Language of document : ECLI:EU:T:1998:78

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

30 aprile 1998 (1)

«Ricorso di annullamento — Trasporto aereo — Aiuto di Stato — Prestito senza interessi — Importo dell'aiuto — Principio dell'investitore in un'economia di mercato — Principio di proporzionalità — Errore di valutazione manifesto — Motivazione — Necessità di contraddittorio tra la Commissione e l'autore della denuncia»

Nella causa T-16/96,

Cityflyer Express Ltd, società di diritto inglese, con sede in Gatwick Airport (Regno Unito), con l'avv. Charles Price, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Lucy Dupong, 14 A, rue des Bains,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Peter Oliver e Anders Jessen, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 luglio 1995, 95/466/CEE, concernente l'aiuto accordato dalla Regione fiamminga alla compagnia aerea belga Vlaamse Luchttransportmaatschappij NV (GU L 267, pag. 49),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione ampliata),

composto dai signori R. García-Valdecasas, presidente, dalla signora V. Tiili e dai signori J. Azizi, R.M. Moura Ramos e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: A. Mair, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 25 settembre 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
     Sfondo normativo

L'art. 92, n. 1 del trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo: il «Trattato») recita:

«Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»

2.
    L'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato, consente alla Commissione, in deroga, di dichiarare compatibili con il mercato comune:

«c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».

3.
    La Commissione ha stabilito norme che condizionano la concessione di aiuti di Stato ad imprese del settore dell'aviazione nella sua comunicazione 94/C 350/07 intitolata «Applicazione dagli articoli 92 e 93 del Trattato CE e dell'articolo 61

dell'accordo (sullo Spazio economico europeo) agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione» (GU 1994, C 350, pag. 5, in prosieguo: le «linee guida»).

4.
    La sezione IV di tali linee guida, dedicata alla distinzione tra il ruolo dello Stato in quanto proprietario di un'impresa e in quanto erogatore di aiuti di Stato a tale impresa, precisa a proposito del finanziamento dei prestiti:

«La Commissione applicherà il principio dell'investitore che opera in un'economia di mercato per valutare se il prestito risponde a normali condizioni commerciali e se sarebbe stato ottenibile da un'istituzione finanziaria. Per quanto riguarda le condizioni di concessione di tali prestiti, la Commissione terrà conto, in particolare, del tasso d'interesse e della garanzia prestata a copertura del prestito. Essa esaminerà se la garanzia prestata sia sufficiente per rimborsare l'intero prestito in caso di insolvenza e valuterà la situazione finanziaria della compagnia all'epoca della concessione del prestito.

L'elemento di aiuto corrisponderà alla differenza fra il tasso di interesse che l'impresa dovrebbe pagare alle normali condizioni di mercato e il tasso effettivamente pagato. Nel caso estremo in cui venga erogato un prestito senza garanzie ad una società che in circostanze normali non sarebbe stata in grado di ottenere alcun credito, il prestito equivarrà di fatto ad una sovvenzione e la Commissione lo valuterà come tale.» (Punto 32 delle linee guida.)

Fatti all'origine del ricorso

5.
    La Vlaamse Luchttransportmaatschappij NV (in prosieguo: la «VLM») è una compagnia aerea privata con sede in Anversa (Belgio). Essa è stata costituita il 21 febbraio 1992 con un capitale iniziale di 10 milioni di BFR. Il capitale è stato poi aumentato a varie riprese, raggiungendo 75 milioni di BFR alla fine del 1993 per essere portato a 100 milioni di BFR nel corso dell'anno 1994. Dal 1993 la VLM propone voli regolari, in particolare, tra Anversa e Londra (London City Airport) e tra Rotterdam e Londra (London City Airport).

6.
    Il collegamento Anversa-Londra (con partenza e arrivo all'aeroporto di Gatwick) è assicurato anche dalla Cityflier Express Ltd (in prosieguo: la «Cityflier» o la «ricorrente») e dalla Sabena (con partenza e arrivo all'aeroporto di Heathrow).

7.
    Alla fine del 1993 la capacità mensile totale su tale collegamento era di circa 22 000 - 24 000 passeggeri, a fronte di un numero totale di passeggeri trasportati al mese che si situava tra i 9 000 e i 10 000.

8.
    Il 17 dicembre 1993, la Regione fiamminga ha accordato alla VLM, senza previa notifica alla Commissione, un prestito senza interessi di 20 milioni di BFR, rimborsabile in rate annuali di 4 milioni di BFR a partire dal secondo anno.

9.
    Il contratto che accorda il prestito stabilisce:

«Artikel 1 : Voorwerp

De begunstigde verbindt zich tot de verdere uitbouw en exploitatie van meerdere Europese vliegroutes.

Ter ondersteuning van deze activiteit verleent het Gewest de begunstigde een terugbetaalbaar renteloos voorschot.

(...)

Artikel 3 : Voorwaarden

Voor de duur van het contract is voor de vervreemding of hypothekering van onroerend en roerend patrimonium en het handelsfonds van de zaak alsook voor de vervreemding van bepaalde activa van de begunstigde vooraf instemming nodig van het Gewest.

Bij wijzing van de aandeelhoudersstructuur is vooraf de instemming van het Gewest vereist.

Het kapitaal van de onderneming mag tijdens de duur van het contract niet worden verlaagd zonder voorafgaande toestemming van het Gewest.

Indien deze voorwaarden niet worden nageleefd, is de overeenkomst onmiddellijk opzegbaar en wordt het voorschot onmiddellijk opeisbaar.

(...)»

[Articolo 1: oggetto

Il beneficiario si impegna a perseguire lo sviluppo e la esercizio di più linee aeree europee.

La Regione fiamminga accorda al beneficiario un prestito rimborsabile senza interessi al fine di sostenere detta attività.

(...)

Articolo 3: condizioni

Nel corso della durata del contratto, è necessario il previo consenso della Regione fiamminga per la cessione di beni mobili e immobili e dell'azienda o l'iscrizione di ipoteca sugli stessi nonché per la cessione di taluni elementi patrimoniali della Vlaamse Luchttransportmaatschappij NV.

Ogni modifica della struttura dell'azionariato o di riduzione del capitale sociale è soggetta a previa autorizzazione della Regione.

Nel corso della durata del contratto, il capitale sociale dell'impresa non può essere ridotto senza previa autorizzazione della Regione.

In caso di inosservanza di queste condizioni, il contratto può essere immediatamente risolto e il prestito è immediatamente esigibile.

(...)]

10.
    A seguito di una denuncia della Cityflier, il 16 novembre 1994, la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato (GU 1994, C 359, pag. 2).

11.
    La ricorrente e al compagnia aerea British Airways hanno presentato osservazioni. Esse hanno chiesto alla Commissione di constatare che il prestito senza interessi costituiva un aiuto incompatibile con il mercato comune.

12.
    Il 23 gennaio 1995 anche il governo belga ha presentato le proprie osservazioni.

13.
    Al termine del procedimento, la Commissione ha emanato, il 26 luglio 1995, la decisione 95/466/CE, concernente l'aiuto accordato dalla Regione fiamminga alla compagnia belga Vlaamse Luchttransportmaatschappij NV (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Tale decisione è stata comunicata al governo belga il 25 settembre 1995 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 9 novembre 1995 (GU L 267, pag. 49).

14.
    In tale decisione la Commissione ha concluso che il prestito accordato dalla Regione fiamminga alla VLM conteneva elementi di aiuto di Stato illegittimi perché concessi all'impresa in violazione dell'art. 93, n. 3, del Trattato. Essa ha anche ritenuto, nell'art. 1, che tali elementi di aiuto fossero incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 92 del Trattato e dell'art. 61 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «accordo SEE»). Di conseguenza, essa ha ingiunto al Belgio di disporre l'applicazione a tale prestito di un tasso di interesse del 9,3 % (art. 2) e la restituzione dell'aiuto corrispondente all'applicazione del medesimo tasso sulla somma prestata a partire dalla data di concessione del prestito (art. 3). Tale tasso del 9,3 % risulta dalla somma di un tasso di base del 7,3 % applicabile ai titoli di Stato in Belgio nel 1994 e di un premio di rischio del 2 % (ultimo capoverso del capo V della decisione impugnata).

15.
    Al quinto capoverso del capo V della decisione impugnata, la convenuta ha asserito che «(...) l'esistenza dell'aiuto non può essere messa in dubbio in quanto nessun investitore o banca privata concederebbe in condizioni normali di mercato un prestito senza interessi ad una società nella quale non possiede alcuna partecipazione e che a meno di due anni dalla sua costituzione si trova già in

difficoltà finanziarie. I bilanci e i conti profitti e perdite della VLM rivelano infatti che la compagnia ha registrato una perdita d'esercizio di 13 milioni di BFR nel 1993, primo vero anno operativo. La perdita netta è stata di 11,2 milioni di BFR nel corso dello stesso anno, pari al 15 % del capitale sociale.»

16.
    Il sesto capoverso del capo V della decisione impugnata recita: «Per quanto riguarda l'ammontare dell'aiuto, la Commissione ritiene che, in applicazione degli articoli. 92 e 93 del Trattato CE e dell'art. 61 dell'accordo agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione, l'elemento di aiuto sia ”equivalente alla differenza tra il tasso d'interesse che l'impresa dovrebbe pagare alle normali condizioni di mercato e il tasso effettivamente pagato. Nel caso estremo in cui venga erogato un prestito senza garanzie ad una società che in circostanze normali non sarebbe in grado di ottenere alcun credito, il prestito equivarrà di fatto ad una sovvenzione e la Commissione lo valuterà come tale”. Nel presente caso il fatto che VLM abbia realizzato perdite, tutto sommato moderate, durante il primo anno di esercizio (1993) non è un caso sporadico nel settore del trasporto aereo date le sue particolarità. Tali perdite non costituivano perciò, agli inizi del 1994, un ostacolo all'accesso al mercato finanziario, tanto più che il 1993 si è rivelato un anno particolarmente difficile, mentre il 1994 faceva presagire un miglioramento generale della congiuntura. Di fatto, le perdite di VLM sono scese nel 1994 ad 8,6 milioni di BFR, mentre l'attività della compagnia continuava ad espandersi. D'altra parte il prestatore dispone di una certa garanzia di recuperare il credito in quanto, come contropartita della concessione del prestito, la regione fiamminga può intromettersi nella esercizio dell'impresa esigendo il proprio accordo preventivo prima che si proceda all'alienazione di certi beni o all'iscrizione di ipoteca sugli stessi, o prima che si riduca il capitale sociale o si modifichi la struttura dell'azionariato. Va rilevato che alla fine del 1993 la VLM disponeva di immobilizzazioni materiali per un valore di 7,3 milioni di BFR e di attività finanziarie per 16 milioni di BFR. Inoltre nel 1994 si è proceduto ad un ulteriore aumento del capitale per 25 milioni di BFR, che porta a 100 milioni di BFR il capitale sociale attuale dell'impresa. Negli artt. 6 e 7 del contratto di prestito emerge inoltre, da un lato, che l'operazione può essere immediatamente annullata qualora VLM non rispetti le condizioni e modalità stabilite nel contratto e, dall'altro, che VLM è sottoposta, per l'intera durata del contratto al controllo dei servizi di ispezione del ministero degli Affari economici della regione fiamminga nonché al controllo della commissione fiamminga incaricata della vigilanza sulla esercizio delle imprese. La Commissione ritiene pertanto che l'ammontare dell'aiuto sia equivalente agli interessi che la compagnia avrebbe pagato in condizioni normali di mercato.»

17.
    Nel capoverso seguente la convenuta ha concluso che, tenuto conto di tali clausole contrattuali, la VLM avrebbe potuto prendere in prestito, in condizioni normali di mercato, la somma messa a sua disposizione al tasso del 9,3 %.

Procedimento e conclusioni

18.
    La ricorrente ha depositato il suo ricorso nella cancelleria del Tribunale il 1. febbraio 1996.

19.
    Il 15 luglio 1996 la VLM ha depositato un'istanza d'intervento, da essa ritirata il 29 ottobre 1996.

20.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (quinta sezione ampliata) ha aperto la fase orale del procedimento. Le difese orali delle parti e le risposte di quest'ultime ai quesiti del Tribunale sono state sentite all'udienza del 25 settembre 1997.

21.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

—    annullare la decisione impugnata;

—    condannare la convenuta alle spese.

22.
    Nel sua replica e all'udienza, la ricorrente ha inoltre chiesto che il Tribunale voglia ordinare la presentazione di taluni documenti (v. infra, punti 98-100).

23.
    La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

—     dichiarare il ricorso irricevibile;

—    in subordine, respingere il ricorso;

—    condannare la ricorrente alle spese.

24.
    Nella sua controreplica la convenuta conclude anche per l'irricevibilità di taluni elementi addotti dalla ricorrente nella replica (v. infra, punti 36-38).

Sulla ricevibilità

Sulla ricevibilità del ricorso

Argomenti delle parti

25.
    La convenuta muove, nel controricorso, un'eccezione di irricevibilità, fondata sulla mancanza di interesse della ricorrente ad ottenere l'annullamento della decisione impugnata.

26.
    Infatti l'annullamento è chiesto in quanto è stata definita aiuto incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, la somma corrispondente agli interessi che la VLM avrebbe dovuto pagare in condizioni normali di mercato,

mentre, secondo la ricorrente, è la somma prestata (in prosieguo: «capitale») che costituiva un simile aiuto. Ora, secondo la convenuta, tale annullamento, seguito da una nuova decisione recante un'ingiunzione alla VLM di rimborsare l'intera somma prestata, avrebbe come effetto quello di migliorare la situazione finanziaria di quest'ultima. Infatti, per quanto riguarda il periodo antecedente alla comunicazione della decisione impugnata, la VLM avrebbe dovuto pagare il tasso di riferimento applicabile al Belgio (comunicazione della Commissione sui regimi di aiuti con finalità regionale, GU 1979, C 31, pag. 9, punto 14); ebbene, tale tasso (8,34 %) sarebbe meno elevato di quello preso in considerazione nella decisione (9,3 %). Inoltre, a seguito della riduzione dei tassi di interesse avvenuta in seguito, la VLM potrebbe ricevere prestiti ad un tasso più favorevole di quello imposto dalla decisione impugnata. Il momento da prendere in considerazione per determinare tale tasso sarebbe quello in cui è stata adottata la decisione impugnata. Se, tuttavia, ci si riferisse al momento in cui la Commissione prenda una nuova decisione a seguito di annullamento, la mancanza di interesse ad agire della ricorrente sarebbe ancora più palese in seguito ad una nuova riduzione dei tassi.

27.
    Ora, qualora un annullamento abbia l'effetto di migliorare la posizione del beneficiario di un aiuto, i suoi concorrenti non avrebbero interesse ad agire, anche se fossero direttamente e individualmente interessati, cosicché il ricorso dovrebbe essere dichiarato irricevibile (sentenze della Corte 14 dicembre 1962, cause riunite 5/62-11/62, 13/62, 14/62 e 15/62, San Michele e a./Alta Autorità, Racc. pag. 837, 6 dicembre 1963, causa 14/63, Forges de Clabecq/Alta Autorità, Racc. pag.703, 1. luglio 1976, causa 58/75, Sergy/Commissione, Racc. pag. 1139, punto 5, sentenza del Tribunale 16 dicembre 1993, causa T-58/92, Moat/Commissione, Racc. pag. II-1443, punto 32)

28.
    La ricorrente obietta che il suo interesse è comprovato dal fatto che la decisione impugnata la riguarda direttamente ed individualmente. Nella fattispecie, essa si troverebbe esattamente nella stessa situazione dei ricorrenti nella causa Cofaz e a./Commissione (sentenza della Corte 28 gennaio 1986, causa 169/84, Racc. pag. 391, punto 25; v. anche sentenza del Tribunale 5 giugno 1996, causa T-398/94, Kahan Scheepvaart/Commissione, Racc. pag. II-477, punti 37 e 42).

29.
    L'argomento della convenuta partirebbe dal presupposto che la VLM potrebbe ottenere un finanziamento e ignorerebbe la tesi della ricorrente secondo la quale la VLM non sarebbe stata in grado, all'epoca in cui il prestito controverso è stato accordato, di ottenere un simile finanziamento senza garanzia.

Valutazione del Tribunale

30.
    La ricevibilità di un ricorso di annullamento deve essere valutata alla luce dell'interesse ad agire del ricorrente al momento della presentazione del ricorso (v., in questo senso, le sentenze Forges de Clabecq/Alta Autorità, citata supra al punto 27, Racc. pag 732, e Moat/Commissione, citata supra al punto 27, punto 32). Tale

interesse non può essere valutato in relazione ad un avvenimento futuro e ipotetico ( v., in questo senso, la sentenza della Corte 21 gennaio 1987, causa 204/85, Stroghili/Corte dei conti, Racc. pag. 389, punto 11).

31.
    La tesi della convenuta parte dalla duplice ipotesi che la decisione impugnata sia annullata per le ragioni esposte dalla ricorrente e che la VLM ottenga un nuovo finanziamento presso un istituto di credito. Essa ritiene che, in tale ipotesi, la ricorrente non abbia interesse ad agire poiché la situazione della VLM sarebbe migliore grazie alla riduzione dei tassi di interesse intervenuta dopo l'adozione della decisione impugnata.

32.
    Nella fattispecie, la ricorrente ha un interesse legittimo, esistente ed attuale ad ottenere l'annullamento della decisione impugnata per le ragioni da essa fatte valere. Infatti, anche supponendo che la convenuta sia tenuta ad adottare una decisione dal contenuto desiderato dalla ricorrente, la possibilità per la VLM di ottenere un finanziamento a condizioni migliori di quelle imposte dalla decisione impugnata è meramente ipotetica e non può, quindi, fungere da criterio per valutare la ricevibilità del ricorso.

33.
    Inoltre, anche supponendo che la VLM, a seguito della riduzione dei tassi, possa ottenere un prestito ad un tasso inferiore al tasso del 9,3 % stabilito nella decisione impugnata, tale possibilità esiste indipendentemente da un eventuale annullamento della detta decisione. Infatti, è altamente improbabile che la Regione fiamminga possa rifiutare alla VLM la possibilità di rimborsare anticipatamente il prestito quando tale facoltà permetterebbe alla VLM di ottenere un prestito a condizioni migliori presso un istituto di credito.

34.
    Poiché la decisione impugnata può incidere negativamente sulla posizione concorrenziale della ricorrente, quest'ultima ha un interesse ad agire.

35.
    Ne consegue che si deve respingere l'eccezione di irricevibilità sollevata avverso il ricorso.

Sulla ricevibilità di elementi addotti in sede di replica

Argomenti delle parti

36.
    La convenuta eccepisce altresì l'irricevibilità di elementi addotti dalla ricorrente nella replica. In primo luogo, essi non sarebbero stati presentati nel corso del procedimento amministrativo (v. sentenza 14 settembre 1994, cause riunite da C-278/92 a 280/94, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4103, punto 31). In secondo luogo, essi sarebbero vuoi tardivi, vuoi estranei alla questione della legittimità della decisione impugnata.

37.
    L'eccezione di irricevibilità comprende le considerazioni mosse dalla ricorrente per quanto concerne, da un lato, il tempo impiegato dalle autorità belghe per produrre una copia del contratto di mutuo controverso su richiesta della Commissione e, dall'altro, la qualifica di investimento attribuita dalle autorità belghe a detto mutuo. La prima questione sarebbe estranea ai motivi sollevati nell'ambito del presente ricorso. La seconda non sarebbe incompatibile con la valutazione da parte della Commissione dell'elemento di aiuto derivante dall'operazione.

38.
    L'eccezione di irricevibilità si riferisce anche ad una domanda diretta ad ottenere conferma del fatto che la prima rata del prestito sia stata rimborsata secondo quanto previsto dal contratto. Tale domanda solleverebbe questioni relative a vicende successive alla decisione impugnata e sarebbe estranea alla valutazione della validità di quest'ultima.

Valutazione del Tribunale

39.
    Per quanto riguarda innanzi tutto l'argomento secondo il quale gli elementi di cui trattasi sarebbero irricevibili per il fatto di non essere stati presentati nel corso del procedimento amministrativo, va ricordato che, in materia di aiuti di Stato, nessuna disposizione subordina il diritto di una persona direttamente e individualmente riguardata ad impugnare un atto indirizzato ad un terzo alla condizione di aver sollevato, nel corso del procedimento amministrativo, tutte le censure formulate nel ricorso. In mancanza di siffatta disposizione, il diritto di agire di siffatta persona non può essere ristretto solo perché, mentre avrebbe potuto, nel corso del procedimento amministrativo, presentare osservazioni su una valutazione comunicata all'atto dell'apertura del procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato e riprodotta nella decisione impugnata, essa ha omesso di farlo (sentenza del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T-380/94, AIUFFASS e AKT/Commissione, Racc. pag. II-2169, punto 64).

40.
    Gli altri argomenti elaborati dalla convenuta sono privi di pertinenza. Per spingere, infatti, il Tribunale ad approfondire l'istruzione della causa, la ricorrente ha presentato gli elementi controversi nell'ambito di un'esposizione del contesto di fatto della controversia, senza modificare le proprie conclusioni né sollevare nuovi motivi.

41.
    Per tutto quanto precede, occorre respingere l'eccezione di irricevibilità sollevata nei confronti degli elementi presentati dalla ricorrente nella replica, menzionati ai precedenti punti 37 e 38.

Nel merito

42.
    La ricorrente fa valere a sostegno del suo ricorso tre motivi fondati:

—    su una violazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato;

—    su una violazione dell'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 190 del Trattato;

—    su errori manifesti di valutazione.

Sul primo motivo, fondato su una violazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato

Argomenti delle parti

43.
    Secondo la ricorrente, la convenuta ha violato l'art. 92 del Trattato nel qualificare come aiuto incompatibile con il mercato comune solo la somma corrispondente agli interessi che la VLM avrebbe pagato in condizioni normali di mercato e non la somma prestata.

44.
    La Corte avrebbe riconosciuto la pertinenza del principio secondo il quale ci si deve riferire al comportamento normale di un investitore privato di fronte alla medesima operazione (sentenze della Corte 10 luglio 1986, causa C-234/84, Belgio/Commissione, Racc. pag. 2263, punto 14, e causa 40/85, Racc. pag. 2321, punto 13, 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-959, punto 26, e 3 ottobre 1991, causa C-261/89, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4437, punto 8).

45.
    Tale principio si applicherebbe allo stesso modo sia nel caso di una partecipazione al capitale sia nel caso di un prestito (sentenze della Corte 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. pag. 3809, punto 31, e 10 luglio 1986, causa 40/85, Belgio/Commissione, citata al punto precedente). La soluzione contraria porterebbe gli Stati membri a finanziare illegalmente imprese attraverso prestiti anziché attraverso apporti di capitale.

46.
    Applicato alla concessione di un prestito, tale principio richiederebbe che ci si ponesse la questione se un investitore privato avrebbe concesso il prestito al beneficiario alle condizioni alle quali esso è stato effettivamente accordato. In caso negativo, il capitale dovrebbe essere qualificato come aiuto.

47.
    La convenuta avrebbe applicato male il criterio del comportamento normale di un investitore privato di fronte alla medesima operazione per valutare se il prestito controverso costituisse un aiuto di Stato. Infatti invece di porsi la questione se tale investitore avrebbe accordato il prestito alle condizioni alle quali è stato effettivamente concesso, essa ha esaminato se esso l'avrebbe concesso nel caso in cui fruttasse un interesse del 9,3 %. Avendo concluso che un investitore avrebbe concesso il prestito controverso a quest'ultimo tasso, essa ne avrebbe erroneamente dedotto che l'aiuto si limitava agli interessi non pagati.

48.
    L'interpretazione della convenuta comporterebbe un'applicazione divergente, e quindi illegittima, dell'art. 92, n. 1, del Trattato, a seconda che l'aiuto sia stato concesso in forma di prestito o in forma di partecipazione al capitale (v. decisione della Commissione 27 luglio 1994, 94/662/CE, relativa alla sottoscrizione da parte della CDC-Participations delle emissioni obbligazionarie di Air France, GU L 258, pag. 26)

49.
    La convenuta conclude per il rigetto del motivo. Essa respinge il criterio proposto dalla ricorrente in quanto esso trascura l'importanza delle distorsioni provocate dal provvedimento di aiuto.

Valutazione del Tribunale

50.
    L'art. 92 del Trattato ha l'obiettivo di garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno [art. 3, lett. g) del Trattato]. Il divieto di cui all'art. 92, n. 1, del Trattato, riguarda gli aiuti di Stato che falsino o minaccino di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri.

51.
    Al fine di stabilire se un provvedimento statale costituisca un aiuto che falsi o minacci di falsare la concorrenza e incida sugli scambi tra Stati membri ai sensi di detta disposizione, è ragionevole applicare il criterio, indicato nella decisione impugnata, che si basa sulle possibilità per l'impresa beneficiaria di ottenere le somme di cui trattasi sul mercato dei capitali (sentenza della Corte 21 marzo 1990, Belgio/Commissione, citata al precedente punto 44, punto 26). In particolare, è ragionevole chiedersi se un investitore privato avrebbe realizzato l'operazione controversa alle medesime condizioni e, in caso di risposta negativa, esaminare a quali condizioni egli avrebbe potuto realizzarla.

52.
    Nella fattispecie, la convenuta ha concluso che la VLM avrebbe potuto, al momento della concessione del prestito controverso, ottenere un prestito di 20 milioni di BFR sul mercato dei capitali al tasso del 9,3 % (ultimo capoverso del capo V della decisione impugnata). Tale conclusione equivale a considerare che il prestito controverso cessa di falsare o minacciare di falsare la concorrenza o di incidere sugli scambi tra Stati membri non appena frutti un interesse a tale tasso.

53.
    Supponendo fondata tale valutazione, il che sarà esaminato in prosieguo ai punti 85 e 88-91 nel contesto del terzo motivo, il prestito controverso esula quindi dall'ambito di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato, ove frutti un interesse a tale tasso. Di conseguenza, giustamente la convenuta ha ritenuto che solo la differenza tra gli interessi che sarebbero stati pagati se tale tasso fosse stato applicato e quelli che sono stati effettivamente versati dovesse essere qualificata come aiuto ai sensi di detta disposizione.

54.
    L'applicazione del criterio dell'investitore privato quale sopra definito permette anche alla Commissione di determinare le misure da adottare ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato per eliminare le distorsioni della concorrenza accertate e

ripristinare la situazione antecedente al versamento dell'aiuto illegittimo (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 8 giugno 1995, causa T-459/93, Siemens/Commissione, Racc. pag. II-1675, punti 96-102), nel rispetto del principio di proporzionalità. Se non si può operare una distinzione di principio a seconda che un aiuto venga concesso sotto forma di prestito o sotto forma di partecipazione al capitale (sentenza Intermills/Commissione, citata al precedente punto 45, punto 31), l'applicazione uniforme del criterio dell'investitore privato nell'uno e nell'altro caso può tuttavia, tenuto conto del principio di proporzionalità, esigere l'adozione di misure diverse per eliminare le distorsioni della concorrenza accertate e ripristinare la situazione antecedente al versamento dell'aiuto illegittimo.

55.
    Il principio di proporzionalità richiede l'adozione delle misure necessarie a garantire un regime di sana concorrenza nel mercato interno che pregiudichino il meno possibile la promozione di uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell'insieme della Comunità (art. 2 del Trattato). Ora, la tesi della ricorrente porterebbe a violare tale principio.

56.
    Dato che una somma conferita quale apporto di capitale è stabilmente trasferita, mentre, essendo rimborsabile, essa è solo messa a disposizione nel caso di un prestito, il principio di proporzionalità richiede in linea di massima l'adozione di misure diverse in un caso e nell'altro. Relativamente ad una partecipazione al capitale, la Commissione può considerare che l'eliminazione del vantaggio concesso implica la restituzione dell'apporto di capitale. Relativamente ad un prestito, al contrario, se il vantaggio concorrenziale risiede nel tasso preferenziale accordato e non nel valore stesso dei capitali messi a disposizione, la Commissione, invece di imporre una restituzione pura e semplice della quota capitale, può legittimamente imporre l'applicazione del tasso che sarebbe stato accordato in condizioni normali di mercato e la restituzione della differenza tra gli interessi che sarebbero stati pagati in tali condizioni e quelli effettivamente versati in base al tasso preferenziale accordato.

57.
    Per di più, l'analisi della ricorrente giunge a privare di qualsiasi utilità la distinzione operata nelle linee guida tra i casi normali, in cui l'aiuto va considerato equivalente a detta differenza d'interessi, e i casi eccezionali in cui l'aiuto corrisponde alla quota capitale. Ne consegue che tale analisi giunge in realtà a rimettere in discussione la legittimità delle linee guida. A tal riguardo va ricordato che la Commissione può imporsi orientamenti per l'esercizio dei suoi poteri di valutazione con atti quali le linee guida di cui trattasi, nei limiti in cui essi contengano regole indicative sull'orientamento da seguire da parte di tale istituzione e non si discostino dalle norme del Trattato (sentenza della Corte 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125, punti 34 e 36; sentenza AIUFFASS e AKT/Commissione, citata al precedente punto 39, punto 57; v. peraltro sentenza del Tribunale 5 novembre 1997, causa T-149/95, Ducros/Commissione, Racc. pag. II-0000, punto 61). Ebbene, la ricorrente non ha dimostrato che le linee guida si discostino dal Trattato.

58.
    Ne consegue che il motivo dev'essere respinto.

Sul secondo motivo, fondato su una violazione dell'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 190 del Trattato

Argomenti delle parti

59.
    Secondo la ricorrente, la motivazione della decisione impugnata è confusa, astrusa e ambigua, riposa su errori e non risponde a sufficienza agli argomenti che essa ha elaborato nel corso del procedimento amministrativo.

60.
    Inoltre, la convenuta avrebbe a torto omesso di offrirle la possibilità di presentare il proprio punto di vista sulle spiegazioni fornite dalle autorità belghe per confutare i suoi argomenti. La convenuta avrebbe violato l'obbligo di aprire un contraddittorio con l'autore della denuncia, cosicché la motivazione non soddisferebbe ai criteri enunciati .dal Tribunale nella sentenza 28 settembre 1995, Sytraval e Brink's France/Commissione (causa T-95/94, Racc; pag. II-2651).

61.
    Le esigenze di motivazione sarebbero accresciute qualora, come nel caso di specie, l'autore della denuncia non sia il destinatario delle decisioni adottate nell'ambito di procedimenti in materia di aiuti di Stato.

62.
    Infine, il giudice comunitario potrebbe esercitare il suo controllo non solo nell'interesse della parte ricorrente, ma anche in quello della Comunità. Ora, quest'ultima avrebbe interesse a che la Commissione non fondi le sue decisioni in materia di aiuti di Stato su dati non corretti e non commetta errori di valutazione. L'obbligo di concertarsi con l'autore della denuncia in talune circostanze servirebbe appunto a ridurre tale rischio.

63.
    La convenuta conclude per il rigetto del motivo. Essa ritiene che la decisione impugnata non risponda ai requisiti prescritti dall'art. 190 del Trattato e sottolinea che il procedimento di cui all'art. 92, n. 2, del Trattato non impone affatto alla Commissione di aprire un dibattito con i terzi interessati riguardo alle informazioni fornite dalle autorità nazionali né di fornire loro copie dei documenti raccolti nel corso dell'indagine.

Valutazione del Tribunale

64.
    Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione richiesta dall'art. 190 del Trattato deve far apparire, in forma chiara e non equivoca, l'argomentazione dell'autorità comunitaria da cui emana l'atto considerato in modo da consentire agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i loro diritti e al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo (sentenze del Tribunale 18 settembre 1995, causa T-471/93, Tiercé Ladbroke/Commissione, Racc. pag. II-2537, punto 29, e la giurisprudenza ivi citata, e 24 aprile 1996, cause riunite T-551/93, T-231/94, T-232/94, T-233/94 e T-234/94,

Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione, Racc. pag. II-247, punto 140 e la giurisprudenza ivi citata).

65.
    Non è tuttavia richiesto che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto l'accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi le condizioni prescritte dall'art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenze della Corte 29 febbraio 1996, causa C-56/93, Belgio Commissione, Racc. pag. I-723, punto 86, e 15 maggio 1997, causa C-278/95 P, Siemens/Commissione, Racc. pag. I-2507, punto 17; sentenza del Tribunale 22 ottobre 1996, causa T-266/94, Skibsværftsforeningen e a./Commissione, Racc. pag. II-1399, punto 230). La Commissione, nel motivare le decisioni che è portata ad adottare per garantire l'applicazione delle regole di concorrenza, non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa. Le è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell'adozione della decisione (sentenze del Tribunale 24 gennaio 1992, causa T-44/90, La Cinq/Commissione, Racc. pag. II-1, punto 41, e la giurisprudenza ivi citata, e Siemens/Commissione, citata al precedente punto 54, punto 31).

66.
    Applicato alla qualificazione di un provvedimento di aiuto, tale principio impone che siano indicate le ragioni per le quali la Commissione considera che il provvedimento di aiuto in esame rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato.

67.
    Nella fattispecie, si deve accertare se la motivazione della decisione impugnata faccia apparire in modo sufficientemente chiaro il ragionamento della convenuta per cui solo la differenza tra gli interessi che la VLM avrebbe pagato in condizioni normali di mercato e quelli che essa ha effettivamente pagato costituisce un aiuto ai termini dell'art. 92, n. 1, del Trattato.

68.
    Al riguardo, la motivazione contenuta ai capoversi cinque, sei e sette del capo V della decisione impugnata (v. supra, punti 15, 16 e 17) risponde ai requisiti prescritti dall'art. 190 del Trattato in quanto permette alla ricorrente di comprendere il ragionamento della convenuta e al giudice di esercitare il proprio controllo. In particolare essa espone chiaramente le ragioni per le quali la convenuta ha ritenuto che la situazione finanziaria della VLM e le clausole contrattuali, che riservano taluni diritti alla Regione fiamminga sugli elementi patrimoniali della VLM, avrebbero permesso a quest'ultima di ottenere, in condizioni normali di mercato, un prestito di 20 milioni di BFR al tasso di mercato (nel caso specifico il 9,3 %). Il legame tra tale constatazione e la conclusione secondo la quale solo gli interessi non pagati debbono essere considerati alla stregua di aiuto ai termini dell'art. 92, n. 1, del Trattato, risulta parimenti in maniera inequivocabile.

69.
    Va infine respinta la censura della ricorrente secondo la quale la convenuta avrebbe violato il proprio obbligo di aprire, in determinate circostanze, un contraddittorio con l'autore della denuncia, come essa sostiene facendo valere la sentenza Sytraval e Brink's France/Commissione (citata al precedente punto 60, punto 78). Infatti, nella fattispecie, la convenuta era in grado, dopo aver raccolto le osservazioni degli interessati, tra cui quelle della ricorrente, di dimostrare sufficientemente la sua valutazione circa la natura del provvedimento qualificato dalla denunciante come aiuto di Stato.

70.
    Le opinioni della ricorrente e dello Stato belga divergevano essenzialmente sull'applicazione del criterio dell'investitore in un'economia di mercato e sulla valutazione del comportamento di tale investitore riguardo all'operazione in esame, ma non su questioni di fatto (v. capi II e III della decisione impugnata). Pertanto, supponendo che l'obbligo di aprire un contraddittorio con l'autore della denuncia implichi in determinate circostanze quello di comunicargli le osservazioni dello Stato membro destinatario della decisione, punto sul quale non è necessario pronunciarsi, la convenuta era in grado di motivare la sua qualificazione della misura riguardo all'art. 92, n. 1, del Trattato senza procedere ad una siffatta comunicazione.

71.
    Da quanto precede risulta che il secondo motivo deve essere respinto.

Sul terzo motivo, fondato su errori manifesti di valutazione

72.
    La ricorrente contesta alla convenuta il fatto di aver commesso errori manifesti di valutazione nel non qualificare il capitale come aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato. Tali errori verterebbero su quattro elementi: la situazione finanziaria della VLM, la valutazione delle garanzie, la gratuità del prestito e il carattere inusitato del prestito. Tenuto conto dell'esistenza di un serio rischio di mancato rimborso, dell'assenza di garanzia e del suo carattere inusitato e gratuito, il prestito controverso avrebbe dovuto essere qualificato come una sovvenzione pura e semplice.

Situazione finanziaria della VLM

Argomenti delle parti

73.
    La ricorrente ritiene che la convenuta non abbia dimostrato la sua affermazione secondo la quale le perdite della VLM erano tutto sommato modeste e non costituivano un ostacolo all'accesso ai mercati finanziari. La convenuta avrebbepotuto rendersi conto, al momento dell'adozione della decisione impugnata, del fatto che le perdite della VLM non erano scese a 8,6 milioni di BFR nel 1994 (sesto capoverso del capo V della decisione impugnata), ma erano circa tre volte superiori. Infatti risulterebbe dai conti annuali della VLM che quest'ultima ha conseguito un piccolo utile di 340 541 BFR nel 1992, primo anno di esercizio, seguito da una perdita di 11 523 927 BFR nel 1993 e da un'altra perdita di 27 538

000 BFR nel 1994, che portava il totale delle perdite a 39 021 000 BFR, ovvero circa il 40 % del capitale. Alla fine del 1993 le perdite avrebbero raggiunto 11 483 000 BFR, pari a circa il 15 % del capitale. Alla fine del 1994, il rapporto tra i debiti e i fondi propri della VLM sarebbe giunto al 144 % circa. Infine, l'assenza di indebitamento a lungo termine della VLM rifletterebbe l'impossibilità per quest'ultima di ottenere un finanziamento dal settore privato.

74.
    La ricorrente lamenta altresì che la convenuta non ha tenuto conto della situazione commerciale della VLM quale si presentava nel momento in cui essa ha adottato la decisione impugnata. Tale situazione si sarebbe deteriorata, dato che il 31 dicembre 1995 il totale delle perdite sarebbe ammontato a 86 192 000 BFR, ovvero il 57 % del capitale, e la cifra d'affari sarebbe diminuita.

75.
    La convenuta conclude per il rigetto di tale censura, poiché le perdite della VLM e le prospettive generali del settore per il 1994 sarebbero state tali che la VLM, al momento della concessione del prestito controverso, avrebbe potuto ottenere un prestito analogo sui mercati finanziari.

— Valutazione del Tribunale

76.
    Nei limiti in cui la ricorrente fa valere che le perdite della VLM nel 1994 sono state tre volte superiori agli 8,6 milioni di BFR, cifra indicata al sesto capoverso del capo V della decisione impugnata, va sottolineato il fatto che la legittimità della decisione impugnata deve essere valutata in considerazione dell'atteggiamento che avrebbe tenuto, all'atto della concessione del prestito controverso, un investitore privato in normali condizioni di mercato, alla luce delle informazioni disponibili e degli sviluppi prevedibili a quel momento. Pertanto, il fatto che le perdite subite dalla VLM nel 1994 siano state circa tre volte superiori alla stima che compare nella decisione impugnata può avere un'incidenza sulla legittimità di quest'ultima solo se è palese che un investitore privato avrebbe previsto che le perdite della VLM sarebbero state superiori a tale stima.

77.
    Risulta dalla decisione impugnata (fine della quarta frase del sesto capoverso del capo V della decisione impugnata) che la convenuta si è posta nella prospettiva di un investitore privato che, al momento della concessione del prestito, avesse valutato il probabile andamento della situazione nel 1994 (v. supra, punto 16).

78.
    La ricorrente non ha provato che la convenuta abbia commesso un errore manifesto in tale valutazione.

79.
    La ricorrente non ha neppure dimostrato che la circostanza che la perdite della VLM rappresentavano, alla fine del 1993, circa il 15 % del suo capitale sociale avrebbe impedito a quest'ultima di ottenere, in condizioni normali di mercato, il prestito controverso al tasso del 9,3 %.

80.
    Infine, la ricorrente non ha comprovato che il fatto che la VLM non avesse debiti a lungo termine derivasse dall'impossibilità da parte sua di ottenere un finanziamento sul mercato.

Assenza di garanzia

— Argomenti delle parti

81.
    Secondo la ricorrente, la convenuta commette un errore manifesto di valutazione nel qualificare come garanzia il diritto della Regione fiamminga di rifiutare che la VLM modifichi la struttura del suo azionariato o che la VLM alieni o ipotechi determinati beni mobili o immobili, la sua azienda o taluni elementi patrimoniali (primo capoverso del capo IV della decisione impugnata). Infatti, tale diritto non darebbe alla Regione fiamminga la possibilità di realizzare gli elementi patrimoniali della VLM in caso di insolvenza o di liquidazione di quest'ultima; inoltre, esso non sarebbe opponibile agli altri creditori. In quanto tale, esso non sarebbe in alcun modo equivalente ad un'ipoteca o ad una garanzia reale sull'azienda che qualsiasi istituto di credito avrebbe preteso in mancanza di una garanzia personale sufficiente. Del resto, tale diritto deriverebbe dalla normativa belga indipendentemente dalle clausole del prestito controverso. Infine, sarebbe erroneo considerare che esso consente alla Regione fiamminga di intromettersi nella gestione della VLM.

82.
    La convenuta sottolinea di aver concluso nel senso che il mutuante disponeva di una «certa garanzia di recuperare il credito» (sesto capoverso del capo V della decisione impugnata) a seguito delle obbligazioni contrattuali di non fare imposte al mutuatario.

— Valutazione del Tribunale

83.
    Anche ammettendo che, come sostiene la ricorrente, la convenuta abbia considerato a torto che la Regione fiamminga disponesse di una «certa garanzia di recuperare il credito», tale circostanza non sarebbe tale da invalidare la decisione.

84.
    Infatti, poiché la convenuta ha ritenuto che, tenuto conto delle clausole del contratto controverso che riservano alla Regione fiamminga il diritto di rifiutare il consenso ad alienare o ipotecare gli elementi patrimoniali della VLM, quest'ultima, in circostanze normali, sarebbe stata in grado di ottenere un prestito al tasso di mercato (nel caso specifico del 9,3 %), le linee guida (punto 32) non imponevano di considerare come sovvenzione il capitale del prestito controverso.

85.
    Gli elementi invocati dalla ricorrente per contestare la valutazione della convenuta non sono tali da far dubitare della possibilità per la VLM di ottenere in prestito 20 milioni di BFR al tasso del 9,3 % al momento in cui il prestito controverso è stato accordato. Infatti, è plausibile che la VLM avrebbe potuto ottenere un prestito del

genere, nonostante l'assenza di garanzie che dessero al mutuante la possibilità di realizzare gli elementi patrimoniali della VLM e nonostante il totale delle perdite che era pari a circa il 15 % del capitale sociale, tenuto conto, soprattutto, del fatto che è usuale che una compagnia aerea subisca perdite nei primi anni di esercizio e delle prospettive di miglioramento congiunturale del settore all'epoca.

Gratuità del prestito

— Argomenti delle parti

86.
    Secondo la ricorrente il prestito costituirebbe una sovvenzione in quanto esso era gratuito. La decisione impugnata contrasterebbe con la decisione 27 luglio 1994, 94/662, già citata al punto 48, nella quale la Commissione aveva considerato taluni titoli subordinati come un apporto di fondi propri e preteso il rimborso dell'intera somma versata.

87.
    La convenuta respinge tale argomento.

— Valutazione del Tribunale

88.
    Secondo le linee guida, solo se la VLM non avesse potuto ottenere alcun finanziamento sul mercato privato, a qualunque tasso, si dovrebbe qualificare il capitale del prestito come aiuto di Stato ai termini dell'art. 92, n. 1, del Trattato (v. supra, punto 4).

89.
    Poiché il contratto controverso prevedeva il rimborso del capitale e la convenuta aveva concluso che la VLM avrebbe potuto, in normali condizioni di mercato, ottenere il prestito controverso al tasso di mercato (nel caso specifico il 9,3 %), tale prestito può essere considerato come una sovvenzione solo se si sia dimostrato che quest'ultima conclusione è erronea.

90.
    Ora, gli elementi addotti dalla ricorrente non sono tali da privare di plausibilità la conclusione della convenuta secondo la quale, nel caso di specie, la VLM avrebbe potuto ottenere un prestito di 20 milioni di BFR al tasso di 9,3 % (v. supra, punto 85).

91.
    Il riferimento alla decisione 27 luglio 1994, 94/662, già citata al punto 48, è, peraltro, priva di pertinenza. Tale questione, infatti, non riguardava un prestito, ma la sottoscrizione da parte di un'impresa statale (la CDC-Partecipations) di titoli emessi da un'altra impresa statale (la Air France). I titoli di cui trattasi erano obbligazioni convertibili in azioni e l'operazione andava considerata sul piano economico quale un conferimento differito di capitale. Nella fattispecie, al contrario, la messa a disposizione della somma prestata non era in alcun modo destinata a far parte stabilmente del capitale dell'impresa beneficiaria.

Carattere inusitato del prestito

—Argomenti delle parti

92.
    Secondo la ricorrente, la circostanza che il prestito sia stato concesso su base individuale e non nell'ambito di un regime di aiuti approvato denoterebbe il carattere eccezionale del prestito controverso. Essa contesta alla convenuta il fatto di non averne tenuto conto e di non aver cercato di verificare quale fosse il fondamento giuridico di diritto interno della decisione di concedere il prestito. Si porrebbe persino la questione se, nella fattispecie, la normativa relativa agli aiuti nella Regione fiamminga sia stata rispettata.

93.
    La convenuta respinge tale argomento. In primo luogo, se la concessione del prestito controverso su base individuale costituisce un indizio dell'esistenza di un aiuto, ciò non consentirebbe tuttavia di determinarne l'entità. In secondo luogo, non spetterebbe alla Commissione prendere in considerazione la disposizione di diritto nazionale in base alla quale l'aiuto in esame è stato accordato per esercitare i poteri ad essa conferiti dal Trattato in materia di aiuti di Stato.

—Valutazione del Tribunale

94.
    L'argomento della ricorrente secondo il quale la convenuta non avrebbe tenuto conto del fatto che l'aiuto non rientra nell'ambito di un regime di aiuti approvato deve essere respinto. Infatti la convenuta ha preso in considerazione tale circostanza nella sua valutazione, al capo VI della decisione impugnata, nei seguenti termini: «L'aiuto, che non rientra nel campo di applicazione dei regimi già approvati, avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione conformemente all'art. 93, paragrafo 3, del trattato» Pertanto la censura è infondata in fatto. In ogni caso, tale elemento non è pertinente ai fini della qualificazione del provvedimento statale controverso alla luce dell'art. 92, n. 1, del Trattato.

95.
    La censura secondo la quale la convenuta non avrebbe identificato la disposizione di diritto interno in base alla quale l'aiuto è stato concesso né avrebbe esaminato la legittimità dell'aiuto controverso alla luce di tale diritto dev'essere anch'essa respinta. Infatti, la Commissione è tenuta a valutare la legittimità di un aiuto non alla luce del diritto nazionale, ma alla luce del diritto comunitario.

96.
    Ne consegue che il motivo va respinto.

97.
    Risulta da quanto precede che il ricorso deve essere integralmente respinto.

Sulla richiesta di documenti

Argomenti delle parti

98.
    Nella replica, la ricorrente ha chiesto alla convenuta di presentare una serie di documenti citati nel controricorso ma non prodotti agli atti del presente procedimento. Essa invita il Tribunale a chiedere alla convenuta, in forza degli art. 64 e 65 del regolamento di procedura, di produrre tali documenti nell'ipotesi in cui essa si rifiuti di trasmetterli spontaneamente.

99.
    I documenti di cui trattasi, un gran numero dei quali è citato anche nella decisione impugnata, sono le lettere della Commissione alle autorità belghe in data 25 maggio, 14 luglio, 15 novembre, 6 dicembre 1994, 1. febbraio, 2 maggio e 13 giugno 1995, le lettere delle autorità belghe alla Commissione in data 3 agosto 1994, 23 gennaio 1995, 15 giugno, 14 luglio e 24 luglio 1995 nonché le «informazioni richieste» che accompagnavano le dette ultime tre lettere, il contratto stipulato il 17 dicembre 1993 tra la Regione fiamminga e la VLM e il ricorso proposto dalla VLM dinanzi al Tribunale il 27 novembre 1995.

100.
    La produzione dei detti documenti sarebbe necessaria ad assicurare il carattere equo del procedimento.

101.
    La convenuta obietta che si può aderire alla richiesta di un terzo interessato di ottenere informazioni solo ove tale comunicazione sia indispensabile per il sindacato di legittimità della decisione controversa (sentenza Skibsværftsforeningen e a./Commissione, citata al precedente punto 65, punto 199). Ciò non si verificherebbe nella fattispecie, poiché le parti non sarebbero in contrasto quanto ai fatti, ma quanto alla valutazione giuridica di questi ultimi.

Valutazione del Tribunale

102.
    La questione sottoposta alla valutazione del Tribunale verte sulla qualificazione del provvedimento statale di cui trattasi alla luce dell'art. 92, n. 1, del Trattato.

103.
    La ricorrente non fornisce alcun indizio che lasci presumere che i documenti di cui è richiesta la comunicazione possano essere utili per risolvere tale questione.

104.
    Inoltre le circostanze di fatto da prendere in considerazione ai fini di tale qualificazione non sono oggetto di alcuna contestazione.

105.
    Infine la ricorrente, tanto nel corso del procedimento amministrativo quanto nel presente procedimento, ha esposto in maniera circostanziata la propria tesi secondo la quale il capitale, e non gli interessi, avrebbe dovuto essere qualificato come aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato. Essa non ha però indicato in che modo i documenti richiesti avrebbero potuto permetterle di presentare un'argomentazione più convincente a sostegno del suo punto di vista.

106.
    Ritenendosi sufficientemente edotto grazie ai documenti agli atti e ritenendo che la produzione dei documenti indicati al precedente punto 99 non servirebbe ai

diritti della difesa della ricorrente, il Tribunale ritiene che non occorra ordinare la misura di organizzazione del procedimento proposta da quest'ultima.

Sulle spese

107.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è risultata soccombente e la convenuta ha chiesto la sua condanna alle spese, la ricorrente va condannata a sopportare, oltre le proprie spese, quelle sostenute dalla convenuta.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La ricorrente è condannata alle spese.

García-Valdecasas

Tiili
Azizi

        Moura Ramos                Jaeger

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 aprile 1998.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

J. Azizi

Indice

     Sfondo normativo

II - 2

     Fatti all'origine del ricorso

II - 3

     Procedimento e conclusioni

II - 6

     Sulla ricevibilità

II - 7

         Sulla ricevibilità del ricorso

II - 7

             Argomenti delle parti

II - 7

             Valutazione del Tribunale

II - 8

         Sulla ricevibilità di elementi addotti in sede di replica

II - 9

             Argomenti delle parti

II - 9

             Valutazione del Tribunale

II - 10

     Nel merito

II - 10

         Sul primo motivo, fondato su una violazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato

II - 11

             Argomenti delle parti

II - 11

             Valutazione del Tribunale

II - 12

         Sul secondo motivo, fondato su una violazione dell'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 190 del Trattato

II - 14

             Argomenti delle parti

II - 14

             Valutazione del Tribunale

II - 14

         Sul terzo motivo, fondato su errori manifesti di valutazione

II - 16

             Situazione finanziaria della VLM

II - 16

                 Argomenti delle parti

II - 16

                 — Valutazione del Tribunale

II - 17

             Assenza di garanzia

II - 18

                 — Argomenti delle parti

II - 18

                 — Valutazione del Tribunale

II - 18

             Gratuità del prestito

II - 19

                 — Argomenti delle parti

II - 19

                 — Valutazione del Tribunale

II - 19

             Carattere inusitato del prestito

II - 20

                 —Argomenti delle parti

II - 20

                 —Valutazione del Tribunale

II - 20

     Sulla richiesta di documenti

II - 20

         Argomenti delle parti

II - 20

         Valutazione del Tribunale

II - 21

     Sulle spese

II - 22


1: Lingua processuale: l'inglese.

Racc.