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Sentenza del Tribunale del 18 novembre 2015 – Mustang / UAMI – Dubek (Mustang)

(Causa T-606/13)1

(«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo Mustang – Marchi nazionali denominativo e figurativo anteriori MUSTANG – Assenza di un rischio di pregiudizio arrecato alla notorietà dei marchi anteriori – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mustang – Bekleidungswerke GmbH & Co. KG (Künzelsau, Germania) (rappresentanti: inizialmente S. Völker, successivamente C. Roos e S. Speckmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Schneider et M. Fischer, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Dubek Ltd (Petach Tikva, Israele) (rappresentante: C. Thomas, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 13 settembre 2013 (procedimento R 416/2012-4), relativa a un’opposizione tra la Mustang – Bekleidungswerke GmbH & Co. KG e la Dubek Ltd.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Mustang – Bekleidungswerke GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

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1     GU C 39 dell’8.2.2014.