhlke, del foro di Francoforte sul Meno, David Lloyd Jones, barrister, delforo d'Inghilterra e del Galles, Renzo Maria Morresi, del foro di Bologna, e NicholasForwood, QC, e successivamente dal signor Currall, assistito anche dall'avv. Marc vander Woude, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signorCarlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione27 luglio 1994, 94/599/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 delTrattato CE (IV/31.865 — PVC) (GU L 239, pag. 14),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),

composto dalla signora V. Tiili, presidente, e dai signori K. Lenaerts e A. Potocki,giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale svoltasi dal 9al 12 febbraio 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

1.
    In seguito ad accertamenti compiuti nel settore del polipropilene nei giorni 13 e 14ottobre 1983, ai sensi dell'art. 14 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17,primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13,pag. 204; in prosieguo: il «regolamento n. 17»), la Commissione delle Comunitàeuropee apriva un'istruttoria sul policloruro di vinile (in prosieguo: il «PVC»). Essaeffettuava quindi varie ispezioni presso le imprese interessate e rivolgeva a questeultime numerose richieste di informazioni.

2.
    Il 24 marzo 1988 la Commissione avviava d'ufficio, a norma dell'art. 3, n. 1, delregolamento n. 17, un procedimento contro quattordici produttori di PVC. Il 5 aprile1988 essa contestava a ciascuna di dette imprese gli addebiti, ai sensi dell'art. 2, n. 1,del regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alleaudizioni previste all'art. 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 (GU 1963, n. 127,pag. 2268; in prosieguo: il «regolamento n. 99/63»). Tutte le imprese destinatarie dellacomunicazione degli addebiti presentavano osservazioni nel corso del mese di giugno1988. Ad eccezione della Shell International Chemical Company Ltd, che non avevafatto domanda in tal senso, esse venivano sentite nel corso del mese di settembre 1988.

3.
    Il 1° dicembre 1988 il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominantiemetteva il proprio parere sulla proposta di decisione della Commissione.

4.
    Al termine della procedura la Commissione adottava la decisione 21 dicembre 1988,89/190/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CEE(IV/31.865, PVC; GU 1989, L 74, pag. 1; in prosieguo: la «decisione iniziale» o la«decisione del 1988»). Con tale decisione la Commissione comminava sanzioni, perviolazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, ai seguenti produttori di PVC: Atochem SA,BASF AG, DSM NV, Enichem SpA, Hoechst AG, Hüls AG, Imperial ChemicalIndustries plc, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Montedison SpA, Norsk Hydro AS,la Société artésienne de vinyle, Shell International Chemical Company Ltd, Solvay eCie e Wacker-Chemie GmbH.

5.
    Tutte queste imprese, tranne la Solvay & Cie (in prosieguo: la «Solvay»), proponevanoricorso dinanzi al giudice comunitario per ottenere l'annullamento di tale decisione.

6.
    Con ordinanza 19 giugno 1990, causa T-106/89, Norsk Hydro/Commissione (nonpubblicata nella Raccolta), il Tribunale dichiarava irricevibile il ricorso di questaimpresa.

7.
    Le cause, registrate con i numeri T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89,T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89 venivano riunite ai fini dellatrattazione orale e della sentenza.

8.
    Con sentenza 27 febbraio 1992, cause riunite T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, BASF ea./Commissione (Racc. pag. II-315), il Tribunale dichiarava inesistente la decisione del1988.

9.
    Su ricorso della Commissione la Corte, con sentenza 15 giugno 1994, causa C-137/92 P,Commissione/BASF e a. (Racc. pag. I-2555; in prosieguo: la «sentenza 15 giugno1994»), annullava la sentenza del Tribunale e la decisione del 1988.

10.
    A seguito di questa sentenza la Commissione adottava, il 27 luglio 1994, una nuovadecisione nei confronti dei produttori interessati dalla decisione iniziale, ad eccezioneperò della Solvay e della Norsk Hydro AS (in prosieguo: la «Norsk Hydro») [decisionedella Commissione 27 luglio 1994, 94/599/CE, relativa ad un procedimento a normadell'art. 85 del Trattato CE (IV/31.865—PVC, GU L 239, pag. 14; in prosieguo: la«Decisione»)].

11.
    La Decisione contiene le seguenti norme:

«Articolo 1

BASF AG, DSM NV, Elf Atochem SA, Enichem SpA, Hoechst AG, Hüls AG,Imperial Chemical Industries plc, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Montedison SpA,Société Artésienne de Vinyl SA, Shell International Chemical Co. Ltd e WackerChemie GmbH hanno violato l'articolo 85 del trattato CE, partecipando (insieme aNorsk Hydro AS e Solvay & Cie) per i periodi indicati nella presente decisione ad unaccordo ed una pratica concordata con inizio intorno all'agosto 1980, in base al qualei produttori che forniscono PVC nel territorio della Comunità hanno preso parte ariunioni periodiche intese a fissare prezzi obiettivo e quote obiettivo, a programmareiniziative concordate per aumentare i livelli dei prezzi e a controllare l'esecuzione deipredetti accordi collusivi.

Articolo 2

Le imprese menzionate nell'articolo 1 che operano tuttora nel settore del PVC nellaComunità (eccetto Norsk Hydro AS e Solvay & Cie, che sono tuttora soggetteall'obbligo di porre fine alle infrazioni) pongono immediatamente fine alle suddetteinfrazioni (se già non vi abbiano provveduto) e si astengono d'ora in poi, per quantoriguarda le attività che esse svolgono nel settore del PVC, da ogni accordo o praticaconcordata che possa avere oggetto o effetto identico o analogo, compreso ogniscambio di informazioni normalmente coperte dal segreto commerciale, mediante ilquale i partecipanti possono conoscere direttamente o indirettamente dati concernentila produzione, le forniture, l'entità delle scorte, i prezzi di vendita, i piani relativi ai

costi o agli investimenti di altri singoli produttori, nonché da ogni accordo o praticaconcordata con cui essi siano in grado di controllare l'adesione a qualsiasi accordoespresso o tacito o a qualsiasi pratica concordata in materia di prezzi o di ripartizionedei mercati all'interno della Comunità. Ogni sistema di scambio di informazionigenerali in relazione al settore PVC al quale i produttori aderiscano deve esseregestito in modo tale da escludere qualsiasi informazione che consenta di individuareil comportamento dei singoli produttori; in particolare, le imprese si astengono dalloscambiarsi informazioni supplementari aventi rilevanza ai fini della concorrenza e nonpreviste in tale sistema.

Articolo 3

Per l'infrazione di cui all'articolo 1, le seguenti ammende vengono inflitte alle impresemenzionate qui di seguito:

i) BASF AG: ammenda di 1 500 000 ECU;

ii) DSM NV: ammenda di 600 000 ECU;

iii) Elf Atochem SA: ammenda di 3 200 000 ECU;

iv) Enichem SpA: ammenda di 2 500 000 ECU;

v) Hoechst AG: ammenda di 1 500 000 ECU;

vi) Hüls AG: ammenda di 2 200 000 ECU;

vii) Imperial Chemical Industries plc: ammenda di 2 500 000 ECU;

viii) Limburgse Vinyl Maatschappij NV: ammenda di 750 000 ECU;

ix) Montedison SpA: ammenda di 1 750 000 ECU;

x) Société Artésienne de Vinyl SA: ammenda di 400 000 ECU;

xi) Shell International Chemical Company Ltd: ammenda di 850 000 ECU;

xii) Wacker Chemie GmbH: ammenda di 1 500 000 ECU».

Procedimento

12.
    Con separati atti depositati presso la cancelleria del Tribunale tra il 5 e il 14 ottobre1994, le imprese Limburgse Vinyl Maatschappij NV (in prosieguo: la «LVM»), ElfAtochem, BASF AG (in prosieguo: la «BASF»), Shell International ChemicalCompany Ltd (in prosieguo: la «Shell»), DSM NV e DSM Kunststoffen BV (inprosieguo: la «DSM»), Wacker-Chemie GmbH (in prosieguo: la «Wacker»), HoechstAG (in prosieguo: la «Hoechst»), la Société artésienne de vinyle (in prosieguo: la«SAV»), Montedison SpA (in prosieguo: la «Montedison»), Imperial ChemicalIndustries plc (in prosieguo: l'«ICI»), Hüls AG (in prosieguo: la «Hüls») e EnichemSpA (in prosieguo: l'«Enichem») hanno proposto il presente ricorso.

13.
    Il 6 aprile 1995 si è svolta, a norma dell'art. 64 del regolamento di procedura, unariunione tra i membri della Terza Sezione ampliata e le parti. Nel corso di taleriunione le parti hanno acconsentito a sospendere la fase scritta e ad organizzare unatrattazione orale limitata all'esame dei motivi di carattere procedurale, pronunciandosiin favore della riunione delle cause T-305/94, T-306/94, T-307/94, T-313/94, T-314/94,T-315/94, T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94.

14.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso dipassare alla fase orale, limitata all'esame dei motivi di carattere procedurale, senzaprocedere ad istruttoria o disporre misure di organizzazione del procedimento.

15.
    Con ordinanza 25 aprile 1995 (non pubblicata nella Raccolta) il presidente della TerzaSezione ampliata ha riunito per connessione le cause T-305/94, T-306/94, T-307/94, T-313/94, T-314/94, T-315/94, T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94 ai fini della trattazione orale, in quanto connesse, ai sensi dell'art. 50 delregolamento di procedura.

16.
    La fase orale si è svolta nei giorni 13 e 14 giugno 1995.

17.
    Con ordinanza 14 luglio 1995 (non pubblicata nella Raccolta) il presidente della TerzaSezione ampliata ha ordinato la ripresa della fase scritta e la separazione delle cause.

18.
    La fase scritta si è conclusa il 20 febbraio 1996.

19.
    Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento il Tribunale (TerzaSezione ampliata), con lettera 7 maggio 1997, ha informato le parti di aver deciso diconcedere a ciascuna delle ricorrenti l'accesso al fascicolo della Commissione nellacausa che ha dato origine alla Decisione, con riserva dei documenti interni dellaCommissione e di quelli che implicano segreti commerciali o altre informazioniconfidenziali.

20.
    Dopo aver consultato il fascicolo nel corso dei mesi di giugno e luglio 1997, tutte le

ricorrenti, ad eccezione di quelle nelle cause T-315/94 e T-316/94 hanno depositatoosservazioni presso la cancelleria del Tribunale, a seconda dei casi, nel luglio e nelsettembre 1997. La Commissione ha presentato osservazioni di risposta nel corso deldicembre 1997.

21.
    Dopo aver sentito le parti, con ordinanza 22 gennaio 1998 il presidente della TerzaSezione ampliata ha nuovamente riunito le presenti cause ai fini della trattazioneorale.

22.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso didare inizio alla trattazione orale e ha disposto misure di organizzazione delprocedimento domandando alle parti di rispondere a taluni quesiti scritti e di produrrealcuni documenti. Le parti hanno ottemperato a tali inviti.

23.
    All'udienza svoltasi dal 9 al 12 febbraio 1998 sono state ascoltate le difese orali delleparti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale.

24.
    In tale occasione le parti hanno dichiarato di non avere obiezioni alla riunione dellecause ai fini della sentenza.

25.
    All'udienza il Tribunale era composto dalla signora V. Tiili, presidente, dai signori C.P.Briët, K, Lenaerts, A. Potocki e J.D. Cooke. In seguito alla scadenza del mandato delgiudice Briët, il 17 settembre 1998, la presente sentenza è stata deliberata dai tregiudici che l'hanno sottoscritta, conformemente al disposto dell'art. 32, n. 1, delregolamento di procedura.

Conclusioni delle parti

26.
    Tutte le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

— annullare la Decisione, totalmente o parzialmente,

— in subordine, annullare l'ammenda ad esse comminata o ridurne l'importo,

— condannare la Commissione alle spese.

27.
    Nelle cause T-315/94, T-316/94 e T-329/94, la Wacker, la Hoechst e la Hülsconcludono altresì che il Tribunale voglia:

—    far inserire nel fascicolo il rapporto del consigliere auditore e ordinare chevenga comunicato alla ricorrente,

—    ordinare che il verbale dell'audizione, compresi gli allegati, sia comunicato allaricorrente.

28.
    Inoltre, nelle cause T-315/94 e T-329/94, la Wacker e la Hüls concludono che ilTribunale voglia:

—    ordinare alla convenuta di sottoporre al Tribunale il parere del serviziogiuridico sulle questioni di procedura connesse alla decisione controversa e dicomunicare loro questo parere.

29.
    Nelle cause T-315/94 e T-316/94 la Wacker e la Hoechst concludono che il Tribunalevoglia:

— prendere in considerazione gli atti processuali prodotti nella causa T-92/89.

30.
    Nella causa T-325/94 la Montedison conclude altresì che il Tribunale voglia:

—    condannare la Commissione al versamento dei danni in ragione delle speseconnesse alla costituzione della cauzione e per ogni altra spesa derivante dallaDecisione,

—    allegare al fascicolo della presente causa gli atti e i documenti prodotti nellacausa T-104/89,

—    ascoltare, in qualità di testimoni, l'amministratore delegato e il dirigenteresponsabile della Montedison al 1° novembre 1982.

31.
    La Commissione in ognuna delle cause conclude che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso,

— condannare le ricorrenti alle spese.

Sulla ricevibilità dei motivi relativi agli artt. 44, n. 1, 46, n. 1, e 48, n. 2, delregolamento di procedura

32.
    Riguardo a diversi motivi dedotti dalle ricorrenti la Commissione ha sollevato eccezionidi irricevibilità sulla base, a seconda dei casi, dell'art. 44, n. 1, lett. c), o dell'art. 48,n. 2, del regolamento di procedura. Una ricorrente ha altresì sollevato un'eccezionedi irricevibilità basata sull'art. 46, n. 1, del regolamento di procedura. Ciascuna diqueste categorie di eccezioni di irricevibilità sarà oggetto di un esame separato.

I — Sulle eccezioni di irricevibilità basate sull'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento diprocedura

Argomenti delle parti

33.
    La Commissione rileva che la Montedison effettua nella replica un rinvio generaleall'insieme dei motivi di carattere procedurale formulati dalle parti nelle difese comuniall'udienza del 13 e del 14 giugno 1995. I testi di tali difese non sono allegati alla suamemoria, tenuto conto della conoscenza che si presume ne abbia il Tribunale.

34.
    La Commissione sottolinea altresì che l'Enichem, nella replica e nell'introduzione dellaparte della sua memoria relativa ai motivi di carattere procedurale, enumera l'insiemedi tali motivi formulati dalle ricorrenti nelle loro difese comuni in occasionedell'udienza del 13 e del 14 giugno 1995, ai quali essa dichiara di aderire. A tal fine,l'Enichem ha allegato alla propria replica il testo delle note difensive di tutti iconsulenti delle ricorrenti.

35.
    Ora, tali rinvii non sarebbero conformi all'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento diprocedura del Tribunale (ordinanza del Tribunale 29 novembre 1993, causa T-56/92,Koelman/Commissione, Racc. pag. II-1267, punti 21-23). Infatti il Tribunale non puòsostituirsi al ricorrente nel tentare di ricercare e di individuare esso stesso gli elementi,contenuti nei documenti ai quali si fa rinvio, che si possono considerare idonei agiustificare le conclusioni formulate nel ricorso.

36.
    La Commissione sostiene inoltre che i motivi elencati dalla Shell nella replica edesposti negli allegati a quest'ultima dovrebbero essere dichiarati irricevibili e stralciatidal dibattimento (sentenze della Corte 13 dicembre 1990, causa C-347/88,Commissione/Grecia, Racc. pag. I-4747, punto 29, 13 marzo 1992, causa C-43/90,Commissione/Germania, Racc. pag. I-1909, punto 8; sentenza del Tribunale 29 giugno1995, causa T-37/91, ICI/Commissione, Racc. pag. II-1901, punto 46, e ordinanza delTribunale 28 aprile 1993, causa T-85/92, de Hoe/Commissione, Racc. pag. II-523).

37.
    Infatti ogni memoria deve indicare chiaramente gli elementi di fatto e di diritto daapplicare al caso di specie e, fatta eccezione per il ricorso, rispondere alla memoriaprecedente. Riferendosi pertanto a documenti allegati, presentati da altri avvocati inaltre cause, la ricorrente costringerebbe il Tribunale a tentare di individuare essostesso gli elementi che la Shell intendeva dedurre a sostegno del proprio ricorso.Inoltre, i documenti allegati sarebbero semplicemente note preparate da taluniavvocati in vista dell'udienza del 13 e del 14 giugno 1995, ma non corrisponderebberonecessariamente a quanto effettivamente perorato; ora, il resoconto dell'udienza nonè disponibile. Peraltro, la ricorrente farebbe leva solo su talune parti delle notedifensive di uno degli avvocati; inoltre, alcune di queste note richiamerebbero esse

stesse gli argomenti presentati da altre parti nelle loro conclusioni e memorie.

38.
    La Commissione ricorda infine che al termine della trattazione orale, al cui solo finele cause erano state riunite, il presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunaleha ordinato la separazione delle cause.

Giudizio del Tribunale

39.
    In forza dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura ogni ricorso deveindicare l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti.Questa indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alconvenuto di predisporre la propria difesa e al Tribunale di decidere sul ricorso, se delcaso, senza altre informazioni a sostegno. Per garantire la certezza del diritto e unabuona amministrazione della giustizia occorre, affinché un ricorso sia ricevibile, che glielementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, per lo menosommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell'istanza stessa.Sebbene tale testo possa essere suffragato e completato in punti specifici con rinvii adeterminati passi di atti che vi sono allegati, un rinvio globale ad altri scritti, ancheallegati all'istanza, non può ovviare alla mancanza di elementi essenziali nell'istanza(v. in particolare la citata ordinanza Koelman/Commissione, punto 21). Inoltre, nonspetta al Tribunale ricercare ed individuare, negli allegati, i motivi sui quali, a suoparere, il ricorso dovrebbe essere basato, atteso che gli allegati assolvono una funzionemeramente probatoria e strumentale (sentenza del Tribunale 7 novembre 1997, causaT-84/96, Cipeke/Commissione, Racc. pag. II-2081, punto 34).

40.
    Questa interpretazione dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di proceduraconcerne altresì le condizioni di ricevibilità della memoria di replica destinata, secondol'art. 47, n. 1, dello stesso regolamento, ad integrare il ricorso.

41.
    Nel caso di specie va rilevato che la Shell, la Montedison e l'Enichem effettuano nellerispettive repliche un rinvio globale ai motivi e agli argomenti esposti in comune datalune ricorrenti nel corso della procedura orale dinanzi al Tribunale, svoltasi il 13 eil 14 giugno 1995. Questo rinvio globale a documenti, anche allegati alla replica, nonpuò sostituire l'esposizione dei fatti, dei motivi e degli argomenti nel testo stesso dellamemoria.

42.
    Il Tribunale rileva altresì che l'Enichem completa il testo della propria replica su talunipunti specifici tramite rinvii a documenti allegati. Detti rinvii, tuttavia, riguardano soloin maniera generale l'allegato di cui trattasi e non consentono pertanto al Tribunaledi individuare con precisione gli argomenti che, a suo parere, possono completare imotivi esposti nell'istanza.

43.
    Di conseguenza, le repliche della Shell, della Montedison e dell'Enichem, in quantooperanti un rinvio a difese comuni, non soddisfano i requisiti di cui all'art. 44, n. 1, lett.c), del regolamento di procedura e non possono dunque essere prese inconsiderazione.

II — Sull'eccezione di irricevibilità basata sull'art. 46, n. 1, del regolamento di procedura

Argomenti delle parti

44.
    La Hüls contesta che la Commissione, a norma dell'art. 46, n. 1, lett. b), delregolamento di procedura, sia legittimata a rinviare al rapporto d'udienza che era statopreparato nella causa T-86/89, Hüls/Commissione, per rispondere a taluni motividedotti nel proprio ricorso (sentenze della Corte 8 luglio 1965, cause riunite 19/63 e65/63, Prakash/Commissione, Racc. pag. 616, in particolare pag. 631; 28 aprile 1971,causa 4/69, Lütticke/Commissione, Racc. pag. 325, punto 2, e Commissione/Germania,citata, punti 7 e 8; sentenze del Tribunale 5 dicembre 1990, causa T-82/89, Marcato/Commissione, Racc. pag. II-735, punto 22, e ICI/Commissione, citata, punto 47).

45.
    La Commissione ritiene che il modo di citare da essa utilizzato nel controricorso noncostituisca un rinvio globale ai sensi della giurisprudenza richiamata dalla ricorrente.In realtà, quest'ultima traviserebbe la funzione stessa di un allegato, che consente unrinvio formale senza ripetizioni superflue. Inoltre, la Commissione ritiene che si possaaccettare il rinvio ad un altro ricorso che coinvolge le stesse parti in merito ad unmedesimo complesso (sentenza ICI/Commissione, citata, punto 47).

Giudizio del Tribunale

46.
    Ai sensi dell'art. 46, n. 1, lett. b), del regolamento di procedura, il controricorso devecontenere gli argomenti di fatto e di diritto invocati. Gli argomenti invocati dalconvenuto devono essere esposti in una maniera sufficientemente chiara e precisa,anche se sommaria, nel testo stesso del controricorso, al fine di consentire al ricorrentedi preparare la replica e al Tribunale di statuire sul ricorso, all'occorrenza, senza altreinformazioni a sostegno.

47.
    Nel caso di specie, la Commissione, sotto la rubrica «Motivi di merito», si limita adichiarare nel proprio controricorso che «al fine di garantire la propria difesa, [essa]si vede costretta ad introdurre nel presente procedimento l'argomentazione già esposta[nell'ambito dei ricorsi promossi contro la decisione del 1988]. Invece di riprodurre allalettera il controricorso, essa ritiene che allo stadio attuale del procedimento sia utilee opportuno rinviare a quanto da essa esposto nella causa T-86/89, come riassunto

nella relazione d'udienza». Essa enuncia poi i corrispondenti titoli della relazioned'udienza, rinvia a talune pagine della stessa e formula osservazioni volte a completarei motivi cui si riferisce.

48.
    Il Tribunale osserva che gli argomenti di fatto e di diritto invocati dalla convenutasotto la rubrica «Motivi di merito» sono presentati solo sotto forma di titoli, così danon poter essere considerati come rispondenti ai requisiti di chiarezza e precisionenecessari ai fini della ricevibilità. Pertanto, questi elementi di fatto e di diritto vannodichiarati irricevibili.

III — Sulle eccezioni di irricevibilità basate sull'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura

Argomenti delle parti

49.
    La Commissione deduce che qualunque mezzo invocato per la prima volta nella fasedella replica, che non può considerarsi come fondato su elementi di diritto e di fattoemersi durante il procedimento, costituisce un mezzo nuovo, che va dichiaratoirricevibile in forza dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale(sentenze del Tribunale 10 marzo 1992, cause riunite T-68/89, T-77/89 e T-78/89, SIVe a./Commissione, Racc. pag. II-1403, punto 82, 18 novembre 1992, causa T-16/91,Rendo e a./Commissione, Racc. pag. II-2417, punto 131, e 21 febbraio 1995, causa T-29/92, SPO e a./Commissione, Racc. pag. II-289, punto 409).

50.
    Nel caso di specie, più motivi sollevati dalla LVM, dalla BASF, dalla DSM e dall'ICIsarebbero, in forza di tale norma, irricevibili.

51.
    La Commissione sostiene che l'ordinanza 14 luglio 1995 del presidente della TerzaSezione ampliata del Tribunale, che ordinava la riapertura della fase scritta e laseparazione delle cause, non possa essere interpretata nel senso che autorizza unaparte a sollevare tutti i motivi di carattere procedurale, compresi quelli formulati soloda altri ricorrenti nel loro ricorso.

52.
    Inoltre, la maggior parte degli allegati acclusi alla replica della Hüls dovrebbero esserestralciati, in quanto non redatti nella lingua processuale in violazione dell'art. 35, n. 3,del regolamento di procedura.

Giudizio del Tribunale

53.
    Ai sensi dell'art. 48, n. 2, primo comma. del regolamento di procedura, è vietata laproduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi didiritto e di fatto emersi durante il procedimento.

54.
    Nel caso di specie bisogna osservare che la BASF ha sollevato per la prima volta nellafase della replica i motivi attinenti rispettivamente alla violazione del principio ne bisin idem, alla violazione dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo (in prosieguo:l'«accordo SEE»), alla violazione del regolamento interno della Commissione all'epocain vigore, alla prescrizione, alla violazione della Convenzione europea per lasalvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950 (inprosieguo: la «CEDU»), e altresì quello attinente alla violazione dell'obbligo di sentirela ricorrente prima della decisione di non seguire la procedura prevista dai regolamentin. 17 e n. 99/63.

55.
    Nella replica l'ICI invoca un motivo attinente alla violazione del regolamento internodella Commissione, in quanto il suo servizio giuridico non sarebbe stato consultatoprima dell'adozione della Decisione. Secondo l'ICI, tale mancata consultazione, rivelatanella relazione d'udienza presentata nella causa T-307/94 prima dell'udienza del giugno1995, costituisce un fatto nuovo emerso nel corso del procedimento. Questo argomentonon può essere accolto. E' sufficiente osservare, al riguardo, che la suddetta relazioned'udienza non indica che il servizio giuridico non è stato affatto consultato, ma che«non esiste un parere del servizio giuridico relativo alla questione se potesse adottarsiuna nuova decisione nei confronti dei produttori di PVC sulla base del procedimentoamministrativo precedente l'adozione della decisione del 21 dicembre 1988» («DieKommission behauptet, es gebe kein Gutachten des Juristischen Dienstes zu der Frage,ob eine neue Entscheidung gegenüber den PVC-Herstellern auf der Grundlage desVerwaltungsverfahrens erlassen werden könne, das vor dem Erlaß der Entscheidungvom 21. Dezember 1988 durchgeführt worden sei»). Non se ne può quindi concludereche questo estratto della relazione d'udienza nella causa T-307/94 costituisca un fattonuovo indicante che l'adozione della Decisione non è stata preceduta dal parere delservizio giuridico.

56.
    Inoltre, per quanto l'argomentazione dell'ICI debba essere intesa nel senso che,nell'ambito del medesimo motivo e per rinvio al testo di una delle difese comuniallegate alla sua replica, si afferma l'illegittimità del regolamento interno dellaCommissione in vigore all'epoca dell'adozione della Decisione, bisogna osservare chequesta eccezione di illegittimità viene invocata per la prima volta nella replica senzaperaltro che fosse impedito alla ricorrente di sollevarla nell'atto introduttivo del suoricorso.

57.
    La Hüls deduce nella propria replica, e vi allega, le note difensive corrispondenti agliargomenti esposti in comune in occasione dell'udienza che si è svolta il 13 e il 14giugno 1995. Va rilevato che gli argomenti discussi in tali note, in quanto esposti sottoforma di argomenti formulati nella memoria di replica, riguardano motivi sollevatidalla ricorrente nel proprio atto introduttivo del ricorso, fatta eccezione per il motivoattinente alla mancata partecipazione dell'autorità di vigilanza dell'Associazione

europea per il libero scambio (in prosieguo: l'«EFTA»), il quale è stato quindisollevato per la prima volta nella replica.

58.
    Inoltre il Tribunale osserva che le note difensive comuni allegate alla replica della Hülsnon sono redatte nella lingua processuale scelta dalla ricorrente e che quest'ultima nonha presentato traduzioni per estratto di questi atti voluminosi, contrariamente aldisposto dell'art. 35, n. 3, del regolamento di procedura. Tuttavia, nelle particolarissimecircostanze del caso di specie e tenuto conto della possibilità concessa dal Tribunaledi utilizzare una qualsiasi delle lingue processuali per perorare taluni argomenticomuni all'udienza del 13 e del 14 giugno 1995, il Tribunale ritiene, nonostante lapronuncia di separazione delle cause dopo la trattazione orale, che non accettarequesti allegati redatti in una lingua diversa da quella processuale scelta dalla ricorrentecostituirebbe un formalismo eccessivo. Pertanto, gli allegati alla replica della Hülsvanno accettati così come sono.

59.
    La LVM e la DSM deducono in replica, a sostegno del motivo attinente alla violazionedel principio di proporzionalità già esposto nel loro ricorso, che la Commissione haviolato l'obbligo di motivazione che le incombe in forza dell'art. 190 del Trattato CE.Il Tribunale ritiene che, vista la formulazione dell'addebito nel contesto del motivoconsiderato, una tale asserzione non abbia autonomia rispetto al motivo in relazioneal quale essa è invocata. Pertanto non la si può considerare come un motivo separatoinvocato per la prima volta nella replica.

60.
    Va ricordato infine che, a norma dell'art. 113 del regolamento di procedura, ilTribunale può sollevare d'ufficio l'irricevibilità per motivi di ordine pubblico.

61.
    In proposito il Tribunale rileva che la Elf Atochem ha dedotto per la prima volta nellapropria replica la violazione, da parte della Commissione, dell'obbligo di cooperazionecon l'autorità di vigilanza dell'EFTA.

62.
    Per quanto concerne la SAV va osservato che essa invoca nel proprio atto introduttivodell'istanza un motivo attinente alla «violazione dei principi di buona amministrazionee dei diritti della difesa, in quanto il procedimento non è iniziato entro un termineragionevole». Nella replica la ricorrente aggiunge, sotto la rubrica intitolata«Violazione dei principi di buona amministrazione della giustizia e dei diritti delladifesa», che la Commissione non ha tenuto conto dell'audizione svoltasi nel settembre1988, non avendo avuto tempo sufficiente per esaminare il processo verbaledell'audizione prima di adottare la decisione del 1988. Quest'ultimo argomento vaconsiderato come un motivo indipendente, in quanto esso non riguarda affatto l'iniziodel procedimento entro un termine ragionevole. Tale motivo, che non si ricollega anessuno di quelli esposti nel ricorso, si deve quindi ritenere sollevato per la prima voltanella fase della replica.

63.
    Ora, nel caso di specie, durante il procedimento non è emerso alcun elemento nuovoche consenta alla Elf Atochem e alla SAV di presentare tardivamente i propri motivi.Queste due ricorrenti hanno avuto dunque la possibilità di dedurre i rispettivi motivinei propri atti introduttivi del ricorso. Pertanto, a norma dell'art. 48, n. 2, esse nonpossono sollevarli nella fase della replica.

64.
    Alla luce di quanto precede, i motivi dedotti dalla Elf Atochem, dalla BASF, dallaSAV, dall'ICI e dalla Hüls, esposti per la prima volta nella fase della replica e che nonsono fondati su elementi di diritto o di fatto emersi nel corso del procedimento,debbono essere dichiarati irricevibili.

Sulle conclusioni relative all'annullamento della Decisione

I — Sui motivi attinenti all'esistenza di vizi di forma e di procedura

65.
    I vari motivi attinenti all'esistenza di vizi di forma e di procedura dedotti dallericorrenti si ricollegano a tre orientamenti principali. Innanzi tutto esse contestano sial'interpretazione della Commissione sulla portata della sentenza 15 giugno 1994 cheha annullato la decisione del 1988, sia le conseguenze che la stessa ne ha tratto (A).Esse inoltre sostengono che sono state commesse irregolarità al momentodell'adozione e dell'autenticazione della Decisione (B). Esse deducono altresì che ilprocedimento che ha preceduto l'adozione della decisione del 1988 è viziato dairregolarità (C). Infine, la Decisione non era sufficientemente motivata in merito atalune questioni rientranti nelle tre categorie testé menzionate (D).

A — Sugli effetti della sentenza 15 giugno 1994 che ha annullato la decisione del 1988

66.
    I motivi e gli argomenti delle ricorrenti si ricollegano a tre diverse considerazioni. Inprimo luogo, alcune ricorrenti sostengono che, in conseguenza della sentenza 15 giugno1994, la Commissione non poteva adottare una nuova decisione. In secondo luogo,altre ricorrenti deducono che la suddetta sentenza, annullando la decisione del 1988,ha rimosso con effetto retroattivo gli atti preparatori che avevano portato all'adozionedi tale decisione nei confronti di tutte le imprese destinatarie. Infine, altre ricorrentiritengono che la Commissione, pur potendo adottare una nuova decisione al fine ditrarre le conseguenze della sentenza 15 giugno 1994, avrebbe dovuto tuttavia rispettaretaluni requisiti procedurali.

1. Sul potere della Commissione di adottare una nuova decisione dopo la sentenza 15giugno 1994

67.
    L'argomento delle ricorrenti può essere suddiviso in tre capi. In un primo capo sisostiene che la Commissione, dopo la sentenza 15 giugno 1994, non poteva adottare

una nuova decisione nella «causa PVC». Il secondo capo concerne motivi attinenti aldecorso del tempo, per cui la Commissione non poteva più esercitare la propriacompetenza per adottare la Decisione. Il terzo capo, infine, riguarda i motivi attinentiad un asserito superamento, da parte della Commissione, del proprio poterediscrezionale.

68.
    Ognuna di queste categorie di argomenti delle ricorrenti verrà esaminataseparatamente.

a) Sui motivi attinenti all'asserita impossibilità per la Commissione di adottare ladecisione

69.
    A sostegno della loro conclusione circa l'impossibilità per la Commissione di adottarela Decisione le ricorrenti invocano due motivi.

70.
    Il primo motivo attiene alla violazione dell'autorità della cosa giudicata. Il secondomotivo è tratto dalla violazione del principio ne bis in idem.

Sul motivo attinente alla violazione dell'autorità della cosa giudicata

— Argomenti delle parti

71.
    La LVM, la DSM, l'ICI e l'Enichem sostengono che la Commissione non potevaadottare la Decisione senza violare l'autorità di cosa giudicata della sentenza 15 giugno1994.

72.
    La LVM e la DSM sottolineano che la distinzione tra vizi formali e vizi sostanziali cheinficiavano la sentenza annullata non ha alcun fondamento giuridico, testuale ogiurisprudenziale. Tale distinzione non troverebbe riscontro né nell'art. 174 delTrattato né nella sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, cause riunite T-80/89, T-81/89,T-83/89, T-87/89, T-88/89, T-90/89, T-93/89, T-95/89, T-97/89, T-99/89, T-100/89, T-101/89, T-103/89, T-105/89, T-107/89 e T-112/89, BASF e a./Commissione (Racc. pag.II-729, punto 78). In mancanza di indicazioni, la sentenza 15 giugno 1994 andrebbeinterpretata nel senso che la controversia è stata definitivamente risolta (sentenze dellaCorte 29 ottobre 1980, causa 138/79, Roquette Frères/Consiglio, Racc. pag. 3333,punto 37, e 30 settembre 1982, causa 108/81, Amylum/Consiglio, Racc. pag. 3107,punto 5; conclusioni dell'avvocato generale Reischl in quest'ultima sentenza, Racc. pag.3139, in particolare pag. 3151 e 3152). Il fatto che, avendo annullato la sentenza delTribunale, la Corte abbia avocato a sé la causa, consentendolo lo stato degli atti,confermerebbe questa interpretazione.

73.
    Da parte sua, l'Enichem sostiene che la Corte, con la sentenza 15 giugno 1994, ha

inteso chiudere definitivamente il procedimento avviato nei confronti dei produttoridi PVC utilizzando poteri ad essa derivanti dall'art. 54, primo comma, seconda frase,dello Statuto (CE) della Corte. Pur avendo esaminato solo taluni motivi, la Corteavrebbe quindi statuito su tutta la controversia, che sarebbe interamente copertadall'autorità di cosa giudicata.

74.
    In realtà, l'atteggiamento della Commissione porterebbe ad accordare una priorità aimotivi di merito rispetto a quelli relativi alla procedura, che sarebbero semplicementeaccessori. Qualsiasi irregolarità procedurale pertanto potrebbe essere facilmentecorretta. Di conseguenza, l'invocazione di vizi di procedura dinanzi al giudicecomunitario sarebbe inutile e vani sarebbero stati gli sforzi spiegati, nel caso di specie,dinanzi al Tribunale e successivamente dinanzi alla Corte.

75.
    Secondo la Commissione, l'autorità di cosa giudicata verte solo sugli elementi sui qualila Corte si è già pronunciata. Ora, nel caso di specie l'unico motivo di annullamentodella decisione del 1988 accolto dalla Corte nella sentenza 15 giugno 1994consisterebbe nella mancata autenticazione secondo le forme prescritte, di modo chesolo la valutazione dei vizi formali effettuata dalla Corte avrebbe acquisito autorità dicosa giudicata. Gli altri motivi relativi alla procedura e al merito non erano stati quindipresi in esame dalla Corte.

76.
    La Commissione aggiunge che, dopo l'annullamento della decisione del 1988, nessunanorma poteva consentire alla Corte di rinviare la causa al Tribunale.

— Giudizio del Tribunale

77.
    L'autorità di cosa giudicata riguarda unicamente i punti di fatto e di diritto che sonostati effettivamente o necessariamente decisi dalla pronuncia giudiziale (sentenza dellaCorte 19 febbraio 1991, causa C-281/89, Italia/Commissione, Racc. pag. I-347, punto14, e ordinanza della Corte 28 novembre 1996, causa C-277/95 P, Lenz/Commissione,Racc. pag. I-6109, punto 50).

78.
    Nel caso di specie si deve osservare che nella sentenza 15 giugno 1994 la Corte hatratto la conclusione che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto dichiarandoinesistente la decisione 89/190 e ha decretato l'annullamento della sentenza impugnata(punti 53 e 54 della motivazione). Di conseguenza, ai sensi dell'art. 54, primo comma,seconda frase, dello Statuto (CEE), la Corte ha deciso di statuire definitivamente sullacontroversia, consentendolo lo stato degli atti (punto 55 della motivazione).

79.
    La Corte pertanto ha riassunto i mezzi dedotti dalle ricorrenti nei rispettivi ricorsid'annullamento proposti dinanzi al Tribunale avverso la decisione del 1998 nei seguentitermini: «il procedimento precontenzioso era viziato sotto molti aspetti; la decisione

controversa non è stata motivata o lo è stata in modo insufficiente; i diritti della difesanon sono stati rispettati; il sistema di prova utilizzato dalla Commissione ècontestabile; la decisione impugnata è contraria all'art. 85 del Trattato ed ai principigenerali del diritto comunitario, viola inoltre le norme in materia di prescrizione edè, infine, viziata da sviamento di potere; le ammende inflitte sono irregolari» (punto56 della motivazione).

80.
    Essa ha rilevato inoltre che, «[a] sostegno, in particolare, del mezzo basato sul difettoe sull'insufficienza di motivazione dell'atto impugnato», alcune ricorrenti avevanoaddotto, «in sostanza, che la motivazione dell'atto che è stato loro notificato differivaverosimilmente in diversi punti, taluni dei quali fondamentali, da quella della decisioneche il Collegio dei [membri della Commissione] aveva approvato nella sua riunione del21 dicembre 1988» (punto 57 della motivazione). La Corte ha altresì affermato:«Talune ricorrenti hanno inoltre desunto dalla risposta della Commissione che ladecisione non era stata adottata in due delle lingue facenti fede, l'italiano e l'olandese,poiché erano stati sottoposti al Collegio soltanto dei progetti redatti rispettivamentein francese, inglese e tedesco» (punto 58). Essa ha poi precisato: «Le ricorrenti hannoperciò concluso la loro argomentazione affermando che l'art. 12 del regolamentointerno della Commissione non era stato applicato» (punto 59). Infine, essa ha iniziatol'esame «della fondatezza del mezzo» (punto 61).

81.
    Dopo aver accertato che la Commissione aveva violato l'art. 12, primo comma, delproprio regolamento interno, non autenticando la decisione del 1988 nei termini fissatida detto articolo, la Corte ha concluso: «La decisione deve perciò essere annullata perviolazione di forme sostanziali, senza che occorra esaminare gli altri mezzi dedottidalle ricorrenti» (punto 78).

82.
    Ne consegue che la sentenza 15 giugno 1994 non ha statuito, effettivamente onecessariamente, né sugli altri mezzi procedurali sollevati dalle ricorrenti dinanzi alTribunale, né sui motivi di merito, né infine sui mezzi accessori relativi alle ammendeinflitte.

83.
    Del resto, ai sensi dell'art. 54, primo comma, dello Statuto della Corte, «[q]uandol'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essapuò statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta,oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo».

84.
    Dalla seconda frase di tale articolo non deriva la conseguenza che la Corte, nellostatuire definitivamente sulla controversia accogliendo uno o più dei motivi sollevatidalle ricorrenti, risolva ipso jure i punti di fatto e di diritto da queste ultime addottinel contesto della causa. Accogliere la tesi dell'Enichem equivarrebbe a negare che lacosa giudicata si estenda solo ai punti di fatto e di diritto effettivamente o

necessariamente giudicati.

85.
    Alla luce di quanto precede, il motivo va respinto.

Sul motivo attinente alla violazione del principio ne bis in idem

— Argomenti delle parti

86.
    La LVM, la DSM, la Montedison e l'ICI sostengono che la Commissione, adottandouna nuova decisione dopo che la Corte aveva annullato quella del 1988, ha violato ilprincipio ne bis in idem.

87.
    La LVM, la DSM e l'ICI ricordano che spetta al giudice comunitario garantire ilrispetto dei principi generali di diritto, come il principio ne bis in idem (sentenze dellaCorte 5 maggio 1966, cause riunite 18/65 e 35/65, Gutmann/Commissione, Racc. pag.141, e 15 marzo 1967, cause riunite 18/65 e 35/65, Gutmann/Commissione, Racc. pag.67), proclamato anche dal protocollo n. 7 della CEDU e dall'art. 14, n. 7, del Pattointernazionale sui diritti civili e politici, firmato a New York il 16 marzo 1966.

88.
    Secondo la LVM e la DSM, la Commissione ha violato questo principio nelle sue dueaccezioni: da un lato, essa ha comminato due volte una sanzione in relazione ad unamedesima infrazione; dall'altro, essa ha intentato due volte un procedimento inrelazione ad una stessa fattispecie — anche se, nel secondo caso, le azioni si sonolimitate all'adozione e alla notifica della decisione (sentenza 5 maggio 1966,Gutmann/Commissione, citata, pag. 174, e 15 marzo 1967, Gutmann/Commissione,citata, pag. 81, e conclusioni dell'avvocato generale Mayras nella sentenza della Corte14 dicembre 1972, causa 7/72, Boehringer/Commissione, Racc. pag. 1281, in particolarepag. 1296).

89.
    Ai fini dell'accertamento di una violazione del ne bis in idem è determinante solol'identità dei fatti addebitati (sentenza Boehringer/Commissione, citata, punto 6), comenel caso di specie. Non avrebbero rilevanza né l'annullamento della decisione iniziale,cosa che eliminerebbe gli effetti giuridici e non invece il fatto stesso che sia statoavviato un procedimento, sia stata accertata una violazione e sia stata inflitta unasanzione, né l'autorità di cosa giudicata.

90.
    L'ICI sottolinea da parte sua che la sentenza 15 giugno 1994 presenta un carattereobbligatorio e definitivo, implicante il fatto che essa ha acquisito autorità di cosagiudicata (art. 65 del regolamento di procedura della Corte) senza che la Corte rinviila causa al Tribunale. Dato che la decisione del 1988 è stata annullata interamente,e non soltanto in uno dei suoi aspetti, la sentenza della Corte costituirebbe un

proscioglimento definitivo. Adottando la stessa decisione fondata sugli stessi elementidi diritto e di fatto, la Commissione avrebbe pertanto violato il principio ne bis inidem. La ricorrente osserva infine che nella sentenza 15 giugno 1994 la Corte non haordinato alla Commissione di adottare una nuova decisione (v., in senso contrario,sentenza della Corte 23 ottobre 1974, causa 1774, Transocean MarinePaint/Commissione, Racc. pag. 1063, punto 22).

91.
    La Commissione sottolinea innanzitutto che l'argomento sviluppato dalla LVM, dallaDSM e dall'ICI nell'ambito di questo motivo contraddice la loro affermazione secondola quale la decisione del 1988 non è mai esistita a causa del suo annullamento ex tunc.

92.
    Essa ricorda inoltre che la rilevanza del principio ne bis in idem è stata ammessa dallaCorte nel diritto comunitario della concorrenza (sentenza Boehringer/Commissione,citata), di modo che sarebbe superfluo, da parte delle ricorrenti, invocare le normedella CEDU o del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

93.
    In ogni caso l'argomento delle ricorrenti sarebbe infondato dal momento che, dopol'annullamento ad opera della Corte della decisione del 1988, la decisione dovrebbeessere considerata come il primo atto che sanziona le imprese attive sul mercato delPVC per violazione dell'art. 85 del Trattato. Le imprese non si sono viste comminaredue ammende né in diritto né in fatto.

94.
    La Commissione aggiunge che la regola del ne bis in idem riguarda solo la possibilitàdi infliggere sanzioni; essa non può quindi essere confusa con il principio dell'autoritàdi cosa giudicata.

— Giudizio del Tribunale

95.
    Le ricorrenti accusano la Commissione di aver violato, adottando la Decisione, ilprincipio generale di diritto ne bis in idem, che vieta, da un lato, di infliggere duesanzioni per una stessa violazione e, dall'altro, di avviare due volte un procedimentoin relazione ad un medesimo complesso di fatti.

96.
    A questo proposito il Tribunale ritiene, ai fini del presente motivo, che laCommissione non possa procedere contro un'impresa sulla base dei regolamenti n. 17e n. 99/63 per violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza né sanzionarla conl'imposizione di un'ammenda a causa di un comportamento anticoncorrenziale che ilTribunale o la Corte hanno già accertato essere stato, o meno, dimostrato dallaCommissione.

97.
    Nel caso di specie bisogna ricordare, in primo luogo, che la Corte ha annullato ladecisione del 1988 con la sentenza 15 giugno 1994. Adottando la decisione dopo tale

annullamento, la Commissione non ha quindi imposto ai ricorrenti due sanzioni peruna stessa violazione.

98.
    In secondo luogo, nella sentenza 15 giugno 1994 la Corte non ha deciso su nessuno deimotivi attinenti al merito addotti dalle ricorrenti quando ha annullato la decisione del1988 (v. supra, punto 81). Pertanto, adottando la Decisione, la Commissione si èlimitata a sanare il vizio di forma censurato dalla Corte. Di conseguenza, laCommissione non ha proceduto due volte contro le ricorrenti per uno stesso complessodi fatti.

99.
    Il motivo va pertanto respinto.

b) Sui motivi attinenti al decorso del tempo

100.
    Talune ricorrenti adducono, a sostegno delle conclusioni miranti all'annullamento delladecisione, diversi motivi attinenti al decorso del tempo. In primo luogo, laCommissione avrebbe violato il principio del termine ragionevole. In secondo luogo,essa avrebbe commesso un abuso di diritto. In terzo luogo essa avrebbe violato iprincipi relativo al processo equo. L'argomentazione della Commissione su questimotivi, tenuto conto della risposta comune ad essi data, verrà presentata nel suocomplesso dopo quella delle ricorrenti.

Argomenti delle parti

— Sul motivo attinente alla violazione del principio del termine ragionevole

101.
    La LVM, la DSM e l'ICI deducono che le imprese interessate da un procedimento anorma dell'art. 85 del Trattato hanno diritto a che la Commissione decida entro untermine ragionevole. Questa garanzia del termine ragionevole è consolidata in dirittocomunitario (v., in particolare, sentenza della Corte 24 novembre 1987, causa 223/85,RSV/Commissione, Racc. pag. 4617, punto 14) e sarebbe indipendente rispetto allenorme sulla prescrizione contenute nel regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settoredel diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GUL 319, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2988/74»).

102.
    Emerge inoltre dall'art. 6, n. 1, della CEDU che la fondatezza di ogni accusa in campopenale va decisa entro un termine ragionevole, al fine di evitare alle parti in giudizioun'incertezza troppo lunga sulla loro situazione giuridica.

103.
    La LVM e la DSM sostengono che il punto di partenza del termine ragionevole èqualsiasi atto istruttorio ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 2988/74 (Corte europea

dei diritti dell'uomo, sentenza Eckle, 15 luglio 1982, serie A, n. 51, punto 73; sentenzaFoti e a., 10 dicembre 1982, serie A, n. 56, punto 52, e sentenza Corigliano, 10dicembre 1982, serie A, n. 57, punto 34). La scadenza del termine corrisponderebbealla data di adozione della decisione iniziale.

104.
    Secondo queste ricorrenti, nel caso di specie il termine ha iniziato a decorrere neldicembre 1983, data degli accertamenti effettuati dalla Commissione, ed è scaduto neldicembre 1988, coprendo così un periodo di cinque anni durante i quali, dall'aprile1984 al gennaio 1987, la Commissione era rimasta inattiva.

105.
    Ora, nell'ambito della CEDU, un termine ragionevole non può eccedere due anni,salvo circostanze particolari (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza König, 28giugno 1978, serie A, n. 27, punti 98 e 99). Il solo fatto di rientrare nel diritto dellaconcorrenza non costituirebbe una circostanza particolare.

106.
    La violazione del termine ragionevole per adottare la decisione del 1988 e, a maggiorragione, la Decisione, avrebbe inoltre fatto sorgere in capo alle imprese un legittimoaffidamento nel fatto che l'indagine non avrebbe avuto seguito.

107.
    Quanto all'ICI, essa ritiene che nel caso di specie il ritardo considerato comporti duestadi. In merito al periodo dell'istruttoria, l'ICI sottolinea la passività dellaCommissione dal 5 giugno 1984, data in cui la ricorrente ha risposto ad una decisioneai sensi dell'art. 11, n. 5, del regolamento n. 17, al mese di gennaio 1987, periodo diinizio delle indagini negli stabilimenti di altri produttori di PVC. Si tratterebbe di untermine non ragionevole (sentenza RSV/Commissione, citata, e sentenze del Tribunale2 maggio 1995, cause riunite T-163/94 e T-165/94, NTN Corporation e KoyoSeiko/Consiglio, Racc. pag. II-1381, e 28 settembre 1995, causa T-95/94, Sytraval eBrink's France/Commissione, Racc. pag. II-2651).

108.
    Quanto al termine dovuto al ricorso controverso, ossia quasi cinque anni, esso sarebbeimputabile alla Commissione tenuto conto delle violazioni procedurali accertate a suocarico.

109.
    La LVM, la DSM e l'ICI concludono che, avendo superato il termine ragionevole, laCommissione non aveva più competenza per adottare la decisione del 1988 e, amaggior ragione, la Decisione. Quest'ultima dovrebbe dunque essere annullata perincompetenza della Commissione (sentenze della Corte 12 novembre 1987, causa344/85, Ferriere San Carlo/Commissione, Racc. pag. 4435, e RSV/Commissione,citata).

— Sul motivo attinente all'abuso di diritto

110.
    La Waecker e la Hoechst sostengono che, a prescindere dalla valutazione delle normerelative alla prescrizione, il lungo termine trascorso fra il 1983 e il 1987, periododurante il quale la Commissione è rimasta inattiva, e quello trascorso fra l'inizio dellaviolazione addotta e la data di adozione della Decisione, ossia quattordici anni,costituiscono un abuso di diritto. Tale ritardo sarebbe imputabile alla solaCommissione.

— Sul motivo attinente alla violazione dei principi relativi a un processo equo

111.
    La Hüls e l'Enichem sostengono che la Commissione ha violato i principi relativi adun processo equo.

112.
    Secondo l'Enichem tale principio è stato violato poiché è trascorso un lasso di tempomolto lungo fra la data delle prime indagini e la data di adozione della Decisione. Leparti sarebbero così state poste in una situazione di estrema difficoltà e di imbarazzoa causa dell'impossibilità di ricostruire i fatti con precisione.

113.
    La Hüls sostiene da parte sua che la prassi seguita dalla Commissione non ècompatibile con le norme relative al carattere equo del processo.

114.
    In primo luogo, pur essendo venuta a conoscenza dell'asserita violazione al più tardinel 1983, la Commissione aveva proceduto ad un accertamento nella sede della Hülssoltanto nel settembre 1987. Un tale ritardo nell'avvio del procedimento avrebbepregiudicato le possibilità di difesa della Hüls e, di fatto, condotto ad una inversionedell'onere della prova a suo svantaggio. Ciò varrebbe ancor più per il 1994. Peraltro,il ritardo accumulato doveva influire sul livello dell'ammenda inflitta (sentenza dellaCorte 6 marzo 1974, cause riunite 6/73 e 7/73, Istituto Chemioterapico e CommercialSolvents/Commissione, Racc. pag. 223).

115.
    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il principio di decadenza è un elementocostitutivo del diritto comunitario vigente (sentenze della Corte 14 luglio 1972, causa48/69, ICI/Commissione, Racc. pag. 619, punto 49, 18 ottobre 1989, causa 374/87,Orkem/Commissione, Racc. pag. 3283, punto 30; v. altresì art. 6 della CEDU edecisione della Commissione europea dei diritti dell'uomo 9 febbraio 1990, nella causaMelchers & Co./République fédérale d'Allemagne, n. 13258/87). Il regolamenton. 2988/74 non poteva aver risolto la questione; in caso di conflitto, il principio didecadenza, principio generale del diritto comunitario, avrebbe necessariamenteprevalso sul regolamento. Detta decadenza avrebbe impedito alla Commissione diadottare nel 1994 una decisione relativa a fatti avvenuti circa quindici anni prima.

116.
    In subordine, la Commissione non contesta l'esistenza in diritto comunitario di unprincipio generale, basato sui requisiti di certezza del diritto e di buona

amministrazione, che imponga ad una autorità amministrativa di esercitare i propripoteri entro determinati limiti temporali (sentenza della Corte 15 luglio 1970, causa45/69, Boehringer/Commissione, Racc. pag. 769, punto 6).

117.
    Tuttavia, il regolamento n. 2988/74 risponderebbe proprio a questo obiettivo dicertezza del diritto consentendo alla Commissione e agli operatori di mercato diconoscere in anticipo i limiti di tempo entro i quali la Commissione può agire peraccertare una violazione alle regole comunitarie sulla concorrenza.

118.
    Questo regolamento escluderebbe ogni riferimento ai criteri giuridici distinti di«ritardo eccessivo», di termine ragionevole, di abuso di diritto, di processo iniquo odi decadenza dall'azione. Del resto, detti criteri aggiungerebbero solo confusione eincertezza giuridica, non figurando fra le norme scritte prestabilite (sentenza 15 luglio1970, Boehringer/Commissione, citata, punto 47) e fondandosi su un concetto vago esoggettivo.

119.
    In risposta agli argomenti della LVM e della DSM la Commissione precisa che questoregolamento priva altresì l'applicazione dell'art. 6 della CEDU di rilevanza sullaposizione giuridica delle imprese. Se anche fosse rilevante il richiamo alla CEDU, nonlo sarebbe la giurisprudenza di cui si avvalgono le ricorrenti, dal momento che essariguarda il concetto di termine ragionevole nelle cause penali che coinvolgono personefisiche, e non nelle cause che rientrano nel diritto dell'economia applicato a personegiuridiche. Ora, in quest'ultimo campo, caratterizzato da situazioni di fatto complesse,il termine di due anni addotto dalla LVM e dalla DSM non sarebbe sufficiente, cometestimonierebbe la durata dei procedimenti in materia dinanzi al Tribunale o allaCorte. Infine, sempre supponendo pertinente il richiamo all'art. 6 della CEDU, iltermine ragionevole può iniziare a decorrere solo dalla comunicazione degli addebiti;i provvedimenti di indagine, come gli accertamenti e le domande di informazioni,sarebbero semplicemente volti a chiarire i fatti e non rappresenterebbero imputazioni.Nel caso di specie, la decisione del 1988 era stata adottata qualche mese dopo lacomunicazione degli addebiti. Non si può dunque rimproverare alla Commissione, alcontrario di quanto la LVM e la DSM sostengono, una passività che avrebbe fattosorgere un legittimo affidamento circa l'esito del procedimento amministrativo.

Giudizio del Tribunale

120.
    In base ad una giurisprudenza costante, i diritti fondamentali fanno parte integrantedei principi generali del diritto, dei quali il giudice comunitario garantisce l'osservanza(v. in particolare parere 2/94 del 28 marzo 1996, Racc. pag. I-1759, punto 33, esentenza della Corte 29 maggio 1997, causa C-299/95, Kremzow, Racc. pag. I-2629,punto 14). A tal fine la Corte e il Tribunale si ispirano alle tradizioni costituzionalicomuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla

tutela dei diritti dell'uomo a cui gli Stati membri hanno cooperato e aderito. La CEDUriveste, a questo proposito, un significato particolare (sentenze della Corte 15 maggio1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 18, e Kremzow, citata, punto 14).Inoltre, ai sensi dell'art. F, n. 2, del Trattato sull'Unione europea, «[l]'Unione rispettai diritti fondamentali quali sono garantiti dalla [CEDU] (...) e quali risultano dalletradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali deldiritto comunitario».

121.
    Occorre esaminare del resto se, alla luce di tali considerazioni, la Commissione abbiaviolato il principio generale di diritto comunitario del rispetto di un termineragionevole nell'adottare decisioni a conclusione di procedimenti amministrativi inmateria di concorrenza (sentenza del Tribunale 22 ottobre 1997, cause riunite T-213/95e T-18/96, SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. II-1739, punto 56).

122.
    Anche a supporla accertata, tuttavia, la violazione di tale principio giustificherebbel'annullamento della Decisione solo qualora comportasse anche una violazione deidiritti della difesa delle imprese interessate. Infatti, quando non è dimostrato che unlasso di tempo eccessivo abbia pregiudicato la capacità delle imprese di difendersi inmodo efficace, il mancato rispetto del termine ragionevole non incide sulla validità delprocedimento amministrativo e può dunque analizzarsi solo come un motivo dipregiudizio atto ad essere invocato dinanzi al giudice comunitario nell'ambito di unricorso ex artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato.

123.
    Nel caso di specie, la durata complessiva del procedimento amministrativo dinanzi allaCommissione è stata di circa 62 mesi. Il periodo durante il quale il giudice comunitarioha esaminato la legittimità della decisione del 1988 e la validità della sentenza delTribunale non può essere preso in considerazione per determinare la durata delprocedimento dinanzi alla Commissione.

124.
    Al fine di valutare il carattere ragionevole del procedimento amministrativo dinanzialla Commissione bisogna tenere distinta la fase procedurale avviata con gliaccertamenti effettuati nel novembre 1983 nel settore del PVC, in base all'art. 14 delregolamento n. 17, da quella iniziata alla data in cui le imprese interessate hannoricevuto la comunicazione degli addebiti. Il carattere ragionevole della durata diognuna di queste due fasi verrà valutato separatamente.

125.
    Il primo periodo di 52 mesi è trascorso fra i primi accertamenti effettuati nel corso delnovembre 1983 e l'inizio del procedimento ad opera della Commissione nel marzo1988 a norma dell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 17, in attuazione dell'art. 3 dellostesso regolamento.

126.
    Il carattere ragionevole di una tale fase procedurale dev'essere valutato in funzione

delle circostanze proprie di ciascuna causa e, in particolare, del loro contesto, delcomportamento delle parti nel corso del procedimento, della rilevanza della causa perle diverse imprese interessate e del suo grado di complessità.

127.
    Alla luce di tutti gli elementi del fascicolo il Tribunale ritiene ragionevole la durata delprocedimento di istruzione nelle cause specifiche sottoposte al suo controllo.

128.
    A questo proposito va sottolineata la complessità dei fatti che la Commissione dovevachiarire in ragione del tipo di comportamenti in questione e dell'entità di talicomportamenti sul mercato geografico interessato, che si estende a tutta la zona dioperatività dei principali produttori di PVC nel mercato comune.

129.
    Della complessità dei fatti da chiarire facevano altresì parte il numero e l'intrico didocumenti riuniti dalla Commissione. Quelli raccolti al momento degli accertamentida essa effettuati negli stabilimenti di diversi fabbricanti di prodotti petrolchimici nelcorso del periodo considerato e le risposte date da questi ultimi alle questioni postedalla Commissione ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17 hanno dato vita ad unfascicolo particolarmente voluminoso. Inoltre, in mezzo ai numerosissimi documentiottenuti nel corso del procedimento amministrativo, la Commissione ha dovutodistinguere fra quelli relativi al fascicolo del PVC e quelli relativi al fascicolo istruitoparallelamente nel settore affine dello LDPE, esso stesso oggetto, come altri prodottitermoplastici nello stesso periodo, di un'indagine e di un procedimento perl'accertamento di infrazioni addebitate a imprese molte delle quali sono parti nellapresente causa. Va detto inoltre che il fascicolo della causa che ha dato luogo allaDecisione conteneva, in base ad una prima numerazione amministrativa, una serie didocumenti per un totale di 1 072 pagine e, in base ad un'altra numerazione, per untotale di più di 5 000 pagine, senza contare i documenti interni della Commissione.

130.
    Infine, la complessità dei fatti da chiarire emergeva dalla difficoltà a dare la provadella partecipazione delle imprese all'intesa addotta e del numero delle impresecoinvolte. A questo proposito, la decisione riferisce che «diciassette imprese hannopartecipato alle infrazioni nel corso del periodo cui si riferisce (...)» (secondo'considerando‘, secondo comma) e che 14 imprese erano state destinatarie delladecisione iniziale.

131.
    Il secondo periodo è trascorso fra la notificazione degli addebiti e l'adozione delladecisione il 27 luglio 1994.

132.
    Anche il carattere ragionevole di questa fase procedurale va valutato alla luce deicriteri sopra indicati (punto 126) e in particolare del criterio della rilevanza della causaper le imprese interessate. Questo criterio riveste infatti un'importanza particolare pervalutare il carattere ragionevole di questa fase della procedura di accertamento di

infrazioni alle regole sulla concorrenza. Da un lato, la notificazione dellacomunicazione degli addebiti in un procedimento diretto all'accertamento diun'infrazione presuppone l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 3 del regolamenton. 17. Con l'inizio di tale procedimento la Commissione manifesta la propria volontàdi emanare una decisione che accerta l'infrazione (in tal senso, v. sentenza della Corte6 febbraio 1973, causa 48/72, Brasserie de Haecht, Racc. pag. 77, punto 16). D'altrolato, solo a partire dal ricevimento della comunicazione degli addebiti un'impresa puòvenire a conoscenza dell'oggetto del procedimento iniziato contro di essa e deicomportamenti che la Commissione le addebita. Le imprese hanno dunque uninteresse specifico a che questa seconda fase della procedura sia condotta con unadiligenza particolare dalla Commissione, senza però che vengano pregiudicati i lorodiritti alla difesa.

133.
    Nel caso di specie, questa seconda fase procedurale dinanzi alla Commissione è duratadieci mesi. Un tale termine non può essere considerato eccessivo. Infatti, gli addebitisono stati notificati alle imprese interessate all'inizio dell'aprile 1988. Le impresehanno risposto alla comunicazione degli addebiti nel corso del giugno 1988. Adeccezione della Shell, che non aveva fatto domanda in tal senso, le impresedestinatarie della comunicazione degli addebiti sono state ascoltate fra il 5 e l'8settembre 1988 e il 19 settembre 1988. Il 1° dicembre 1988 il comitato consultivo inmateria di intese e di posizioni dominanti ha emesso il proprio parere sulla propostadi decisione della Commissione e 20 giorni dopo quest'ultima adottava la decisioneiniziale. Quanto alla Decisione, essa è stata adottata 42 giorni dopo la pronuncia dellasentenza del 15 giugno 1994.

134.
    Il Tribunale pertanto ritiene che la decisione iniziale, e in seguito, dopo che questa èstata annullata dalla Corte, la Decisione, siano state adottate entro un termineragionevole dopo la comunicazione degli addebiti.

135.
    Alla luce degli elementi che precedono, il Tribunale ritiene che la Commissione abbiaagito conformemente al principio del rispetto di un termine ragionevole nelprocedimento amministrativo che ha preceduto l'adozione della Decisione. I dirittidella difesa delle imprese interessate non sono stati quindi violati a causa del decorsodel tempo.

136.
    Di conseguenza, i motivi attinenti al decorso del tempo vanno respinti.

c) Sui motivi attinenti all'asserita violazione, da parte della Commissione, del suopotere discrezionale

Argomenti delle parti

137.
    L'Enichem sostiene che la Commissione, ritenendo di dover adottare una nuovadecisione dopo che la Corte aveva annullato la decisione iniziale, abbia travisato ilimiti della propria competenza che sarebbe, in materia, puramente discrezionale(sentenza Transocean Marine Paint, citata, e sentenze della Corte 26 aprile 1988,cause riunite 97/86, 193/86, 99/86 e 215/86, Asteris e a./Commissione, Racc. pag. 2181,e 4 febbraio 1992, causa C-294/90, British Aerospace e Rover/Commissione, Racc. pag.I-493). Né l'art. 176 del Trattato, né il regolamento n. 2988/74 potevano pertantocostituire il fondamento giuridico di un obbligo di adottare nuovamente la decisioneannullata.

138.
    La LVM e la DSM sostengono che, se la Commissione dispone di un poterediscrezionale per istruire e perseguire le violazioni delle regole di concorrenza, talepotere va esercitato entro i limiti del diritto comunitario e, in particolare, del principiodi proporzionalità. Quest'ultimo dev'essere valutato alla luce dell'obiettivo perseguitocon l'adozione dell'atto e degli strumenti adottati per la sua realizzazione.

139.
    Ora, in primo luogo l'obiettivo perseguito con l'adozione della Decisione non eraquello di tutelare la concorrenza nel settore del PVC bensì, come dimostrerebbe lamancanza di procedura preliminare, quello di vanificare gli effetti della sentenza 15giugno 1994 che aveva sanzionato la prassi della Commissione. Pertanto, nonsarebbero state dimostrate la necessità e l'opportunità di adottare la Decisione, chela suddetta sentenza non imponeva. L'obiettivo effettivamente perseguito nongiustificherebbe l'applicazione di un'ammenda o, in ogni caso, di un'ammenda tantoelevata.

140.
    In secondo luogo, anche supponendo che il suo obiettivo fosse quello di tutelare laconcorrenza, la Decisione sarebbe comunque illegittima in quanto, mancandoun'indagine preliminare, essa rappresenta un mezzo sproporzionato per ilraggiungimento di tale obiettivo.

141.
    Spetterebbe quindi alla Commissione dimostrare la necessità e la proporzionalità delsuo intervento. Ora, nel caso di specie, la Decisione non affronterebbe la questione,in violazione dell'art. 190 del Trattato.

142.
    La Montedison da parte sua sostiene che la Decisione è viziata da sviamento di poteredal momento che la sua adozione sarebbe semplicemente il risultato di unaccanimento punitivo e dell'ostinazione dei funzionari della Commissione.

143.
    In risposta agli addebiti dell'Enichem, la Commissione ritiene di poter astenersidall'agire, in virtù del proprio potere discrezionale (sentenza del Tribunale 18

settembre 1992, causa T-24/90, Automec/Commissione, Racc. pag. II-2223).Un'impresa, in compenso, non può rimproverarle di aver fatto uso dei propri poteri(sentenza del Tribunale 14 luglio 1994, causa T-77/92, Parker Pen/Commissione, Racc.pag. II-549, punti 64 e 65).

144.
    Nel caso di specie non sarebbe stato logico che la Commissione, la quale adottandola decisione del 1988 aveva esercitato il suo potere discrezionale, avesse rinunciato afare uso delle proprie prerogative, mentre i vizi censurati dalla sentenza 15 giugno1994 risulterebbero dalla fase finale di adozione della decisione (sentenza Asteris ea./Commissione, citata, punto 28). Per di più, l'imposizione di un'ammenda sarebbedi per sé un elemento idoneo a giustificare l'adozione di una decisione anche se leparti hanno già posto fine all'infrazione. Quanto all'art. 176 del Trattato, esso nonsarebbe in discussione nel caso di specie.

145.
    Quanto ai motivi dedotti dalla LVM e dalla DSM, la Commissione ritiene di averdimostrato, adottando la Decisione, di occuparsi dell'attuazione delle regole diconcorrenza, nel rispetto della sentenza 15 giugno 1994 e del regolamento n. 2988/74.Poiché le ammende inflitte erano identiche a quelle contenute nella decisione del 1988,non la si può accusare di aver violato il principio di proporzionalità.

146.
    Per quanto riguarda più specificamente la motivazione della Decisione, laCommissione ritiene di non essere tenuta a giustificare l'opportunità del propriointervento, tenuto conto della missione ad essa incombente in forza dell'art. 155 delTrattato.

147.
    Infine, la Commissione rileva che la Montedison non adduce elementi oggettivi, precisie concordanti tali da provare l'esistenza di uno sviamento di potere (sentenze delTribunale Automec/Commissione, citata, punto 105, e 19 maggio 1994, causa T-465/93,Consorzio Gruppo di azione locale «Murgia Messapica»/Commissione, Racc. pag. II-361, punto 66).

Giudizio del Tribunale

148.
    L'entità dei doveri della Commissione nel settore del diritto della concorrenza vaesaminata alla luce dell'art. 89, n. 1, del Trattato, che, in questo campo, costituisce lamanifestazione specifica del compito generale di sorveglianza assegnato allaCommissione dall'art. 155 del Trattato stesso.

149.
    Il compito di sorveglianza ad essa assegnato nel settore del diritto della concorrenzacomprende quello di indagare e reprimere le singole infrazioni, ma implica pure ildovere di seguire una politica generale mirante ad applicare, in fatto di concorrenza,i principi fissati dal Trattato e ad orientare in questo senso il comportamento delle

imprese (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80, 101/80, 102/80 e103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 105).

150.
    Inoltre, l‘art. 85 del Trattato è un‘espressione dello scopo generale assegnato dall‘art.3, lett. g) del Trattato all‘azione della Comunità, cioè l‘instaurazione di un regime chegarantisca che la concorrenza non venga falsata nel mercato comune (nello stessosenso, sentenza della Corte 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-LaRoche/Commissione, Racc. pag. 461, punto 38).

151.
    Alla luce di questo scopo generale e del compito assegnato alla Commissione ilTribunale ritiene che, se dopo la sentenza 15 giugno 1994 che annullava la decisionedel 1988 la Commissione non era tenuta ad adottare la Decisione per accertare icomportamenti anticoncorrenziali denunciati, non vi era neppure nulla che leimpedisse di farlo dal momento che, nell'esercizio del potere discrezionale ad essaattribuito, da un lato, essa non ha violato l'autorità della cosa giudicata (supra, punti77-85) e, dall'altro, essa non ha perseguito né sanzionato le imprese interessate a causadi comportamenti anticoncorrenziali che il Tribunale o la Corte avevano già accertatoessere stati, o meno, dimostrati dalla Commissione (supra, punti 95-99).

152.
    Di conseguenza, spettava alla Commissione valutare, in funzione del compitoconferitole dal Trattato, se la Decisione dovesse essere adottata.

153.
    Per quanto concerne gli argomenti dedotti dalla LVM e dalla DSM (supra, punti 138e 139) a sostegno del motivo attinente alla violazione del principio di proporzionalità,il Tribunale ritiene che vadano intesi nel senso che la Commissione avrebbe commessouno sviamento di potere adottando la Decisione, come sostenuto esplicitamente dallaMontedison.

154.
    Bisogna ricordare, al riguardo, che una decisione è viziata da sviamento di potere solose, sulla base di elementi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta essere stataadottata allo scopo esclusivo, o quantomeno determinante, di raggiungere fini diversida quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato perfar fronte alle circostanze del caso di specie (sentenze della Corte 12 novembre 1996,causa C-84/94, Regno Unito/Consiglio, Racc. pag. I-5755, punto 69, e 25 giugno 1997,causa C-285/94, Italia/Commissione, Racc. pag. I-3519, punto 52).

155.
    Poiché la LVM, la DSM e la Montedison non hanno fornito nessuno degli elementiin questione, questo addebito non può essere accolto.

156.
    Quanto all'argomento della LVM e della DSM secondo il quale la Decisionecostituisce un mezzo sproporzionato per raggiungere l'obiettivo della tutela dellaconcorrenza, mancando un'indagine preliminare, si tratta di una questione che verrà

esaminata in sede di valutazione della legittimità delle modalità di adozione dellaDecisione (v. in seguito, punto 269).

157.
    Infine, quanto all'asserita mancanza di motivazione che inficerebbe la Decisionerelativamente alla necessità e alla proporzionalità dell'intervento della Commissione,è sufficiente rilevare che il primo 'considerando‘ della Decisione riguarda «il Trattatoche istituisce la Comunità europea», cosa che, implicitamente ma necessariamente,costituisce un riferimento formale al compito assegnato alla Commissione.

158.
    Alla luce di quanto precede, i motivi attinenti all'asserita violazione del poterediscrezionale della Commissione vanno respinti.

2. Sulla portata della sentenza 15 giugno 1994

a) Sulle censure relative all'effetto erga omnes della sentenza 15 giugno 1994

Argomenti delle parti

159.
    La Elf Atochem, la BASF e la SAV sostengono che l'annullamento della decisione del1988, pronunciato dalla Corte nella sentenza 15 giugno 1994, ha prodotto un effettoerga omnes e costituisce pertanto una situazione giuridica nuova nei confronti di tuttele parti (sentenza della Commissione 11 febbraio 1955, causa 3/54, Assider/AltaAutorità, Racc. pag. 125), comprese quelle che non avevano proposto ricorso in tempoutile.

160.
    La SAV osserva al riguardo di trovarsi discriminata rispetto alla Solvay e alla NorskHydro, le quali non sono destinatarie della Decisione e nei confronti delle quali ladecisione del 1988 non produce più effetti a causa della sentenza 15 giugno 1994.

161.
    Allo stesso modo, la LVM e la DSM sostengono che la Commissione ha violato ilprincipio di non discriminazione, poiché l'art. 1 della Decisione accerta un'infrazioneda parte di tutti i produttori di PVC, ponendoli in una situazione paragonabile, mentregli artt. 2-4, che fissano le sanzioni, escludevano esplicitamente la Norsk Hydro e laSolvay.

162.
    La Commissione non può tentare di giustificarsi sostenendo la validità della decisionedel 1988 nei confronti di queste due imprese poiché, in base all'art. 174 del Trattato,l'atto annullato dev'essere considerato «inesistente» e le parti ricollocate nellasituazione anteriore (sentenza della Corte 31 marzo 1971, causa 22/70,Commissione/Consiglio, Racc. pag. 263, punto 60). L'annullamento produce altresì uneffetto erga omnes; l'art. 174 del Trattato non limiterebbe affatto, pertanto, l'effettodell'annullamento alle imprese che abbiano validamente formato un ricorso contro

l'atto. Del resto, se una decisione è vincolante per tutti i destinatari ai sensi dell'art.189 del Trattato, la nullità ha effetto nei confronti di tutti.

163.
    Inoltre, ove si accogliesse la tesi della Commissione, la discriminazione denunciataverrebbe constatata anche in materia di esecuzione; mentre la Decisione potrebbeessere eseguita nei confronti dei suoi destinatari, la decisione del 1988 non sarebbe piùeseguibile nei confronti della Solvay e della Norsk Hydro. Queste ultime, benché inuna situazione paragonabile a quella di altre imprese, sfuggirebbero ad ogni sanzione.

164.
La Commissione sostiene che la decisione del 1988 era un insieme di decisioniindividuali. Dal momento che la Solvay non ha presentato ricorso contro dettadecisione e che la Norsk Hydro non ha proposto il proprio ricorso in tempo utile, ladecisione del 1988 sarebbe divenuta definitiva nei loro confronti (in particolare,sentenze della Corte 17 novembre 1965, causa 20/65, Collotti/Corte di giustizia, Racc.pag. 1045, 14 dicembre 1965, causa 52/64, Pfloeschner/Commissione, Racc. pag. 1211,e 14 giugno 1988, causa 161/87, Muysers e Tulp/Corte dei conti, Racc. pag. 3037, punti9 e 10).

165.
    Essa precisa che la questione dell'effetto erga omnes delle sentenze di annullamento,che riguarda l'annullamento degli atti normativi concernenti l'ordinamento giuridicogenerale, non si pone nel caso di specie; l'effetto di una sentenza che annulla unadecisione individuale può essere solo relativo.

166.
    Infine, il motivo sollevato dalla LVM e dalla DSM, relativo a una violazione delprincipio di non discriminazione, sarebbe irricevibile in quanto la posizione dellaSolvay e della Norsk Hydro non poteva ledere gli interessi della ricorrente. LaCommissione inoltre ritiene il motivo infondato poiché la Solvay e la Norsk Hydrorimangono soggette alla decisione del 1988.

Giudizio del Tribunale

167.
    La decisione del 1988, benché redatta e pubblicata in forma di decisione unica, deveintendersi come un insieme di decisioni individuali con cui si accerta nei confronti diciascuna delle imprese destinatarie l'infrazione alle disposizioni dell'art. 85 del Trattatoad essa imputata (o imputate) e con cui si commina un'ammenda. Infatti laCommissione, se avesse voluto, avrebbe potuto adottare, formalmente, più decisioniindividuali distinte di accertamento delle infrazioni all'art. 85 del Trattato da essaappurate.

168.
    Ai sensi dell'art. 189 del Trattato, ciascuna di tali decisioni individuali facenti partedella decisione del 1988 è obbligatoria in tutti i suoi elementi per il destinatario daessa designato. Qualora un destinatario non abbia proposto, in base all'art. 173, un

ricorso per annullamento contro la decisione del 1988, tale decisione resta pertantovalida e vincolante nei suoi confronti (v., nello stesso senso, sentenza della Corte 9marzo 1994, causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, Racc. pag. I-833, punto13).

169.
    Pertanto, se un destinatario decide di proporre un ricorso d'annullamento, al giudicecomunitario sono sottoposti solo gli elementi della decisione che lo riguardano. Invece,gli elementi della decisione non impugnati, relativi ad altri destinatari, non rientranonell'oggetto della controversia che il giudice comunitario è chiamato a risolvere.

170.
    Quest'ultimo, nell'ambito di un ricorso di annullamento, può pronunciarsi solosull'oggetto della controversia a lui deferita dalle parti. Di conseguenza, la decisionedel 1988 ha potuto essere annullata solo per quanto riguarda i destinatari che abbianovisto accolti i loro ricorsi dinanzi al giudice comunitario.

171.
    Il punto 2 del dispositivo della sentenza 15 giugno 1994 annulla quindi la decisione del1988 solo in quanto essa riguardi le parti che abbiano visto accolto il loro ricorsodinanzi alla Corte.

172.
    Quanto alla giurisprudenza invocata dalle ricorrenti a sostegno della tesi dell'effettoerga omnes, è priva di rilevanza nel caso di specie, dal momento che la citata sentenzaAssider/Alta Autorità riguarda l'effetto di una sentenza che annulla una decisionegenerale assunta nell'ambito del Trattato CECA e non, come nel caso di specie, uninsieme di decisioni individuali.

173.
    Da quanto precede deriva che la Commissione non ha commesso alcunadiscriminazione nei confronti delle ricorrenti non menzionando le imprese Solvay eNorsk Hydro negli articoli del dispositivo della Decisione. Infatti, perché si possa farcarico alla Commissione di aver commesso una discriminazione occorre che essa abbiatrattato in modo diverso situazioni comparabili, causando con ciò un pregiudizio ataluni operatori rispetto ad altri, senza che questo diverso trattamento sia giustificatodall‘esistenza di differenze obiettive di un certo rilievo (sentenza della Corte 15gennaio 1985, causa 250/83, Finsider/Commissione, Racc. pag. 131, punto 8). Ora, nelcaso di specie è sufficiente constatare che, contrariamente a quanto asserito dallericorrenti, queste ultime, da un lato, e la Norsk Hydro e la Solvay, dall'altro, non sitrovano in situazioni paragonabili, dal momento che la decisione del 1988 non è stataannullata nei confronti di queste ultime due imprese. Per di più bisogna osservare chela Commissione, in risposta ad un quesito del Tribunale, ha indicato che Norsk Hydroe Solvay avevano pagato le ammende loro inflitte, così che le ricorrenti non potevanopretendere di trovarsi in una situazione di svantaggio rispetto a quella di queste dueimprese.

174.
    Alla luce di quanto precede, bisogna concludere nel senso che l'annullamento ad operadella Corte della decisione del 1988 non ha prodotto, contrariamente a quanto dedottodalle ricorrenti, un effetto erga omnes e che il motivo basato su una violazione delprincipio di non discriminazione va respinto.

b) Sugli addebiti relativi all'invalidità degli atti processuali precedenti l'adozione dellaDecisione

Argomenti delle parti

175.
    La Elf Atochem e la BASF sostengono che l'annullamento della decisione del 1988,pronunciato dalla Corte nella sentenza 15 giugno 1994, ha prodotto un effetto ex tunc.Esse ne deducono che la Decisione, distinta dal quella del 1988, poteva sopraggiungerein ogni caso solo al termine di un nuovo procedimento amministrativo.

176.
    La Wacker, la Hoechst e la Hüls ritengono che l'annullamento da parte della Cortedella decisione del 1988, mettendo fine al procedimento amministrativo, avrebbecomportato ipso iure l'irregolarità del procedimento amministrativo contraddittorio nelsuo complesso, vale a dire dopo la comunicazione degli addebiti (sentenze della Corte15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/Commissione, Racc. pag. 661, punti 48-52, e 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG/Commissione, Racc. pag. 3151, punto 30;sentenze del Tribunale 18 dicembre 1992, cause riunite T-10/92, T-11/92, T-12/92 e T-15/92, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II-2667, punto 47, e SIV ea./Commissione, citata, punto 83). Il procedimento contraddittorio dinanzi allaCommissione e la decisione finale formerebbero, infatti, un procedimentoamministrativo unico. Di conseguenza, la Decisione sarebbe illegittima in quanto laCommissione non ha iniziato un procedimento amministrativo nuovo prima di adottarela Decisione stessa. A sostegno di tale tesi la Wacker e la Hoechst rilevano che gli attidi un procedimento amministrativo condotto ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamenton. 17 sono solamente atti preparatori, la cui regolarità può essere valutata solonell'ambito del controllo della decisione finale (sentenza della Corte 11 novembre1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punti 9 ss., e ordinanza dellaCorte 18 giugno 1986, cause riunite 142/84 e 156/84, BAT e Reynolds/Commissione,Racc. pag. 1899, punti 13 ss.).

177.
    La Wacker, la Hoechst e la Hüls concludono che, per adottare una nuova decisionedopo l'annullamento, la Commissione avrebbe dovuto avviare un nuovo procedimentoamministrativo contraddittorio (sentenza Cimenteries CBR e a./Commissione, citata)e rispettare il complesso delle forme sostanziali prescritte.

178.
    La Wacker e la Hoechst sottolineano inoltre che nulla nel dispositivo o nellamotivazione della sentenza 15 giugno 1994 permette di pensare che la Corte abbia

voluto andare contro tali principi e mantenere, sino all'accertamento del vizio, ilprocedimento amministrativo seguito per l'adozione della decisione del 1988 (sentenzadella Corte 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/Commissione, Racc. pag. 777,punti 106-109). Infine, tali ricorrenti precisano che la Commissione non ha diritto disanare le violazioni di forme sostanziali (sentenza della Corte 7 febbraio 1979, causeriunite 15/76 e 16/76, Francia/Commissione, Racc. pag. 321, punti 7-11; conclusionidell'avvocato generale Warner nella sentenza della Corte 10 luglio 1980, causa 30/78,Distillers Company/Commissione, Racc. pag. 2267, in particolare pagg. 2297 ss.).

179.
    L'Enichem sostiene da parte sua che l'annullamento della decisione del 1988 avevaposto in non cale gli atti processuali preliminari, di carattere accessorio rispetto alladecisione stessa. Tali atti non avrebbero infatti alcun significato autonomo; del resto,essi non sarebbero neppure idonei a costituire oggetto di un ricorso d'annullamento(sentenze IBM/Commissione e Cimenteries e a./Commissione, citate).

180.
Infine, la Montedison afferma che un'impresa condannata ad un'ammenda ha dirittoad un procedimento preliminare. Sarebbe quindi errato sostenere che le tappeprocedurali che precedono quella viziata rimangono valide per l'adozione di un nuovoatto, soprattutto allorché il procedimento amministrativo è volto a tutelare il diritto alcontraddittorio e i diritti della difesa della parte interessata. Le diverse fasi delprocedimento sono infatti tappe che la Commissione deve necessariamente percorrereprima di poter infliggere un'ammenda (sentenza IBM/Commissione, citata, punto 17).

181.
    La Commissione osserva che, per conformarsi ad una sentenza di annullamento,l'istituzione interessata è tenuta a rispettare non solo il dispositivo della sentenza maanche la motivazione da cui quest'ultima discende e che ne costituisce il sostegnonecessario (sentenza Asteris e a./Commissione, citata, punto 27). Nel caso di specie,il solo motivo di annullamento della decisione del 1988 era stato la violazione dell'art.12, primo comma, del regolamento interno della Commissione all'epoca vigente,relativo all'autenticazione degli atti (sentenza 15 giugno 1994, punti 76-78). Diconseguenza, la sentenza della Corte non aveva pregiudicato né rimesso in discussioneil procedimento amministrativo preliminare.

182.
    Ora, conformemente all'art. 176 del Trattato, l'esecuzione di una sentenza implica ilripristino della situazione come essa era prima che sopraggiungessero le circostanzecensurate dalla Corte (sentenza del Tribunale 15 luglio 1993, cause riunite T-17/90, T-28/91 e T-17/92, Camara Alloisio e a./Commissione, Racc. pag. II-841, punto 79). LaCommissione avrebbe quindi avuto il diritto di emanare una nuova decisione nelrispetto delle forme che erano state violate (sentenza della Corte 13 novembre 1990,causa C-331/88, Fedesa e a., Racc. pag. I-4023, punto 34; conclusioni dell'avvocatogenerale Mischo in tale sentenza, Racc. pag. I-4042, punto 57, e sentenza CimenteriesCBR e a./Commissione, citata, punto 47).

Giudizio del Tribunale

183.
    Il punto 2 del dispositivo della sentenza 15 giugno 1994 recita:

«La decisione della Commissione 21 dicembre 1988, 89/190/CEE, relativa ad unprocedimento d'applicazione dell'art. 85 del Trattato CEE (IV-31.865, PVC), èannullata».

184.
    Al fine di stabilire la portata della sentenza di annullamento della decisione del 1988bisogna far riferimento alla sua motivazione. E' infatti questa motivazione che, inprimo luogo, identifica la disposizione esatta considerata come illegittima e, in secondoluogo, evidenzia le ragioni esatte dell'illegittimità accertata nel dispositivo (sentenzaAsteris e a./Commissione, citata, punto 27; sentenze del Tribunale 5 giugno 1992,causa T-26/90, Finsider/Commissione, Racc. pag. II-1789, punto 53, e della Corte 12novembre 1998, causa C-415/96, Regno di Spagna/Commissione, non ancora pubblicatanella Raccolta, punto 31).

185.
    Emerge al riguardo dalla motivazione della sentenza 15 giugno 1994 che la decisionedel 1988 è stata annullata per mancanza di autenticazione ai sensi dell'art. 12, primocomma, del regolamento interno della Commissione in vigore all'epoca dei fatti.

186.
    Infatti, dopo aver affermato che la Commissione aveva l'obbligo, fra l'altro, di adottarei provvedimenti che le consentissero di identificare con certezza il testo completo degliatti adottati dal Collegio (punto 73 della motivazione), la Corte ha ricordato che, aisensi dell'art. 12, primo comma, del regolamento interno in vigore all'epoca dei fatti,«gli atti adottati dalla Commissione, in riunione o mediante procedura scritta, sonoautenticati, nella o nelle lingue in cui fanno fede, dalle firme del Presidente e delSegretario esecutivo» (punto 74 della motivazione).

187.
    La Corte ha poi sancito: «Lungi dall'essere, come sostiene la Commissione, unasemplice formalità destinata ad assicurarne la memoria, l'autenticazione degli atti,prevista dall'art. 12, primo comma, mira a garantire la certezza del diritto fissando,nelle lingue che fanno fede, il testo adottato dal Collegio. Essa permette così dicontrollare, in caso di contestazione, la perfetta corrispondenza dei testi notificati opubblicati con il testo adottato dal Collegio e, quindi, la loro corrispondenza con lavolontà dell'autore dell'atto» (punto 75 della motivazione). Ne consegue che«l'autenticazione degli atti, prevista dall'art. 12, primo comma, del regolamento internodella Commissione, è una formalità sostanziale ai sensi dell'art. 173 del Trattato (...),e che la sua violazione può giustificare un ricorso d'annullamento» (punto 76 dellamotivazione).

188.
    Avendo rilevato che la Commissione non contestava di non aver procedutoall'autenticazione della decisione controversa entro i termini previsti dalle disposizionidel suo regolamento interno, la Corte ha concluso che la decisione del 1988 dovesseessere annullata «per violazione di forme sostanziali, senza che occorra esaminare glialtri mezzi dedotti dalle ricorrenti» (punto 78 della motivazione).

189.
    Emerge da quanto esposto che la Corte ha annullato la decisione del 1988 a causa diun vizio procedurale concernente esclusivamente le modalità dell'adozione definitivadi tale decisione da parte della Commissione. Poiché il vizio procedurale accertato èintervenuto nell'ultima fase dell'adozione della decisione del 1988, l'annullamento nonha viziato la validità delle misure preparatorie di tale decisione, precedenti alla fasenella quale il vizio è stato accertato (nel medesimo senso, v. sentenze Fedesa e a.,citata, punto 34, e Regno di Spagna/Commissione, citata, punto 32).

190.
    Questa conclusione non è invalidata dall'argomento addotto da talune ricorrenti,secondo il quale l'annullamento della decisione del 1988 ha necessariamente posto innon cale gli atti procedurali anteriori alla decisione stessa, a causa della loroindissociabilità dalla decisione finale. Infatti, la circostanza che provvedimenti aventinatura meramente preparatoria non siano impugnabili in quanto tali con un'azione diannullamento (sentenza IBM/Commissione, citata, punto 12) si spiega con la mancanzadi una posizione definitiva da parte della Commissione. Essa non ha quindi perconseguenza che la validità di questi provvedimenti è messa in discussione quando ladecisione finale viene annullata a causa di un vizio procedurale verificatosi, come nelcaso di specie, in una fase successiva ai provvedimenti stessi.

191.
    Tale circostanza non è neppure invalidata dall'argomentazione fondata sulla citatasentenza Cimenteries CBR e a./Commissione. Nelle cause che hanno dato origine atale sentenza il Tribunale ha dichiarato irricevibili i ricorsi proposti, in particolare,contro la decisione della Commissione che rifiutava di concedere alle ricorrentil'accesso all'insieme dei documenti che costituivano il suo fascicolo, mancando un attoimpugnabile. Nell'ambito della propria valutazione il Tribunale ha affermato che se,per ipotesi, esso dovesse riconoscere, pronunciandosi su un ricorso avverso unadecisione che conclude il procedimento, l'esistenza di un diritto di accedere all'interofascicolo che sia stato posto in non cale, e dovesse quindi annullare la decisione finaledella Commissione per violazione dei diritti della difesa, sarebbe l'intero procedimentoad essere viziato da illegittimità (punto 47 della motivazione).

192.
    Questo riferimento all'«intero procedimento» non può essere interpretatoindipendentemente dalla successiva frase della motivazione della sentenza, secondo laquale la Commissione potrebbe riaprire il procedimento «dando alle imprese e alleassociazioni di imprese interessate la possibilità di esporre nuovamente il loro puntodi vista sugli addebiti loro mossi alla luce di tutti i nuovi elementi ai quali avrebbero

dovuto accedere» (punto 47 della motivazione). Ora, emerge dal dettato stesso di talevalutazione che il Tribunale non ha ritenuto che la validità della comunicazione degliaddebiti potesse essere messa in discussione.

193.
    Alla luce di quanto precede bisogna concludere che la validità degli atti preparatoriprecedenti l'adozione della decisione del 1988 non è stata messa in discussionedall'annullamento di tale decisione da parte della Corte. Di conseguenza, le censureattinenti all'invalidità di tali atti vanno respinte.

3. Sulle modalità di adozione della Decisione, dopo l'annullamento della decisione del1988

Esposizione sommaria degli argomenti delle ricorrenti

194.
    Le ricorrenti sostengono in sostanza che, anche se il vizio accertato è sopraggiuntonell'ultima fase dell'adozione della decisione del 1988, la sua correzione da parte dellaCommissione richiedeva il rispetto di talune garanzie procedurali prima che laDecisione fosse adottata.

195.
    Le ricorrenti deducono che la Decisione è nuova rispetto alla decisione del 1988poiché questa è stata annullata. Questa sola circostanza avrebbe implicato che venisseaperto un nuovo procedimento amministrativo per l'adozione della Decisione. Talunericorrenti sostengono che tale procedimento amministrativo avrebbe dovuto essereiniziato daccapo mentre altre ritengono che alcune fasi del procedimento avrebberodovuto essere mantenute ferme. In modo più generale, la Commissione avrebbeviolato il diritto delle ricorrenti di essere sentite.

— In merito alle fasi procedurali previste dal diritto derivato

196.
    La LVM, la Elf Atochem, la BASF, la Shell, la DSM, la SAV, la Montedison, l'ICI ela Hüls sostengono di non aver potuto presentare il loro punto di vista conformementealle disposizioni dei regolamenti n. 17 e n. 99/63, che sono espressione del principiofondamentale del diritto comunitario dei diritti della difesa, il quale va osservato anchein mancanza di normative specifiche (sentenze della Corte Transocean MarinePaint/Commissione, British Aerospace e Rover/Commissione, citate, Hoffmann-LaRoche/Commissione, citata, punto 9, sentenza 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78a 215/78 e 218/78, Van Landewyck e a./Commissione, Racc. pag. 3125, punto 81,Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punti 9 e 10, e 9 novembre 1983,causa 322/81, Michelin/Commissione, Racc. pag. 3461, punto 7; sentenze del Tribunale10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/Commissione, Racc. pag. II-367, punto 46, e29 giugno 1995, causa T-36/91, ICI/Commissione, Racc. pag. II-1847, punto 69). LaSAV sottolinea che la decisione del 1988 viene considerata come mai esistita, tanto

che la Commissione avrebbe dovuto iniziare daccapo il procedimento amministrativo,come si era del resto impegnata a fare nella Quarta relazione sulla politica dellaconcorrenza (punto 49). Inoltre, secondo la SAV e l'ICI, l'opinione della Commissioneper cui soltanto modifiche sostanziali del contenuto della decisione annullata almomento del suo rinnovo avrebbero potuto giustificare un nuovo procedimento sifonda solo sulla giurisprudenza della Corte in materia di equilibrio istituzionale, chenon verrebbe in rilievo nel caso di specie (sentenza Fedesa e a., citata).

197.
    L'ICI respinge l'argomento della Commissione secondo il quale essa avrebbe avuto ildiritto di limitarsi a correggere l'errore rilevato dalla Corte senza ascoltare le parti,poiché la decisione del 1988 e la Decisione sarebbero sopraggiunte in circostanze difatto e di diritto diverse quanto agli attori, alla situazione economica del mercato o aglisviluppi giurisprudenziali verificatisi negli anni precedenti la Decisione.

198.
    Da parte loro, la SAV e la Montedison deducono in tale contesto che, poiché l'attoannullato è stato adottato in virtù di un potere discrezionale, l'istituzione puòriassumere l'atto annullato per vizio di forma solo a condizione di rispettare le formerichieste e i diritti della difesa, anche in assenza di una norma specifica (sentenzaTransocean Marine Paint/Commissione, citata, punto 16).

199.
    La LVM, la Elf Atochem, la BASF, la Shell, la DSM, la Wacker, la Hoechst, la SAV,l'ICI, la Hüls e l'Enichem sostengono, più in particolare, che la Commissione, nondando luogo ad un procedimento amministrativo preliminare, ha violato gli obblighiche essa stessa si è imposta in relazione al ruolo del consigliere auditore. La ElfAtochem, la Shell, la SAV, l'ICI e l'Enichem richiamano la decisione dellaCommissione 23 novembre 1990, relativa allo svolgimento delle audizioni nell'ambitodei procedimenti a norma degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE e degli artt. 65 e 66 delTrattato CECA (Ventesima relazione sulla politica della concorrenza, pag. 350). LaBASF e la Hüls sostengono che la Commissione ha violato gli artt. 5, 6 e 7 delladecisione della Commissione 8 settembre 1982, relativa al mandato del consigliereauditore (Tredicesima relazione sulla politica della concorrenza, pag. 291).

200.
    L'ICI sostiene che la Decisione sarebbe stata sostanzialmente diversa se il consigliere-auditore fosse potuto intervenire, in quanto essa avrebbe potuto invocare, in taleoccasione, la prescrizione dei fatti, il ritardo nell'adozione della decisione, il rifiutodella Commissione di concederle l'accesso al fascicolo, la questione dell'auto-incriminazione, la portata dell'art. 20 del regolamento n. 17 e la nozione di praticaconcertata.

201.
    Secondo la Hüls non si può considerare che l'intervento del consigliere auditore nel1988 gli abbia consentito di esercitare, nel 1994, le funzioni a lui affidate; in realtà,dovrebbe esserci necessariamente una prossimità di tempi fra l'intervento del

consigliere auditore e l'adozione della decisione corrispondente. L'atteggiamento dellaCommissione nel caso di specie sarebbe tanto più sorprendente in quanto il ruolo delconsigliere auditore è stato ampliato (XXIII Relazione sulla politica della concorrenza,punti 203 ss.; decisione della Commissione 12 dicembre 1994, 94/810/CECA, CE,relativa al mandato dei consiglieri auditori per le procedure in materia di concorrenzadinanzi alla Commissione, GU L 330, pag. 67).

202.
    L'Enichem aggiunge che la sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-9/89,Hüls/Commissione (Racc. pag. II-499), di cui la Commissione si avvale, non permettedi concludere nel senso che l'audizione del consigliere auditore non costituisce unatappa obbligatoria in ogni procedimento. Nel caso di specie, se fosse stato sentito, ilconsigliere auditore avrebbe potuto presentare osservazioni sull'opportunità di adottarenuovamente una decisione, sui punti 55-59 della motivazione della Decisione, nuovirispetto alla motivazione della decisione iniziale (sentenza della Corte 29 giugno 1994,causa C-135/92, Fiskano/Commissione, Racc. pag. I-2885, punto 40) e che rientranonella competenza esclusiva del collegio dei membri della Commissione, sull'importodell'ammenda, discriminatorio e fissato erroneamente in base al volume d'affari del1987 anziché su quello del 1993, sulla valutazione della prescrizione, che,contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, costituirebbe un motivo difondo, sulle regole relative all'accesso al fascicolo, sull'efficacia erga omnes dellesentenze della Corte, sull'applicazione del principio dell'autorità della cosa giudicata,in forza del quale la Commissione non aveva il potere di adottare la Decisione,relativa agli stessi fatti, in violazione del principio del ne bis in idem, sull'evoluzionedel mercato del PVC, dal quale la ricorrente si era ritirata nel 1986 cedendo le proprieattività ad un'impresa comune costituita al 50% con l'ICI e della quale essa deterrebbeormai solo una quota di minoranza. La Decisione quindi avrebbe potuto essernecondizionata in maniera sostanziale. A causa delle scelte operate dalla Commissionela ricorrente si troverebbe costretta a proporre un ricorso per presentare taliosservazioni.

203.
    La LVM, la Elf Atochem, la BASF, la DSM, la Wacker, la Hoechst, la SAV, l'ICI, laHüls e l'Enichem ritengono che la Commissione abbia violato l'obbligo di sentire ilcomitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti (in prosieguo: il«comitato consultivo») prima di adottare la Decisione, consultazione prevista dall'art.10, n. 3, del regolamento n. 17. Il comitato consultivo deve infatti intervenire primadell'adozione di qualunque decisione che accerta un'infrazione alle regole diconcorrenza di cui all'art. 10, n. 1, del regolamento n. 17 e di qualunque decisione cheinfligge un'ammenda, conformemente all'art. 15, n. 3, di questo stesso regolamento.Poiché la Decisione è nuova rispetto alla decisione iniziale, la consultazione delcomitato consultivo avvenuta nel 1988 sarebbe, secondo le ricorrenti, inoperante einsufficiente. La Decisione andrebbe quindi annullata per violazione di formesostanziali (conclusioni dell'avvocato generale Gand nella sentenza ACF

Chemiefarma/Commissione, citata, Racc. pag. 707, in particolare pagg. 709-711,dell'avvocato generale Warner nella sentenza Distillers Company/Commissione, citata,Racc. pag. 2267, in particolare pag. 2293, e dell'avvocato generale Sir Gordon Slynnnella sentenza della Corte 28 febbraio 1984, cause riunite 228/82 e 229/82,Ford/Commissione, Racc. pag. 1164, in particolare pag. 1173; talune ricorrentirichiamano anche la giurisprudenza relativa alla violazione di un obbligo diconsultazione: sentenze della Corte 21 dicembre 1954, causa 2/54, Italia/Alta Autorità,Racc. pag. 75, Roquette Frères/Consiglio, citata, 16 luglio 1992, causa C-65/90,Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I-4593, 5 ottobre 1993, cause riunite C-13/92, C-14/92, C-15/92 e C-16/92, Driessen e a., Racc. pag. I-4751, e 1° giugno 1994, causa C-338/92, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I-2067). La sentenza della Corte 15 maggio1975, causa 71/74, Frubo/Commissione (Racc. pag. 563), di cui si avvale laCommissione, non sarebbe rilevante in compenso, poiché la consultazione generaledegli Stati nell'ambito del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 26, che applicatalune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU1962, n. 30, pag. 993), in assenza di dubbi da parte della Commissione, non può essereparagonata alla consultazione del comitato consultivo disciplinata in modo dettagliatonel regolamento n. 17.

204.
    La consultazione del comitato consultivo non sarebbe inoltre imposta nel caso dispecie per due ragioni. In primo luogo, la BASF, la Wacker, la Hoechst, la SAV, laHüls e l'Enichem deducono che la Decisione è la prima a sopraggiungere dopo cheil giudice comunitario ha annullato una decisione precedente nei confronti delle stesseimprese. Ora, come sostenuto dalla SAV e dall'ICI, a causa del ruolo ad essoattribuito, il comitato consultivo, che dev'essere strettamente associato a un'evoluzioneconcertata della politica della concorrenza (Tredicesima relazione sulla politica dellaconcorrenza, punto 79), avrebbe dovuto essere sentito sull'opportunità di adottare unanuova decisione quando la precedente è stata annullata, cosa che rientra chiaramente,in mancanza di precedenti giurisprudenziali, nella politica della concorrenza. Il fattoche l'adozione di una nuova decisione, dopo che una decisione precedente è stataannullata, rientri nel potere discrezionale della Commissione renderebbe tanto piùnecessaria una consultazione del comitato consultivo sull'opportunità di agire in talmodo. Sarebbe del resto in questo senso che la Commissione aveva agito in passato[decisione della Commissione 23 ottobre 1975, 75/649/CEE, relativa ad unaprocedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/223 — Transocean MarinePaint Association), GU L 286, pag. 24].

205.
    In secondo luogo la BASF, la Wacker, la Hoechst, l'ICI, la Hüls e l'Enichem deduconoche il comitato consultivo avrebbe dovuto essere sentito anche a causa delle modificheapportate al testo della Decisione in rapporto a quello della decisione iniziale nonché,secondo alcune delle ricorrenti, a causa della lunghezza del procedimento, dicircostanze particolari che hanno portato all'annullamento della decisione iniziale, di

errori della Commissione emersi nel corso dell'istruzione, dinanzi al Tribunale, deiricorsi promossi contro tale decisione, nonché dell'evoluzione del mercato di taleprodotto dopo il 1988. L'ICI indica in tale ambito che la modifica della composizionedel comitato consultivo giustificava altresì una nuova consultazione di detto organismo.In questo stesso contesto la BASF deduce che la consultazione del comitato consultivoavrebbe inoltre lo scopo di garantire alle imprese interessate il diritto ad un processoequo e il diritto di essere sentite, come testimoniato dagli artt. 1, 7, n. 1, e 8, n. 2, delregolamento n. 99/63.

206.
    La BASF, la Wacker, la Hoechst e l'ICI ritengono che tale consultazione avrebbepotuto portare la Commissione ad adottare una decisione diversa, in particolare perquanto riguarda le ammende, oppure a rinunciare all'adozione della decisione. Alriguardo la BASF rileva che, sopprimendo due frasi del 'considerando‘ n. 37 delladecisione iniziale, relativo agli effetti nocivi dell'intesa, la Commissione ha eliminatoun aspetto che aveva dunque necessariamente influito sulla decisione di infliggereun'ammenda e sull'importo della stessa.

207.
    La BASF e l'ICI ritengono inoltre che, se occorre consultare il comitato consultivoprima di rinnovare un'esenzione, lo stesso vale nel caso in cui la Commissione adottiuna decisione che sostituisce una decisione annullata.

208.
    Più in particolare, la LVM e la DSM sottolineano che, non consultando il comitatoconsultivo prima dell'adozione della Decisione, la Commissione non ha consentito agliStati membri di partecipare alla definizione della politica comunitaria di concorrenzae che la sua consultazione obbligatoria contribuirebbe alla ricerca dell'equilibrioistituzionale in questo modo. La violazione di un tale obbligo dovrebbe pertantocomportare l'annullamento della Decisione per violazione di forme sostanziali oppureper incompetenza, se questo obbligo viene inteso nel senso di esigere l'accordo delleautorità competenti degli Stati membri.

209.
    La SAV dichiara che la giurisprudenza in materia di equilibrio istituzionale, che siriferisce all'obbligo di consultazione del Parlamento su una proposta di direttivaoggetto di emendamenti successivi (in particolare, sentenza 16 luglio 1992,Parlamento/Consiglio, citata), non si può trasporre per analogia all'ipotesi di mancataconsultazione del comitato consultivo su una nuova decisione che reca pregiudizio alsuo destinatario.

210.
    Infine, la SAV e l'ICI ritengono che la Commissione abbia violato l'art. 190 delTrattato, in quanto il preambolo della Decisione si riferisce unicamente allaconsultazione del comitato consultivo precedente l'adozione della decisione del 1988.

211.
    In modo anche più specifico la SAV deduce che la Commissione ha violato l'obbligo

di cooperazione con l'Autorità di vigilanza EFTA. In particolare, il disposto degli artt.53, 56 e 58 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, firmato a Porto il 2 maggio1992 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1994, nonché i suoi protocolli 21 e 23,imporrebbero alla Commissione di collaborare con l'Autorità di vigilanza EFTA perquanto riguarda la determinazione della politica di concorrenza e l'adozione didecisioni individuali in questo campo. Omettendo di consultare il comitato consultivola Commissione avrebbe privato l'Autorità di vigilanza EFTA della possibilità diesprimere il proprio punto di vista. L'obbligo di collaborazione con questa autorità siimporrebbe per il fatto stesso dell'adozione di una decisione, indipendentemente dallaquestione se tale decisione sia identica ad una decisione precedente annullata. Inoltre,in una causa in tema di politica della concorrenza l'Autorità di vigilanza avrebbedovuto essere chiamata a collaborare con la Commissione.

— In merito al diritto di essere sentiti addotto dalle ricorrenti

212.
    La Commissione avrebbe violato sotto diversi punti di vista il diritto delle imprese difar conoscere il loro punto di vista.

213.
    In primo luogo, la LVM e la DSM sostengono che la semplice intenzione di adottareun nuovo atto recante pregiudizio basterebbe a far sorgere l'obbligo di sentire le partiin proposito (sentenza della Corte 12 febbraio 1992, cause riunite C-48/90 e C-66/90,Paesi Bassi e a./Commissione, Racc. pag. I-565, punto 44). L'ICI ritiene che avrebbedovuto comunque essere sentita riguardo al carattere desiderabile o opportuno di unanuova decisione nelle circostanze del caso di specie.

214.
    In secondo luogo, secondo la SAV, la Hüls e l'Enichem, la decisione preliminare diallontanarsi dalla procedura normale di adozione di una decisione avrebbe giustificatoun'audizione delle parti in merito.

215.
    La SAV ritiene che, non ricominciando l'intero procedimento amministrativo al finedi adottare la Decisione, la Commissione ha compiuto una scelta. Ora, il diritto deldestinatario di un atto di essere informato delle condizioni in cui la Commissioneintende adottare una decisione si impone alle autorità pubbliche, anche in mancanzadi una norma specifica (sentenze della Corte 27 giugno 1991, causa C-49/88, Al-JubailFertilizer e Saudi Arabian Fertilizer/Consiglio, Racc. pag. I-3187, punto 16, e PaesiBassi/Commissione, citata). La Commissione avrebbe dunque dovuto sentire le impresesulle scelte procedurali previste.

216.
    La Hüls da parte sua osserva che avrebbe dovuto essere messa in condizioni dipresentare le proprie osservazioni sulla legittimità del procedimento che laCommissione intendeva seguire dopo la sentenza 15 giugno 1994, in particolare sullaquestione se si poteva adottare una nuova decisione senza una nuova audizione.

217.
    La BASF, la Wacker, la Hoechst e la Hüls sottolineano che la Commissione, in dubbiosulla prassi da seguire per adottare la Decisione, avrebbe chiesto al proprio serviziogiuridico una nota in merito. La BASF, la Hüls e la Wacker domandano al Tribunaledi ordinare alla Commissione di produrre tale nota nel fascicolo e, secondo la BASF,nel caso in cui vi sia solo un parere verbale, di ascoltare l'agente che lo ha espresso.

218.
    In terzo luogo, la LVM, la BASF, la Shell, la DSM, la SAV, l'ICI e l'Enichemsostengono che l'adozione di una nuova decisione implicava l'obbligo per laCommissione di sentire le imprese interessate prima dell'adozione di un atto per esselesivo (sentenze della Corte 10 luglio 1986, causa 234/84, Belgio/Commissione, Racc.pag. 2263, punto 27, 10 luglio 1986, causa 40/85, Belgio/Commissione, Racc. pag. 2321,punto 28, 11 novembre 1987, causa 259/85, Francia/Commissione, Racc. pag. 4393,punto 12, 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, Racc. pag. I-307,punto 29, e Paesi Bassi e a./Commissione, citata, punto 14). Le imprese avrebberopertanto potuto far valere le proprie osservazioni in particolare sull'evoluzione dellagiurisprudenza in tema di nozione di pratica concertata e delle modalità di prova dellastessa. Allo stesso modo le imprese avrebbero potuto presentare le loro osservazionicirca gli sviluppi della giurisprudenza in merito alle condizioni di accesso al fascicolodella Commissione, all'interpretazione delle regole di prescrizione, al ritardo con cuila Commissione si è pronunciata, alla discriminazione rispetto alla Norsk Hydro e allaSolvay e al principio ne bis in idem.

219.
    La Wacker, la Hoechst e l'ICI considerano, in tale contesto, che la Commissione nonpossa pretendere di limitare il diritto di essere sentiti solo agli addebiti mossi adun'impresa. Un'impresa dovrebbe poter far conoscere le proprie osservazioni ognivolta che la Commissione esprime nuovi punti di vista, di fatto o di diritto, che nonsono stati sino a quel momento comunicati.

220.
    La LVM e la DSM ritengono altresì che la facoltà delle imprese di sottoporre lacontroversia al Tribunale non dispensa la Commissione dal sentirle prima di adottareuna decisione (sentenza 29 giugno 1995, causa T-36/91, ICI/Commissione, citata, punto108) e la violazione del diritto fondamentale non può pertanto essere sanata, salvocompromettere l'equilibrio istituzionale.

221.
    Secondo la SAV si sarebbe potuto riprendere la vecchia procedura nello stadio in cuiera stata viziata solo nei limiti in cui fosse stata aggiornata, il che avrebbe imposto allaCommissione di tener conto, nel momento in cui rinnova un atto, dei cambiamenti difatto e di diritto sopravvenuti (sentenze della Corte 3 ottobre 1991, causa C-261/89,Italia/Commissione, Racc. pag. I-4437, British Aerospace e Rover/Commissione, citata,e conclusioni dell'avvocato generale van Gerven in tale sentenza, Racc. pag. I-504,punti 10 e 12). La SAV sottolinea che avrebbe dovuto essere sentita per potersiavvalere degli sviluppi giurisprudenziali (supra, punto 218), cosa che farebbe parte

dello scopo specifico del procedimento amministrativo. Del resto, il semplice fatto chela SAV possa servirsi di questa giurisprudenza in occasione del presente ricorso noncondizionerebbe l'obbligo della Commissione di sentirla in precedenza su questoargomento, il che avrebbe potuto portare ad una decisione diversa.

222.
    In quarto luogo, la LVM, la Elf Atochem, la BASF, la Shell, la DSM, la Wacker, laHoechst, la SAV, l'ICI, la Hüls e l'Enichem ritengono che le imprese dovessero esseresentite in quanto la Decisione contiene differenze di testo in rapporto alla decisioneiniziale su punti decisivi (sentenze della Corte 14 luglio 1972, causa 51/69,Bayer/Commissione, Racc. pag. 745, punto 11, e causa 55/69, Cassella/Commissione,Racc. pag. 887, punto 11), come la valutazione delle norme in tema di prescrizione,la soppressione di due frasi relative agli effetti dell'intesa ('considerando‘ n. 37 dellaDecisione), l'aggiunta di una parte relativa al procedimento dopo il 1988, l'omissionedella Solvay e della Norsk Hydro. La Shell ritiene inoltre che il mantenimentodell'ordine di astenersi (art. 2 della Decisione) dimostra che la Commissione dovevadisporre di informazioni relative al periodo 1988-1994, sulle quali la Shell non è statasentita.

223.
    In quinto luogo, la BASF sostiene che, poiché il procedimento amministrativoprecedente era stato concluso dalla decisione del 1988, era necessaria una nuovaaudizione.

224.
    In sesto luogo, la BASF, la Wacker, la Hoechst, l'ICI e la Hüls affermano cheavrebbero dovuto essere sentite poiché fra l'audizione e l'adozione della Decisione eratrascorso un periodo di sei anni. Parimenti la Shell sostiene che è trascorso un lassodi tempo eccessivo fra l'asserita infrazione e l'adozione della Decisione; si porrebbeallora la questione se il procedimento non fosse abusivo e ingiustamentepregiudizievole nei confronti della ricorrente. La BASF, la Wacker, la Hoechst e laHüls sottolineano che la procedura di accertamento dell'infrazione che sfocianell'imposizione di ammende ha una funzione dissuasiva (sentenza Musique Diffusionfrançaise e a./Commissione, citata, punto 106) e presenta un carattere quasi penale.Garanzie identiche a quelle previste in un procedimento penale dovrebbero quindiessere riconosciute. Fra queste garanzie figurerebbero in particolare l'obbligo di unaprossimità ragionevole di tempi fra la data dell'audizione e quella della decisione(sentenza del Tribunale 7 luglio 1994, causa T-43/92, Dunlop Slazenger/Commissione,Racc. pag. II-441, punto 167). Nel caso di specie, il termine di sei anni trascorso fraqueste due date, non imputabile alle imprese poiché la decisione del 1988 era affettada gravi vizi, non può essere considerato ragionevole. La BASF aggiunge che, tenutoconto dell'evoluzione del mercato del PVC, di quella della sua stessa situazione e dellemodifiche sostanziali apportate al testo della Decisione, era necessaria una nuovaaudizione delle imprese al fine di adottare la Decisione tenendo conto di tutte lecircostanze di diritto e di fatto esistenti alla data dell'adozione.

225.
    L'ICI sostiene infine che non si può ritenere che essa sia stata messa in condizioni didifendere in modo efficace i propri interessi, dal momento che sono trascorsi sei annifra la presentazione delle sue osservazioni, scritte e orali, e l'adozione della Decisione;infatti, il diritto di presentare effettivamente osservazioni presuppone il fatto di esseresentiti nel contesto giuridico e fattuale che domina nel periodo immediatamenteprecedente l'adozione di una decisione.

Argomenti della Commissione

226.
    In risposta ai motivi e agli argomenti delle ricorrenti, la Commissione sostiene che ladecisione del 1988 è stata annullata nei loro confronti dalla sentenza della Corte 15giugno 1994 per mancanza di autenticazione, in violazione dell'art. 12, primo comma,del regolamento interno della Commissione all'epoca in vigore (sentenza 15 giugno1994, punti 76-78).

227.
    Del resto, la validità del procedimento svolto sino al momento in cui si è verificato ilvizio non sarebbe condizionata. La Commissione avrebbe dunque avuto il diritto, pertrarre le conseguenze della sentenza della Corte, di limitarsi all'adozione di unadecisione debitamente autenticata mancando, da un lato, qualunque nuova regola delprocedimento a norma dell'art. 85 del Trattato emanata successivamente alla datadella decisione annullata e, dall'altro, circostanze di fatto nuove, in quanto i fattiincriminati erano passati da tempo. Ciò sarebbe dopo tutto conforme allo scopospecifico del procedimento amministrativo preliminare (sentenza della Corte 17gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/Commissione, Racc. pag.19, punto 52). Una soluzione contraria costituirebbe un formalismo eccessivo (sentenzaFrubo/Commissione, citata, punto 11).

228.
    La Commissione aggiunge che le differenze di testo esistenti fra la decisione del 1988e la Decisione non sono sostanziali (sentenze della Corte ACFChemiefarma/Commissione, citata, punto 178, 4 febbraio 1982, causa 817/79, Buyl ea./Commissione, Racc. pag. 245, punto 23, Fedesa e a., citata, 16 luglio 1992,Parlamento/Consiglio, citata, e 1° giugno 1994, Parlamento/Consiglio, citata), così comenon sarebbe pertinente la giurisprudenza richiamata da talune ricorrenti (inparticolare, le sentenze Transocean Marine Paint/Commissione e British Aerospacee Rover/Commissione, citate).

229.
    In realtà, le modifiche puramente redazionali apportate al testo non giustificherebberol'avvio di un'audizione poiché tali aggiunte non sarebbero addebiti. Se due frasi del'considerando‘ n. 37 della versione tedesca della decisione del 1988 non compaiononello stesso punto della Decisione, ciò sarebbe dovuto unicamente a ragioni diarmonizzazione con le altre versioni linguistiche facenti ugualmente fede. Tuttavia,poiché l'adattamento del testo non costituisce un addebito, non era stato necessario

sentire le parti in merito.

230.
    Dal momento che il vizio che ha portato all'annullamento della decisione del 1988 èstato chiaramente circoscritto all'ultima fase dell'adozione della decisione e che laDecisione non differiva sostanzialmente dalla precedente, tutte le fasi precedentil'adozione della decisione del 1988 rimarrebbero valide.

231.
    Di conseguenza, in mancanza di qualunque nuovo addebito avverso le ricorrenti, laCommissione ritiene di non essere tenuta né a spedire una nuova comunicazione diaddebiti, né ad offrire alle imprese l'occasione di presentare le proprie osservazioniorali o scritte, né ad adire il consigliere auditore, cosa che sarebbe indissociabile dalledue precedenti tappe procedurali.

232.
    La Commissione non era neppure tenuta a consultare il comitato consultivo. Infatti,tenuto conto dell'annullamento della decisione del 1988, tale consultazione, avvenutail 30 novembre 1988, doveva considerarsi, in mancanza di nuovi addebiti, come laconsultazione preliminare rispetto all'adozione della Decisione. Ciò avrebbe cosìrisposto al significato e allo scopo dell'art. 10, n. 3, del regolamento n. 17. LaCommissione sottolinea altresì che il riferimento al diritto di intervento del comitatoconsultivo nell'ambito del rinnovo di una decisione di esenzione non è rilevante nelcaso di specie. Infatti, tale rinnovo riguarderebbe un altro ambito di riferimentotemporale e le valutazioni si fonderebbero su parametri differenti.

233.
    Nelle cause BASF e ICI la Commissione precisa che la sua posizione in merito alcomitato consultivo non esclude gli adattamenti non essenziali del testo, come quellirelativi alla prescrizione e alla soppressione di due frasi della versione tedesca dellaDecisione. Quanto alla causa Transocean Marine Paint/Commissione, cui la SAV farinvio, essa dimostrerebbe che un nuovo parere è necessario solo quando un elementodi fondo non è stato inizialmente sottoposto al comitato consultivo, il che peraltro nonsarebbe avvenuto nel caso di specie.

234.
    La Commissione rileva inoltre di non essere vincolata dal parere del comitatoconsultivo, come risulta dall'art. 10, n. 6, seconda frase, del regolamento n. 17.

235.
    Nella causa concernente la SAV, la Commissione ricorda in ogni caso che il comitatoconsultivo è stato informato dell'argomentazione della SAV in risposta agli addebiti(sentenze Michelin/Commissione, citata, punto 7, e Hüls/Commissione, citata, punto86) e che tali addebiti non sono mutati dal 1988. Essa aggiunge che non era necessariosentire il comitato consultivo circa l'opportunità di adottare una nuova decisione.

236.
    Infine, l'art. 1 del regolamento n. 99/63 imponeva la consultazione del comitatoconsultivo solo dopo l'audizione delle parti. Ora, non essendo stata necessaria una

nuova audizione delle parti, per identità di ragioni non lo era neppure unaconsultazione del comitato consultivo (sentenza della Corte 21 settembre 1989, causeriunite 46/87 e 227/88, Hoechst/Commissione, Racc. pag. 2859, punto 54).

237.
    La Commissione fa osservare peraltro di essere la sola a giudicare dell'opportunità diadottare, o adottare nuovamente, una decisione (sentenza Parker Pen/Commissione,citata, punto 65), e che essa non aveva il dovere di sentire le parti su una presuntascelta procedurale. Del resto non esisteva nessuna decisione vera e propria in cui laCommissione aveva deliberato di seguire un procedimento diverso da quello previstodalle norme.

238.
    La Commissione aggiunge infine che le asserite evoluzioni giurisprudenziali, sia inmerito alla nozione di pratica concordata sia in merito alla questione dell'accesso alfascicolo, non sono rilevanti, non essendovi alcun rapporto con la materialità degliaddebiti relativi al periodo di riferimento. Queste evoluzioni giurisprudenziali addottenon conducevano infatti ad una modificazione degli addebiti mossi avverso laricorrente. Se potevano essere invocate da talune ricorrenti per ottenerel'annullamento del procedimento amministrativo preliminare, non potevano incompenso portare all'annullamento della Decisione per mancata riapertura delprocedimento.

239.
    Del resto, le questioni procedurali, su cui vi sarebbero stati sviluppi giurisprudenziali,non fanno normalmente parte della comunicazione degli addebiti e non debbonoessere esaminate dalla Commissione nella sua decisione (sentenze 14 luglio 1972,ICI/Commissione, citata, e Michelin/Commissione, citata). Al riguardo, gli elementirelativi all'accesso al fascicolo che compaiono nella Decisione non costituivano unaparte della motivazione essenziale a sostegno del dispositivo.

240.
    Nella causa Elf Atochem la Commissione sottolinea che l'argomento della ricorrentesecondo il quale essa avrebbe dovuto essere sentita sull'applicazione dei principi nebis in idem e di proporzionalità non ha senso, poiché nessuno di tali principi sarebbein discussione nel caso di specie. Inoltre, l'argomento di questa ricorrente relativoall'evoluzione del mercato del PVC fra il 1988 e il 1994 sarebbe privo di rilevanza dalmomento che tale evoluzione, anche se vi fosse stata, sarebbe priva di incidenza sullavalutazione dei fatti che si collocano fra il 1980 e il 1984. Nello stesso senso laCommissione precisa, nella causa T-313/94, che nulla nella Decisione indica cheelementi relativi al periodo 1988-1994 erano stati utilizzati a sostegno dell'art. 2 deldispositivo.

241.
    Nelle cause BASF, Wacker e Hoechst la Commissione fa osservare, in risposta almotivo relativo alla lunghezza del periodo fra l'audizione e la Decisione, che ilprocedimento amministrativo in tema di concorrenza non è di natura penale e non

segue il principio dell'oralità. Per questo motivo nulla osta a che i membri dellaCommissione siano informati del risultato dell'audizione da parte di persone alle qualila Commissione abbia conferito il mandato di procedere alla stessa, in conformitàall'art. 9, n. 1, del regolamento n. 99, senza dovervi assistere personalmente (sentenza15 luglio 1970, Boehringer/Commissione, citata, punto 23). Essa ricorda inoltre che ilconsigliere auditore vigila sull'instaurazione di un verbale dell'audizione, letto eapprovato dall'impresa in questione.

242.
    Infine, il semplice trascorrere del tempo tra l'infrazione e la Decisione, fra la decisionedel 1988 e la Decisione e fra l'audizione e la Decisione non attribuirebbe un dirittoall'audizione, poiché il legislatore comunitario ha voluto che vi fosse una sospensionedurante la durata del procedimento giudiziario (art. 3 del regolamento n. 2988/74). LaShell, che invoca lo scorrere del tempo fra l'infrazione e la Decisione, non avrebbesubito alcun pregiudizio al riguardo.

243.
In più, la Decisione non era stata adottata in modo inatteso. Infatti, con un comunicatostampa pubblicato il giorno stesso della pronuncia della sentenza della Corte, laCommissione aveva esplicitato le proprie intenzioni.

244.
    La Commissione nega infine di aver violato le disposizioni dell'accordo SEE; questo,infatti, sarebbe inapplicabile ratione temporis in quanto i fatti che hanno portato allaDecisione sono precedenti all'entrata in vigore dell'accordo stesso, avvenuta il 1°gennaio 1994.

245.
    Nelle cause BASF, Wacker e Hüls la Commissione osserva che non esiste un pareredel suo servizio giuridico sulla questione se una nuova decisione potesse essereadottata nei confronti dei produttori di PVC sulla base del procedimentoamministrativo anteriore all'adozione della decisione del 1988. In ogni caso, un taleparere avrebbe carattere puramente interno e non sarebbe accessibile ai terzi(sentenza Hüls/Commissione, citata, punto 86).

Giudizio del Tribunale

246.
Il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento con cui possono essereinflitte sanzioni, specie ammende o penalità di mora, costituisce un principiofondamentale del diritto comunitario, che va osservato anche se si tratta di unprocedimento di natura amministrativa (sentenza Hoffmann-La Roche/Commissione,citata, punto 9).

247.
    In applicazione di detto principio, l'art. 19, n. 1, del regolamento n. 17 e l'art. 4 delregolamento n. 99/63 obbligano la Commissione a muovere nella sua decisione finalesolo gli addebiti sui quali le imprese e le associazioni di imprese destinatarie hanno

potuto esprimere il loro punto di vista.

248.
    Il diritto delle imprese e associazioni di imprese di far conoscere il loro punto di vistain occasione della fase scritta e della fase orale del procedimento amministrativo sugliaddebiti mossi dalla Commissione costituisce un elemento essenziale dei diritti delladifesa (sentenza Hoechst/Commissione, citata, punto 52). Tale audizione infatti ènecessaria al fine di «garantire alle imprese ed associazioni d'imprese (...) il diritto dimanifestare, a conclusione dell'istruzione, il proprio punto di vista su tutti gli addebitiche la Commissione intende loro contestare nelle sue decisioni» (terzo 'considerando‘del regolamento n. 99/63).

249.
    Il rispetto dei diritti della difesa esige dunque che sia data ad ogni impresa oassociazione d'imprese interessate la possibilità di essere sentite sugli addebiti che laCommissione intende muovere nei confronti di ciascuna di esse nella decisione finaleche accerta l'infrazione alle norme della concorrenza.

250.
    Nel caso di specie è stato già accertato che l'annullamento della decisione del 1988non ha condizionato la validità delle misure preparatorie di questa decisione,precedenti il momento in cui il vizio è sopraggiunto (supra, punto 189). La validitàdella comunicazione degli addebiti, inviata a ciascuna delle ricorrenti all'inizio del mesedi aprile 1988, non è quindi stata messa in questione dalla sentenza 15 giugno 1994.Allo stesso modo e per identiche ragioni non è stata condizionata la validità della faseorale del procedimento amministrativo, svoltasi dinanzi alla Commissione nel corso delmese di settembre 1988.

251.
    Pertanto, il Tribunale ritiene che una nuova audizione delle imprese interessate eranecessaria prima dell'adozione della Decisione solo in quanto quest'ultima contenevaaddebiti nuovi rispetto a quelli enunciati nella decisione iniziale annullata dalla Corte.

252.
    Ora, le ricorrenti non contestano il fatto che il testo della Decisione non contengaalcun nuovo addebito rispetto al testo della decisione del 1988. Di conseguenza, laCommissione ha giustamente adottato la Decisione senza procedere a una nuovaaudizione delle imprese interessate. Al riguardo, la circostanza che la Decisione siastata adottata in circostanze di fatto e di diritto diverse da quelle esistenti al momentoin cui era stata adottata la decisione iniziale non significa affatto che la Decisionecontenga addebiti nuovi.

253.
    Poiché non era tenuta a procedere ad una nuova audizione delle imprese interessate,la Commissione non ha potuto violare i termini della propria decisione 23 novembre1990, relativa allo svolgimento delle audizioni nell'ambito delle procedure diesecuzione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE e degli artt. 65 e 66 del TrattatoCECA. Questa decisione, infatti, non era applicabile nel tempo alla fase orale del

procedimento amministrativo che ha preceduto l'adozione della Decisione.

254.
    Per quanto riguarda il comitato consultivo, del quale l'art. 10, nn. 3-6, del regolamenton. 17 regola le competenze, la composizione e la procedura di consultazione, ilTribunale rileva che esso ha emanato il proprio parere sulla proposta di decisionedella Commissione il 1° dicembre 1988.

255.
    L'allegazione delle ricorrenti secondo cui nelle circostanze del caso di specie laCommissione doveva procedere ad una nuova consultazione del comitato consultivoprima di adottare la Decisione non può essere accolta.

256.
    Infatti, ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 99/63, «prima di sentire il comitatoconsultivo in materia di intese e posizioni dominanti, la Commissione procedeall'audizione prevista dall'art. 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17». Detta normaconferma che l'audizione delle imprese interessate e la consultazione del comitatosono necessarie in situazioni identiche (sentenza Hoechst/Commissione, citata, punto54).

257.
    Ora, come il Tribunale ha giudicato in precedenza (supra, punto 252), una nuovaaudizione delle imprese interessate non era affatto necessaria, nelle circostanze delcaso di specie, prima dell'adozione della Decisione. Poiché, in rapporto alla decisionedel 1988, su una proposta della quale il comitato consultivo era stato sentito ai sensidell'art. 10, n. 5, del regolamento n. 17, la Decisione comporta solo modificheredazionali che non pregiudicano gli addebiti, non era necessaria una nuovaconsultazione del comitato consultivo.

258.
    In questo contesto occorre rilevare infine che la Decisione menziona espressamente,nella sua parte introduttiva, la consultazione del comitato consultivo. La censuradedotta dalla SAV e dall'ICI, relativa ad una insufficiente motivazione della Decisionea questo proposito, dev'essere dunque disattesa.

259.
    Per quanto riguarda la censura relativa all'asserita violazione dell'obbligo dicooperazione con l'Autorità di vigilanza EFTA, è sufficiente osservare che, nonessendo stata richiesta alcuna nuova audizione delle imprese interessate né alcunanuova consultazione del comitato consultivo prima dell'adozione della Decisione, lenorme applicabili dell'accordo SEE e quelle dei protocolli 21 e 23 non eranoapplicabili al procedimento amministrativo in corso. Infatti, queste norme sono entratein vigore il 1° gennaio 1994, data alla quale le tappe procedurali che esigevano lacooperazione fra la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA, ossia l'audizionedelle imprese e la consultazione del comitato consultivo, si erano già svolte.

260.
    Le ricorrenti si avvalgono altresì della giurisprudenza secondo la quale il rispetto dei

diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona eche possa concludersi con un atto per questa lesivo costituisce un principiofondamentale di diritto comunitario e dev'essere garantito anche in assenza di normespecifiche (in particolare, sentenza Paesi Bassi/Commissione, citata, punto 44).

261.
    Da questa giurisprudenza non si può dedurre tuttavia che la Commissione dovessenuovamente sentire le ricorrenti prima di adottare l'atto per esse lesivo.

262.
    Bisogna ricordare, infatti, che il procedimento amministrativo per l'accertamento diinfrazioni alle disposizioni dell'art. 85 del Trattato è disciplinato dai regolamenti n. 17e n. 99/63. Ora, questa normativa specifica contiene disposizioni (supra, punto 247) chegarantiscono espressamente ed effettivamente il principio del rispetto dei diritti delladifesa.

263.
    In ogni caso, secondo questa giurisprudenza il principio del rispetto dei diritti delladifesa esige che il destinatario della decisione si veda comunicare, prima dell'adozionedella decisione finale per lui lesiva, un'esposizione precisa e completa delle censureche la Commissione intende muovere a suo carico.

264.
    Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, non si puòdedurre da questa giurisprudenza che il rispetto dei diritti della difesa imponga allaCommissione, allorché essa avvia un procedimento di accertamento di un'infrazionealle norme comunitarie sulla concorrenza nei confronti di diverse imprese, un obbligodiverso da quello di mettere ognuna di queste imprese in condizione, nel corso di taleprocedimento, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza esulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati nonché sui documenti accolti dallaCommissione a sostegno delle loro affermazioni relative all'esistenza di una violazionedel diritto comunitario.

265.
    Allo stesso modo, va osservato che la sentenza Transocean Marine Paint/Commissione,già citata, invocata dalle ricorrenti a sostegno della loro tesi sulla necessità di unanuova audizione, è priva di pertinenza nel caso di specie, dal momento che essaconcerne una situazione particolare, vale a dire quella del rispetto dei diritti delladifesa di un'impresa allorché la Commissione intenda subordinare a certe condizioniun'esenzione prevista dall'art. 85, n. 3, del Trattato.

266.
    Ne deriva che la Commissione non era tenuta, prima di adottare la Decisione, asentire le imprese interessate circa la sua intenzione di adottare un nuovo atto per esselesivo, sulla scelta procedurale compiuta, sulle loro diverse osservazioni relative ataluni elementi di fatto e di diritto, nonché sulle differenze esistenti fra il testo dellaDecisione e quello della decisione iniziale annullata. Occorre sottolineare che non siallega che tali circostanze costituiscano addebiti nuovi.

267.
    Peraltro, la mancanza di un obbligo per la Commissione di procedere ad una nuovaaudizione delle imprese interessate non è inficiata dal termine di sei mesi che ètrascorso tra la fase orale del procedimento amministrativo e l'adozione dellaDecisione. Infatti, queste imprese hanno avuto la possibilità di esporre a voce, nelsettembre 1988, il loro punto di vista sugli addebiti, rimasti immutati dopo tale datae mossi nei loro confronti nella Decisione.

268.
    Infine, anche supponendo che il servizio giuridico della Commissione abbia emanatoun parere relativo alla questione se si poteva adottare una nuova decisione neiconfronti dei produttori di PVC sulla base del procedimento amministrativoprecedente l'adozione della decisione del 1988, il rispetto dei diritti della difesa nonesige che le imprese coinvolte in un procedimento ai sensi dell'art. 85, n. 1, delTrattato, possano commentare un tale parere, che costituisce un documentopuramente interno alla Commissione. Al riguardo occorre sottolineare che laCommissione non è tenuta ad attenersi al parere emesso dal proprio servizio giuridicoe, di conseguenza, non presenta nessun aspetto decisivo di cui il giudice comunitariodebba tener conto per esercitare il proprio sindacato (v., nello stesso senso, sentenzaHüls/Commissione, citata, punto 86).

269.
    Va altresì disatteso l'argomento dedotto dalla LVM e dalla DSM (supra, punto 140),secondo il quale la Decisione sarebbe illegittima in quanto, mancando un'indaginepreliminare, essa costituisce un mezzo sproporzionato per raggiungere l'obiettivo ditutela della concorrenza. E' sufficiente ricordare a riguardo che la Commissione nonera tenuta a procedere ad una nuova audizione delle imprese interessate prima diadottare la Decisione. La sproporzione addotta dalle ricorrenti si basa quindi su unapremessa erronea.

270.
    Alla luce di quanto precede, occorre respingere l'insieme delle censure dedotte dallericorrenti.

B — Sulle irregolarità commesse in occasione dell'adozione e dell'autenticazione dellaDecisione

271.
    Alcune ricorrenti sostengono che la Commissione ha commesso irregolaritànell'adozione e nell'autenticazione della Decisione.

272.
    In udienza la Wacker e la Hoechst hanno rinunciato ad un motivo attinente allamancanza di autenticazione della Decisione, cosa di cui il cancelliere ha preso atto. IlTribunale ritiene che questa rinuncia comporti altresì quella al motivo attinente allamancanza di conformità tra le copie della Decisione notificate alla Wacker e allaHoechst e l'originale, essendo questo secondo motivo strettamente legato al primo.

273.
    Le deduzioni delle ricorrenti si compongono di diversi motivi.

1. Sui motivi attinenti all'illegittimità del regolamento interno della Commissione del17 febbraio 1993

Argomenti delle parti

274.
    La LVM e la DSM ricordano che la Decisione è stata adottata in forza delledisposizioni del regolamento interno della Commissione del 17 febbraio 1993 (GU L230, pag. 16; in prosieguo: il «regolamento interno»). L'art. 16 di tale regolamentoprevede che gli atti adottati, allegati al processo verbale della riunione durante laquale sono stati adottati, sono autenticati con le firme del presidente e del segretariogenerale della Commissione apposte sulla prima pagina di tale processo verbale.

275.
    Secondo la LVM e la DSM, una parte può invocare la violazione di un taleregolamento interno in quanto forma sostanziale (sentenza 27 febbraio 1992, BASFe a./Commissione, citata, punto 75). Nel caso di specie, le disposizioni in tema diautenticazione non sarebbero conformi ai principi desunti dalle sentenze 27 febbraio1992, BASF e a./Commissione, citata (punti 75 e 78), e 15 giugno 1994 (punti 75, 76e 78), secondo i quali l'obbligo di autenticazione con la firma, in calce all'atto stesso,del presidente e del segretario generale della Commissione esprime un'esigenzafondamentale del diritto comunitario, ispirata a considerazioni di certezza del diritto.Di conseguenza, non esisterebbe un atto facente fede in lingua olandese debitamentenotificato.

276.
    L'Enichem sostiene che, adottando la Decisione, la Commissione ha violato sia iprincipi enunciati nella sentenza 15 giugno 1994, sia il proprio regolamento interno.Infatti, gli artt. 2 e 16 di tale regolamento, relativi rispettivamente alla delegaall'adozione e all'autenticazione degli atti adottati in forza di questa procedura, nonsarebbero compatibili con il rispetto del principio di collegialità.

277.
    Inoltre, le modalità di autenticazione degli atti, previste dall'art. 16 del regolamentointerno, non garantirebbero la certezza del diritto come richiesto dalla Corte, poichéad essere autenticato sarebbe il verbale e non la misura adottata.

278.
    Ai motivi della LVM e della DSM la Commissione risponde che l'eccezione diillegittimità sollevata contro il regolamento interno è irricevibile. Infatti, il regolamentointerno di un'istituzione non costituisce un atto di portata generale, obbligatorio in tuttii suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, ai finidell'applicazione dell'art. 184 del Trattato. Essa osserva che in ogni caso la LVM e laDSM confondono il principio di collegialità previsto dall'art. 163 del Trattato el'autenticazione delle decisioni. Sarebbe quindi errato sostenere che l'art. 12 del

regolamento interno, nella versione in vigore alla data di adozione della decisione del1988, costituiva l'unico mezzo per rispettare il principio di collegialità (sentenza 15giugno 1994, punti 72-77).

279.
    La Commissione ritiene che l'Enichem non dimostri né in qual modo il regolamentointerno non sarebbe conforme alla sentenza della Corte, né in qual modo questapresunta mancata conformità riguarderebbe elementi relativi all'adozione dellaDecisione (sentenza del Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-35/92,Deere/Commissione, Racc. pag. II-957).

Giudizio del Tribunale

280.
    In via preliminare il Tribunale ritiene che l'argomento delle ricorrenti debba essereinteso nel senso che esse eccepiscono l'illegittimità di talune disposizioni delregolamento interno della Commissione, in vigore al momento in cui la Decisione èstata adottata. Infatti le ricorrenti pongono in questione in modo incidentale,conformemente all'art. 184 del Trattato, la validità di talune disposizioni delregolamento interno invocando uno dei motivi di controllo di legittimità menzionatinell'art. 173 del Trattato stesso, ossia la violazione del Trattato o di qualsiasi regoladi diritto relativa alla sua applicazione.

281.
    L'eccezione di illegittimità delle disposizioni del regolamento interno si articola in duecapi. In un primo capo, la LVM, la DSM e l'Enichem sostengono che le disposizionidell'art. 16, primo comma, del regolamento interno, relativo alle modalità diautenticazione degli atti adottati, sono contrarie al principio della certezza del dirittoaffermato dalla Corte nella sentenza 15 giugno 1994. In un secondo capo, l'Enichemdeduce che le disposizioni degli artt. 2, lett. c), e 16, secondo comma, del regolamentointerno, relative alla procedura di autorizzazione, sono contrarie al principio dicollegialità.

— Sulla ricevibilità dell'eccezione di illegittimità

282.
    Il Tribunale ritiene necessario esaminare d'ufficio la ricevibilità dell'eccezione diillegittimità nel suo complesso, senza limitarsi alla sola obiezione sollevata dallaCommissione.

283.
    Ai sensi dell'art. 184 del Trattato «[n]ell'eventualità di una controversia che metta incausa un regolamento adottato congiuntamente dal Parlamento europeo e dalConsiglio o un regolamento del Consiglio, della Commissione o della [Banca Centrale],ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto dall'articolo 173, quintocomma, valersi dei motivi previsti dall'articolo 173, secondo comma, per invocaredinanzi alla Corte di giustizia l'inapplicabilità del regolamento stesso».

284.
    Va rilevato in primo luogo che, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenzaSimmenthal/Commissione, citata, punti 39-41), l‘art. 184 del Trattato è espressione diun principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare, al fine diottenere l‘annullamento di una decisione che la concerne direttamente eindividualmente, la validità di precedenti atti delle istituzioni comunitarie, checostituiscono il fondamento giuridico della decisione impugnata, qualora non abbia ildiritto di proporre, in forza dell‘art. 173 del Trattato, un ricorso diretto contro tali atti,di cui essa subisce così le conseguenze senza averne potuto chiedere l‘annullamento.

285.
    L'art. 184 deve quindi essere interpretato in maniera estensiva in modo che siagarantito un effettivo controllo di legittimità degli atti delle istituzioni. In tal senso laCorte ha già decretato nella sentenza Simmenthal/Commissione, citata in precedenza(punto 40), che la sfera d'applicazione del suddetto articolo deve comprendere gli attidelle istituzioni che, pur non avendo forma di regolamento, producono tuttavia effettianaloghi.

286.
    Il Tribunale ritiene che la sfera d'applicazione dell'art. 184 deve comprendere altresìle disposizioni di un regolamento interno di una istituzione che, pur non costituendoil fondamento giuridico della decisione impugnata e non producendo effetti analoghia quelli di un regolamento ai sensi di questo articolo del Trattato, determinano leforme sostanziali richieste ai fini dell'adozione della decisione stessa e garantiscono,di conseguenza, la certezza del diritto dei soggetti che ne sono i destinatari. E'importante infatti che i destinatari di una decisione possano contestare in viaincidentale la legittimità dell'atto che condiziona la validità formale della decisionestessa, nonostante che l'atto in questione non ne costituisca il fondamento giuridico,qualora non sia stato in grado di chiedere l'annullamento di tale atto prima di averricevuto notifica della decisione controversa.

287.
    Di conseguenza, le disposizioni del regolamento interno della Commissione possonocostituire oggetto di un'eccezione di illegittimità in quanto garantiscono la tutela degliindividui.

288.
    In secondo luogo va ricordato che l'eccezione di illegittimità dev'essere limitata aquanto indispensabile alla soluzione della controversia.

289.
    Infatti, l'art. 184 del Trattato non ha lo scopo di consentire a una parte di contestarel'applicabilità di qualsiasi atto di portata generale a sostegno di un ricorso qualsiasi.L'atto generale di cui si eccepisce l'illegittimità dev'essere applicabile, direttamente oindirettamente, alla fattispecie oggetto del ricorso e deve esistere un nesso giuridicodiretto fra la decisione individuale impugnata e l'atto generale in questione (sentenzedella Corte 31 marzo 1965, causa 21/64, Macchiorlati Dalmas e Figli/Alta Autorità,Racc. pag. 227, in particolare pag. 245, 13 luglio 1966, causa 32/65, Italia/Consiglio e

Commissione, Racc. pag. 563, in particolare pag. 594, e sentenza del Tribunale 26ottobre 1993, cause riunite T-6/92 e T-52/92, Reinarz/Commissione, Racc. pag. II-1047,punto 57).

290.
    Nel caso di specie l'eccezione di illegittimità mira, nel secondo capo, a far accertareche le disposizioni del regolamento interno della Commissione sulla delega violano ilprincipio di collegialità. Ora, l'Enichem non sostiene nemmeno che la Decisione siastata adottata in forza di una competenza delegata, né adduce alcun elemento che lopossa far pensare. Poiché l'Enichem non ha dimostrato l'esistenza di un nesso giuridicodiretto tra la Decisione e le disposizioni del regolamento interno di cui eccepiscel'illegittimità, il secondo capo dell'eccezione dev'essere dichiarato irricevibile.

291.
    Quanto al primo capo dell'eccezione di illegittimità, va ricordato che la Decisione èstata autenticata in forza delle disposizioni dell'art. 16, primo comma, del regolamentointerno. Esiste pertanto un nesso giuridico diretto tra la Decisione e questo articolodel regolamento interno di cui le ricorrenti invocano l'illegittimità.

292.
    Questo articolo del regolamento interno stabilisce le modalità di autenticazionedell'atto lesivo nei confronti delle ricorrenti. Ora, l'autenticazione degli atti in base allemodalità previste dal regolamento interno della Commissione mira a garantire lacertezza del diritto fissando, nelle lingue che fanno fede, il testo adottato dal Collegio(sentenza 15 giugno 1994, punto 75). Ne deriva che tale disposizione mira a garantirela tutela dei destinatari dell'atto e che, di conseguenza, essa può costituire oggetto diun'eccezione di illegittimità.

293.
    Emerge da quanto precede che il primo capo dell'eccezione d'illegittimità sollevatadalla LVM, dalla DSM e dall'Enichem avverso l'art. 16, primo comma, delregolamento interno è ricevibile. Di conseguenza bisogna procedere all'esame dellafondatezza di detta eccezione con riguardo all'asserito mancato rispetto dell'esigenzadella certezza del diritto.

— Sull'illegittimità dell'art. 16, primo comma, del regolamento interno a causa delmancato rispetto dell'esigenza della certezza del diritto

294.
    Secondo le ricorrenti, la Decisione sarebbe illegittima in quanto le modalità previsteall'art. 16, primo comma, del regolamento interno relative all'autenticazione degli attisarebbero incompatibili con l'esigenza della certezza del diritto che la Corte haricordato nella sentenza 15 giugno 1994.

295.
    L'art. 16, primo comma, del regolamento interno in vigore all'epoca dell'adozione dellaDecisione dispone:

«Gli atti adottati in riunione o mediante procedimento scritto sono allegati, nella onelle lingue nelle quali fanno fede, al processo verbale della riunione dellaCommissione nel corso della quale sono stati adottati o ne sia stato preso atto. Taliatti sono autenticati dalle firme del Presidente e del Segretario generale apposte sullaprima pagina del suddetto processo verbale».

296.
    Nella sentenza 15 giugno 1994 la Corte ha ricordato che emerge dall'art. 162, n. 2, delTrattato che la Commissione ha l'obbligo, fra l'altro, di adottare i provvedimenti chele consentano di identificare con certezza il testo completo degli atti adottati dalCollegio (punti 72 e 73 della motivazione).

297.
    Al riguardo la Corte ha ritenuto che l'autenticazione degli atti, prevista dall'art. 12,primo comma, del regolamento interno in vigore all'epoca dell'adozione della decisionedel 1988, il quale stabiliva che «gli atti adottati dalla Commissione, in riunione omediante procedura scritta, sono autenticati, nella lingua o nelle lingue in cui fannofede, dalle firme del Presidente e del Segretario esecutivo», mira a garantire lacertezza del diritto fissando, nelle lingue che fanno fede, il testo adottato dal Collegio.Essa ha aggiunto che l'autenticazione «permette così di controllare, in caso dicontestazione, la perfetta corrispondenza dei testi notificati o pubblicati con il testoadottato dal Collegio e, quindi, la loro corrispondenza con la volontà dell'autoredell'atto» (punto 75 della motivazione).

298.
    Alla luce della motivazione della sentenza 15 giugno 1994, occorre accertare se lemodalità previste dall'art. 16, primo comma, del regolamento interno (supra, punto295) sono tali da consentire di individuare con certezza il testo completo degli attiadottati dal Collegio.

299.
    In primo luogo bisogna precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dallericorrenti, nella sentenza 15 giugno 1994 la Corte non ha preso posizione sullaquestione se l'autenticazione prevista secondo le disposizioni dell'art. 12, primocomma, del regolamento interno in vigore all'epoca in cui è stata adottata la decisionedel 1988 costituisse l'unico modo di autenticazione accettabile rispetto alla certezza deldiritto. Infatti, pur avendo indicato l'obiettivo dell'autenticazione degli atti (punto 75della motivazione), la Corte tuttavia non ha precisato che le modalità richieste ai finidell'autenticazione dall'art. 12, primo comma, del regolamento interno all'epoca invigore erano le sole idonee a garantire tale obiettivo.

300.
    Inoltre, le parti dinanzi alla Corte concordavano sul fatto che la Commissione avesseviolato le disposizioni relative all'autenticazione previste dal suo regolamento interno,in modo che la Corte ha potuto constatare l'illegittimità della decisione iniziale sullabase di una violazione delle forme sostanziali senza doversi pronunciare sullalegittimità dell'autenticazione entro i termini prescritti dall'art. 12, primo comma, del

vecchio regolamento interno.

301.
    Infine, le ricorrenti ritengono che la firma apposta sul verbale non risponda alrequisito della certezza del diritto poiché, in mancanza di un atto firmato dalpresidente e dal segretario esecutivo, non era possibile controllare l'esattacorrispondenza dei testi notificati o pubblicati con il testo adottato dal Collegio deimembri della Commissione. Esse ne deducono che solo la prima pagina del verbaleera autenticata.

302.
    Questo argomento non può essere accolto. Il Tribunale ritiene che le modalitàprescritte dall'art. 16, primo comma, del regolamento interno costituiscono di per séuna garanzia sufficiente per controllare, in caso di contestazione, la perfettacorrispondenza dei testi notificati o pubblicati con il testo adottato dal collegio e, perciò stesso, con la volontà dell'autore. Infatti, dal momento che tale testo è allegato alprocesso verbale e che la prima pagina di quest'ultimo è firmata dal presidente e dalsegretario generale, esiste un nesso tra il processo verbale stesso e i documenti da essocompresi che garantisce circa il contenuto e la forma esatti della decisione delCollegio.

303.
    Al riguardo si deve presumere che un'autorità abbia agito conformemente allanormativa applicabile finché il giudice comunitario non abbia accertato il contrario.

304.
    Di conseguenza, l'autenticazione prevista secondo le modalità dell'art. 16, primocomma, del regolamento interno deve considerarsi legittima. Il motivo va pertantorespinto.

2. Sui motivi attinenti alla violazione del principio di collegialità e del regolamentointerno della Commissione

Argomenti delle parti

305.
    La LVM e la DSM sostengono che la Commissione, adottando la Decisione, ha violatole disposizioni del suo regolamento interno. Esse indicano in sede di replica che lacopia «autenticata» della Decisione loro notificata è firmata dal Commissarioincaricato delle questioni di concorrenza, il che tenderebbe a dimostrare che laDecisione non è stata adottata dal Collegio dei membri della Commissione ma dal soloCommissario interessato, in violazione del principio di collegialità. Questo elementosarebbe sufficiente a mettere in dubbio la presunzione di validità della Decisione(sentenze 29 giugno 1995, causa T-37/91, ICI/Commissione, già citata, e causa T-31/91,Solvay/Commissione, Racc. pag. II-1821). La LVM e la DSM chiedono che il Tribunaleordini alla Commissione di produrre informazioni complementari al riguardo.

306.
    La Elf Atochem rileva che la Decisione è stata adottata appena un mese dopo lasentenza della Corte; inoltre, secondo le dichiarazioni fatte alla stampa da unportavoce della Commissione, tale decisione sarebbe stata adottata senza discussionein seno al Collegio. Questi elementi sarebbero tali da rimettere in questione la validitàdella Decisione per violazione del principio di collegialità.

307.
    La Commissione ritiene che una violazione delle regole interne sull'assunzione delledecisioni possa essere invocata solo quando il ricorrente può dimostrare, con indiziconcreti, che vi è ragione di dubitare della validità dell'assunzione della decisione. Inmancanza di tali indizi l'atto della Commissione si ritiene validamente adottato(sentenza Deere/Commissione, citata, punto 31). Ora, nel caso di specie le ricorrentinon avrebbero apportato nessun indizio concreto.

Giudizio del Tribunale

308.
    La circostanza che la copia della Decisione inviata alla LVM e alla DSM reca il nomedel Commissario incaricato delle questioni di concorrenza e la menzione «per copiaconforme» («voor gelijkluidend afschrift» in olandese) non costituisce indizio del fattoche la Decisione sia stata adottata in violazione del principio di collegialità. A questoproposito, il testo della Decisione indica che si tratta di una «decisione dellaCommissione». Inoltre, da questo stesso testo emerge che è «la Commissione delleComunità europee» che, considerati i fatti e la valutazione giuridica, ha adottato laDecisione.

309.
    Di conseguenza, queste ricorrenti non adducono alcun indizio o circostanza precisa talida escludere la presunzione di validità di cui godono gli atti comunitari (v., inparticolare, sentenza Slazenger/Commissione, citata, punto 24).

310.
    In mancanza di un indizio del genere non spetta al Tribunale disporre i provvedimentiistruttori sollecitati.

311.
    Inoltre, il fatto che la Decisione sia stata emanata poco tempo dopo la sentenza 15giugno 1994, e la circostanza, anche a supporne la veridicità, che essa sia stata adottatasenza discussione in seno al collegio dei Commissari non implicano affatto che ilprincipio di collegialità sia stato violato.

312.
    Risulta da quanto precede che i motivi vanno respinti.

3. Sui motivi attinenti alla composizione del fascicolo sottoposto alla delibera delCollegio dei membri della Commissione

313.
    L'ICI sostiene che, a causa dei vizi da cui sarebbe inficiato il procedimento

amministrativo, il Collegio dei membri della Commissione non ha potuto venire aconoscenza di tutti i documenti rilevanti della causa prima di adottare la Decisione e,in particolare, di un nuovo rapporto del consigliere auditore e di un nuovo resocontodei risultati della consultazione del comitato consultivo. Il collegio dei Commissari, lacui composizione era stata ampiamente modificata rispetto al 1988, non sarebbe quindistato informato dei mezzi di difesa dell'ICI.

314.
    La Commissione ritiene che questo motivo sia privo di qualunque fondamento indiritto.

315.
    Bisogna ricordare che la Commissione, dopo l'annullamento della decisione del 1988sancito dalla Corte il 15 giugno 1994, non ha commesso alcun errore di diritto nonprocedendo ad una nuova audizione delle imprese interessate né ad una nuovaconsultazione del comitato consultivo prima di adottare la Decisione (supra, punti 246-258).

316.
    Poiché la premessa del ragionamento della ricorrente è erronea, il motivo è privo difondamento in diritto e, di conseguenza, va respinto.

4. Sui motivi attinenti alla violazione, da un lato, dei principi di identità fra l'organismoche ha deliberato e l'organismo che ha statuito e, dall'altro, del principio diimmediatezza

Argomenti delle parti

317.
    La Hüls sostiene che, in forza del principio di identità fra l'organismo che hadeliberato e l'organismo che ha statuito, una decisione può essere adottata solo dallepersone che hanno preso parte al procedimento o che hanno avuto la possibilità diformarsi un'opinione diretta sulla causa. Ora, nel caso di specie la maggior parte deimembri della Commissione alla data di adozione della Decisione, e in particolare ilCommissario incaricato delle questioni di concorrenza, così come il direttore generaledella direzione generale della concorrenza (DG IV), non erano più in carica almomento dell'istruzione della causa nel 1988.

318.
    In materia di concorrenza la Commissione non va considerata comeun'amministrazione in quanto tale, ossia come un'istituzione indipendente dai proprimembri. Bisogna far riferimento, al riguardo, agli artt. 1 e 12 del regolamento interno,i quali stabiliscono che la Commissione agisce collegialmente, nonché all'art. 6 delloStatuto del consigliere auditore.

319.
    La BASF, la Wacker e la Hoechst sostengono, da parte loro, che la Commissione haviolato il principio di immediatezza. La BASF osserva che alla data di adozione della

Decisione la maggior parte dei membri della Commissione e il direttore generale dellaDG IV non erano più gli stessi in carica nel 1988. Di conseguenza, la Decisione è stataadottata da soggetti che non erano pienamente informati della causa e che non hannoavuto il tempo di informarsi dopo la sentenza 15 giugno 1994. Questo motivo non miraad esigere che i Commissari siano personalmente presenti alle audizioni bensì che,grazie all'applicazione delle norme di procedura, e in particolare alla consultazione delconsigliere auditore, siano informati esattamente su ciò che in esse viene detto.

320.
    Infine, la Wacker e la Hoechst sostengono che chi elabora la decisione deve averpartecipato alle audizioni o, per lo meno, deve poter raccogliere in breve tempol'impressione che le audizioni hanno prodotto su altri partecipanti. Ciò non sarebbeavvenuto nel caso di specie, dato che la maggior parte dei Commissari al momentodell'audizione non era più in funzione alla data cui la Decisione è stata adottata.

321.
    La Commissione ritiene che i principi di identità e di immediatezza non esistono. Asuo giudizio, il diritto processuale comunitario in materia di concorrenza si basa suautorità investite di una funzione e non sulle persone che esercitano le funzioni inquestione (sentenza ACF Chemiefarma/Commissione, citata, punti 71 e 72). Nessunadisposizione imporrebbe che le diverse fasi di un procedimento in tema di concorrenzasi svolgano nel corso di un unico e medesimo mandato dei Commissari.

Giudizio del Tribunale

322.
    Le ricorrenti parlano della violazione di un principio generale che impone la continuitànella composizione dell'organismo amministrativo investito di un procedimento chepuò dar luogo all'irrogazione di un'ammenda.

323.
    Ora, non esiste alcun principio generale del genere (sentenza ACFChemiefarma/Commissione, citata, punto 72).

324.
    Pertanto, il motivo è infondato e va respinto.

C — Sui vizi che inficerebbero il procedimento amministrativo

325.
    Le ricorrenti invocano in subordine diversi motivi attinenti ad irregolarità commessedurante il procedimento amministrativo che ha preceduto l'adozione della Decisione.Il Tribunale rileva, in tale contesto, che all'udienza la Wacker e la Hoechst hannorinunciato al motivo attinente alla violazione dell'art. 3 del regolamento del Consiglio15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economicaeuropea (GU 1958, n. 17, pag. 385), cosa di cui il cancelliere ha preso atto.

326.
    I motivi possono essere distinti a seconda che riguardino la presenza di vizi nella

comunicazione degli addebiti o quella di vizi nell'audizione. Quanto al motivo attinentealla violazione del diritto di accesso al fascicolo della Commissione, verrà esaminatodopo la parte della sentenza relativa al merito.

1. Sui motivi attinenti all'esistenza di vizi nella comunicazione degli addebiti

a) Sul motivo attinente all'esistenza di vizi formali nella comunicazione degli addebiti

Argomenti delle parti

327.
    La Wacker e la Hoechst sostengono che la Decisione si basa su un'irregolarecomunicazione degli addebiti. Infatti, in primo luogo gli addebiti erano stati comunicatisolo da un agente della Commissione, in violazione dell'art. 2 del regolamento n. 99/63.In secondo luogo, la comunicazione degli addebiti, consistente in un documentovoluminoso di cui non era possibile sapere se fosse completo, sarebbe contraria alledisposizioni dello stesso art. 2, ai sensi del quale la Commissione comunica gli addebitiper iscritto. Di conseguenza, gli addebiti dovevano essere comunicati in un unicodocumento scritto. In terzo luogo, la comunicazione degli addebiti doveva esserefirmata dall'autore.

328.
    La Commissione ritiene il motivo manifestamente infondato.

Giudizio del Tribunale

329.
    Per quanto riguarda l'argomento attinente all'asserita delega a comunicare gli addebitiattribuita ad un agente della Commissione, emerge dagli atti del fascicolo che lacomunicazione degli addebiti rivolta alle ricorrenti era accompagnata da una letterafirmata, per il direttore generale della DG IV della Commissione, dal direttoregenerale aggiunto della stessa.

330.
    Firmando detta lettera, il direttore generale aggiunto ha agito nell'ambito non di unadelega di poteri, bensì di una semplice delega a firmare che il Commissariocompetente ha attribuito al direttore generale (sentenza della Corte 14 luglio 1972,causa 52/69, Geigy/Commissione, Racc. pag. 787, punto 5). Tale delega rappresentail mezzo normale attraverso il quale la Commissione esercita la propria competenza(sentenza VBVB e VBBB/Commissione, citata, punto 14).

331.
    Nei limiti in cui le ricorrenti non hanno addotto alcun indizio che consenta di credereche, all'occorrenza, l'amministrazione comunitaria non avrebbe osservato le normeapplicabili in materia (sentenza VBVB e VBBB/Commissione, citata, punto 14), lacensura va respinta.

332.
    A maggior ragione non si possono accogliere le censure attinenti ad un'asseritaviolazione delle regole formali della comunicazione degli addebiti.

333.
    Ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 99/63, «[l]a Commissione comunica periscritto alle imprese e associazioni d'imprese interessate gli addebiti ch'essa lorocontesta». Questa norma non esige che la comunicazione degli addebiti rechi unafirma manoscritta sul documento stesso, né che la comunicazione degli addebiti siacostituita da un atto formalmente unico.

334.
    Alla luce di quanto precede, il motivo va respinto.

b) Sul motivo attinente alla violazione dell'art. 3 del regolamento n. 1 del Consiglio

Argomenti delle parti

335.
    La BASF, la Hüls e l'Enichem sostengono che la Commissione ha violato l'art. 3 delregolamento n. 1. La comunicazione degli addebiti comprendeva infatti taluni allegati,indispensabili alla buona comprensione degli addebiti, non redatti nella lingua delloStato membro che esercita la giurisdizione su di essi. Questo argomento sarebbe validoanche riguardo ai documenti trasmessi dalla Commissione il 3 maggio 1988. L'Enichemaggiunge che la Commissione in tal modo ha violato anche l'art. 4 del regolamenton. 99/63.

336.
    La Commissione ritiene l'argomento delle ricorrenti contrario alla lettera e allo spiritodell'art. 3 del regolamento n. 1. L'abbondanza delle reazioni delle ricorrentidimostrerebbe del resto che, di fatto, esse non hanno avuto difficoltà particolari acomprendere l'insieme del contenuto degli elementi di prova.

Giudizio del Tribunale

337.
    Gli allegati alla comunicazione degli addebiti che non provengono dalla Commissionenon vanno considerati come «testi» ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 1 delConsiglio. Essi vanno considerati infatti come documenti probatori sui quali laCommissione si basa e, pertanto, vanno portati a conoscenza del destinatario cosìcome sono (v., in particolare, sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-148/89,Tréfilunion/Commissione, Racc. pag. II-1063, punto 21). La Commissione non haquindi commesso alcuna violazione delle disposizioni dell'art. 3 del regolamento n. 1del Consiglio.

338.
    Quanto all'asserita violazione dell'art. 4 del regolamento n. 99/63 addotta dall'Enichem,va rilevato che il testo della comunicazione degli addebiti rivolto a detta ricorrente inlingua italiana contiene estratti rilevanti degli allegati. Questa presentazione le ha

quindi consentito di sapere con precisione su quali fatti e su quale ragionamentogiuridico la Commissione si era basata (sentenza Tréfilunion/Commissione, citata,punto 21). Di conseguenza, la ricorrente è stata in grado di difendere adeguatamentei propri diritti.

339.
    Di conseguenza il motivo va respinto.

c) Sul motivo attinente alla mancanza di tempo sufficiente per preparare la rispostaalla comunicazione degli addebiti

Argomenti delle parti

340.
    La Wacker e la Hoechst sostengono che la Commissione non le ha messe incondizione di prendere conoscenza del fascicolo e di far in seguito conoscereefficacemente il loro punto di vista (sentenza della Corte 27 ottobre 1977, causa121/76, Moli/Commissione, Racc. pag. 1971, punto 20). Rifiutando, malgrado lecircostanze del caso di specie, di prorogare il termine impartito all'impresa perpresentare le sue osservazioni di risposta alla comunicazione degli addebiti, laCommissione avrebbe violato tanto i diritti della difesa quanto le disposizioni dell'art.11 del regolamento n. 99/63.

341.
    La BASF sostiene di non aver avuto a disposizione un tempo sufficiente per procedereall'esame dei documenti che le sono stati notificati con lettera 3 maggio 1988.

342.
    La Commissione ribatte alla Wacker e alla Hoechst che le disposizioni dell'art. 11 delregolamento n. 99/63 sono state rispettate. La ricorrente avrebbe pertanto beneficiatodi due mesi per rispondere per iscritto alla comunicazione degli addebiti e di cinquemesi per preparare l'audizione del settembre 1988. Questi termini sarebbero del tuttosufficienti, specie se paragonati ai termini previsti dall'art. 173, quinto comma, delTrattato (sentenza della Corte 14 febbraio 1978, causa 27/76, UnitedBrands/Commission, Racc. pag. 207, punti 270-273). Il fatto che taluni allegati allacomunicazione degli addebiti non fossero redatti nella lingua della ricorrente non puòmodificare tale conclusione, atteso che la ricorrente e il suo avvocato non hannoincontrato difficoltà di comprensione.

343.
    In risposta all'argomento della BASF la Commissione ritiene che, per quanto concernei documenti allegati alla sua lettera del 3 maggio 1988, la ricorrente non può sostenere,tenuto conto del tenore della lettera stessa, di aver compreso solo dopo l'adozionedella decisione che tali documenti erano utili alla sua difesa; era lei che dovevastabilirlo. Poiché la lettera è stata spedita il 3 maggio 1988, e le risposte sono statefornite il 10 giugno 1988, alla ricorrente sarebbe stato lasciato un tempo sufficiente;quest'ultima, senza chiedere proroghe oltre tale data, avrebbe peraltro presentato ungran numero di osservazioni. Le disposizioni dell'art. 11, n. 1, del regolamento n. 99/63

sarebbero quindi state rispettate.

Giudizio del Tribunale

344.
    L'art. 2, n. 4, del regolamento n. 99/63 dispone: «Nel comunicare gli addebiti laCommissione fissa un termine entro il quale le imprese e associazioni d'impresepossono manifestare il proprio punto di vista». A tal fine, l'art. 11, n. 1, del medesimoregolamento precisa: «la Commissione tiene conto del tempo necessario perpresentare le osservazioni e dell'urgenza del caso. Il termine non dev'essere inferiorea due settimane e può essere prorogato».

345.
    Nel caso di specie la comunicazione degli addebiti è stata spedita il 5 aprile 1998 alleimprese interessate, le quali dovevano far conoscere il loro punto di vista sugli addebitimossi nei loro confronti entro il 16 maggio 1988.

346.
    Con lettera 3 maggio 1988 la Commissione ha spedito alle imprese destinatarie dellacomunicazione degli addebiti una serie di documenti complementari indicando che, purnon essendo citati negli addebiti, «[essi] potevano essere rilevanti per la valutazionedella causa nel suo complesso».

347.
    La Wacker e la Hoechst hanno chiesto una proroga del termine fino al 15 luglio 1988.Con lettera 18 maggio 1988 la Commissione ha deciso di accordare loro una dilazionefino al 10 giugno 1988, tenuto conto in particolare della spedizione di documenticomplementari il 3 maggio 1988.

348.
    In risposta alla domanda di proroga presentata dalla BASF il 5 maggio 1988,pervenuta alla Commissione il 17 maggio seguente, quest'ultima, con lettera 24 maggio1988, ha fissato al 10 giugno 1988 la scadenza per la risposta alla comunicazione degliaddebiti.

349.
    Il Tribunale ritiene che, nelle circostanze del presente caso, il termine di circa duemesi così accordato alle ricorrenti sia stato sufficiente a consentir loro di preparare larisposta alla comunicazione degli addebiti (in tal senso, sentenza UnitedBrands/Commissione, citata, punti 272 e 273).

350.
    Di conseguenza, il motivo va respinto.

2. Sui motivi attinenti all'esistenza di vizi nell'audizione

a) Sul motivo attinente al termine insufficiente per preparare l'audizione

351.
    La Wacker e la Hoechst sostengono che il consigliere auditore non ha avuto a

disposizione un tempo sufficiente per preparare l'audizione.

352.
    La Commissione ritiene infondata tale affermazione.

353.
    Quand'anche fossero state legittimate a sollevare un tale motivo, le ricorrenti nonhanno specificato in quale misura il tempo concesso al consigliere auditore perpreparare l'audizione non gli è stato sufficiente e non hanno neppure addotto in qualmodo, supponendo fondata la loro affermazione, questa circostanza avrebbe potutoviziare il procedimento amministrativo.

354.
    Di conseguenza, il motivo va respinto.

b) Sul motivo attinente alla violazione dell'art. 3 del regolamento n. 1

Argomenti delle parti

355.
    La BASF, la Wacker, la Hoechst e l'Enichem sostengono che la Commissione haviolato l'art. 3 del regolamento n. 1. Infatti il processo verbale dell'audizioneriprodurrebbe le dichiarazioni delle varie parti solo nella lingua in cui si sono espressee non unicamente nella lingua dello Stato che esercita la giurisdizione sulle ricorrentistesse. Ora, secondo la BASF, anche queste dichiarazioni sarebbero essenziali poiché,per ipotesi, l'addebito mosso nei confronti di tutte le imprese è di aver attuatoun'intesa.

356.
    La Commissione ritiene questo motivo infondato.

Giudizio del Tribunale

357.
    Bisogna ricordare che, ai sensi dell'art. 9, n. 4, del regolamento n. 99/63, «[l]eprincipali dichiarazioni rilasciate da ciascuna delle persone sentite sono messe averbale. Il processo verbale viene letto e approvato dalle persone sentite».

358.
    Nel caso di specie è pacifico che le ricorrenti sono state in grado di prendere utilmenteconoscenza della parte principale delle loro dichiarazioni depositate nel processoverbale.

359.
    Inoltre le ricorrenti, le quali non contestano di aver avuto la possibilità di seguirequanto si è detto nel corso dell'audizione grazie all'interpretazione simultanea, nonasseriscono che il processo verbale contenesse, a causa della mancanza di traduzionedelle parti redatte in una lingua diversa da quella dello Stato membro che esercita lagiurisdizione su di esse, inesattezze o omissioni sostanziali nei loro confronti, atte adavere conseguenze dannose che potessero viziare la procedura amministrativa

(sentenze ACF Chemiefarma/Commissione, citata, punto 52, e ParkerPen/Commissione, citata, punto 74).

360.
    Ne consegue che il motivo va respinto.

c) Sul motivo attinente al carattere incompleto del processo verbale dell'audizione

Argomenti delle parti

361.
    La BASF sostiene che il processo verbale dell'audizione è incompleto. Infatti, esso noncomprenderebbe parti decisive delle dichiarazioni di altre imprese. Ad esempio, nonsarebbero state allegate al verbale, contrariamente a quanto ivi indicato, le difesepresentate a nome di tutte le imprese interessate, la difesa della ricorrente e quelladelle altre imprese. Ora, trattandosi di accuse di collusione, la presa di conoscenza el'esame delle difese presentate dalle altre parti erano essenziali. La BASF aggiungeche la Commissione non può invocare l'art. 9, n. 4, del regolamento n. 99/63, dato chequest'ultimo riguarda unicamente il controllo sull'esattezza del contenuto del verbalead opera della parte sentita, ma non il diritto di prendere conoscenza delledichiarazioni di altre parti.

362.
    La Wacker e la Hoechst deducono un motivo identico basato sull'assenza di menzione,nel processo verbale, delle affermazioni comuni alle diverse imprese.

363.
    La Commissione ritiene che il processo verbale dell'audizione, come notificato allaBASF, sia conforme all'art. 9, n. 4, del regolamento n. 99/63, in quanto consente aquest'ultima di approvare le proprie dichiarazioni. Di conseguenza, non avrebbe sensotrasmettere alla ricorrente, perché l'approvi, il testo delle dichiarazioni formulate dallealtre imprese interessate e dai loro avvocati in occasione dell'audizione.

364.
    Dopo tutto, la BASF, la Wacker e la Hoechst avevano avuto conoscenza di talidichiarazioni, avendo assistito all'audizione.

Giudizio del Tribunale

365.
    Durante la fase orale del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione,svoltasi tra il 5 e l'8 settembre 1988 e il 19 settembre 1988, i soggetti interessati hannopotuto far valere in comune i loro punti di vista relativamente a taluni argomenti.

366.
    Emerge dal verbale dell'audizione, comunicato a ciascuna delle persone che vi hannopreso parte, che gli interventi comuni sono stati esposti in forma sintetica.

367.
    Ne emerge altresì che il testo completo dei diversi interventi fatti a nome dei soggettiinteressati doveva essere contenuto negli allegati che fanno parte del verbale. Ora, va

osservato che tali allegati non sono stati acclusi a questo documento.

368.
    Questa circostanza non costituisce peraltro un vizio del procedimento amministrativotale da inficiare la legittimità della decisione che ne costituisce il risultato. Infatti, l'art.9, n. 4, del regolamento n. 99/63 (citato supra, punto 357) ha lo scopo di garantire lasostanziale conformità del verbale alle dichiarazioni delle persone sentite (sentenza 14luglio 1972, ICI/Commissione, citata, punto 29). Ora, poiché le difese comuni hannoriguardato le ricorrenti, queste hanno potuto venire a conoscenza della sostanza delledichiarazioni, poiché queste sono state registrate nel verbale dell'audizione. Inoltre,esse non dicono che la riproduzione sintetica di tali dichiarazioni contiene inesattezze.Infine, dal momento che queste difese erano presentate a nome delle ricorrenti, questeultime non potevano affermare di non averne avuto una conoscenza sufficiente.

369.
    Quanto alla mancata comunicazione in allegato al processo verbale del testo delleaffermazioni della BASF e di quelle delle altre persone che avevano presentatoosservazioni, non costituisce neppure un vizio del procedimento amministrativo taleda inficiare la legittimità della Decisione, dal momento che lo stesso verbale riportale dichiarazioni essenziali.

370.
    In ogni caso, va sottolineato che la BASF, la Wacker e la Hoechst hanno partecipatoall'audizione ed hanno potuto, in tale occasione, venire a conoscenza degli argomentieffettivamente esposti in comune e delle osservazioni presentate a titolo individualeda altre persone.

371.
    Il motivo va pertanto respinto.

d) Sul motivo attinente alla mancata produzione del parere del consigliere auditore

Argomenti delle parti

372.
    La Wacker e la Hoechst affermano che esse avrebbero dovuto avere la possibilità divenire a conoscenza del parere del consigliere auditore e di commentarlo. LaCommissione avrebbe quindi illegittimamente omesso di produrre tale parere.

373.
    La BASF e la Hüls sostengono che la Decisione è illegittima in quanto non ha tenutoconto della relazione del consigliere auditore. Infatti la relazione da quest'ultimopreparata all'epoca della decisione del 1988 poteva contenere valutazioni, in fatto ein diritto, che confermavano le censure mosse dalle imprese. Esse di conseguenzachiedono al Tribunale di invitare la Commissione a produrre la relazione delconsigliere auditore.

374.
    La Commissione respinge la richiesta di comunicazione della relazione del consigliere

auditore in quanto si tratta di un documento interno cui i terzi non hanno accesso.

Giudizio del Tribunale

375.
    Il Tribunale rileva che i diritti della difesa non esigono che le imprese coinvolte in unprocedimento ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato possano commentare la relazionedel consigliere auditore, che costituisce un documento puramente interno allaCommissione. E' stato affermato che tale relazione ha il valore di un parere per laCommissione, che questa non è affatto tenuta ad attenervisi e che quindi la relazionenon presenta alcun aspetto decisivo di cui il giudice comunitario debba tener conto peresercitare il proprio sindacato (ordinanza 11 dicembre 1986, ICI/Commissione, causa212/86 R, non pubblicata nella Raccolta, punti 5-8). Infatti, il rispetto dei diritti delladifesa è adeguatamente garantito se i vari organi che concorrono alla formazione delladecisione finale sono stati correttamente informati degli argomenti formulati dalleimprese in risposta agli addebiti comunicati loro dalla Commissione e agli elementi diprova presentati dalla Commissione per suffragare tali addebiti (sentenza della Corte9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/Commissione, Racc. pag. 3461, punto 7).

376.
    A questo proposito va rilevato che la relazione del consigliere auditore non ha loscopo di integrare o correggere gli argomenti delle imprese, né quello di formularenuovi addebiti o fornire elementi probatori nuovi a carico delle imprese stesse (inparticolare, sentenze del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-2/89,Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087, punto 54, e Hüls/Commissione, citata,punto 87).

377.
Ne consegue che le imprese non hanno il diritto, in base al rispetto dei diritti delladifesa, di esigere la comunicazione della relazione del consigliere auditore per poterlacommentare (sentenze Petrofina/Commissione, citata, punto 55, e Hüls/Commissione,citata, punto 88).

378.
    Di conseguenza, il motivo va respinto.

D — Sulla violazione dell'art. 190 del Trattato

Argomenti delle parti

379.
    Alcune ricorrenti sostengono che l'obbligo di motivazione imposto dall'art. 190 delTrattato è stato violato più volte.

380.
    Ad esempio, la Wacker e la Hoechst sostengono che la Decisione non èsufficientemente motivata su questi tre punti essenziali: riunione degli elementicostitutivi dell'infrazione, qualificazione di accordo o pratica concordata e

partecipazione di queste ricorrenti.

381.
    La Montedison sottolinea che la Decisione non consente di comprendere leconsiderazioni che hanno indotto la Commissione a decidere di confermare leammende già comminate per fatti che si asseriscono verificati tra i dieci e i quindicianni prima (sentenza della Corte 2 maggio 1990, causa C-27/89, Scarpe, Racc. pag. I-1701, punto 27, e sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-3/89,Atochem/Commissione, Racc. pag. II-1177, punto 222). Nel caso di specie, nessuninteresse legittimo giustificherebbe i procedimenti promossi nei confronti di un'impresache si è ritirata dal mercato da più di dieci anni (in senso contrario, v. sentenza dellaCorte 2 marzo 1983, causa 7/82, GVL/Commissione, Racc. pag. 483, e sentenza 18settembre 1992, Automec/Commissione, citata, punto 85).

382.
    Secondo l'ICI la Decisione non fornisce spiegazioni riguardo al ritardo con cui laCommissione si è pronunciata, alla scelta procedurale di non procedere ad una nuovacomunicazione degli addebiti né ad una nuova audizione delle parti, all'utilizzazionedi documenti scoperti nell'ambito di un'istruttoria diversa o di prove raccolte inviolazione del diritto di non autoaccusarsi, al rifiuto di autorizzare l'accesso al fascicoloin condizioni conformi alla giurisprudenza, all'imposizione di un'ammenda anche sebasata su un errore di fatto e alla conclusione per cui la decisione del 1988 rimarrebbevalida nei confronti della Solvay e della Norsk Hydro.

383.
    La Hüls sostiene che il testo stesso della Decisione non è comprensibileindipendentemente dai documenti cui fa riferimento, nessuno dei quali è allegato adessa. Inoltre, nella sua valutazione giuridica la Commissione non rinvia né ad elementidi prova concreti e determinati, né ai fatti esposti all'inizio della Decisione. Infine, essadeduce che la Decisione non è motivata correttamente, specie se si tiene conto delladurata del procedimento (sentenza Sytraval e Brink's France/Commissione, citata,punto 77, in combinazione con il punto 56).

384.
    Da parte sua l'Enichem sostiene che la Commissione non ha spiegato le ragioni inbase alle quali ha nuovamente sanzionato le imprese destinatarie dopo un periodo ditempo cosí lungo. Non sono sufficienti a tale scopo né il regolamento n. 2988/74, chepotrebbe tutt'al più giustificare i poteri della Commissione ma non motivarne le scelte,né il fatto che la Commissione avesse già deciso di imporre ammende nel 1988, il chenon implica che fosse obbligata a farlo nuovamente dopo la sentenza 15 giugno 1994.

385.
    La Commissione considera il motivo infondato. Essa sostiene che la Decisione èconforme ai requisiti di cui all'art. 190 del Trattato.

Giudizio del Tribunale

386.
    Secondo una giurisprudenza costante, l'obbligo di motivazione di una decisioneindividuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suosindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazionisufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmenteinficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare chela portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nelquale l'atto è stato emanato (v., in particolare, sentenza del Tribunale 11 dicembre1996, causa T-49/95, Van Megen Sports/Commissione, Racc. pag. II-1799, punto 51).

387.
    Nel caso di specie occorre innanzitutto sottolineare che il primo 'considerando‘ delladecisione concerne «il trattato che istituisce la Comunità europea» il che,implicitamente ma necessariamente, costituisce un riferimento formale alla missioneassegnata alla Commissione (supra, punti 148 e 149). Questo riferimento costituiscedi per sé una motivazione sufficiente dell'interesse della Commissione all'accertamentodi un'infrazione e alla punizione delle imprese a tale titolo. Infatti, disponendo di unacompetenza discrezionale nell'attuazione delle prerogative che il Trattato le attribuiscenel campo del diritto della concorrenza, la Commissione non è tenuta a spiegare indettaglio i motivi che l'hanno portata a compiere tali scelte. Pertanto, le affermazionidella Montedison e dell'Enichem vanno respinte.

388.
    Quanto all'insufficienza di motivazione dedotta dalla Wacker, dalla Hoechst e dallaHüls, bisogna ricordare che, benché a norma dell‘art. 190 del Trattato la Commissionesia obbligata a motivare le proprie decisioni indicando gli elementi di fatto e di dirittoda cui dipende la giustificazione legale del provvedimento e le considerazioni chel‘hanno indotta ad adottare la decisione, non è prescritto che essa discuta tutti i puntidi fatto e di diritto che sono stati sollevati da ciascun interessato nel corso delprocedimento amministrativo (v., in particolare, sentenza Van Landewyck ea./Commissione, citata, punto 66). Al riguardo il Tribunale ritiene che i 'considerando‘nn. 7-27 costituiscano un'esposizione chiara dei principali documenti presi inconsiderazione dalla Commissione come prove dell'infrazione. Allo stesso modo, i'considerando‘ nn. 28-39 costituiscono una motivazione sufficiente delle conseguenzegiuridiche che essa ha tratto dagli elementi di fatto.

389.
    La circostanza che la Commissione non fornisca alcuna spiegazione quanto al ritardocon cui si è pronunciata, alla scelta procedurale di non procedere ad una nuovacomunicazione degli addebiti né ad una nuova audizione delle parti, all'utilizzazionedi documenti scoperti nell'ambito di un'istruttoria distinta o di prove ottenute inviolazione del diritto di non autoaccusarsi, al rifiuto di autorizzare l'accesso al fascicoloin condizioni conformi alla giurisprudenza, nonché all'imposizione di un'ammendaanche se basata su un errore di fatto, non costituisce un vizio di motivazione delladecisione. Infatti, questi argomenti invocati dall'ICI mirano sostanzialmente acontestare il fondamento della valutazione della Commissione in merito a queste

diverse questioni. Ora, tali argomenti, relativi all'esame del fondamento della decisione,sono nel contesto presente privi di pertinenza.

390.
    Infine, quanto all'argomento dell'ICI per cui la decisione non sarebbe motivata inmerito alla validità della decisione del 1988 nei confronti della Norsk Hydro e dellaSolvay, è sufficiente rilevare che la Decisione contiene una motivazione esplicita sulpunto. Infatti, dal 'considerando‘ n. 59 della Decisione emerge che «[g]iacché Solvaynon ha proposto alla Corte di giustizia un ricorso d'annullamento della decisione, e ilricorso di Norsk Hydro è stato dichiarato irricevibile, nei confronti di tali imprese restavalida la decisione 89/190/CEE».

391.
    Alla luce di quanto precede, questo motivo va respinto.

II — Sui motivi di merito

392.
    Le ricorrenti in sostanza espongono tre ordini di argomenti. In primo luogo, essepresentano una serie di motivi sulle prove (A). In secondo luogo, contestanol'esistenza, tanto in fatto quanto in diritto, di un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato(B). In terzo luogo, ognuna presenta argomenti volti a dimostrare, in ogni caso, cheessa non ha partecipato all'asserita infrazione che viene loro addebitata (C).

A — Sulle prove

393.
    I motivi presentati dalle ricorrenti comprendono due profili. Innanzitutto essecontestano la ricevibilità di talune delle prove presentate contro di loro. Inoltre, essecontestano il carattere probatorio degli elementi assunti a loro carico.

1. Sulla ricevibilità delle prove

394.
    Le ricorrenti sostengono l'irricevibilità delle prove accolte a loro carico. A tal fine essededucono sei motivi: in primo luogo, la violazione del principio dell'inviolabilità deldomicilio; in secondo luogo, quella dei principi del diritto al silenzio e del diritto a noncontribuire alla propria incriminazione; in terzo luogo, quella dell'art. 20 delregolamento n. 17; in quarto luogo, le ricorrenti contestano che il rifiuto di risponderea richieste di informazioni o di produrre documenti possa essere valutato a titolo diprova a loro carico; in quinto luogo, esse deducono che taluni atti non sono mai staticomunicati loro o, in sesto luogo, sono stati comunicati solo tardivamente.

395.
    Come osservato dalle ricorrenti, questi motivi hanno in comune il fatto che, overitenuti fondati, bisognerebbe stralciare dal dibattimento gli atti controversi e valutarela legittimità della decisione senza di essi (sentenza AEG/Commissione, citata, punti24-30, e ordinanza del Presidente della Corte 26 marzo 1987, causa 46/87 R,

Hoechst/Commissione, Racc. pag. 1549, punto 34).

a) Sul mezzo attinente alla violazione del principio dell'inviolabilità del domicilio

Argomenti delle parti

396.
    La LVM e la DSM sostengono, in via preliminare, che il Tribunale può controllare laconformità di un accertamento operato nell'ambito dell'art. 14 del regolamento n. 17,con l'art. 8 della CEDU. Infatti, da un lato quest'ultima disposizione è direttamenteapplicabile in diritto comunitario. Dall'altro, un accertamento presso i locali in cui unapersona fisica o giuridica svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 14, n. 3, delregolamento n. 17, costituisce una «perquisizione» che rientra nell'ambito dell'art. 8della CEDU.

397.
    Sempre in via preliminare, le ricorrenti ritengono, pur non avendo presentato ricorsocontro le decisioni che disponevano l'accertamento, di conservare un interesse a farneverificare la legittimità in quanto la Decisione si basa su elementi di prova ottenuti inmodo irregolare. Per di più, l'accertamento compiuto nella sede della DSM il 6dicembre 1983 si basava su un mandato, ai sensi dell'art. 14, n. 2, del regolamenton. 17, che non poteva essere oggetto di un ricorso d'annullamento ex art. 173 delTrattato.

398.
    Nel primo capo di questo motivo le ricorrenti ritengono gli atti di accertamentoadottati dalla Commissione contrari al principio dell'inviolabilità del domicilio, ai sensidell'art. 8 della CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europeadei diritti dell'uomo (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenzaHoechst/Commissione, citata, e sentenza della Corte 17 ottobre 1989, causa 85/87,Dow Benelux/Commissione, Racc. pag. 3137).

399.
    Infatti, in primo luogo gli atti di accertamento sono stati adottati senza autorizzazionegiudiziaria preliminare. In secondo luogo, le decisioni o i mandati di accertamentoerano stati formulati in termini generali, senza limitazioni, e non avevano quindiconsentito di individuare l'oggetto dell'accertamento, come proverebbe la decisione diaccertamento del 4 novembre 1987 indirizzata alla LVM e il mandato del 29 novembre1983, sulla base del quale è stato effettuato l'accertamento nella sede della DSM, il6 dicembre 1983. In terzo luogo, le ricorrenti ritengono che possano essere effettuatisolo gli accertamenti necessari (art. 14, n. 1, del regolamento n. 17 e art. 8 CEDU).Ora, questo vincolo della necessità doveva essere valutato alla luce della descrizionedegli indizi che la Commissione intende verificare, descrizione che appunto mancavanel caso di specie.

400.
    Le ricorrenti concludono per l'illegittimità di tutti gli atti di accertamento adottati dalla

Commissione nel presente caso.

401.
    L'Enichem dal canto suo sostiene che «la successiva decisione di accertamento èillegittima, in quanto il suo obiettivo era formulato in termini (...) generali», inviolazione quindi dell'art. 14 del regolamento n. 17.

402.
    Nel secondo capo del motivo la LVM e la DSM contestano la validità dell'esecuzionedegli accertamenti effettuati dalla Commissione. Questi infatti avrebbero sconfinatonel segreto commerciale, tenuto conto della natura e del volume dei documentieffettivamente esaminati in questa occasione.

403.
    La Commissione sottolinea, in via preliminare, che la CEDU non si applica aiprocedimenti comunitari di concorrenza. Inoltre, il motivo sarebbe irricevibile inquanto le ricorrenti non hanno proposto un ricorso contro la decisione dellaCommissione che disponeva l'accertamento contestato.

404.
    Quanto alla fondatezza del motivo, la Commissione ritiene che la rilevanza dellagiurisprudenza della Corte (sentenze Hoechst/Commissione e DowBenelux/Commissione, citate) non sia pregiudicata dall'art. 8 della CEDU comeinterpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Giudizio del Tribunale

405.
    Nel caso di specie la Commissione ha effettuato accertamenti, ai sensi dell'art. 14, n. 2,del regolamento n. 17, nella sede delle seguenti imprese: Shell e ICI, sulla base di unmandato del 16 novembre 1983, DSM, sulla base di un mandato del 29 novembre1983, EVC, società comune all'ICI e all'Enichem, sulla base di un mandato del 17luglio 1987, e Hüls sulla base di un mandato del 17 settembre 1987.

406.
    La Commissione ha inoltre adottato decisioni di accertamento ai sensi dell'art. 14, n. 3,del regolamento n. 17, in data 15 gennaio 1987 nei confronti delle imprese Alcudia,Atochem, BASF, Hoechst e Solvay, e in data 4 novembre 1987 nei confronti dellaWacker e della LVM.

407.
    Occorre esaminare se il motivo sia ricevibile, cosa che viene contestata dallaCommissione, e in seguito se sia fondato.

i) Sulla ricevibilità del motivo

408.
    Le decisioni di accertamento sono di per sé atti suscettibili di essere oggetto di unricorso d'annullamento ex art. 173 del Trattato. Infatti, l'art. 14, n. 3, del regolamenton. 17 prevede espressamente che la decisione di accertamento indichi «il diritto dipresentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione».

409.
    Ora, secondo una giurisprudenza consolidata, una decisione adottata dalle istituzionicomunitarie che non sia stata impugnata dal destinatario entro i termini stabilitidall'art. 173 del Trattato diviene definitiva nei suoi confronti. Tale giurisprudenza èbasata in particolare sulla considerazione che i termini di impugnazione sono intesi apreservare la certezza del diritto, evitando che atti comunitari produttivi di effettigiuridici vengano rimessi in discussione all'infinito (in particolare, sentenza della Corte30 gennaio 1997, causa C-178/95, Wiljo, Racc. pag. I-585, punto 19).

410.
    La LVM è quindi decaduta dal diritto di avvalersi dell'illegittimità della decisione diaccertamento di cui era destinataria e che non ha impugnato entro i termini. Il motivoè pertanto irricevibile.

411.
    Per contro, nella misura in cui documenti ottenuti dalla Commissione siano utilizzatia loro carico, è ricevibile una contestazione da parte della LVM e della DSM avversola legittimità di decisioni di accertamento destinate ad altre imprese, mentre non ècerto che sarebbe sicuramente ricevibile una contestazione di legittimità presentatanell'ambito di un ricorso diretto presentato contro di loro.

412.
    E' parimenti ricevibile la contestazione da parte delle ricorrenti, nell'ambito di unricorso d'annullamento presentato avverso la decisione finale, della legittimità deimandati di accertamento, che non sono atti suscettibili di ricorso ex art. 173 delTrattato.

413.
    Infine, emerge dalla giurisprudenza della Corte che un'impresa non può contestare lalegittimità dello svolgimento del procedimento di accertamento nell'ambito di unricorso d'annullamento proposto avverso l'atto in base al quale la Commissioneprocede all'accertamento stesso. Infatti, il controllo giurisdizionale sulle condizioni incui è stato effettuato un accertamento rientra in un ricorso d'annullamento proposto,all'occorrenza, avverso la decisione finale adottata dalla Commissione a norma dell'art.85, n. 1, del Trattato (Sentenza Dow Benelux/Commissione, citata, punto 49, econclusioni dell'avvocato generale Mischo in tale sentenza, Racc. pag. 3149, punto 127,in fine; ordinanza del tribunale 9 giugno 1997, causa T-9/97, ElfAtochem/Commissione, Racc. pag. II-909, punto 25).

414.
    E' ricevibile quindi anche la contestazione da parte delle ricorrenti dello svolgimentodei procedimenti di accertamento effettuati dalla Commissione.

415.
    Di conseguenza, l'irricevibilità dedotta dalla Commissione dev'essere limitata al motivosollevato dalla LVM, in quanto diretto avverso la decisione di accertamento di cui èstata destinataria.

416.
    Tuttavia, quanto al motivo esposto dall'Enichem, bisogna osservare che né i documenti

della ricorrente né la fase orale consentono al Tribunale di individuare la decisione diaccertamento di cui la ricorrente contesta la legittimità. Di conseguenza il motivo, inquanto sollevato dall'Enichem, va dichiarato irricevibile, essendo impossibile per ilTribunale comprenderne il significato e la portata.

ii) Sulla fondatezza del motivo

417.
    Per le ragioni esposte in precedenza (v. supra, punto 120), il motivo va inteso comebasato su una violazione del principio generale del diritto comunitario che garantisceuna tutela contro gli interventi arbitrari o sproporzionati dei pubblici poteri nella sferadi attività privata di ogni persona, sia fisica che giuridica (sentenzeHoechst/Commissione, citata, punto 19, Dow Benelux/Commissione, citata, punto 30,e sentenza della Corte 17 ottobre 1989, cause riunite 97/87, 98/87 e 99/87, DowChemical Ibérica e a./Commissione, Racc. pag. 3165, punto 16).

418.
    Tale motivo si suddivide in due capi, l'uno relativo alla validità delle azioni diaccertamento, l'altro a quella dell'esecuzione di tali atti.

— Sul primo capo del motivo, attinente alla validità degli atti di accertamento

419.
    In primo luogo va rilevato che non viene contestato il fatto che le decisioni diaccertamento rivolte dalla Commissione a talune imprese nel corso del 1987 sonoidentiche, o simili, a quella inviata alla Hoechst il 15 gennaio 1987. Ora, quest'ultimaimpresa ha presentato un ricorso per annullamento avverso tale decisione, respintodalla Corte (sentenza Hoechst/Commissione, citata). In quanto i motivi e gli argomentioggi addotti dalla LVM e dalla DSM sono identici o simili a quelli invocati allora dallaHoechst, il Tribunale non vede motivo di discostarsi dalla giurisprudenza della Corte.

420.
    Va rilevato inoltre che tale giurisprudenza è basata sull'esistenza di un principiogenerale di diritto comunitario, testé ricordato, applicabile alle persone giuridiche. Ilfatto che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativaall'applicabilità dell'art. 8 della CEDU alle persone giuridiche si sarebbe evoluta dopola pronuncia delle sentenze Hoechst/Commissione, Dow Benelux/Commissione e DowChemical Ibérica e a./Commissione, citate in precedenza, non ha quindi alcunaincidenza diretta sul fondamento delle soluzioni accolte nelle suddette sentenze.

421.
    In secondo luogo, emerge dall'art. 14, n. 2, del regolamento n. 17 che gli accertamentieffettuati in base a semplice mandato si basano sulla collaborazione volontaria delleimprese (sentenze Hoechst/Commissione, citata, punto 31, Dow Benelux/Commissione,citata, punto 42, e Dow Chemical Ibérica e a./Commissione, citata, punto 28). Questaosservazione non può essere modificata dal fatto che una sanzione è prevista dall'art.15, n. 1, lett. c), prima parte della frase, del regolamento n. 17. Infatti, tale sanzione

si applica solo nell'ipotesi in cui, avendo accettato di cooperare all'accertamento,l'impresa presenti in modo incompleto i libri o altri documenti aziendali richiesti.

422.
    Dal momento che l'impresa ha effettivamente collaborato a un accertamentoeffettuato in base a un mandato, il motivo attinente ad una ingerenza eccessivadell'autorità pubblica è infondato, mancando elementi a sostegno del fatto che laCommissione avrebbe oltrepassato i limiti della collaborazione offerta dall'impresa.

423.
Di conseguenza, questo capo del motivo va respinto.

— Sul secondo capo del motivo, attinente all'esecuzione degli atti di accertamento

424.
    A questo titolo, le ricorrenti deducono un solo argomento attinente all'ingente quantitàdei documenti copiati e portati via dalla Commissione, che avrebbe pertanto sconfinatonel segreto commerciale.

425.
    Ora, l'asserita voluminosità dei documenti di cui la Commissione ha preso una copia,peraltro non altrimenti precisata dalle ricorrenti, non può costituire, di per sé, un vizioche inficia lo svolgimento di un procedimento di accertamento, mentre, per di più, laCommissione procede ad un'indagine in merito ad un'intesa che si assume conclusafra tutti i produttori europei di un dato settore. Inoltre, in forza dell'art. 20, n. 2, delregolamento n. 17, i funzionari e gli altri agenti della Commissione sono tenuti a nondivulgare le informazioni raccolte in applicazione di tale regolamento e che, per loronatura, sono coperte dal segreto professionale.

426.
    Pertanto, l'irregolarità degli accertamenti operati dalla Commissione non è dimostrata.

427.
    Alla luce di questi elementi, il presente motivo va interamente respinto.

b) Sul motivo attinente alla violazione di un «diritto al silenzio» e del diritto di noncontribuire alla propria incriminazione

Argomenti delle parti

428.
    Il motivo si può dividere in due capi.

429.
    Nel primo capo la LVM, la DSM e l'ICI ricordano che in forza dell'art. 14, n. 3, delPatto sui diritti civili e politici, nonché dell'art. 6 della CEDU, secondol'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, qualunque accusato,compresa un'impresa, ha diritto, ab initio, di mantenere il silenzio (Corte europea deidiritti dell'uomo, sentenza Funke/Francia, citata, punto 44, e parere della Commissioneeuropea dei diritti dell'uomo 10 maggio 1994, Saunders/Regno Unito, punti 69, 71 e

76; contra, la sentenza precedente della Corte, Orkem/Commissione, citata, punti 30-35 e 37-41, che esprime una valutazione ormai priva di senso, essendo sensibilmentearretrata rispetto alla sentenza Funke/Francia). Ora, la Commissione non può andarecontro la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenze dellaCorte 18 giugno 1991, causa C-260/89, ERT, Racc. pag. I-2925, punto 41, eOrkem/Commissione, citata, punto 30).

430.
    Le ricorrenti ne deducono che qualunque informazione ottenuta dalla Commissionesulla base dell'art. 11 del regolamento n. 17 dovrebbe essere stralciata daldibattimento. Tale conclusione andrebbe applicata tanto alle decisioni di richiesta diinformazioni, ai sensi dell'art. 11, n. 5, del regolamento n. 17, quanto alle domande diinformazioni, ai sensi dell'art. 11, n. 1, di tale regolamento; infatti, poiché le sanzionipreviste dall'art. 15, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento si applicano in entrambii casi, si tratterebbe di informazioni ottenute sotto costrizione, ai sensi dellagiurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

431.
    I diritti delle imprese pregiudicate non si possono ignorare a causa del fatto che unatale conclusione può mettere in discussione la legittimità dell'art. 11 del regolamenton. 17 nel suo complesso; la Commissione dovrebbe pertanto accertare l'infrazione conogni altro mezzo compatibile con gli artt. 6 e 8 della CEDU.

432.
    Pertanto, nessuna delle risposte fornite dalle imprese alle domande di informazioniloro rivolte dalla Commissione può contribuire all'acquisizione della prova.

433.
    Nel secondo capo di questo motivo la LVM, la Elf Atochem, la DSM, l'ICI el'Enichem invocano il diritto di non contribuire alla propria incriminazione.

434.
    Di conseguenza, secondo la LVM, la Elf Atochem, la DSM e l'ICI le risposte allequestioni che sono state dichiarate illegittime nelle sentenze della Corte 18 ottobre1989, Orkem/Commissione, citata, e causa 27/88, Solvay/Commissione (Racc. pag.3355) dovrebbero essere stralciate dal dibattimento.

435.
    La Elf Atochem mette in discussione per esempio la decisione ex art. 11, n. 5, delregolamento n. 17, di cui è stata destinataria. La LVM, la DSM e l'ICI contestano,inoltre, la legittimità di tutte le richieste di informazioni indipendentementedall'impresa destinataria e dal fondamento giuridico.

436.
    L'Enichem sostiene che, obbligando le imprese a sottoporsi ad operazioni diaccertamento senza disporre del minimo indizio sulle pratiche indagate, laCommissione avrebbe indotto le imprese ad autoincriminarsi.

437.
    La Commissione ricorda in via preliminare che la CEDU non si applica ai

procedimenti comunitari di concorrenza. Inoltre, il motivo sarebbe irricevibile inquanto le ricorrenti non hanno proposto un ricorso avverso le decisioni di richiesta diinformazioni.

438.
    In ogni caso, la Commissione osserva che le imprese non hanno risposto, nel caso dispecie, a nessuna delle questioni che la Corte ha giudicato contrarie al dirittocomunitario (sentenze Orkem/Commissione e 18 ottobre 1989, Solvay/Commissione,citate).

Giudizio del Tribunale

439.
    Nell'ambito della sua indagine nel presente caso la Commissione ha rivolto allamaggior parte delle imprese domande di informazioni ai sensi dell'art. 11 delregolamento n. 17. Alcune erano richieste di informazioni ai sensi del n. 1 di dettoarticolo, altre erano decisioni ai sensi del n. 5 del medesimo.

440.
    Bisogna esaminare la ricevibilità del motivo, contestata dalla Commissione, e in seguitola sua fondatezza.

— Sulla ricevibilità del motivo

441.
    Per le ragioni sopra esposte a proposito delle decisioni di accertamento e che sipossono trasporre alle decisioni di domanda di informazioni, le ricorrenti sonodecadute dal diritto di invocare l'illegittimità delle decisioni di richiesta di informazionidi cui erano destinatarie e che non hanno contestato entro due mesi dalla notifica.

442.
    Il motivo è pertanto irricevibile in quanto mira a dichiarare l'illegittimità delledomande di informazioni di cui le ricorrenti sono state rispettivamente destinatarie.

— Sulla fondatezza del motivo

443.
    I poteri attribuiti alla Commissione dal regolamento n. 17 hanno lo scopo diconsentirle di espletare il compito, ad essa affidato dal Trattato, di vegliaresull'osservanza delle norme sulla concorrenza nel mercato comune.

444.
    Nel corso del procedimento di indagine preliminare il regolamento n. 17 non riconosceall'impresa nei cui confronti viene svolta un'indagine alcun diritto di sottrarvisi per ilmotivo che potrebbe risultarne la prova di un'infrazione, da essa compiuta, alle normesulla concorrenza. Il regolamento le impone, anzi, un obbligo di attiva collaborazione,per cui deve tenere a disposizione della Commissione tutte le informazioni riguardantil'oggetto dell'indagine (sentenza Orkem/Commissione, citata, punto 27, e sentenza delTribunale 8 marzo 1995, causa T-34/93, Société Générale/Commissione, Racc. pag. II-545, punto 72).

445.
    In mancanza di un diritto al silenzio espressamente consacrato dal regolamento n. 17,si deve accertare se talune limitazioni al potere di investigazione della Commissionenel corso dell'indagine preliminare non scaturiscano dalla necessità di garantire ilrispetto dei diritti della difesa, considerati dalla Corte un principio fondamentaledell'ordinamento giuridico comunitario (sentenza Orkem/Commissione, citata, punto32).

446.
    A questo proposito, se è vero che i diritti della difesa devono essere rispettati neiprocedimenti amministrativi che possono portare all'irrogazione di sanzioni, ènecessario evitare che detti diritti vengano irrimediabilmente compromessi nell'ambitodi procedure d'indagine previa che possono essere determinanti per la costituzione diprove attestanti l'illegittimità di comportamenti di imprese (sentenzeOrkem/Commissione, citata, punto 33 e Société Générale/Commissione, citata, punto73).

447.
    Tuttavia, per realizzare la finalità perseguita dall'art. 11, nn. 2 e 5, del regolamenton. 17, la Commissione ha il diritto di obbligare un'impresa a fornirle tutte leinformazioni necessarie per quanto attiene ai fatti di cui quest'ultima sia a conoscenzaed a comunicarle, se del caso, i relativi documenti di cui sia in possesso, pur potendoessi servire ad accertare che l'impresa stessa o un'altra impresa hanno tenuto uncomportamento anticoncorrenziale (sentenze Orkem/Commissione, citata, punto 34,18 ottobre 1989, Solvay/Commissione, citata, e Société Générale/Commissione, citata,punto 74).

448.
    Il riconoscimento di un diritto al silenzio assoluto, invocato dalle ricorrenti, andrebbeinfatti oltre quanto necessario al rispetto dei diritti della difesa delle imprese ecostituirebbe un ostacolo ingiustificato allo svolgimento, da parte della Commissione,del compito di vegliare sul rispetto delle regole di concorrenza nel mercato comune,attribuitole dall'art. 89 del Trattato. Va osservato, in particolare, che sia nelle lororisposte alle richieste di informazioni, sia nel prosieguo del procedimentoamministrativo, quando la Commissione ritenga opportuno avviarlo, le imprese hannopiena facoltà di far valere il proprio punto di vista, specie riguardo ai documenti chesono state indotte a produrre o alle risposte che hanno fornito a domande dellaCommissione.

449.
    Tuttavia la Commissione non può, con una decisione di richiesta di informazioni,pregiudicare i diritti della difesa riconosciuti all'impresa. Per esempio, essa non puòimporre all'impresa l'obbligo di fornire risposte attraverso le quali questa sarebbeindotta ad ammettere l'esistenza della trasgressione, che deve invece essere provatadalla Commissione (sentenze Orkem/Commissione, citata, punti 34, in fine, e 35, 18ottobre 1989, Solvay/Commissione, citata, e Société Générale/Commissione, citata,punto 74).

450.
    Gli argomenti della ricorrente vanno valutati entro i limiti così ricordati.

451.
    Nel caso di specie, in primo luogo è pacifico che le questioni contenute nelle decisionidi richiesta di informazioni e contestate dalle ricorrenti in questo capo del motivo sonoidentiche a quelle annullate dalla Corte nelle citate sentenze Orkem/Commissione e18 ottobre 1989, Solvay/Commissione. Anche tali questioni, pertanto, sono illegittimeper gli stessi motivi.

452.
    Tuttavia, come sottolineato dalla Commissione, emerge dal fascicolo che le impresehanno effettivamente rifiutato di rispondere a tali questioni, o negato i fatti sui qualierano state interrogate.

453.
    Di conseguenza, l'illegittimità delle questioni de quo non ha conseguenze sullalegittimità della Decisione.

454.
    Infatti, le ricorrenti non hanno individuato alcuna risposta precisa a dette questioni,né hanno indicato quale uso la Commissione avrebbe fatto di tali risposte nellaDecisione.

455.
    In secondo luogo, un'impresa non ha l'obbligo di rispondere a una richiesta diinformazioni, ai sensi dell'art. 11, n. 1, del regolamento n. 17, contrariamente a quantoaccade per le decisioni di richiesta di informazioni.

456.
    Le imprese sono pertanto libere di rispondere o meno a questioni che vengono loroposte in base a tale disposizione. Questa conclusione non può essere modificata dalfatto che è prevista una sanzione dall'art. 15, n. 1, lett. b), prima parte della frase, delregolamento n. 17. Infatti una tale sanzione si applica solo nell'ipotesi in cui, avendoaccettato di rispondere, l'impresa fornisca un'informazione inesatta.

457.
    Non si può pertanto ritenere che la Commissione, attraverso domande di informazioniai sensi dell'art. 11, n. 1, del regolamento n. 17, imponga ad un'impresa l'obbligo difornire risposte attraverso le quali potrebbe essere indotta ad ammettere l'esistenzadella trasgressione che spetta alla Commissione di provare.

458.
    In terzo luogo, quanto all'argomento specifico dell'Enichem, va ricordato che ilrispetto, da parte della Commissione, del divieto di imporre alle imprese l'obbligo difornire risposte attraverso le quali esse sarebbero indotte ad ammettere l'esistenza diun'infrazione dev'essere valutato solo in base alla natura e al contenuto delle questioniposte e non in base ad indizi di cui la Commissione disponeva in precedenza. Dopotutto, va rilevato che nella citata sentenza Hoechst/Commissione, relativa a unadecisione di accertamento simile a quella rivolta agli altri produttori di PVC, la Corteha concluso che tale decisione conteneva gli elementi essenziali prescritti dall'art. 14,n. 3, del regolamento n. 17. In particolare, essa ha sottolineato che tali decisioni

menzionavano informazioni che indicavano l'esistenza e l'applicazione di accordi o dipratiche concordate tra taluni produttori di PVC che potevano costituire unainfrazione all'art. 85 del Trattato (sentenza Hoechst/Commissione, citata, punto 42).Pertanto, l'argomento dell'Enichem non può essere accolto.

459.
    Di conseguenza il motivo va respinto interamente.

c) Sul motivo attinente ad una violazione dell'art. 20, n. 1, del regolamento n. 17

Argomenti delle parti

460.
    La LVM, la DSM, l'ICI, la Hüls e l'Enichem ricordano che in forza dell'art. 20, n. 1,del regolamento n. 17, informazioni raccolte legittimamente possono essere utilizzatesolo per lo scopo per il quale sono state richieste (sentenza DowBenelux/Commissione, citata, punti 17 e 18, e, su questioni analoghe, sentenze dellaCorte 16 luglio 1992, causa C-67/91, Asociación Española de Banca Privada ea./Commissione, Racc. pag. I-4785, punti 35-39 e 42-54, e 10 novembre 1993, causa C-60/92, Otto, Racc. pag. I-5683, punto 20).

461.
    Di conseguenza la Commissione, pur potendo utilizzare informazioni raccoltenell'ambito di un'indagine come indizi per valutare l'opportunità di avviare un'altraindagine (sentenza Dow Benelux/Commissione, citata, punto 19), non può servirsi diquesti elementi come prova di questa nuova infrazione (sentenza Asociación Españolade Banca Privada e a., citata, punto 42), per la quale occorrono altri mezzi di prova.

462.
    Nel caso di specie, dato che l'istruzione della causa aveva portato all'adozione delladecisione della Commissione 23 aprile 1986, 86/398/CEE, relativa ad un procedimentoai sensi dell'art. 85 del Trattato (IV/31.149. — Polipropilene; GU L 230, pag. 1), laCommissione aveva ottenuto documenti alcuni dei quali sono stati poi usatiillegittimamente come prove nella causa in oggetto. Più precisamente, si tratta didocumenti cosiddetti «di programmazione», del documento intitolato «spartire lasofferenza», acclusi rispettivamente negli allegati nn. 3 e 6 alla comunicazione degliaddebiti, e di una nota dell'ICI del 15 aprile 1981, allegata alla lettera dellaCommissione del 27 luglio 1988. La LVM e la DSM sottolineano che anche talunidocumenti di quest'ultima sono in discussione.

463.
    Le ricorrenti ne deducono che, servendosi di questi documenti come prove nellapresente causa, la Commissione ha violato l'art. 20, n. 1, del regolamento n. 17.

464.
    L'Enichem osserva che la Commissione, così facendo, ha violato altresì l'art. 14, nn. 2e 3, del regolamento n. 17, in quanto nel corso dell'indagine sul mercato delpolipropilene ha raccolto documenti che esulavano dall'oggetto del suo mandato.

465.
    La Commissione deduce in sostanza che i documenti controversi sono stati integratinel fascicolo della causa sulla base di mandati relativi al PVC. Pertanto, nulla siopporrebbe alla loro utilizzazione nel caso di specie.

Giudizio del Tribunale

466.
    Prima di esaminare la fondatezza dei motivi bisogna precisare i fatti.

— Sui fatti

467.
    Nel caso di specie è pacifico da un lato che i documenti controversi sono stati ottenutidalla Commissione per la prima volta nell'ambito dell'indagine nel settore delpolipropilene e, dall'altro lato, che tali documenti sono stati utilizzati come prove dallaCommissione nella decisione impugnata.

468.
    Inoltre, emerge da fascicolo che la Commissione ha domandato una nuova copia deidocumenti controversi nell'ambito di mandati vertenti specificamente sul PVC.

469.
    Infatti, per quanto riguarda i documenti di programmazione, la Commissione ne hapreso di nuovo una copia in occasione di un ulteriore accertamento, in base ad unmandato che riguardava specificamente il PVC.

470.
    Per quanto concerne l'allegato n. 6 alla comunicazione degli addebiti e la nota dell'ICIdel 15 aprile 1981, la Commissione li ha individuati e richiesti una seconda volta inoccasione dell'accertamento del 23 novembre 1983, in base ad un mandato relativospecificamente al PVC, come confermato da una lettera spedita dall'ICI allaCommissione il 16 marzo 1984. L'ICI non può validamente sostenere di essersiperaltro opposta, in detta lettera, al fatto che questi documenti fossero incorporati nelfascicolo sul PVC; al contrario, emerge espressamente da tale lettera che l'autore haallegato volontariamente una copia nuova di questi documenti a tal fine.

471.
    Quanto ai documenti della DSM, solo tale impresa e la LVM ne hanno parlato.Tuttavia, né gli atti né le questioni poste all'udienza hanno consentito di individuarei documenti de quo. In ogni caso, emerge dalla memoria di replica di queste duericorrenti che, da un lato, i documenti in questione sono stati ottenuti dallaCommissione, per la prima volta, nell'ambito della causa «polipropilene», e dall'altroche la Commissione li ha richiesti e ottenuti nuovamente nel dicembre 1983, inoccasione di un accertamento nella sede della DSM, in base ad un mandato relativospecificamente al PVC.

— Sulla fondatezza del motivo

472.
    E' pacifico che, considerati gli artt. 14 e 20, n. 1, del regolamento n. 17, le informazioniraccolte nel corso di accertamenti non vanno utilizzate per scopi diversi da quelliindicati nel mandato di accertamento o nella decisione di accertamento. Dettaprescrizione è intesa a tutelare sia il segreto professionale, sia i diritti della difesa delleimprese. Questi ultimi diritti sarebbero gravemente compromessi qualora laCommissione potesse basarsi, nei confronti delle imprese, su prove che, conseguitedurante un accertamento, siano estranee all'oggetto ed allo scopo di questo (sentenzaDow Benelux/Commissione, citata, punto 18).

473.
    Per contro, non se ne può concludere che alla Commissione è fatto divieto di avviareun procedimento d'indagine al fine di accertare l'esattezza o di completareinformazioni di cui essa sia venuta incidentalmente a conoscenza durante unaccertamento precedente qualora dette informazioni provino l'esistenza dicomportamenti in contrasto con le norme del Trattato in materia di concorrenza(sentenza Dow Benelux/Commissione, citata, punto 19).

474.
    E' accertato del resto (v. supra, punti 467-471) che la Commissione non si è limitataa introdurre d'ufficio nella presente causa documenti ottenuti in una causa diversa, mache ha richiesto di nuovo questi documenti nell'ambito di mandati di controllo vertentispecificamente sul PVC.

475.
    Tenuto conto degli elementi che precedono, è chiaro che il motivo si limita allaquestione se la Commissione, avendo ottenuto dei documenti in una prima causa eavendoli utilizzati come indizi per avviare un altro procedimento, ha il diritto didomandare, sulla base di mandati o di decisioni relativi a questo secondoprocedimento, una nuova copia dei suddetti documenti e di utilizzarli quindi comemezzi di prova in questa seconda causa.

476.
    Ne deriva che la Commissione, avendo precisamente ottenuto di nuovo questidocumenti sulla base di mandati o di decisioni vertenti specificamente sul PVC, aisensi dell'art. 14 del regolamento n. 17, e avendoli utilizzati allo scopo indicato in talimandati o decisioni, ha rispettato i diritti della difesa delle imprese derivanti dallasuddetta norma.

477.
    Il fatto che la Commissione abbia ottenuto per la prima volta dei documenti in unadeterminata causa non dà una garanzia assoluta che questi documenti non possanoessere richiesti legittimamente in un'altra causa e utilizzati come prova. In mancanza,come sottolineato dalla Commissione, le imprese sarebbero indotte, durantel'accertamento in una prima causa, a consegnare tutti i documenti che consentano didimostrare un'altra infrazione e a premunirsi così da ogni procedimento al riguardo.Una soluzione del genere oltrepasserebbe i limiti di quanto necessario per la tutela delsegreto professionale e dei diritti della difesa e costituirebbe un ostacolo ingiustificato

allo svolgimento, da parte della Commissione, del compito di vegliare sul rispetto delleregole sulla concorrenza nel mercato comune.

478.
    Alla luce di tutti questi elementi, il motivo va respinto.

d) Sul motivo attinente all'irricevibilità, come prova, del rifiuto di rispondere adomande di informazioni o di produrre documenti

Argomenti delle parti

479.
    La Elf Atochem e la BASF contestano che la Commissione possa utilizzare a titolo diprova dell'infrazione o della loro partecipazione alla stessa il fatto che esse non hannorisposto a richieste di informazioni o non hanno prodotto taluni documenti, tanto piùche detto rifiuto sarebbe oggettivamente giustificato.

480.
    La Commissione sostiene che manca nella Decisione un qualunque fondamento a taleaffermazione.

Giudizio del Tribunale

481.
    Per l'analisi del presente motivo occorre distinguere tra la prova dell'infrazione e laprova della partecipazione delle imprese alla stessa.

— Prova dell'infrazione

482.
    Se è vero che la Commissione ha, direttamente o indirettamente, preso atto del rifiutodelle imprese di rispondere a determinate domande (Decisione, punti 6, in fine, 8, infine, 9, terzo comma, 14, primo comma, 16, primo comma, 18, primo comma, 20, terzoe quarto comma, 26, terzo e quinto comma, 37, secondo comma), essa però non neha mai fatto uso nella Decisione come elemento di prova dell'infrazione.

483.
    In realtà, in questi diversi punti la Commissione si è limitata a dichiarare che, nonavendo potuto ottenere le informazioni richieste alle imprese, essa doveva basarsi sualtri elementi per addurre la prova dell'infrazione e, in particolare, fare un uso piùnetto delle deduzioni tratte dalle informazioni a sua disposizione.

484.
    Questo capo del motivo è pertanto infondato.

— Prova della partecipazione all'infrazione

485.
    Poiché è in discussione solo la partecipazione delle imprese all'intesa addotta, unaricorrente non può contestare le prove accolte per dimostrare la partecipazione di

altre imprese all'infrazione. L'esame del motivo si limita quindi a determinare se, neiconfronti delle ricorrenti ICI e Elf Atochem, la Commissione abbia considerato comeprova della loro partecipazione il loro rifiuto o l'impossibilità di rispondere a richiestedi informazioni.

486.
    Se le ricorrenti non sono state in grado di individuare gli estratti della Decisione dacui emergerebbe che il loro rifiuto di rispondere alle richieste di informazione dellaCommissione è stato considerato come prova della loro partecipazione all'infrazioneaddotta, emerge dal punto 26, primo comma, in fine, della Decisione, che «laCommissione ha esaminato anche il ruolo svolto da ciascun produttore e le prove dellapartecipazione di ciascuno di essi all'intesa. Ulteriori particolari sono stati forniti aciascun produttore nel corso della procedura amministrativa».

487.
    Tali informazioni comprendono i documenti rubricati come «particolarità individuali»,che erano allegati alla comunicazione degli addebiti.

488.
    Nel caso della Elf Atochem, sotto la rubrica «principali prove della partecipazioneall'infrazione», questo documento specifica: «[L'impresa] rifiuta di fornire ogniinformazione in forza dell'art. 11 del regolamento n. 17 riguardo alla suapartecipazione [alle] riunioni».

489.
    Ora, il rifiuto o l'impossibilità di rispondere a richieste di informazioni non può di persé costituire prova della partecipazione di un'impresa all'intesa.

490.
    Per valutare la partecipazione della Elf Atochem all'intesa bisogna dunque non tenerconto di questa circostanza presa in considerazione dalla Commissione.

491.
    Nelle «particolarità individuali» relative all'ICI nulla del genere viene detto. Diconseguenza, in mancanza di ogni indicazione del fatto che la Commissione avrebbeconsiderato il rifiuto o l'impossibilità di questa impresa di rispondere a richieste diinformazioni come prova della sua partecipazione all'intesa, il motivo, in quantosollevato dall'ICI, va considerato infondato.

e) Sul motivo attinente alla mancanza di comunicazione di documenti

Argomenti delle parti

492.
    La Wacker e la Hoechst sostengono, in primo luogo, che gli estratti della stampaspecializzata, benché previsti nella lista degli allegati alla comunicazione degli addebiti,non vi erano acclusi e non potevano quindi essere loro opposti. In secondo luogo essededucono che la nota dell'ICI del 15 aprile 1981, di cui la Commissione si avvale, nonera menzionata né allegata alla comunicazione degli addebiti. Nella replica esse

sostengono che detta nota non è mai stata loro inviata.

493.
    La Hüls sostiene che la nota dell'ICI del 15 aprile 1981 non può considerarsi come unaprova ammissibile poiché non era allegata alla comunicazione degli addebiti.

494.
    Essa dichiara inoltre che l'allegato n. 15 alla comunicazione degli addebiti, relativo allevendite di quattro produttori tedeschi durante il primo trimestre del 1984, da un lato,e durante tutto l'anno 1984, dall'altro, dovrebbero essere stralciati dal dibattimentoperché tale allegato è stato formato sulla base di elementi non divulgati (SentenzaAEG/Commissione, citata, punto 30).

495.
    La Commissione osserva che gli estratti della stampa specializzata erano allegati allacomunicazione degli addebiti. Peraltro, la nota dell'ICI del 15 aprile 1981, pur nonessendo allegata a detta comunicazione, era stata inviata alle parti il 28 luglio 1988.Non può pertanto derivarne alcuna conseguenza sulla legittimità della Decisione.Infine, in quanto fondato sulla mancata comunicazione di questo documento, il motivosollevato dalla Wacker e dalla Hoechst è irricevibile, ai sensi dell'art. 48, n. 2, delregolamento di procedura.

Giudizio del Tribunale

496.
    In primo luogo, sembra che gli estratti della stampa specializzata facessero parte dellacomunicazione degli addebiti (allegato speciale intitolato «iniziative accertate inmateria di prezzi)». Inoltre, pur supponendo che la Wacker e la Hoechst non liabbiano ricevuti, si tratta di documenti per loro natura pubblici. Di conseguenza, lamancata comunicazione di questi documenti, anche ove accertata, non può inficiarela legittimità della Decisione.

497.
    In secondo luogo va rilevato che nessuna norma impedisce alla Commissione dicomunicare alle parti, dopo aver inviato la comunicazione degli addebiti, nuovidocumenti che essa ritiene possano sostenere la sua tesi, riservandosi di concedere alleimprese il tempo necessario per presentare il proprio punto di vista al riguardo(sentenza AEG/Commissione, citata, punto 29). Pertanto, il fatto che un documentonon fosse menzionato né allegato alla comunicazione degli addebiti non può inficiaredi per sé la legittimità della Decisione. Inoltre, le ricorrenti non sostengono di nonessere state in grado di far valere efficacemente il loro punto di vista in merito, dopoche la Commissione aveva loro inviato una copia del suddetto documento con letteradel 27 luglio 1988, specificandone la rilevanza riguardo al meccanismo di quoteaddotto. Difatti, esse hanno avuto la possibilità di esprimersi sia per iscritto cheverbalmente.

498.
    In terzo luogo il motivo, in quanto fondato sul fatto che il suddetto documento non è

mai stato comunicato alla Wacker e alla Hoechst, è un motivo nuovo, sollevato in fasedi replica. Poiché nulla indica che esso sarebbe basato su elementi di diritto e di fattoemersi nel corso del procedimento, tale motivo va dichiarato irricevibile, ai sensidell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura.

499.
    In quarto luogo va osservato che l'allegato n. 15 alla comunicazione degli addebiti noncostituisce una prova autonoma, presentando invece, certo in modo sommario, glielementi del calcolo effettuato dalla Commissione a conforto delle conclusioni che essaha tratto dall'allegato n. 10. Tali conclusioni erano integralmente esposte nellacomunicazione degli addebiti e la ricorrente ha potuto formulare le proprieosservazioni al riguardo in tempo utile. Di conseguenza, anche supponendo che questoallegato n. 15 sia irricevibile in quanto non contiene elementi di informazionesufficienti, spetterebbe in ogni caso al Tribunale accertare la fondatezza delleconclusioni che la Commissione, al punto 14 della Decisione, ha tratto dallacomunicazione degli addebiti.

500.
    Il motivo va pertanto respinto.

f) Sul motivo attinente alla comunicazione tardiva di documenti

Argomenti delle parti

501.
    La BASF sostiene che l'allegato n. 3 alla comunicazione degli addebiti, che costituisceun documento a carico determinante, le è stato comunicato nella sua versione integralesolo in occasione dell'audizione il 6 settembre 1988. Malgrado la domanda formulatanel corso dell'audizione, la ricorrente non avrebbe quindi avuto la possibilità diesprimersi al riguardo, in violazione degli artt. 3, 4 e 7 del regolamento n. 99/63.

502.
    La Commissione osserva che il presente motivo non riguarda l'allegato n. 3, bensì leannotazioni manoscritte illeggibili ivi apportate e di cui la ricorrente avrebbe avutosufficiente conoscenza.

Giudizio del Tribunale

503.
    E' accertato che i documenti che costituiscono l'allegato n. 3 alla comunicazione degliaddebiti erano acclusi alla suddetta comunicazione, così come inviata alla ricorrenteil 5 aprile 1988. Il motivo è quindi limitato alla comunicazione, che si asserisce tardiva,della trascrizione delle note manoscritte ivi apportate, in modo illeggibile, sulle quattropagine di tale allegato.

504.
    E' accertato altresì che la ricorrente ha ricevuto una trascrizione integrale delle notemanoscritte solo il 6 settembre 1988, in occasione dell'audizione.

505.
    Tuttavia, la sola annotazione manoscritta di cui la Commissione ha voluto avvalersinella Decisione era stata espressamente menzionata nell'allegato alla comunicazionedegli addebiti relativo alle iniziative accertate in tema di prezzi. Ne risulta che laricorrente ha avuto piena possibilità di presentare le proprie osservazioni al riguardo.

506.
    Il motivo va pertanto respinto.

507.
    Alla luce di questi elementi, i motivi attinenti all'irricevibilità delle prove accolte dallaCommissione a carico delle ricorrenti vanno respinti, fatta riserva per il punto 490.

2. Sull'acquisizione della prova

508.
    L'argomento delle ricorrenti al riguardo si compone, in sostanza, di due motivi o seriedi motivi. Innanzitutto esse contestano il valore probatorio di taluni tipi di documentiassunti a loro carico dalla Commissione. Inoltre esse le contestano di aver violato iprincipi relativi alla produzione della prova.

a) Sul motivo attinente alla mancanza di valore probatorio delle categorie di proveassunte dalla Commissione

Argomenti delle parti

509.
    La LVM e la DSM sostengono che, in base ai principi della procedura penaleolandese e in base al diritto a un processo equo ai sensi dell'art. 6 della CEDU (Corteeuropea dei diritti dell'uomo, sentenza Kostovski, 20 novembre 1989, serie A n. 166,punti 39 e 44, e, indirettamente, sentenze del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-4/89, BASF/Commissione, Racc. pag. II-1523, punti 64-72, e causa T-6/89, EnichemAnic/Commissione, Racc. pag. II-1623, punti 69-73), la prova dei fatti addebitati nonpuò fondarsi esclusivamente né sulle dichiarazioni dell'accusato, né sulle dichiarazionidi altre imprese incriminate, che debbono, per principio, essere considerate dubbie inmodo da essere opposte solo al loro autore, né, infine, su scritti «ufficiosi», la cuiaffidabilità e autenticità è, per loro stessa natura, incerta.

510.
    Pertanto, nel caso di specie la Decisione dovrebbe essere annullata in quanto fondataesclusivamente su tali documenti senza il sostegno di elementi di prova legittimi.

511.
    La Commissione obietta che le norme del diritto penale olandese e l'interpretazioneabusivamente estensiva della sentenza Kostovski, citata in precedenza, non sonorilevanti per l'applicazione delle norme comunitarie sulla concorrenza. Essepriverebbero di qualunque interesse pratico gli artt. 11 e 14 del regolamento n. 17.

Giudizio del Tribunale

512.
    In primo luogo, nessuna norma né principio generale del diritto comunitarioimpediscono alla Commissione di avvalersi di informazioni e documenti come quelliindicati dalle ricorrenti. In secondo luogo, se la tesi delle ricorrenti fosse accolta,l'onere della prova dei comportamenti contrari agli artt. 85 e 86 del Trattato, cheincombe alla Commissione, sarebbe insostenibile e incompatibile con il compito divigilanza sulla corretta applicazione di tali disposizioni ad essa attribuita dal Trattato.

513.
    In particolare, va rilevato che le ricorrenti invocano a torto, a sostegno della loro tesi,le sentenze BASF/Commissione e Enichem Anic/Commissione, citate in precedenza.Infatti, dalla motivazione di tali sentenze emerge che il Tribunale, lungi dal ritenereche le dichiarazioni delle imprese siano, per principio, prive di valore probatorio, haconcluso che, nel caso di specie, i documenti dedotti non avevano il significato e laportata che la Commissione accordava loro.

514.
    Di conseguenza, i motivi invocati dalle ricorrenti si confondono con la questione se gliaccertamenti di fatto effettuati dalla Commissione poggino sugli elementi di prova daessa prodotti.

b) Sul motivo attinente ad una violazione delle regole relative all'acquisizione dellaprova

Argomenti delle parti

515.
    La LVM, la Elf Atochem, la BASF, la DSM, la Wacker, la Hoechst e l'ICI sostengono,nell'ambito dei motivi specificati, che la Commissione ha violato il principio dellapresunzione d'innocenza e dell'onere della prova su di essa incombente.

516.
    Esse ricordano che la presunzione d'innocenza, tutelata dall'art. 6 della CEDU,costituisce un principio generale del diritto comunitario e si applica in pieno perl'attuazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (sentenze della Corte ACFChemiefarma/Commissione, citata, punto 153, 21 febbraio 1973, causa 6/72,Europemballage e Continental Can/Commissione, Racc. pag. 215, 16 dicembre 1975,cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/73, 111/73, 113/73, e 114/73,Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punto 301, e 28 marzo 1984, causeriunite 29/83 e 30/83, CRAM e Rheinzink/Commissione, Racc. pag. 1679; sentenzeBASF/Commissione, citata, punti 70 e 71, e Enichem Anic/Commissione, citata, punto70).

517.
    Pertanto, quali che siano le difficoltà pratiche che la Commissione incontra nelprodurre prove, l'onere di dimostrare un'asserita infrazione incombe su di essa, in

contropartita degli ampi poteri di indagine che le sono riconosciuti (sentenzeHoechst/Commissione e Dow Benelux/Commissione, citate in precedenza).

518.
    A questo scopo la Commissione non può limitarsi ad affermazioni, supposizioni oinduzioni. Essa deve far riferimento a indizi gravi, precisi e concordanti (v., peresempio, sentenze Europemballage e Continental Can/Commissione, citata, punti 31-37, United Brands/Commissione, citata, punti 264-267, e Suiker Unie ea./Commissione, citata, punto 166; conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynnnella sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, Racc. pag. 1914,e sentenza della Corte 31 marzo 1993, cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione,Racc. pag. I-1307); inoltre, deve esistere un nesso diretto e causale tra i fatti e leconclusioni che ne sono tratte, le quali debbono essere ragionevolmente eobiettivamente esenti da dubbi (sentenza della Corte 30 giugno 1966, causa 56/65,STM, Racc. pag. 261, in particolare pagg. 283 e 284).

519.
    Al contrario, le imprese cui si addebita un'infrazione all'art. 85 del Trattato devonovedersi riconoscere il beneficio del dubbio. Inoltre, esse non devono necessariamenteinvalidare le affermazioni della Commissione, ma solo dimostrare che esse sono incerteo insufficientemente sostenute (conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynnnella sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citate, Racc. pag. 1931).In mancanza, le imprese si troverebbero di fronte ad un'illegittima inversionedell'onere della prova; esse sarebbero infatti tenute a fornire la prova negativa dellaloro mancata partecipazione all'intesa e costrette così alla «probatio diabolica».

520.
    Orbene, nel caso di specie la Commissione avrebbe violato questi principi e questeregole.

521.
    Infatti, secondo la LVM e la DSM, anziché basarsi su fatti accertati, la Commissionesi sarebbe accontentata di ciò che essa definisce come prove indirette ma che silimitano in realtà ad affermazioni, supposizioni e induzioni (per esempio, i punti 9, 16,20 e 23 della decisione).

522.
    Nel caso di specie, secondo la Elf Atochem la Commissione, che ammette la debolezzadelle prove di cui dispone (punti 31 e 38 della motivazione della Decisione), non hagiustificato né l'esattezza dei dati su cui si basa la sua analisi, né il fondamento dellesue valutazioni. In realtà essa ha postulato l'esistenza e, alla luce delle riunioni frataluni produttori sul cui oggetto ammette di non disporre di dati, l'attuazione di unpiano generale basato su proposte del 1980, scoperte presso l'ICI. Tuttavia essa nonpuò provare né la partecipazione di ciascun produttore a quelle che essa qualificacome «iniziative comuni», né l'unità della volontà delle imprese alle quali essaaddebita l'attuazione comune di un'infrazione.

523.
    Nel caso di specie, secondo la BASF, il metodo di produzione della prova utilizzatodalla Commissione rientrerebbe in un «circolo vizioso». Infatti, in un primo tempo laCommissione presume che gli elementi di prova prodotti hanno un certo tenore e, inun secondo tempo, utilizza questi stessi elementi per dimostrare che essi possiedonoil tenore preconcetto da essa loro attribuito. Questo porterebbe ad un inaccettabilerovesciamento dell'onere della prova. Sarebbe parimenti inaccettabile affermare chela mancanza di documenti a carico, per esempio sulle riunioni tra produttori, possaservire per creare una presunzione di colpevolezza. La mancanza di documentisarebbe del resto inevitabile tenuto conto degli anni trascorsi fra la prima indagine ela comunicazione degli addebiti.

524.
    La Wacker e la Hoechst sostengono che, attraverso un uso abusivo della provaindiziaria, la Commissione ha violato le regole sulla produzione della prova. Ilragionamento che essa ha costruito consisterebbe infatti nel dedurre l'esistenzadell'accordo di base dalla presenza di atti esecutivi e viceversa, senza però maidimostrare l'esistenza dell'uno e degli altri.

525.
    Nel caso di specie, secondo la SAV, mentre la Commissione ammetterebbe di nondisporre di elementi essenziali per la prova della partecipazione all'intesa di taluneimprese, fra cui la ricorrente, detta prova sarebbe desunta, per ciascuno dei presuntipartecipanti, dalla sua adesione «all'intesa globalmente considerata». In realtà, laCommissione si sarebbe limitata a dedurre la partecipazione di tutte le imprese dalsemplice fatto che alcune di esse vi avevano partecipato (punto 25 della Decisione).Di fatto, le tre prove che si ritiene dimostrino la partecipazione individuale della SAVnon hanno alcun carattere probatorio.

526.
    L'ICI sostiene che nel caso di specie gli elementi di prova non bastano a giustificarein modo convincente le asserzioni di fatto della Commissione. Ciò riguardo all'oggettodelle riunioni e degli impegni assunti dai produttori in tali occasioni (punto 9, terzo equarto comma della Decisione), nonché dell'attuazione di ogni sistema relativo al«volume» e ai prezzi e della conclusione secondo cui i prezzi risulterebbero da unaconcertazione o ancora dal nesso di causalità fra i documenti di programmazione e gliulteriori accertamenti sui fatti compiuti dalla Commissione (punti 24, secondo comma,e 30, secondo comma, della Decisione).

527.
    In ogni caso, queste asserzioni di fatto non basterebbero a giustificare le conclusionidi diritto che la Commissione ne trae, sia in merito all'esistenza di un accordo o di unapratica concertata, sia in merito al pregiudizio per il commercio tra gli Stati membri(sentenza United Brands e a./Commissione, citata, punti 248-267, e conclusionidell'avvocato generale Sir Gordon Slynn nella sentenza Musique Diffusionfrançaise/Commission, citate, Racc. pag. 1930, in particolare pag. 1931).

528.
    La Hüls sostiene che la Commissione, senza fornire spiegazioni, ha attribuito nellaDecisione valore di certezza a semplici probabilità di cui alla sua lettera del 24novembre 1987 con la quale chiedeva informazioni alla ricorrente. In realtà, dopo larichiesta di informazioni la Commissione avrebbe avuto l'idea preconcetta che laricorrente aveva violato l'art. 85 del Trattato.

529.
    La Commissione obietta sostanzialmente di non aver violato l'onere della prova adessa incombente. Essa ritiene di aver disposto di prove sufficienti ad accertareun'infrazione (punto 23 della Decisione). L'eventuale inesattezza di tale affermazionerientrerebbe nella valutazione del merito. Essa in particolare ricorda che il ricorso alleprove indiziarie è consentito (v. in particolare sentenze 14 luglio 1972,ICI/Commissione, citata, punti 64-68, CRAM e Rheinzink/Commissione, citata, punti16-20, e Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, citata, punto 71). Ciò sarebbed'altronde indispensabile, tenuto conto della crescente presa di coscienza da partedegli ambienti affaristici europei della portata che ha il diritto della concorrenza.Inoltre le prove non devono essere considerate isolatamente, ma nel loro complesso(sentenze 14 luglio 1972, ICI/Commissione, citata, punto 68, CRAM eRheinzink/Commissione, citata, punto 20, e Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione,citata, punto 163), e le prove individuali non possono essere dissociate dal lorocontesto (sentenza SIV e a./Commissione, citata, punti 91-94).

Giudizio del Tribunale

530.
    L'esame del presente motivo si confonde con quello, sollevato in particolare dallemedesime ricorrenti, attinente ad errori manifesti di valutazione dei fatti compiuti dallaCommissione nell'accertare sia l'esistenza dell'infrazione, sia la partecipazione delleimprese alla stessa.

531.
    Conviene quindi rinviare l'analisi di questo motivo, in modo da procederesimultaneamente al suo esame e a quello degli altri motivi di fondo.

B — Sulla contestazione riguardo all'esistenza di una violazione dell'art. 85, n. 1, delTrattato

532.
    Tutte le ricorrenti mettono in discussione la valutazione dei fatti svolta dallaCommissione. La SAV è la sola che contesta unicamente la sua partecipazioneall'intesa di cui trattasi, adducendo di non essere a conoscenza di essa. Tuttavia, perdimostrare di non aver partecipato a detta intesa, contesta anche, se non altro inparte, i fatti accertati dalla Commissione. Tali ultime censure sono quindi esaminatenel presente titolo.

533.
    Inoltre, le ricorrenti contestano la qualificazione giuridica dei fatti effettuata dalla

Commissione.

534.
    Occorre esaminare di seguito le censure in fatto e quelle in diritto.

1. In fatto

Breve sunto della Decisione

535.
    Nella prima parte della Decisione, intitolata «i fatti», la Commissione ha, in una primasezione introduttiva, identificato le imprese interessate dalla Decisione e fornito taluneinformazioni, in particolare, sul prodotto di cui trattasi, sul mercato del PVC e sullostato di sovraccapacità di tale settore.

536.
    In una seconda sezione, essa ha proceduto alla descrizione dell'infrazione, esaminandoin successione i seguenti cinque aspetti: le origini dell'intesa (punto 7 della Decisione),le riunioni di produttori (punti 8 e 9), i sistemi di quote (punti 10-14), il controllo dellevendite sui mercati nazionali (punti 15 e 16) e i prezzi obiettivo e iniziative in materiadi prezzi (punti 17-22).

537.
    Riguardo all'origine dell'intesa, la Commissione si è fondata essenzialmente su duedocumenti rinvenuti nei locali dell'ICI, inseriti all'allegato 3 della comunicazione degliaddebiti (denominati congiuntamente nel prosieguo: «documenti diprogrammazione»). Il primo di tali documenti, intitolato «lista di controllo», e ilsecondo, «risposta alle proposte», costituiscono, secondo la Commissione, un progettoper la creazione d'intese.

538.
    Riguardo alle riunioni tra produttori, la Commissione si è riferita in particolare allerisposte di taluni produttori alle richieste di informazioni formulate dalla Commissionedurante la previa procedura amministrativa.

539.
    Sui meccanismi di quote, la Commissione ha descritto i fatti allegati sulla base disvariati documenti. Essa si è riferita così a tre documenti inseriti agli allegati 6, 7 e 9della comunicazione degli addebiti, da cui emerge, a suo parere, che i produttori diPVC hanno instaurato tra di loro un meccanismo di compensazione, destinato arafforzare un sistema di quote. Il primo documento, intitolato «spartire la sofferenza»,è un manoscritto rinvenuto nei locali dell'ICI, il secondo è un documento provenientedall'ICI, ma scoperto presso un produttore terzo (nel prosieguo: «documentoAlcudia»), l'ultimo, un documento interno della DSM, rinvenuto nei locali di taleimpresa (nel prosieguo: «documento DSM»). Essa si è fondata anche su altri duedocumenti, cioè, una nota del 15 aprile 1981 trovata nei locali dell'ICI e che trascriveil messaggio del direttore generale della divisione petrolchimica della Montedison (nelprosieguo: la «nota del 15 aprile 1981») (comunicata dalla Commissione alle ricorrenti

con lettera 27 luglio 1988) e una tabella rinvenuta nei locali dell'Atochem (nelprosieguo: la «tabella Atochem») (allegato 10 alla comunicazione degli addebiti).

540.
    Riguardo ai meccanismi di controllo delle vendite, ai sensi dei quali i produttori«nazionali» di taluni grandi mercati nazionali si sarebbero scambiati informazioni suiquantitativi da essi venduti in ciascuno di tali mercati, la Commissione si è basata,principalmente, su una serie di tabelle rinvenute nei locali della Solvay (nel prosieguo:le «tabelle Solvay»), inserite agli allegati 20-40 della comunicazione degli addebiti.Essa si è rifatta anche a quanto affermato dalla Solvay il 25 febbraio 1988, e dallaShell il 3 dicembre 1987, in risposta a talune domande di informazioni. Tali risposteerano inserite nella comunicazione degli addebiti, rispettivamente agli allegati 41 e 42.

541.
    Riguardo alle iniziative di prezzo, la Commissione si è fondata, in particolare, sudocumenti interni di svariati produttori di PVC, inseriti agli allegati P1-P70 dellacomunicazione degli addebiti, nonché su estratti della stampa specializzata relativi alperiodo 1980-1984, inseriti all'allegato, non numerato, della comunicazione degliaddebiti.

542.
    Infine, in una terza sezione, la Commissione ha formulato talune osservazioni inparticolare sulla prova dell'esistenza dell'intesa (punti 23 e 24 della Decisione). Essaosserva pertanto: «E' insito nella natura stessa delle infrazioni oggetto del presentecaso che eventuali decisioni debbano basarsi in gran parte su prove indiziarie:l'esistenza dei fatti che configurano la violazione dell'articolo 85 può dover essere,almeno in parte, dimostrata mediante logica deduzione da altri fatti provati» (punto23 della Decisione). Dopo aver elencato i principali elementi di prova di cui ritiene dipoter disporre, la Commissione ha sottolineato che «i vari elementi probatori direttie indiziari del presente caso devono essere valutati congiuntamente. (...) consideratisotto questo profilo, tutti gli elementi di prova si rafforzano reciprocamente inrelazione ai fatti in questione e autorizzano la conclusione che nel settore del PVC erain atto un cartello per la ripartizione del mercato e la fissazione dei prezzi» (punto 24della Decisione).

Argomenti delle ricorrenti

543.
    Le ricorrenti sostengono che la Commissione non è giunta a provare i fatti di cuiafferma l'esistenza.

— Sull'origine dell'intesa

544.
    Secondo le ricorrenti, i documenti di programmazione sarebbero privi di valoreprobatorio.

545.
    In primo luogo, la BASF, la DSM, la Wacker, la Hoechst, la Hüls e l'Enichemritengono non provato il fatto che tali documenti riguardino il PVC; i documenti di cuiagli allegati 1 e 2 della comunicazione degli addebiti avrebbero così come unico scopodi far credere che i documenti di programmazione, che costituiscono l'allegatosuccessivo alla comunicazione degli addebiti, sono relativi a tale settore di attività.

546.
    In secondo luogo, secondo la BASF e l'Enichem, non è provato che tali documentiriguardano mercati diversi da quello del Regno Unito.

547.
    In terzo luogo, la BASF, la DSM, la Wacker, la Hoechst, la SAV, la Hüls e l'Enichemfanno valere che la risposta alle proposte non costituisce una risposta alla lista dicontrollo. Infatti, il primo documento sarebbe successivo al secondo ed i temi affrontatinella risposta alle proposte non corrispondono a quelli indicati nella lista di controllo.Nessuno dei documenti di programmazione comporterebbe d'altronde riferimentiall'altro. Infine, il fatto che tali documenti siano stati rinvenuti uniti tra di loro nonpotrebbe ovviare alla loro mancata concordanza nel fondo.

548.
    In quarto luogo, la BASF, la DSM, la Wacker, la Hoechst, la SAV, la Hüls el'Enichem sottolineano che i documenti di programmazione sono redatti da personenon identificate e destinati a persone non identificate; resta dunque da provare cheessi non siano la semplice espressione del parere di differenti persone in seno all'ICI,o che siano stati indirizzati o portati a conoscenza di altre imprese.

549.
    In quinto luogo, i ricorrenti sostengono che non esistono prove del nesso tra talidocumenti e gli accordi restrittivi successivi che la Commissione ritiene di aver provato.

550.
    In ultimo luogo, secondo la BASF e la DSM, se è vero che la lista di controllo siriferisce ad una riunione del 18 settembre 1980, senza altra precisazione, laCommissione non ha provato né che tale riunione ha avuto luogo, né che non sitrattasse di una semplice riunione interna dell'ICI, né che essa fosse dedicata all'esamedella lista di controllo, né ancora che abbia prodotto risultati.

— Sulle riunioni tra produttori

551.
    La BASF osserva che né la data né il luogo delle riunioni sono stati precisati.

552.
    Secondo le ricorrenti, ad eccezione della Shell, la Commissione non ha provato chetali riunioni perseguissero uno scopo anticoncorrenziale. Deducendo dalle rispostedelle imprese alle domande di informazioni che l'oggetto delle riunioni tra produttoriera illegittimo, la Commissione avrebbe indebitamente travisato il senso di tali risposte;emergerebbe infatti da queste che le discussioni tra produttori riguardavanol'evoluzione del mercato del PVC in generale. Tale spiegazione sarebbe perfettamente

plausibile, tenuto conto della crisi che attraversava il settore e dell'importantedocumentazione che confermava il carattere concorrenziale del mercato. La BASFaggiunge che la Commissione non può dedurre il carattere illecito di tali riunioni dalfatto che manchi il processo verbale.

553.
    La LVM, la BASF, la DSM e l'Enichem sostengono che nessun legame permette diricondurre tali riunioni tra produttori al preteso piano generale. In ogni caso, la Hülssottolinea che il presunto oggetto anticoncorrenziale delle riunioni non può esserestabilito attraverso i documenti di programmazione poiché questi sono privi di valoreprobatorio.

— Sui meccanismi di quote e di compensazione

554.
    Le ricorrenti contestano il valore probatorio dei documenti ai quali la Commissionesi riferisce.

555.
    In primo luogo, esse ricordano che i documenti di programmazione non possonoessere utilmente fatti valere dalla Commissione (v. supra, punti 544 e seguenti).

556.
    In secondo luogo, la BASF, la Wacker, la Hoechst e la Hüls sostengono che idocumenti spartire la sofferenza e Alcudia non riguardano il PVC e sono statielaborati da persone estranee a tale settore; le loro opinioni, basate su informazioniparziali e voci, non potrebbero di conseguenza costituire una prova delle violazioni.

557.
    Né l'uno né l'altro di tali documenti proverebbe che un meccanismo di compensazionesia effettivamente esistito e sia stato realizzato. D'altra parte, il documento Alcudiaporterebbe la menzione «progetto». Inoltre, l'ICI aveva dichiarato, nella sua rispostadel 9 ottobre 1987 ad una richiesta di informazioni, che un tale sistema non era maistato attuato.

558.
    In terzo luogo, neppure il documento DSM avrebbe valore probatorio.

559.
    La DSM, la BASF e la Hüls osservano così che in realtà esso costituirebbe solo unostudio di mercato interno, che compara statistiche globali della Fides con le venditeproprie della DSM. Secondo la DSM, il termine compensazione che appare su taledocumento prevedrebbe solo la compensazione di precedenti indicazioni inesatte dellaFides. Un meccanismo di compensazione, nel senso fatto proprio dalla Commissione,non avrebbe d'altra parte alcun senso, dal momento che la domanda di PVC eraaumentata del 12% nel primo semestre del 1982 in rapporto allo stesso semestredell'anno precedente.

560.
    La Wacker e la Hoechst fanno valere che il documento DSM è un estratto di un

documento più voluminoso, cosicché preso isolatamente non potrebbe esserecompreso.

561.
    La BASF sottolinea infine che la Commissione non ha provato neppure un caso dicompensazione tra produttori; la messa in pratica di un tale meccanismo, le cuimodalità di funzionamento non sono dimostrate, non sarebbe quindi provata. Laconsegna di quantità minime da produttore a produttore, allo scopo di fronteggiarestrozzature, non può essere qualificata come compensazione.

562.
    In quarto luogo, la tabella Atochem non avrebbe alcun valore probatorio.

563.
    La Elf Atochem rileva che tale documento, sebbene rinvenuto nei locali dellaAtochem, è estraneo a tale impresa ed è stato trovato nell'ufficio di una persona privadi responsabilità operazionali, tra i fascicoli di studi generali senza rapporto con ilPVC.

564.
    Inoltre, secondo la BASF, tale documento, che si presume essere del 1984, sarebbestato fatto a posteriori, cosa che non avrebbe alcun senso in un sistema di quote. LaWacker e la Hoechst sottolineano che l'origine delle cifre ivi indicate sono sconosciute;tali dati potrebbero tuttavia risultare da informazioni pubbliche.

565.
    Secondo la BASF, la Wacker, la Hoechst e la Hüls, la Commissione si limiterebbe asupporre che l'abbreviazione «%T», che appare sulla tabella Atochem, sia unriferimento ad un obiettivo; orbene, le indicazioni relative ai produttori tedeschicorrisponderebbero esattamente alla parte che rappresenta la loro capacità diproduzione, cosicché «%T» potrebbe significare la percentuale della capacità totale.

566.
    D'altra parte, la LVM, la BASF, la DSM e l'Enichem osservano che i quantitativieffettivamente venduti non corrispondono ai quantitativi indicati nella tabellaAtochem, cosa che avvalorerebbe l'ipotesi che i dati indicati costituirebbero solovalutazioni individuali. In realtà, la Commissione disporrebbe di dati relativi allevendite effettive solo per tre delle tredici imprese e solo sei delle undici cifre relativea queste tre imprese corrisponderebbero ai dati relativi alle vendite effettive.

567.
    Secondo la BASF, la Wacker, la Hoechst e la Hüls, per quel che riguarda più inparticolare i produttori tedeschi, le loro vendite sarebbero aggregate, cosa cherenderebbe impossibile la loro identificazione e quella delle loro vendite; tale elementosarebbe incompatibile con l'esistenza di un meccanismo di quote. Inoltre, il raffrontodi tali supposti obiettivi con i dati relativi alle vendite effettive della Hoechst, comestabilite e certificate da una società di revisione nell'ottobre 1988, farebbe emergeresensibili differenze, dell'ordine del 5%.

568.
    In quinto luogo, la BASF contesta la pertinenza di documenti sui quali si basa laCommissione a sostegno della sua analisi della tabella Atochem.

569.
    Così, gli allegati 13-16, relativi alle statistiche sui volumi di vendita effettivi,mostrerebbero semplicemente che le dichiarazioni rese dai produttori al sistema Fidessono esatte. Gli allegati 17-19 non sarebbero che documenti interni, che fanno statodegli obiettivi di vendita che si fissano le imprese stesse; l'allegato 18 contrasterebbecon un sistema di quote, poiché l'ICI vi prevede una diminuzione della sua quota dimercato per i mesi a venire.

570.
    In sesto luogo, la Wacker, la Hoechst e la Hüls fanno valere che la nota dell'ICI del15 aprile 1981 è anch'essa priva di valore probatorio. Non solamente essa nonriguarderebbe il PVC, ma il suo significato resterebbe inoltre oscuro.

— Sulla sorveglianza delle vendite sui mercati nazionali

571.
    In primo luogo, la Hüls sostiene che la natura delle tabelle Solvay priva le stesse diogni valore probatorio. Queste sarebbero state realizzate a posteriori, sulla base diinformazioni la cui fonte è sconosciuta, in vista della realizzazione di studi di mercato.Si tratterebbe tutt'al più solo di ipotesi riguardanti l'evoluzione futura del fatturato,mai concretatesi l'anno successivo, e di stime, come dimostrano le cifre arrotondate.Redatti in francese, e non in inglese, questi non potrebbero che essere documentiinterni della Solvay.

572.
    In secondo luogo, la LVM osserva che le tabelle Solvay avrebbero valore probatoriosolamente se esatte; orbene, esse presenterebbero differenze sensibili in rapporto allevendite effettive. Infatti, la Commissione avrebbe tenuto conto dei dati fornitiprovvisoriamente alla Fides, e non delle cifre definitive della Fides, le sole chetraducono le vendite effettive. Orbene, tenuto conto delle date del carico e dellaconsegna, potrebbero esistere delle differenze. Inoltre, la Wacker e la Hoechst rilevanoche, per i produttori tedeschi, le tabelle Solvay non indicano alcun datoindividualizzato, bensì solo cifre globali.

573.
    In terzo luogo, la Hüls sottolinea che la cifra globale delle vendite di PVC sul mercatotedesco (allegato 20 alla comunicazione degli addebiti), se in accordo con ledichiarazioni della Fides, non dovrebbe, secondo le regole del sistema Fides, includerele consegne fatte alla società Dynamite Nobel AG; un tale errore mostra quindi chele cifre di cui all'allegato 20 non corrispondono al sistema Fides.

574.
    In quarto luogo, la LVM, la BASF, la DSM, la Montedison e l'Enichem contestanoalla Commissione di aver affermato, senza dimostrarlo, che i dati precisi relativi allevendite non avrebbero potuto essere ottenuti senza uno scambio volontario tra i

produttori. Al contrario, la Solvay avrebbe spiegato di aver elaborato da sola, a finiinterni, i documenti statistici sui quali la Commissione basa le sue accuse. La DSMcontesta, esempi a sostegno, la conclusione della Commissione secondo cui unavalutazione precisa delle parti di mercato di ciascun produttore non potrebbe essereottenuta senza uno scambio di informazioni tra di essi. In realtà, sulla sola base diinformazioni facilmente accessibili, ciascuna impresa avrebbe potuto realizzare stimeprecise di vendita delle concorrenti, senza alcuno scambio illegittimo d'informazioni.La BASF sottolinea che la nozione stessa di scambio implica una reciprocità traimprese, cosa che in realtà non è stata addotta. Secondo l'Enichem, se una notarifacentesi alla tabella dell'allegato 34, e d'altra parte solo a questa, illustra i datiscambiati con i colleghi, non sarebbe precisato chi siano tali colleghi; tenuto contodella politica aggressiva della ricorrente, non può trattarsi che di colleghi di lavoroall'interno della Solvay, e non della ricorrente. Si tratterebbe in ogni caso solo discambi di dati già noti, e non di previsioni.

575.
    In ultimo luogo, la BASF e la Shell sostengono che la Commissione ha snaturato ilsenso della risposta data dalla Shell ad una richiesta di informazioni. Infatti, da un lato,la Shell avrebbe indicato che nessuna informazione precisa era stata comunicata allaSolvay; ogni comunicazione di questo tipo avrebbe riguardato le vendite in Europaoccidentale e non avrebbe quindi potuto costituire la fonte di dati figuranti neidocumenti Solvay che comportano una suddivisione paese per paese. Dall'altro, laShell avrebbe aggiunto che tutte le informazioni di tale natura erano state comunicatesolo occasionalmente tra gennaio 1982 e ottobre 1983, mentre i documenti Solvaycontengono cifre relative al periodo 1980-1984. Tali elementi di fatto confermerebberoche i documenti Solvay sono stati elaborati solo a partire dalle statistiche ufficialipubblicate e dai contatti con la clientela.

— Sulle iniziative in materia di prezzi

576.
    La Basf, la Wacker, la Hoechst, e la Montedison ricordano che, a loro parere, idocumenti di programmazione non hanno valore probatorio (v. supra, punti 544 eseguenti).

577.
    Secondo la LVM e la DSM, l'esistenza di prezzi obiettivo non era concepibile nelmercato del PVC; i prezzi sarebbero infatti negoziati caso per caso.

578.
    La LVM, la DSM, la Wacker e la Hoechst fanno valere che gli allegati P1-P70 allacomunicazione degli addebiti non hanno valore probatorio, dal momento che si trattadi rapporti interni delle imprese fatti a posteriori.

579.
    In ogni caso, secondo la LVM, la BASF, la DSM, la Wacker, la Hoechst, laMontedison, la Hüls e l'Enichem, tali allegati non permettono di concludere che le

iniziative contestate fossero concordate; in realtà, le iniziative di cui trattasi nonsarebbero che il risultato di decisioni autonome di imprese, senza previa concertazione;le imprese non avrebbero fatto altro che adattarsi intelligentemente alle condizioni delmercato.

580.
    Le ricorrenti sottolineano infine che gli allegati P1-P70 e i documenti ad esseindirizzati dalla Commissione il 3 maggio 1988 rivelerebbero, al contrario, un mercatoconcorrenziale, nel quale, in particolare, i prezzi evolvevano rapidamente efrequentemente e taluni produttori si mostravano aggressivi.

581.
    Gli estratti dalla stampa specializzata non costituirebbero né una prova né un indiziodi infrazione. Essi non sarebbero quindi sufficienti a sostenere la tesi dellaCommissione.

Giudizio del Tribunale

582.
    Occorre rilevare che, allo scopo di determinare l'origine dell'intesa, la Commissionesi è basata sul testo dei documenti di programmazione, sulle informazioni fornitedall'ICI a loro proposito, a seguito di una richiesta di informazioni ad essa indirizzata,e sulla stretta correlazione esistente tra le pratiche previste descritte in tali documenti,da un lato, e le pratiche accertate sul mercato, dall'altro.

583.
    Alla luce di quanto detto, occorre esaminare anzitutto le differenti pratiche di cui laCommissione ritiene aver provato l'esistenza sul mercato, mettendole in parallelo conle pratiche previste nei documenti di programmazione.

— Sui sistemi di quote

584.
    La lista di controllo, che costituisce il primo dei documenti di programmazione,enunciava, al suo punto 3, talune «proposte per un nuovo quadro di riunioni». Talerubrica, dopo aver elencato sotto forma di iniziali o di sigle il nome di taluni produttoriinterpellati per partecipare a tali riunioni, contiene una suddivisione relativa alle«proposte sulle modalità di funzionamento delle riunioni», contenente essa stessa iseguenti elementi: «quote di mercato percentuali dei produttori, unitamente alleeventuali variazioni consentite rispetto a tali quote» e «accordi per l'utilizzazione dinuove capacità».

585.
    La risposta alle proposte, che costituisce il secondo dei documenti di programmazione,enuncia, al suo punto 2, la proposta secondo cui «in futuro, le quote espresse intonnellate dovranno essere assegnate per impresa e non per paese», accompagnatadal seguente commento: «fermamente appoggiato ma, per essere realistico edapplicabile, un futuro sistema di quote deve comprendere una formula convenuta per

l'utilizzazione di nuove capacità e di impianti che avevano ripreso a funzionare dopochiusure temporanee». Al punto 3, questo stesso documento contiene la seguenteproposta: «la quota di mercato dei produttori dovrà essere calcolata sulla base diquelle conseguite nel 1979 mediante correzione delle anomalie flagranti verificatesi nelcorso di tale anno», accompagnato dal seguente commento: «pienamente appoggiato».Infine al punto 4 troviamo la seguente proposta: «una flessibilità di circa il 5% dovràessere applicata alle quote di mercato fissate ai sensi del punto 3 di cui sopra, in modotale che le posizioni reali sul mercato dei produttori possano evolvere per riflettere ilvero potenziale di ciascuno», accompagnato dal seguente commento: «parecchi dubbia tal proposito, soprattutto per il fatto che, se quote di mercato devono essere definite,sarebbe pericoloso integrare un'autorizzazione ad eccedere la quota convenuta».

586.
    Per dimostrare l'esistenza di un meccanismo di quote, la Commissione si è riferita,nella sua Decisione, a diversi documenti di cui aveva potuto ottenere copia nel corsodella procedura di indagine da essa svolta.

587.
    Essa si è così fondata, in particolare, su tre documenti che provano, a suo parere,l'esistenza di un meccanismo di compensazione attuato nel 1981 tra i produttori diPVC e che dimostrano l'esistenza di meccanismi di quote di cui esso non sarebbe cheun corollario.

588.
    Il documento spartire la sofferenza, scoperto nei locali dell'ICI, riguarda,principalmente, un sistema di ripartizione delle perdite relative alla riduzione dellevendite di un prodotto termoplastico diverso dal PVC. Tuttavia, troviamo le seguentiosservazioni: «L'esperienza acquisita con sistemi simili per il PVC e l'LDPE nonpromette nulla di buono, ma talune lezioni possono esserne tratte». Dopo l'indicazione«Quantità obiettivo», l'autore del documento prosegue: «Su quale base verrebberovalutate le prestazioni? I produttori di PVC sono stati in grado di lavorare su quotedi mercato convenute per il 1981». Infine viene indicato che «il sistema per il PVCconsentiva rettifiche soltanto se le vendite di un'impresa o di un gruppo di impresescendeva al di sotto del 95% dell'”obiettivo”. Ciò consentiva alle imprese diguadagnare quote di mercato impunemente».

589.
    Il documento Alcudia, proveniente dall'ICI ma scoperto presso un produttorespagnolo, riguarda un progetto relativo ad un meccanismo di compensazione traproduttori di LDPE che avrebbero venduto quantità inferiori ad una quotapredeterminata e produttori che avrebbero venduto in misura maggiore a tale quota.Vi è indicato: «Il sistema è molto simile a quello instaurato recentemente daiproduttori di PVC ed applicato alla metà delle vendite del mese di maggio ed a quelledel mese di giugno». Tale documento descrive poi i principali elementi di tale sistemaanalogo a quello applicato nel caso del PVC. Così, i produttori si accordano sulle lorovendite obiettivo corrispondenti ad una data percentuale delle vendite totali. Dal

momento in cui i dati Fides provvisori sono noti, gli obiettivi in tonnellate sonocalcolati per ciascun partecipante e confrontati con le vendite effettive, al fine distabilire le variazioni; vengono allora effettuate compensazioni tra coloro che hannosorpassato la loro quota e coloro che non l'hanno raggiunta. Per facilitare ilfunzionamento, veniva anche proposto che «i produttori fossero ”raggruppati” nellasperanza che potessero essere trovate soluzioni in seno al gruppo per annullare levariazioni». Si faceva anche menzione della possibilità di un sistema alternativo,consistente nel tener conto solo delle variazioni superiori al 5%. Ai sensi di taledocumento, l'autore confronta la proposta relativa al sistema per l'LDPE con«l'accordo PVC» ed indica in particolare a tal proposito: «il sistema può funzionarese restano fuori due o tre produttori? Per il PVC ne rimane fuori soltanto uno».

590.
    Il Tribunale ritiene che il dettato di tali documenti avvalora in modo probante leconclusioni tratte dalla Commissione.

591.
    Se è vero che entrambi i documenti riguardano un altro prodotto termoplastico, ciònon toglie che gli estratti citati dalla Commissione nella sua Decisione riguardinoesplicitamente il PVC.

592.
    Inoltre, dal dettato di tali documenti, emerge che il meccanismo di compensazione inquestione è stato effettivamente attuato dai produttori di PVC, ad eccezione di unodi essi. Il documento Alcudia, in particolare, costituisce un progetto solo nella misurain cui riguarda l'altro prodotto termoplastico in questione, cioè l'LDPE.

593.
    Infine, la censura delle ricorrenti secondo cui tali documenti non sarebbero affidabili,in quanto l'autore era estraneo al settore del PVC, non può essere accolta. Infatti,entrambi i documenti comportano precise indicazioni, in particolare in tema di date,di percentuali e di numero di partecipanti al sistema PVC, che portano a concludereche gli autori avevano una conoscenza precisa del meccanismo al quale si riferivanoe dal quale volevano trarre profitto alla luce dell'«esperienza acquisita».

594.
    La Commissione si riferisce anche al documento DSM, del 12 agosto 1982.

595.
    Come da essa osservato agli ultimi due paragrafi del punto 11 della Decisione, l'autoredel documento accerta un'importante differenza, dell'ordine del 12%, tra le statistichedi vendita del PVC nel primo semestre del 1982 nell'Europa occidentale e quelle delprimo semestre del 1981, mentre la crescita della domanda in tale zona geografica erastata sensibilmente inferiore; osserva inoltre evoluzioni sensibilmente differenti da unmercato geografico all'altro. Esso indica successivamente che talune spiegazioni,inizialmente prospettate (v. anche, a questo proposito, l'allegato P22 allacomunicazione degli addebiti, che è un documento della DSM del 12 luglio 1982),basate sull'evoluzione normale del mercato (diminuzione delle importazioni dei paesi

terzi in Europa occidentale, immagazzinamento e aumento del livello di attività), nonpossono essere accolte. L'autore prosegue: «la circostanza potrebbe spiegarsi con unafalsa dichiarazione sulle vendite effettuata nella prima metà del 1981(compensazione!). Si indagherà sulla questione».

596.
    Da questo documento emerge anche che l'evoluzione del mercato nel primo semestredel 1982 non poteva trovare spiegazione in normali fattori propri del mercato, mapiuttosto in false dichiarazioni di vendita per quanto riguarda il primo semestre del1981. Tali false dichiarazioni trovavano esse stesse la loro ragione d'essere neimeccanismi di compensazione tra produttori. Come accertato dalla Commissione, taledocumento, che occorre leggere in particolare alla luce dei due esaminatiprecedentemente, che dimostrano l'esistenza di un meccanismo di compensazione nelcorso del primo semestre del 1981, stabilisce che taluni produttori avevano senzadubbio dichiarato, per tale semestre, cifre di vendita inferiori al vero, allo scopo di nondover sottostare a tale meccanismo.

597.
    Questo documento permette anche di concludere che, a causa del comportamento ditaluni produttori, tale meccanismo non ha funzionato in modo ottimale. Ciò deveessere d'altronde ricollegato al documento spartire la sofferenza, nel quale è indicatoche «L'esperienza acquisita con sistemi simili per il PVC e l'LDPE non promette nulladi buono».

598.
    In tale contesto, l'interpretazione alternativa del termine compensazione proposta dallaDSM, tutto sommato poco chiara, non è per nulla credibile. Non è plausibile che, percorreggere errori nella loro dichiarazione al sistema Fides per un anno, i produttoridichiarino l'anno seguente vendite integrate con quelle omesse l'anno precedente.

599.
    Per stabilire l'esistenza di un meccanismo di quote, la Commissione si riferisce anchead una nota rinvenuta presso l'ICI, datata 15 aprile 1981. Tale nota è il testo di unmessaggio indirizzato dall'allora amministratore delegato della divisione petrolchimicadella Montedison all'ICI. Esso contiene il seguente estratto: «l'ICI, per il PVC peresempio, potrebbe disporre per la fine del 1981 di nuove capacità in Germania ed hachiesto un aumento della quota di 30 kt a partire dal gennaio 1981». Come ricordatodalla Commissione, a tale data, l'ICI prevedeva di aprire un nuovo stabilimento inGermania, disponendo nello stesso tempo la chiusura di uno vecchio in altro luogo.

600.
    Occorre rilevare che, sebbene tale nota riguardi in primo luogo un altro prodottotermoplastico, essa, nell'estratto di cui sopra, si riferisce specificatamente al PVC.

601.
    Inoltre, le ricorrenti non sono state capaci di apportare una qualsiasi interpretazionedel termine «quota» contenuto in tale nota alternativa rispetto a quella data dallaCommissione. A questo proposito occorre ricordare che tale nota è la trascrizione di

un messaggio proveniente da un dirigente di una società concorrente, ragion per cuinon si può ritenere che il termine «quota» si riferisse a semplici obiettivi internidell'ICI.

602.
    La Commissione ha infine ritenuto che il sistema di controllo dei volumi così fissatoavesse operato almeno fino al mese di aprile 1984. Essa si è basata a tale scopo su unatabella Atochem, dal titolo «PVC — primo trimestre».

603.
    Tale tabella è formata da nove colonne:

—    la prima elenca l'insieme dei produttori europei di PVC attivi sul mercato intale periodo;

—    la seconda, terza e quarta colonna indicano, per ciascuno dei produttorieuropei, ad eccezione dei quattro produttori tedeschi, le cui vendite appaionoaggregate, le vendite realizzate, rispettivamente, nel mese di gennaio, febbraioe marzo. Per i primi due mesi, la tabella porta la menzione «FIN» e perl'ultimo mese, la menzione «Q». Non è contestato il fatto che tali indicazionicorrispondono alle statistiche definitive (in inglese: «final») e veloci (in inglese:«quick») comunicate al sistema di scambio d'informazioni Fides; ciò è quantoemerge d'altra parte dalla risposta dell'Atochem del 5 maggio 1987, inseritaall'allegato 11 della comunicazione degli addebiti, fornita a seguito di unarichiesta di informazioni da parte della Commissione. Il sistema Fides è, comericordato nella Decisione (punto 12, n. 3), un servizio statistico industriale,gestito da una società di contabilità con sede a Zurigo, nell'ambito del qualei produttori aderenti comunicano i propri dati di vendita, prima in formarapida, poi sotto forma definitiva, ad un ufficio centrale che raccoglie taliinformazioni ed elabora statistiche globali ed anonime per l'intero mercatodell'Europa occidentale;

—    la quinta indica le vendite totali relative al primo trimestre;

—    la sesta corrisponde alla percentuale delle vendite dei produttori europei inrapporto al totale delle loro vendite durante il primo trimestre;

—    la settima è intitolata «%T»;

—    l'ottava indica le vendite del mese di aprile, con la menzione «Q»;

—    l'ultima indica la quota dei produttori in rapporto alle vendite totali deiproduttori europei durante il primo quadrimestre.

604.
    La Commissione ne ha concluso che la sigla «%T» costituiva chiaramente ilriferimento ad una percentuale «obiettivo» (in inglese «target»). Essa trae ugualmenteda tale documento la conclusione che i produttori citati si scambiavano i loro dati divendita al di fuori del sistema Fides ufficiale per sorvegliare il funzionamento delsistema di quote. Infine, la Commissione ha esaminato in quale misura i produttoriavessero raggiunto l'obiettivo a loro attribuito.

605.
    In via preliminare, il Tribunale ritiene che l'identità esatta dell'autore del documentonon è determinante. Interessa solo sapere se le conclusioni che la Commissione hatratto dalla tabella Atochem sono fondate.

606.
    Inoltre, è accettato che tale tabella si riferisce ai primi mesi del 1984, come risultad'altronde dalla risposta dell'Atochem del 5 maggio 1987 ad una richiesta diinformazioni. Tenuto conto del fatto che, per i mesi di marzo e aprile 1984, la tabellacontiene unicamente le statistiche «veloci», e non definitive, tale tabella può esserefatta risalire al mese di maggio 1984.

607.
    In primo luogo deve essere confermata l'interpretazione data dalla Commissione allasigla «%T». A tal proposito, occorre rilevare come non si possa ammettere che talisigle riguardino solo obiettivi puramente interni alle imprese; ciò non spiegherebbeinfatti in alcun modo la ragione per cui l'autore del documento disponesse dell'insiemedegli obiettivi interni dei differenti produttori. Inoltre, l'interpretazione di tale sigla nonpuò essere dissociata dal contesto della presente causa, e in particolare dagli altridocumenti che dimostrano in maniera efficace l'esistenza di un meccanismo di quotetra i produttori di PVC. D'altra parte, emerge dalla tabella che il documento nonindica le parti di mercato in rapporto al totale delle vendite in Europa occidentale,poiché le importazioni non sono prese in considerazione, bensì la parte di mercatorispettiva dei produttori in rapporto al mercato costituito dall'insieme di essi, cosa checonferma che l'obiettivo era quello di verificare la parte di mercato nell'ambito delmeccanismo collusorio. Infine, occorre rilevare che i ricorrenti non hanno fornitonessun'altra spiegazione plausibile riguardo al significato della sigla «%T» nel contestodella presente causa.

608.
    In secondo luogo, la Commissione si è sforzata di verificare se l'ammontare dellevendite indicate nella tabella per i vari produttori corrispondesse alle quantitàeffettivamente dichiarate dalle imprese alla Fides. A questo proposito, la Commissioneha sottolineato di non aver potuto ottenere da parte di tutti i produttori copia di talidichiarazioni e quindi di non essere stata in grado di procedere ad un controllosistematico dei dati sulle vendite di cui alla tabella. Tuttavia, la Commissione haottenuto i dati sulle vendite, di talune imprese. Ora, risulta da tali dati che dieci tra idati sulle vendite da essa verificate sono identici alle dichiarazioni dei produttori allaFides. Inoltre, da altri cinque dati sulle vendite, relative alla Solvay e alla LVM,

emerge un ammontare vicino a quello indicato nella tabella.

609.
    Infine, la Commissione si è sforzata di calcolare le vendite di quattro produttoritedeschi per il primo trimestre del 1984. A tal fine, essa ha utilizzato i dati dichiaratialla Fides da tre di loro (la BASF, la Wacker e la Hüls), di cui essa aveva potutoottenere copia, e i dati sulle vendite dichiarati dalla Hoechst stessa nella sua rispostadel 27 novembre 1987 ad una richiesta d'informazioni da parte della Commissione.Essa è così pervenuta ad un totale di 198 353 tonnellate, che ha affiancato al totaledi 198 226 tonnellate, di cui alla tabella Atochem. Occorre rilevare che la differenzatra tali due totali è effettivamente trascurabile e conforta la tesi della Commissionesecondo cui un tale risultato non poteva ottenersi senza uno scambio di dati tra iproduttori.

610.
    La Commissione ha fatto riferimento al risultato di tale calcolo e alle conclusioni daessa illustrate nella comunicazione degli addebiti. Di fronte alla Commissione, laHoechst ha tuttavia smentito i dati da essa stessa inizialmente prodotti e ne ha fornitidei nuovi. La Commissione ha tuttavia potuto stabilire che questi non erano per nullacredibili. Così essa indica nella Decisione (punto 14, nota n. 1) che «i nuovi dati fornitidalla Hoechst nel corso dell'audizione (peraltro non corroborati da prove documentali)(...) sono palesemente inattendibili; essi implicherebbero che Hoechst utilizzava il suoimpianto a più del 105% mentre gli altri raggiungevano tassi di utilizzazione di appenail 70%». Hoechst ha riconosciuto di fatto che queste nuove cifre erano errate e hafornito alla Commissione, con lettera 21 ottobre 1988, una terza serie di cifre.

611.
    Tale nuova serie di cifre comporta, in rapporto a quelle inizialmente fornite, unarettifica trascurabile dei dati relativi alle vendite della Hoechst in Europa, che, d'altraparte, non farebbero che confermare l'esattezza delle cifre di cui alla tabella Atochem,aggiungendovi, in quanto «vendite al consumatore» ai sensi delle dichiarazioni Fides,il consumo proprio della Hoechst relativo al suo stabilimento di Kalle. Il Tribunaleritiene tuttavia che, tenuto conto delle circostanze nelle quali tali cifre sono stateprodotte, non possono essere considerate sufficientemente affidabili per rimettere indiscussione quelle fornite dalla stessa ricorrente in risposta ad una richiesta diinformazioni.

612.
    I produttori tedeschi fanno tuttavia osservare che le loro vendite sono aggregate, e nonindividualizzate; pertanto sarebbe sufficiente che tre dei quattro produttori tedeschiabbiano partecipato a tale scambio di informazioni perché la parte relativa al quartosia dedotta per semplice sottrazione dai dati ufficiali complessivi provenienti dallaFides. Pertanto, la tabella Atochem non avrebbe valore probatorio nei confronti dinessuno dei quattro produttori in causa. Tale argomento non può essere accolto.Infatti, le tabelle provenienti dalla Fides presentano in maniera aggregata le venditeoriginarie della Germania, e non semplicemente quelle dei quattro produttori tedeschi;

orbene, tali statistiche, per il primo trimestre del 1984, mostrano un totale di venditasensibilmente superiore al solo totale di vendita della BASF, della Wacker, dellaHoechst e della Hüls. Date tali condizioni, il Tribunale ritiene che la conoscenza deidati relativi alle vendite di tre di esse non permettesse di ottenere, attraverso unasemplice sottrazione, un totale di vendita dei quattro produttori tedeschi così precisocome quello risultante dalla tabella Atochem.

613.
    Occorre rilevare, d'altra parte, che i dati relativi alle vendite menzionati nella tabellaAtochem sono precisi, ad eccezione di quelli indicati per le imprese ICI e Shell, chemostrano dati manifestamente arrotondati; orbene, nel caso dell'ICI, nella nota a piépagina della tabella si trova la seguente menzione: «calcolato sulla base dei datiFides». Tali elementi confortano la conclusione della Commissione secondo cui, pergli altri produttori, le cifre non sono semplici valutazioni calcolate in base a datiufficiali, bensì informazioni fornite dagli stessi produttori. Occorre ricordare a questoproposito che, se i produttori inviano individualmente alla Fides le loro propriedichiarazioni relative ai dati sulle vendite, ciò viene fatto in forma confidenziale; iproduttori ricevono dal canto loro solo dati aggregati, e non i dati individuali dichiaratidagli altri produttori.

614.
    In terzo luogo, la Commissione si è sforzata di verificare se la quota relativa adognuno dei produttori per il 1984 corrispondeva alla quota obiettivo, come apparenella tabella Atochem. Essa ha così potuto constatare, alla luce delle informazioni cheha potuto ottenere, che la quota di mercato della Solvay nel 1984 era identica allaquota obiettivo menzionata nella tabella Atochem. D'altra parte, essa ha potutodeterminare che la quota di mercato dei quattro produttori tedeschi per il 1984, ossiail 24%, era prossima alla quota obiettivo indicata nella tabella, ossia il 23,9%. Infine,la quota di mercato dell'ICI per il 1984 è aumentata all'11,1%, mentre la quotaobiettivo di tale impresa nella tabella Atochem era dell'11%. A questo proposito, èsignificativo rilevare, con la Commissione, che due documenti interni dell'ICI del 18settembre 1984 e del 16 ottobre 1984, inseriti agli allegati 17 e 18 della comunicazionedegli addebiti, si riferiscono precisamente ad un «obiettivo» dell'11% per l'impresa.

615.
    L'Enichem sostiene che la sua quota di vendita è aumentata al 12,3% nel 1984, datonettamente inferiore a quello indicato nella tabella Atochem. Tale obiezione non puòessere accolta. Questa ricorrente è stata invitata a precisare le basi sulle quali avevastabilito la sua quota di mercato per il 1984, ma non è stata in grado di fornirenessuna spiegazione sugli elementi da essa presi in considerazione. Inoltre, il Tribunalerileva che, nei suoi allegati all'atto introduttivo (Volume III, allegato 2), la ricorrenteha prodotto una tabella nella quale venivano ricapitolate le vendite dell'Enichem, annoper anno, per il periodo dal 1979 al 1986, da cui si capisce che le quote di mercatosono state calcolate, per ciascuno di questi anni, in modo identico. Orbene, per gli anni1979-1982, la ricorrente, su richiesta del Tribunale nell'ambito delle misure di

organizzazione del procedimento, ha tentato di spiegare come essa aveva calcolato lasua parte di mercato. Ne emerge che la ricorrente si è limitata, da un lato, a dichiararei suoi dati relativi alle vendite per ognuno di questi anni, senza alcun elemento tale dacorroborare tale affermazione. Dall'altro, tali dati sulle vendite sono stati rapportatinon a quelli delle vendite dei produttori europei in Europa occidentale, bensì ai datirelativi al consumo europeo, per forza di cose più elevato poiché include anche leimportazioni. In questo modo, la quota di mercato dichiarata dalla ricorrente ne risultasostanzialmente ridotta.

616.
    Pertanto, il Tribunale conclude che i dati forniti dall'Enichem non possono essere pernulla considerati affidabili.

617.
    Ne consegue che le valutazioni di fatto svolte dalla Commissione nella sua Decisionedevono essere confermate.

— Sulla sorveglianza delle vendite sui mercati nazionali

618.
    La lista di controllo contiene, riguardo alle proposte relative alle modalità difunzionamento del nuovo quadro di riunioni, il seguente passaggio: «informazionimensili, per paese, sulle vendite di ciascun produttore».

619.
    Al fine di stabilire l'esistenza di un meccanismo con il quale i produttori nazionali ditaluni grandi mercati nazionali si sono scambiati i dati sui quantitativi che essivendevano in ciascuno di questi mercati, la Commissione si è riferita soprattutto alletabelle Solvay.

620.
    Tali tabelle si presentano in modo uniforme.

621.
    Le tabelle relative al mercato tedesco (allegati 20-23 alla comunicazione degli addebiti)comprendono diverse colonne. La prima contiene le seguenti menzioni: «consumo M.N.» (cioè «consumo sul mercato nazionale»), «importazioni di terzi», «vendite deiproduttori nazionali»; quest'ultima rubrica è seguita dal nome dei principali produttorinazionali. Le colonne seguenti corrispondono poi ad «ipotesi» per un determinatoanno, seguite da una colonna «realizzazioni» per questo stesso anno. Ognuna diqueste colonne è divisa in due, una espressa in tonnellate, l'altra in percentuale; difronte a ciascuna delle rubriche della prima colonna appaiono dati in cifre. Occorrerilevare che le vendite di ciascuno dei produttori tedeschi sono indicate; pertanto vienea cadere oggettivamente l'argomento della Wacker e della Hoechst, relativo al fattoche i dati relativi alle vendite dei produttori tedeschi sono aggregati, e nonindividualizzati.

622.
    Le altre tabelle, relative ai mercati francese (allegati 24-28 della comunicazione degli

addebiti), del Benelux (allegati 29-32) e italiano (allegati 33-40), contengono anch'essesvariate colonne. La prima contiene il nome di produttori nazionali, una rubricaintitolata «totale dei produttori nazionali», una rubrica «importazioni», che distinguetalora le importazioni «di altri paesi Fides» e quelle di «paesi terzi (non Fides)», euna rubrica «mercato totale». Le due colonne seguenti portano la menzione di dueanni successivi; ciascuna di tali colonne si suddivide in due, una espressa in tonnellate,l'altra in percentuali; in ciascuna delle rubriche della prima colonna appaiono dellecifre. In taluni casi è presente una colonna supplementare che indica, in percentuale,l'evoluzione da un anno all'altro. Inoltre, in taluni casi è presente una colonna«previsioni», relativa all'anno in corso.

623.
    Come emerge dalla Decisione, cosa che la Commissione ha confermato in risposta aduna questione del Tribunale, il presente addebito riguarda solamente il mercatotedesco, italiano e francese.

624.
    Occorre rilevare, anzitutto, che le tabelle Solvay non indicano solo «ipotesi» ma anche«realizzazioni». Dal momento che lo scambio d'informazioni si fonda su«realizzazioni», non può che trattarsi di informazioni già note; l'argomento secondocui si tratterebbe solo di valutazioni future non è quindi fondato. Per di più, potendofar risalire le tabelle Solvay all'inizio del mese di marzo successivo all'anno per il qualevengono scambiati i dati di vendita per produttore e per paese, questi non possonoessere considerati talmente superati da perdere ogni carattere confidenziale.

625.
    Inoltre, se è vero che le tabelle recano cifre in kt, con decimali se del caso, non neconsegue che si tratti di valutazioni svolte dalla Solvay individualmente. Di fatto, i datirelativi alle vendite della Solvay, impresa da cui provengono tali tabelle, sono indicatianch'essi solo in kt.

626.
    La Commissione si è sforzata di verificare che le vendite indicate nelle tabellecorrispondessero alle vendite effettuate dai produttori che vi figuravano. Essa non hapotuto tuttavia verificare tutte le cifre ivi contenute, tenuto conto del fatto che lamaggior parte dei produttori hanno sostenuto di essere nell'incapacità di fornire i lorodati di vendita.

627.
    Tale verifica ha portato ad accertare che, sul mercato tedesco, i dati relativi allevendite della Hüls, della BASF e dell'ICI che la Commissione aveva potuto ottenereerano, per svariati anni, identici o prossimi a quelli indicati nella tabella Solvay (punto16, secondo comma, della Decisione). A tal proposito occorre rilevare che, nel suo attointroduttivo, la BASF ha sottolineato che questi documenti «danno un'immagine moltofedele dello stato delle vendite dei principali concorrenti». La Hüls ha pur tuttaviafatto osservare che le tabelle Solvay per la Germania relative all'esercizio 1980indicano vendite globali di 736,7 kt; ora, per quanto riguarda la Wacker e la Hoechst,

tale ammontare comprenderebbe, come risulta da una nota a pié pagina nell'allegato20 della comunicazione degli addebiti, «il lavoro su ordinazione per [l'impresaDynamite Nobel AG]», che non è inclusa nelle statistiche Fides. Tuttavia, taleobiezione non spiega esattamente come la Solvay sia entrata a conoscenza dei dati divendita relativi a tale «lavoro su ordinazione» e conferma al contrario la conclusionedella Commissione secondo cui i produttori si sono comunicati i loro dati di venditaal di fuori del sistema Fides.

628.
    Per quel che riguarda il mercato francese, la Commissione ha constatato che i dati divendita della Shell, della LVM e dell'Atochem, che figurano, per taluni anni, nelletabelle Solvay, erano molto vicini a quelli effettivi di cui era potuta entrare in possesso(punto 16, terzo comma, della Decisione).

629.
    Per quanto riguarda il mercato italiano, la Commissione non ha potuto ottenere alcundato sulle vendite effettive. Le ricorrenti i cui nomi appaiono in tali tabelle non hannocontestato l'esattezza delle cifre ivi menzionate. Inoltre, come rilevato dallaCommissione, nella prima tabella relativa al mercato italiano troviamo l'osservazioneseguente: «la ripartizione del mercato nazionale tra i vari produttori per il 1980 è stataeffettuata in base allo scambio di dati con i nostri colleghi». D'altra parte, le tabelleinserite agli allegati 37 e 39 della comunicazione degli addebiti, che sono relative allevendite nel 1983, portano, in calce al nome del più piccolo produttore sul mercatoitaliano, l'indicazione «stime». Infine, la Solvay, nella sua risposta del 25 febbraio 1988ad una richiesta di informazioni, ha indicato: «a causa delle particolarità dellasituazione italiana, non possiamo escludere che vi sia stato tra i concorrenti unoscambio di taluni dati di vendita». In tale contesto, la spiegazione del termine«colleghi» proposta dall'Enichem non può essere accolta.

630.
    Tuttavia, le ricorrenti sostengono che tali dati non sono necessariamente il risultato diuno scambio tra produttori. A questo proposito, esse non sostengono che i dati indicatinelle tabelle Solvay erano essi stessi dati pubblicati, bensì che potevano essere calcolatisulla base delle informazioni ottenute sul mercato o sulla base delle informazioni giàpubblicate. Esse si basano a questo proposito sulle spiegazioni che la Solvay avevafornito riguardo all'elaborazione di tali tabelle, che, secondo questa impresa, potevanoessere realizzate senza contatti con i concorrenti.

631.
    A questo proposito, occorre ricordare che, nella sua risposta del 3 dicembre 1987 aduna richiesta di informazioni, la Shell ha indicato che «a più riprese nel corso delperiodo che va dal gennaio 1982 all'ottobre 1983, la Solvay telefonava per ottenereconferma delle sue stime riguardo alle quantità vendute dalle società del gruppoShell»; tuttavia, essa ha affermato che nessuna informazione precisa era stata resanota.

632.
    Sul mercato francese, la Solvay ha indicato che il volume del mercato complessivopoteva essere determinato con precisione sulla base, in particolare, delle statistichedella Fides. Sottraendo il volume delle proprie vendite, la Solvay otteneva il volumetotale delle vendite delle sue concorrenti sul mercato francese. Per determinare levendite di ciascun produttore, la Solvay ha indicato quanto segue: «Se il clienteappartiene ad un gruppo che produce PVC ma ciò nonostante si rifornisceparzialmente presso altri produttori, si ritiene forfettariamente che la società madrerifornisca la sua filiale per l'80%, la quota restante essendo ripartita tra gli altriconcorrenti; se noi sappiamo che uno dei consumatori di PVC si rifornisceprincipalmente presso un produttore, i responsabili francesi [della Solvay] ritengonoin modo forfettario che tale produttore si rifornisce per il 50% delle necessità del suocliente; infine, se il rifornimento del cliente è effettuato da vari produttori al di fuoridei casi sopra contemplati, la ripartizione viene effettuata tra i differenti fornitori inmodo lineare in funzione del loro numero (per es., se ci sono quattro fornitori per uncliente determinato, i responsabili francesi attribuiscono a ciascuno di essi il 25% deirifornimenti di tale cliente)». Così, la Solvay determina la parte di ciascun produttorepresso i propri clienti. Infine, «per determinare le quantità totali effettivamentevendute dai concorrenti sull'intero mercato, i responsabili francesi [della Solvay]applicano le quote di mercato così calcolate alla cifra totale di consumo di PVC (...)e ottengono così il totale approssimativo delle vendite [dei] concorrenti [della Solvay]».

633.
    E' giocoforza constatare che tale metodo di calcolo presentato dalla Solvay, e di cuisi avvalgono le altre ricorrenti, si fonda su valutazioni forfettarie e in cui giocano unruolo importante le approssimazioni e l'alea. Il Tribunale ritiene che tale pretesamodalità di calcolo non permette la determinazione precisa ed esatta delle vendite diciascuno dei produttori così come appaiono nelle tabelle Solvay.

634.
    Allo stesso modo, per quanto riguarda il mercato tedesco, la Solvay ha indicato chela quota delle vendite di ciascuno dei concorrenti era determinata grazie a «colloquicon la clientela», a informazioni pubbliche (statistiche ufficiali e stampa specializzata)e alla «conoscenza approfondita del mercato dei [suoi] responsabili tedeschi». IlTribunale non può neppure in questo caso ritenere che tale metodo permetta allaSolvay, al di fuori di ogni scambio con i concorrenti, di pervenire a risultati diprecisione pari a quelli di cui alle tabelle Solvay. A questo proposito, occorresottolineare che dalle risposte delle ricorrenti ad una questione del Tribunale emergeche il numero di clienti di ciascun produttore raggiungeva talvolta le diverse centinaia.

635.
    Infine, gli esempi forniti dalla DSM per dimostrare che i dati relativi alle venditepotevano essere agevolmente calcolati sulla base di informazioni pubbliche non sonopertinenti. Tali esempi riguardano infatti la valutazione del mercato nel suo complessoe la quota di mercato della ricorrente stessa, cose che non rientrano nell'ambito dellaDecisione.

636.
    Le eccezioni di fatto delle ricorrenti devono, alla luce di quanto detto, essere respinte.

— Sui prezzi obiettivo e le iniziative in materia di prezzi

637.
    Come già rilevato (supra, punto 584) la lista di controllo indica, al punto 3, taluneproposte relative alle modalità di funzionamento del nuovo quadro di riunioni previsto.Dopo aver indicato, sotto forma di iniziali o di sigle, i nomi di 10 produttori di PVC,il documento riporta i seguenti passaggi: «come arrivare ad una migliore trasparenzain materia di prezzi», «sconto in favore degli importatori (massimo 2% ?)», «prezzipiù alti nel Regno Unito e in Italia (livellamento verso l'alto?)» e «lotta contro ilturismo». Esso comprende anche una rubrica intitolata «proposte in materia diprezzi», nella quale si può leggere in particolare: «periodo di stabilità (siamo prontiad accettare la situazione del secondo trimestre del 1980, ma solamente per unperiodo di tempo limitato)» e «livello dei prezzi da ottobre a dicembre 1980 e datedi attuazione». Infine, sotto la rubrica relativa ad una riunione fissata al 18 settembre1980, viene indicato in particolare: «impegni da trovare sui movimenti di prezzoottobre/dicembre».

638.
    La risposta alle proposte comprende due punti che riguardano i prezzi. La primaproposta, ai sensi della quale «dovrebbe aversi un livello di prezzi comune in Europaoccidentale», è seguita dalla risposta: «Proposta appoggiata, ma dubbi sonomanifestati sulla possibilità di abbandonare il tradizionale sconto agli importatori». Lasesta proposta afferma che «non sarebbe opportuno tentare un aumento dei prezzidurante [un] periodo di stabilizzazione di tre mesi» durante il quale i fornitoridovranno stabilire contatti solo con i clienti ai quali hanno effettuato consegne durantei tre mesi precedenti (punto 5 della risposta alle proposte); essa è accompagnata dellaseguente risposta: «(...) a causa delle perdite subite, la possibilità di un aumento diprezzo dal 1° ottobre non può essere esclusa, nonostante le difficoltà esistenti a talproposito, cioè difficoltà di ottenere un sostegno unanime e di dover applicare un taleaumento in un momento di probabile diminuzione della domanda in Europaoccidentale».

639.
    Nella sua Decisione, la Commissione ha identificato una quindicina di iniziative inmateria di prezzi (v. tabella 1 in allegato alla Decisione), di cui la prima sarebbeintervenuta il 1° novembre 1980.

640.
    Nell'ambito dei presenti ricorsi, la LVM e la DSM sono le sole ricorrenti a contestarel'esistenza stessa delle iniziative in materia di prezzi rilevate dalla Commissione, peril motivo che iniziative in materia di prezzi di questo tipo sarebbero inconcepibili nelsettore del PVC. A questo proposito, basta rilevare che gli allegati P1-P70 allacomunicazione degli addebiti si riferiscono in modo sistematico a prezzi obiettivo e adiniziative in materia di prezzo. Indipendentemente dalla questione di sapere se si tratta

di azioni individuali o concordate, tale constatazione è sufficiente a respingerel'argomento delle ricorrenti.

641.
    Deve quindi ritenersi dimostrata l'esistenza stessa di iniziative in materia di prezzi.Occorre pertanto esaminare se, come sostiene la Commissione, tali iniziative erano ilrisultato di una collusione tra i produttori di PVC.

642.
    A titolo preliminare, occorre rilevare che, se gli allegati P1-P70 costituiscono, pertaluni, documenti interni alle imprese successivi alle date relative alle iniziative inmateria di prezzi identificate dalla Commissione, non si può con ciò dedurne che essinon possano, di per sé, costituire una prova del fatto che le iniziative erano il risultatodi una collusione. Conviene infatti verificare il contenuto dei documenti in causa.

643.
    Le ricorrenti non contestano che dai documenti prodotti dalla Commissione sembririsultare che, in date identiche, siano stati progettati aumenti per portare il prezzo delPVC ad uno stesso livello, che era, in linea generale, largamente superiore a quelloprevalente sul mercato nei giorni precedenti tali aumenti. Di fatto, per ciascuna delleiniziative identificate dalla Commissione, tale constatazione emerge dal dettato stessodegli allegati P1-P70. Gli estratti dalla stampa specializzata, prodotti dallaCommissione in allegato alla comunicazione degli addebiti, confermano d'altra partetali aumenti alle date da essa accertate.

644.
    Inoltre, il Tribunale ritiene, dopo un esame attento degli allegati P1-P70, che taliiniziative non possono essere considerate come puramente individuali. Infatti, tanto inbase al dettato di tali allegati quanto del loro esame incrociato, il Tribunale haacquisito la convinzione che tali documenti costituiscano la prova materiale di unacollusione tra produttori in materia di prezzi a livello europeo.

645.
    Così l'allegato P1, che è un documento proveniente dall'ICI, dopo aver sottolineatoil fatto che «la domanda di PVC sul mercato dell'Europa occidentale nel mese diottobre è aumentata considerevolmente, a causa dell'anticipo dell'aumento dei prezzial 1° novembre», contiene la seguente indicazione: «l'aumento di prezzo annunciatoper il 1° novembre è inteso a portare tutti i prezzi per il PVC in sospensione inEuropa occidentale ad un minimo di 1,50 DM». Tale documento va raffrontato agliallegati P2 e P3, provenienti dalla Wacker e che indicano un identico aumento allastessa data, e all'allegato P4, proveniente dalla Solvay, che, per quanto riguarda ilmese di novembre 1980, contiene la frase seguente: «taluni importatori offrono scontia danno dei produttori britannici, in contrasto con quanto previsto». Inoltre, l'allegatoP5, proveniente dalla DSM, si riferisce anch'esso all'iniziativa del 1° novembre inmateria di prezzi.

646.
    Analogamente, per quanto riguarda la seconda iniziativa in materia di prezzi prevista

per il 1° gennaio 1981 e diretta a portare il prezzo del PVC a 1,75 DM, vi si fariferimento negli allegati P2 e P8, provenienti dalla Wacker, P4, proveniente dallaSolvay, P6 e P7, provenienti dall'ICI, e P9, proveniente dalla DSM. In particolare,l'allegato P4, dopo la frase citata al punto precedente, indica: «la prospettiva per ilmese di dicembre non è buona, nonostante un ulteriore aumento di prezzo annunciatoper il 1° gennaio 1981». L'allegato P6 contiene il seguente passaggio: «un nuovoaumento di prezzo è stato annunciato (...) a 1,75 DM (...) per tutti i mercatidell'Europa occidentale a partire dal 1° gennaio 1981».

647.
    L'iniziativa prevista per il 1° gennaio 1982, destinata a portare il prezzo del PVC a1,60 DM, è adottata in base a due documenti provenienti dall'ICI, inseriti agli allegatiP19 e P22 della comunicazione degli addebiti, e a due documenti provenienti dallaDSM, inseriti agli allegati P20 e P21. L'allegato P22 reca il seguente commentario:«l'iniziativa in materia di prezzi da parte dell'industria è quella di aumentare i prezzia 1,60 DM/380 UKL/t, ma essa non sembra promettere bene — la BP e la Shellrifiutano di cooperare». L'allegato P21 indica: «le prospettive per il mese di gennaio[1982] non sono favorevoli. Nonostante un aumento dei prezzi annunciato, si puòconstatare in questo momento un abbassamento dei prezzi in rapporto al livello didicembre. Soprattutto, i fornitori britannici non hanno neppure informato i clientibritannici dell'aumento dei prezzi». A questo proposito, si deve rilevare che, se si puòammettere che un'impresa sia al corrente, per esempio attraverso i clienti, del fattoche un concorrente ha annunciato un aumento dei prezzi o, al contrario, che non haannunciato un tale aumento, non si può ammettere che essa sia a conoscenza del fattoche un produttore non ha annunciato un aumento di prezzo che esso avrebbe dovutoannunciare. Ciò può essere spiegato unicamente dal fatto che tale atteso aumento erastato preventivamente convenuto tra i produttori.

648.
    L'iniziativa annunciata per il 1° maggio 1982, destinata a portare i prezzi a 1,35 DM,trova conferma negli allegati P23 e P26, provenienti dall'ICI, P24, proveniente dallaDSM, e P25, opera della Wacker. In particolare, l'autore dell'allegato P23, esaminandoil livello dei prezzi nell'aprile 1982 sul mercato europeo, e più in particolare sulmercato tedesco e francese, aggiunge il seguente commentario: «Lo slittamento deiprezzi è stato fermato alla fine del mese, in seguito all'annuncio di un aumentogenerale dei prezzi europei a 1,35 DM/kg per il 1° maggio». All'allegato P24, relativoal mese di maggio 1982, troviamo che, «a causa dell'aumento dei prezzi annunciato»,i prezzi della DSM sono aumentati, ma viene precisato: «ciò è ben inferioreall'aumento previsto cioè 1,35 DM/1,40 DM. Le ragioni principali sono i cattivi risultatisui mercati tedeschi e del Benelux e la mancanza di cooperazione dei produttoribritannici e scandinavi nell'aumento dei prezzi. In Francia e Italia, l'aumento ha avutoesito maggiormente positivo».

649.
    L'iniziativa del 1° settembre 1982, destinata a portare i prezzi ad un livello di 1,50

DM/kg, è stata accertata in base, in particolare, agli allegati P29, P39 e P41,provenienti dalla DSM, P30 e P34, provenienti dall'ICI, e P31-P33, opera dellaWacker. All'allegato P29, del 12 agosto 1982, si può leggere, riguardo ai prezzi delmese di agosto: «Una certa pressione è avvertita sui mercati tedesco, belga elussemburghese, cosa sorprendente dal momento che un aumento importante deiprezzi è programmato per il 1° settembre». Sotto il titolo «prezzi del mese disettembre», il documento prosegue: «un aumento di prezzo significativo fino ad unlivello di circa 1,50 DM/kg è programmato. A tutt'oggi, abbiamo notato che tutti iprincipali produttori annunciano tale aumento di prezzo e solamente pochi scostamentisono stati rilevati». L'allegato P32 contiene il seguente commento: «sul mercatodell'Europa occidentale, sono in corso sforzi molto intensi per consolidare i prezzi al1° settembre» L'allegato P33 contiene la seguente osservazione: «l'aumento di prezzodel PVC, introdotto il 1° settembre, che lo porta ad un livello minimo di 1,50 DM/kg,è stato coronato da successo riguardo alla tendenza generale, ma noi troviamo ancorain ottobre casi in cui i nostri concorrenti forniscono a 1,35 DM e 1,40 DM/kg».All'allegato P34, l'autore del documento, esaminando la situazione del mercatonell'Europa occidentale in generale, rileva un aumento della domanda nel mese diottobre 1982 in rapporto al mese precedente, ed aggiunge: «Tuttavia, ciò era in granparte dovuto agli sforzi compiuti in vista dell'aumento dei prezzi al 1° settembre cheavevano di conseguenza condotto ad acquistare prima di tale data». L'allegato P41contiene il seguente commento, relativo all'iniziativa del 1° settembre: «il successodell'aumento dei prezzi dipende ormai in larghissima misura dalla disciplina deiproduttori tedeschi».

650.
    Ci si può ancora riferire all'aumento di prezzo intervenuto, in due tempi, il 1° aprile1983 e il 1° maggio 1983, il cui obiettivo era di portare il prezzo del PVC,rispettivamente, a 1,60 DM, con un minimo di 1,50 DM, e a 1,75 DM, con un minimodi 1,65 DM. Occorre ricordare anzitutto che la Shell, nella sua risposta del 3 dicembre1987 ad una richiesta di informazioni (allegato 42 della comunicazione degli addebiti),ha indicato che, in occasione di una riunione a Parigi il 2 o il 3 marzo 1983 tra iproduttori dell'Europa occidentale di PVC, «sono state fatte delle proposte da partedi altri produttori per quanto riguarda aumenti di prezzo e un controllo dei volumi»,anche se essa ha aggiunto che non era stato preso alcun impegno. L'ICI ha confermatoche tale riunione ha avuto luogo (allegato 4 alla comunicazione degli addebiti).L'allegato P43, proveniente dall'ICI, contiene il seguente passaggio: «Informate tuttii clienti a partire da lunedì 7 marzo [1983] che i prezzi saranno aumentati a 1,60 DM,accompagnati dallo sconto per i clienti di categoria 1 e di categoria 2, di,rispettivamente 10 e 5 pfennig». Tale aumento doveva scattare il 1° aprile 1983, comeemerge dal resto del testo del telex. L'autore dell'allegato P49, proveniente dalla Shelle datato 13 marzo 1983, dopo aver sottolineato la diminuzione dei prezzi avutasi nelmese di marzo fino ad un livello di 1,20 DM/kg, indica: «un'iniziativa importante èprevista per bloccare tale erosione; obiettivi minimi sono stati fissati a 1,50 e 1,65

DM/kg, rispettivamente per il mese di marzo e aprile». Un fax dell'ICI del 6 aprile1983, inserito nell'allegato P45 alla comunicazione degli addebiti, contiene il seguentecommento: «le informazioni provenienti dal mercato sembrano chiaramente indicareche il settore nel suo insieme applica ormai l'iniziativa in materia di prezzi del 1° aprile1983». Un documento della Wacker del 25 aprile 1983 (allegato P46) testimonia degli«sforzi compiuti per aumentare i prezzi del PVC in aprile a 1,50 DM/kg ed in maggioa 1,65 DM/kg». Un rapporto interno della DSM del 24 giugno 1983 (allegato P48),dopo aver indicato una diminuzione dei prezzi nell'Europa occidentale durante ilprimo trimestre del 1983, indica: «dopo il 1° aprile, un tentativo è stato fatto peraumentare i prezzi in Europa occidentale. L'aumento pianificato fino ad un livello di1,50 DM al 1° aprile e di 1,65 DM al 1° maggio è fallito».

651.
    Occorre rilevare inoltre che, in un memorandum dell'ICI del 31 gennaio 1983, inseritonell'allegato 44 alla comunicazione degli addebiti, era indicato che, «in Europa, i”prezzi obiettivo” sono molto ben conosciuti nel settore e costituiscono in quanto tali”livelli indicativi”». L'autore aggiungeva: «si ammette diffusamente che tali livelliindicativi non potranno essere raggiunti su un mercato fiacco (...) ma l'annuncio inrealtà ha un effetto psicologico sugli acquirenti. Lo stesso avviene quando si acquistaun'automobile: il prezzo di listino è fissato ad un livello tale per cui l'acquirente èsoddisfatto quando ha ottenuto uno sconto del 10-15%, il cliente ha fatto un ”buonaffare”, ma il produttore/rivenditore di automobili continua ad avere un margineadeguato». In tali condizioni, l'autore raccomandava «che le imprese del settore delPVC annunciassero con ”ampia diffusione” prezzi obiettivo che fossero ben superiorial livello probabilmente raggiunto, per esempio 1, 65 DM/kg in marzo» (sottolineaturaeliminata).

652.
    Si può notare per di più che la stampa specializzata ha fatto essa stessa riferimento,in talune occasioni, ad una collusione tra i produttori di PVC. Così, nella rivistaEuropean Chemical News del 1° giugno 1981 si può leggere: «i più importantiproduttori europei di prodotti plastici fanno uno sforzo concertato per imporreaumenti di prezzo significativi per il [PVC], allo scopo di raggiungere i livelli di prezzodi inizio 1981». Il 4 aprile 1983, questa stessa rivista sosteneva: «i produttori europei[di PVC] intraprendono un tentativo determinato allo scopo di aumentare i prezzi apartire dall'inizio del mese di aprile. Essi si sarebbero incontrati a Parigi alla metà delmese di marzo per discutere dell'aumento dei prezzi».

653.
    In base all'esame attento dei numerosi documenti prodotti dalla Commissione inallegato alla comunicazione degli addebiti e relativi ai prezzi del PVC, di cui i punti645-650 di cui sopra non costituiscono che esempi, il Tribunale ritiene dimostrato, inbase agli elementi di prova materiali prodotti dalla Commissione, che gli «aumenti diprezzo», le «iniziative in materia di prezzi» o i «prezzi obiettivo» ai quali siriferiscono tali documenti non costituiscono semplici decisioni individuali autonome

prese da ciascuno dei produttori, ma il risultato di una collusione tra di essi.

654.
    Occorre tuttavia rilevare fin d'ora che diversi degli allegati P1-P70 testimoniano ilfallimento o il limitato successo di talune iniziative in materia di prezzo, cosa che laCommissione ha rilevato al punto 22 della Decisione.

655.
    Tali fallimenti o limitati successi trovano la loro spiegazione nei diversi fattorisottolineati dalla Commissione al punto 22 e che sono menzionati esplicitamente intaluni degli allegati P1-P70. Così, allo scopo di rifornirsi a prezzi più interessanti, taluniclienti hanno talvolta effettuato acquisti importanti nei giorni precedenti l'entrata invigore di un aumento di prezzo annunciato. Ciò è in particolare quanto emerge dagliallegati P8, P12, P21, P23, P30 e P39.

656.
    Inoltre, dalla lettura degli allegati P1-P70, emerge che i produttori hanno, almeno intalune occasioni, cercato di trovare un equilibrio tra il mantenimento di un volume divendite e di relazioni con clienti particolari, da un lato, e l'aumento di prezzodall'altro.

657.
    Così, i clienti importanti si vedevano talvolta proporre sconti o prezzi speciali (peresempio allegato P17), oppure accordi temporanei venivano conclusi con taluni clientiper assicurargli consegne a prezzi anteriori al programmato aumento (in particolareallegato P21). Svariati documenti ottenuti dalla Commissione rilevano che, in taluneoccasioni, i produttori indicavano la loro intenzione di sostenere una prevista iniziativain materia di prezzi, assicurandosi comunque che ciò non andasse a discapito deivolumi di vendita. Così si può leggere in un fax dell'ICI, inviato il 18 dicembre 1981alle diverse consociate in Europa e relativo alle iniziative in materia di prezzi delgennaio 1982: «restano dei dubbi sul fatto se tali livelli di prezzo saranno raggiunti;sorvegliate quindi la situazione dei clienti individuali in Europa (...) è molto importantetrovare un buon equilibrio tra l'aumento dei prezzi e il mantenimento delle quote divendita in questo difficile periodo». Una nota della Wacker del 9 agosto 1982 (allegatoP31) contiene la seguente osservazione: «la strategia della Wacker per i mesi a venireè la seguente: noi ci collocheremo nella scia degli sforzi di aumento di prezzo che siprofilano presso i nostri concorrenti, ma noi non tollereremo in alcun caso nuovediminuzioni riguardo alle quantità. In altri termini, se il mercato non accetta taleaumento, noi interverremo con la flessibilità necessaria in materia di prezzi almomento voluto». Nello stesso modo, una nota della DSM non datata (allegato P41)contiene il seguente commento a proposito dell'iniziativa del successivo 1° gennaio1983: «la DSM sosterrà il tentativo di aumentare i prezzi, ma non in quantocapogruppo. L'aumento di prezzo sarà sostenuto nei limiti della difesa della nostraquota di mercato».

658.
    Al contrario, svariati documenti dimostrano l'intenzione del settore di sostenere

fermamente un'iniziativa in materia di prezzi, oppure il sostegno effettivo di una taleiniziativa, a dispetto dei rischi indotti sui volumi di vendita. Così si può citare, peresempio, nel caso della DSM, l'allegato P13, nel quale si legge che la DSM ha«fermamente sostenuto l'iniziativa in materia di prezzi» e l'allegato P41, che contieneil seguente passaggio: «l'aumento dei prezzi a settembre e la decisione della DSM disostenere in maniera molto decisa tale aumento hanno condotto ad una perdita involumi ma a prezzi ben maggiori». Per quanto riguarda l'ICI si possono rilevare, inparticolare, gli allegati P16, del 14 luglio 1981 e relativo all'iniziativa in materia diprezzi del 1° giugno, che concerne la decisa posizione dell'ICI in materia di prezzi,P30, del 20 ottobre 1982, nel quale si fa presente il fatto che l'ICI ha «mantenuto unalinea particolarmente dura» sui prezzi a settembre, e P34, relativo all'iniziativa delsettembre 1982, in cui è indicato: «abbiamo nuovamente sostenuto in modo totalel'aumento dei prezzi». Si può citare ancora, nel caso della Wacker, l'allegato P15,relativo all'iniziativa in materia di prezzi del 1° settembre 1981 destinata a portare ilprezzo obiettivo a 1,80 DM: «la Wacker Chemie ha deciso, come politica generale enell'interesse della consolidazione urgente dei prezzi, di non concludere alcun affareal di sotto di 1,80 DM a settembre».

659.
    Come rilevato dalla Commissione al punto 22 della Decisione, taluni produttori si sonovisti rimproverare, in talune occasioni, il loro comportamento aggressivo sul mercato,che perturbava o faceva fallire iniziative in materia di prezzi che altri produttoriintendevano sostenere. Così, in una nota della DSM del 25 febbraio 1981 (allegatoP9), l'autore indicava che «l'iniziativa in materia di prezzi annunciata per il 1° gennaio[1981] ad un livello di 1,75 DM non è stata certamente coronata da successo» eprosegue: «l'atteggiamento aggressivo di taluni fornitori francesi e italiani durante gliultimi tre mesi ha condotto ad una concorrenza feroce sui clienti più grandi, cosa cheha provocato un abbassamento dei prezzi». Nello stesso modo, l'allegato P23, dell'ICI,datato 17 maggio 1982, testimonia le preoccupazioni di quest'ultima riguardo alla suaquota di mercato nel Regno Unito e precisa: «la Shell, la BP e la DSM sono stateparticolarmente aggressive su tale mercato». Un documento della DSM del 1° giugno1981, indirizzato dalla Commissione alle imprese con lettera 3 maggio 1988, sottolinea,relativamente ai mercati belga e lussemburghese nell'aprile del 1981: «Un tentativodi aumento dei prezzi è fallito dopo una settimana. L'aggressività della BASF, dellaSolvay, dell'ICI e della SAV ha condotto ad un livello di prezzi che non era némigliore né peggiore di quello del mese precedente». Un altro documento della DSMdell'ottobre 1981 indica, per questi stessi mercati geografici: «In agosto pressioni sonostate esercitate sui prezzi. E' stato rilevato un comportamento più aggressivo da partedi svariati produttori (la BASF, la SAV, la Solvay, l'Anic e la ME)». Un documentodell'ICI del 19 aprile 1982 rileva: «E' difficile ottenere conferma sull'identità deiproduttori che spingono i prezzi verso il basso, ma sia la Shell che la Solvay sono statesegnalate come le probabili colpevoli».

660.
    In realtà il successo di una iniziativa in materia di prezzi non poteva intervenire chein un ambiente favorevole, di cui i produttori non avevano il controllo. Così,dall'allegato P52 emerge che l'ICI riteneva che numerosi fattori contribuissero alprevedibile successo dell'iniziativa prevista il 1° maggio 1983, tra i quali stocks ridotti,una ripresa della domanda, voci di penuria, in particolare per l'esportazione, l'aumentodei prezzi sui mercati esteri e gli effetti della razionalizzazione del settore. Altridocumenti adducono l'evoluzione della domanda (per es., allegati P27, P31, P45, P47)o quella delle importazioni provenienti da paesi terzi (per es., allegati P16 e P31). Alcontrario, fattori come la sovraccapacità, l'aumento delle importazioni, l'abbassamentodei prezzi sui mercati dei paesi terzi, il grande numero di produttori di PVCnell'Europa occidentale oppure l'apertura di nuove installazioni per la Shell e perl'ICI, appaiono come fattori che indeboliscono il livello dei prezzi (allegato P21,proveniente dalla DSM e relativo al 1981).

661.
    Occorre concludere da tale esame che la Commissione ha valutato correttamente, perquanto riguarda le iniziative in materia di prezzi, i fatti di specie.

662.
    In base all'esame effettuato precedentemente, sembra esistere una correlazione strettatra i progetti descritti nei documenti di programmazione e le pratiche che, a partiredai primi mesi successivi all'elaborazione di tali documenti, sono state accertateeffettivamente sul mercato del PVC, tanto in termini di prezzo che di controllo deiquantitativi, che costituiscono i due principali aspetti dell'infrazione rimproverata.Inoltre, ma in misura minore, esiste una correlazione tra i progetti descritti neidocumenti di programmazione e le pratiche addebitate in materia di scambiod'informazioni tra produttori.

663.
    Occorre esaminare gli argomenti delle ricorrenti relativi all'origine dell'intesa alla lucedel dettato dei documenti di programmazione, delle informazioni date dall'ICI al lororiguardo nella sua risposta ad una richiesta di informazioni della Commissione del 30aprile 1984, inserita in allegato 4 alla comunicazione degli addebiti, e di talecorrelazione tra i documenti di programmazione e le pratiche effettivamente accertatesul mercato nelle settimane successive alla loro elaborazione.

664.
    Si deve anzitutto rilevare che, nella sua risposta alla richiesta di informazioni, l'ICI haindicato che, tenuto conto del luogo in cui i documenti erano stati trovati dallaCommissione, era ragionevole pensare che essi riguardassero il PVC. La correlazionetra i documenti di programmazione e le pratiche effettivamente accertate sul mercatodel PVC confermano tale conclusione.

665.
    Inoltre, l'identità esatta dell'autore dei documenti di programmazione non sembradeterminante. E' importante sapere solo se tali documenti possono essere consideraticome un progetto di creazione d'intesa, così come sostenuto dalla Commissione. Per

di più, il documento «risposta alle proposte» contiene il nome del suo autore; questo,il signor Sheaff, era il direttore della divisione «materie plastiche» dell'ICI all'iniziodegli anni '80. Nella sua risposta ad una richiesta di informazioni, l'ICI ha indicato cheera ragionevole pensare che il signor Sheaff fosse anche l'autore del documento «listadi controllo».

666.
    Il Tribunale non può accogliere l'eccezione secondo cui i documenti diprogrammazione riguarderebbero solo il mercato britannico oppure il mercatobritannico e italiano. A questo proposito, occorre ricordare che il punto 1 dellarisposta alle proposte concerne il «livello dei prezzi comune per l'Europa occidentale».Il punto 2 di tale risposta riguarda la possibilità di un sistema di quote «per impresa,piuttosto che su base nazionale», cosa che esclude per lo meno l'ipotesi che un solomercato geografico sia interessato. Inoltre, al punto 6 della risposta alle proposte, nelquale è presa in esame la possibilità di un aumento dei prezzi nell'ultimo trimestre del1980, vengono fatte presenti le difficoltà che deriverebbero, in particolare, da unadiminuzione della «domanda nell'Europa occidentale» nel suo insieme. Inoltre, la listadi controllo, se è vero che si riferisce più in particolare in due punti ai mercatibritannico e italiano, contiene un punto 3 intitolato «proposta per un nuovo quadrodi riunioni»; orbene, tale punto contiene proposte formulate in termini generali,rispetto alle quali nulla lascia pensare che esse siano state limitate ad uno o duemercati geografici; tutt'altro, il fatto che tali proposte siano presentate direttamentedopo la lista dei principali produttori europei di PVC rafforza la conclusione che imercati britannici e/o italiani non fossero i soli cui si facesse riferimento. Si deve infinericordare che i documenti di programmazione richiamavano in particolare duepratiche, l'una relativa ad iniziative in materia di prezzi, di cui la prima era previstaper l'ultimo trimestre del 1980, l'altra concernente un sistema di quote accompagnatoda un meccanismo di compensazione; orbene, emerge dall'analisi svoltaprecedentemente che un'iniziativa si è avuta il 1° novembre 1980, al fine di «portaretutti i prezzi del PVC in sospensione dell'Europa occidentale ad un minimo di 1,50DM», e che un meccanismo di compensazione è stato messo in atto fin dai primi mesidel 1981, al quale partecipavano l'insieme dei produttori europei, ad eccezione dellaShell. Tale correlazione avvalora la conclusione che i documenti di programmazionenon si riferivano semplicemente ad uno o due mercati nazionali.

667.
    L'affermazione delle ricorrenti secondo cui i documenti stessi di programmazione nonsarebbero mai stati diffusi al di fuori dei locali dell'ICI non è determinante. E'importante solamente sapere se il contenuto di tali documenti mostra l'esistenza di unprogetto diretto ad organizzare il mercato del PVC al di fuori del libero gioco dellaconcorrenza.

668.
    L'argomento secondo cui i due documenti di programmazione non sarebbero tra lorovincolati non può essere accolto. A questo proposito, si deve anzitutto ricordare che

questi documenti sono stati scoperti nei locali dell'ICI e che essi erano materialmenteuniti l'uno all'altro. Inoltre, occorre rilevare che la lista di controllo conteneva l'elencodi taluni temi, che, in modo generale, riguardavano meccanismi di controllo dei volumidi vendita e di controllo dei prezzi. Tali temi sono essi stessi affrontati, in modo piùpreciso, nelle risposte alle proposte. Inoltre, taluni punti più dettagliati si ritrovanonell'uno e l'altro dei documenti. Questo è il caso del riferimento ad un periodo distabilità di tre mesi, della possibilità di un aumento dei prezzi durante l'ultimotrimestre del 1980, della necessità di trovare una soluzione per tener conto delle nuovecapacità di produzione o ancora della possibilità di variazioni in rapporto alle quotedi mercato prefissate, con lo stesso riferimento ad una soglia del 5% e alle riserveformulate a questo proposito. Non si può d'altra parte ritenere che questi duedocumenti non si trovino in alcun rapporto tra di loro.

669.
    Le ricorrenti sostengono tuttavia che, sulla base dei documenti di programmazione, laCommissione ha, a torto, concluso che il secondo documento di programmazionecostituisce il riassunto della risposta dei produttori di PVC alle proposte formulatedall'ICI (punto 7, ultimo comma, della Decisione). A questo proposito, esse rilevanoche i documenti di programmazione potrebbero benissimo essere nient'altro chel'espressione delle opinioni od osservazioni degli agenti dell'ICI o di quelle degli agentidell'ICI e della Solvay, impresa contemplata più in particolare ai punti 5 e 6 della listadi controllo. Inoltre, la risposta alle proposte sarebbe un documento anteriore alla listadi controllo, cosa che annullerebbe la tesi della Commissione.

670.
    Il Tribunale afferma che il dettato stesso dei documenti di programmazione nonpermette di ritenere, come fatto dalla Commissione ai punti 7, ultimo comma, e 10,primo comma, della Decisione, che il secondo documento di programmazionecostituisse la risposta degli altri produttori di PVC alle proposte fatte dall'ICI, cosìcome non permette di concludere che tali documenti sarebbero solo la manifestazionedi un parere degli agenti dell'ICI.

671.
    Pur ritenendo esatta la tesi delle ricorrenti, occorre rilevare che tale circostanza nonpregiudica il sistema probatorio della Commissione. Infatti, come risulta dall'esame acui si è proceduto in via preliminare, la Commissione ha prodotto numerosi documentiche dimostrano l'esistenza delle pratiche descritte nella Decisione. Inoltre, resta fermoche i documenti di programmazione, e più in particolare la lista di controllo, cheprovengono da un importante responsabile dell'ICI, enunciano in modo chiarol'esistenza di un progetto di creazione di intesa in capo a tale impresa, che era, alladata di elaborazione di tali documenti, uno dei principali produttori europei di PVCin Europa occidentale. Sembra così, se non altro, che tali documenti diprogrammazione costituiscano la base sulla quale sono state condotte consultazioni ediscussioni tra produttori e che hanno portato alla realizzazione effettiva delle misureillecite previste.

672.
    A questo riguardo, se è esatto che i documenti prodotti dalla Commissione a sostegnodei propri accertamenti di fatto relativi alle pratiche sul mercato del PVC non fannoalcun riferimento ai documenti di programmazione, il Tribunale ritiene che la strettacorrelazione tra tali pratiche e quelle descritte in tali documenti dimostrinosufficientemente l'esistenza di un legame tra esse.

673.
    La Commissione ha pertanto concluso, giustamente, che i documenti diprogrammazione potevano essere considerati all'origine dell'intesa che si èmaterializzata nelle settimane successive alla loro elaborazione.

— Sulle riunioni tra produttori

674.
    Occorre rilevare anzitutto che le ricorrenti non contestano l'esistenza stessa di riunioniinformali tra produttori, avvenute al di fuori dell'ambito delle associazioniprofessionali.

675.
    Inoltre, ai fini della valutazione dei fatti in rapporto all'art. 85 del Trattato, non èindispensabile che la data e, a fortiori, il luogo delle riunioni tra produttori sianodimostrate da parte della Commissione. Dopo tutto, dalla risposta dell'ICI del 5 giugno1984 ad una richiesta di informazioni da parte della Commissione (allegato 4 allacomunicazione degli addebiti) emerge che tali riunioni hanno avuto luogo «assairegolarmente, circa una volta al mese, e a differenti livelli di responsabilità». L'ICI haprecisato che, tenuto conto, in particolare, del fatto che nessun documento relativo atali riunioni era stato ritrovato, essa non era in grado di indicare le date e i luoghidelle riunioni tenutesi dopo il mese di agosto 1980. Invece, essa ha potuto identificarei luoghi e le date di nuove riunioni informali tra produttori svoltesi nel corso dei primidieci mesi dell'anno più recente, cioè il 1983. Sei riunioni si sarebbero pertanto tenutea Zurigo, il 15 febbraio, l'11 marzo, il 18 aprile, il 10 maggio, il 18 luglio e l'11 agosto1983, due a Parigi, il 2 marzo e il 12 settembre 1983, e una ad Amsterdam, il 10giugno 1983. L'ICI ha inoltre elencato le imprese che avrebbero partecipato ad almenotalune di tali riunioni informali, cioè, in ordine alfabetico: l'Anic, l'Atochem, la BASF,la DSM, l'Enichem, la Hoechst, la Hüls, l'ICI, la Kemanord, la LVM, la Montedison,la Norsk Hydro, la PCUK, la SAV, la Shell, la Solvay e la Wacker.

676.
    La Shell, nella sua risposta del 3 dicembre 1987 ad una richiesta d'informazioni(allegato 42 alla comunicazione degli addebiti), ha confermato di aver partecipato alleriunioni di Parigi del 2 marzo 1983 e di Zurigo dell'11 agosto 1983, per le quali laCommissione aveva raccolto la prova della sua partecipazione in forma di indicazioniriportate in un'agenda.

677.
    La BASF, nella sua risposta dell'8 dicembre 1987 ad una domanda di informazionidella Commissione (allegato 5 alla comunicazione degli addebiti), ha anche indicato

che, dal 1980 all'ottobre 1983, si sono tenute riunioni tra produttori di PVC, «talvoltafino ad una al mese». Essa ha anche elencato le imprese rappresentate, regolarmenteod irregolarmente, a tali riunioni, cioè, in ordine alfabetico: l'Anic, l'Atochem,l'Enichem, la Hoechst, l'Hüls, l'ICI, la LVM, la Montedison, la Norsk, l'Hydro, la Shell,la Solvay e la Wacker.

678.
    Si può infine rilevare che, nell'ambito dei presenti ricorsi, la Montedison riconoscel'esistenza di riunioni informali tra produttori, riportate dalla stampa specializzata.

679.
    Se esse non contestano l'esistenza di tali riunioni informali tra produttori, le ricorrenticontestano l'oggetto di tali riunioni, che, secondo esse, non sarebbe dimostrato.

680.
    Occorre ricordare anzitutto che, a dispetto del numero di riunioni che si sono tenutedurante il periodo in esame e delle inchieste svolte ai sensi degli artt. 11 e 14 delregolamento n. 17, la Commissione non ha potuto ottenere alcun processo verbale oresoconto di tali riunioni. Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, dal punto9 della Decisione non emerge che la Commissione si sarebbe basata su questo solomotivo per concludere che le riunioni perseguivano uno scopo anticoncorrenziale.

681.
    Nella sua risposta alle richieste di informazioni, l'ICI ha indicato che queste riunionivertevano su un gran numero di questioni, «ivi comprese quelle riguardanti prezzi evolumi». Più precisamente, essa ha indicato che, «durante il periodo in esame,discussioni hanno certamente avuto luogo nel corso di tali riunioni tra produttoririguardo ai livelli di prezzo e al margine necessario per permettere ai produttori diridurre l'ammontare delle loro perdite. Secondo l'ICI, ciascun produttore ha espressoi propri punti di vista al proposito, che sono stati discussi. Spesso, i produttori avevanovisioni divergenti sui livelli di prezzo adeguati (...) Tuttavia, un apparente accordo siè manifestato su quelli che potevano essere i livelli di prezzo ai quali i produttoripotevano aspirare; tuttavia, nessun impegno riguardo ad un prezzo fisso è emerso datali discussioni. Secondo le valutazioni dell'ICI all'epoca, e ancora oggi, un taleconsenso era più apparente che reale. E' certo, per quanto a conoscenza dell'ICI, checiascuna delle parti a tali discussioni si riteneva in posizione tale da poter prenderequalsiasi libera iniziativa che considerasse adeguata alle proprie circostanzeindividuali».

682.
    Nella sua risposta del 3 dicembre 1987 ad una richiesta di informazioni, la Shell hariconosciuto di aver partecipato a due delle riunioni menzionate dall'ICI. Riguardo allaprima, che si è tenuta a Parigi il 2 marzo 1983, essa ha indicato: «Nel corso dellariunione, sono state discusse le difficoltà che incontrava il settore e sono state fattedelle proposte da parte di altri produttori per quanto riguarda un aumento dei prezzied un controllo dei volumi. [Il rappresentante della Shell] non ha sostenuto taliproposte. [Egli] non può ricordarsi se sia stato trovato un accordo o un consenso su

una iniziativa in materia di prezzi o sui volumi». Riguardo alla seconda riunione,tenutasi a Zurigo l'11 agosto 1983, la Shell ha indicato che «taluni produttori hannoespresso la loro opinione su una iniziativa in materia di prezzi. [Il rappresentante dellaShell] non ha sostenuto tali punti di vista. [Egli] non può ricordarsi se un accordo oun consenso sia stato trovato».

683.
    A questo proposito occorre rilevare che, contrariamente a quanto pretendono lericorrenti, la Commissione non ha travisato il senso delle risposte di talune impresealle richieste di informazioni. Essa ha così ricordato che ciascuno di tali produttoriaveva, a dispetto dell'oggetto delle riunioni, sostenuto che nessun «impegno» sarebbestato preso (v. i punti 8, secondo comma, della Decisione, per quanto riguarda l'ICI,e 9, primo comma, per quanto riguarda in particolare la Shell e la Hoechst).

684.
    D'altra parte, occorre ricordare che i documenti di programmazione contenevano lachiara intenzione di realizzare un «nuovo quadro di riunioni» tra produttori, nel corsodelle quali sarebbero stati discussi gli accordi in materia di prezzi, di controllo deivolumi e di scambio di informazioni. Inoltre, la Commissione ha accertato l'esistenzadi riunioni tra produttori durante il periodo in esame. Infine, come emerge dall'analisisvolta in precedenza, la Commissione ha accertato l'esistenza, durante il periodo inesame, di meccanismi di quote, di un controllo sui prezzi e di uno scambiod'informazioni tra produttori.

685.
    Dalla stretta coincidenza tra ciò che era previsto nei documenti di programmazione,da un lato, e le pratiche effettivamente realizzate sul mercato del PVC, laCommissione ha correttamente concluso che le riunioni informali tra produttoriavevano effettivamente avuto come scopo i temi di cui ai documenti diprogrammazione.

686.
    Alla luce di tali elementi, occorre concludere che la Commissione ha determinatocorrettamente l'oggetto delle riunioni tra produttori che si sono tenute dal 1980 al1984.

687.
    Date tali circostanze, le eccezioni delle ricorrenti sulla parte «in fatto» della Decisionedevono essere respinte.

In diritto

688.
    Le ricorrenti rimproverano alla Commissione diversi errori di diritto nell'applicazionedell'art. 85 del Trattato. In primo luogo, la Commissione avrebbe commesso un erroredi diritto qualificando come accordo «e/o» pratica concordata i comportamenti cheessa addebita alle imprese (a). In secondo luogo, nel caso di specie, la Commissionenon avrebbe qualificato correttamente né l'esistenza di un accordo né quella di una

pratica concordata (b). In terzo luogo, essa avrebbe anche trasgredito l'art. 85 delTrattato riguardo alla determinazione dell'oggetto o dell'effetto della collusione fattavalere (c). In ultimo luogo, essa avrebbe commesso anche un errore di diritto nellaqualificazione del danno al commercio tra Stati membri (d).

a) Sulla qualifica di accordo «e/o» pratica concordata

Argomenti delle ricorrenti

689.
    La LVM, la Elf Atochem, la DSM, la Hüls e l'Enichem sostengono che laCommissione, limitandosi ad indicare, nel dispositivo della sua Decisione, che leimprese avevano partecipato ad un accordo «e/o» ad una pratica concordata, haviolato l'art. 85, n. 1, del Trattato.

690.
    Certamente, le ricorrenti prendono atto del fatto che il Tribunale ha ammesso lapossibilità di una qualificazione congiunta (in particolare sentenza del Tribunale 17dicembre 1991, causa T-8/89, DSM/Commissione, Racc. pag. II-1833, punti 234 e 235).

691.
    Tuttavia, nel caso di specie, secondo l'Enichem, la Commissione dando unaqualificazione giuridica alternativa, e non cumulativa, sarebbe andata al di là di talegiurisprudenza.

692.
    La LVM, l'Elf Atochem, la DSM e la Hüls sostengono, da parte loro, che lagiurisprudenza sopra citata può trovare applicazione solo in particolari circostanze.Così, è solamente nel caso in cui la prova di entrambe le qualificazioni è stata stabilitache una tale soluzione è applicabile. Orbene, nel caso di specie, la Commissione nonavrebbe qualificato precisamente né l'esistenza di un accordo né quella di una praticaconcordata.

693.
    La LVM, la DSM e l'Enichem ricordano che la distinzione tra queste duequalificazioni giuridiche comporta differenze sui vari aspetti relativi ai mezzi probatori.

Giudizio del Tribunale

694.
    Occorre rilevare, in via preliminare, che l'argomentazione della LVM, dell'ElfAtochem, della DSM e della Hüls non è diretta a porre in discussione il principiostesso della qualifica di accordo «e/o» di pratica concordata di cui all'art. 1 dellaDecisione, ma piuttosto il fatto che una tale qualifica possa essere accolta nel caso dispecie, poiché non sarebbero state dimostrate né l'esistenza di un accordo, né quelladi una pratica concordata. La soluzione di tale motivo dipende quindi da quella dataal motivo successivo.

695.
    Solo l'Enichem contesta quindi il principio stesso della qualifica di accordo «e/o» dipratica concordata.

696.
    Occorre rilevare che, nell'ambito di una violazione complessa, la quale ha coinvoltosvariati produttori che durante parecchi anni hanno perseguito un obiettivo di controlloin comune del mercato, non si può pretendere da parte della Commissione che essaqualifichi esattamente la violazione, per ognuna delle imprese e in ogni dato momento,come accordo o come pratica concordata, dal momento che, in ogni caso, l'una el'altra di tali forme di violazione sono previste dall'art. 85 del Trattato.

697.
    La Commissione ha pertanto il diritto di qualificare una tale violazione complessacome accordo «e/o» pratica concordata, in quanto tale violazione implica elementi chedevono essere qualificati come «accordo» e elementi che devono essere qualificaticome «pratica concordata».

698.
    In una tale situazione, la doppia qualificazione deve essere intesa non come unaqualificazione che esige simultaneamente e cumulativamente la prova che ciascuno diquesti elementi di fatto presenta gli elementi costitutivi di un accordo e di una praticaconcordata, bensì come indicante un insieme complesso che comporta elementi di fattodi cui taluni sono stati qualificati come accordo ed altri come pratica concordata aisensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, il quale non prevede qualificazioni specifiche pertale tipo di violazione complessa.

699.
    Il presente motivo, come sollevato dall'Enichem, deve, pertanto, essere respinto.

b) Sulla qualificazione, nel caso di specie, di «accordo» e/o di «pratica concordata»

Argomenti delle ricorrenti

700.
    Le ricorrenti sostengono che la Commissione non ha determinato né l'esistenza di unaccordo, né quella di una pratica concordata.

701.
    La BASF e l'ICI ritengono che, per qualificare un accordo, ai sensi dell'art. 85, n. 1,del Trattato, devono esserci elementi rivelatori di un impegno verso obiettivi comunied elementi rivelatori dell'esistenza di un obbligo reciproco (sentenza della Corte 15luglio 1970, causa 44/69, Buchler/Commissione, Racc. pag. 733, punto 25, e VanLandewyck e a./Commissione, citata, punto 86). Ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato,un accordo deve essere concluso tra due parti che hanno almeno, seppur in modo nonvincolante, manifestato la volontà di mettere in atto un determinato comportamentotale da falsare il gioco della concorrenza (sentenza della Corte 20 giugno 1978, causa28/77, Tepea/Commissione, Racc. pag. 1391). Non sarebbe quindi sufficiente stabilirel'esistenza di una comunanza di punti di vista tra i produttori.

702.
    Orbene, nel caso di specie, le ricorrenti ricordano che, come emergerebbe dall'analisidei fatti, non è dimostrato che la «lista di controllo», la quale non si sa se sia stataindirizzata ad altre imprese o, per lo meno, portata alla loro conoscenza, costituiscauna proposta di collusione. Nulla dimostra che la «lista di controllo», che costituirebbeuna proposta, sia stata discussa, fissata di comune accordo e accettata dagli altriproduttori. Inoltre, la «risposta alle proposte», come emerge dal suo stesso contenuto,non potrebbe costituire accettazione della supposta intesa. Non sarebbe comunquedimostrato che i pareri espressi nella «risposta alle proposte» provengano da unoqualsiasi degli altri produttori di PVC.

703.
    Inoltre le ricorrenti sostengono che l'esistenza stessa delle riunioni non permette difissare il loro oggetto. Nessun legame permetterebbe d'altronde di collegarli al pretesopiano generale. Di fatto, i documenti utilizzati dalla Commissione per quel cheriguarda le iniziative in materia di prezzi mostrerebbero che le imprese hannoperseguito politiche dei prezzi autonome, basate sull'evoluzione dei mercati; Nessunodi essi per contro proverebbe un previo accordo tra produttori.

704.
    Secondo la Elf Atochem, la Commissione non avrebbe stabilito con certezza l'esistenzadi un accordo. La sola esistenza di riunioni non sarebbe sufficiente a dare attodell'oggetto di tali riunioni né dell'adesione di ciascuna delle parti beneficiarie. LaCommissione non potrebbe concludere che sia in questione un «vasto accordocontinuato» in base a circostanze che rivelano tutt'al più comportamenti che non sononé generali né uniformi, né continuati. Nella migliore delle ipotesi saremmo allora inpresenza di una pluralità di accordi distinti e successivi.

705.
    Le ricorrenti non mettono in discussione la definizione di pratica concordata di cui alpunto 32, terzo comma della Decisione (sentenze della Corte 14 luglio 1972,ICI/Commissione, citata, punto 112, Suiker Unie/Commissione, citata, punto 174, 14luglio 1981, causa 172/80, Züchner, Racc. pag. 2021, punti 12-14, e CRAM eRheinzink/Commissione, citata, punto 20). Tuttavia, la Elf Atochem, la BASF, l'ICI ela Hüls sottolineano che la nozione di pratica concordata implicherebbe due elementi,uno soggettivo (la concertazione), l'altro oggettivo (un comportamento sul mercato,cioè una pratica). Orbene, nel caso di specie, la Commissione non avrebbe dimostratoné l'uno né l'altro di tali elementi. In particolare, non procedendo ad un esame delcomportamento delle imprese sul mercato, la Commissione si sarebbe astenuta daldimostrare l'esistenza stessa di una pratica concordata.

706.
    La LVM e la DSM sostengono che la Commissione ha, in violazione dell'art. 85 delTrattato, cercato di sanzionare un tentativo di violazione. Infatti, dal momento che èquestione di oggetto o di effetto, devono necessariamente esistere atti di esecuzione.Si sottrarrebbero così all'art. 85 del Trattato il tentativo o l'intenzione di concludereun accordo vietato e, per sua natura, ogni forma di concertazione che non abbia

condotto al compimento di atti d'esecuzione sotto forma di «pratiche». La LVM e laDSM contestano così che la sola partecipazione a riunioni aventi un oggetto vietatopossa essere qualificata come punibile.

707.
    L'Elf Atochem fa valere che il parallelismo di comportamento può costituire solo unaprova imperfetta di una pratica concordata (sentenza Ahlström Osakeyhtiö ea./Commissione, citata); inoltre, l'onere della prova non potrebbe essere invertito dallasemplice constatazione di un tale parallelismo (conclusioni dell'avvocato generaleDarmon nella causa Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, citata, Racc. pag. I-1445).Per di più la ricorrente sostiene che anche tale parallelismo di comportamento, inmateria di prezzi o di quote di compensazione, non è stato dimostrato dallaCommissione.

708.
    La BASF sostiene che il solo fatto che imprese concorrenti procedano ad un aumentodei prezzi non significa che queste si siano messe d'accordo (sentenza 14 luglio 1972,ICI/Commissione, citata). Essa sottolinea, a questo proposito, l'importanzadeterminante del prezzo per la commercializzazione del PVC, tenuto conto del fattoche si tratta di un prodotto ponderoso intercambiabile. Il prezzo verrebbe fissatoquindi ad un livello di equilibrio tra l'offerta e la domanda. La diminuzione di prezzoda parte di un produttore, unico modo per lui di accrescere la sua quota di mercato,condurrebbe necessariamente ad un crollo generale dei prezzi, tenuto conto dellimitato numero di offerenti. Al contrario, un aumento dei prezzi verrebbe coronatoda successo solo se le condizioni del mercato lo permettessero; se ciò non fosse, glialtri produttori non seguirebbero tale aumento e il promotore dell'aumentoperderebbe la sua quota di mercato oppure si troverebbe costretto ad abbassare dinuovo i suoi prezzi.

709.
    La Wacker e la Hoechst fanno osservare che la Commissione si è, a torto, astenutadall'esaminare il comportamento effettivo delle imprese sul mercato.

710.
    Secondo la SAV, la Commissione ha trasgredito il suo obbligo di procedere ad unesame approfondito ed oggettivo del contenuto economico della supposta intesa(sentenze citate LTM, Suiker Unie e a./Commissione, Ahlström Osakeyhtiö ea./Commissione, e SIV e a./Commissione). Nel caso di specie, la Commissione haformulato solo alcune osservazioni generali sul mercato (punti 5 e 6 dei motivi dellaDecisione), ma non ha per nulla esaminato il suo concreto funzionamento.

711.
    Secondo la Montedison, la Commissione non ha tenuto conto delle condizioni difissazione dei prezzi nel caso di prodotti destinati all'industria; in realtà, le tabelle deiprezzi sarebbero pubblicate regolarmente, il prezzo applicato dalla principale impresadel settore permetterebbe agli altri di situarsi, senza che ciò comporti la rinunciaall'autonomia del loro comportamento (sentenza Suiker Unie e a./Commissione,

citata). La Commissione si limiterebbe ad opporre a tali dati di fatto l'oggetto delleriunioni così come era indicato nei documenti di programmazione.

712.
    L'Enichem osserva che il fatto che nessuna iniziativa in materia di prezzi sia mairiuscita lascia pensare che si tratti di sforzi individuali. Inoltre, i documenti raccoltidalla Commissione (allegati P alla comunicazione degli addebiti) mostrerebbero ilcarattere altamente concorrenziale del mercato, che non potrebbe semplicementeessere imputato ad un'intesa indisciplinata; infatti, in mancanza di prove dirette,l'affermazione che esiste un'intesa dovrebbe proprio essere sostenuta dalcomportamento collusorio effettivo dei presunti partecipanti, cosa che non ricorre nelcaso di specie.

713.
    La LVM, l'Elf Atochem, la DSM, la SAV, l'ICI, la Hüls e l'Enichem sostengono che,se si supponesse dimostrato quanto rilevato dalla Commissione, sarebbe sufficiente alleimprese incriminate di invocare circostanze che pongano tali fatti sotto una lucediversa permettendo così di dare una spiegazione diversa da quella accolta dallaCommissione (sentenze CRAM e Rheinzink/Commissione, citata, punto 16, eAhlström Osakeyhtiö e a./Commissione, citata, in particolare punti 70 e 72).

714.
    Orbene, nel caso di specie, per quel che riguarda le iniziative in materia di prezzi, laCommissione avrebbe respinto senza dimostrazione la spiegazione avanzata dallericorrenti e fondata sulla teoria economica della «leadership barometrica dei prezzi».Eppure, da tale teoria risulterebbe che le iniziative in materia di prezzi sono solo ilrisultato del normale funzionamento del mercato, senza concertazione tra le imprese.

Giudizio del Tribunale

715.
    Secondo una costante giurisprudenza, perché vi sia accordo, ai sensi dell'art. 85, n. 1,del Trattato, è sufficiente che le imprese in questione abbiano espresso la loro volontàcomune di comportarsi sul mercato in una determinata maniera (in particolaresentenze ACF Chemiefarma/Commissione, citata, punto 112, e Van Landewyck ea./Commissione, citata, punto 86).

716.
    Occorre sottolineare, anzitutto, che l'argomentazione delle ricorrenti tende, almeno inparte, a dimostrare che i documenti di programmazione non possono qualificarsi comeaccordi, ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Tale argomentazione non è tuttaviapertinente.

717.
    Infatti, emerge dai motivi della Decisione, e più in particolare dai punti 29-31, relativial carattere ed alla struttura dell'accordo, che la Commissione non ha qualificato idocumenti di programmazione come accordo ai sensi di tale disposizione. D'altraparte, come sottolineato nella parte «fatti» della Decisione, la Commissione afferma

di considerare tali documenti come un «piano d'azione per l'intesa».

718.
    Inoltre, l'argomentazione delle ricorrenti consiste nel riprendere le censure di fatto chesono state precedentemente esposte e respinte dal Tribunale.

719.
    In tali condizioni, le ricorrenti non potrebbero utilmente sostenere che l'elaborazione,nel corso di riunioni tra produttori, e la realizzazione in comune di meccanismi diquote e di compensazione, di iniziative in materia di prezzi e di scambi di informazionisulle loro vendite effettive, durante vari anni, non costituiscano l'espressione di unavolontà comune di comportarsi sul mercato in una determinata maniera.

720.
    Inoltre il fatto che l'art. 85 del Trattato distingua la nozione di «pratica concordata»da quella di «accordi tra imprese» e di «decisioni di associazioni di imprese» è dovutoall'intenzione di comprendere fra i comportamenti vietati da questo articolo una formadi coordinamento dell'attività delle imprese che, senza esser stata spinta finoall'attuazione di un vero e proprio accordo, costituisce in pratica una consapevolecollaborazione fra le imprese stesse, a danno della concorrenza (sentenza 14 luglio1972, ICI/Commissione, citata, punto 64). I criteri di coordinamento e dicollaborazione, messi in evidenza nella giurisprudenza della Corte, non richiedonol'elaborazione di un vero e proprio «piano», ma vanno intesi alla luce della concezioneinerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, e secondo la quale ognioperatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch'egli intendeseguire sul mercato comune. Se è vero che tale esigenza di autonomia non esclude ildiritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento notoo presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamenteche fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo ol'effetto d'influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale opotenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l'interessato hadeciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato (sentenza Suiker Unie ea./Commissione, citata, punti 173 e 174).

721.
    Le ricorrenti non mettono in discussione tale giurisprudenza, che la Commissione haricordato al punto 33 della Decisione, ma la sua applicazione nel caso di specie.

722.
    Tuttavia, organizzando, durante più di tre anni, e partecipando a riunioni, il cuioggetto è stato correttamente determinato dalla Commissione, i produttori hannopreso parte ad una concertazione tramite la quale essi hanno sostituito coscientementeuna cooperazione pratica tra di essi ai rischi della concorrenza.

723.
    Così, ciascun produttore ha non solamente perseguito lo scopo di eliminare in anticipol'incertezza relativa al comportamento futuro dei suoi concorrenti, ma ha dovutonecessariamente, al fine di definire la condotta da seguire sul mercato, tener conto,

direttamente o indirettamente, delle informazioni ottenute nel corso di tali riunioni.

724.
    Le ricorrenti si fondano tuttavia sulle citate sentenze CRAM e Rheinzink/Commissionee Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione per confutare le conclusioni dellaCommissione.

725.
    Da tale giurisprudenza emerge che, quando il ragionamento della Commissione èfondato sulla supposizione che i fatti dimostrati non possono essere spiegati altrimentiche in funzione di una concertazione tra le imprese, alle ricorrenti basta dimostrarecircostanze che pongano sotto una luce diversa i fatti stabiliti dalla Commissione e chepermettano così di dare una diversa spiegazione dei fatti rispetto a quella accolta dallaCommissione (sentenze CRAM e Rheinzink/Commissione, citata, punto 16, eAhlström Osakeyhtiö e a./Commissione, citata, in particolare punti 70, 126 e 127).

726.
    Tale giurisprudenza non trova applicazione nel caso di specie

727.
    Infatti, come rilevato dalla Commissione al punto 21 della Decisione, la prova dellaconcertazione tra le imprese non risulta dalla semplice constatazione di un parallelismonel comportamento sul mercato, ma da documenti da cui emerge che le pratiche eranoil risultato di una concertazione (v. supra, punti 582 e seguenti).

728.
    In tali condizioni, occorre che le ricorrenti, non solo presentino semplicemente unapretesa spiegazione alternativa dei fatti accertati dalla Commissione, ma anche checonfutino l'esistenza di tali fatti in base ai documenti prodotti dalla Commissione.Orbene, come risulta dall'esame dei fatti, ciò non si è verificato nel caso di specie.

729.
    Ne consegue che la Commissione ha agito correttamente nell'accogliere, in viasussidiaria, la qualificazione di pratica concordata, ai sensi dell'art. 85, n. 1, delTrattato.

730.
    Infine, si può rilevare, come emerge dal punto 31 della Decisione, che le praticherealizzate sono il risultato di una collusione protrattasi per più anni, basata sugli stessimeccanismi e che perseguivano lo stesso obiettivo comune. Pertanto, è a giusto titoloche la Commissione ha concluso che tali pratiche dovevano essere considerate comeuna sola collusione continuata, piuttosto che come la successione di accordi distinti.

731.
    Il motivo deve, di conseguenza, essere respinto interamente.

c) Sulla qualificazione di oggetto o di effetto anticoncorrenziale

Argomenti delle ricorrenti

732.
    La LVM e la DSM fanno valere che la nozione di restrizione della concorrenza esige,come elementi essenziali ai fini della constatazione di una infrazione, uncomportamento manifesto ed il suo effetto sul mercato. Nel caso di specie, nonessendo stato provato un tale comportamento, la Commissione avrebbe dovutosforzarsi per dimostrare un effetto sul mercato del PVC. Ciò non è avvenuto essendosila Commissione limitata ad affermazioni, di natura d'altronde speculativa.

733.
    La LVM, la DSM, la Wacker e la Hoechst sostengono che la Commissione si èillegittimamente astenuta dal procedere, o dal disporre che si procedesse, ad un'analisieconomica degli effetti dell'addotta intesa, quando invece essa è tenuta a valutare glieffetti su un mercato ed a tener conto del contesto economico (in particolare sentenzeLTM, citata, e Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, citata, punto 70). Per di più,essa avrebbe respinto senza dimostrazione l'insieme delle conclusioni economiche allequali era pervenuto un esperto nominato dalle imprese sotto accusa, da cui emergevache il mercato del PVC era caratterizzato da una accesa concorrenza. La Wacker ela Hoechst domandano che, per rimediare all'insufficiente esame degli effettidell'intesa compiuto dalla Commissione, sia ordinata una perizia allo scopo di valutaretali effetti, o che sia loro concesso un termine per richiedere ed ottenere una taleperizia. La SAV, da parte sua, sottolinea che la Commissione si è limitata a formularetalune osservazioni generali sul mercato (punti 5 e 6 della Decisione), ma non ha innessun modo esaminato l'effettivo funzionamento di esso.

734.
    Secondo l'ICI, nella valutazione degli effetti dell'asserita intesa sui prezzi, laCommissione ha omesso di tener conto degli elementi di prova di natura economicache erano stati avanzati. Orbene, questi avrebbero provato che il mercato del PVC eracaratterizzato da un'accesa concorrenza, confermando così che i prezzi del PVC nonerano soggetti ad alcuna influenza al di fuori del libero gioco della concorrenza. Dalcanto suo, la Commissione non avrebbe apportato alcun elemento a sostegno della suatesi, la quale si fonderebbe solamente su semplici affermazioni. In realtà, qualunquecosa possa essere successa nel corso delle riunioni, non si sarebbe prodotto alcuneffetto sui prezzi.

735.
    La Basf contesta alla Commissione un esame insufficiente degli effetti dell'asseritaintesa, cosa che sarebbe confermata dalla soppressione di un passaggio al punto 37della versione tedesca della Decisione in rapporto a quella della decisione del 1988.

736.
    La Montedison ricorda, da parte sua, che, a seguito del sostanziale aumento dei prezzidel petrolio nel 1979, il settore del PVC è stato colpito da una grave crisi. Tutte leimprese, dal 1980 al 1986, avrebbero prodotto in perdita, comportando così l'uscita dalmercato di alcune di esse. Di fronte a tale situazione, esse avrebbero fatto uso del lorodiritto di riunione e di libera espressione delle loro rispettive opinioni. Pertanto lepratiche incriminate non sarebbero il risultato di concertazioni illegittime; esse

costituirebbero solo tentativi per un parziale recupero delle perdite, unicocomportamento razionale in un mercato in crisi. Per di più, le pratiche di cui trattasinon avrebbero avuto effetti sulla concorrenza; la Commissione ha così accertato essastessa che le iniziative in materia di prezzi non avrebbero prodotto che un totalefallimento o un successo limitato.

737.
    La Hüls sostiene che le asserite iniziative in materia di prezzi non hanno prodottoeffetti, restando i prezzi di mercato inferiori agli asseriti prezzi obiettivo.

738.
    L'Enichem sostiene che la Commissione non ha prodotto la prova dell'esistenza dieffetti sul mercato. Il preteso effetto psicologico di cui si avvale la Commissione noncorrisponderebbe così ad alcun preciso concetto giuridico. Per di più, l'evoluzione deiprezzi dal gennaio 1981 all'ottobre 1984 sarebbe stata minima.

Giudizio del Tribunale

739.
    Dall'esame dei fatti emerge che la violazione addebitata consisteva in particolare nelfissare in comune prezzi e volumi di vendita sul mercato del PVC. Una tale infrazione,prevista espressamente, a titolo di esempio, all'art. 85, n. 1 del Trattato, aveva unoscopo anticoncorrenziale.

740.
    La circostanza che il settore del PVC attraversasse, all'epoca dei fatti contestati, unagrave crisi non può portare alla conclusione che le condizioni di applicazione dell'art.85, n. 1, del Trattato non fossero soddisfatte. Se è vero che tale situazione del mercatopuò essere, se del caso, presa in considerazione al fine di ottenere, a titolo dieccezione, una esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato, è giocoforza constatareche i produttori di PVC non hanno, in alcun momento, presentato una tale domandadi esenzione, in base all'art. 4, n. 1, del regolamento n. 17. Occorre rilevare infine chela Commissione, nello svolgere la sua valutazione, non ha ignorato, come emerge dalpunto 5 della Decisione, la crisi che stava attraversando il settore; inoltre, essa ne hatenuto conto nella determinazione dell'ammontare dell'ammenda.

741.
    Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 1, delTrattato, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, overisulti che esso ha per oggetto di restringere impedire o falsare il gioco dellaconcorrenza all'interno del mercato comune (in particolare, sentenza della Corte 13luglio 1966, cause riunite 56 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione, Racc. pag. 429,in particolare pag. 496). Pertanto, nella misura in cui il motivo esposto dalle ricorrentideve essere inteso nel senso che sarebbe necessaria la dimostrazione di effettianticoncorrenziali concreti, nonostante sia stato accertato l'oggetto anticoncorrenzialedei comportamenti rimproverati, esso non può essere accolto.

742.
    Inoltre, sembrerebbe che due frasi del punto 37 della versione tedesca della decisionedel 1988, relativa agli effetti dell'intesa, siano state soppresse nella versione tedescadella Decisione. Dal momento che tale soppressione aveva come unico oggettol'armonizzazione delle differenti versioni linguistiche della Decisione, le ricorrenti nonpossono considerare tale circostanza come la prova di un esame insufficiente deglieffetti dell'infrazione.

743.
    Occorre rilevare infine che, contrariamente a quanto sostengono talune ricorrenti, laCommissione non si è limitata ad un'analisi speculativa degli effetti dell'infrazionerimproverata. Essa si è infatti limitata, al punto 37 della Decisione, a sottolineare ilfatto che sapere se a lungo termine i livelli di prezzo sarebbero stati assai più bassi inmancanza di collusione rappresenta una pura speculazione.

744.
    Tuttavia, la Commissione ha correttamente concluso che l'infrazione rimproverata nonera rimasta senza effetti.

745.
    Così, la fissazione di prezzi obiettivo a livello europeo ha necessariamente alterato ilgioco della concorrenza sul mercato del PVC. Gli acquirenti hanno così visto il loromargine di negoziazione dei prezzi limitato. D'altra parte, come già rilevato (supra,punto 655), diversi degli allegati P1 - P70 mostrano che gli acquirenti hanno spessoproceduto ad acquisti prima della data di applicazione di un'iniziativa in materia diprezzi. Ciò conferma la conclusione della Commissione secondo cui gli acquirentierano coscienti del fatto che le iniziative in materia di prezzi dei produttori limitanole loro possibilità di negoziazione e non sarebbero quindi prive di effetti.

746.
    Se è esatto che talune iniziative sono state considerate come fallimenti da parte deiproduttori (v. supra, punto 654), cosa che la Commissione non ha per nulla trascuratonell'adottare la sua Decisione, resta che numerosi degli allegati P1-P70 testimonianodella riuscita, totale o parziale, di iniziative in materia di prezzi. Di fatto, i produttoristessi hanno accertato a più riprese che un'iniziativa in materia di prezzi aveva messotermine ad un periodo di diminuzione dei prezzi, oppure portato ad un aumento deiprezzi praticati sul mercato. Possono essere presi così, a titolo di esempio, gli allegatiP3 («l'aumento per il 1° novembre [1980] si è imposto, di modo che una secondaazione è stata intrapresa»), P5 («l'aumento dei prezzi al 1° novembre [1980] non èstato totalmente coronato da successo, ma i prezzi sono aumentati sostanzialmente»),P17 («gli aumenti di prezzo del giugno [1981] sono progressivamente accettati in tuttaEuropa»), P23 («lo slittamento dei prezzi è stato fermato alla fine del mese [di aprile1982], grazie all'annuncio di un aumento generale dei prezzi europei ad un livello di1,35 DM per il 1° maggio») o P33 («l'aumento dei prezzi introdotto il 1° settembre[1982] per il PVC omopolimero, che porta il prezzo ad un massimo di 1,50 DM/kg, èstato coronato da successo sul piano della tendenza generale»).

747.
    Emerge così dalle constatazioni obiettive effettuate dai produttori stessi all'epoca deifatti che le iniziative in materia di prezzi hanno prodotto un effetto sul livello deiprezzi di mercato.

748.
    D'altra parte, come sottolineato dalla Commissione (punto 38 della Decisione), lepratiche contestate sono state decise nel corso di un periodo di più di tre anni. E'pertanto poco probabile che i produttori abbiano, all'epoca, ritenuto che fosserototalmente prive di efficacia e di utilità.

749.
    Ne consegue che la Commissione ha valutato correttamente gli effetti dell'infrazioneaddebitata. Pertanto, e tenuto conto in particolare delle constatazioni obiettive deiproduttori stessi all'epoca dei fatti, la Commissione non era tenuta a procedere adun'analisi economica approfondita degli effetti dell'intesa sul mercato. Alla luce di ciònon si deve accogliere la domanda della Wacker e dell'Hoechst, diretta a che siadisposta una tale analisi.

750.
    Pertanto il presente motivo deve essere respinto.

d) Sulla qualificazione di pregiudizio al commercio tra Stati membri

Argomenti delle parti

751.
    La LVM e la DSM sostengono che la Commissione non ha dimostrato che le praticheaddebitate abbiano pregiudicato il commercio tra Stati membri. Così, non è il fatto chel'accordo fosse «suscettibile» di produrre un effetto sul commercio che è determinanteper il pregiudizio al commercio tra Stati membri, ma il suo effetto economico; orbene,tale effetto, o la possibilità di tale effetto, devono essere dimostrati (sentenze dellaCorte LTM, citata, Racc. pag. 360, e 11 luglio 1985, causa 42/84, Remia ea./Commissione, Racc. pag. 2545, punto 22).

752.
    Secondo l'ICI, nell'esame del carattere rilevante del pregiudizio, la Commissione sisarebbe accontentata di affermazioni non corroborate. Essa non avrebbe così tenutoconto di elementi di prova di natura economica che la ricorrente aveva presentatonella sua risposta alla comunicazione degli addebiti. In realtà, qualunque cosa abbiapotuto succedere nel corso delle riunioni tra i produttori, ciò non avrebbe avuto alcunaincidenza sugli scambi tra Stati membri.

Giudizio del Tribunale

753.
    L'art. 85, n. 1, del Trattato richiede che gli accordi e le pratiche concordate sianosuscettibili di pregiudicare il commercio tra Stati membri. Pertanto la Commissionenon ha l'obbligo di dimostrare l'esistenza concreta di un tale pregiudizio (sentenza

della Corte 17 luglio 1997, causa C-219/95 P, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag.I-4411, punti 19 e 20).

754.
    Inoltre risulta dalla giurisprudenza che un accordo, una pratica concordata o unadecisione di associazione di imprese non ricadono sotto il divieto dell'art. 85, n. 1,allorché pregiudichino il mercato in maniera irrilevante, in ragione della deboleposizione dei partecipanti sul mercato dei prodotti di cui trattasi (sentenza della Corte9 luglio 1969, causa 5/69, Völk, Racc. pag. 295, punto 7).

755.
    Nel caso di specie, come rilevato dalla Commissione al punto 39 della sua Decisione,i comportamenti rimproverati si estendevano all'insieme degli Stati membri ecoprivano praticamente l'insieme delle vendite di tale prodotto industriale nellaComunità. Inoltre, la maggior parte dei produttori vendevano i loro prodotti in più diuno Stato membro. Non è infine in discussione che gli scambi intracomunitari, tenutoconto degli squilibri esistenti tra l'offerta e la domanda sui diversi mercati nazionali,fossero di rilevante entità.

756.
    Pertanto, la Commissione ha concluso correttamente al punto 39 della Decisione chei comportamenti rimproverati erano suscettibili di pregiudicare in modo rilevante gliscambi tra Stati membri.

e) Sugli altri motivi di diritto

Sul motivo relativo ad uno sviamento di potere

757.
    La BASF ritiene che la Commissione abbia commesso uno sviamento di potererifiutandosi di procedere alle verifiche necessarie per corroborare le sue affermazioniriguardo agli effetti dell'intesa sul mercato, al contesto economico, alla duratadell'infrazione e all'esistenza di ostacoli al libero gioco di mercato. Essa avrebbe cosìabusato del potere discrezionale ad essa riconosciuto dall'art. 15, n. 2, del regolamenton. 17.

758.
    La Commissione sottolinea che tale motivo non è che la ripetizione dei motiviprecedenti e deve dunque essere respinto per le stesse ragioni. In ogni caso, essacontesta il fatto di aver usato dei suoi poteri per scopi diversi da quelli addotti.

759.
    In mancanza di indici obiettivi, pertinenti e concordanti, da cui emerga che laDecisione è stata presa esclusivamente, o per lo meno in modo determinante, perscopi diversi da quelli addotti, tale motivo deve essere respinto.

Sul motivo relativo ad una mancata concordanza tra il dispositivo e i motivi dellaDecisione

760.
    La Shell fa valere un'incongruenza tra l'art. 1 del dispositivo della Decisione ed imotivi di questa. Essa osserva, in quanto ai motivi della Decisione, che, in primo luogo,il comportamento ad essa imputato riguarda solo una pratica concertata, e non unaccordo tra imprese (Decisione, punto 34), in secondo luogo, è esclusa ognipartecipazione da parte sua nell'elaborazione dei documenti di programmazione(punto 48), in terzo luogo, la sua pretesa partecipazione andrebbe dal gennaio 1982all'ottobre 1983 (punti 48 e 54) e, in ultimo luogo, la sua partecipazione era limitata(punti 48 e 53). Orbene, su ciascuno di tali punti, il dispositivo sarebbe differente.

761.
    Occorre ricordare che il dispositivo di una decisione deve essere inteso alla luce deimotivi che lo sottendono.

762.
    Nel caso di specie, l'art. 1 del dispositivo, nell'indicare che le imprese hannopartecipato ad un accordo «e/o» ad una pratica concordata, impedisce ognicontraddizione con il punto 34 della Decisione. Inoltre, dal momento che tale articolosi riferisce ad infrazioni «per i periodi indicati nella presente decisione», la ricorrentenon può utilmente avvalersi di una contraddizione con i motivi della Decisione, tantoin riferimento alla sua mancata partecipazione al progetto di creazione di intesa nel1980, quanto alla durata della sua partecipazione. Infine, così come esposto ai punti48 e 53 dei motivi della Decisione, nulla nel dispositivo indica che la Commissione nonabbia tenuto conto del ruolo limitato svolto dalla ricorrente.

763.
    Il motivo deve pertanto essere respinto.

C — Sulla partecipazione delle ricorrenti alla violazione accertata

764.
    Le ricorrenti contestano alla Commissione, in primo luogo, di aver accolto il principiodi una responsabilità collettiva (1). Esse sostengono, in secondo luogo, che la loropartecipazione alla violazione non è comunque dimostrata (2).

1. Sulla pretesa imputazione di una responsabilità collettiva

Argomenti delle parti

765.
    La Elf Atochem, la BASF, la SAV, l'ICI e l'Enichem sottolineano che la responsabilitàdi un'impresa non può essere che personale, in forza di un principio universalmentericonosciuto.

766.
    Nel caso di specie, la Commissione non avrebbe osservato tale principio. Infatti, essaafferma, al punto 25 della Decisione, che non è necessario provare che ciascunpartecipante ha preso parte ad ognuna delle manifestazioni dell'intesa, ma che èsufficiente valutare la loro partecipazione all'intesa «considerata complessivamente».

767.
    La Commissione osserva che, come emergerebbe in particolare dai punti 25, secondocomma, 26, primo comma, e 31, in fine, della Decisione, essa era perfettamentecosciente della necessità di provare l'adesione individuale dei ricorrenti all'intesaaddebitata.

Giudizio del Tribunale

768.
    Al punto 25, secondo comma, della Decisione, la Commissione ha indicato quantosegue: «Per quanto riguarda gli aspetti pratici dei mezzi probatori, la Commissioneritiene che, oltre a dimostrare l'esistenza di un'intesa mediante prove persuasive, ènecessario provare anche che ciascun sospetto partecipante ha aderito al progettocomune. Tuttavia, ciò non significa che debbano esistere prove documentali chedimostrino che ciascun partecipante ha preso parte ad ogni manifestazionedell'infrazione. E' altamente improbabile che in una fattispecie di questo tipo la provadocumentale ricorra per ciascun partecipante; e ogni elemento delle provedocumentali non nominerà puntualmente tutti i partecipanti al cartello. Nel presentecaso non è stato possibile, data l'assenza di documentazione sui prezzi, provarel'effettiva partecipazione di ciascun produttore a iniziative concordate in materia diprezzi. Pertanto, in relazione a ciascun sospetto partecipante la Commissione havalutato l'esistenza o no di prove sufficientemente attendibili a dimostrazione della suaadesione all'intesa nel suo complesso e non già l'esistenza di prove della suapartecipazione ad ogni manifestazione dell'intesa stessa».

769.
    Al punto 31, in fine, della Decisione è indicato: «Nel caso di specie, il punto essenzialeè che per un lungo periodo i produttori si sono concentrati in vista di uno scopocomune illecito e ciascuno di essi deve, non solo assumersi la responsabilità per ilruolo svolto direttamente come singolo, ma anche condividere la responsabilità perl'attuazione dell'intesa nel suo complesso».

770.
    Emerge così, in particolare dalla prima frase del punto 25, secondo comma, dellaDecisione, che la Commissione non ha trascurato la necessità di provare lapartecipazione di ciascuna impresa all'intesa addebitata.

771.
    A tal fine, essa ha fatto riferimento alla nozione di intesa considerata«complessivamente» o «nel suo insieme». Non se ne potrebbe tuttavia dedurre chela Commissione avrebbe accolto il principio di una responsabilità collettiva, nel sensoche essa avrebbe imputato a talune imprese la partecipazione a fatti ai quali essasarebbe estranea per il solo motivo che la partecipazione di altre imprese a tali fattiè, invece, dimostrata.

772.
    Infatti la nozione di intesa considerata «complessivamente» o «nel suo insieme» èindissociabile dalla natura della violazione di cui trattasi. Questa consiste, come emerge

dall'esame dei fatti, nella regolare organizzazione, per una durata di svariati anni, diriunioni tra produttori concorrenti il cui oggetto era costituito dall'accordo su praticheillecite, destinate ad organizzare artificialmente il funzionamento del mercato del PVC.

773.
    Ora, un'impresa può altresì essere ritenuta responsabile di un'intesa globale anchequalora venga dimostrata la sua diretta partecipazione soltanto a uno o più deglielementi costitutivi di tale intesa, purché le fosse noto, o dovesse necessariamenteesserle noto, il fatto che la collusione a cui partecipava, in particolare tramite regolaririunioni organizzate durante diversi anni, rientrava in un piano globale diretto a falsareil gioco normale della concorrenza, e che questo piano globale riguardava il complessodegli elementi costitutivi dell'intesa.

774.
    Nel caso di specie, se, in mancanza di documenti, la Commissione non è stata in gradodi provare la partecipazione di ciascuna impresa all'attuazione delle iniziative inmateria di prezzi, attuazione che costituisce una delle manifestazioni dell'intesa, essaha comunque ritenuto di essere in grado di dimostrare che ciascuna impresa aveva inogni caso partecipato alle riunioni tra produttori aventi ad oggetto, in particolare, lafissazione dei prezzi in comune.

775.
    Così come emerge dal punto 20, quarto e quinto comma: «La Commissione, inmancanza di documentazione sui prezzi da parte dei produttori, non è in grado didimostrare che tutti i produttori hanno introdotto contemporaneamente listini di prezziidentici o applicato prezzi ”obiettivo” ”europei” in marchi tedeschi. Tuttavia èpossibile dimostrare che uno degli argomenti principali delle riunioni nelle quali tuttii produttori erano implicati era la fissazione dei prezzi obiettivo e il coordinamentodelle iniziative in materia di prezzi».

776.
    Questa stessa idea è espressa al punto 26, quinto comma: «Il grado di responsabilitàdi ciascun partecipante non dipende tuttavia dai documenti che — in maniera fortuitao no — sono disponibili presso quella impresa, bensì dalla sua partecipazione all'intesavista nella sua globalità. Pertanto, il fatto che la Commissione non abbia ottenutoprove quanto al comportamento relativo alla fissazione dei prezzi di alcune impresenon ne sminuisce la partecipazione, dato che risulta dimostrato che esse erano membridi diritto di un'intesa nella quale venivano programmate iniziative in materia diprezzi».

777.
    Sembra pertanto che, nella Decisione, la Commissione sostenga di essere stata ingrado di dimostrare che ciascuna impresa aveva partecipato, da un lato, a talunemanifestazioni dell'intesa e, dall'altro, alla luce di un insieme di indizi concordanti, alleriunioni tra produttori nel corso delle quali esse si accordavano, in particolare, suiprezzi da praticare nei giorni successivi. A tal proposito, la Commissione si è riferitaa giusto titolo al fatto che l'impresa veniva citata nei documenti di programmazione,

i cui progetti sono stati poi attuati ed accertati sul mercato del PVC nelle settimanesuccessive alla loro elaborazione, che la sua partecipazione alle altre manifestazionidell'intesa era provata o ancora che l'impresa era stata citata dalla BASF e dall'ICIcome partecipante alle riunioni tra produttori.

778.
    Dall'insieme di tali elementi emerge che la Commissione non ha addebitato a ciascunaimpresa una responsabilità collettiva, o ancora una responsabilità per unamanifestazione di un'intesa alla quale essa sarebbe rimasta estranea, bensì laresponsabilità dei fatti ai quali ognuna aveva partecipato.

2. Sulla partecipazione individuale delle ricorrenti all'infrazione

779.
    Ognuna delle ricorrenti nella presente causa, ad eccezione dell'ICI, contesta che siastata dimostrata la sua partecipazione alla violazione ad essa addebitata, sianell'ambito di un motivo specifico, sia nell'ambito di altri motivi relativi, per esempio,alla determinazione dei fatti o alle norme in materia di onere della prova.

780.
    In queste condizioni, occorre esaminare di seguito la situazione di ciascuna dellericorrenti, ad eccezione dell'ICI. L'esame di tali questioni è indissociabile da quello delvalore probatorio dei documenti ai quali si riferisce la Commissione e delleconseguenze giuridiche che essa ne trae, elementi questi già esaminati in precedenza.

a) La DSM

Argomenti delle ricorrenti

781.
    In primo luogo, le ricorrenti negano di aver partecipato a riunioni tra produttori nelcorso delle quali sarebbero stati discussi i prezzi e le quote di mercato. Gli elementidi prova della Commissione a tal proposito sarebbero infatti manifestamenteinsufficienti. Così, anzitutto, l'indicazione del nome della DSM sulla lista di controllo,il cui valore probatorio è già stato accertato, non dimostrerebbe né che la riunione iviprevista abbia avuto luogo, né che la DSM vi abbia partecipato. Inoltre, ledichiarazioni dell'ICI, fatte d'altra parte con riserva, riguarderebbero fatti accaduti nel1983, anno in cui la DSM aveva abbandonato il mercato del PVC. Infine, la DSM nonsarebbe stata identificata dalla BASF come partecipante alle riunioni.

782.
    In secondo luogo, riguardo al preteso sistema di quote, le ricorrenti ritengono privodi valore probatorio il documento della DSM, il solo utilizzato contro di loro dallaCommissione, nel quale appare il termine «compensazione». Pur supponendo che iltermine sia da interpretare nel senso ad esso dato dalla Commissione, ciò nonsignificherebbe che i ricorrenti abbiano partecipato ad un tale meccanismo.

783.
    In terzo luogo, sul controllo delle vendite, le ricorrenti contestano che la Commissioneabbia dimostrato l'esistenza di un tale meccanismo.

784.
    In ultimo luogo, sui prezzi obiettivo e le iniziative in materia di prezzi, le ricorrentiricordano che la stessa esistenza di iniziative in materia di prezzi concertati non èdimostrata.

Giudizio del Tribunale

785.
    La DSM è stata identificata dall'ICI come partecipante alle riunioni tra produttori (v.supra, punto 675) di cui la Commissione ha dimostrato il carattere illecito (v. supra,punti 679-686). Contrariamente a quanto indicato dalle ricorrenti, le dichiarazionidell'ICI non riguardano solo il periodo successivo al gennaio 1983, bensì le riunioniinformali tenutesi al ritmo approssimativo di una al mese «a partire dal mese di agosto1980», cosa che la BASF ha confermato (v. supra, punti 675 e 677).

786.
    Inoltre la DSM appariva esplicitamente nei documenti di programmazione comemembro interpellato del «nuovo quadro di riunioni» previsto dall'ICI. Tenuto contodella stretta correlazione esistente tra le pratiche previste in tali documenti e quelleaccertate sul mercato del PVC nelle settimane successive (v. supra, punti 662 eseguenti), l'indicazione del nome della DSM può essere considerata come un indiziodella sua partecipazione alla violazione contestata.

787.
    Svariati documenti utilizzati dalla Commissione per stabilire l'esistenza di iniziative inmateria di prezzi comuni (v. supra, punti 637-661) provengono dalla DSM. Diversi tratali documenti, e in particolare gli allegati P5, P13, P28 e P41, testimoniano inoltre ilfatto che la DSM ha «fermamente sostenuto» tali iniziative in materia di prezzi.

788.
    Il documento Alcudia, confermando, con altri documenti, l'esistenza di un meccanismodi controllo dei volumi di vendita tra produttori di PVC, designa indirettamente laDSM, dal momento che vi si può leggere che, «nel caso del PVC, un solo produttorenon partecipa [al sistema di compensazione]» (v. supra, punto 589); orbene, in rispostaad una domanda di informazioni, l'ICI ha indicato che la Shell era il produttore inquestione. Inoltre, il documento della DSM, relativamente al quale la Commissione haconcluso, a giusto titolo, che confermava l'esistenza di un meccanismo dicompensazione tra i produttori (v. supra, punti 594-598), è un rapporto mensile sullasituazione del mercato elaborato dai servizi della DSM.

789.
    Per quanto riguarda il controllo delle vendite, le ricorrenti mettono in discussione solol'esistenza di un tale meccanismo. Orbene, tale censura è già stata esaminata erespinta dal Tribunale (v. supra, punti 618-636).

790.
    Alla luce dell'insieme di tali elementi, la Commissione ha, a giusto titolo, concluso chela DSM aveva preso parte alla violazione contestata.

b) L'Atochem

Argomenti della ricorrente

791.
    Secondo la ricorrente, la Commissione non ha apportato alcun elemento di prova delconsenso o della partecipazione della Elf Atochem all'intesa contestata.

792.
    Riguardo alle iniziative in materia di prezzi, la ricorrente sottolinea che nessundocumento fa riferimento ad essa o alle società del gruppo. Nulla nel fascicolodimostrerebbe che la Elf Atochem abbia adottato un comportamento parallelo aquello degli altri produttori di PVC. Tutt'altro, svariati documenti dimostrerebbero daparte sua un comportamento concorrenziale e non coordinato.

793.
    Riguardo al presunto sistema di quote, di compensazioni e di sorveglianza del mercato,la ricorrente fa valere che i due documenti sulla cui base essa è stata incriminata(quadro Atochem e quadro Solvay) sono privi di valore probatorio. La Commissionericonoscerebbe essa stessa, al punto 11 della Decisione, che una disciplina non èaffatto esistita. Secondo la ricorrente, le variazioni costanti delle quote di mercato dellaElf Atochem sono evidentemente incompatibili con l'esistenza di un tale sistema alquale l'impresa avrebbe partecipato.

794.
    La Commissione non avrebbe dimostrato né la sua presenza alle riunioni traproduttori, né la sua partecipazione, attiva o passiva, alle decisioni che ivi avrebberopotuto esser prese.

Giudizio del Tribunale

795.
    L'Atochem è stata citata dall'ICI come partecipante alle riunioni tra produttori (v.supra, punto 675), di cui la Commissione ha dimostrato il carattere illegittimo (v.supra, punti 679-686).

796.
    La presenza della ricorrente a tali riunioni è stata confermata dalla BASF (v. supra,punto 677).

797.
    Inoltre, i documenti di programmazione menzionano, tra i membri interpellati dall'ICIper partecipare al «nuovo quadro di riunioni», la «nuova società francese», riguardoa cui non si nega né che si tratti della società Chloé, né che quest'ultima è diventatain seguito l'Atochem.

798.
    Per le ragioni già esposte (v. supra, punto 788), il documento Alcudia designaindirettamente l'Atochem.

799.
    Il quadro Atochem, che ricapitola le vendite dei diversi produttori ancora in attivitàal primo semestre del 1984 ed i corrispondenti obiettivi (v. supra, punti 602 eseguenti), è stato rinvenuto nella sede di tale impresa. Pur supponendo, come sostienela ricorrente, che tale quadro non sia stato elaborato al suo interno, tuttavia essoindica un obiettivo di vendita e dati di vendita che la riguardano.

800.
    Quanto all'argomento dell'Atochem secondo cui «l'evoluzione delle produzioni nonconforta l'esistenza delle quote dedotte» (ricorso, pag. 12), esso è basato su un quadroche costituiva l'allegato 1 della risposta della ricorrente alla comunicazione degliaddebiti. Orbene, è sufficiente constatare che tale quadro si riferisce agli anni 1986 e1987, che non sono in discussione nella presente causa.

801.
    Infine, tra le cifre relative alle vendite che appaiono nei quadri della Solvay e che laCommissione è stata in grado di verificare, ve ne sono che riguardano l'Atochem esono esatte (v. supra, punto 628).

802.
    D'altra parte, se la Commissione non ha potuto ottenere alcuna tabella dei prezzidell'Atochem che gli avrebbe permesso di verificare che tale impresa aveva messo inopera le iniziative di prezzi comuni, gli allegati P1-P70 indicano che i produttorifrancesi non sono rimasti estranei a tale manifestazione dell'intesa. Così, al di là deidocumenti, come gli allegati P1, P6, P15, P19, P22, P26, P29, P32, P45 e P48, nei qualisi fa riferimento ad «iniziative generali» destinate ad aumentare «il complesso deiprezzi europei» o ancora ad «iniziative del settore», taluni allegati evocano piùspecificamente il mercato francese e permettono di concludere che le iniziative inmateria di prezzi vi erano annunciate e applicate. Ciò è in particolare quanto emergedagli allegati P21, P23, P24, P30, P31 e P38.

803.
    Se è vero che due documenti fanno riferimento all'atteggiamento aggressivo diproduttori francesi in materia di prezzi, occorre rilevare che ciò non è tale da inficiarele conclusioni della Commissione. Infatti, in primo luogo, essa ne ha tenuto conto nellasua analisi dei fatti, in particolare al punto 22, terzo comma, della Decisione, doveviene precisato: «E' anche vero che numerosi produttori che prendevano parte alleriunioni venivano definiti ”aggressivi” o ”disfattisti” in alcuni mercati da altri produttoriche si consideravano forti sostenitori delle iniziative in materia di prezzi e che eranodisposti a perdere vendite pur di riuscire ad imporre un aumento». La Commissioneha fatto anche riferimento a questa circostanza nella sua valutazione giuridica, inparticolare al punto 31, primo comma, della Decisione, dove viene precisato: «Puòanche darsi che in relazione all'uno o all'altro aspetto degli accordi, un particolareproduttore o gruppo di produttori abbia talvolta formulato riserve oppure non sia stato

soddisfatto di qualche punto specifico». D'altra parte il comportamento aggressivooccasionale di taluni produttori contribuiva all'insuccesso di talune iniziative, cosa cheemerge dai punti 22, 37 e 38 della Decisione. In secondo luogo, il fatto che laricorrente occasionalmente non abbia messo in opera una prevista iniziativa in materiadi prezzi non pregiudica la conclusione della Commissione; infatti, per quanto riguardapiù specificamente le imprese per le quali essa non aveva potuto ottenere alcunatabella dei prezzi, la Commissione si è limitata ad affermare che tali imprese avevanocomunque partecipato alle riunioni tra produttori il cui oggetto era, in particolare, lafissazione di obiettivi in materia di prezzi (v. supra, punti 774 e seguenti), e non laconcreta messa in opera di tali iniziative (sentenza Atochem/Commissione, citata,punto 100).

804.
    Dato l'insieme di tali elementi, è a giusto titolo che la Commissione ha conclusoaffermando la partecipazione della ricorrente alla violazione addebitata.

c) La BASF

Argomenti della ricorrente

805.
    La ricorrente contesta il fatto che esistano prove sufficienti della sua adesione all'intesaconsiderata globalmente. Nel caso di specie, tali prove si limiterebbero ai documentidi programmazione, alla partecipazione a riunioni regolari, al quadro Atochem e alquadro Solvay.

806.
    Orbene, in primo luogo, il valore probatorio dei documenti di programmazionesarebbe già stato confutato. In mancanza di ogni prova che essa fosse a conoscenzadi tali documenti e che li avesse sottoscritti, questi non sarebbero sufficienti a provarela partecipazione della ricorrente all'intesa.

807.
    In secondo luogo, nessuna prova permetterebbe di concludere che la ricorrente abbiaaderito ad accordi violanti il diritto della concorrenza e adottati in occasione delleriunioni tra produttori, cosa che non potrebbe, d'altra parte, essere dedotta dalla solaesistenza delle riunioni. In ogni caso, la ricorrente ricorda di aver dichiarato, nella suarisposta dell'8 dicembre 1987 ad una richiesta d'informazioni, che essa non avevapartecipato ad alcuna riunione dopo l'ottobre 1983, sempre che ve ne siano state diulteriori.

808.
    In terzo luogo, il solo fatto che il nome della ricorrente sia menzionato nel quadrodell'Atochem, a sua insaputa, non sarebbe sufficiente a dimostrare la suapartecipazione ad una intesa illecita. Tale documento non dimostrerebbe né che laBASF si è vista attribuire una quota propria, né che essa abbia aderito ad un sistemadi quote. I quadri Solvay, da parte loro, non permetterebbero di dimostrare che la

ricorrente ha partecipato a scambi di informazioni con i suoi concorrenti.

Giudizio del Tribunale

809.
    La ricorrente ha riconosciuto di aver partecipato a riunioni informali tra produttori,di cui la Commissione ha dimostrato l'illegittimità ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato(v. supra, punti 679-686).

810.
    Tale presenza alle riunioni è stata confermata dall'ICI (v. supra, punto 675)

811.
    La ricorrente era identificata nei documenti di programmazione, come membrointerpellato del «nuovo quadro di riunioni». Se, come già indicato, tali documenticostituiscono, al massimo, un «progetto di creazione d'intesa» (v. supra, punti 670-673)e non possono pertanto essere considerati come la prova della partecipazione dellaricorrente alla violazione rimproverata, il fatto che la ricorrente vi sia stata citata puòessere considerato come indizio di tale partecipazione.

812.
    Per le ragioni già esposte (v. supra, punto 788), il documento Alcudia designaindirettamente la BASF.

813.
    BASF appare nel quadro Atochem il quale contiene, sia pure in forma aggregata, idati di vendita e la percentuale delle vendite obiettivo dei quattro produttori tedeschi(v. supra, punto 612).

814.
    La BASF è citata anche nei quadri Solvay. Tra le cifre di vendita menzionate che laCommissione è stata in grado di verificare, due riguardano la ricorrente e sono esatte(v. supra, punto 627).

815.
    D'altra parte, se la Commissione non ha potuto ottenere alcuna tabella dei prezzi dellaBASF che le avrebbe permesso di verificare che tale impresa aveva messo in operale iniziative comuni in materia di prezzi, gli allegati P1-P70 indicano che i produttoritedeschi non sono restati estranei a tale manifestazione dell'intesa. Così, al di là deidocumenti, come gli allegati P1, P6, P15, P19, P22, P26, P29, P32, P45 e P48, nei qualisi fa riferimento ad «iniziative generali» destinate ad aumentare «l'insieme dei prezzieuropei» o ancora ad «iniziative del settore», taluni allegati evocano piùspecificamente il mercato tedesco e permettono di concludere che le iniziative inmateria di prezzi vi erano annunciate ed applicate. Ciò è in particolare quanto emergedagli allegati P23, P24, P26, P29, P30, P41 e P58.

816.
    Dato il combinato di tali elementi, è a giusto titolo che la Commissione ha conclusoritenendo la ricorrente come partecipante alla violazione rimproverata.

d) Shell

Argomenti della ricorrente

817.
    Nella prima parte di tale motivo, la ricorrente rimprovera alla Commissione di averignorato la struttura particolare del gruppo Shell. Infatti, benché destinataria dellaDecisione, essa non sarebbe né produttore né fornitore di PVC. Essa non sarebbe cheuna società di servizi il cui ruolo di consiglio non comporterebbe la possibilitàd'imporre alle società di sfruttamento Shell l'attuazione di un'intesa, tanto in materiadi prezzi quanto di quote di produzione. Inoltre, la Commissione non avrebbe potutolegittimamente supporre che, nella misura in cui la ricorrente avrebbe potutoconsigliare alle società di sfruttamento del gruppo di raggiungere un prezzodeterminato in un determinato caso, tali società avrebbero effettivamente procedutoin tal senso.

818.
    Nella seconda parte del motivo, la ricorrente sostiene che la prova della suapartecipazione alle riunioni tra produttori è fondata, in larga misura, sull'ammissionedella partecipazione dei suoi rappresentanti a due di esse.

819.
    Ora, la prima riunione, tenutasi a Parigi il 2 marzo 1983, avrebbe teso unicamente adesaminare la crisi che colpiva l'industria petrolchimica europea e la necessità diristrutturare tale settore, in particolare alla luce del primo progetto di rapporto delgruppo di lavoro Gatti/Grenier, adottato a seguito di riunioni con la Commissione.Inoltre, un'iniziativa comune non potrebbe all'occasione essere stata decisa, poiché lastampa specializzata aveva riportato l'aumento di prezzo due settimane prima; ciòapparirebbe nel numero della rivista European Chemical News del 21 febbraio 1983:«sembra che i produttori prevedano aumenti di prezzo ad un livello di 1,50 - 1,65DM/kg ma il loro calendario è incerto». Infine, in ogni caso, il rappresentante dellaShell non avrebbe appoggiato alcuna pretesa iniziativa, come prova il fatto che, menodi quattro settimane dopo la riunione, le società del gruppo Shell hanno fissato unprezzo obiettivo di 1,35 DM/kg, nettamente inferiore al supposto prezzo obiettivo di1,60 DM/kg o al supposto prezzo minimo settoriale di 1,50 DM/kg.

820.
    La seconda riunione, che ha avuto luogo a Zurigo nell'agosto del 1983, avrebbe avutoad oggetto l'esame delle condizioni di commercializzazione del PVC, dei prezzidominanti sul mercato e della necessità per il settore di aumentare i prezzi. Ilrappresentante della Shell non avrebbe appoggiato nessuna di tali tesi. Nessundocumento interno della ricorrente rivelerebbe d'altra parte un qualunque prezzoobiettivo per questo periodo, e ogni prezzo settoriale risultante nella documentazionedella ricorrente in questo periodo avrebbe manifestamente per origine fontiprofessionali indipendenti.

821.
    Nella terza parte di questo motivo, la ricorrente sostiene che i soli elementi di provariguardanti il sistema di quote sono i documenti di programmazione del 1980 e ilquadro Atochem, riferentesi senza dubbio al 1984. Ora, alla luce della Decisione, laShell non avrebbe partecipato all'elaborazione del piano del 1980 e la sua presuntapartecipazione sarebbe cessata nell'ottobre 1983. Quanto al meccanismo dicompensazione, la Decisione (punto 26, secondo comma, in fine) riconoscerebbeesplicitamente che la Shell non vi ha partecipato.

822.
    Nella quarta parte del motivo, relativo al meccanismo di sorveglianza delle vendite sulmercato interno, la ricorrente osserva che la prova di tali meccanismi è fondata, da unlato, sui quadri Solvay, dall'altro, su colloqui telefonici tra la Solvay e la Shell, di cuiquest'ultima ha riconosciuto l'esistenza nella sua risposta ad una richiestad'informazioni.

823.
    Orbene, i quadri Solvay riguarderebbero i seguenti grandi mercati nazionali: laGermania, l'Italia, il Benelux e la Francia. Nel caso di specie, solo questi ultimi duemercati potrebbero essere pertinenti, poiché la Shell non è un produttore nazionalené in Germania né in Italia. Tuttavia, per quanto riguarda il Benelux, la Commissionericonoscerebbe essa stessa che i dati indicati non corrispondono alle dichiarazioni Fidesindividuali. Per quanto riguarda la Francia, contrariamente alle affermazioni dellaCommissione, le cifre attribuite alla Shell nei quadri Solvay sarebbero nettamentediverse da quelle contenute nelle dichiarazioni della Shell alla Fides.

824.
    D'altra parte, la Commissione avrebbe distorto la risposta della Shell alla domanda diinformazioni. Infatti, da un lato, nessuna informazione precisa sarebbe statacomunicata alla Solvay; tali comunicazioni avrebbero riguardato solo le vendite inEuropa occidentale e non avrebbero quindi potuto costituire la fonte dei quadriSolvay, che comportano una suddivisione paese per paese. Dall'altro, tali informazionisarebbero state comunicate occasionalmente tra gennaio 1982 ed ottobre 1983, mentrei quadri Solvay riportano le cifre per il periodo 1980-1984. Ciò confermerebbe che iquadri non sono stati elaborati che a partire da statistiche ufficiali pubblicate e dacontatti con la clientela.

825.
    Nella quinta parte del motivo, relativa alle iniziative in materia di prezzi, la ricorrentesostiene, anzitutto, che dalla Decisione emergono contraddizioni quanto al grado dipartecipazione della Shell. Infatti, nella Decisione si afferma nello stesso tempo chela Shell ha partecipato alle iniziative in materia di prezzi (punto 20), che essa ne erainformata (punto 26) e che essa ne era semplicemente a conoscenza (punto 48).

826.
    Inoltre, a parte due casi isolati, la ricorrente non avrebbe partecipato alle riunioni traproduttori.

827.
    Le società del gruppo Shell avrebbero fissato i loro prezzi in modo indipendente. Così,sulle quattro iniziative per le quali la Commissione dispone di documenti provenientidalla Shell, la ricorrente fa osservare che le iniziative settoriali erano sempre statesegnalate con anticipo sulla stampa specializzata. Inoltre, i prezzi obiettivo fissati dallaShell non corrispondevano ai supposti prezzi obiettivo del settore. Il solo caso diconcordanza quantitativa risalirebbe al 1° settembre 1982; tuttavia, in questo caso, laShell avrebbe fissato il suo prezzo obiettivo solo il 9 settembre 1982 e tale prezzoobiettivo sarebbe dovuto intervenire solo il 1° ottobre 1982; inoltre, dal mese dinovembre 1982, la Shell avrebbe riportato il suo prezzo obiettivo ad un livello inferiore(1,40 DM/kg invece di 1,50 DM/kg).

828.
    Nella sesta parte di tale motivo, la ricorrente fa valere che una pratica concordata eraincompatibile con la strategia della Shell, che aveva messo in servizio nel 1981 unnuovo stabilimento per la produzione del PVC, la cui capacità immediata di 100 ktall'anno doveva essere sfruttata a pieno regime. I due stabilimenti di PVC della Shellavrebbero avuto un carico di lavoro superiore alla media settoriale e le quote dimercato della Shell si sarebbero, per questo fatto, ampiamente accresciute. In talicondizioni accettare una quota basata sulla posizione ottenuta nel 1979 non avrebbeavuto alcun senso. In realtà, nessuna annata potrebbe servire come riferimentoaccettabile, dal momento che Shell poneva in servizio un nuovo stabilimento.

Giudizio del Tribunale

829.
    Nella prima parte del motivo, la ricorrente sostiene che, tenuto conto delle specificitàdel gruppo Royal Dutch-Shell, gli era impossibile imporre un comportamento, fosseesso anticoncorrenziale, alle società operative del gruppo.

830.
    Al punto 46 della Decisione, nell'esaminare le particolarità del gruppo Royal Dutch-Shell, la Commissione non ha trascurato il fatto che «le varie società» operative «nelsettore chimico godono apparentemente di un ampio grado di autonomia di gestione»,e che la ricorrente è «una società di servizi».

831.
    Tuttavia, essa ha sottolineato, cosa che non è contestata, che la ricorrente assume laresponsabilità «per la programmazione e il coordinamento delle attività del gruppoShell nel settore dei prodotti termoplastici». Pertanto essa possiede un compito diindirizzo riguardo alle società operative del gruppo.

832.
    Inoltre, allo stesso punto 46 della Decisione, la Commissione ha sottolineato che laricorrente «era in contatto con il cartello» e «partecipava alle riunioni nel 1983». Così,svariati allegati alla comunicazione degli addebiti relativi alle iniziative in materia diprezzi provengono dalla ricorrente (allegati P35, P36, P49, P50, P51, P53, P54, P55 eP59). Orbene, tali allegati, in particolare, costituiscono la prova dell'esistenza di

iniziative concertate tra produttori (v. supra, punti 637 e seguenti) e mostrano che laricorrente era, se non altro, informata in modo preciso dei prezzi obiettivo fissati edelle date previste a tal fine. Inoltre, il rappresentante della Shell alle due riunioni acui la ricorrente riconosce aver partecipato nel 1983 era il signor Lane, allora vicepresidente dell'impresa ricorrente.

833.
    Infine la Commissione ha ritenuto che «la definizione della Corte di ”praticaconcordata” è particolarmente adatta a definire la partecipazione di Shell che hacollaborato con l'intesa senza esserne membro di diritto ed è stata in grado di adattareil proprio comportamento sul mercato alla luce dei suoi contatti con il cartello». Datetali condizioni, anche se la ricorrente non era in grado d'imporre i prezzi alle filiali divendita, resta comunque il fatto che, essendo in contatto con il cartello e rinviandoverso le filiali le informazioni così ottenute, essa era l'elemento motore dellapartecipazione del gruppo Shell alla pratica concordata. A questo proposito, occorrerilevare che i suddetti allegati alla comunicazione degli addebiti provenienti dallaricorrente, indicanti sia i prezzi obiettivo che la loro data di messa in pratica, eranoindirizzati, come emerge dal dettato stesso, all'insieme delle consociate del gruppo inEuropa.

834.
    Date tali condizioni, la pretesa particolare struttura del gruppo Royal Dutch-Shell noncostituisce di per sé un ostacolo per affermare che la ricorrente era in grado dipartecipare ad una pratica contraria alle disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato e,a fortiori, di essere destinataria della Decisione.

835.
    Quanto alla prova della partecipazione della ricorrente all'intesa, occorre ricordare chela Commissione ha, in particolare ai punti 48 e 53 della Decisione, riconosciuto il ruolominore della ricorrente nell'infrazione addebitata. Pertanto, occorre esaminare se laCommissione ha prodotto elementi sufficienti per stabilire che la ricorrente «è rimastaai margini del cartello» (punto 53 della Decisione).

836.
    A tal proposito, sia l'ICI che la BASF hanno identificato la ricorrente comepartecipante alle riunioni informali tra produttori (v. supra, punti 675 e 677). La Shellammette di aver partecipato a due riunioni, per le quali la Commissione aveva raccoltola prova della sua partecipazione sotto forma di indicazioni contenute in un'agenda (v.supra, punto 676). Tuttavia, essa nega che tali riunioni abbiano avuto un obiettivoanticoncorrenziale o che essa si sia resa partecipe di una qualsiasi collusione in taleoccasione.

837.
    Riguardo alla prima riunione, a Parigi, il 2 marzo 1983, il Tribunale ha ritenuto chel'oggetto anticoncorrenziale da essa perseguito sia stato dimostrato dalla Commissione(v. supra, punti 650 e 652).

838.
    L'articolo di stampa di cui si serve la ricorrente, preso dalla rivista European ChemicalNews del 21 febbraio 1983, non inficia tale conclusione. Infatti, i termini stessi di talearticolo citati dalla ricorrente sono ambigui, in quanto non permettono di concludereper l'esistenza di iniziative individuali. Inoltre, l'articolo era impreciso sulla data delleiniziative; per contro, i documenti posteriori di qualche giorno alla riunione del 2marzo 1983 e trovati dalla Commissione nei locali delle imprese, in particolare quellidella Shell, mostrano la data esatta delle iniziative.

839.
    La Shell afferma infine di non aver, comunque, sostenuto iniziative in materia diprezzi. A tal fine, essa fa valere che, il 31 marzo 1983, essa ha fissato il suo prezzoobiettivo a 1,35 DM/kg, ossia ad un livello inferiore a quello presuntivamente fissatodi concerto dai produttori. Resta che la Shell era a conoscenza del livello di prezzodeciso dai produttori il 2 marzo 1983 e della data di attuazione di tale iniziativa, comeemerge dall'allegato P49, datato 13 marzo 1983. Da ciò consegue che, con la suapartecipazione alla riunione del 2 marzo 1983, la ricorrente, lungi dal determinare lasua politica dei prezzi in maniera autonoma, nell'incertezza del comportamento deisuoi concorrenti, ha necessariamente dovuto prendere in considerazione, direttamenteo indirettamente, le informazioni ottenute da essi nel corso di tale riunione.

840.
    Quanto alla seconda riunione, tenutasi a Zurigo, nell'agosto 1983, la ricorrente hariconosciuto, in risposta ad una richiesta d'informazioni della Commissione, che, nelcorso di tale riunione, «taluni produttori hanno manifestato la loro opinione su unainiziativa in materia di prezzi». Inoltre, svariati allegati alla comunicazione degliaddebiti, come gli allegati P53, P54, P55, P56, P57, P58 e P60, dimostrano che unainiziativa è stata effettivamente prevista ed attuata per il mese di settembre 1983.Infine, gli allegati P53, P54 e P55, provenienti dalla ricorrente, permettono diconcludere che essa ha preso parte a tale iniziativa, contrariamente a quanto da essaaffermato. Essa, inoltre, ne era a conoscenza già prima che diventasse di pubblicodominio. Così, la stampa specializzata di cui la ricorrente si è avvalsa nella sua rispostaalla comunicazione degli addebiti, l'ha pubblicata solo alla fine del mese di settembre.

841.
    Il documento Alcudia, relativo al meccanismo di compensazione, è privo di valoreprobatorio nei confronti della ricorrente, dal momento che, alla luce delle rispostedell'ICI ad una richiesta d'informazioni, la Shell era il solo produttore a non prenderviparte (v. supra, punto 788). Come emerge in particolare dal punto 48 della Decisione,tale constatazione avvalora la conclusione della Commissione secondo cui la ricorrenteha agito a margine del cartello.

842.
    Il quadro Atochem riguarda il primo trimestre del 1984 e può essere fatto risalire almaggio 1984 (v. supra, punto 606), mentre, ai sensi del punto 54, terzo comma dellaDecisione, la Shell, fin dall'ottobre 1983, aveva preso le distanze dal cartello. Di fatto,il quadro Atochem contiene le cifre di vendita della Shell solo in forma arrotondata.

Tuttavia, dal momento che tale quadro evidenzia una percentuale obiettivo per laricorrente, obiettivo che poteva essere stato deciso solo prima del primo trimestre del1984, tale documento indica che la Shell, alla fine del 1983, non era estranea almeccanismo di quote.

843.
    Per quanto riguarda il meccanismo di controllo delle vendite (v. supra, punti 618-636),solo due dei mercati geografici di cui ai quadri Solvay sono pertinenti nei confrontidella Shell, cioè quello del Benelux e quello francese.

844.
    La Commissione, in risposta ad una questione del Tribunale, ha confermato che lacensura relativa al controllo delle vendite non riguardava il mercato del Benelux, cosìcome risultava già dalla comunicazione degli addebiti.

845.
    Per contro, è il caso di ricordare la precisione delle cifre attribuite alla Shell, per ilmercato francese, tanto per le vendite del 1982 che per quelle del 1983 (v. supra,punto 628). Tale precisione conferma che la Shell ha, almeno sul mercato francese,partecipato allo scambio di informazioni. Nella sua risposta ad una domandad'informazioni del 3 dicembre 1987, la ricorrente aveva dichiarato che, «a più riprese,nel corso del periodo che va dal gennaio 1982 all'ottobre 1983, la Solvay telefonavaper ottenere conferma delle sue stime riguardo alle tonnellate vendute dalle societàdel gruppo Shell». La ricorrente ricorda anche di aver dichiarato che «nessunainformazione precisa era stata fornita»; tuttavia, la precisione delle cifre di vendita sulmercato francese contraddice tale affermazione.

846.
    Per quanto riguarda la pretesa contraddizione di cui la Decisione sarebbe viziatariguardo al grado di partecipazione della Shell alle iniziative in materia di prezzi,occorre rilevare che il punto 20 della Decisione riguarda solo la dimostrazione delcarattere collettivo delle iniziative in materia di prezzi. Al punto 26 della Decisione,viene indicato che la ricorrente era a conoscenza di tali iniziative, e, al punto 48, cheessa ne era a conoscenza e che le appoggiava. A tal proposito, è sufficiente rilevareche, se il punto 48 completa il punto 26, non comporta contraddizioni con esso.

847.
    Come già affermato, i documenti prodotti dalla Commissione stabiliscono che laricorrente ha partecipato alle iniziative in materia di prezzi decise in occasione delleriunioni tra produttori del 2 marzo 1983 e dell'11 agosto 1983 (v. supra, punti 836-840). Allo stesso modo, l'allegato P59, che è un documento della ricorrente datato 28ottobre 1983, mostra che essa era perfettamente a conoscenza dell'iniziativa decisa peril 1° novembre 1983, diretta a portare i prezzi del PVC ad un livello di 1,90 DM/kg.Quanto all'iniziativa prevista per il settembre 1982, è vero che, dal mese di luglio 1982,la rivista European Chemical News aveva annunciato sia l'iniziativa in materia diprezzi sia l'importo, sia la data. Tuttavia, dallo stesso dettato di tale articolo nonemerge che si trattasse di iniziative individuali. Così esso afferma in particolare: «I

produttori [di PVC] discutono di un aumento dei prezzi a settembre ed ottobre (lacolonna ”prezzo fabbricanti” nel quadro di cui sotto riflette tali previsti prezziobiettivo)». Di fatto, come già accertato (v. supra, punto 649), i documenti prodottidalla Commissione permettono di concludere che l'iniziativa di cui trattasi era ilrisultato di una concertazione tra i produttori del settore. La circostanza che la Shellabbia adottato il prezzo obiettivo convenuto solo all'inizio del mese di settembre permetterlo in atto nel mese d'ottobre 1982 non sembra, date tali condizioni,determinante. Per di più, gli allegati P34 e P39, provenienti dall'ICI e dalla DSMrispettivamente, mostrano che «l'iniziativa in materia di prezzi è proseguita inottobre».

848.
    Alla luce dell'insieme di tali elementi, occorre concludere che, contrariamente aquanto essa sostiene, la ricorrente non è restata estranea ai meccanismi collusivi decisidai produttori di PVC. La Commissione ha stabilito esattamente la partecipazionedella ricorrente alla violazione addebitata.

849.
    In tali condizioni, l'argomento addotto dalla ricorrente relativo alla strategiacommerciale che era la sua all'inizio del decennio 1980-1990 non può essere accolto.Di fatto, con la sua partecipazione alla violazione addebitata, la ricorrente è stata ingrado di adattare il suo comportamento commerciale in base alla conoscenza delcomportamento degli altri produttori.

e) La LVM

Argomenti della ricorrente

850.
    In primo luogo, la ricorrente nega di aver partecipato a riunioni tra produttori nelcorso delle quali i prezzi e le quote di mercato sarebbero state discusse. Gli elementidi prova della Commissione sarebbero infatti manifestamente insufficienti. Così,anzitutto, i documenti di programmazione sarebbero anteriori di quasi 30 mesi alladata di costituzione della LVM; l'indicazione del nome della DSM e della SAV, lesocietà madri della ricorrente, non potrebbero avere il minimo carattere probatorioal suo riguardo. Inoltre, le dichiarazioni dell'ICI e della BASF, che indicano la LVMcome partecipante alle riunioni tra produttori, sarebbero state fatte con riserva. Infine,sarebbe inesatto affermare che la ricorrente ha rifiutato di rispondere, nella sua letteradel 28 gennaio 1988, alla richiesta d'informazioni del 23 dicembre 1987, fondatasull'art. 11 del regolamento n. 17; in ogni caso, ciò non proverebbe la suapartecipazione alle riunioni.

851.
    In secondo luogo, sul preteso sistema di quote, la ricorrente sostiene che il solodocumento utilizzato contro di essa dalla Commissione, ossia il quadro Atochem, nonè probante. Esso conterrebbe infatti cifre di vendita sensibilmente differenti da quelle

delle vendite effettive.

852.
    In terzo luogo, sul controllo delle vendite, la ricorrente ritiene che i quadri Solvayavrebbero valore probatorio solo se esatti, il che non è il caso in esame.

853.
    In ultimo luogo, sui prezzi obiettivo e le iniziative in materia di prezzi, la ricorrentericorda che l'esistenza stessa d'iniziative in materia di prezzi concertati non èdimostrata. In realtà, essa non avrebbe fatto che adattarsi intelligentemente allecondizioni del mercato (v. allegati P13, P21 e P29 alla comunicazione degli addebiti).

Giudizio del Tribunale

854.
    Occorre rilevare che la LVM è stata creata solo all'inizio del 1983. Pertanto, lacircostanza che documenti anteriori, prodotti dalla Commissione a sostegno delle sueconclusioni, come i documenti di programmazione, non menzionino il nome dellaricorrente è senza importanza ai fini della valutazione della partecipazione di taleimpresa alla violazione. Dal canto suo, la ricorrente non può utilmente avvalersi, asostegno delle proprie pretese, degli allegati P13, P21 e P29 alla comunicazione degliaddebiti, che si riferiscono a fatti anteriori alla sua creazione e riguardano la DSM.

855.
    La LVM è stata citata dall'ICI come partecipante alle riunioni informali tra produttori(v. supra, punto 675) di cui la Commissione ha dimostrato che perseguivano unoggetto contrario alle disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato (v. supra, punti 679-686).

856.
    La presenza della ricorrente a tali riunioni è stata confermata dalla BASF (v. supra,punto 677).

857.
    Taluni documenti utilizzati dalla Commissione per dimostrare, a giusto titolo,l'esistenza di iniziative in materia di prezzi comuni, come gli allegati P57, P58 e P67,provengono da tale impresa.

858.
    Il quadro Atochem contiene il nome della ricorrente e l'indicazione di una percentualeobiettivo di vendite ad essa attribuita; inoltre, i dati ivi indicati relativi alle vendite diquesta società sono prossimi ai dati di vendita effettivi (v. supra, punto 608).

859.
    I quadri Solvay contengono un riferimento esplicito alla LVM. Tra i dati menzionatiche la Commissione è stata in grado di verificare, due riguardano questa impresa ecorrispondono, in forma arrotondata ed in kt, alle sue cifre di vendita effettive (v.supra, punti 625 e 628).

860.
    Dal combinato di tali elementi, è a giusto titolo che la Commissione ha concluso

ritenendo provata la partecipazione della ricorrente alla violazione addebitata.

f) La Wacker

Argomenti della ricorrente

861.
    Secondo la ricorrente, dai documenti di programmazione non emergerebbe una suapartecipazione a discussioni, negoziazioni o riunioni come quelle ad essa addebitate.Le informazioni fornite dall'ICI e dalla BASF, che l'hanno indicata come partecipantea riunioni tra produttori, non sarebbero né precise né affidabili.

862.
    La ricorrente nega poi di aver partecipato ad un sistema di quote e ad un meccanismodi compensazione, da un lato, e ad un'intesa sui prezzi, dall'altro. Nessun documentocorroborerebbe le allegazioni della Commissione a tal proposito.

Giudizio del Tribunale

863.
    La Wacker è stata indicata dall'ICI come partecipante alle riunioni informali traproduttori (v. supra, punto 675), di cui la Commissione ha dimostrato il fine contrarioalle disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato (v. supra, punti 679-686).

864.
    La presenza della ricorrente a tali riunioni informali è stata confermata dalla BASF(v. supra, punto 677).

865.
    Il nome della Wacker appariva nei documenti di programmazione come membrointerpellato del «nuovo quadro di riunioni», sotto l'iniziale «W»; all'epoca dei fatti,solo la Wacker aveva una denominazione sociale che cominciava con questa lettera.

866.
    Svariati documenti utilizzati dalla Commissione per dimostrare l'esistenza d'iniziativecomuni in materia di prezzi (v. supra, punti 637-661), come gli allegati P2, P3, P8, P15,P25, P31, P32, P33, P47, P62 e P65, provengono da tale impresa. Essi fannoampiamente riferimento ad iniziative in materia di prezzi, ad azioni di aumento deiprezzi decisi e ad intensi sforzi del settore per consolidare i prezzi.

867.
    Per ragioni identiche a quelle già esposte (v. supra, punto 788), il documento Alcudiadesigna indirettamente la Wacker.

868.
    La ricorrente viene citata nel quadro Atochem e questo contiene, sia pure in formaaggregata, i dati di vendita e la percentuale delle vendite obiettivo dei quattroproduttori tedeschi (v. supra, punto 612).

869.
    I quadri Solvay contengono l'indicazione dei dati di vendita della ricorrente, dati che

non sono stati contestati.

870.
    Dato il combinato di tali elementi, è a giusto titolo che la Commissione ha ritenuto lapartecipazione della ricorrente alla violazione addebitata.

g) La Hoechst

Argomenti della ricorrente

871.
    Secondo la ricorrente, dai documenti di programmazione non emerge che essa avrebbepartecipato a discussioni, negoziazioni o riunioni come quelle ad essa addebitate. Leinformazioni fornite dall'ICI e dalla BASF, che l'hanno identificata come partecipantea riunioni tra produttori, non sarebbero né precise né affidabili.

872.
    La ricorrente nega poi di aver partecipato ad un sistema di quote e ad un meccanismodi compensazione, da un lato, e ad un'intesa sui prezzi, dall'altro. Nessun documentoconforterebbe le allegazioni della Commissione a tal riguardo.

Giudizio del Tribunale

873.
    La Hoechst è stata citata dall'ICI come partecipante alle riunioni informali traproduttori (v. supra, punto 675), di cui la Commissione ha dimostrato il fine contrarioalle disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato (v. supra, punti 679-686).

874.
    La presenza della ricorrente a tali riunioni informali è stata confermata dalla BASF(v. supra, punto 677).

875.
    Per le ragioni già esposte (v. supra, punto 788), il documento Alcudia designaindirettamente la Hoechst.

876.
    La ricorrente viene citata nel quadro Atochem ed esso contiene, sia pure in formaaggregata, i dati di vendita e la percentuale di vendita obiettivo dei quattro produttoritedeschi (v. supra, punto 612).

877.
    I quadri Solvay contengono l'indicazione dei dati di vendita della ricorrente, dati chenon sono stati contestati.

878.
    D'altra parte, se la Commissione non ha potuto ottenere alcuna tabella dei prezzi dellaHoechst che le avrebbe permesso di verificare che tale impresa aveva attuato leiniziative comuni in materia di prezzi, gli allegati P1-P70 indicano che i produttoritedeschi non sono restati estranei a tale manifestazione dell'intesa. Così, a parte talunidocumenti, come gli allegati P1, P6, P15, P19, P22, P26, P29, P32, P45 et P48, nei quali

si fa riferimento ad «iniziative generali» destinate ad aumentare «l'insieme dei prezzieuropei» o ancora ad «iniziative del settore», taluni allegati riguardano piùspecificamente il mercato tedesco e permettono di concludere che le iniziative inmateria di prezzi erano annunciate ed applicate. Ciò è quanto emerge in particolaredagli allegati P23, P24, P26, P29, P30, P41 e P58.

879.
    Dato il combinato di tali elementi, è a giusto titolo che la Commissione ha ritenuto lapartecipazione della ricorrente alla violazione addebitata.

h) La SAV

Argomenti della ricorrente

880.
    La ricorrente sostiene che non esiste alcuna prova della sua partecipazione allasupposta intesa. Essa ricorda che tre documenti sono stati impiegati dalla Commissionenei suoi confronti, di cui nessuno dotato di valore probatorio.

881.
    Così la lista di controllo, che è uno dei documenti di programmazione, sarebbe soloun documento interno dell'ICI. Si tratterebbe solamente di una proposta unilateraledi essa. La ricorrente non vi sarebbe menzionata se non in quanto produttore di PVCo in quanto impresa interpellata dall'ICI per partecipare al gruppo d'imprese di cuia tale documento, e non come partecipante ad un'intesa. Ma nulla proverebbe che unatale proposta fosse stata indirizzata ad altri produttori o che essi l'avessero accettata.Quanto alla risposta alle proposte, questa non potrebbe essere una risposta alla listadi controllo, poiché sarebbe invece anteriore. In ogni caso, la risposta alle propostenon proverebbero che la SAV vi abbia preso parte, poiché nessun nome è indicato intale documento.

882.
    La risposta dell'ICI, del 5 giugno 1984, alla richiesta di informazioni della Commissionedel 30 aprile 1984 indicherebbe con precisione le date e i luoghi delle riunioni solo perl'anno 1983; orbene, la SAV avrebbe cessato ogni attività diretta di produzione o dicommercializzazione sul mercato del PVC proprio a partire dal 1° gennaio 1983.Inoltre, tale risposta sarebbe formulata in termini vaghi e con riserva; al contrario, laricorrente avrebbe sempre negato di aver partecipato a qualsiasi riunione e la BASFnon avrebbe indicato la ricorrente come partecipante a riunioni (Decisione, punto 26,nota 10). Infine, pur supponendo che la SAV abbia partecipato a talune riunioni, nonsarebbe dimostrato che vi si sia discusso di prezzi o di volumi. La Commissioneavrebbe d'altronde snaturato i propositi dell'ICI, che ha sempre affermato che leriunioni non perseguivano un oggetto anticoncorrenziale.

883.
    Per quanto riguarda i quadri Solvay, la ricorrente sostiene che i dati relativi allevendite ad essa attribuiti sul mercato francese, lungi dall'essere esatti, come sostiene

la Commissione, presentano differenze dell'ordine dell'8-25% in rapporto alle suevendite effettive. Così, non sarebbe dimostrato che la ricorrente abbia partecipato adun qualunque scambio d'informazioni, costitutivo di una violazione propria, né, d'altraparte, che essa abbia partecipato ad un qualsiasi accordo collusorio di cui lo scambiod'informazioni sarebbe lo strumento.

884.
    Infine, la ricorrente sostiene che la sua partecipazione all'intesa di cui trattasi non èin ogni caso plausibile. Infatti, ultima arrivata sul mercato del PVC dopo il 1977, in uncontesto sfavorevole di un mercato eccedentario, essa avrebbe condotto una politicaaggressiva, che si sarebbe tradotta in un aumento delle quantità vendute e delle quotedi mercato detenute. In realtà, la ricorrente non avrebbe avuto alcun interesse apartecipare ad un'intesa del tipo di quella ad essa imputata da parte dellaCommissione. Questa non potrebbe d'altra parte trincerarsi dietro l'affermazionesecondo cui le riunioni tra produttori avevano comunque un oggettoanticoncorrenziale, poiché precisamente nessuna prova, o nessuna prova sufficiente,permetterebbe di dimostrare che la SAV ha partecipato a tali riunioni.

Giudizio del Tribunale

885.
    La ricorrente è stata identificata dall'ICI tra i partecipanti alle riunioni informali trai produttori (v. supra, punto 675), di cui la Commissione ha dimostrato lo scopocontrario alle disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato (v. supra, punti 679-686). Seè vero che l'ICI ha precisato le date e i luoghi delle riunioni solo per l'anno 1983, ciònon toglie che essa ha indicato che riunioni informali si sono tenute «a partire dalmese di agosto 1980», al ritmo approssimativo di una al mese (v. supra, punto 675).E' dunque a giusto titolo che la Commissione ritiene la risposta dell'ICI come unindizio che permette di dimostrare la partecipazione della ricorrente alla violazione.

886.
    La ricorrente risultava, dai documenti di programmazione, come membro interpellatodel previsto «nuovo quadro di riunioni». Così come emerge dalla Decisione, idocumenti di programmazione costituiscono solo un «progetto di creazione d'intesa»e non possono, pertanto, essere visti come la prova della partecipazione dellaricorrente alla violazione addebitata. Tuttavia, il fatto che la ricorrente vi sia statacitata costituisce un indizio di tale partecipazione, tenuto conto della strettacorrelazione tra le pratiche ivi descritte e quelle accertate sul mercato nelle settimanesuccessive (v. supra, punti 662-673).

887.
    Per le ragioni sopra esposte (v. supra, punto 788), il documento Alcudia, confermando,con altri documenti, l'esistenza di meccanismi di compensazione tra i produttori diPVC, indica indirettamente la ricorrente.

    

888.
    Per quanto riguarda i quadri Solvay, la SAV ha presentato un quadro, estratto dai suoi

libri contabili, diretto a dimostrare che i dati di vendita che la riguardano, cioè quellirelativi al mercato francese durante gli anni 1980-1982, comportano sensibili differenze,tra l'8 e il 25%, in rapporto ai dati di vendita effettivi. E' certamente impossibilesapere se gli importi presentati dalla SAV, estratti dai suoi libri contabili, siano staticalcolati nello stesso modo di quelli che appaiono nei quadri Solvay. Tuttavia, inmancanza di serie smentite da parte della Commissione, occorre concludere che taliquadri non possono essere considerati come probanti nei confronti della ricorrente.

889.
    Se la Commissione non ha potuto ottenere alcuna tabella dei prezzi della SAV, chele avrebbe permesso di verificare che tale impresa aveva attuato le iniziative inmateria di prezzi comuni, gli allegati P1-P70 indicano che i produttori francesi nonsono restati estranei a tale manifestazione dell'intesa. Così, al di là dei documenti,come gli allegati P1, P6, P15, P19, P22, P26, P29, P32, P45 et P48, nei quali si fariferimento ad «iniziative generali» destinate ad aumentare «l'insieme dei prezzieuropei» o ancora ad «iniziative di settore», taluni allegati si riferiscono piùspecificamente al mercato francese e permettono di concludere che le iniziative inmateria di prezzi vi erano annunciate ed applicate. Ciò è quanto emerge in particolaredagli allegati P21, P23, P24, P30, P31 e P38.

890.
    Se è esatto che due documenti fanno riferimento all'attitudine aggressiva di produttorifrancesi in termini di prezzi, occorre rilevare che ciò non è tale da inficiare leconclusioni della Commissione. Infatti, in primo luogo, essa ne ha tenuto conto sia nelsuo esame dei fatti che nella sua valutazione giuridica (v. supra, punto 801). Insecondo luogo, la circostanza che la ricorrente non abbia nell'occasione attuato unaprogrammata iniziativa in materia di prezzi non inficia la conclusione dellaCommissione; infatti, per quanto riguarda più in particolare le imprese per le quali laCommissione non aveva potuto ottenere alcuna tabella dei prezzi, essa si è limitata adaffermare che tali imprese avevano in ogni modo partecipato alle riunioni traproduttori il cui oggetto era, in particolare, la fissazione di obiettivi di prezzo (v. supra,punti 774 e seguenti), e non l'attuazione effettiva di tali iniziative (sentenzaAtochem/Commissione, citata, punto 100).

891.
    Alla luce dell'insieme di tali elementi, occorre concludere che i documenti prodottidalla Commissione sono sufficienti per stabilire che la ricorrente ha, contrariamentea quanto da essa sostenuto, partecipato alla violazione addebitatagli. Tuttavia, spettaal Tribunale verificare se le osservazioni formulate sopra, in particolare per quel cheriguarda i quadri Solvay, pregiudichino le conclusioni della Commissione sulla duratadella partecipazione della ricorrente alla violazione.

i) Montedison

Argomenti della ricorrente

892.
    La ricorrente rileva anzitutto di non essere menzionata né nei documenti diprogrammazione né nel quadro Atochem.

893.
    Inoltre, gli elementi ritenuti a suo carico non avrebbero valore probatorio.

894.
    In primo luogo, il fatto di essere stata indicata, dall'ICI e dalla BASF, comepartecipante ad almeno alcune delle riunioni, non dimostrerebbe nulla di reprensibile.Inoltre, solo la Montedison, e non la Montedipe, è citata dall'ICI e dalla BASF,mentre invece la Montedison aveva cessato la produzione di PVC dal 1° gennaio 1981;ciò significherebbe che la sua partecipazione era cessata prima di tale data.

895.
    In secondo luogo, la ricorrente ritiene che, riguardo agli scambi di informazioni relativeal mercato italiano, informazioni del resto pubbliche, la Commissione non ha tenutoconto dei commenti a pié pagina del documento sul quale essa si basa, i quali fannoespressamente riferimento alla viva concorrenza esistente sul mercato.

896.
    In terzo luogo, per quel che riguarda la partecipazione ad un sistema dicompensazione, il documento Alcudia non avrebbe valore probatorio. La ricorrentenega che un tale meccanismo sia mai stato attuato; nessuna impresa italiana avrebbeaderito individualmente ad esso, come attestato dal fatto che il documento controversomenziona solo in modo generico i produttori italiani. Pur supponendo che un talemeccanismo abbia trovato applicazione pratica, non si sarebbe trattato che di una diquelle misure di razionalizzazione prese in forza di accordi bilaterali, e che laCommissione aveva essa stessa auspicato in sostituzione del cartello di crisi.

897.
    In quarto luogo, la ricorrente osserva che nessuna delle iniziative in materia di prezziindividuata dalla Commissione concernerebbe la Montedipe, allora proprietariadell'impresa. In ogni caso, gli atti illeciti addebitatile consisterebbero solo nella ricercadi un prezzo ideale che avrebbe permesso ai produttori di ridurre le loro perdite.Tuttavia, il prezzo praticato effettivamente dalla Montedipe sarebbe sempre statonettamente inferiore al prezzo obiettivo e si sarebbe sempre scostato dal prezzo dimercato, prova evidente che la ricorrente ha agito in tutta autonomia.

Giudizio del Tribunale

898.
    Come rilevato dalla ricorrente, la Montedison non è ripresa né nei documenti diprogrammazione né nel quadro Atochem, che riguarda un periodo successivo alla datain cui la Montedison ha abbandonato il mercato del PVC. Tale circostanza emerge,in particolare, dai punti 7 e 13 della Decisione.

899.
    La Montedison è stata citata dall'ICI come partecipante alle riunioni informali traproduttori (v. supra, punto 675), di cui la ricorrente ha confermato l'esistenza e di cui

la Commissione ha dimostrato lo scopo contrario alle disposizioni dell'art. 85, n. 1, delTrattato (v. supra, punti 679-686).

900.
    Tale presenza alle riunioni è stata confermata dalla BASF (v. supra, punto 677).

901.
    Certamente, l'ICI e la BASF hanno citato la Montedison invece che la Montedipe, cheha rilevato l'attività di produzione di PVC della Montedison a partire dal 1° gennaio1981. Tuttavia, da ciò non può concludersi che la Montedison, dal 1° gennaio 1981, siarimasta estranea alla violazione addebitata.

902.
    Infatti, se la Montedison ha trasferito le attività di produzione alla Montedipe nelgennaio 1981, è solo nel 1983 che essa ha abbandonato ogni attività nel settore delPVC (v., in particolare, il punto 13 , primo comma della Decisione). Inoltre, in rispostaad una domanda del Tribunale, la ricorrente ha riconosciuto che, durante tutto taleperiodo, essa deteneva, direttamente o per il tramite di società controllate, la totalitàdel capitale sociale della Montedipe. Infine, la nota dell'ICI del 15 aprile 1981, checontribuisce a provare il sistema di controllo dei volumi di vendita tra produttori, è latrascrizione di un messaggio inviato dal direttore della divisione petrolchimica dellaMontedison (v. supra, punti 599-601), conferma questa del fatto che tale ultimasocietà, contrariamente a quanto da essa sostenuto, non è restata estranea allaviolazione addebitata.

903.
    Per le ragioni già esposte (v. supra, punto 788), il documento Alcudia, che costituisceuno dei documenti in grado di dimostrare l'attuazione di un meccanismo dicompensazione tra produttori di PVC, fa indirettamente riferimento allaMontedison. La ricorrente non può utilmente sostenere che un tale meccanismosarebbe stato auspicato dalla Commissione nel luglio 1982 in occasione di contatti tradi essa e nove produttori europei, diretti alla ristrutturazione del settore petrolchimico.Infatti, non solamente la Commissione aveva manifestato in tale occasione il suo rifiutoriguardo ad ogni accordo relativo a prezzi o a quote di vendita tra produttori, ma talicontatti sono inoltre successivi all'attuazione del meccanismo di compensazione di cuila Commissione ha, nel caso di specie, dimostrato l'esistenza.

904.
    Per di più, la nota dell'ICI del 15 aprile 1981 fa riferimento al meccanismo di quote;orbene, tale nota è la trascrizione di un messaggio indirizzato dal signor Diaz, exdirettore generale della divisione petrolchimica della Montedison, all'ICI (v. supra,punti 599-601).

905.
    Riguardo ai quadri Solvay relativi al mercato italiano (allegati 33-41 allacomunicazione degli addebiti), la ricorrente, per le ragioni già indicate (v. supra, punti629-635), non può sostenere che i dati relativi alle vendite da essi riportati potesseroessere determinati alla luce dei dati pubblici. Inoltre, se la seconda nota a pié pagina

di cui all'allegato 34 fa riferimento ad una viva concorrenza, ciò non spiega come laSolvay fosse a conoscenza dei dati di vendita di ciascuno dei suoi concorrenti. A questoproposito, occorre ricordare che la prima nota a fondo pagina di cui a tale documentoprecisa: «La ripartizione del mercato nazionale tra i differenti produttori per il 1980è stata determinata sulla base dello scambio di dati con i nostri colleghi» (v. supra,punto 629).

906.
    Per quanto riguarda le iniziative in materia di prezzi, che la Commissione hadimostrato essere state adottate in modo concertato in violazione dell'art. 85, n. 1, delTrattato (v. supra, punti 637-661), la ricorrente produce un quadro in cui sonoraffrontati i prezzi obiettivo allegati dalla Commissione ed i prezzi effettivamentepraticati dalla Montedison (punto 10 del ricorso). Dalla differenza esistente tra di essi,la ricorrente ne conclude di non aver potuto partecipare alle iniziative in materia diprezzi. Tuttavia, essa non precisa in nessun momento né la fonte delle cifre che essaafferma costituire i prezzi da essa effettivamente praticati, né la data precisa in cui taliprezzi effettivamente praticati sono stati accertati. In ogni caso, tale quadro mostra chei prezzi effettivamente praticati dalla ricorrente, pur se supposti esatti, erano inferioriai prezzi obiettivo; orbene, la Commissione ha sempre riconosciuto che le imprese nonerano arrivate a raggiungere i prezzi obiettivo. Infine, alla ricorrente, come agli altriproduttori, non viene rimproverata la messa in opera delle iniziative in materia diprezzi, non avendo potuto la Commissione ottenere da essa documenti relativi aiprezzi, bensì viene contestata solo la sua partecipazione alle riunioni informali traproduttori nel corso delle quali venivano determinati i prezzi obiettivo (v. supra, punti774-777).

907.
    D'altra parte, gli allegati P1-P70 indicano che i produttori italiani non sono rimastiestranei a tale manifestazione dell'intesa. Così, al di là dei documenti, come gli allegatiP1, P6, P15, P19, P22, P26, P29, P32, P45 et P48, nei quali si fa riferimento ad«iniziative generali» destinate ad aumentare «l'insieme dei prezzi europei» o ancoraad «iniziative di settore», taluni allegati indicano più specificamente il mercato italianoe permettono di concludere che le iniziative in materia di prezzi dovevano trovareapplicazione in Italia, anche se essi mostrano che l'aumento previsto non ha talvoltaavuto luogo, cosa che provocava le proteste dei concorrenti. Ciò è quanto emerge inparticolare dagli allegati P9, P24, P26 e P28.

908.
    Dato il combinato di tali elementi, è a giusto titolo che la Commissione ha ritenuto laricorrente come partecipante alla violazione addebitata.

j) La Hüls

Argomenti della ricorrente

909.
    La ricorrente sostiene, in primo luogo, che nulla permette di stabilire un legame tradi essa e i documenti di programmazione. Così, non sarebbe provato che la lista dicontrollo, approntata da un terzo, sia stata comunicata alla ricorrente, o che essa abbiapartecipato all'elaborazione della risposta alle proposte ed abbia dunque dato il suoaccordo alle supposte programmazioni. L'abbreviazione «H» di cui a tali documenti,non significherebbe necessariamente Hüls: da un lato, la Hüls e la Hoechst sarebberostate, nel 1984, due produttori tedeschi di dimensioni analoghe, dall'altro, la lettera Hsarebbe stata, nel 1980, l'iniziale di cinque produttori di PVC. La presunzione dellaCommissione si risolverebbe quindi in un nulla, tanto più che, fino al 1985, laricorrente non si chiamava Hüls AG, ma Chemische Werke Hüls AG, generalmentenota con l'abbreviazione CWH.

910.
    In secondo luogo, la prova della partecipazione della ricorrente a riunioni illegittimee della regolarità di tale partecipazione non sarebbe stata fornita, data la mancanzadi un processo verbale. Le dichiarazioni dell'ICI e della BASF non sarebbero probanti,dato che queste due imprese hanno sempre negato l'illiceità dell'oggetto delle riunioni.

911.
    In terzo luogo, la partecipazione della ricorrente alle iniziative in materia di prezzi nonsarebbe dimostrata, vista la mancanza di documenti interni dell'impresa relativi aiprezzi. Essa non potrebbe d'altra parte essere dedotta dalla partecipazione alleriunioni, poiché, precisamente, la ricorrente non ha preso parte a riunioni illecite.

912.
    In quarto luogo, la nota dell'ICI del 15 aprile 1981 non dimostrerebbe lapartecipazione della ricorrente ad un sistema di quote. Neppure la partecipazione alpreteso meccanismo di compensazione messo in opera per rafforzare tale sistemasarebbe dimostrato. D'altra parte, il quadro Atochem non sarebbe probante, poichéle cifre ivi menzionate comportano differenze sensibili con le vendite effettive.

913.
    In ultimo luogo, la Commissione non avrebbe apportato la prova della partecipazionedella ricorrente ad un preteso scambio d'informazioni. I quadri Solvay non avrebberoinfatti valore probatorio.

Giudizio del Tribunale

914.
    La Hüls è stata citata dall'ICI come partecipante alle riunioni informali tra produttori(v. supra, punto 675), di cui la Commissione ha dimostrato l'oggetto anticoncorrenziale(v. supra, punti 679-686).

915.
    La presenza di rappresentanti di questa impresa alle riunioni è stata confermata dallaBASF (v. supra, punto 677).

916.
    Secondo i documenti di programmazione, il «gruppo di programmazione dei 6»

doveva essere composto da «S», «ICI», «W», «H» e dalla «nuova società francese».Dopo aver ricordato che l'ICI si era rifiutata di confermare l'identità delle imprese cosìidentificate, la Commissione ha indicato nella sua Decisione (punto 7): «dal contestoe dall'elenco dei partecipanti previsti risulta chiaro che (...), con ogni probabilità, ”H”è Hüls, il più importante produttore tedesco di PVC (Hoechst, l'unica altra possibilità,era solo un modesto produttore di PVC)».

917.
    La ricorrente contesta anzitutto che «H» possa indicare la Hüls. Infatti, fino al 1985,la denominazione completa della ricorrente era Chemische Werke Hüls AG, e la siglacorrispondente CWH. Tale argomento non può essere accolto. Infatti, nei documentidi programmazione, l'indicazione dei membri designati del «nuovo quadro di riunioni»è fatto sotto forma di semplici iniziali, piuttosto che sotto quella di una sigla ufficialee riconosciuta. Inoltre, sia il quadro Atochem che la risposta dell'ICI ad una richiestad'informazioni, che datano al 1984, si riferiscono alla Hüls. Allo stesso modo, numerosiallegati all'atto introduttivo della ricorrente, risalenti all'inizio degli anni 1980,contengono carta intestata recante, in grande, la menzione Hüls, e, in piccolo, la sigla«CWH». Se la denominazione Hüls non era quindi quella ufficiale della ricorrente, neera evidentemente la denominazione usuale.

918.
    Orbene, come sottolineato dalla Commissione nella Decisione, sembrava che, almomento della preparazione dei documenti di programmazione, la Hüls fosse il piùimportante produttore e venditore tedesco di PVC ed uno dei principali in Europa.Tale conclusione è confermata dalle risposte delle ricorrenti ad una questione delTribunale. Inoltre, le altre quattro imprese designate come membri interpellati del«gruppo di programmazione» erano anch'esse i principali produttori di PVC inEuropa nel 1980.

919.
    Per le ragioni già esposte (v. supra, punto 788), il documento Alcudia, relativo aimeccanismi di compensazione, identifica indirettamente la Hüls.

920.
    La ricorrente è indicata nel quadro Atochem che contiene, sia pure in formaaggregata, i dati relativi alle vendite e la percentuale delle vendite obiettivo dei quattroproduttori tedeschi (v. supra, punto 612).

921.
    La Hüls è anche citata nei quadri Solvay. Tra i dati di vendita menzionati che laCommissione è stata in grado di verificare, tre riguardano la ricorrente e sono esatti(v. supra, punto 627).

922.
    D'altra parte, se la Commissione non ha potuto ottenere alcuna tabella dei prezzi dellaHüls che le avrebbe permesso di verificare che tale impresa aveva posto in essere leiniziative comuni in materia di prezzi, gli allegati P1-P70 indicano che i produttoritedeschi non sono restati estranei a tale manifestazione dell'intesa. Così, oltre ai

documenti, come gli allegati P1, P3, P15, P19, P22, P26, P29, P32, P45 et P48, nei qualisi fa riferimento ad «iniziative generali» destinate ad aumentare «l'insieme dei prezzieuropei» o ancora ad «iniziative del settore», taluni allegati riguardano piùspecificamente il mercato tedesco e permettono di concludere che le iniziative inmateria di prezzi vi erano annunciate ed applicate. Ciò è in particolare quanto emergedagli allegati P23, P24, P26, P29, P30, P41 e P58.

923.
    Dato il combinato di tali elementi, è a giusto titolo che la Commissione ha ritenuto lapartecipazione della ricorrente alla violazione addebitata.

k) Enichem

Argomenti della ricorrente

924.
    Secondo la ricorrente, la Commissione non ha dimostrato la sua partecipazione ad unaqualsiasi delle manifestazioni dell'intesa

925.
    Così, in primo luogo, per quanto riguarda l'origine dell'intesa, nessuna responsabilitàpotrebbe essere addossata alla ricorrente. Infatti, questa non avrebbe preso parte allaredazione dei documenti di programmazione. Inoltre, il solo fatto di essere citata, asua insaputa, da parte di imprese terze che avrebbero avuto l'intenzione di invitarlaa partecipare a riunioni non sarebbe sufficiente a far nascere una tale responsabilità.Infine, non sarebbe dimostrato che la risposta alle proposte costituisca effettivamentela risposta delle persone alle quali la lista di controllo doveva essere indirizzata.

926.
    In secondo luogo, per quanto riguarda le riunioni tra produttori, la ricorrente osservache l'ICI e la BASF hanno citato i nomi dell'Anic o dell'Enichem; orbene dal mese diottobre 1981 al mese di febbraio 1983, non sarebbero esistite società operative aventi,in tutto o in parte, tali denominazioni. Inoltre, in ogni caso, la Commissione avrebbedovuto ancora provare l'identità dei partecipanti e l'andamento di tali partecipazioni.

927.
    In terzo luogo, per quanto riguarda le iniziative in materia di prezzi, la ricorrente favalere che non esiste alcuna prova della sua partecipazione a tali iniziative. Lamancanza di documenti interni dell'Enichem in materia di prezzi non potrebbe volerdire, come sostiene la Commissione, che tali documenti, poiché compromettenti,sarebbero stati nascosti o distrutti; un tale ragionamento, puramente speculativo,violerebbe il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla Commissione.D'altra parte, neppure riguardo alla partecipazione della ricorrente alle riunioni che,secondo la Commissione, hanno preceduto gli aumenti di prezzi vi sarebbe alcunchéatto a dimostrarla. Al contrario, svariati documenti mostrerebbero che l'Enichem haadottato sul mercato italiano una politica dei prezzi aggressiva.

928.
    In quarto luogo, per quanto riguarda le quote, la ricorrente sottolinea che l'unicodocumento che fa riferimento all'Enichem o all'Anic è il quadro Atochem. Orbene,non solamente tale solo documento non basterebbe a dimostrare la partecipazionedella ricorrente, ma non sarebbe neppure probante, tenuto conto del significativoscarto tra i dati di vendita ivi citati (tutti superiori al 14%), e i dati reali (12,3%). Intali condizioni, il fatto che, durante il periodo preso in considerazione nell'inchiesta,le quote di mercato siano sostanzialmente cambiate dimostrerebbe che non vi è stataintesa in materia di quote.

929.
    In quinto luogo, per quanto riguarda il controllo delle vendite, i soli elementi di provadella partecipazione dell'Enichem sarebbero i quadri Solvay. Ora, questi nonpresenterebbero alcun valore probatorio.

930.
    La ricorrente conclude che, in assenza di prove nei confronti dell'Enichem, pocoimporta che queste debbano essere considerate nel loro insieme e non isolatamente.In ogni caso, i quattro documenti nei quali appare il nome della ricorrente (allegati 3,10 e 34 e le dichiarazioni della BASF e dell'ICI), sarebbero troppo isolati perdimostrare l'adesione continuata della ricorrente ad un intesa complessa, soprattuttoquando, d'altra parte, è stata dimostrata la politica aggressiva dell'Enichem.

Giudizio del Tribunale

931.
    L'Anic e l'Enichem, impresa alla quale è stato addebitato il comportamento dell'Anic,sono state citate dall'ICI come partecipanti alle riunioni (v. supra, punto 675), di cuila Commissione ha dimostrato la finalità anticoncorrenziale (v. supra, punti 679-686).

932.
    La presenza dell'Anic e dell'Enichem alle riunioni è stata confermata dalla BASF (v.supra, punto 677).

933.
    L'Enichem fa tuttavia osservare che, dall'ottobre 1981 al febbraio 1983, nessunasocietà operativa nel campo del PVC portava il nome di Anic o Enichem, di modo chele risposte dell'ICI e della BASF non permetterebbero di dedurne la suapartecipazione durante tale periodo. Tale argomento non può essere accolto. Infatti,come rilevato dalla Commissione, il gruppo al quale appartiene la ricorrente non avevaabbandonato il mercato del PVC durante tale periodo, ma aveva trasferito le sueattività in tale settore ad una società comune, per cui tutte le attività nel campo delPVC provenivano dal gruppo ENI e sono state da esso riprese nel febbraio 1983.Inoltre i quadri Solvay per l'anno 1982 relativi al mercato italiano mostrano che talefiliale comune ha continuato a partecipare alla violazione contestata. Infine, l'Anicstessa non era sparita, dato che è solo alla fine del 1982 che essa ha trasferito allasocietà comune in questione il capitale di un'altra società del gruppo ENI, la SIL, essastessa proprietaria di stabilimenti di produzione di PVC in Italia.

934.
    L'Anic è una delle imprese indicate nei documenti di programmazione. Tenuto contodella stretta correlazione tra le pratiche descritte in tali documenti e quelle accertatesul mercato del PVC nelle settimane successive, tali documenti, fossero anche interniall'ICI, come sostenuto dalla ricorrente, costituiscono un indizio della partecipazionedella ricorrente alla violazione contestata.

935.
    Il quadro Atochem, che contribuisce a dimostrare l'esistenza di un meccanismo diquote di vendita, porta l'indicazione sia del nome della ricorrente che dei dati divendita per il primo trimestre del 1984 e di una percentuale obiettivo relativa allevendite ad essa attribuita. Le contestazioni della ricorrente sulla realtà delle cifre divendita che la riguardano sono state precedentemente esaminate e respinte (v. supra,punto 615).

936.
    Inoltre, per le ragioni già evidenziate (v. supra, punto 788), il documento Alcudia,relativo ai meccanismi di compensazione tra produttori indica indirettamentel'Enichem.

937.
    Del resto, l'argomento secondo cui le quote di mercato dei produttori sarebbero stateprofondamente modificate durante il periodo dell'inchiesta, cosa che sarebbeincompatibile con un meccanismo di quote, è fondato su un semplice rinvio alla«realtà dei fatti» (replica, pag. 23) e non è accompagnato da nessun elemento diprova. In ogni caso, occorre ricordare, come emerge dalla Decisione stessa, che idocumenti che dimostrano l'esistenza di meccanismi di compensazione tra produttoripermettono egualmente di concludere che tali meccanismi non hanno funzionatocorrettamente (v. supra, punti 588 e 597). Infine, nel caso particolare dell'Enichem,l'evoluzione delle quote di mercato non sembrava determinante, tenuto conto dellenumerose ristrutturazioni che il gruppo ha conosciuto durante il periodo in cui haavuto luogo la violazione, per l'acquisto delle attività di concorrenti nel settore delPVC.

938.
    I quadri Solvay portano l'indicazione del nome della ricorrente e le sue vendite sulmercato italiano. Inoltre, il quadro di cui all'allegato 34 alla comunicazione degliaddebiti porta il seguente commento: «La ripartizione del mercato nazionale tra i variproduttori per il 1980 è stata effettuata in base allo scambio dei dati con i nostricolleghi (...)» Ora, essendo i documenti di programmazione, che risalgono all'agosto1980, all'origine dell'intesa, è precisamente per tale anno 1980 che lo scambio potevaessere effettivo per la prima volta (v. supra, punto 629).

939.
    La ricorrente fa valere ancora che la Commissione avrebbe dovuto precisare l'identitàdelle imprese partecipanti a ciascuna delle riunioni e, di conseguenza, stabilire conquale regolarità ciascuna di esse vi partecipava. Occorre rilevare che la regolarità dellapresenza di un'impresa alle riunioni tra produttori non pregiudica la sua

partecipazione alla violazione, ma il grado della sua partecipazione. Inoltre, pretenderedalla Commissione che essa dimostri la regolarità della sua partecipazione renderebbein pratica impossibile la sanzione di un'intesa tra imprese, salvo il caso in cui emerganoprocessi verbali o resoconti di riunioni illegittime che menzionino il nome deipartecipanti. Infine, se è vero che l'ICI e la BASF, nelle loro risposte alle domande diinformazioni, hanno indicato che le imprese da esse citate avevano partecipato più omeno regolarmente alle riunioni (v. supra, punti 675 e 677), la Commissione ne hadebitamente tenuto conto (in particolare, punto 8, terzo comma, e punto 26, terzocomma). Essa ha anche preso in considerazione tale circostanza nella determinazionedel livello delle ammende (punto 53 della Decisione), riservandosi l'esame dellasituazione delle imprese per le quali il loro ruolo, più o meno rilevante, vengaaccertato. Di fatto, se la Commissione avesse potuto ottenere la prova dellapartecipazione di ciascuna delle imprese all'insieme delle riunioni tra produttori nelcorso delle quali, durante quasi quattro anni, sono state decise iniziative concertate inmateria di prezzi e meccanismi di volumi di vendita, le ammende inflitte, che nonoltrepassano 3 200 000 ECU, sarebbero da considerare di importo proporzionalmentebasso rispetto alla gravità della violazione.

940.
    Infine, gli allegati P1-P70 indicano che i produttori italiani non sono restati estraneialle iniziative in materia di prezzi. Così, al di là dei documenti, come gli allegati P1,P6, P15, P19, P22, P26, P29, P32, P45 e P48, nei quali si fa riferimento ad «iniziativegenerali» destinate ad aumentare «l'insieme dei prezzi europei» o ancora ad«iniziative di settore», taluni allegati fanno riferimento più in particolare al mercatoitaliano e permettono di concludere che le iniziative in materia di prezzi dovevanotrovare applicazione in Italia, anche se da essi emerge che l'aumento previsto non ha,in alcuni casi, avuto luogo, cosa che suscitava le proteste dei concorrenti. Ciò è inparticolare quanto emerge dagli allegati P9, P24, P26, P28 e P58.

941.
    Dato il combinato di tali elementi, è a giusto titolo che la Commissione ha ritenuto lapartecipazione della ricorrente alla violazione addebitata.

D — Sull'imputabilità della violazione e l'identificazione dei destinatari della Decisione

1. Sull'imputabilità della violazione

Argomenti delle ricorrenti

942.
    La Elf Atochem contesta la motivazione della Decisione relativa alla mancanza diresponsabilità dell'Elf Atochem per le attività della società PCUK, di cui la maggiorparte dell'attività in campo chimico era stata attribuita all'Atochem in occasione dellasua costituzione nel 1983. Infatti, tale motivazione riposerebbe sul fatto che la ElfAtochem «è indiscutibilmente responsabile della ATO Chimie/Chloe/Orgavyl»

(Decisione, punto 42, sesto comma), e non sulla norma secondo cui, allorché l'impresache cede un'attività continua ad esistere in quanto entità distinta dopo la cessione,l'impresa cessionaria non sopporta nessuna responsabilità per eventuali comportamentianticoncorrenziali del cedente anteriori alla cessione.

943.
    La DSM ricorda che, a partire dal 1° gennaio 1983, le attività nel campo del PVC dellaDSM NV sono state trasferite alla LVM, consociata comune della DSM NV e dellaEMC Belgio SA, e che la LVM è stata ritenuta responsabile di quanto da essa stessacompiuto. Nel caso di specie, sarebbe quindi per il periodo precedente tale data chesi pone la questione dell'imputabilità della violazione. Orbene, con atto 19 dicembre1984, sarebbe stata costituita la società DSM Kunststoffen BV, consociata al 100%della DSM NV. I diritti ed obblighi facenti capo fino ad allora al settore «materieplastiche» della DSM NV gli sarebbero stati trasferiti. Nonostante che la DSMKunststoffen sia una filiale autonoma della DSM NV, sarebbe tuttavia a quest'ultimache è stata addebitata la violazione.

944.
    Ciò facendo, la Commissione avrebbe applicato in modo incorretto le norme di dirittocomunitario. Il principio sarebbe che, quando i diritti ed obblighi, così come le attivitàeconomiche alle quali si riferisce la violazione in questione, sono stati trasferiti adun'altra impresa, tale violazione deve essere imputata a tale altra impresa, aventecausa della prima e, quindi, destinataria della decisione (sentenza CRAM eRheinzink/Commissione, citata, punti 6-9; sentenza del Tribunale 28 aprile 1994, causaT-38/92, AWS Benelux/Commissione, Racc. pag. II-211, punto 30). L'elementodeterminante in materia di imputazione di una violazione è il comportamentoautonomo dell'impresa sul mercato e non la sua struttura giuridica (sentenza 14 luglio1972, ICI/Commissione, citata, punto 133; sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causaT-11/89, Shell/Commissione, Racc. pag. II-757, punto 311 e 312). Orbene, le ricorrentiavrebbero sempre affermato l'autonomia del comportamento della DSM Kunststoffen,senza essere contraddette dalla Commissione, alla quale incombeva d'altro cantol'onere della prova (sentenza AEG/Commissione, citata, punto 50). Per il periodo cheva dall'inizio della presunta violazione all'inizio dell'anno 1983, la violazione avrebbedovuto dunque essere imputata alla DSM Kunststoffen.

945.
    La Montedison afferma di essere nient'altro che un'entità intermedia tra la holding ela società operativa, avendo cessato la produzione di PVC il 31 dicembre 1980.Durante i due anni successivi, tale attività di produzione avrebbe fatto capo allasocietà operativa Montedipe e, nel 1983, tale settore dell'impresa sarebbe passatodefinitivamente sotto il controllo dell'Enichem. La Commissione non avrebbe in alcunmomento dimostrato che la Montedipe fosse priva di autonomia gestionale in rapportoalla Montedison.

946.
    L'Enichem fa valere che, secondo la Commissione, per attribuire la responsabilità di

una violazione, occorre anzitutto identificare l'impresa che l'ha compiuta, poideterminare le sue vicende; se l'impresa che ha commesso l'infrazione cedesemplicemente il suo ramo di attività nel settore del PVC ad un terzo, ma rimanecome soggetto di diritto indipendente, essa conserverebbe la responsabilità dellaviolazione; per contro, se l'impresa che ha commesso la violazione è assorbita daun'altra impresa, e cessa quindi di esistere, sarebbe allora l'acquirente ad assumere laresponsabilità per le violazioni passate. La ricorrente fa notare il carattere ibrido ditale tesi, che dipenderebbe, a seconda del caso, da un esame giuridico o da unavalutazione economica.

947.
    L'Enichem fa osservare che, sia il suo ramo di attività PVC che, in via generale, ilsettore del PVC in Italia, hanno conosciuto profonde modifiche, durante e dopo ilperiodo coperto dall'inchiesta.

948.
    Così, la società la cui attuale denominazione è Enichem Anic, e che avrebbe dovutoessere la destinataria della Decisione, avrebbe svolto attività di produzione di PVCsino alla fine del 1981, poi di nuovo a partire dall'inizio del 1983 fino al trasferimentodelle attività alla EVC, società operativa comune creata nell'ottobre 1986 tral'Enichem e l'ICI. Nell'intervallo, la società che ha operato sul mercato del PVCsarebbe stata la società Enoxy, società operativa comune creata dall'ENI e dallasocietà americana Occidental.

949.
    L'Enichem invece, sotto differenti denominazioni, avrebbe svolto, durante tutto questoperiodo, solo il ruolo di holding delle partecipazioni dello Stato italiano nelle differentisocietà operative che si sono succedute nel settore del PVC.

950.
    Infine, le attività d'impresa nel settore del PVC che, nel 1986, sono state cedute allaEVC, sarebbero state gestite, nel corso del periodo preso in considerazione dallaCommissione, da svariate imprese autonome (Anic; Occidental; Montedison, le cuiattività nel settore del PVC svolte dalla sua consociata, la Montedipe, sono statecedute, nel marzo 1983, alla Enoxy, divenuta, a seguito della cessione, avvenutaanch'essa nel mese di marzo, da parte dell'Occidental delle sue quote, societàcontrollata al 100% dall'Enichem; la Sir, le cui attività sono state cedute al gruppoENI nel dicembre 1981 e la Rumianca, consociata della Sir, le cui attività nel campodella chimica sono anch'esse state cedute al gruppo ENI), tutte dotate tuttora disoggettività giuridica.

951.
    Pertanto, alla luce del punto 43 della Decisione, sembrerebbe che la Commissioneabbia attribuito alla ricorrente, l'Enichem, la responsabilità per le violazioni commessenel corso del periodo preso in esame nell'inchiesta, quindi da tutte le imprese, iviincluse la Sir, la Rumianca e l'Enoxy (ma ad eccezione della Montedipe). Ora, perquanto riguarda la Sir e la Rumianca, esse avrebbero fatto parte del gruppo Sir

Finanziaria, che esiste ancora oggi e che, di conseguenza, dovrebbe continuare asopportare la responsabilità per la partecipazione delle sue ex consociate. Allo stessomodo la Occidental, che gode a tutt'oggi di personalità giuridica, dovrebbe sopportarein modo solidale la responsabilità della violazione per il periodo dicembre 1981 -febbraio 1983, durante il quale essa gestiva, congiuntamente, la Enoxy; invece, laDecisione non attribuirebbe nessuna responsabilità alla Occidental, violando così ilprincipio di non discriminazione. In realtà, l'Enichem Anic potrebbe essere consideratacome responsabile solo delle violazioni commesse dall'Anic, fino alla fine del 1981, edalla Enoxy Chimica, dopo il febbraio 1983 (sentenze Suiker Unie e a./Commissione,citata, punti 74-88, CRAM e Rheinzink/Commissione, citata, ed EnichemAnic/Commissione, citata, punti 228 e seguenti).

Giudizio del Tribunale

952.
    A titolo preliminare, sembra che la Elf Atochem non contesti la conclusione alla qualeè giunta la Commissione, cioè di non imputare ad essa la responsabilità delle azionicompiute dalla PCUK, ma solo la motivazione che la sottende. Dato ciò, l'esame delmotivo sollevato da questa ricorrente non potrebbe condurre ad un annullamento,neppure parziale di una disposizione della Decisione. Pertanto, in mancanza diinteresse ad agire della ricorrente, il motivo deve essere respinto.

953.
    Emerge dalla giurisprudenza che, una volta che sia stabilita la sussistenza diun'infrazione, occorre determinare la persona fisica o giuridica che era responsabiledella gestione dell'impresa al momento in cui è stata commessa l'infrazione, affinchéla detta persona risponda di quest'ultima. Tuttavia, qualora tra il momento in cui vienecommessa l'infrazione e il momento in cui l'impresa deve risponderne la personaresponsabile della gestione dell'impresa abbia cessato di esistere giuridicamente,occorre dapprima localizzare l'insieme degli elementi materiali ed umani che hannoconcorso alla commissione dell'infrazione e poi identificare la persona che è divenutaresponsabile della gestione del detto insieme, allo scopo di evitare che, a seguito dellascomparsa della persona che era responsabile della sua gestione al momento in cui èstata commessa l'infrazione, l'impresa possa non rispondere di quest'ultima.

954.
    Sembra che le norme enunciate dalla Commissione al punto 41, secondo comma eseguenti, della Decisione siano conformi a tali principi.

955.
    Occorre di conseguenza esaminare l'applicazione che la Commissione ha fatto di taliprincipi, successivamente nel caso della DSM, della Montedison e dell'Enichem.

956.
    L'argomentazione della DSM riguarda solo l'imputabilità della violazione addebitataalla DSM, quindi per il periodo anteriore alla creazione della LVM (v. supra, punto943).

957.
    Orbene, nel caso di specie, contrariamente alle situazioni esaminate nelle sentenzeinvocate dalla ricorrente, non è contestato che, da un lato, la DSM sia l'impresa cheha commesso l'infrazione addebitata prima della costituzione della LVM e, dall'altro,che, malgrado la riorganizzazione alla quale ha proceduto, attraverso la cessione dellesue attività «materie plastiche» alle sue filiali in data posteriore ai fatti addebitati, laDSM esista giuridicamente. Pertanto, è a giusto titolo che la Commissione ha, inapplicazione dei principi ricordati sopra, ritenuto responsabile la DSM per il periododi cui trattasi.

958.
    Date tali circostanze, la cessione alle consociate del ramo di attività non ha alcunainfluenza sulla determinazione dell'impresa responsabile della violazione.

959.
    Il motivo sollevato dalla DSM deve pertanto essere respinto.

960.
    Secondo una costante giurisprudenza, la circostanza che l'affiliata abbia personalitàgiuridica distinta non basta ad escludere la possibilità d'imputare alla società madreil suo comportamento, in particolare allorché l'affiliata non decide in modo autonomoquale dev'essere il suo comportamento sul mercato, ma applica in sostanza le direttiveimpartitele dalla società madre (sentenza 14 luglio 1972, ICI/Commissione, citata, punti132 e 133).

961.
    Nel caso di specie, la Montedison ha confermato che essa deteneva la totalità delcapitale delle società Montedipe e Montepolimeri, cosicché occorre ritenere che taliconsociate seguano necessariamente la politica tracciata dagli stessi organi statutari chefissano la politica della società madre.

962.
    Il motivo sollevato dalla Montedison deve pertanto essere respinto.

963.
    Il motivo sollevato dall'Enichem contiene, per quel che riguarda l'imputabilità dellaviolazione addebitata, due censure. La prima si riferisce all'imputabilità degli atti didue società, la Sir e la Rumianca, compiuti prima della loro incorporazione al gruppoal quale appartiene la ricorrente. La seconda riguarda l'imputabilità degli atti compiutidurante i mesi da gennaio 1982 a febbraio 1983 dalla Enoxy.

964.
    In primo luogo, secondo la ricorrente, la Commissione le ha attribuito la responsabilitàdegli atti della Sir e della Rumianca, le cui attività nel settore del PVC sono stateacquistate dal gruppo ENI nel dicembre 1981, per il tramite dell'Anic; orbene, poichéla ex casa madre di queste due società esiste, questa avrebbe dovuto sopportare laresponsabilità della violazione. A sostegno di tale tesi, la ricorrente fa riferimento alpunto 43 della Decisione, da cui emerge che «Enichem raggruppa il settore chimicostatale in Italia che precedentemente operava sotto la denominazione di Anic» e chel'Enichem deve «assumersi la responsabilità per l'attività dell'Anic» e quindi di tutte

le società ad essa legate.

965.
    Tuttavia, non sembra che la Commissione abbia ritenuto l'Enichem responsabile perle attività svolte dalla Sir e dalla Rumianca precedentemente alla loro integrazione nelgruppo di cui fa parte la ricorrente.

966.
    Infatti, anzitutto, la Sir e la Rumianca non sono contemplate dalla Decisione. Nonessendo stata formulata alcuna censura nei loro confronti, nessuna responsabilità perloro fatti illeciti può essere stata imputata alla ricorrente. Inoltre, il punto 43 dellaDecisione significa tutt'al più che le attività nel settore del PVC della Sir e dellaRumianca sono imputate alla ricorrente, in particolare per calcolare la quota dimercato al fine di determinare l'importo delle ammende, solo a partire dal giorno incui esse sono state assorbite dall'Anic. Per contro, non permette di concludere che laresponsabilità per eventuali pratiche illegittime della Sir e della Rumianca precedentitale assorbimento siano state imputate all'Enichem.

967.
    In secondo luogo, emerge dal fascicolo e dalle risposte della ricorrente alle questioniposte dal Tribunale in occasione dell'udienza che, il 29 dicembre 1981, l'ENI el'Occidental hanno dato vita ad una società comune, la Enoxy, alla quale è statotrasferito l'intero settore del PVC controllato dall'ENI, tramite l'Anic; l'Occidental, daparte sua, ha trasferito alla Enoxy attività ulteriori rispetto a quella del PVC. Nelfebbraio 1983, l'ENI ha acquistato la partecipazione dell'Occidental nel capitale dellaEnoxy; qualche giorno più tardi, l'ENI ha ceduto tutta la sua quota del capitale delgruppo Enoxy alla Enichimica SpA (oggi l'Enichem SpA).

968.
    Date tali circostanze, la ricorrente contesta alla Commissione, anzitutto, di aver adessa attribuito la responsabilità di atti della società Occidental, l'altra casa madre dellaEnoxy. Tuttavia, tale censura si fonda su una semplice affermazione che non trovariscontro in alcun punto della Decisione.

969.
    Inoltre, la ricorrente contesta alla Commissione di non aver ritenuto responsabileanche la Occidental per i fatti compiuti dalla Enoxy, di cui essa era pur tuttavia unadelle due case madri. Però, dato che il gruppo al quale appartiene la ricorrente èrimasto presente sul mercato del PVC dal gennaio 1982 all'ottobre 1983, per il tramitedi una società comune alla quale essa aveva trasferito la sua attività nel settore delPVC, il fatto che la Commissione non abbia proceduto anche nei confronti dellaOccidental non esclude la responsabilità del gruppo al quale appartiene la ricorrente(sentenza Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, citata, punto 197).

970.
    Date tali circostanze, il motivo sollevato dall'Enichem deve anch'esso essere respinto.

2. Sull'identificazione dei destinatari della Decisione

Argomenti delle ricorrenti

971.
    La DSM sostiene, in primo luogo, che la Commissione ha commesso un errore didiritto indirizzando la Decisione alla DSM NV, anziché alla DSM Kunststoffen. Infatti,la responsabilità della violazione commessa prima del 1983 dalla DSM NV dovrebbeessere imputata alla sola società DSM Kunststoffen, consociata al 100% della DSMNV, creata con atto del 19 dicembre 1984; è dunque a tale società che avrebbe dovutoessere indirizzata la Decisione.

972.
    In secondo luogo, le ricorrenti sostengono di essere vittime di una discriminazione.Infatti, la Commissione avrebbe accolto, nei confronti della Shell, un argomentoanalogo al loro (Decisione, punto 46). Per contro, la Commissione le avrebbe trattatealla stessa stregua dell'Enichem e della Montedison, pur trattandosi di situazioni difatto distinte (Decisione, punto 45).

973.
    In terzo luogo, secondo le ricorrenti, la Commissione non ha osservato l'obbligo dimotivazione. Infatti, sebbene essa non sia tenuta a rispondere a tutti gli argomenti difatto sollevati dalle imprese accusate (sentenza ACF Chemiefarma/Commissione,citata, punto 77), essa ha tuttavia risposto a censure simili formulate da altre imprese(Decisione, punti 45 e 46). La motivazione nei confronti delle ricorrenti avrebbedovuto essere, d'altra parte, ancora più circonstanziata avendo esse sollevato talemotivo durante la fase amministrativa (sentenza AWS Benelux/Commissione, citata,punto 27).

974.
    L'Enichem fa valere che, perché un gruppo d'imprese sia il destinatario appropriatodi una decisione, occorre che costituisca una sola organizzazione unitaria di elementipersonali, materiali ed immateriali diretti in maniera durevole allo scopo, inparticolare, di produrre e vendere un prodotto determinato (sentenzaShell/Commissione, citata, punti 312 e 313). Orbene, nel caso di specie, nonesisterebbe alcuna prova che dimostri il ruolo dell'Enichem alla testa di questo gruppodi società (Decisione, punto 45 in fine).

975.
    In realtà, l'Enichem, in quanto holding, non avrebbe assunto nessuna responsabilitàriguardo alle attività del settore delle materie termoplastiche, tra cui il PVC. I punti43 e 45 della Decisione sarebbero, a questo proposito, contraddittori, poiché non sipuò sostenere che l'Enichem sia, nello stesso tempo, responsabile in qualità di holdingprincipale di un gruppo e successore della società operativa dello stesso gruppo.

976.
    In realtà, l'Enichem Anic, questa era la sua denominazione a partire dal 27 maggio1985, sarebbe il solo soggetto di diritto che può rappresentare la continuità tra ledifferenti società del gruppo che hanno operato, sotto differenti ragioni sociali, nelsettore del PVC fino a quando, nel 1986, l'attività non è stata affidata alla società

EVC, filiale comune creata con l'ICI. L'Enichem Anic (sotto le sue diversedenominazioni) avrebbe gestito in modo autonomo, rispetto all'Enichem, l'intero ciclodi produzione dei materiali termoplastici e di commercializzazione diretta in Italia.D'altra parte, tutte le società che si occupavano della commercializzazione all'esterodei prodotti dell'Enichem Anic, ivi comprese le consociate dell'Enichem International,la quale non è una consociata controllata al 100% dall'Enichem, avrebbero svolto taleattività sulla base di contratti di distribuzione o di agenzia con l'Enichem Anic. Solol'Enichem Anic avrebbe dunque potuto essere destinataria della Decisione.

977.
    Per avvalorare il suo punto di vista, la ricorrente osserva che la decisione 24 novembre1987, adottata ai sensi dell'art. 11, n. 5, del regolamento n. 17, era indirizzataall'Enichem Anic (all'epoca Enichem Base). Inoltre, la verifica del 21 gennaio 1987sarebbe stata effettuata nei locali di tale impresa. D'altra parte, se la comunicazionedegli addebiti è stata indirizzata all'Enichem, ciò sarebbe dovuto unicamente al fattoche la Commissione credeva che tale società fosse la società operativa del gruppo, enon per il fatto che essa fosse una holding del gruppo. Infine la ricorrente sottolineache la decisione 86/398 del 23 aprile 1986, nella causa relativa al polipropilene, è stataindirizzata all'Anic SpA, cioè all'Enichem Anic, poiché questa era la denominazionedella società a partire dal 27 maggio 1985.

Giudizio del Tribunale

978.
    Come rilevato da parte della Commissione al punto 44 della Decisione, se la nozionedi impresa, di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato, non coincide necessariamente conquella di società dotata di personalità giuridica, è necessario, per l'applicazione el'esecuzione delle decisioni, identificare un'entità dotata della personalità giuridica chesarà destinataria dell'atto.

979.
    Dal momento che la DSM è il solo autore della violazione e rappresenta quindi la solasocietà, dotata di personalità giuridica, alla quale la violazione è imputata, la questionestessa dell'identificazione del destinatario non si pone. Il destinatario poteva esseresolo la società DSM NV, unico autore dell'infrazione.

980.
    Derivando tale conclusione dall'applicazione diretta dei principi ricordati al punto 44della Decisione, il richiamo di essi costituisce una motivazione sufficiente nel caso dellaricorrente.

981.
    D'altra parte, nel caso della DSM, una sola impresa, giuridicamente esistente, hacommesso l'infrazione. Né la Shell, né l'Enichem, né la Montedison si trovano nellastessa situazione. Pertanto, il supposto differente trattamento accordato a queste treimprese dalla Commissione, al momento di determinare il destinatario della Decisione,non costituirebbe una discriminazione nei confronti della DSM.

982.
    I motivi ed argomenti sollevati dalla DSM devono pertanto essere respinti.

983.
    Al punto 45 della Decisione, la Commissione ha affermato quanto segue: «Enicheme Montedison hanno sostenuto che destinataria appropriata di eventuali decisioni èun'affiliata all'interno del gruppo che provvede attualmente alle attività termoplastiche.La Commissione osserva però che in entrambi i casi le responsabilità dellacommercializzazione del PVC sono condivise da questa società con le altre società delgruppo: per esempio, mentre Enichem ANIC SpA provvede alle vendite di PVC inItalia di Enichem, le sue operazioni di commercializzazione a livello internazionalesono dirette dalla società Enichem International SA, con sede a Zurigo, e in ciascunoStato membro le vendite di PVC vengono realizzate dalle consociate nazionali diMontedison. Ad avviso della Commissione è quindi opportuno che destinataria dellapresente decisione sia la società finanziaria principale alla testa dei gruppi Enicheme Montedison».

984.
    La Montedison ha confermato che, durante il periodo in cui ha avuto luogo laviolazione, essa deteneva la totalità del capitale delle società Montedipe eMontepolimeri. In tal caso, sembrava superfluo verificare se la ricorrente potesseinfluenzare in modo determinante il comportamento commerciale delle sue consociate(sentenza AEG/Commissione, citata, punto 50).

985.
    Date tali condizioni, la Commissione ha, a giusto titolo, indirizzato la Decisione allaMontedison.

986.
    Occorre sottolineare che, come riconosciuto dall'Enichem, il motivo da essa sollevato«non costituisce sterile argomentazione fine a sé stessa, ma base essenziale di quantosi tratterà nel seguito circa l'ammontare dell'ammenda, che è stata evidentementecommisurata con riferimento al fatturato della holding, ben superiore a quello dellasocietà operativa» (memoria di replica, pag. 15). Orbene, nel caso di specie, sembrache, come nel suo diritto (in particolare vedi sentenze della Corte 15 luglio 1970,Boehringer/Commissione, citata, punto 55, e 8 novembre 1983, cause riunite 96/82-102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ e a./Commissione, Racc. pag. 3369, punti51-53), la Commissione abbia determinato previamente un importo globaledell'ammenda, che è stato in seguito distribuito tra le imprese in funzione della quotamedia di mercato detenuta da ciascuna e delle eventuali circostanze attenuanti oaggravanti proprie a ciascuna. Pertanto, con riserva dell'applicazione dell'art. 15, n. 2,del regolamento n. 17, che fissa la soglia massima dell'ammenda suscettibile di essereirrogata dalla Commissione, il fatturato della holding non è stato preso inconsiderazione per la determinazione dell'importo dell'ammenda individuale inflittaalla ricorrente. In questi limiti, la ricorrente non ha interesse a sollevare il presentemotivo.

987.
    Del resto, come emerge dal punto 45 della Decisione, l'Enichem Anic era solamenteuna società operativa nel settore del PVC in seno al gruppo ENI. Essa controllava cosìstabilimenti di produzione in Italia ed era incaricata della commercializzazione inItalia. Altre società del gruppo, controllate attraverso la società di diritto svizzeroEnichem International SA, erano invece responsabili della commercializzazione al difuori di tale mercato geografico. Non si può pertanto ammettere che una società comel'Enichem Anic, che rappresenta solo una parte dell'attività del gruppo nel settore delPVC, sia necessariamente l'unica destinataria della Decisione.

988.
    Inoltre, è accertato che la ricorrente non è che una holding, priva di attività operativa.La ricorrente ha confermato che «durante tutto il periodo dell'inchiesta, l'EnichemSpA [sotto differenti denominazioni] ha continuato a svolgere solo il ruolo di holdingdelle partecipazioni dello Stato nelle diverse società operative che si sono succedutenel settore del PVC» (v. ricorso, pag. 57).

989.
    In presenza di una tale situazione, nella quale esistono svariate società operative, tantoin termini di produzione che di commercializzazione, ripartite, per di più, in funzionedel mercato geografico specifico, la Commissione non sbaglia decidendo di indirizzarela sua decisione alla holding del gruppo, piuttosto che, come vorrebbe la ricorrente,ad una delle società operative del gruppo.

990.
    E' corretto che, nella causa polipropilene, la Commissione aveva indirizzato ladecisione all'Enichem Anic, e non alla ricorrente. Tuttavia, ciò solo non può condurrealla conclusione che la scelta della ricorrente come personalità giuridica destinatariadella Decisione sia necessariamente erronea. Infatti, da un lato, non è per nulladimostrato che l'organizzazione del gruppo ENI nel settore del polipropilene fosse,all'epoca dei fatti, identica a quella esistente nel settore del PVC. Dall'altro, il fattoche la Commissione abbia, in una causa, indirizzato la decisione a una data società nonpuò comunque costituire un vincolo per le altre cause.

991.
    La circostanza che una decisione di richiesta di informazioni sia stata indirizzataall'Enichem Anic e che un procedimento d'indagine sia stato effettuato presso la sededi questa stessa impresa non è determinante per l'identificazione del destinatario dellaDecisione, dal momento che, ai sensi degli artt. 11 e 14 del regolamento n. 17,qualsiasi impresa può essere oggetto di una richiesta di informazioni o di unprocedimento d'indagine.

992.
    Pertanto il motivo deve essere respinto.

III — Sui motivi relativi all'accesso al fascicolo

A — Sulle condizioni in cui la Commissione ha dato accesso al suo dossier in occasione

del procedimento amministrativo

Argomenti delle parti

993.
    Talune ricorrenti rimproverano alla Commissione di aver dato loro accesso solo ad unaparte del suo fascicolo amministrativo.

994.
    In sede di replica, basandosi sulle sentenze del Tribunale 29 giugno 1995, cause T-30/91, Solvay/Commissione (Racc. pag. II-1775), e T-36/91, ICI/Commissione, citata,tali ricorrenti confermano che, così come da esse sostenuto nel loro ricorso, l'accessolimitato al dossier costituisce violazione di un requisito formale essenziale chepregiudica il diritto della difesa. Infatti, la sola possibilità che esistano documenti adiscarico sarebbe sufficiente per accertare una violazione dei diritti della difesa, chenon potrebbe venir regolarizzata dal Tribunale nell'ambito del suo controllogiurisdizionale (sentenze 29 giugno 1995, causa T-30/91, Solvay/Commissione, citata,punto 98, e causa T-36/91, ICI/Commissione, citata, punto 108). Pertanto la Decisionedovrebbe essere annullata.

995.
    Nella sua memoria difensiva, nelle diverse cause, la Commissione ha ricordato che ilpunto 27 della Decisione espone le ragioni per le quali essa non aveva accolto ledomande delle imprese, avanzate durante il procedimento amministrativo, di accessocompleto al fascicolo.

996.
    Confermando le ragioni così invocate, essa sostiene di aver dato regolarmente accessoal suo fascicolo amministrativo.

997.
    Così, la giurisprudenza non riconoscerebbe un diritto assoluto di accesso a talefascicolo (sentenze della Corte VBVB e VBBB/Commissione, citata, e 3 luglio 1991,causa C-62/86, AZKO/Commissione, Racc. pag. I-3359; sentenza del Tribunale 1°aprile 1993, causa T-65/89, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, Racc. pag.II-389). Nella misura in cui il motivo delle ricorrenti consisterebbe nel domandare untale accesso completo, questo sarebbe quindi infondato.

998.
    La Commissione sarebbe tenuta a dare accesso solo all'insieme dei documenti sui qualisi fondano le sue conclusioni. Orbene, non solamente ciò sarebbe avvenuto, ma laCommissione sarebbe andata persino oltre, indirizzando a tali imprese, il 3 maggio1988, documenti complementari che, a suo parere, potevano essere utili alla difesa(Decisione, punto 27, ultimo comma, in fine).

999.
    In talune cause, la Commissione confuta il principio affermato dal Tribunale nellasentenza 17 dicembre 1991, causa T-7/89, Hercules Chemicals/Commissione (Racc.pag. II-1711), secondo cui è tenuta a rispettare i principi da essa stessa fissati nella

Dodicesima Relazione sulla politica della concorrenza e, di conseguenza, a divulgareoltre ai documenti a carico anche, a certe condizioni, quelli del suo fascicoloamministrativo.

1000.
    Le ricorrenti non avrebbero dimostrato la malafede degli agenti della Commissione.

1001.
    Se documenti utili alla difesa esistevano nel fascicolo delle altre imprese, l'impresa dacui essi provenivano se ne sarebbe avvalsa.

1002.
    Per di più, le ricorrenti sarebbero state autorizzate a procedere ad uno scambio didocumenti tra di loro, sulla base di una rinuncia reciproca alla confidenzialità, acondizione tuttavia che un tale scambio non riguardasse dati commerciali sensibili, ilcui scambio potesse costituire una restrizione della concorrenza (v. Decisione, punto27, terzo comma).

1003.
    La Commissione ricorda, infine, il carattere confidenziale dei documenti di cui al suofascicolo amministrativo. Riguardo ai documenti commerciali interni a ciascunaimpresa, risulterebbe tanto dall'art. 214 del Trattato che dall'art. 20, n. 2, delregolamento n. 17 che essa era tenuta a non divulgarli. Del resto, la Commissione hafornito, durante il procedimento amministrativo, una lista dei documenti contenuti nelfascicolo.

1004.
    Le imprese dovrebbero, per lo meno, individuare i documenti che ritengano utilizzabilia loro difesa.

1005.
    Nella controreplica, la Commissione fa osservare che le sentenze 29 giugno 1995, causeT-30/91, Solvay/Commissione, e T-36/91, ICI/Commissione, citate, confermano che nonesiste un diritto assoluto di accesso al fascicolo amministrativo. In particolare, leimprese non possono avere un diritto di accesso né ai documenti contenenti segreticommerciali o altre informazioni confidenziali, né ai documenti interni dellaCommissione. Alla luce di ciò, è a ragione che i documenti commerciali provenientida ciascuna delle imprese non sono stati ad esse resi disponibili.

1006.
    La Commissione osserva che la distinzione tra documenti a carico e a discarico èfondamentale. Mentre l'eventuale mancato accesso a documenti a carico avrebbecomportato solamente l'esclusione di tali documenti in quanto mezzi di prova(sentenza 29 giugno 1995, causa T-37/91, ICI/Commissione, citata, punto 71), ilmancato accesso a documenti a discarico avrebbe avuto come conseguenzal'illegittimità della decisione, dato che il Tribunale non può regolarizzare la violazionedei diritti della difesa verificatasi durante il procedimento amministrativo (sentenza 29giugno 1995, causa T-30/91, Solvay/Commissione, citata, punto 98).

1007.
    Tuttavia, per stabilire se esistano documenti a discarico fra quelli non divulgati, nonbasta dichiarare che una simile possibilità esiste, ma occorre procedere ad una speciedi esame di plausibilità. Orbene, in mancanza delle circostanze proprie delle citatesentenze del 29 giugno 1995 nelle cause T-30/91 e T-36/91, ovvero, da un lato,l'accertamento di infrazioni basate su comportamenti paralleli e non su prove direttee, dall'altro, il fatto che le imprese interessate ai sensi dell'art. 85 del Trattato si eranoviste contestare anche un abuso di posizione dominante, nulla indicherebbe che neidocumenti non comunicati si potessero trovare eventualmente documenti a discarico.

1008.
    La Commissione conclude che la semplice mancanza di comunicazione dei documentinel corso del procedimento amministrativo non può di per sé portare all'annullamentodella Decisione.

Giudizio del Tribunale

1009.
    In via preliminare va rilevato che la Montedison nel suo ricorso non ha sollevatomotivi attinenti all'accesso al fascicolo.

1010.
    Le parti concordano sul fatto che nel procedimento amministrativo la Commissioneha consentito l'accesso soltanto ad una parte del suo fascicolo amministrativo. Infatti,oltre ai documenti provenienti dai propri servizi, ciascuna ricorrente ha avuto adisposizione tutti i documenti sui quali si basavano le conclusioni della Commissione,nonché una serie di altri documenti spediti con lettera datata 3 maggio 1998.

1011.
    Nelle cause di concorrenza l'accesso al fascicolo ha lo scopo di consentire ai destinataridi una comunicazione degli addebiti di prendere conoscenza degli elementi di provacontenuti nel fascicolo della Commissione, affinché essi possano pronunciarsiutilmente, sulla base di tali elementi, sulle conclusioni cui è giunta la Commissionenella comunicazione degli addebiti. L'accesso al fascicolo appartiene dunque allegaranzie procedurali dirette a tutelare i diritti della difesa. Orbene, il rispetto dei dirittidella difesa in qualsiasi procedimento con cui possono essere inflitte sanzionicostituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, che va osservato in ognicircostanza, anche se si tratta di un procedimento di natura amministrativa. L'effettivorispetto di tale principio generale impone che l'impresa interessata sia stata messa ingrado, già durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficaceil suo punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti, delle censure e dellecircostanze allegate dalla Commissione (sentenze del Tribunale 29 giugno 1995, causaT-30/91, Solvay/Commissione, citata, punto 59, causa T-36/91, ICI/Commissione, citata,punto 69, causa T-37/91, ICI/Commissione, citata, punto 49, nonché la giurisprudenzaivi citata).

1012.
    A questo proposito, nell'ambito del procedimento contraddittorio istituito dal

regolamento n. 17, non può spettare alla Commissione da sola decidere quali siano idocumenti utili per la difesa (sentenze 29 giugno 1995, causa T-30/91,Solvay/Commissione, citata, punto 81, e causa T-36/91, ICI/Commissione, citata, punto91). Tenuto conto del principio generale della parità delle armi, non si può ammettereche la Commissione possa decidere da sola se utilizzare o meno certi documenticontro le ricorrenti, mentre queste ultime non vi hanno avuto accesso e non hannodunque potuto decidere parallelamente se utilizzarli o meno per la propria difesa(sentenze 29 giugno 1995, causa T-30/91, Solvay/Commissione, citata, punto 83, e causaT-36/91, ICI/Commissione, citata, punto 93).

1013.
Inoltre, un'eventuale violazione dei diritti della difesa ha natura obiettiva e non dipendedalla buona fede o dalla mala fede dei funzionari della Commissione (sentenze 29giugno 1995, causa T-30/91, Solvay/Commissione, citata, punto 84, e causa T-36/91,ICI/Commissione, citata, punto 94).

1014.
    Del resto, la difesa di un'impresa non può dipendere dalla buona volontà di un'altraimpresa che si presume sia sua concorrente e contro la quale la Commissione hasollevato addebiti analoghi. Poiché spetta alla Commissione istruire correttamente unacausa di concorrenza, essa non può delegarla alle imprese i cui interessi economici eprocessuali sono spesso in conflitto. Pertanto, con riguardo alla violazione dei dirittidella difesa, è irrilevante che le imprese coinvolte siano state autorizzate a procederead uno scambio di documenti. Difatti, una simile cooperazione tra imprese, peraltroaleatoria, non può in nessun caso eliminare l'obbligo della Commissione di garantireessa stessa, durante l'istruzione di un'infrazione al diritto della concorrenza, la tuteladei diritti della difesa delle imprese interessate (sentenze Solvay/Commissione, causaT-30/91, citata, punti 85 e 86, e ICI/Commissione, causa T-36/91, citata, punti 95 e 96).

1015.
    Tuttavia, come sottolineato dalla Commissione, l'accesso al fascicolo non si puòestendere ai documenti interni dell'istituzione, ai segreti commerciali di altre impresee alle altre informazioni confidenziali (sentenza BPB Industries e BritishGypsum/Commissione, punto 29).

1016.
    A questo proposito va ricordato che, secondo un principio generale che si applicadurante lo svolgimento del procedimento amministrativo, principio espresso dall'art.214 del Trattato e da diverse disposizioni del regolamento n. 17, le imprese hannodiritto alla tutela dei loro segreti commerciali. Tuttavia, questo diritto va contemperatocon la garanzia dei diritti della difesa (sentenze 29 giugno 1995, causa T-30/91,Solvay/Commissione, citata, punto 88, e causa T-36/91, ICI/Commissione, citata, punto98).

1017.
    Di conseguenza, la Commissione non può riferirsi, in maniera generale, allariservatezza per giustificare il suo rifiuto assoluto di divulgare i documenti del suo

fascicolo. Nel caso di specie, del resto, essa non sostiene proprio che tutte leinformazioni contenute in tali documenti fossero coperte dalla riservatezza. Pertanto,la Commissione era in grado di preparare, o di far preparare, una versione nonconfidenziale dei documenti di cui trattasi o, all'occorrenza, qualora ciò si rivelassedifficoltoso, di stabilire una lista dei documenti interessati sufficientemente precisa perconsentire alle imprese di determinare, in piena cognizione di causa, se i documentidescritti potessero essere rilevanti per la sua difesa (sentenze 29 giugno 1995, causaT-30/91, Solvay/Commissione, citata, punti 89-95, e causa T-36/91, ICI/Commissione,citata, punti 99-105).

1018.
    Nel caso di specie, va osservato che non è stata approntata alcuna versione nonconfidenziale dei documenti in questione. Del resto, se la Commissione haeffettivamente fornito alle ricorrenti una lista dei documenti che il suo fascicoloconteneva, detta lista non presentava nessuna utilità per le ricorrenti stesse. Infatti,essa si limitava a indicare l'impresa da cui, in via generale, provenivano le paginecorrispondenti del fascicolo amministrativo.

1019.
    Alla luce dell'insieme di detti elementi, occorre concludere che, nel corso delprocedimento amministrativo della presente causa, la Commissione non ha dato allericorrenti regolare accesso al fascicolo.

1020.
    Tuttavia, detta circostanza non può di per sé portare all'annullamento della Decisione.

1021.
    Infatti, una violazione dei diritti della difesa va esaminata in relazione alle circostanzespecifiche del caso di specie, in quanto è sostanzialmente legata alle censure di cui laCommissione ha tenuto conto per dimostrare l'infrazione contestata all'impresainteressata. Si tratta infatti di verificare se le possibilità di difesa della ricorrente sianostate pregiudicate dalle condizioni alle quali esse hanno avuto accesso al fascicoloamministrativo della Commissione. Al riguardo, per constatare una violazione deidiritti della difesa è sufficiente dimostrare che l'omessa divulgazione dei documenti inquestione ha potuto influenzare, a scapito della ricorrente, lo svolgimento delprocedimento e il contenuto della decisione (sentenze 29 giugno 1995, causa T-30/91,Solvay/Commissione, citata, punti 60 e 68, e causa T-36/91, ICI/Commissione, citata,punti 70 e 78; v. altresì, nel campo degli aiuti di Stato, sentenza 11 novembre 1987,Francia/Commissione, citata, punto 13).

1022.
    Se così fosse, il procedimento amministrativo sarebbe viziato e la Decisione dovrebbeessere annullata. Difatti, la violazione dei diritti della difesa avvenuta in fase diprocedimento amministrativo non può essere regolarizzata nel procedimento dinanzial Tribunale, che si limita ad un controllo giurisdizionale nell'ambito dei soli motividedotti e non può dunque sostituire un'istruzione completa della causa nell'ambito delprocedimento amministrativo. In effetti, se le ricorrenti avessero potuto, durante il

procedimento amministrativo, avvalersi dei documenti idonei a discolparle, esseavrebbero eventualmente potuto influenzare le valutazioni del collegio dei membridella Commissione (sentenze 29 giugno 1995, causa T-30/91, Solvay/Commissione,citata, punto 98, e causa T-36/91, ICI/Commissione, citata, punto 108).

1023.
    Con lettera 7 maggio 1997, nell'ambito delle misure di organizzazione delprocedimento e fatta salva la valutazione dei motivi dedotti dalle ricorrenti, ilTribunale ha deciso di consentire ad ognuna l'accesso al fascicolo della Commissione,ad eccezione dei documenti interni di quest'ultima e dei documenti che implicanosegreti commerciali o altre informazioni confidenziali. Esso ha invitato le parti acomunicargli qualunque informazione confidenziale presente nel fascicolo. Infine, lericorrenti che lo desideravano sono state invitate a presentare, entro il 31 luglio 1997,osservazioni precise, motivate e il più possibile brevi, per dimostrare in che modo, aloro avviso, la mancata comunicazione degli addebiti avesse potuto influenzare la lorodifesa. Le ricorrenti dovevano presentare copia dei documenti cui avrebbero fattoriferimento.

1024.
    Nessuna ricorrente ha sollevato problemi di confidenzialità.

1025.
    Per tener conto dei termini necessari alla Commissione per assicurarsi presso leimprese terze che i documenti da esse prodotti non fossero coperti dallaconfidenzialità, e in considerazione della richiesta del consulente della BASF, basatasu pressanti motivi personali, il Tribunale ha prorogato il termine concesso allericorrenti per depositare le loro osservazioni in merito ai documenti da esse consultate,prima, sino al 31 agosto e, in seguito, sino al 22 settembre 1997.

1026.
    Come già osservato, solo la Wacker e la Hoechst non hanno risposto all'invito delTribunale e non hanno quindi depositato osservazioni in cancelleria. In udienza, ilconsulente di queste due ricorrenti ha spiegato di non aver potuto consultare ilfascicolo della Commissione né depositare osservazioni a causa di impedimentipersonali. Tuttavia, il Tribunale osserva che non gli è mai stata presentata unadomanda di proroga dei termini a questo titolo e che la Wacker e la Hoechst nonhanno mai depositato osservazioni. Di conseguenza, bisogna ritenere che queste duericorrenti non hanno dimostrato che la mancata comunicazione degli addebiti nel corsodel procedimento amministrativo abbia pregiudicato i loro diritti della difesa.

1027.
    La Commissione ha depositato le proprie osservazioni il 12 dicembre 1997.

1028.
    Inoltre, come già osservato, la Montedison non aveva dedotto motivi attinentiall'accesso al fascicolo amministrativo. Pertanto, non va tenuto conto delle osservazionidepositate da questa ricorrente.

1029.
    Di conseguenza, bisogna prendere in esame la portata delle osservazioni presentatedalle altre nove ricorrenti in seguito alle misure di organizzazione del procedimentodecise dal Tribunale.

B — Sulle osservazioni depositate nell'ambito della misura di organizzazione delprocedimento

Argomenti delle ricorrenti

1030.
    Le nove ricorrenti che hanno validamente presentato osservazioni hanno prodotto unaserie di documenti la cui mancata divulgazione poteva, a loro avviso, pregiudicarne idiritti della difesa.

1031.
    Alcune ricorrenti sottolineano che la Commissione non solo non ha consentito lorol'accesso al fascicolo durante il procedimento amministrativo, ma che inoltre avevadeliberatamente reso illeggibili taluni passaggi dei documenti comunicati. Orbene,questi passaggi contenevano commenti che avrebbero potuto avallare le tesi dellericorrenti.

1032.
    Altre ricorrenti osservano inoltre che, tenuto conto del tempo trascorso, non si può piùprocedere ad un vero e proprio esame dei documenti che hanno potuto consultare.

1033.
    Altre osservano infine che i documenti cui esse fanno riferimento sono di per sésufficienti a dimostrare la misura del pregiudizio ai loro diritti della difesa, ma cheanche altri documenti potevano essere prodotti a sostegno di tale conclusione.

1034.
    La DSM e la LVM domandano peraltro al Tribunale di ordinare la produzione deiresoconti degli accertamenti compiuti dalla Commissione presso le sedi delle imprese.

Giudizio del Tribunale

1035.
    In via preliminare va osservato che il controllo in oggetto mira ad accertare se lamancata divulgazione di documenti o di estratti di documenti abbia potutopregiudicare le possibilità di difesa delle ricorrenti. Il fatto che alcuni passaggi didocumenti, emersi da allora, fossero stati inizialmente resi illeggibili dalla Commissionenel corso del procedimento amministrativo non modifica la portata del controllo svoltodal Tribunale. Al riguardo occorre ricordare che una eventuale violazione dei dirittidella difesa ha un carattere oggettivo e non dipende dalla buona o dalla malafede deifunzionari della Commissione.

1036.
    Peraltro, le ricorrenti hanno avuto a disposizione un termine di tre mesi per consultare

il fascicolo della Commissione e depositare le loro osservazioni. Poiché spetta alleimprese che hanno lamentato un accesso incompleto al fascicolo amministrativodimostrare l'entità del pregiudizio ai loro diritti della difesa, al quale scopo esse hannoavuto a disposizione un tempo sufficiente, bisogna tenere in considerazione soltantoi documenti dalle stesse prodotti. Le ricorrenti non possono validamente limitarsi a farriferimento all'incompletezza dei documenti da esse individuati nelle loro osservazionie a queste ultime allegati.

1037.
    Infine, l'esame che dev'essere effettuato ha un carattere oggettivo, viste le conclusioniaccolte dalla Commissione nella Decisione. Il fatto che i documenti in oggetto fosserodatati non può del resto rappresentare un ostacolo alla ricerca di un'eventualeviolazione dei diritti della difesa.

1038.
    Di conseguenza, le osservazioni delle ricorrenti vanno esaminate tutte insieme.

1039.
    Al riguardo, in primo luogo, le ricorrenti non possono avvalersi dei documenti o degliestratti di documenti che erano a loro disposizione già durante il procedimentoamministrativo. E' questo il caso, in particolare, dei documenti allegati allacomunicazione degli addebiti o alla lettera della Commissione del 3 maggio 1988.Difatti, l'oggetto stesso della misura di organizzazione del procedimento decisa dalTribunale consiste nell'esaminare se documenti non divulgati alle ricorrenti duranteil procedimento amministrativo potessero influire, se fossero stati comunicati, sulleconclusioni della Commissione. Questa riserva non vale tuttavia per i documenti giàcomunicati, mentre le ricorrenti si avvalgono di estratti che erano stati occultati.Devono quindi essere esclusi gli allegati nn. 9, 10, 11, 15, 21 e 23 alle osservazioni dellaDSM e della LVM, nn. 4 e 6 a quelle della Elf Atochem, n. 134 a quelle della BASF,n. 10 a quelle della SAV, n. 13 a quelle dell'ICI, nn. 12, 15 e 26 a quelle della Hüls,et nn. 9, 26 e 28 a quelle dell'Enichem.

1040.
    In secondo luogo, ai fini dell'esame de quo, vanno ugualmente stralciati i documentie gli estratti di documenti di cui le ricorrenti si avvalgono, allorché essi si riferiscanoad un periodo precedente l'inizio dell'intesa o successivo alla fine dell'infrazione presain considerazione dalla Commissione per determinare l'importo dell'ammenda. Aquesto scopo non è rilevante la data del documento, bensì la pertinenza dell'estrattoaddotto dalle ricorrenti in merito al periodo dell'infrazione. Pertanto, bisogna stralciaregli allegati nn. 8, 16-18 e 23-29 alle osservazioni della DSM e della LVM, nn. 2 e 3 aquelle della Elf Atochem, nn. 132-138, 141 e 142 a quelle della BASF, nn. 1, 2, 6-9 e11 a quelle della SAV, nn. 18, 25, 27 e 34 a quelle della Hüls e nn. 1, 11, 15, 26, 32(4), 40, 45, 54 (2) e (3) a quelle dell'Enichem.

1041.
    In terzo luogo, alcuni documenti invocati dalle parti non riguardano gli addebitiformulati dalla Commissione. Del resto, non è possibile che la loro mancata

divulgazione abbia pregiudicato le possibilità di difesa delle imprese. Tale è il caso deidocumenti riguardanti il mercato dei paesi terzi (v. punto 39 della Decisione, nota apie' di pagina n. 1), o le vendite dei prodotti derivati (in particolare allegati n. 7 alleosservazioni della Elf Atochem e nn. 3 e 4 a quelle della SAV).

1042.
    Parimenti, le ricorrenti menzionano taluni documenti che attestano indicazioni suiprezzi date a voce; del resto, ciò smentirebbe la tesi della Commissione secondo laquale il fatto stesso che non esistano indicazioni scritte, per diversi produttori,proverebbe che questi ultimi avevano «qualcosa» da nascondere. La Commissionetuttavia, pur avendo effettivamente accertato che in talune imprese mancavanodocumenti sui prezzi e avendo contestato che non si era potuto fissare per iscrittoalcun obiettivo riguardo ai prezzi, non ha tratto la conclusione che tale mancanzadimostrasse la partecipazione di queste imprese alle iniziative sui prezzi (v. punto 20della Decisione). Pertanto, i documenti dedotti dalle ricorrenti al riguardo sonoirrilevanti. Il Tribunale rileva del resto che le ricorrenti effettuano una lettura soltantoparziale dei suddetti documenti, i quali indicano esplicitamente che le istruzioni verbalisarebbero state completate con l'invio di tariffe scritte (in particolare, allegati n. 30 alleosservazioni della DSM e della LVM e n. 41 a quelle dell'Enichem).

1043.
    Occorre pertanto esaminare gli altri documenti prodotti dalle ricorrenti.

1044.
    In via generale, alcune ricorrenti sottolineano il fatto che i documenti da esse prodottinon fanno alcun riferimento all'esistenza di un accordo o di una pratica concordata frale imprese (allegati nn. 19 e 31 alle osservazioni della DSM e della LVM e n. 135 aquelle della BASF). Tuttavia, il silenzio nei documenti non si può considerare atto amodificare le conclusioni della Commissione, che si basano su prove documentali. Talein particolare è il caso di comunicati stampa o di lettere indirizzate da un produttoreai propri clienti per annunciare un aumento di prezzo. Infatti, non si può contare sulfatto che documenti di questo tipo indichino che il suddetto aumento è statoconcordato con altri produttori.

1045.
    Allo stesso modo, le ricorrenti si riferiscono a tre documenti interni della Shell,intitolati «business plans» del 12 luglio 1982, 19 aprile 1983 e 4 novembre 1983, erelativi rispettivamente ai periodi 1982/1986, 1983/1987 e 1984/1987 (allegati nn. 1-3alle osservazioni della DSM e della LVM, e nn. 1 e 2 a quelle dell'ICI).Indipendentemente dalla confidenzialità attribuita a questi documenti all'epoca delprocedimento amministrativo, va rilevato che il fatto che tali documenti nonmenzionino l'esistenza di una violazione dell'art. 85 del Trattato non si può considerarecome atto a mettere in discussione le prove documentali prodotte dalla Commissione.Tali documenti riguardano, per loro natura, certe previsioni di mercato. I riferimentiad una prevista «pressione concorrenziale» o l'ipotesi («underlying assumption») diuna politica dei prezzi pienamente concorrenziale non possono influire sulle

conclusioni della Commissione che si basano su documenti successivi, contemporaneiai fatti addebitati, i quali attestano l'esistenza di iniziative sui prezzi nel 1983 e nel1984, alle quali la Shell in particolare ha partecipato.

1046.
    Talune ricorrenti rilevano che alcuni documenti illustrano la situazione disovraccapacità del mercato, le perdite subite dai produttori all'epoca dei fatti e laristrutturazione di alcune fra loro (per esempio, allegato n. 139 alle osservazioni dellaBASF e n. 13 a quelle della Hüls).

1047.
    Tuttavia, la Commissione ha tenuto pienamente conto della situazione del mercato edelle imprese (punti 5 e 36 della Decisione), anche al momento della determinazionedell'importo dell'ammenda (punto 52, secondo comma, della Decisione). Inoltre, varicordato che tali circostanze non possono escludere di per sé l'applicazione dell'art.85 del Trattato (v. supra, punto 740).

1048.
    La LVM e la DSM si avvalgono di un documento manoscritto del 1983, contenentela trascrizione delle note scritte a mano sui documenti di programmazione (allegaton. 6 alle loro osservazioni). Tuttavia, esse non spiegano in quale misura taliannotazioni, che erano state fornite alle ricorrenti in occasione dell'audizione dinanzialla Commissione nel settembre 1988 (v. supra, punti 503-505), influirebbero sulsignificato dei documenti di pianificazione.

1049.
    Le ricorrenti si avvalgono poi di documenti che metterebbero direttamente indiscussione il valore probatorio dei documenti prodotti dalla Commissione a sostegnodelle sue conclusioni.

1050.
    Alcuni documenti, per esempio, dimostrerebbero che il termine «compensazione» nonha il significato che gli attribuisce la Commissione nella Decisione (in particolare,allegato n. 5 alle osservazioni della Elf Atochem e n. 11 a quelle dell'ICI). Tuttavia,l'utilizzazione di uno stesso termine in contesti manifestamente diversi non puòrimettere in discussione le conclusioni della Commissione. Al riguardo va ricordato chel'esistenza di un meccanismo di compensazione, come individuato dalla Commissionenella Decisione, risulta espressamente dai documenti «spartire la sofferenza» e«Alcudia» (v. supra, punti 588-593). Ciò risulta anche sia dal testo del documentoDSM sia dal confronto di tale documento con i due precedenti (v. supra, punti 594-598).

1051.
    Inoltre, la Elf Atochem rinvia ad un documento che mostra l'evoluzione delle parti delmercato della Shell nel 1981, il che sarebbe incompatibile con un sistema dicompensazione fra produttori (allegato n. 1 alle osservazioni della ricorrente). Tuttavia,dalla decisione risulta che la Shell era proprio l'unico produttore che non hapartecipato a questo meccanismo e che la Commissione ha tenuto conto della

partecipazione della stessa Shell all'infrazione solo a partire dal 1982.

1052.
    La DSM, la LVM e l'Enichem si avvalgono altresì di tabelle allegate alla rispostadell'ICI ad una richiesta di informazioni (allegati n. 37 alle osservazioni della DSM enn. 37-39 a quelle dell'Enichem). Se questa risposta del 5 giugno 1984 era acclusaall'allegato n. 4 alla comunicazione degli addebiti, in compenso queste tabelle, checontenevano i prezzi obiettivo interni dell'ICI dal settembre 1980 al dicembre 1983,divisi per mercato nazionale, erano state soppresse. Orbene, le ricorrenti sottolineanoche le suddette tabelle rivelano l'esistenza di prezzi obiettivo diversi da quelli che laCommissione ha individuato nella Decisione. Queste differenze rimetterebbero indiscussione il carattere concordato delle iniziative sui prezzi.

1053.
    Bisogna ricordare, tuttavia, che le tabelle di cui trattasi erano state create ai fini dellaprocedura di accertamento dell'infrazione. La circostanza che l'ICI affermi che sitrattava di iniziative sui prezzi interne all'impresa non può pertanto influire sulleconclusioni della Commissione in merito ai documenti da essa prodotti.Indipendentemente dal problema dei tassi di cambio utilizzati dall'Enichem per laconversione dei prezzi obiettivo dichiarati dall'ICI (stabiliti nella moneta nazionale) inmarchi tedeschi (moneta nella quale sono formulate le iniziative nelle tabelle allegatealla Decisione), va rilevato che le ricorrenti ignorano le osservazioni e le riserveespresse dalla stessa ICI nel preambolo alle suddette tabelle. Per esempio, l'ICIsosteneva, da un lato, che i prezzi erano quelli praticati nei confronti di clienti«secondari», dall'altro che la mancata indicazione di un'iniziativa sui prezzi per undeterminato mese non significava che l'iniziativa non avesse avuto luogo, ma che nonne esistevano più tracce scritte. Sembra infatti che tali tabelle non facciano menzionedi iniziative sui prezzi che però risultano espressamente dai documenti prodotti dallasuddetta impresa e allegati alla comunicazione degli addebiti. Inoltre, le differenzerilevate dall'Enichem si basano sull'indicazione, da parte dell'ICI, dei prezzi praticatiai clienti «secondari», ma sono smentite se si tiene conto dei prezzi per i clientiprincipali, come indicati negli allegati alla comunicazione degli addebiti.

1054.
    La Hüls deduce una lettera dell'ICI del 7 marzo 1983, la quale rimetterebbe indiscussione l'interpretazione data all'allegato P45 alla comunicazione degli addebiti, del6 aprile 1983, relativa all'iniziativa sui prezzi, in due tempi, del 1° aprile e del 1°maggio 1983 (allegato n. 11 alle osservazioni della Hüls). Infatti, detta letteradimostrerebbe che l'ICI ha fissato i suoi prezzi in modo individuale, soprattutto infunzione dello stato della domanda sul mercato, correndo il rischio di una perdita diclientela.

1055.
    Al riguardo bisogna ricordare innanzitutto che l'esistenza dell'iniziativa comune di cuitrattasi è stata accertata sulla base di più documenti (in particolare gli allegati nn. 42e P42-P53 alla comunicazione degli addebiti) e non sulla base del solo documento P45.

Inoltre la Commissione ha accertato lo svolgimento di una riunione fra produttori aParigi il 2 marzo 1983, nel corso della quale si è discusso sia del volume delle venditeche del livello dei prezzi. Del resto, la Hüls ha prodotto altresì un telex dell'ICI datato4 marzo 1983 (allegato n. 10 alle sue osservazioni), da cui risulta che l'ICI ha decisoun'azione definitiva mirante a portare il prezzo a 1,50 DM/kg a partire dal 1° aprile.Infatti, due giorni dopo la riunione di Parigi l'ICI ha deciso un aumento di prezzo lacui data e il cui livello corrispondevano a quelli dell'iniziativa individuata dallaCommissione nella Decisione. Infine, un altro telex dell'ICI risalente all'inizio delmarzo 1983 (allegato n. 19 alle osservazioni della Hüls) si riferisce non soltantoall'iniziativa sui prezzi del 1° aprile 1983, ma anche a quella del 1° maggio 1983,mirante a portare il prezzo ad un livello minimo di 1,65 DM/kg. Questo documentova confrontato anche con l'allegato P43 alla comunicazione degli addebiti, privo di datama, considerato il suo contenuto, precedente il lunedì 7 marzo 1983. Orbene, questodocumento indicava già la decisione di un'iniziativa sui prezzi a partire dal 1° aprilee dal 1° maggio 1983, con menzione dei prezzi obiettivo.

1056.
    Di conseguenza, la lettera dell'ICI del 7 marzo 1983, firmata dal rappresentantedell'ICI alle riunioni fra produttori, lungi dall'influire sulle conclusioni dellaCommissione, al contrario le avvalora. Sebbene l'estensore di tale lettera si interroghisulle possibilità di successo di tale iniziativa, tenuto conto del fallimento di quellaprecedente del 1° gennaio 1983, che era stata anch'essa individuata dalla Commissionenella Decisione, ciò non rimette in discussione il fatto che l'iniziativa stessa fosse ilrisultato di una concertazione fra i produttori avvenuta cinque giorni prima a Parigi.

1057.
    La DSM, la LVM (allegato n. 30 alle rispettive osservazioni) e la Hüls (allegato n. 20alle sue osservazioni) si avvalgono altresì di un documento dell'ICI del 19 aprile 1983,che dimostrerebbe che detta impresa è stata messa al corrente dell'iniziativa in materiadi prezzi solo con riguardo alle informazioni ottenute sul mercato. Tuttavia lericorrenti ignorano il fatto che sin dai primi giorni del mese di marzo, ossiaimmediatamente dopo la riunione dei produttori avvenuta il 2 marzo 1983 a Parigi,l'ICI era già a conoscenza della data e del livello dell'iniziativa del 1° maggio 1983 (v.supra, punto 1055). Del resto, lo stesso documento del 19 aprile 1983 rinvia ad unalettera precedente, del 10 marzo 1983.

1058.
    L'Enichem inoltre produce una serie di documenti che rimetterebbero in discussionela conclusione della Commissione secondo la quale le iniziative erano fissate in marchitedeschi per essere poi convertite in moneta nazionale. Questa discussione però nonha senso. Da un lato, emerge dagli allegati P1-P70 che i prezzi obiettivo europei eranoeffettivamente convenuti in marchi tedeschi. La stessa ricorrente si è del resto avvalsadi estratti di numerosi documenti che confermano questo stato di fatto (per esempio,allegati nn. 2 e 36 alle sue osservazioni). D'altra parte è evidente che, per essereapplicati, questi prezzi dovevano essere convertiti in moneta nazionale. Infine, la

Commissione non ha mai asserito che le iniziative sui prezzi avessero avuto l'effettodi garantire che i prezzi effettivamente praticati su ciascun mercato nazionale fosseroidentici.

1059.
    Taluni documenti indicherebbero che le imprese erano informate dai loro clienti odalla stampa specializzata circa le iniziative sui prezzi degli altri produttori (allegatinn. 31 e 33 alle osservazioni della DSM e della LVM, n. 140 a quelle della BASF,nn. 9 e 33 a quelle della Hüls, nn. 3-6 e 10-12 a quelle dell'Enichem). Tuttavia, questidocumenti non consentono di dedurre che le imprese erano state informate solo perqueste vie circa l'esistenza di un'iniziativa sui prezzi. Al contrario, essi sono coerenticon l'idea per cui le ricorrenti cercavano di verificare, presso i clienti o attraverso lastampa specializzata, se i concorrenti avessero effettivamente annunciato un aumentodei prezzi e se vi avessero dato attuazione alla data prevista (cosa che risulterebbeanche da documenti già comunicati negli allegati P1-P70). Tenuto conto del fatto chespesso queste iniziative non avevano seguito al livello richiesto, questa informazionesoprattutto consentiva a ciascuno di verificare l'evolversi di un'iniziativa e di adottarela propria politica riguardo al suo esito, buono o cattivo, totale o parziale.

1060.
    Gli altri documenti dedotti dalle ricorrenti tenderebbero a dimostrare la vivaceconcorrenza che interessava il mercato del PVC durante il periodo dell'infrazione, ilche sarebbe assolutamente incompatibile con le conclusioni della Commissione. Inparticolare, le ricorrenti si riferiscono a documenti che individuano concorrenti«aggressivi» o ancora che sottolineano l'esistenza di condizioni economiche favorevolio meno ad un aumento dei prezzi, cosa che significherebbe che le iniziative non eranoconcordate, bensì decise unilateralmente tenuto conto delle condizioni del mercato.

1061.
    Questi documenti non mirano a rimetterne in discussione direttamente altri fornitidalla Commissione a sostegno delle sue conclusioni, bensì a dimostrare l'esistenza diun'intensa concorrenza incompatibile con essi.

1062.
    Tuttavia, emerge dalla Decisione che queste circostanze sono state tenute in attentaconsiderazione. Infatti la Commissione non asserisce che i prezzi erano aumentati inmodo costante durante la durata dell'infrazione, né che erano rimasti stabili. Alcontrario, le tabelle allegate alla Decisione dimostrano che i prezzi non hanno smessodi fluttuare, raggiungendo il livello minimo nel primo trimestre del 1982. LaCommissione ha così espressamente riconosciuto che le iniziative sui prezzi avevanoincontrato un successo incompleto o, in alcuni casi, erano state considerate persino uncompleto insuccesso (punti 22 e 36-38 della Decisione). Essa ha altresì indicato alcunimotivi di tale risultato: oltre agli elementi esterni ai produttori (acquisti anticipati deiconsumatori, importazioni da paesi terzi, caduta della domanda specie nel 1981 e nel1982, sconti speciali ...), essa ha rilevato che taluni produttori hanno talvoltaprivilegiato i propri volumi di vendita a discapito dei prezzi (punti 22 e 38 della

Decisione) e che, tenuto conto delle caratteristiche del mercato, sarebbe stato vanotentare iniziative concertate in materia di prezzi se le condizioni non fossero statefavorevoli ad una maggiorazione (punto 38 della Decisione). Inoltre, la Commissionenon ha ignorato l'esistenza di comportamenti «aggressivi» di talune imprese (punto22 della Decisione). Parimenti, essa ha sottolineato che i documenti «spartire lasofferenza», Alcudia e DSM, se da un lato attestano l'esistenza di un meccanismo dicompensazione fra i produttori, dall'altro permettono di concludere che talimeccanismi non hanno funzionato correttamente (punto 11 della Decisione). E' conriguardo al complesso di tali considerazioni che la Commissione ha stabilito l'importodell'ammenda inflitta alle ricorrenti.

1063.
    Del resto, va rilevato che tanto gli allegati P1-P70 quanto i documenti inviati dallaCommissione alle parti nel maggio 1988 fornivano già una base documentariasufficiente a consentire alle ricorrenti di sostenere, come del resto hanno fatto,l'esistenza delle circostanze di cui ora si avvalgono.

1064.
    Occorre infine sottolineare che, al di là degli estratti utilizzati dalle ricorrenti, alcunidei documenti prodotti, letti nel loro complesso o in connessione con i documentiallegati alla comunicazione degli addebiti, avvalorano invece le conclusioni dellaCommissione.

1065.
    Per esempio, sembra che taluni concorrenti indicati come aggressivi in una data faseappoggiassero invece la precedente o successiva iniziativa sui prezzi. Così, l'ICI sirichiama ad un documento della Shell del luglio 1982, nel quale essa viene descrittacome un possibile concorrente aggressivo (allegato n. 4 alle sue osservazioni); tuttavia,l'allegato P37 alla comunicazione degli addebiti, prodotto dall'ICI, attesta il fortesostegno dato da questa impresa all'iniziativa sui prezzi del settembre 1982. Unaconstatazione identica emerge dal confronto fra l'allegato n. 12 alle osservazionidell'ICI e gli allegati P38 e P40 alla comunicazione degli addebiti. Per quanto riguardala DSM, la stessa conclusione emerge, in particolare, dagli allegati P5, P13, P28 e P41alla comunicazione degli addebiti.

1066.
    Allo stesso modo, per esempio, in una nota interna della Wacker, del 7 giugno 1982(allegati n. 7 alle osservazioni della Shell, n. 5 a quelle della SAV e n. 14 a quelledell'ICI) l'autore, dopo aver sottolineato la catastrofica caduta dei prezzi, spiega —estratto di cui si avvale la ricorrente: «Conquista importante di parti del mercato: (inGermania, per il periodo gennaio-marzo 1982): Shell e Enoxy; conquista media di partidel mercato: DSM, SAV, PCUK; perdite al di sotto della media, oltre alla Wacker:Hoechst, Orgavyl e CWH nonché BASF». Tuttavia, alla riga successiva, l'autoreprosegue: «A partire da maggio sono in corso sforzi al fine di risanare il prezzo delPVC omopolimero». Questi sforzi, che si asseriscono individuali in un mercatoconcorrenziale, consistevano nel fissare, per il 1° maggio 1982, un prezzo obiettivo

superiore del 35% al prezzo di mercato, e successivamente, per il 1° giugno 1982, unprezzo obiettivo superiore del 10% all'obiettivo precedente (ovvero, rispettivamente,prezzi di 1,35 DM/kg e di 1,50 DM/kg, corrispondenti all'importo dei prezzi obiettivoindividuati dalla Commissione alle suddette date). Questo documento va confrontatocon l'allegato P25 alla comunicazione degli addebiti, anch'esso prodotto dalla Wacker,in cui l'autore, malgrado questo rialzo sostanziale nel contesto concorrenziale descrittodalle ricorrenti, aggiunge: «L'ammontare delle quantità vendute dovrebbe essereelevato in maggio». Parimenti, l'autore dell'allegato P23 alla comunicazione degliaddebiti, dopo aver constatato la caduta dei prezzi in aprile ad un livello di 1 DM/kg,indica: «Il calo dei prezzi è stato arrestato alla fine del mese in seguito all'annunciodi un generale aumento dei prezzi europei a 1,35 DM/kg al 1° maggio». Infine, ilTribunale rileva che sia la nota della Wacker del 3 marzo 1982, comunicata dallaCommissione alle parti il 3 maggio 1988, sia l'allegato P25 alla comunicazione degliaddebiti permettevano di sostenere lo stesso argomento invocato dalle ricorrenti tenutoconto della nota della Wacker del 7 giugno 1982.

1067.
    Allo stesso modo, una nota della Solvay del 22 marzo 1983 (allegato n. 43 alleosservazioni dell'Enichem), dopo aver sottolineato la situazione preoccupante inmateria di prezzi e l'aggressività di taluni produttori, contiene la seguente osservazione:«Oggi siamo nuovamente alla vigilia di un tentativo di rialzo dei prezzi». Va ricordatoal riguardo che la Commissione ha individuato, sulla base di documenti provenienti daaltre imprese, un'iniziativa compiuta il 1° aprile 1983. Il documento in questionecontiene per di più una menzione delle iniziative di maggio, giugno e settembre 1982,tutte individuate dalla Commissione nella decisione.

1068.
    Infine, un gran numero di documenti prodotti dalle ricorrenti contiene un esplicitoriferimento ad «iniziative sui prezzi» le cui date e i cui livelli corrispondonoesattamente a quelli individuati dalla Commissione nella Decisione.

1069.
    La Shell si avvale altresì di documenti dell'ICI che confermerebbero, come essa hasempre sostenuto, che, tenuto conto del suo ruolo di società di servizi, essa non erain grado di imporre alcun comportamento alle società di vendita del gruppo nei diversiStati membri (allegati nn. 2 e 3 alle osservazioni della Shell). Tuttavia, questacircostanza emerge esplicitamente dalla Decisione (punto 46), anche se laCommissione ha nondimeno ritenuto che la ricorrente dovesse essere destinataria dellaDecisione, specie perché essa costituiva l'organismo che garantiva il contatto conl'intesa. A questo titolo va rilevato che in uno di questi documenti (allegato n. 3 alleosservazioni della Shell), che costituisce un rendiconto della riunione fra l'ICI e laShell, quest'ultima ha indicato «qual è ormai la strada che l'ICI deve percorrereall'interno della Shell» allo scopo di giungere al coordinamento in seno al gruppo.

1070.
    Non è stato prodotto alcun documento per quanto specificamente riguarda le riunioni

fra i produttori e il meccanismo di vigilanza delle vendite.

1071.
    Va rilevato infine che i resoconti delle riunioni degli accertamenti compiuti nelle sedidelle imprese, di cui alcune ricorrenti chiedono la produzione, sono documenti internidella Commissione. Come tali, le ricorrenti non vi hanno accesso (v. supra, punto1015). La circostanza che due di questi resoconti sono stati tuttavia divulgati non puòmodificare questa conclusione.

1072.
    Riguardo a questi due resoconti, considerato il fatto che in ogni caso giustamente essinon sarebbero stati forniti in occasione dell'accesso al fascicolo, se questo fosse statoeffettuato nel 1988, dovrebbero essere stralciati, indipendentemente dal lorocontenuto. Del resto, tali documenti, redatti all'indomani o nei giorni successiviall'accertamento svoltosi il 20 e il 21 gennaio 1987 nei locali della BASF, dai qualirisulta che non si è scoperto alcun indizio di una pratica concordata, non rimettono indiscussione il valore probatorio dei documenti raccolti dalla Commissione a sostegnodelle sue conclusioni finali.

1073.
    D'altronde, senza domandarne formalmente la produzione, la Hüls e l'Enichem hannoosservato che, al di là dei documenti interni della Commissione e dei documenti la cuiconfidenzialità non era stata sollevata dall'impresa che li aveva prodotti, talune paginedel fascicolo non erano state comunicate alle ricorrenti. Per esempio si discute di unarichiesta di informazioni alla società Kemanord in occasione del procedimento diindagine; una simile richiesta non può di per sé comportare alcun elemento utile alladifesa delle ricorrenti. Gli altri documenti consistono in lettere o fogli di trasmissionedi fax spediti alla Commissione da imprese terze o viceversa. Come la Commissioneha evidenziato, in mancanza di una richiesta di confidenzialità da parte di questeimprese, non le competeva divulgare detti documenti. Del resto, non vi è alcun indizioche lasci supporre che tali documenti potessero presentare una qualsiasi utilitànell'ambito dell'esame di cui trattasi. L'Enichem ha evidenziato altresì che non erastata comunicata l'esistenza di una lettera della Wacker. Tuttavia, emerge dalla letteradella Commissione alla cancelleria del Tribunale del 17 luglio 1997 che questodocumento era e rimaneva a disposizione delle ricorrenti.

1074.
    Risulta per esempio dall'approfondito esame svolto dal Tribunale dei documentiprodotti dalle ricorrenti che nessuna fra di esse ha dimostrato che lo svolgimento dellaprocedura e la decisione siano stati condizionati, a suo pregiudizio, dalla mancatadivulgazione di un documento che essa avrebbe dovuto conoscere.

1075.
    Alla luce del complesso di questi elementi, i motivi esposti dalle ricorrenti in relazioneall'accesso al fascicolo amministrativo della Commissione devono essere respinti.

Sulle ammende

1076.
    Tutte le ricorrenti hanno presentato conclusioni in via subordinata, mirantiall'annullamento o alla riduzione delle ammende inflitte. I loro argomenti si articolanoin cinque capi. In primo luogo, esse si basano su motivi attinenti al decorso del tempoe alle regole relative alla prescrizione, come emergono dal regolamento n. 2988/74 (I).In secondo luogo, esse deducono una violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17(II). In terzo luogo, esse contestano un'insufficienza di motivazione (III). In quartoluogo, deducono errori di valutazione compiuti dalla Commissione (IV). Infine, esselamentano la violazione di taluni principi generali di diritto comunitario (V).

I — Sui motivi attinenti al decorso del tempo e alla prescrizione

1077.
    A sostegno delle conclusioni volte all'annullamento o alla riduzione dell'importo delleammende, le ricorrenti deducono innanzitutto motivi identici a quelli esposti asostegno delle conclusioni miranti all'annullamento della Decisione (v. supra, punti100-119), basate sul decorso del tempo.

1078.
    Per le stesse ragioni esposte in precedenza (v. supra, punti 120-136), questi motivivanno respinti.

1079.
    Occorre pertanto esaminare i motivi attinenti alla violazione del regolamenton. 2988/74.

Argomenti delle ricorrenti

1080.
    Le ricorrenti sostengono che il potere di infliggere ammende era prescritto, inapplicazione del regolamento n. 2988/74. Al riguardo esse deducono gli otto argomentiseguenti.

1081.
    In primo luogo, secondo la BASF, le diverse fasi del procedimento amministrativo chehanno preceduto l'adozione della decisione del 1988 non hanno potuto interromperela prescrizione, dal momento che i loro effetti erano stati annullati dalla sentenza 15giugno 1994.

1082.
    In secondo luogo, tre ricorrenti sostengono che nei loro confronti i fatti erano giàprescritti, almeno parzialmente, quando è stata adottata la decisione del 1988. LaMontedison e la Hüls osservano infatti che, risalendo il primo atto che ha interrottoil procedimento nei loro confronti, per l'una, al novembre 1987 e, per l'altra, aldicembre 1987, i fatti anteriori, rispettivamente, al novembre 1982 e al dicembre 1982sarebbero prescritti. Al fine di dimostrare che al 1° novembre 1982 non aveva piùcontatti con l'intesa, la Montedison conclude che il Tribunale voglia ascoltare in qualitàdi testimoni l'amministratore delegato e il dirigente responsabile della sua filialeMontedipe, che erano in carica il 1° novembre 1982. La DSM sostiene che, avendo

essa abbandonato il mercato nel gennaio 1983, i fatti erano prescritti sin dal gennaio1988.

1083.
    In terzo luogo, secondo la BASF e l'ICI, la decisione del 1988 non è un atto cheinterrompe la prescrizione secondo l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 2988/74; in ognicaso, tale decisione è stata annullata e non produrrebbe quindi alcun effetto di diritto,compresi quelli in materia di prescrizione.

1084.
    In quarto luogo, secondo la LVM, la BASF, la DSM, l'ICI e la Hüls, i ricorsi proposticontro la decisione del 1988 non hanno sospeso la prescrizione. Infatti una decisioneche accerta un'infrazione e infligge un'ammenda non è prevista dall'art. 3 delregolamento n. 2988/74.

1085.
    In quinto luogo, secondo l'ICI e la Hüls, anche se i ricorsi presentati contro unadecisione che accerta un'infrazione e infligge un'ammenda possono sospendere laprescrizione, non sarebbe questo il caso dei ricorsi proposti contro la decisione del1988. infatti, il tempo trascorso sarebbe imputabile solo alla Commissione, unicaresponsabile della nullità della decisione del 1988.

1086.
    In sesto luogo, secondo la LVM e la DSM, se il ricorso proposto contro la decisionedel 1988 ha sospeso la prescrizione, ne deriverebbe una discriminazione fra la Solvaye la Norsk Hydro, da un lato, e le altre imprese dall'altro. Infatti, la decisione del 1988,che la Corte ha annullato erga omnes, non potrebbe più essere eseguita nei confrontidelle prime due imprese.

1087.
    In settimo luogo, secondo la LVM, la DSM e l'ICI, il ricorso della Solvay propostoavverso una richiesta di informazioni, che ha dato origine alla citata sentenza 18ottobre 1989, Solvay/Commissione, non ha potuto sospendere la prescrizione neiconfronti delle altre imprese.

1088.
    Infine, secondo la LVM, la BASF, la DSM e l'ICI, tenuto conto del termine imperativodi prescrizione dettato dall'art. 2, n. 3, seconda frase, del regolamento n. 2988/74, ilpotere della Commissione di infliggere ammende era in ogni caso prescritto allorchéessa ha adottato la Decisione, il 27 luglio 1994.

Giudizio del Tribunale

1089.
    Emerge dall'art. 1 del regolamento n. 2988/74 che il potere della Commissione dicomminare ammende per le infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato è soggetto ad untermine di prescrizione di cinque anni. La prescrizione decorre dal giorno in cuil'infrazione è stata commessa o, per quanto concerne le infrazioni permanenti ocontinuate, dal giorno in cui l'infrazione stessa è cessata. Essa può tuttavia essere

interrotta o sospesa ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2 e 3 del regolamenton. 2988/74.

1090.
    Come già affermato (v. supra, punti 183-193), la validità degli atti preparatori anterioriall'adozione della decisione del 1988 non è stata messa in discussionedall'annullamento di tale decisione da parte della Corte nella sentenza 15 giugno 1994.Pertanto, questi atti hanno effettivamente interrotto la prescrizione, ai sensi dell'art.2 del regolamento n. 2988/74.

1091.
    Nel caso di specie, risulta dalla Decisione (punto 6) che accertamenti erano statieffettuati il 21, il 22 e il 23 novembre 1983 presso l'ICI e la Shell e, il 6 dicembre 1983,presso la DSM. Una richiesta scritta di informazioni era stata rivolta all'ICI condecisione 30 aprile 1984. Accertamenti erano stati eseguiti il 20 e il 21 gennaio 1987presso l'Atochem, l'Enichem e la Solvay e successivamente, sempre nel corso del 1987,presso la Hüls, la Wacker e la LVM. Infine, la comunicazione degli addebiti era statanotificata alle imprese il 5 aprile 1988.

1092.
    Orbene, in primo luogo ognuno di questi atti ha interrotto la prescrizione, ai sensidell'art. 2, n. 1, lett. a), b) e d), del regolamento n. 2988/74. In secondo luogo, laprescrizione riprende a decorrere da ciascuna interruzione, ai sensi dell'art. 2, n. 3,prima frase, di tale regolamento. In terzo luogo, questa interruzione vale nei confrontidi tutte le imprese che abbiano partecipato all'infrazione, ai sensi dell'art. 2, n. 2, delregolamento.

1093.
    Pertanto, il potere della Commissione di comminare ammende per fatti risalenti almassimo all'agosto 1980 non era prescritto quando essa ha adottato la decisione del1988. Di conseguenza, non vi è motivo di accogliere la richiesta della Montedison diascoltare testimoni.

1094.
    Le ricorrenti contestano poi che i ricorsi proposti contro la decisione del 1988, ai qualiesse partecipavano tutte, abbiano potuto sospendere la prescrizione.

1095.
    Ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 2988/74, «[l]a prescrizione dell'azione rimanesospesa per il tempo in cui pende dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunitàeuropee un ricorso contro la decisione della Commissione».

1096.
    Le ricorrenti ritengono che il termine «decisione» utilizzato in detto articolo stia adindicare gli atti elencati all'art. 2 del regolamento. Poiché la decisione finale cheaccerta un'infrazione e infligge un'ammenda non è compresa in detto elenco, i ricorsipromossi contro la decisione del 1988 non avrebbero sospeso la prescrizione.

1097.
    Sembra tuttavia che gli atti elencati nell'art. 2, n. 1, del regolamento non costituiscano

affatto atti qualificabili come decisioni. Tale è in particolare il caso delle domandescritte di informazioni di cui all'art. 11, dei mandati di accertamento di cui all'art. 14del regolamento n. 17, o ancora della comunicazione degli addebiti, i quali sonosemplicemente atti preparatori. Non si può ammettere pertanto che il termine«decisione» utilizzato all'art. 3 del regolamento faccia rinvio agli atti elencati nell'art.2.

1098.
    In realtà, l'oggetto stesso di tale art. 3 è di consentire la sospensione della prescrizionequando la Commissione non possa intervenire per una ragione oggettiva ad essa nonimputabile, relativa al fatto che un ricorso è pendente. Infatti, una decisione dellaCommissione che infligge un'ammenda non si può considerare come definitiva per iltempo in cui decorre il termine legale per formare un ricorso nei suoi confronti o, ovesia il caso, per il tempo in cui pende un ricorso; al termine di detto ricorso, in caso diannullamento la Commissione può essere indotta ad adottare una nuova decisione. Aquesto proposito va sottolineato che l'art. 2 del regolamento, relativo all'interruzione,e l'art. 3, relativo alla sospensione, perseguono obiettivi diversi. Laddove il primo miraa trarre le conseguenze dell'adozione di atti di istruzione e del procedimento da partedella Commissione, il secondo mira al contrario a rimediare alla situazione in cui laCommissione è impossibilitata ad agire.

1099.
    Le ricorrenti non possono validamente sostenere che, essendo stata annullata ladecisione del 1988 per violazione di forme sostanziali imputabile alla Commissione, iricorsi proposti contro tale decisione non hanno potuto sospendere la prescrizione.

1100.
    Infatti l'art. 3 del regolamento, in base al quale la prescrizione è sospesa per il tempoin cui un procedimento è pendente dinanzi alla Corte, ha senso solo se una decisioneche accerta un'infrazione e infligge un'ammenda, che costituisce oggetto del ricorso,è annullata. Orbene, come rilevato dalla Commissione, l'annullamento di un atto daessa adottato è necessariamente imputabile ad essa, nel senso che tale annullamentoriflette un errore da parte sua. Di conseguenza, affermare come fanno le ricorrenti cheun ricorso non ha effetto sospensivo della prescrizione se esso porta a riconoscere unerrore imputabile alla Commissione priverebbe l'art. 3 del regolamento di ognisignificato. La sospensione è giustificata dal fatto stesso che un ricorso è pendentedinanzi al Tribunale o alla Corte, e non dalle conclusioni cui giungono questegiurisdizioni nelle loro sentenze.

1101.
    Pertanto, bisogna concludere nel senso che la prescrizione è stata sospesa per il tempoin cui la decisione del 1988 costituiva oggetto di un procedimento pendente dinanzi alTribunale e alla Corte, di cui tutte le ricorrenti erano parte. Anche se si doveva tenerconto solo della data dell'ultimo ricorso depositato dinanzi al Tribunale, il 24 aprile1989, e anche se il periodo trascorso fra la data della pronuncia della sentenza e quelladel ricorso alla Corte non doveva essere tenuto in considerazione, la prescrizione

sarebbe stata sospesa per un periodo minimo di quattro anni, undici mesi e ventiduegiorni. Pertanto, pur se, come sostenuto dalle ricorrenti, la comunicazione degliaddebiti, notificata il 5 aprile 1988, doveva costituire l'ultimo atto interruttivo dellaprescrizione, come risulta dall'art. 2 n. 1, lett. d), del regolamento n. 2988/74, il poteredella Commissione di comminare ammende non era prescritto il 27 luglio 1994, datadi adozione della Decisione.

1102.
    Le ricorrenti deducono tuttavia che, se i ricorsi proposti contro la decisione del 1988hanno sospeso la prescrizione, ne risulterebbe una discriminazione fra la Solvay e laNorsk Hydro, da un lato, e le altre imprese, dall'altro.

1103.
    Tuttavia, questo argomento si basa sul postulato per cui l'annullamento della decisionedel 1988 da parte della Corte avrebbe prodotto un effetto erga omnes. Orbene, èsufficiente ricordare, come già statuito (v. supra, punti 167-174), che non è questo ilcaso.

1104.
    Per di più, anche a supporre corretta la tesi delle ricorrenti, ciò non inciderebbe sullaconclusione obiettiva per cui nei loro confronti il potere della Commissione dicomminare ammende non era prescritto.

1105.
    Quanto al termine massimo di prescrizione di dieci anni, come risulta dall'art. 2, n. 3,seconda frase, del regolamento n. 2988/74, va ricordato che è stato prorogato a causadel periodo di sospensione della prescrizione in ragione della pendenza di ricorsidinanzi al Tribunale e alla Corte (art. 2, n. 3, in fine, del regolamento). Come giàdetto, questa sospensione è durata almeno quattro anni, undici mesi e ventidue giorni.Di conseguenza, neppure il potere della Commissione di comminare ammende perfatti risalenti al massimo all'agosto 1980 era prescritto, con riguardo all'art. 2, n. 3, delregolamento n. 2988/74, il 27 luglio 1994, data di adozione della Decisione.

1106.
    Alla luce dell'insieme di questi elementi, bisogna concludere nel senso che il poteredella Commissione di comminare ammende non era prescritto quando la Decisioneè stata adottata. Di conseguenza, non vi è motivo di determinare se l'adozione delladecisione del 1988 abbia ugualmente interrotto la prescrizione o se il ricorso propostodalla Solvay avverso una richiesta di informazioni ad essa destinata abbia sospeso laprescrizione nei confronti delle altre imprese; infatti, questi elementi, se fondati, nonpossono che avallare la conclusione per cui la prescrizione non era compiuta.

II — Sui motivi attinenti alla violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17

1107.
    Le ricorrenti contestano la valutazione del carattere intenzionale e della duratadell'infrazione. Inoltre esse contestano il volume d'affari preso in considerazione perdeterminare l'ammenda. Infine, esse imputano alla Commissione di non aver tenuto

conto di talune circostanze attenuanti.

Sul carattere intenzionale dell'infrazione

1108.
    La LVM, la DSM, la Wacker, la Hoechst e l'Enichem contestano che la Commissioneabbia dimostrato l'esistenza di un'infrazione commessa intenzionalmente, ai sensidell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.

1109.
    A norma di detto articolo, nella versione vigente all'epoca dell'adozione dellaDecisione, «[l]a Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alleassociazioni di imprese ammende che variano da un minimo di mille unità di conto adun massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al dieciper cento del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente daciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, quando intenzionalmenteo per negligenza (...) commettano un'infrazione alle disposizioni dell'art. 85, paragrafo1 (...) del Trattato».

1110.
    Nel caso di specie è chiaro che la Commissione ha considerato solo il carattereintenzionale dell'infrazione, e non la semplice negligenza (punto 51, n. 2, dellaDecisione).

1111.
    Perché un'infrazione alle norme del Trattato sulla concorrenza si possa considerareintenzionale, non è necessario che l'impresa sia stata conscia di trasgredire tali norme,ma è sufficiente che essa non potesse ignorare che il suo comportamento aveva comescopo la restrizione della concorrenza (sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-143/89, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. II-917, punto 41).

1112.
    Nel caso di specie, la gravità intrinseca della ripetuta infrazione all'art. 85, n. 1, delTrattato, in particolare delle lett. a) e c), così come descritta ed analizzata in questasentenza, rivela che le ricorrenti non hanno agito per imprudenza né per negligenza,bensì in modo intenzionale.

1113.
    Il motivo va pertanto respinto.

Sulla durata dell'infrazione

Argomenti delle ricorrenti

1114.
    Le ricorrenti ritengono che la Decisione debba essere annullata, almeno parzialmente,ovvero l'ammenda debba essere annullata o ridotta, a causa di diversi vizi intervenutinella determinazione della durata dell'infrazione (sentenze Hoffmann-La Roche, citata,punti 140 e 141, Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punti 129 e 130,Petrofina/Commissione, citata, punti 249 ss., 17 dicembre 1991, BASF/Commissione,

citata, punti 64-72 e 259-262, nonché Dunlop Slazenger/Commissione, citata).

1115.
    La LVM e la DSM contestano alla Commissione di non aver indicato in manierasufficientemente precisa la data d'inizio e di termine dell'infrazione contestata(rispettivamente, punti 48 e 54 della Decisione).

1116.
    Più in particolare, tenuto conto del fatto che la responsabilità della DSM viene meno,secondo il dettato della Decisione, nel momento in cui è costituita la LVM, ovvero il1° gennaio 1983, la DSM rileva la contraddizione fra i punti 42, 48 e 54 dellaDecisione circa la data di termine dell'infrazione ad essa addebitata.

1117.
    Secondo la Elf Atochem la Commissione non è stata in grado di fornire la prova delladurata dell'infrazione contestata. Né la data d'inizio, né la data di terminedell'infrazione sarebbero quindi determinate in modo preciso.

1118.
    La BASF ritiene che non esista prova della sua adesione all'intesa sin dal 1980.Neppure la sua partecipazione all'infrazione sino al maggio 1984 sarebbe dimostrata;detta conclusione si baserebbe in effetti sulla tabella Atochem, il cui valore probatorioè già stato contestato. La ricorrente sostiene in ogni caso di non aver partecipato ariunioni successive all'ottobre 1983, data dei primi accertamenti della Commissione nelsettore del polipropilene. In ogni modo, ciò dovrebbe portare ad una riduzionedell'ammenda.

1119.
    La Wacker e la Hoechst sostengono in sede di replica che la Decisione non presentauna motivazione sufficiente circa la valutazione della durata dell'infrazione. Infatti, inviolazione del principio di colpevolezza individuale, la durata della partecipazione diciascun destinatario della Decisione, fatta eccezione per la Shell e l'ICI, non è indicata.In realtà nulla dimostrerebbe nel caso di specie che ognuna di esse ha partecipatoall'infrazione a partire dall'agosto 1980, inizio presunto dell'intesa, e fino al maggio1984, data presunta della fine dell'intesa.

1120.
    La Montedison rileva che la Decisione presenta motivi contraddittori. Infatti, al punto43, ultimo comma, la Commissione riconosce che la ricorrente ha abbandonato ilmercato del PVC nel marzo 1983. Eppure, come emerge dai punti 26 e 51 dellaDecisione, la Commissione avrebbe tenuto in considerazione il periodo successivo.

1121.
    La Hüls ritiene che la Decisione non esponga i motivi che giustificano l'ammendacomminata. In particolare, la Commissione non avrebbe precisato quando la ricorrenteaveva iniziato a partecipare all'intesa, né quando aveva cessato di farlo, limitandosi adindicare una durata dell'intesa valida per la maggior parte delle imprese. In tal modo,la Commissione avrebbe violato l'obbligo di motivazione.

1122.
    Nell'ambito di un motivo attinente al difetto di motivazione, l'Enichem sostiene che,in violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, la Commissione non ha provatoné la durata dell'infrazione, né la durata della partecipazione di ciascuna impresaall'intesa contestata.

Giudizio del Tribunale

1123.
    Occorre esaminare innanzitutto gli argomenti sopra esposti che attengono al solocontrollo del rispetto dell'obbligo di motivazione.

1124.
    Al riguardo, e con riserva per il caso DSM che verrà esaminato successivamente (punti1127 ss.), ai punti 48 e 54 della Decisione la Commissione ha indicato in modo chiaro,da un lato, la durata dell'infrazione contestata a ciascuna ricorrente, dall'altro, idocumenti o gli elementi sui quali essa si basa per comprovare tale durata. Tanto lericorrenti quanto il Tribunale sono pertanto in grado di verificare il fondamento dellevalutazioni della Commissione.

1125.
    Inoltre, se il regolamento n. 17 impone alla Commissione di determinare la duratadell'infrazione tenuta in considerazione per fissare l'importo dell'ammenda, esso nonimpone al contrario di determinare a quale data successiva l'infrazione èeffettivamente terminata. Di conseguenza, non si può addebitare alla Commissione undifetto di motivazione in merito alla data dell'effettiva cessazione dell'infrazione. Aquesto riguardo, anche supponendo che l'infrazione sia definitivamente cessata, ciò nonporterebbe all'annullamento dell'art. 2 della Decisione, ma lo priverebbe di effetto, inquanto esso ingiunge alle imprese di porre termine alle pratiche contestate.

1126.
    Nell'analisi della durata dell'infrazione, la Commissione ha osservato che laMontedison ha ceduto le proprie attività all'Enichem nel marzo 1983 (punto 43, ultimocomma, della Decisione). Questa osservazione non è smentita dal punto 26, quartocomma, e dal punto 51, terzo comma, della Decisione stessa. Infatti, questi punticoncernono periodi successivi e riguardano solo le imprese che erano ancora attive sulmercato del PVC e non, evidentemente, la ricorrente. Il mezzo attinente ad unacontraddizione di motivi a questo riguardo va pertanto respinto.

1127.
    Per quanto concerne la data considerata per la fine della partecipazione della DSMall'infrazione contestata, va osservato che la Decisione si riferisce «all'inizio del 1983»(punto 42, settimo comma), al mese «di aprile 1983» (punto 48, quarto comma) e alla«metà del 1983» (punto 54, secondo comma, in fine). Se è vero che la posizione dellaCommissione non era chiara, essendo tuttavia precisato che soltanto i punti 48 e 54riguardavano una questione identica, comunque la data dell'aprile 1983 è la solamenzionata nella parte della Decisione espressamente dedicata alla «duratadell'infrazione».

1128.
    Nei suoi scritti sulla causa in oggetto, la Commissione ha confermato di aver preso inconsiderazione l'aprile 1983, poiché era inconcepibile che la presenza della DSM nelsettore del PVC fosse venuta meno all'improvviso il 1° gennaio 1983.

1129.
    Nell'ambito della sua competenza di merito, il Tribunale rileva innanzitutto che, perconvenzione del 22 febbraio 1983, la EMC Belgique (in rappresentanza della SAV)e la DSM avevano trasferito le loro attività rispettive di produzione del PVC alla LVMcon effetto a partire dal 1° gennaio 1983.

1130.
    Emerge inoltre dall'allegato P41 alla comunicazione degli addebiti, prodotto dallaDSM, che quest'ultima avrebbe appoggiato «il tentativo di aumentare i prezzi» «apartire dal 1° gennaio [1983]» e che un nuovo aumento sarebbe intervenuto se ilprecedente fosse stato coronato da successo. Questo documento conferma la tesi dellaCommissione secondo la quale le decisioni assunte dalla DSM prima del suo ritiro dalmercato avevano ancora potuto esplicare effetti nel corso dei mesi successivi. Poichéla seconda iniziativa sui prezzi individuata dalla Commissione nel 1983 è datata 1°aprile 1983, il Tribunale ritiene che per determinare l'ammenda bisogna considerareche gli effetti della partecipazione della DSM all'intesa si sono protratti sino a questadata.

1131.
    Pertanto, i motivi attinenti ai vizi di motivazione che inficerebbero la Decisione inmerito alla durata dell'infrazione vanno respinti.

1132.
    Talune ricorrenti sostengono poi che la Commissione non abbia fornito la prova dellaloro partecipazione all'infrazione contestata.

1133.
    Tuttavia, com'è stato osservato, la Decisione comporta un'indicazione sufficientementeprecisa della durata dell'infrazione contestata riguardo a ciascuna delle ricorrenti,nonché dei documenti su cui la Commissione si basa a tal fine. Orbene, sembra chegli argomenti delle ricorrenti siano volti a contestare il valore probatorio dei suddettidocumenti, valore che è già stato esaminato in dettaglio nella parte «In fatto» diquesta sentenza (punti 535 ss.).

1134.
    Occorre così ricordare che nei documenti di programmazione diverse imprese, fra cuila «nuova società francese», la BASF e la Wacker, erano individuate comepartecipanti previsti al nuovo quadro di riunioni. Il progetto di creazione di un'intesacontenuto in questi documenti era stato attuato sin dalle settimane successive, inparticolare con un'iniziativa generale sui prezzi a partire dal 1° novembre 1980, la cuiesistenza emergeva dai documenti di programmazione stessi. Inoltre, sia l'ICI che laBASF hanno ammesso l'esistenza di riunioni fra produttori, di cui la Commissione haaccertato lo scopo anticoncorrenziale, a partire dall'agosto 1980. Nel caso dellaHoechst la Commissione ha accertato, al punto 48, terzo comma, della Decisione, che

detta impresa non era citata nei documenti di programmazione. Tuttavia, dall'iniziodel 1981, le tabelle della Solvay riportano l'indicazione dei volumi di vendita di questaricorrente per il mercato tedesco nel 1980.

1135.
    Parimenti, il Tribunale ha confermato il valore probatorio della tabella Atochem, el'ultima iniziativa sui prezzi individuata dalla Commissione nel periodo considerato perdeterminare l'ammenda risale al 1° aprile 1984. Fatto salvo il caso dell'ICI e della Shell(v. punto 51, terzo comma, della Decisione e supra, punto 613), tutte le impreseancora operanti nel settore del PVC nei primi tre mesi del 1984, fra le quali la ElfAtochem, la BASF, la Wacker e la Hoechst, sono individuate nella tabella Atochem.

1136.
    Pertanto, alla luce di tali elementi, i motivi esposti dalle ricorrenti in merito alla duratadell'infrazione vanno respinti.

1137.
    Tuttavia, nel caso della SAV, bisogna ricordare che le tabelle Solvay non si possonoconsiderare come probatorie riguardo a detta impresa (v. supra, punto 888).

1138.
    Di conseguenza, l'ultimo documento che permette di individuare la ricorrente comepartecipante all'infrazione contestata è il documento Alcudia (v. supra, punto 887).Orbene, il meccanismo di compensazione che vi è descritto, alla pari di altridocumenti, riguarda specificamente solo il periodo trascorso durante il primo semestredel 1981 (v. supra, punti 587-601).

1139.
    Il Tribunale considera inoltre che i documenti relativi ai prezzi di cui al punto 889 nonpossono di per sé essere considerati sufficienti ad asserire la partecipazione dellaricorrente all'infrazione oltre i primi sei mesi del 1981. Infatti, se questi documentipossono costituire un indizio in più, tenuto conto di altri documenti, a sostegno dellaconclusione per cui un'impresa ha partecipato all'infrazione, in compenso, per ilperiodo in relazione al quale essi non sono corroborati da nessun elemento aggiuntivo,essi non si possono considerare sufficienti ad asserire la partecipazione di un'impresaall'infrazione.

1140.
    Di conseguenza bisogna osservare che in mancanza di valore probatorio delle tabelleSolvay per quanto concerne la SAV, non è dimostrato che quest'ultima abbiapartecipato all'infrazione dopo i primi sei mesi del 1981.

1141.
    Pertanto, la partecipazione della ricorrente all'infrazione non va considerata comedimostrata, ai fini della determinazione dell'ammenda, solo per il periodo compresofra l'agosto 1980 e il giugno 1981, e non fino all'aprile 1983, come risulta dallaDecisione.

1142.
    L'art. 1 della Decisione dev'essere quindi annullato in quanto, per rinvio alla

motivazione, si addebita alla SAV di aver partecipato all'infrazione di cui trattasisuccessivamente ai primi sei mesi del 1981.

1143.
    L'ammenda va quindi ridotta, tenuto conto della durata in tal modo stabilita e dellagravità dell'infrazione cui detta impresa ha partecipato. Tradotta in euro, a normadell'art. 2, n. 1, del regolamento del Consiglio (CE) 17 giugno 1997, relativo a talunedisposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162, pag. 1), l'ammenda inflitta allaSAV va ridotta a 135 000 euro.

Sul volume d'affari preso in considerazione

Argomenti delle ricorrenti

1144.
    L'Enichem osserva, in primo luogo, che il volume d'affari ai sensi dell'art. 15, n. 2, delregolamento n. 17 è il volume d'affari dell'esercizio fiscale precedente la Decisione,ossia, nel caso di specie, quello del 1993. Orbene, pur se il rapporto fra l'ammenda equesto volume d'affari è necessariamente distinto dal rapporto che esisteva fral'ammenda e il volume d'affari del 1987, la Commissione avrebbe tuttavia inflittoun'ammenda di importo identico in valore assoluto. A questo proposito, il fatto chel'ammenda comminata rimanga inferiore alla soglia minima del 10% indicata nell'art.15 non avrebbe rilevanza.

1145.
    Inoltre, tenuto conto del fatto che l'Enichem nel 1986 ha cessato ogni attività nelsettore del PVC, nonché del fatto che essa non aveva più né nel 1987 né nel 1993volumi d'affari relativi a questo settore, non sarebbe equo prendere in considerazioneil volume d'affari complessivo dell'Enichem, sebbene ciò sia possibile (sentenza ParkerPen, citata, punto 94). Ciò ancor più dato che il volume d'affari preso inconsiderazione è quello dell'Enichem, destinataria per errore della Decisione, anzichéquello della società operativa Enichem Anic.

Giudizio del Tribunale

1146.
    Bisogna ricordare innanzitutto che il volume d'affari indicato all'art. 15, n. 2, delregolamento n. 17, citato supra, al punto 1109, ha lo scopo di determinare l'importomassimo dell'ammenda che può essere comminata ad un'impresa per violazionedell'art. 85, n. 1, del Trattato.

1147.
    Pertanto, la semplice evoluzione del rapporto tra, da un lato, l'ammenda comminatanella decisione del 1988 e il volume d'affari realizzato nel corso dell'esercizio socialeprecedente (ossia nel 1987) e, dall'altro, l'ammenda, di identico importo in ecu,comminata nella Decisione e il volume d'affari realizzato nel corso dell'eserciziosociale precedente (ossia nel 1993) non porta di per sé ad una violazione dell'art. 15,

n. 2, del regolamento n. 17. Ciò avverrebbe nel caso in cui, a causa di detta evoluzione,l'ammenda comminata nel 1994 superasse la soglia massima fissata in tale disposizione.Orbene, è pacifico che l'ammenda inflitta è sostanzialmente inferiore a questo tassominimo.

1148.
    Inoltre, per determinare l'importo dell'ammenda effettivamente inflitta alla ricorrente,la Commissione ha tenuto conto in particolare dell'importanza rispettiva, sul mercatodel PVC, di ciascuno dei partecipanti all'infrazione (punto 53, primo comma, dellaDecisione). Orbene, questa importanza è stata valutata in funzione della quota mediadel mercato e non del volume d'affari di ciascuna delle ricorrenti soltanto nel corsodel periodo dell'infrazione.

1149.
    I motivi esposti dalla ricorrente vanno di conseguenza respinti.

Sulla mancata considerazione di talune circostanze attenuanti

Argomenti delle ricorrenti

1150.
    A sostegno delle loro conclusioni volte alla riduzione dell'ammenda loro inflitta, lericorrenti si avvalgono delle circostanze seguenti, che la Commissione avrebbeignorato.

1151.
    La BASF e l'ICI sottolineano il ritardo con cui la decisione sarebbe stata adottata ela riprovevole inerzia della Commissione, la quale ha dato seguito solo nel 1987 agliaccertamenti avviati nel 1983. Se fosse intervenuta prima, le infrazioni sarebbero senzadubbio cessate prima del maggio 1984 (sentenze Istituto Chemioterapico e CommercialSolvents/Commissione, citata, punto 51, e Dunlop Slazenger/Commissione, citata,punto 167).

1152.
    La Wacker, la Hoechst e la SAV ricordano la crisi che interessava il settore del PVCe le perdite sostanziali subite nel corso del periodo considerato dalla Decisione.

1153.
    La Wacker e la Hoechst fanno valere il loro comportamento irreprensibilesuccessivamente al 1988, l'effetto preventivo che già si attribuiva alla decisione inizialee il loro ritiro dal mercato dopo il 1993.

1154.
    La Hoechst e la SAV sottolineano la loro ridotta importanza sul mercato all'epoca deifatti addebitati e l'assenza di effetti percepibili del loro comportamento sul mercato.

1155.
    La SAV fa valere la sua qualità di nuova arrivata sul mercato del PVC e la mancanzadi infrazioni precedenti alle norme comunitarie sulla concorrenza.

1156.
    L'ICI espone la mancanza di effetti certi sul mercato (v., in particolare, la sentenzaSuiker Unie e a./Commissione, citata, punti 612 ss.), la cooperazione di cui essaavrebbe dato prova rispondendo ai quesiti della Commissione ai sensi dell'art. 11 delregolamento n. 17 e l'azione da essa intrapresa per assicurare per il futuro il rispettodel diritto comunitario della concorrenza (v., in particolare, la decisione dellaCommissione 18 dicembre 1987, 88/86/CEE, relativa ad una procedura ai sensi dell'art.85 del Trattato [V/31.107 — Fisher-Price/Quaker Oats Ltd — Toyco], GU 1988, L 49,pag. 19).

Giudizio del Tribunale

1157.
    In via preliminare, va ricordato che la gravità delle infrazioni dev'essere accertata inrelazione a numerosi elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie del caso dispecie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia statoredatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente inconsiderazione (ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO ea./Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 54).

1158.
    In primo luogo, la Corte ha statuito che, benché la gravità di un'infrazione giustifichiuna sanzione rilevante, occorre considerare il fatto che la sua durata avrebbe potutoessere più breve se la Commissione fosse intervenuta con maggiore tempestività(sentenza Istituto Chemioterapico e Commercial Solvents/Commissione, citata, punto51). Nel caso di specie, la Commissione ha iniziato a sospettare l'esistenzadell'infrazione nell'ottobre 1983 e nessuna ammenda è stata comminata per il periodosuccessivo al maggio 1984. Bisogna allora stabilire se, a causa di un presunto difettodi diligenza nel corso di tale periodo, la Commissione abbia potuto indirettamentecontribuire a prolungare l'infrazione suddetta. Orbene, va ricordato che laCommissione ha effettuato accertamenti sin dal novembre 1983 e ha indirizzato all'ICIuna richiesta di informazioni nel dicembre 1983 e una decisione di domanda diinformazioni nell'aprile 1984. Di conseguenza, non si può contestare alla Commissioneun difetto di diligenza che avrebbe potuto contribuire a prolungare la duratadell'infrazione presa in considerazione nell'ambito della determinazione dell'importodelle ammende. Ciò ancor più nel caso ICI, ove nessuna ammenda è stata comminataper il periodo successivo all'ottobre 1983.

1159.
    In secondo luogo, al punto 52, secondo comma, della Decisione, la Commissione haindicato di aver ridotto l'importo delle ammende a causa del fatto che, per gran partedel periodo considerato dalla Decisione, le imprese de quo hanno dichiarato perditesostanziali nel settore del PVC a seguito della crisi attraversata all'epoca da dettosettore. Questa osservazione basta a respingere l'argomento delle ricorrenti basatosulla crisi del mercato del PVC e sulle perdite sostanziali dei produttori nel corso delperiodo in questione (v. sentenza DSM/Commissione, citata, punto 304).

1160.
    In terzo luogo, come già statuito (v. supra, punti 744-749), a torto le ricorrentisostengono che l'infrazione non ha prodotto effetti, anche se le iniziative sui prezzihanno avuto un successo incompleto, come la Commissione stessa riconosce nellaDecisione. Le ricorrenti non possono quindi asserire che la mancanza di effetticostituirebbe una circostanza attenuante.

1161.
    In quarto luogo, la cooperazione dell'ICI durante il procedimento amministrativo nonè andata oltre quanto derivante dagli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 11,nn. 4 e 5, del regolamento n. 17. Pertanto, la sua collaborazione non può costituire unacircostanza attenuante (sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-12/89,Solvay/Commissione, Racc. pag. II-907, punto 34). Per di più, il Tribunale rileva chel'essenza dell'argomento di fondo dell'ICI mira a dimostrare che la Commissione hamale interpretato le sue risposte alle richieste di informazione.

1162.
    In quinto luogo, se è certo importante il fatto che la ricorrente abbia adottatoprovvedimenti volti a impedire che in futuro vengano commesse nuove infrazioni aldiritto comunitario della concorrenza da parte di membri del suo personale, talecircostanza non muta in nulla la realtà dell'infrazione rilevata nella fattispecie. Il solofatto che in certi casi la Commissione ha preso in considerazione, nella propria prassidecisionale precedente, l'attuazione di un programma di informazione comecircostanza attenuante non implica che essa abbia l'obbligo di procedere nello stessomodo nel caso di specie. Ciò tanto più che l'infrazione de quo costituiva una violazionemanifesta dell'art. 85, n. 1, lett. a) e c), del Trattato. Come la Commissione ha rilevatoal punto 51, secondo comma, della Decisione, l'ICI fa parte del resto delle imprese chesi erano già viste comminare ammende a causa di una collusione nel settore chimico[decisione della Commissione 24 luglio 1969, 69/243/CEE, relativa ad una proceduraai sensi dell'art. 85 del Trattato (IV/26.267 — Materie coloranti; GU L 195, pag. 11)].

1163.
    In sesto luogo, né il comportamento irreprensibile di un'impresa dopo l'adozione delladecisione del 1988 né la mancanza di infrazioni precedenti attenuano la realtà e lagravità dell'infrazione compiuta. In effetti, questi elementi costituiscono unacircostanza normale di cui la Commissione non deve tener conto come circostanzaattenuante (v. in particolare sentenza DSM/Commissione, citata, punto 317).

1164.
    In settimo luogo, il fatto che un'impresa abbia abbandonato il mercato del PVC primadell'adozione della Decisione non muta la realtà, la gravità o la durata dell'infrazioneche le è addebitata e non giustifica, quindi, la riduzione di un'ammenda.

1165.
    In ottavo luogo, la circostanza che un'impresa sia una nuova arrivata su un mercatonon attenua la gravità dell'infrazione in precedenza descritta alla quale essa hapartecipato (sentenza 10 marzo 1992, Solvay/Commissione, citata, punto 339).

1166.
    In nono luogo, il solo fatto che la decisione del 1988 sia stata adottata non ha effettodissuasivo. Soltanto l'ammenda presenta un carattere al contempo repressivo epreventivo. Orbene, la decisione del 1988 è stata annullata e con essa le ammendeinflitte.

1167.
    Infine, dal punto 53, primo comma, della Decisione risulta che, per stabilire l'importodelle ammende da comminare alle diverse imprese, la Commissione ha tenuto contodella loro rispettiva importanza sul mercato del PVC. Di conseguenza, le ricorrentinon possono avvalersi delle loro modeste dimensioni sul mercato per ottenere unariduzione dell'ammenda.

1168.
    Alla luce di tutti questi elementi, a torto le ricorrenti addebitano alla Commissione dinon aver tenuto conto delle circostanze attenuanti dedotte.

III — Sui motivi attinenti alla violazione dell'obbligo di motivazione

Argomenti delle ricorrenti

1169.
    La LVM, la Elf Atochem, la DSM, la Wacker, la Hoechst, la Hüls e l'Enichemritengono che la Decisione non contenga alcun elemento specifico che permetta dicapire il livello delle ammende comminate a ciascuna di esse (sentenze ACFChemiefarma/Commissione, citata, punto 176, e Suiker Unie e a./Commissione, citata,punti 622 e 623).

1170.
    Infatti, la Commissione non ha fatto conoscere né la natura dei parametri oggettiviutilizzati per valutare la responsabilità delle imprese, né la loro importanza rispettiva.Né l'enumerazione in termini generali dei criteri accolti, né l'esistenza di ammendedifferenti per ciascuna impresa sarebbero sufficienti a colmare questa lacuna.

1171.
    Secondo le ricorrenti, la messa a disposizione di simili dati non dovrebbe più essereconsiderata un'aspettativa (sentenze Enichem Anic/Commissione, citata, punto 274, eTréfilunion/Commissione, citata, punto 142), bensì un diritto. Altrimenti, vi sarebbeviolazione dell'art. 6 della CEDU in quanto esso assicura ad ogni accusato il diritto diconoscere, in modo preciso e dettagliato, la motivazione della sanzione inflittagli,compresi i criteri utilizzati e i «metodi di calcolo» per misurare la sanzione.

Giudizio del Tribunale

1172.
    Secondo una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall'art. 190 delTrattato, che costituisce una forma sostanziale ai sensi dell'art. 173, dev'essereadeguata alla natura dell'atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivocal'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli

interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudicecompetente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev'esserevalutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto,della natura dei motivi esposti e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre personeda questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a riceverespiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi difatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento del se la motivazione di un attosoddisfi i requisiti di cui all'art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suotenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche chedisciplinano la materia (v., in particolare, sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France, Racc. pag. I-1719, punto 63).

1173.
    Per quanto riguarda una decisione che infligge ammende più volte per un'infrazionealle norme comunitarie sulla concorrenza, la portata dell'obbligo di motivazionedev'essere valutata in particolare alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni vaaccertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, lecircostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delleammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criterida tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza SPO e a./Commissione,citata, punto 54). Inoltre, nel fissare l'importo di ciascuna ammenda la Commissionedispone di un margine di discrezionalità e la si può considerare obbligata ad applicare,a tal fine, una formula matematica precisa (sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causaT-150/89, Martinelli/Commissione, Racc. pag. II-1165, punto 59).

1174.
    Nel caso di specie, ai punti 51-54 della Decisione la Commissione ha esposto glielementi di cui essa ha tenuto conto nel determinare l'ammenda. In particolare, daipunti 52 e 53 emerge che il metodo seguito dalla Commissione comporta due tappe,come attestato dalla formulazione preliminare di ogni punto e dal dettato dei criteri,generali e individuali, che vi sono menzionati.

1175.
    In un primo tempo, la Commissione ha fissato un importo complessivo, com'è nel suodiritto (v., in particolare, sentenze 15 luglio 1970, Boehringer/Commissione, citata,punto 55, e IAZ e a./Commissione, citata, punti 51-53). Per determinare l'importodelle ammende da comminare, come risulta dal punto 52 della Decisione, laCommissione ha tenuto conto di diversi criteri, vale a dire la natura e la gravitàdell'infrazione contestata, l'importanza del prodotto industriale di cui trattasi e il valoredelle vendite ad esso relative (ossia, circa 3 miliardi di ECU all'anno nell'Europaoccidentale), nonché la dimensione generale delle imprese coinvolte.

1176.
    Essa ha sottolineato altresì che venivano considerati a titolo di circostanze attenuanti,da un lato, il fatto che le imprese fossero a conoscenza delle perdite sostanziali nelcorso di una gran parte del periodo considerato dalla Decisione, dall'altro, il fatto che,

praticamente nello stesso periodo, la maggior parte delle imprese erano già statecondannate ad ammende rilevanti per aver partecipato ad un'infrazione nel settoretermoplastico (polipropilene).

1177.
    L'importo complessivo delle ammende così determinate nella decisione del 1988,compresi quindi i casi Solvay e Norsk Hydro, ammontava a 23 500 000 ECU.

1178.
    In un secondo tempo, la Commissione ha ripartito questo importo complessivo tra leimprese sanzionate. Nel determinare le ammende da infliggere alle diverse imprese,la Commissione ha tenuto conto, come emerge dai punti 53 e 54 della Decisione, dellivello di partecipazione di ciascuna impresa e del ruolo da ciascuna di esse svolto (neilimiti in cui essa è riuscita a determinarlo) negli accordi collusivi, nonché della loroimportanza rispettiva sul mercato del PVC. A tal fine la Commissione si è sforzata diesaminare la misura in cui talune imprese potessero qualificarsi come capofila, senzariuscirvi, ovvero, al contrario, se si potesse considerare che alcune di esse avevanoavuto un ruolo soltanto marginale nell'infrazione; essa ha altresì considerato, perciascuna, la durata della partecipazione all'infrazione contestata, come risulta dall'art.54 della Decisione.

1179.
    Interpretati alla luce dell'esposizione dettagliata, nella Decisione, delle deduzioni difatto esposte nei confronti di ognuno dei destinatari, i punti 51-54 della Decisionestessa contengono una indicazione sufficiente e pertinente degli elementi di valutazionepresi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessada ciascuna delle imprese de quo.

1180.
    E' certamente auspicabile che le imprese — per poter decidere con piena cognizionedi causa in merito al proprio atteggiamento — siano poste in grado di conoscere indettaglio, mediante qualunque sistema che la Commissione ritenga opportuno, ilmetodo di calcolo dell'ammenda loro inflitta in una decisione che accerta un'infrazionealle norme comunitarie sulla concorrenza, senza che a tal fine esse debbano proporrericorso giurisdizionale contro la decisione (sentenza Tréfilunion/Commissione, citata,punto 142).

1181.
    Occorre peraltro rilevare che queste cifre non costituiscono una motivazionesupplementare e a posteriori della Decisione, bensì la traduzione, appunto in cifre, deicriteri esposti nella Decisione stessa, quando questi di per sé possono esserequantificati.

1182.
    Al riguardo, ai sensi degli artt. 64 e 65 del regolamento di procedura, spetta alTribunale, se lo ritenga necessario per esaminare i motivi dedotti dalle parti,domandare alla Commissione spiegazioni concrete sui diversi criteri accolti ed espostinella Decisione.

1183.
    Difatti, in occasione di ricorsi proposti contro la decisione del 1988, il Tribunale avevachiesto alla Commissione di fornire in udienza precisazioni sul calcolo delle ammendeinflitte. A tal fine, la Commissione aveva prodotto una tabella che è stata acclusa inallegato ai ricorsi nel procedimento in oggetto.

1184.
    Pertanto, i motivi delle ricorrenti attinenti alla motivazione insufficiente dellaDecisione quanto ai criteri tenuti in considerazione per determinare l'ammenda vannorespinti.

IV — Sugli errori di diritto e gli errori manifesti di valutazione

Argomenti delle parti

1185.
    In primo luogo, la LVM e la DSM deducono che, fra i criteri indicati nella Decisioneper determinare l'importo dell'ammenda, quelli relativi all'importanza del prodotto inquestione e alla posizione generale delle imprese sul mercato (punto 52 dellaDecisione) sono difficili da comprendere e tanto più da quantificare. Quello relativoall'importanza economica di chi ha commesso l'infrazione è inaccettabile, in quantoporta a determinare l'importo dell'ammenda in base alle risorse di ciascuna impresapiuttosto che della gravità della loro condotta.

1186.
    In secondo luogo, le ricorrenti ricordano che all'udienza dinanzi al Tribunale nei ricorsiproposti contro la decisione del 1988 la Commissione aveva prodotto una tabella chespiegava le modalità di calcolo delle ammende. Da questa tabella sarebbe risultato chela Commissione aveva tenuto conto della quota media di mercato di ciascuna impresaper il periodo 1980-1984 nel settore del PVC. Orbene, vi era un errore manifesto sullequote di mercato considerate per alcune ricorrenti, e le ammende dovrebbero essereproporzionalmente ridotte.

1187.
    La Elf Atochem rileva infatti che, per calcolare l'ammenda ad essa comminata, laCommissione le ha attribuito una quota media di mercato del 13% per il periodo1980-1984, ossia una quota superiore a quella effettiva.

1188.
    L'ICI sottolinea che la sua quota media di mercato era, per lo stesso periodo,dell'8,1%, anzi del 7,4% se si tiene conto solo del periodo 1980-1983, cui si riferisconole accuse contro di essa; la tabella esibita dalla Commissione, invece, le attribuiva unaquota media di mercato dell'11%.

1189.
    Infine, l'Enichem osserva che la Commissione le avrebbe attribuito una quota mediadi mercato del 15%, sul periodo 1980-1984, sensibilmente più elevata di quellaeffettiva, e persino più elevata della quota di mercato da essa detenuta nel 1984(12,3%).

Giudizio del Tribunale

1190.
    Va rilevato innanzitutto che, al contrario di quanto asserito dalla LVM e dalla DSM,la Commissione ha diritto di tener conto sia del volume e del valore delle merci checostituiscono oggetto dell'infrazione, sia delle dimensioni e della potenza economicadelle imprese considerate (sentenze 15 luglio 1970, Boehringer/Commissione, citata,punto 55, e IAZ e a./Commissione, citata, punto 52).

1191.
    Inoltre, il Tribunale osserva che, rispondendo ad un quesito da esso formulato durantel'esame dei ricorsi proposti contro la decisione iniziale, la Commissione avevapresentato in udienza una tabella riepilogativa delle cifre relative alla determinazionedell'importo delle ammende. Da questa tabella, che le ricorrenti hanno riprodotto nelprocedimento in oggetto, emerge che, per ripartire l'ammenda complessiva fra leimprese, il criterio relativo alla loro importanza sul mercato del PVC, menzionato nellaDecisione (punto 53), è stato quantificato sulla base della quota media su tale mercatonel periodo 1980-1984 nell'Europa occidentale, secondo i dati della Fides. In realtà,sembra che questa quota di mercato abbia costituito l'elemento decisivo, nel senso cheun'impresa in possesso di una data quota di mercato sopportava una quota equivalentedell'ammenda complessiva. A questo «tasso pivot» la Commissione ha applicato lemodifiche, in rialzo o in ribasso, individuate nella Decisione, per esempio in base alladurata della partecipazione o all'accertamento del ruolo minore di un'impresa. Peresempio, un'impresa che aveva partecipato pienamente per tutta la duratadell'infrazione si vedeva infliggere una quota dell'ammenda complessiva pari a circail 110 della sua quota media di mercato.

1192.
    Occorre esaminare gli argomenti delle ricorrenti alla luce di questi elementi.

1193.
    Per quanto riguarda l'Atochem, su richiesta del Tribunale la ricorrente ha prodotto lapropria quota media di mercato per il periodo 1980-1984, pari al 10,5%.

1194.
    Quanto all'ICI, essa ha prodotto cifre da cui risulta che la sua quota media di mercatoper il periodo 1980-1983, l'unico periodo per il quale nella Decisione viene presa inconsiderazione la sua partecipazione, era del 7%.

1195.
    Poiché la Commissione non ha contestato in modo risoluto queste cifre, bisognaconsiderare che, attribuendo alla Elf Atochem e all'ICI una quota di mercato pari,rispettivamente, al 13 e all'11%, essa abbia esagerato la loro quota di mercatoimponendo, quindi, una quota troppo elevata dell'ammenda.

1196.
    Di conseguenza, la quota di ammenda comminata alla Elf Atochem e all'ICIdev'essere ridotta.

1197.
    Detta ammenda va fissata ad un livello pari ad una quota dell'ammenda complessivaequivalente alla quota media di mercato della ricorrente, maggiorata in quantoquest'ultima ha partecipato all'infrazione contestata per tutta la durata individuatadalla Commissione, e tenendo conto del fatto che essa non beneficia di alcunacircostanza attenuante particolare. Di conseguenza, l'ammenda dev'essere ridottaall'11% del totale, ossia a 2 600 000 euro.

1198.
    L'ammenda inflitta all'ICI va fissata ad una quota dell'ammenda complessivaequivalente alla sua quota media di mercato, ridotta in ragione del fatto che talericorrente ha preso le distanze dall'infrazione contestata a partire dall'ottobre 1983.Pertanto, detta ammenda dev'essere fissata al 6,6% del totale, ossia, arrotondando, a1 550 000 euro.

1199.
    Quanto all'Enichem, essa sostiene che la sua quota media di mercato corrispondevaal 2,7% nel 1980 e nel 1981, al 5,5% nel 1982, al 12,8% nel 1983 e al 12,3% nel 1984,di modo che la sua quota media di mercato per il periodo complessivo ammonterebbea poco più del 7%.

1200.
    Tuttavia, in primo luogo, come già statuito (v. supra, punto 615), le cifre prodotte dallaricorrente non sono sufficientemente certe.

1201.
    In secondo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Commissionenon le ha attribuito una quota media di mercato del 15% per il periodo 1980-1984.Nella tabella prodotta dalla Commissione viene infatti espressamente dichiarato chetale quota di mercato si riferisce all'anno 1984. Inoltre, una nota a pie' di pagina indicache detta quota è il risultato dell'acquisizione, nel marzo 1983, delle attività dellaMontedison nel settore del PVC, il che incontestabilmente aveva aumentato in misurasostanziale la quota di mercato della ricorrente. Difatti, se la Commissione avesseconsiderato una quota media di mercato pari al 15% sul periodo complessivo,l'ammenda inflitta alla ricorrente avrebbe dovuto essere superiore a quelle comminatealla Elf Atochem e alla Solvay, le quali si trovavano in una situazione identica a quelladella ricorrente con riguardo tanto alla durata quanto alla parte avuta nell'infrazione,ma le cui quote di mercato così come valutate dalla Commissione erano inferiori al15%. Orbene, è chiaro invece che l'ammenda inflitta all'Enichem era sostanzialmenteinferiore a quella delle due suddette imprese.

1202.
    In terzo luogo, la quota di mercato, pari al 12%, indicata nelle particolarità individualiallegate alla comunicazione degli addebiti non è in contraddizione con la quotaindicata nella tabella esibita dalla Commissione; infatti, la prima riguardacomplessivamente l'anno 1983, mentre la seconda concerne solo la quota di mercatodopo l'acquisizione delle attività della Montedison nel settore del PVC.

1203.
    Infine, sembra che la ricorrente sia stata condannata ad un'ammenda corrispondenteal 10,6% dell'ammenda complessiva. Pertanto, tenuto conto delle modalità di calcoloaccolte dalla Commissione, sembra che la ricorrente si sia vista attribuire una quotamedia di mercato nell'Europa occidentale inferiore al 10%.

1204.
    Non essendovi contestazioni risolute da parte della ricorrente, non vi è motivo diridurre l'ammenda che le è stata comminata.

1205.
    Di conseguenza, bisogna respingere i motivi esposti dalle ricorrenti, fatta riserva perquanto statuito in precedenza nei casi Elf Atochem e ICI (v. supra, punti 1193-1198).

1206.
    Il Tribunale è consapevole del fatto che, avendo la Commissione preliminarmentedeterminato un importo complessivo poi ripartito fra le imprese, la riduzionedell'ammenda inflitta ad alcune di esse dovrebbe indurre ad aumentare in misuracorrispondente le ammende comminate alle altre imprese in modo da arrivare almedesimo importo complessivo. Tuttavia, nel caso di specie il Tribunale, nell'eserciziodella competenza di merito ad esso attribuita in base all'art. 172 del Trattato, ritieneche non vi è motivo di procedere a tale aumento.

V — Sulla violazione dei principi generali di diritto

1207.
    Le ricorrenti deducono la violazione di diversi principi generali, vale a dire quellidell'individualità delle pene, della proporzionalità e, infine, della parità di trattamento.

Sui motivi attinenti alla violazione del principio dell'individualità delle pene

1208.
    Secondo la Elf Atochem, la Wacker, la Hoechst, la SAV, la Hüls e l'Enichem,dichiarando che ogni produttore è responsabile non soltanto delle decisioni individualiche gli sono attribuite, ma anche dell'attuazione dell'intesa nel suo complesso, laCommissione avrebbe accolto il principio di una responsabilità collettiva. In questomodo essa avrebbe violato i principi dell'individualità e della personalità delle pene.

1209.
    Come statuito (v. supra, punti 768-778), ciascuna delle ricorrenti è sanzionata solo peri fatti ad essa individualmente contestati.

1210.
    Il motivo va pertanto respinto.

Sui motivi attinenti alla violazione del principio di proporzionalità

Argomenti delle ricorrenti

1211.
    La Shell ricorda, in primo luogo, che i punti 48 e 53 della Decisione rilevanoesplicitamente il ruolo limitato, ai margini degli accordi, da essa svolto, e in secondoluogo che la sua asserita partecipazione è durata dal gennaio 1982 all'ottobre 1983,ossia 21 mesi. Di conseguenza, l'ammenda inflitta sarebbe sproporzionata.

1212.
    La Montedison sostiene che l'ammenda è sproporzionata se si considera la brevedurata dell'infrazione.

1213.
    L'Enichem osserva che l'ammenda inflitta nella Decisione, identica a quella comminatanella decisione iniziale, è espressa in ECU. Orbene, tenuto conto della fortesvalutazione della lira italiana nel periodo compreso fra le date di adozione di questedue decisioni, l'ammenda dovuta dalla ricorrente, in lire italiane, sarebbe in realtànotevolmente superiore a quella comminata nel 1988. Se si ammette che la durata ela gravità dell'infrazione non sono ovviamente cambiate rispetto alla decisione del 1988e si presume proporzionata l'ammenda comminata all'epoca, ne deriva che l'ammendaattualmente inflitta all'Enichem, espressa nella moneta nazionale, è sproporzionata.

1214.
    La ricorrente aggiunge che non aveva alcuna ragione di premunirsi contro il rischio dicambio, poiché la sentenza del Tribunale e poi quella della Corte l'avevano liberatada qualunque obbligo di pagare un'ammenda. Essa sottolinea che, nei suoi confronti,la sola moneta di riferimento è quella dello Stato in cui l'impresa ha la propria sede(sentenza della Corte 9 marzo 1977, cause riunite 41/73, 43/73 e 44/73, Sociétéanonyme Générale sucrière e a./Commissione, Racc. pag. 445, punti 12 e 13, e partein fatto della sentenza, pag. 455). Essa osserva ancora che, per esempio, con unaconversione preliminare dell'ammenda iniziale in lire italiane, sarebbe stato facileevitare l'effetto pregiudizievole della svalutazione di questa moneta.

Giudizio del Tribunale

1215.
    Ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, per stabilire l'importo dell'ammendabisogna prendere in considerazione la durata e la gravità dell'infrazione. Laproporzionalità dell'ammenda dev'essere quindi valutata con riguardo all'insieme dellecircostanze dell'infrazione.

1216.
    Nel caso di specie la Montedison non ha affatto dimostrato perché l'ammenda sarebbesproporzionata in considerazione della gravità e della durata dell'infrazione.

1217.
    L'argomento esposto dalla Shell si basa su considerazioni di cui la Commissione hatenuto conto nel determinare l'importo dell'ammenda e che hanno portato a decretareun'ammenda in proporzione meno rilevante rispetto a quella comminata ad altreimprese (punto 53, in fine, della Decisione). Non vi è alcun elemento che confermi chel'importo dell'ammenda così fissato sarebbe sproporzionato.

1218.
    Per quanto concerne gli argomenti dell'Enichem, va rilevato che, ai sensi dell'art. 3della Decisione, le ammende inflitte sono espresse in ECU. L'art. 4 dispone che taliammende si possono pagare in ECU.

1219.
    Nessun elemento indica che l'ammenda comminata, espressa in ECU, sarebbesproporzionata tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione.

1220.
    Inoltre la Commissione ha il diritto di esprimere l'importo dell'ammenda in ECU,unità monetaria convertibile in moneta nazionale. La possibilità di convertire l'ECUin moneta nazionale differenzia questa unità monetaria dall'unità di conto inizialmentemenzionata all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, a proposito della quale la Corte haesplicitamente riconosciuto che, non trattandosi di una moneta di pagamento, essaimplica necessariamente la determinazione dell'importo dell'ammenda in monetanazionale (sentenza Société anonyme Générale sucrière e a./Commissione, citata,punto 15).

1221.
    E' chiaro del resto che l'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 3 della Decisione edespressa in ECU è identica a quella fissata all'art. 3 della decisione del 1988. Infatti,lo stesso scopo perseguito dalla Commissione era l'adozione di una decisione identica,nel merito, a quella del 1988 che era stata annullata per violazione di formesostanziali.

1222.
    Inoltre, a causa del fatto stesso che, a partire dalla decisione del 1988, le ammendeerano espresse in ECU e in mancanza di una moneta comune in cui la Commissioneavrebbe potuto esprimerle, o di tassi di cambio fissi tra le valute degli Stati membri,i rischi di modifiche dei tassi di cambio rimangono inevitabili. L'Enichem avrebbepotuto cautelarsi contro questi rischi fintantoché la causa era pendente dinanzi alTribunale e in seguito dinanzi alla Corte nell'ambito di un'impugnazione. Va infinericordato che, il giorno stesso della pronuncia della sentenza 15 giugno 1994, laCommissione, con un comunicato stampa, ha indicato la sua intenzione di adottarenuovamente la decisione, cosa avvenuta un mese dopo.

1223.
    Infine, si deve osservare che non viene contestato il fatto che l'ammenda inflitta, anchese espressa in moneta nazionale, rimanga di molto inferiore alla soglia minima indicatanell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.

1224.
    Alla luce di tali elementi, i motivi esposti dalle ricorrenti vanno respinti.

Sui motivi attinenti alla violazione del principio di parità di trattamento

Argomenti delle ricorrenti

1225.
    Le ricorrenti si avvalgono di quattro tipi di violazione del principio di parità di

trattamento.

1226.
    In primo luogo la LVM, la Shell, la DSM, l'ICI e l'Enichem sostengono di esserevittime di un trattamento differente rispetto a quello riservato ad altre ricorrenti.

1227.
    In secondo luogo, l'Enichem sostiene che l'ammenda ad essa comminata era superiorea quella imposta in altre decisioni relative a settori che versavano in una crisi menograve di quella del settore del PVC [decisione della Commissione 6 agosto 1984,84/405/CEE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 85 del Trattato (IV/30.350 - Zinc Producer Group; GU L 220, pag. 27].

1228.
    In terzo luogo, l'Enichem contesta la discriminazione di cui essa è vittima a causadell'evoluzione del tasso di cambio ECU/lira italiana fra la data di adozione delladecisione del 1988 e quella della Decisione. Se le ammende espresse in ECU sonoidentiche a quelle del 1988, le ammende convertite in moneta nazionale sono incompenso diverse, tenuto conto delle fluttuazioni del cambio in seguito sopraggiunte.La ricorrente, la cui ammenda convertita in moneta nazionale è aumentata in modonotevole, sarebbe così discriminata rispetto ad altre destinatarie della Decisione. Difatto, essa sarebbe penalizzata dal fatto di aver utilizzato, con successo, le vie legaliche era possibile espletare avverso la decisione iniziale.

1229.
    In quarto luogo, la LVM, la DSM, l'ICI e l'Enichem contestano la discriminazione dicui sono vittime rispetto alla Solvay e alla Norsk Hydro che, di diritto, sfuggono adogni sanzione pecuniaria. Infatti, da un lato, la Solvay e la Norsk Hydro non si vedonoinfliggere ammende dalla Decisione. Dall'altro, tali imprese sfuggono a qualunquesanzione fissata nella decisione del 1988, poiché quest'ultima era stata annullata neiconfronti di tutte le imprese, in base all'effetto erga omnes della sentenza della Corte15 giugno 1994. D'altronde, anche se la decisione del 1988 non fosse stata annullatanei riguardi della Solvay e della Norsk Hydro, resta il fatto che la Commissione nonne potrebbe ottenere l'esecuzione: innanzitutto perché l'art. 192 del Trattato enunciala necessità per l'autorità nazionale di verificare l'autenticità della decisione del 1988,il che è impossibile dal momento che detta decisione è stata annullata per difetto diautenticazione; inoltre, perché il termine di prescrizione per l'applicazione dellesanzioni è oggi scaduto (art. 4 del regolamento n. 2988/74).

Giudizio del Tribunale

1230.
    In primo luogo, come già ricordato, la determinazione dell'importo delle ammendeindividuali è il risultato della ponderazione di diversi elementi, in particolarel'importanza dell'impresa sul mercato, la durata della sua partecipazione o ancora ilruolo che ha potuto svolgere, specie nel caso della Shell.

1231.
    Orbene, le ricorrenti non hanno affatto dimostrato che la Commissione avrebbetrattato in modo diverso situazioni identiche o trattato nello stesso modo situazionidiverse. In realtà, tutti i casi addotti di discriminazione fra le ricorrenti si basano sulconfronto tra la loro situazione e quella di una o più altre ricorrenti la cui importanzasul mercato e durata della partecipazione o il ruolo avuto nell'infrazione sonodifferenti.

1232.
    In secondo luogo, va rilevato che la determinazione dell'importo delle ammende sibasa su una varietà di criteri, che vanno valutati caso per caso, in relazione allecircostanze della fattispecie. In più, il fatto che la Commissione abbia inflitto, inpassato, ammende di una certa entità per determinati tipi di infrazioni non puòimpedirle di aumentare tale entità entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 17, se ciòè necessario per garantire l'attuazione della politica comunitaria della concorrenza (v.,in particolare, sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punto109). Del resto, non è dimostrato che nel caso di specie la Commissione abbia violatoil principio di parità di trattamento in confronto alla sua prassi precedente.

1233.
    In terzo luogo, per quanto riguarda la discriminazione che deriverebbe dallasvalutazione o dal deprezzamento di talune divise nazionali rispetto ad altre, ilTribunale osserva che le ammende comminate alle diverse ricorrenti sono stateespresse in ECU. Di conseguenza, è chiaro che le ammende inflitte a ciascuna dellericorrenti dall'art. 3 della Decisione sono identiche a quelle inflitte nella decisione del1988.

1234.
    I rischi dei tassi di cambio ineriscono all'esistenza di valute nazionali diverse, la cuiparità può fluttuare in ogni momento. L'Enichem del resto non asserisce che lafissazione delle ammende in valuta nazionale rimedierebbe agli effetti di talifluttuazioni quando, come nel caso di specie, si discute di imprese che hanno sede indiversi Stati membri e le cui ammende sarebbero fissate nella valuta di ciascuno diquesti Stati.

1235.
    Come già statuito, la Commissione ha il diritto di esprimere le ammende inflitte inECU, il che del resto consente alle imprese di confrontare più agevolmente gli importidelle ammende inflitte a ciascuna di esse. Inoltre, lo scopo della Commissione eraquello di adottare una decisione identica, in sostanza, a quella del 1988, limitandosi acorreggere il vizio formale che aveva portato al suo annullamento ad opera dellaCorte. Infine, tenuto conto del fatto che, a partire dalla decisione del 1988, leammende erano espresse in ECU, nonché dei rischi inevitabili in materia di tassi dicambio, la ricorrente avrebbe potuto premunirsi contro tali rischi, come già detto(punto 1222).

1236.
    In quarto luogo, la presunta discriminazione di cui le ricorrenti sarebbero vittime

rispetto alla Solvay e alla Norsk Hydro si basa sul postulato per cui l'annullamentodella decisione del 1988 da parte della Corte avrebbe prodotto un effetto erga omnes.Orbene, è sufficiente ricordare, come già statuito (v. supra, punti 167-174), che nonè questo il caso.

1237.
    In ogni caso, bisogna ricordare che un'impresa che, con il suo comportamento, haviolato l'art. 85, n. 1, del Trattato non può sottrarsi a qualsiasi sanzione per il motivoche nessuna ammenda è stata inflitta ad un altro operatore economico, se ilprocedimento dinanzi al Tribunale non riguarda la situazione di quest'ultimo (v. inparticolare sentenza Ahlström Osakeythiö e a./Commissione, citata, punto 197).

1238.
    Di conseguenza, tutti i motivi delle ricorrenti relativi alla violazione di principi generalidi diritto vanno respinti.

1239.
    Alla luce di tali elementi, l'insieme dei motivi addotti dalle ricorrenti a sostegno delleconclusioni volte all'annullamento o alla riduzione dell'ammenda vanno respinti, fattesalve le seguenti riserve.

1240.
    Conformemente ai punti 1143, 1197 e 1198 della presente sentenza, le ammendeinflitte alla Elf Atochem, alla SAV e all'ICI vanno ridotte, rispettivamente, a2 600 000 euro, 135 000 euro e 1 550 000 euro.

Sulle altre conclusioni

1241.
    Le ricorrenti hanno presentato altre conclusioni (v. supra, punti 27-30) oltre a quelleprecedentemente esaminate e a quelle relative alle spese.

1242.
    Alcune di queste altre conclusioni sono già state esaminate, tenuto conto del lorostretto legame con i motivi dedotti a sostegno delle conclusioni volte all'annullamentodella Decisione o di quelle volte all'annullamento o alla riduzione dell'ammenda,motivi che sono stati respinti (v. supra, punti 268, 365-371, 375-377 e 1091).

1243.
    Per quanto riguarda le conclusioni miranti al versamento nel fascicolo degli attiprodotti in occasione dei ricorsi proposti contro la decisione del 1988, vanno respinteper le stesse ragioni sopra esposte (punto 39).

1244.
    Occorre pertanto esaminare, da un lato, le conclusioni volte all'annullamento dell'art.2 della Decisione (I), dall'altro, la domanda, presentata dalla Montedison, dirisarcimento del danno che essa assume di aver subito (II).

I — Sulle conclusioni volte all'annullamento dell'art. 2 della Decisione

Argomenti delle ricorrenti

1245.
    Nella fase della replica la Hoechst deduce, senza includerlo formalmente nelle proprieconclusioni, che l'art. 2 della Decisione, che ingiunge la cessazione del comportamentoincriminato, è illegittimo nella parte che la riguarda, in quanto non terrebbe conto delfatto che tale ricorrente non esercitava più alcuna attività nel settore del PVC allorchéla Decisione stessa è stata adottata.

1246.
    La DSM ricorda che, ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, la Commissionepuò obbligare le imprese a porre fine all'infrazione da essa accertata. Nel caso dispecie, l'art. 2 della Decisione ingiungeva, in particolare, la cessazione di qualunquescambio di informazioni confidenziali fra i produttori di PVC; orbene, né l'art. 1 dellaDecisione né, del resto, la motivazione della stessa consentono di trarre la conclusioneche un'infrazione del genere fosse stata accertata. La Commissione avrebbe quindiecceduto i poteri ad essa conferiti dalla citata disposizione del regolamento n. 17.

Giudizio del Tribunale

1247.
    Per quanto riguarda il motivo dedotto dalla Hoechst, senza bisogno di interrogarsicirca la sua ricevibilità ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, bastaosservare che l'art. 2 della Decisione si rivolge espressamente alle imprese «ancoraoperanti nel settore del PVC». Di conseguenza, l'argomento a sostegno di questaconclusione è manifestamente privo di fondamento.

1248.
    Ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, se la Commissione accertaun'infrazione, in particolare, dell'art. 85 del Trattato, può obbligare con una decisionele imprese interessate a porre fine all'infrazione accertata. Come emerge dal punto 50della Decisione, l'art. 2 è stato adottato in applicazione di tale disposizione. Dopoaverne ricordato il contenuto, la Commissione spiega infatti: «[n]on risulta se siano ineffetti mai cessate le riunioni o quanto meno le comunicazioni fra le imprese inrelazione a prezzi e quantitativi. E' pertanto necessario che la decisione impongaaltresì l'obbligo formale alle imprese ancora operanti nel settore del PVC di porretermine all'infrazione e di astenersi, in futuro, da accordi collusivi che abbiano oggettoo effetto analoghi».

1249.
    E' giurisprudenza consolidata che l'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17può consistere nel divieto di persistere in certi comportamenti e pratiche o situazionidi cui è stata accertata l'illegalità (sentenze della Corte Istituto Chemioterapico eCommercial Solvents/Commissione, già citata, punto 45, e 6 aprile 1995, cause riuniteC-241/91 P e C-242/91 P, RTE e ITP/Commissione, Racc. pag. I-743, punto 90), maanche nel divieto di tenere in futuro un comportamento simile (sentenza del Tribunale

6 ottobre 1994, causa T-83/91, Tetra Pak/Commissione, Racc. pag. II-755, punto 220).

1250.
    Inoltre, nella misura in cui l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 dev'essere applicato infunzione dell'infrazione accertata, la Commissione ha il potere di precisare la portatadegli obblighi che incombono alle imprese interessate perché sia posta fineall'infrazione. Tali obblighi non devono tuttavia eccedere i limiti di quanto èappropriato e necessario per conseguire lo scopo prefisso, vale a dire il ripristino dellasituazione conforme al diritto in relazione alle norme che sono state violate (sentenzaRTE e ITP/Commissione, citata, punto 93).

1251.
    Nel caso di specie, nell'art. 2 della Decisione la Commissione ordina innanzitutto alleimprese ancora operanti nel settore del PVC di porre immediatamente fine alleinfrazioni rilevate nella Decisione.

1252.
Essa ingiunge poi alle imprese di astenersi per il futuro, nel settore considerato, daogni accordo o pratica concordata che possa avere oggetto o effetto identico oanalogo.

1253.
    Ingiunzioni di tale genere rientrano evidentemente nel potere di cui la Commissionedispone in virtù dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17.

1254.
    Inoltre, fra questi accordi o pratiche concordate che abbiano oggetto o effetto identicoo analogo a quelli delle pratiche contestate nella Decisione, la Commissionericomprende «ogni scambio di informazioni normalmente coperte dal segretocommerciale, mediante il quale i partecipanti possono conoscere direttamente oindirettamente dati concernenti la produzione, le forniture, l'entità delle scorte, i prezzidi vendita, i piani relativi ai costi o agli investimenti di altri singoli produttori». Avendoil diritto di vietare, per il futuro, qualunque accordo o pratica che abbia un oggetto oun effetto identico o analogo a quelli del comportamento accertato nella Decisione,la Commissione ha giustamente previsto anche gli scambi di informazioni in questione.Infatti, da un lato, la Decisione contiene in particolare un addebito relativospecificamente allo scambio dei dati concernenti le vendite; dall'altro, le riunioni fraproduttori si basavano sullo scambio di informazioni in materia di prezzi e di volumidi vendita, essendo volte alla definizione in comune della politica da seguire inmateria. Parimenti, la Commissione ha il diritto di vietare gli scambi concernenti lavendita e i prezzi di vendita, che sono previsti nella Decisione, così come gli scambidi informazioni di diversa natura, che consentirebbero «indirettamente» di conseguireun risultato «identico o analogo». In particolare, dallo scambio dei dati individuatirelativi alla produzione e all'entità delle scorte si potrebbero facilmente dedurre levendite di ciascuno; non riconoscere alla Commissione il potere di vietare un similescambio permetterebbe alle imprese di aggirare facilmente l'ingiunzione ad esse rivoltadi non continuare o di non adottare nuovamente comportamenti come quelli accertati

nella Decisione.

1255.
    Quanto al divieto di scambio di informazioni normalmente coperte dal segretocommerciale, tramite le quali le imprese «siano in grado di controllare l'adesione aqualsiasi accordo espresso o tacito o a qualsiasi pratica concordata in materia di prezzio di ripartizione dei mercati», esso presenta una connessione diretta con le praticheaccertate nella Decisione, la quale contesta alle imprese di aver attuato in comunemeccanismi di controllo dei volumi di vendita e delle iniziative sui prezzi.

1256.
    Ai sensi dell'art. 2, seconda frase, prima parte, della Decisione, «[o]gni sistema discambio di informazioni generali in relazione al settore PVC al quale i produttoriaderiscano deve essere gestito in modo tale da escludere qualsiasi informazione checonsenta di individuare il comportamento dei singoli produttori». Nella Decisione isistemi di scambio di dati generali cui i produttori possano aderire non sono messi indiscussione, in quanto non consentono di individuare il comportamento di singoliproduttori, limitandosi alla comunicazione dei dati aggregati (v. Decisione, punto 12,terzo comma). La seconda frase dell'art. 2 mira quindi semplicemente a evitare chei produttori possano aggirare il divieto di continuare o di adottare nuovamentecomportamenti come quelli accertati nella Decisione, sostituendo al loro sistema diriunioni regolari un sistema di scambio di dati individuali che porterebbe al medesimorisultato. Questa frase volge dunque solo a precisare la nozione, indicata nella fraseprecedente, di accordo o di pratica concordata avente un oggetto o un effetto analogo.

1257.
    La seconda parte della seconda frase della stessa disposizione è ridondante rispettoalla prima. Essa mira semplicemente a precisare che il divieto di scambio di datiindividuali, che consentano di identificare il comportamento dei vari produttori,nell'ambito di un sistema cui i produttori stessi aderiscano non può beninteso essereaggirato attraverso scambi diretti fra i produttori.

1258.
    Infine, la seconda frase dell'art. 2 della Decisione indica chiaramente che, a differenzadella situazione affrontata dal Tribunale nell'ambito dei ricorsi proposti contro ladecisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimentoai sensi dell'art. 85 del Trattato (IV/C/33.833 — Cartone; GU L 243, pag. 1), laCommissione non ha previsto un divieto che copra altresì, a certe condizioni, i datiscambiati in forma aggregata.

1259.
    Alla luce di tutti questi elementi, è chiaro che gli oneri incombenti alle imprese ai sensidell'art. 2 della Decisione non vanno oltre i limiti di quanto idoneo e necessario pergarantire il ripristino della situazione conforme alle norme violate. Adottando l'art. 2della Decisione, la Commissione non ha quindi ecceduto i poteri ad essa conferiti inforza dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17.

1260.
    Di conseguenza, le conclusioni volte all'annullamento dell'art. 2 della Decisione vannorespinte.

II — Sulla domanda di risarcimento del danno assertivamente subito

1261.
    La Montedison conclude che il Tribunale voglia condannare la Commissione alrisarcimento dei danni in ragione delle spese connesse alla costituzione della cauzionebancaria e per tutte le altre spese relative alla Decisione.

1262.
    Il Tribunale osserva che il ricorso non consente di individuare i motivi di diritto su cuila ricorrente intende basare le sue conclusioni a riguardo.

1263.
    Ne deriva che il ricorso non soddisfa i requisiti minimi posti dall'art. 19 dello Statutodella Corte e dall'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura perché un ricorsosia ricevibile. Pertanto, dette conclusioni sono irricevibili (sentenza ParkerPen/Commissione, citata, punti 99 e 100).

1264.
    Inoltre, supponendo che la colpa contestata alla Commissione corrisponda alle diversecensure esposte dalla ricorrente a sostegno delle sue conclusioni volte all'annullamento,respinte dal Tribunale, si dovrebbe osservare che le conclusioni dirette al risarcimentodel danno subito sarebbero comunque infondate.

Conclusioni

1265.
    Dal complesso dell'esame cui il Tribunale ha proceduto emerge che l'art. 1 dellaDecisione dev'essere annullato, in quanto assume che la SAV abbia partecipatoall'infrazione contestata dopo i primi sei mesi del 1981. Le ammende comminate allaElf Atochem, alla SAV e all'ICI vanno ridotte, rispettivamente, a 2 600 000, 135 000e 1 550 000 euro. Per il resto i ricorsi vanno respinti.

Sulle spese

1266.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente ècondannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Inoltre, quando vi siano più partisoccombenti, il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese.

1267.
    Poiché la LVM, la BASF, la Shell, la DSM, la Wacker, la Hoechst, la Montedison, laHüls e l'Enichem sono rimaste soccombenti, vanno condannate alle spese dellaCommissione, avendo quest'ultima concluso in tal senso.

1268.
    Poiché la Elf Atochem e l'ICI sono rimaste parzialmente soccombenti, bisognacondannare queste ricorrenti e la Commissione a sopportare ciascuna le proprie spese.

1269.
    Essendo la SAV rimasta parzialmente soccombente, ma avendo visto accolto il proprioricorso in misura significativa, essa va condannata a sopportare due terzi delle propriespese, mentre la Commissione va condannata a sopportare, oltre alle sue propriespese, un terzo di quelle della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    Le cause T-305/94, T-306/94, T-307/94, T-313/94, T-314/94, T-315/94, T-316/94,T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94 sono riunite ai fini dellasentenza.

2)    L'art. 1 della decisione della Commissione 27 luglio 1994, 94/599/CE, relativaad un procedimento ai sensi dell'art. 85 del Trattato CE (IV/31.865 — PVC), èannullato in quanto assume che la Société artésienne de vinyle abbiapartecipato all'infrazione contestata dopo i primi sei mesi del 1981.

3)    Le ammende comminate alla Elf Atochem SA, alla Société artésienne de vinylee alla Imperial Chemical Industries plc dall'art. 3 di tale decisione sonoridotte, rispettivamente, a 2 600 000 euro, 135 000 euro e 1 550 000 euro.

4)    Per il resto i ricorsi sono respinti.

5)    Ciascuna ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dallaCommissione nella causa da essa promossa. Tuttavia, nelle cause T-307/94 eT-328/94, la Elf Atochem SA, la Imperial Chemical Industries plc e laCommissione sopporteranno ciascuna le proprie spese. Nella causa T-318/94la Société artésienne de vinyle sopporterà i due terzi delle proprie spese e laCommissione, oltre alle proprie, sopporterà un terzo delle spese dellaricorrente.

Tiili                    Lenaerts                        Potocki

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 aprile 1999.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

V. Tiili

Indice

    Fatti all'origine della controversia

II - 3

    Procedimento

II - 6

    Conclusioni delle parti

II - 8

        Sulla ricevibilità dei motivi relativi agli artt. 44, n. 1, 46, n. 1, e 48, n. 2, del regolamentodi procedura

II - 9

            I — Sulle eccezioni di irricevibilità basate sull'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamentodi procedura

II - 10

                Argomenti delle parti

II - 10

                Giudizio del Tribunale

II - 11

            II — Sull'eccezione di irricevibilità basata sull'art. 46, n. 1, del regolamento diprocedura

II - 12

                Argomenti delle parti

II - 12

                Giudizio del Tribunale

II - 12

            III — Sulle eccezioni di irricevibilità basate sull'art. 48, n. 2, del regolamento diprocedura

II - 13

                Argomenti delle parti

II - 13

                Giudizio del Tribunale

II - 13

        Sulle conclusioni relative all'annullamento della Decisione

II - 16

            I — Sui motivi attinenti all'esistenza di vizi di forma e di procedura

II - 16

                A — Sugli effetti della sentenza 15 giugno 1994 che ha annullato la decisione del1988

II - 16

                    1. Sul potere della Commissione di adottare una nuova decisione dopo lasentenza 15 giugno 1994

II - 16

                    a) Sui motivi attinenti all'asserita impossibilità per la Commissione diadottare la decisione

II - 17

                    Sul motivo attinente alla violazione dell'autorità della cosa giudicata

II - 17

                    — Argomenti delle parti

II - 17

                    — Giudizio del Tribunale

II - 18

                    Sul motivo attinente alla violazione del principio ne bis in idem

II - 20

                    — Argomenti delle parti

II - 20

                    — Giudizio del Tribunale

II - 21

                    b) Sui motivi attinenti al decorso del tempo

II - 22

                    Argomenti delle parti

II - 22

                    — Sul motivo attinente alla violazione del principio del termineragionevole

II - 22

                    — Sul motivo attinente all'abuso di diritto

II - 23

                    — Sul motivo attinente alla violazione dei principi relativi a un processoequo

II - 24

                    Giudizio del Tribunale

II - 25

                    c) Sui motivi attinenti all'asserita violazione, da parte della Commissione,del suo potere discrezionale

II - 28

                    Argomenti delle parti

II - 29

                    Giudizio del Tribunale

II - 30

                    2. Sulla portata della sentenza 15 giugno 1994

II - 32

                    a) Sulle censure relative all'effetto erga omnes della sentenza 15 giugno1994

II - 32

                    Argomenti delle parti

II - 32

                    Giudizio del Tribunale

II - 33

                    b) Sugli addebiti relativi all'invalidità degli atti processuali precedentil'adozione della Decisione

II - 35

                    Argomenti delle parti

II - 35

                    Giudizio del Tribunale

II - 37

                    3. Sulle modalità di adozione della Decisione, dopo l'annullamento delladecisione del 1988

II - 39

                    Esposizione sommaria degli argomenti delle ricorrenti

II - 39

                    — In merito alle fasi procedurali previste dal diritto derivato

II - 39

                    — In merito al diritto di essere sentiti addotto dalle ricorrenti

II - 44

                    Argomenti della Commissione

II - 47

                    Giudizio del Tribunale

II - 50

                B — Sulle irregolarità commesse in occasione dell'adozione e dell'autenticazionedella Decisione

II - 54

                    1. Sui motivi attinenti all'illegittimità del regolamento interno dellaCommissione del 17 febbraio 1993

II - 55

                    Argomenti delle parti

II - 55

                    Giudizio del Tribunale

II - 56

                    — Sulla ricevibilità dell'eccezione di illegittimità

II - 56

                    — Sull'illegittimità dell'art. 16, primo comma, del regolamento interno acausa del mancato rispetto dell'esigenza della certezza del diritto

II - 58

                    2. Sui motivi attinenti alla violazione del principio di collegialità e delregolamento interno della Commissione

II - 60

                    Argomenti delle parti

II - 60

                    Giudizio del Tribunale

II - 61

                    3. Sui motivi attinenti alla composizione del fascicolo sottoposto alladelibera del Collegio dei membri della Commissione

II - 61

                    4. Sui motivi attinenti alla violazione, da un lato, dei principi di identità fral'organismo che ha deliberato e l'organismo che ha statuito e,dall'altro, del principio di immediatezza

II - 62

                    Argomenti delle parti

II - 62

                    Giudizio del Tribunale

II - 63

                C — Sui vizi che inficerebbero il procedimento amministrativo

II - 63

                    1. Sui motivi attinenti all'esistenza di vizi nella comunicazione degliaddebiti

II - 64

                    a) Sul motivo attinente all'esistenza di vizi formali nella comunicazione degliaddebiti

II - 64

                    Argomenti delle parti

II - 64

                    Giudizio del Tribunale

II - 64

                    b) Sul motivo attinente alla violazione dell'art. 3 del regolamento n. 1 delConsiglio

II - 65

                    Argomenti delle parti

II - 65

                    Giudizio del Tribunale

II - 65

                    c) Sul motivo attinente alla mancanza di tempo sufficiente per preparare larisposta alla comunicazione degli addebiti

II - 66

                    Argomenti delle parti

II - 66

                    Giudizio del Tribunale

II - 67

                    2. Sui motivi attinenti all'esistenza di vizi nell'audizione

II - 67

                    a) Sul motivo attinente al termine insufficiente per preparare l'audizione

II - 67

                    b) Sul motivo attinente alla violazione dell'art. 3 del regolamento n. 1

II - 68

                    Argomenti delle parti

II - 68

                    Giudizio del Tribunale

II - 68

                    c) Sul motivo attinente al carattere incompleto del processo verbaledell'audizione

II - 69

                    Argomenti delle parti

II - 69

                    Giudizio del Tribunale

II - 69

                    d) Sul motivo attinente alla mancata produzione del parere del consigliereauditore

II - 70

                D — Sulla violazione dell'art. 190 del Trattato

II - 71

                    Argomenti delle parti

II - 71

                    Giudizio del Tribunale

II - 72

            II — Sui motivi di merito

II - 74

                A — Sulle prove

II - 74

                    1. Sulla ricevibilità delle prove

II - 74

                    a) Sul mezzo attinente alla violazione del principio dell'inviolabilità deldomicilio

II - 75

                    Argomenti delle parti

II - 75

                    Giudizio del Tribunale

II - 76

                    i) Sulla ricevibilità del motivo

II - 76

                    ii) Sulla fondatezza del motivo

II - 78

                    — Sul primo capo del motivo, attinente alla validità degli atti diaccertamento

II - 78

                    — Sul secondo capo del motivo, attinente all'esecuzione degli atti diaccertamento

II - 79

                    b) Sul motivo attinente alla violazione di un «diritto al silenzio» e deldiritto di non contribuire alla propria incriminazione

II - 79

                    Argomenti delle parti

II - 79

                    Giudizio del Tribunale

II - 81

                    — Sulla ricevibilità del motivo

II - 81

                    — Sulla fondatezza del motivo

II - 81

                    c) Sul motivo attinente ad una violazione dell'art. 20, n. 1, del regolamenton. 17

II - 84

                    Argomenti delle parti

II - 84

                    Giudizio del Tribunale

II - 85

                    — Sui fatti

II - 85

                    — Sulla fondatezza del motivo

II - 85

                    d) Sul motivo attinente all'irricevibilità, come prova, del rifiuto dirispondere a domande di informazioni o di produrre documenti

II - 87

                    Argomenti delle parti

II - 87

                    Giudizio del Tribunale

II - 87

                    — Prova dell'infrazione

II - 87

                    — Prova della partecipazione all'infrazione

II - 87

                    e) Sul motivo attinente alla mancanza di comunicazione di documenti

II - 88

                    Argomenti delle parti

II - 88

                    Giudizio del Tribunale

II - 89

                    f) Sul motivo attinente alla comunicazione tardiva di documenti

II - 90

                    Argomenti delle parti

II - 90

                    Giudizio del Tribunale

II - 90

                    2. Sull'acquisizione della prova

II - 91

                    a) Sul motivo attinente alla mancanza di valore probatorio delle categoriedi prove assunte dalla Commissione

II - 91

                    Argomenti delle parti

II - 91

                    Giudizio del Tribunale

II - 92

                    b) Sul motivo attinente ad una violazione delle regole relativeall'acquisizione della prova

II - 92

                    Argomenti delle parti

II - 92

                    Giudizio del Tribunale

II - 95

                B — Sulla contestazione riguardo all'esistenza di una violazione dell'art. 85, n. 1,del Trattato

II - 95

                    1. In fatto

II - 96

                    Breve sunto della Decisione

II - 96

                    Argomenti delle ricorrenti

II - 97

                    — Sull'origine dell'intesa

II - 97

                    — Sulle riunioni tra produttori

II - 98

                    — Sui meccanismi di quote e di compensazione

II - 99

                    — Sulla sorveglianza delle vendite sui mercati nazionali

II - 101

                    — Sulle iniziative in materia di prezzi

II - 102

                    Giudizio del Tribunale

II - 103

                    — Sui sistemi di quote

II - 103

                    —    la prima elenca l'insieme dei produttori europei di PVC attivi sulmercato in tale periodo

II - 107

                    — Sulla sorveglianza delle vendite sui mercati nazionali

II - 111

                    — Sui prezzi obiettivo e le iniziative in materia di prezzi

II - 115

                    — Sulle riunioni tra produttori

II - 125

                    In diritto

II - 127

                    a) Sulla qualifica di accordo «e/o» pratica concordata

II - 128

                    Argomenti delle ricorrenti

II - 128

                    Giudizio del Tribunale

II - 128

                    b) Sulla qualificazione, nel caso di specie, di «accordo» e/o di «praticaconcordata»

II - 129

                    Argomenti delle ricorrenti

II - 129

                    Giudizio del Tribunale

II - 132

                    c) Sulla qualificazione di oggetto o di effetto anticoncorrenziale

II - 134

                    Argomenti delle ricorrenti

II - 134

                    Giudizio del Tribunale

II - 136

                    d) Sulla qualificazione di pregiudizio al commercio tra Stati membri

II - 138

                    Argomenti delle parti

II - 138

                    Giudizio del Tribunale

II - 138

                    e) Sugli altri motivi di diritto

II - 139

                    Sul motivo relativo ad uno sviamento di potere

II - 139

                    Sul motivo relativo ad una mancata concordanza tra il dispositivo e i motividella Decisione

II - 139

                C — Sulla partecipazione delle ricorrenti alla violazione accertata

II - 140

                    1. Sulla pretesa imputazione di una responsabilità collettiva

II - 140

                    Argomenti delle parti

II - 140

                    Giudizio del Tribunale

II - 141

                    2. Sulla partecipazione individuale delle ricorrenti all'infrazione

II - 143

                    a) La DSM

II - 143

                    Argomenti delle ricorrenti

II - 143

                    Giudizio del Tribunale

II - 144

                    b) L'Atochem

II - 145

                    Argomenti della ricorrente

II - 145

                    Giudizio del Tribunale

II - 145

                    c) La BASF

II - 147

                    Argomenti della ricorrente

II - 147

                    Giudizio del Tribunale

II - 148

                    d) Shell

II - 149

                    Argomenti della ricorrente

II - 149

                    Giudizio del Tribunale

II - 151

                    e) La LVM

II - 155

                    Argomenti della ricorrente

II - 155

                    Giudizio del Tribunale

II - 156

                    f) La Wacker

II - 157

                    Argomenti della ricorrente

II - 157

                    Giudizio del Tribunale

II - 157

                    g) La Hoechst

II - 158

                    Argomenti della ricorrente

II - 158

                    Giudizio del Tribunale

II - 158

                    h) La SAV

II - 159

                    Argomenti della ricorrente

II - 159

                    Giudizio del Tribunale

II - 160

                    i) Montedison

II - 161

                    Argomenti della ricorrente

II - 161

                    Giudizio del Tribunale

II - 162

                    j) La Hüls

II - 164

                    Argomenti della ricorrente

II - 164

                    Giudizio del Tribunale

II - 165

                    k) Enichem

II - 167

                    Argomenti della ricorrente

II - 167

                    Giudizio del Tribunale

II - 168

                D — Sull'imputabilità della violazione e l'identificazione dei destinatari dellaDecisione

II - 170

                    Argomenti delle ricorrenti

II - 170

                    Giudizio del Tribunale

II - 173

                    2. Sull'identificazione dei destinatari della Decisione

II - 175

                    Argomenti delle ricorrenti

II - 176

                    Giudizio del Tribunale

II - 177

            III — Sui motivi relativi all'accesso al fascicolo

II - 179

                A — Sulle condizioni in cui la Commissione ha dato accesso al suo dossier inoccasione del procedimento amministrativo

II - 180

                    Argomenti delle parti

II - 180

                    Giudizio del Tribunale

II - 182

                B — Sulle osservazioni depositate nell'ambito della misura di organizzazione del

procedimento

II - 186

                    Argomenti delle ricorrenti

II - 186

                    Giudizio del Tribunale

II - 186

    Sulle ammende

II - 195

        I — Sui motivi attinenti al decorso del tempo e alla prescrizione

II - 196

            Argomenti delle ricorrenti

II - 196

            Giudizio del Tribunale

II - 197

        II — Sui motivi attinenti alla violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17

II - 200

            Sul carattere intenzionale dell'infrazione

II - 201

            Sulla durata dell'infrazione

II - 201

                Argomenti delle ricorrenti

II - 201

                Giudizio del Tribunale

II - 203

            Sul volume d'affari preso in considerazione

II - 206

                Argomenti delle ricorrenti

II - 206

                Giudizio del Tribunale

II - 206

            Sulla mancata considerazione di talune circostanze attenuanti

II - 207

                Argomenti delle ricorrenti

II - 207

                Giudizio del Tribunale

II - 208

            III — Sui motivi attinenti alla violazione dell'obbligo di motivazione

II - 210

                Argomenti delle ricorrenti

II - 210

                Giudizio del Tribunale

II - 210

            IV — Sugli errori di diritto e gli errori manifesti di valutazione

II - 213

                Argomenti delle parti

II - 213

                Giudizio del Tribunale

II - 214

            V — Sulla violazione dei principi generali di diritto

II - 216

                Sui motivi attinenti alla violazione del principio dell'individualità delle pene

II - 216

                Sui motivi attinenti alla violazione del principio di proporzionalità

II - 217

                    Argomenti delle ricorrenti

II - 217

                    Giudizio del Tribunale

II - 217

                Sui motivi attinenti alla violazione del principio di parità di trattamento

II - 219

                    Argomenti delle ricorrenti

II - 219

                    Giudizio del Tribunale

II - 220

        Sulle altre conclusioni

II - 221

            I — Sulle conclusioni volte all'annullamento dell'art. 2 della Decisione

II - 222

                Argomenti delle ricorrenti

II - 222

                Giudizio del Tribunale

II - 222

            II — Sulla domanda di risarcimento del danno assertivamente subito

II - 225

    Conclusioni

II - 225

    Sulle spese

II - 225


1: Lingue processuali: il tedesco, l'inglese, il francese, l'italiano, l'olandese.

Racc.