Language of document : ECLI:EU:T:2013:557

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

25 ottobre 2013

Causa T‑476/11 P

Commissione europea

contro

Chrysanthe Moschonaki

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Avviso di posto vacante – Rigetto della candidatura – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricevibilità – Regola della concordanza tra il ricorso e il reclamo – Articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 28 giugno 2011, AS/Commissione (F‑55/10).

Decisione: La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 28 giugno 2011, AS/Commissione (F‑55/10), è annullata nella parte in cui dichiara ricevibile il motivo basato sulla violazione dell’articolo 7 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella parte in cui annulla la decisione del 30 settembre 2009, con cui la Commissione europea ha respinto la candidatura della sig.ra Chrysanthe Moschonaki sul fondamento di tale motivo, e nella parte in cui condanna la Commissione a versare alla sig.ra Moschonaki la somma di EUR 3 000. L’impugnazione è respinta per il resto. La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Interesse ad agire – Decisione di rigetto di una candidatura – Decisione indissociabile da quella di nomina di un altro funzionario – Necessità di una valutazione globale e unitaria dell’interesse ad agire – Domanda di annullamento della sola decisione di rigetto della candidatura – Ammissibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Difficoltà particolari – Compensazione equa dello svantaggio causato al ricorrente dall’atto impugnato

(Art. 266 TFUE)

3.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte del Tribunale della valutazione dei fatti e degli elementi di prova – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Art. 257 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, § 1)

4.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inoperante

5.      Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Concordanza tra reclamo e ricorso – Identità di petitum e di causa petendi – Motivi ed argomenti che non figurano nel reclamo, ma ad esso strettamente connessi – Ricevibilità – Motivo riguardante la legittimità interna o esterna – Presupposto insufficiente per concludere nel senso della ricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

6.      Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Concordanza tra reclamo e ricorso – Identità di petitum e di causa petendi – Rispetto dei principi di tutela giurisdizionale effettiva e di certezza del diritto – Interpretazione ampia delle nozioni di petitum e di causa petendi – Modifica del fondamento giuridico di una contestazione – Presupposto insufficiente per concludere nel senso della novità della causa di quest’ultima

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

7.      Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Concordanza tra reclamo e ricorso – Identità di petitum e di causa petendi – Motivi e argomenti non figuranti nel reclamo, ma volti a contestare la fondatezza della motivazione esposta nella risposta al reclamo – Ricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

8.      Impugnazione – Accoglimento dell’impugnazione – Decisione sul merito della controversia da parte del giudice dell’impugnazione – Presupposto – Causa matura per la decisione

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 13, § 1)

1.      Nel caso di un ricorso proposto da un funzionario ai sensi degli articoli 90 e 91 dello Statuto, avente ad oggetto l’annullamento di una decisione di rigetto della sua candidatura e di nomina di un altro funzionario sul posto chiesto, la decisione di rigetto della candidatura e la decisione di nomina non sono soltanto connesse, ma anche indissociabili, cosicché l’interesse del funzionario ad ottenere l’annullamento di tali due decisioni dev’essere valutato in modo globale e unitario.

Tuttavia, il funzionario non è costretto a chiedere l’annullamento sia della decisione di rigetto della sua candidatura a un posto, sia di quella recante nomina di un terzo sul posto di cui trattasi. Infatti, nessun obbligo di chiedere l’annullamento di entrambe tali decisioni grava sul funzionario che intenda domandare soltanto l’annullamento della decisione di rigetto della sua candidatura.

Peraltro, è conforme al principio di proporzionalità che un funzionario, preoccupato di salvaguardare i diritti dei terzi, possa limitarsi a chiedere l’annullamento della decisione di rigetto della sua candidatura senza essere costretto, pena l’irricevibilità del suo ricorso, a chiedere l’annullamento della nomina di altri funzionari.

In tal senso, un funzionario può voler ottenere l’annullamento della decisione di rigetto della sua candidatura affinché l’illegittimità dedotta non si ripeta più in futuro, nell’ambito di un procedimento analogo cui sarebbe indotto a partecipare, senza per questo voler rimettere in discussione la decisione di nomina di una terza persona. In tal caso, l’interesse ad agire del funzionario deve valutarsi rispetto alla sola domanda di annullamento della decisione di rigetto della sua candidatura.

Inoltre, l’approccio secondo il quale, qualora il posto di cui trattasi fosse già stato coperto al momento della proposizione del ricorso, la domanda di annullamento della decisione di rigetto della candidatura sarebbe ricevibile solo se il funzionario chieda parallelamente l’annullamento della decisione di nomina, condurrebbe all’introduzione di una condizione di ricevibilità dei ricorsi proposti e vertenti sulla legittimità di un atto lesivo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, non prevista da quest’ultimo. Infatti, né l’articolo 91 dello Statuto, che riguarda i ricorsi proposti dinanzi ai giudici dell’Unione da funzionari avverso gli atti per essi lesivi, né, d’altronde, nessun’altra disposizione impone a un funzionario, pena l’irricevibilità, di dirigere il suo ricorso sia contro la decisione di rigetto della candidatura sia contro la decisione di nomina.

(v. punti 34, 35, 44, 45 e 47)

Riferimento:

Corte: 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P, Racc. pag. I‑4333, punto 50

Tribunale: 9 dicembre 2010, Commissione/Strack, T‑526/08 P, punto 45

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 39)

Riferimento:

Corte: 5 marzo 1980, Könecke Fleischwarenfabrik/Commissione, 76/79, Racc. pag. 665, punto 15; 14 luglio 1983, Detti/Corte di giustizia, 144/82, Racc. pag. 2421, punto 33

Tribunale: 8 ottobre 1992, Meskens/Parlamento, T‑84/91, Racc. pag. II‑2335, punto 78; 31 gennaio 2007, C/Commissione, T‑166/04, Racc. FP pagg. I‑A‑2‑9 e II‑A‑2‑49, punto 48

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 50 e 51)

Riferimento:

Corte: 2 ottobre 2001, BEI/Hautem, C‑449/99 P, Racc. pag. I‑6733, punto 44; 27 aprile 2006, L/Commissione, C‑230/05 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 45; 25 gennaio 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commissione, C‑403/04 P e C‑405/04 P, Racc. pag. I‑729, punto 39, e la giurisprudenza citata

Tribunale: 18 ottobre 2010, Marcuccio/Commissione, T‑516/09 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 57

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 61)

Riferimento:

Corte: 22 dicembre 1993, Pincherle/Commissione, C‑244/91 P, Racc. pag. I‑6965, punto 25

5.      Nelle cause introdotte da funzionari, la domanda formulata dinanzi al giudice dell’Unione può contenere solo i capi di impugnazione basati su una causa identica a quella si cui si basano i capi di impugnazione elencati nel reclamo, fermo restando che detti capi di impugnazione possono essere sviluppati, dinanzi al giudice dell’Unione, mediante deduzione di motivi e argomenti non contenuti necessariamente nel reclamo, ma ad esso strettamente connessi.

Per valutare se i capi di impugnazione si basino su una causa identica a quella su cui si basano quelli invocati del reclamo, il giudice dell’Unione non può fondarsi sulla sola circostanza che una censura sia diretta a contestare la legittimità interna o, in via alternativa, la legittimità esterna di un atto impugnato.

Una diversa interpretazione della regola della concordanza tra il reclamo e il ricorso potrebbe permettere a un ricorrente di far valere, per la prima volta dinanzi al giudice dell’Unione, un motivo che non presenta alcun nesso con quelli elencati nel reclamo, dal momento che tali motivi, considerati nel loro insieme, riguardano o la legittimità interna, o la legittimità esterna dell’atto controverso. Pertanto, all’autorità che ha il potere di nomina sarebbe nota, nell’ambito del reclamo, soltanto una parte delle censure sollevate nei confronti dell’amministrazione. Non essendo in grado di conoscere con sufficiente precisione le censure o le pretese dell’interessato, detta autorità non potrebbe quindi tentare una composizione amichevole della controversia.

Peraltro, la circostanza che taluni motivi, contenuti nel ricorso e nel reclamo, siano volti a contestare la legittimità interna o, alternativamente, la legittimità esterna di un atto non consente di stabilire, di per sé, che tali motivi possano essere considerati tra loro strettamente connessi. Le nozioni di legittimità interna e di legittimità esterna sono, infatti, troppo ampie ed astratte rispetto all’oggetto preciso del capo di impugnazione controverso per garantire che un siffatto nesso possa esistere tra motivi basati esclusivamente sull’una o sull’altra di tali nozioni.

(v. punti 73, 75, 78 e 79)

Riferimento:

Corte: 23 ottobre 1986, Schwiering/Corte dei Conti, 142/85, Racc. pag. 3177, punto 11; 20 maggio 1987, Geist/Commissione, 242/85, Racc. pag. 2181, punto 9; 26 gennaio 1989, Koutchoumoff/Commissione, 224/87, Racc. pag. 99, punto 10; 14 marzo 1989, Del Amo Martinez/Parlamento, 133/88, Racc. pag. 689, punto 10

Tribunale: 12 marzo 1996, Weir/Commissione, T‑361/94, Racc. PI pagg. I‑A‑121 e II‑381, punto 27

6.      L’applicazione della regola della concordanza tra il ricorso e il reclamo e il suo controllo da parte del giudice dell’Unione devono al tempo stesso garantire l’assoluto rispetto, da un lato, del principio di tutela giurisdizionale effettiva, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, espresso all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, affinché l’interessato possa contestare validamente una decisione dell’autorità che ha il potere di nomina per esso lesiva, e, dall’altro, del principio della certezza del diritto, affinché detta autorità possa conoscere, fin dalla fase del reclamo, le critiche che l’interessato muove alla decisione contestata. Pertanto, pur se l’immutabilità del petitum e della causa petendi tra ricorso e reclamo è necessaria per consentire la composizione amichevole delle controversie, informando l’autorità che ha il potere di nomina, fin dalla fase del reclamo, le critiche dell’interessato, l’interpretazione di tali nozioni non può comportare una limitazione delle possibilità, per quest’ultimo, di contestare utilmente una decisione che gli arreca pregiudizio. Per tale ragione, la nozione di petitum, che si riferisce alle pretese dell’interessato, e quella di causa petendi, corrispondente al fondamento, in fatto e in diritto, di dette pretese, non devono essere interpretate restrittivamente.

In tale contesto, la sola modifica del fondamento giuridico di una contestazione non basta a conferire alla causa petendi il carattere della novità. Infatti, diverse basi giuridiche possono essere dedotte a sostegno di una stessa pretesa e, pertanto, integrare la medesima causa petendi. In altri termini, invocare nel ricorso la violazione di una disposizione specifica che non era stata invocata nel reclamo, non implica necessariamente che la causa petendi sia stata, per ciò, modificata. Si deve, infatti, guardare alla sostanza di quest’ultima, e non alla sola formulazione delle basi giuridiche, dovendo il giudice dell’Unione verificare se esista uno stretto nesso tra le stesse e se esse si riferiscano sostanzialmente alle stesse pretese.

(v. punti 82‑85)

7.      Nel contesto dei ricorsi proposti da funzionari, quando il reclamante viene a conoscenza della motivazione dell’atto che gli arreca pregiudizio attraverso la risposta al suo reclamo o la motivazione di detta risposta modifica o integra, sostanzialmente, la motivazione contenuta in detto atto, ogni motivo sollevato per la prima volta nella fase del ricorso e volto a contestare la fondatezza della motivazione esposta nella risposta al reclamo dev’essere considerato ricevibile. Infatti, in tali ipotesi, all’interessato non è stato reso possibile conoscere con precisione e in maniera definitiva i motivi sottesi all’atto per esso lesivo.

(v. punto 86)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punto 99)