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Ricorso proposto il 30 luglio 2010 - Clasado / Commissione

(Causa T-322/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Clasado Ltd. (Milton Keynes, Regno Unito) (rappresentanti: G.C. Facenna, barrister, M.E. Guinness e M.C. Hann, solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare le parti dei regolamenti (UE) della Commissione 5 maggio 2010, nn. 382 1 e 384 2, relative alle indicazioni sulla salute presentate dalla ricorrente con riguardo al BimunoBT (BGOS) Prebiotic; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento, ai sensi dell'art. 263 TFUE, delle parti dei regolamenti (UE) della Commissione 5 maggio 2010, nn. 382 e 384, in cui si stabilisce che le indicazioni sulla salute presentate con riguardo al BimunoBT (BGOS) Prebiotic, un integratore alimentare prebiotico studiato per sostenere il sistema immunitario e la salute gastrointestinale negli umani e per ridurre il rischio di diarrea del viaggiatore, non rispettano i requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 3 e non devono pertanto essere autorizzate.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

In primo luogo, nell'adottare i regolamenti in questione la Commissione ha violato le forme sostanziali, segnatamente il procedimento di osservazioni da parte del richiedente e del pubblico previsto dagli artt. 16, n. 6, e 17 del regolamento (CE) n. 1924/2006.

In secondo luogo, così facendo la Commissione ha anche erroneamente omesso di considerare l'art. 38, n. 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 4, che è volto a garantire che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare svolga le proprie attività con un livello elevato di trasparenza.

Peraltro, i regolamenti in questione sono stati adottati sulla base di un errore di diritto, in quanto dichiarano che le osservazioni aggiuntive dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare del 4 dicembre 2009 sulle richieste della ricorrente non costituivano un parere, o parte di un parere, ai sensi dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Inoltre, i regolamenti della Commissione di cui si chiede l'annullamento sono stati adottati in violazione del diritto della Clasado di essere ascoltata previsto dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 5, nonché del suo legittimo affidamento.

Infine, la Commissione ha altresì violato il diritto a una buona amministrazione, che costituisce uno dei principi generali comuni alle tradizioni costituzionali degli Stati membri, ed in particolare il suo obbligo, in qualità di organo decisionale ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 1924/2006, di esaminare in modo diligente ed indipendente tutto il materiale pertinente a sua disposizione.

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1 - Regolamento (UE) della Commissione 5 maggio 2010, n. 382, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 113, pag. 1).

2 - Regolamento (UE) della Commissione 5 maggio 2010, n. 384, relativo all'autorizzazione e al rifiuto dell'autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 113, pag. 6).

3 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 2006, n. 1924, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9).

4 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1)

5 - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 389).