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Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2015 – VECCO e a. / Commissione

(Causa T-360/13) 1

(«REACH – Inclusione del triossido di cromo nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione – Usi o categorie di usi che possono essere esentati dall’obbligo di autorizzazione – Nozione di “vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente” – Manifesto errore di valutazione – Proporzionalità – Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) (Memmingen, Germania) unitamente alle 185 altre ricorrenti i cui nominativi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: C. Mereu, K. Van Maldegem, avvocati, e J. Beck, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Talabér-Ritz e J. Tomkin, agenti)

Intervenienti a sostegno dei ricorrenti : Assogalvanica (Padova, Italia) e le altre 31 intervenienti i cui nominativi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: C. Mereu, K. Van Maldegem, avvocati, e J. Beck, solicitor)

Interveniente a sostegno della convenuta: Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: W. Broere, M. Heikkilä e T. Zbihlej, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale del regolamento (UE) n. 348/2013 della Commissione, del 17 aprile 2013, recante modifica dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 108, pag. 1).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) e le ricorrenti i cui nominativi figurano nell’allegato I sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

L’Assogalvanica e le altre intervenienti, i cui nominativi figurano nell’allegato II, sopporteranno le proprie spese.

L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 260 del 7.9.2013.