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Ricorso proposto il 5 luglio 2013 – European Space Imaging / Commissione

(Causa T-357/13)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: European Space Imaging GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: W. Traunter, Rechtsanwalt)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione comunicata con lettera del 5 giugno 2013 relativo all’annullamento della procedura ristretta;

annullare la decisione comunicata con lettera del 5 giugno 2013 relativa alla riapertura della gara con procedura aperta;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

La ricorrente fa valere che la Commissione, annullando la procedura di aggiudicazione dell’appalto di fornitura di dati relativi al telerilevamento satellitare e servizi associati a supporto dei controlli nell'ambito della politica agricola comune (GU L 2012/S 183-299769), ha violato il principio di proporzionalità sancito dall’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento finanziario1 . In tale contesto , essa sostiene tra l’altro che il modo di procedere della Commissione si pone in contrasto con il principio generale secondo cui l’annullamento di una procedura di aggiudicazione degli appalti deve costituire l’estremo rimedio (“ultima ratio”). La ricorrente ritiene che la Commissione avrebbe dovuto invitare i candidati a depositare offerte concrete prima di poter decidere che effettivamente non sarebbe stata presentata alcuna offerta economicamente vantaggiosa.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di trasparenza.

Nell’ambito di questo motivo, la ricorrente fa valere qui che la Commissione, rifiutandosi di fornire informazioni concrete in merito ai motivi di annullamento della procedura di aggiudicazione dell’appalto ha violato il principio di trasparenza previsto all’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento finanziario. In particolare, la ricorrente non ha nemmeno modo di verificare se tali motivi esistano. Inoltre, essa sostiene che il mercato interessato di offerenti di dati relativi al telerilevamento satellitare è altamente specializzato per cui il numero di potenziali offerenti è molto limitato. Essa censura la Commissione per non aver indicato, prima della decisione di annullamento della procedura di aggiudicazione dell’appalto che in caso di mancato raggiungimento di un determinato numero di offerenti, detta procedura poteva essere annullata.



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1 Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).