Language of document : ECLI:EU:T:2012:213

ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELL’OTTAVA SEZIONE DEL TRIBUNALE

3 maggio 2012 (1)

«Cancellazione dal ruolo»

Nella causa T-318/10,

Consorzio del vino nobile di Montepulciano e a., con sede in Montepulciano (Italia), rappresentati dagli avv.ti D. Dodaro, S. Cianciullo, G. Brini e G. Nazzi,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. D. Bianchi e B. Schima, e sig.ra  M. Vollkommer, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda d’annullamento del regolamento (UE) della Commissione 7 maggio 2010, n. 401, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 117, pag. 13), nella parte in cui include nell’allegato XV, parte A, la denominazione di origine protetta «Montepulciano» in luogo della denominazione di origine protetta «Vino Nobile di Montepulciano», che figurava in precedenza nell’allegato XV, parte B.


1        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 7 marzo 2012, le parti ricorrenti hanno reso noto al Tribunale, ai sensi dell’art. 99 del regolamento di procedura, che esse rinunciavano agli atti e hanno chiesto che le spese siano compensate.

2        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 23 marzo 2012, la parte convenuta ha comunicato che essa ha preso atto della rinuncia agli atti e ha chiesto che, conformemente all’art. 87, paragrafo 5, del regolamento di procedura, le parti ricorrenti siano condannate alle spese.

3        Ai sensi dell’art. 87, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Nella fattispecie, la parte convenuta ha chiesto che le parti ricorrenti siano condannate alle spese.

4        Si deve pertanto cancellare la causa dal registro e condannare le parti ricorrenti alle spese.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELL’OTTAVA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La causa T-318/10 è cancellata dal ruolo.

2)      Le parti ricorrenti sopporteranno le spese.

Lussemburgo, 3 maggio 2012

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

        L. Truchot


1 Lingua processuale: l’italiano.