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Ricorso proposto il 16 febbraio 2012 - Mecafer / Commissione

(Causa T-74/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mecafer SA (Valence, Francia) (rappresentante: R. MacLean, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare il ricorso ricevibile;

Annullare parzialmente l'articolo 1 della decisione della Commissione C(2011) 8804 def., del 6 dicembre 2011, in quanto concedono soltanto un rimborso parziale dei dazi antidumping pagati dalla ricorrente e in quanto trattengono illegittimamente importi supplementari di rimborsi di dazi antidumping che spettano di diritto alla ricorrente;

Disporre il mantenimento in vigore delle decisioni impugnate finché la Commissione europea non abbia adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale; e

Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un errore manifesto di valutazione applicando un margine di profitto appropriato e ragionevole di un importatore dell'Unione europea indipendente, non stabilendo pertanto un prezzo all'esportazione affidabile ai fini del calcolo degli importi corretti dei dazi antidumping da rimborsare, il che ha comportato una violazione degli articoli 2, paragrafo 9 e 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n°1225/2009 del Consiglio

Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un errore manifesto di valutazione deducendo i dazi antidumping quali costi nel calcolo del prezzo all'esportazione, non stabilendo pertanto un margine di dumping affidabile ai fini del calcolo dell'importo corretto di dazi antidumping da rimborsare, il che ha comportato una violazione degli articoli 2, paragrafi 9 e 11, e 11, paragrafo 10, del regolamento (CE) n°1225/2009 del Consiglio.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha informato tempestivamente ed adeguatamente la ricorrente sui requisiti necessari per soddisfare l'articolo 11, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, così violando i diritti della difesa sanciti dal diritto generale dell'Unione, nonché il principio di corretta amministrazione parimenti sancito dal diritto generale dell'Unione ed altresì l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

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1 - Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 343, pag. 51).