Language of document : ECLI:EU:T:2015:393

Causa T‑88/13 P

(pubblicazione per estratto)

Z

contro

Corte di giustizia dell’Unione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Imparzialità del Tribunale della funzione pubblica – Istanza di ricusazione di un giudice – Riassegnazione – Interesse del servizio – Regola della corrispondenza tra il grado e l’impiego – Articolo 7, paragrafo 1, dello Statuto – Procedimento disciplinare – Diritti della difesa»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) del 19 giugno 2015

1.      Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Decisione di rigetto di un reclamo – Rigetto puro e semplice – Atto confermativo – Irricevibilità

(Statuto dei funzionari, art. 91, § 1)

2.      Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Reclamo rivolto contro un atto che è oggetto di un ricorso contenzioso – Irrilevanza quanto all’obbligo di esame da parte dell’amministrazione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Corte di giustizia dell’Unione europea – Obbligo di indipendenza dei giudici dell’Unione – Portata – Esercizio di funzioni attinenti all’amministrazione interna dell’istituzione – Ammissibilità

1.      (Statuto della Corte di giustizia, art. 4)V. il testo della decisione.

(v. punto 141)

2.      Per quanto riguarda il procedimento di reclamo istituito dall’articolo 90 dello Statuto, il reclamante deve poter far sindacare dal giudice dell’Unione la legittimità della decisione recante rigetto del reclamo e non soltanto quella dell’atto iniziale oggetto del reclamo.

Infatti, l’interesse del reclamante a che il procedimento di reclamo sia condotto in modo regolare, e dunque a che la decisione recante rigetto del suo reclamo sia annullata in caso di irregolarità, deve essere valutato autonomamente e non in connessione con l’eventuale ricorso proposto avverso l’atto iniziale, oggetto del reclamo. Se così non fosse, l’interessato non potrebbe mai far valere le irregolarità del procedimento di reclamo, quantunque l’abbiano privato del beneficio di un regolare riesame precontenzioso della decisione dell’amministrazione, ogniqualvolta sia proposto un ricorso contenzioso contro l’atto iniziale avverso il quale è diretto il reclamo. Egli perderebbe in tal modo il beneficio di un procedimento che ha lo scopo di consentire e favorire una composizione amichevole della controversia sorta fra il funzionario e l’amministrazione e di obbligare l’autorità da cui dipende il funzionario a riesaminare la propria decisione, nel rispetto delle norme, alla luce delle eventuali obiezioni di quest’ultimo.

(v. punti 144‑146)

3.      L’articolo 4, primo comma, dello Statuto della Corte, a norma del quale i giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa, è volto a garantire l’indipendenza dei giudici, sia durante che dopo l’esercizio delle loro funzioni, in particolare rispetto agli Stati membri o ad altre istituzioni dell’Unione. Gli altri commi dell’articolo 4 dello Statuto della Corte sono parimenti espressione di tale intento di preservare l’indipendenza dei giudici.

Non si può, tuttavia, desumere dall’articolo 4, primo comma, dello Statuto della Corte, l’impossibilità di esercitare funzioni relative all’amministrazione interna dell’istituzione. L’esercizio da parte dei giudici di funzioni amministrative interne all’istituzione non mina infatti la loro indipendenza e consente di garantire l’autonomia amministrativa dell’istituzione

(v. punto 167)