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Ricorso proposto il 25 febbraio 2009 - Pollmeier Massivholz / Commissione

(Causa T-89/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG (Creuzburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Heithecker e F. von Alemann)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 21 ottobre 2008, emessa nel procedimento "Aiuti di Stato n. 512/2007 - Germania, Abalon Hardwood Hessen GmbH";

annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 15 dicembre 2008, emessa nel procedimento "CP 195/2007 - Abalon Hardwood Hessen GmbH";

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 21 ottobre 2008, emessa nel procedimento Aiuti di Stato n. 512/2007 - Germania, Abalon Hardwood Hessen GmbH, con la quale la Commissione non ha sollevato alcuna obiezione riguardo a diverse misure di sostegno per la costruzione di una nuova segheria disposte a favore della Abalon Hardwood Hessen GmbH, una concorrente diretta della ricorrente, e censura inoltre la decisione della Commissione 15 dicembre 2008, con la quale quest'ultima ha archiviato il procedimento di ricorso CP 195/2007 dinanzi ad essa pendente in merito a tale questione.

La ricorrente, a sostegno del suo ricorso, deduce sette motivi.

In primo luogo, le decisioni impugnate violerebbero l'art. 88, nn. 2 e 3, CE e il regolamento (CE) n. 659/1999 1, in quanto la convenuta avrebbe erroneamente posto a fondamento della propria valutazione delle misure di sostegno notificate la situazione giuridica che si presentava al momento dell'autorizzazione delle misure stesse e sarebbe così giunta ad una conclusione incompatibile con il diritto oggettivo.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene in via subordinata, per il caso in cui il Tribunale respingesse il primo motivo, che la convenuta ha violato l'art. 88, n. 3, CE e il regolamento n. 659/1999, in quanto essa avrebbe dato corso alla procedura per gli aiuti notificati prevista dall'art. 4 del regolamento n. 659/1999, sebbene gli aiuti di cui trattasi fossero stati già concessi.

In terzo luogo, la convenuta avrebbe violato l'art. 88, nn. 2 e 3, CE, in quanto essa non avrebbe avviato il procedimento d'indagine formale nonostante l'esistenza di serie difficoltà di valutazione.

In quarto luogo, la convenuta non avrebbe adempiuto al proprio obbligo di svolgere un esame diligente e scevro da pregiudizi, poiché essa avrebbe manifestamente omesso di esaminare un certo numero di argomenti essenziali della ricorrente.

In quinto luogo, le decisioni impugnate presenterebbero carenze di motivazione.

In sesto luogo, la convenuta, non avendo informato la ricorrente del tipo di procedura da essa scelto, avrebbe violato il diritto di quest'ultima ad un'adeguata partecipazione al procedimento.

In settimo luogo, la convenuta, avendo errato nel calcolare il valore dell'aiuto ai fini delle garanzie, avrebbe violato gli artt. 87, n. 1, CE e 88, n. 3, CE.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).