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Sentenza del Tribunale del 26 maggio 2016 – Francia e IFP Énergies nouvelles/Commissione

(Cause riunite T-479/11 e T-157/12) 1

[«Aiuto di Stato – Ricerca petrolifera – Garanzia implicita ed illimitata dello Stato conferita all’Institut français du pétrole (IFP) mediante concessione dello status di ente pubblico a carattere industriale e commerciale (EPIC) – Vantaggio – Presunzione di un vantaggio»]

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente E. Belliard, G. de Bergues, B. Beaupère Manokha e J. Gstalter, poi E. Belliard, G. de Bergues, J. Gstalter e S. Menez, poi G. de Bergues, S. Menez, D. Colas e J. Bousin, e infine G. de Bergues, D. Colas e J. Bousin, agenti) (causa T-479/11); e IFP Énergies nouvelles (Rueil-Malmaison, Francia) (rappresentanti: inizialmente É. Morgan de Rivery e A. Noël-Baron, poi É. Morgan de Rivery e E. Lagathu, avvocati) (causa T-157/12)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky, D. Grespan e K. Talabér Ritz, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione 2012/26/UE della Commissione, del 29 giugno 2011, relativa all'aiuto di Stato C-35/08 (ex NN 11/08) concesso dalla Francia a favore dell'ente pubblico «Institut Français du Pétrole» (GU 2012, L 14, pag. 1).

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafi da 3 a 5, nonché gli articoli da 2 a 12 della decisione 2012/26/UE della Commissione, del 29 giugno 2011 , relativa all'aiuto di Stato C 35/08 (ex NN 11/08) concesso dalla Francia a favore dell'ente pubblico «Institut Français du Pétrole» sono annullati.

I ricorsi sono respinti quanto al resto.

La Commissione europea sopporterà due terzi delle proprie spese nelle cause T-479/11 e T-157/12 nonché due terzi delle spese sostenute dalla Repubblica francese e da IFP Énergies nouvelles.

La Repubblica francese sopporterà un terzo delle proprie spese nonché un terzo delle spese sostenute dalla Commissione nella causa T- 479/11.

IFP Énergies nouvelles sopporterà un terzo delle proprie spese nonché un terzo delle spese sostenute dalla Commissione nella causa T-157/12.

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1 GU C 340 del 19.11.2011.