Language of document : ECLI:EU:T:2014:858

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

8 ottobre 2014 (*)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo rappresentante una stella in un cerchio – Marchi comunitario e nazionale figurativi anteriori rappresentanti una stella in un cerchio – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Carattere distintivo del marchio anteriore – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Decadenza del marchio comunitario anteriore – Conservazione dell’interesse ad agire – Assenza di non luogo a statuire parziale»

Nella causa T‑342/12,

Max Fuchs, residente in Freyung (Germania), rappresentato da C. Onken, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da J. Crespo Carrillo, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI:

Les Complices SA, con sede in Montreuil‑sous‑Bois (Francia),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 maggio 2012 (procedimento R 2040/2011‑5), relativa ad un procedimento di opposizione tra Les Complices SA e il sig. Max Fuchs,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M.E. Martins Ribeiro, presidente, S. Gervasoni (relatore) e L. Madise, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° agosto 2012,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 novembre 2012,

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 13 marzo 2013,

in seguito all’udienza del 4 giugno 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        In data 28 dicembre 2006, il ricorrente, sig. Max Fuchs, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2        Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il seguente segno figurativo:

Image not found

3        I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 18, 24, 25 e 26 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione:

–        classe 18: «Articoli sportivi e per il tempo libero, ovvero borse, borse a tracolla e zaini»;

–        classe 24: «Tessuti e prodotti tessili, ovvero etichette realizzate nei suddetti materiali»;

–        classe 25: «Articoli di abbigliamento, in particolare indumenti esterni, pantaloni, giacche, camicie, T‑shirt, panciotti, giacche a vento, pullover, felpe, cappotti, calzini, sottovesti, sciarpe, cache‑col e guanti, articoli di cappelleria, scarpe, stivali, cinture»;

–        classe 26: «Bottoni, cerniere lampo, distintivi, nastri, fibbie di cinture».

4        La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 36/2007, del 23 luglio 2007.

5        Il 22 ottobre 2007, Les Complices SA ha proposto opposizione, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 41 del regolamento n. 207/2009), avverso la registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti di cui al precedente punto 3.

6        L’opposizione era basata, in primo luogo, sul marchio comunitario figurativo anteriore di seguito riprodotto, che contraddistingueva, in particolare, i prodotti delle classi 18 e 24 corrispondenti alla seguente descrizione:

–        classe 18: «Cuoio e imitazioni del cuoio, borsette, borse da sera, borse per lo sport, borse da viaggio, valigette, borse, portamonete, portabiglietti, portassegni, portafogli, cartelle, bauli e borse da viaggio; ombrelli, ombrelloni, guinzagli in cuoio»;

–        classe 24: «Tessuti e prodotti tessili; tende e tappezzerie murali in materie tessili; biancheria da bagno, asciugamani da bagno, guanti da toletta e salviette struccanti in materie tessili; biancheria da letto, coperte da letto, lenzuola, federe da cuscino, piumini da letto, coperte da viaggio, piumini; biancheria da tavola non in carta, tovaglie non in carta, set da tavola non in carta e asciugamani da tavola in materie tessili».

Image not found

7        L’opposizione era basata, in secondo luogo, sul marchio francese figurativo anteriore di seguito riprodotto, che contraddistingueva, in particolare, i prodotti della classe 25 corrispondenti alla seguente descrizione: «Articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria».

Image not found

8        I motivi dedotti a sostegno dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009] e all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009).

9        Il 17 febbraio 2011, il ricorrente ha limitato la sua domanda di registrazione ai seguenti prodotti:

–        classe 18: «Articoli per il tempo libero, ovvero borse, borse a tracolla, zaini, eccetto le borse sportive»;

–        classe 24: «Tessuti e prodotti tessili, ovvero etichette realizzate nei suddetti materiali»;

–        classe 25: «Indumenti militari e indumenti esterni, fabbricati con tessuti tecnici e altre componenti tecniche, compresi pantaloni, giacche, camicie, T‑shirt, panciotti, giacche a vento, pullover, felpe, cappotti, calzini, sottovesti, sciarpe, cache‑col e guanti; articoli di cappelleria, cinture».

10      Il 30 giugno 2011, la divisione d’opposizione ha respinto l’opposizione per i prodotti della classe 24, mentre l’ha accolta per tutti gli altri.

11      Il 9 agosto 2011, il ricorrente ha proposto un ricorso presso l’UAMI, ai sensi degli articoli da 57 a 62 del regolamento n. 40/94 (divenuti articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009), avverso la decisione della divisione d’opposizione nella parte a lui sfavorevole.

12      Con decisione dell’8 maggio 2012 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quinta commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso. In particolare, dopo aver ritenuto che il pubblico di riferimento fosse composto dal consumatore medio di tutti gli Stati membri dell’Unione per i prodotti di cui alla classe 18 e dal consumatore medio francese per i prodotti compresi nella classe 25, essa ha considerato che sussisteva un rischio di confusione tra i segni in conflitto, nel caso dei prodotti delle classi 18 e 25, in quanto i prodotti erano identici o simili e i segni simili a livello visivo nonché identici a livello concettuale; inoltre, sul piano fonetico, benché non fosse possibile, in linea di principio, alcuna comparazione, i consumatori avrebbero potuto riferirsi ai segni in conflitto designandoli con il termine «stella». Per quanto concerne il carattere distintivo dei marchi anteriori, essa ha ritenuto che una stella a cinque punte costituisse, certamente, il segno più in uso per rappresentare una stella, ma che dalle differenze visive minime tra i segni nonché dalla loro identità concettuale derivasse un rischio di confusione per un pubblico mediamente attento.

 Conclusioni delle parti

13      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        respingere integralmente l’opposizione;

–        condannare alle spese l’UAMI e la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

14      L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

15      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 18 novembre 2013, il ricorrente, da un lato, ha informato il Tribunale della decisione, del 24 ottobre 2013, con cui la divisione d’annullamento dell’UAMI ha dichiarato la decadenza del marchio comunitario anteriore con effetto al 24 giugno 2013 e, dall’altro, ha affermato che l’opposizione dovrebbe essere considerata senza oggetto nella parte fondata sul marchio comunitario anteriore. Il Tribunale ha chiesto all’UAMI di presentare osservazioni su tale domanda di non luogo.

16      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 novembre 2013, l’UAMI ha fatto presente che la decisione del 24 ottobre 2013 della divisione d’annullamento poteva ancora essere impugnata dinanzi alla commissione di ricorso e non era divenuta definitiva. L’UAMI ha sottolineato che, in ogni caso, il Tribunale doveva statuire sulla decisione impugnata nella parte in cui l’opposizione si fondava sul marchio francese anteriore.

17      In risposta a un quesito del Tribunale, l’UAMI ha peraltro indicato, con atto depositato presso la cancelleria il 13 gennaio 2014, che la decisione della divisione d’annullamento dell’UAMI del 24 ottobre 2013 era divenuta definitiva, giacché la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI non l’aveva impugnata nel termine previsto dalle disposizioni dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009. L’UAMI non ha precisato quali conseguenze procedurali debba trarre il Tribunale dal carattere definitivo della predetta decisione.

18      Con ordinanza del 9 gennaio 2014, il Tribunale ha unito l’eccezione al merito.

 In diritto

 Sull’oggetto della controversia

19      Con decisione del 24 ottobre 2013, la divisione d’annullamento dell’UAMI ha dichiarato la decadenza del marchio comunitario anteriore con effetto al 24 giugno 2013, sulla base delle disposizioni dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. Tale decisone è divenuta definitiva, considerato che la società Les Complices, controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, non l’ha impugnata nel termine previsto dalle disposizioni dell’articolo 60 del regolamento n. 207/2009. È necessario, peraltro, ricordare che tale marchio comunitario anteriore costituiva il solo fondamento dell’opposizione proposta dalla controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso per i prodotti della classe 18.

20      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 18 novembre 2013, il ricorrente ha fatto valere che l’opposizione dovrebbe essere considerata senza oggetto nella parte fondata sul marchio comunitario anteriore. In udienza, esso ha precisato di mantenere, tuttavia, tutte le conclusioni dirette all’annullamento della decisione impugnata, altresì riguardo alla parte fondata sul marchio comunitario anteriore.

21      In udienza, l’UAMI ha, dal canto suo, dichiarato che la decadenza del marchio comunitario anteriore era intervenuta posteriormente all’adozione della decisione impugnata e che, quindi, il Tribunale era ancora tenuto a statuire sul ricorso nella sua totalità.

22      Ebbene, il Tribunale è tenuto a valutare d’ufficio la questione relativa alla persistenza dell’interesse ad agire del ricorrente riguardo alla parte in cui la decisione impugnata si pronuncia, per i prodotti di cui alla classe 18, sull’opposizione basata sul marchio comunitario anteriore. Infatti, considerato che le condizioni di ricevibilità di un ricorso, in particolare la carenza di interesse ad agire, rientrano tra i motivi di irricevibilità di ordine pubblico (ordinanze del 7 ottobre 1987, D.M./Consiglio e CES, 108/86, Racc., EU:C:1987:426, punto 10, e del 10 marzo 2005, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia e a./Commissione, T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00, Racc., EU:T:2005:90, punto 22), al Tribunale compete verificare d’ufficio se il ricorrente conservi un interesse ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata.

23      Occorre, pertanto, determinare se, in seguito alla decadenza del marchio comunitario anteriore, l’annullamento della decisione impugnata, nella parte in cui essa è basata su tale marchio, possa ancora procurare un beneficio al ricorrente. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, l’interesse ad agire di un ricorrente deve sussistere, relativamente all’oggetto del ricorso, nella fase della presentazione dello stesso, pena l’irricevibilità. Tale oggetto della controversia deve perdurare, come l’interesse ad agire, fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto (ordinanza del 9 febbraio 2007, Wilfer/UAMI, C‑301/05 P, EU:C:2007:91, punto 19, e sentenza del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P, Racc., EU:C:2007:322, punto 42). Orbene, se l’interesse ad agire del ricorrente viene meno nel corso del procedimento, una decisione del Tribunale sul merito non gli può procurare alcun beneficio (sentenza Wunenburger/Commissione, cit., EU:C:2007:322, punto 43). Tuttavia, la caducità della decisione impugnata, intervenuta dopo la presentazione del ricorso, non comporta di per sé l’obbligo del Tribunale di pronunciare un non luogo a statuire per mancanza di oggetto o per mancanza di interesse ad agire alla data di pronuncia della sentenza (sentenza Wunenburger/Commissione, cit., EU:C:2007:322, punto 47).

24      In primo luogo, occorre ricordare che la decadenza del marchio su cui si fonda un’opposizione, quando intervenga solo posteriormente a una decisione della commissione di ricorso che accoglie l’opposizione basata sul predetto marchio, non comporta né la revoca né l’abrogazione di tale decisione. Infatti, come peraltro ricordato dall’UAMI in udienza, in caso di decadenza, conformemente alle disposizioni dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, il marchio comunitario è considerato privo degli effetti previsti da tale regolamento a decorrere dalla data della domanda di decadenza. Per contro, fino a tale data, il marchio comunitario beneficia di tutti gli effetti collegati alla tutela del regolamento, quali previsti nella sezione 2 del medesimo. Di conseguenza, alla data in cui la decisione impugnata è stata adottata, il marchio comunitario anteriore beneficiava di tutti gli effetti previsti da tali disposizioni. Pertanto, considerare che l’oggetto di una controversia venga meno quando occorre in corso di istanza una decisione di decadenza significherebbe, a giudizio del Tribunale, prendere in considerazione motivi emersi dopo l’adozione della decisione impugnata, mentre questi non hanno né incidenza sulla fondatezza di tale decisione né effetti sul procedimento di opposizione di cui la presente istanza è l’esito.

25      Il Tribunale ha già dichiarato di non essere tenuto, nell’ambito di un ricorso contro una decisione di una commissione di ricorso relativa a un procedimento di opposizione, a considerare una decisione di decadenza posteriore concernente il marchio sul quale l’opposizione si fondava, in quanto la decisione di decadenza non poteva aver sortito effetti per il periodo anteriore [sentenza del 4 novembre 2008, Group Lottuss/UAMI – Ugly (COYOTE UGLY), T‑161/07, EU:T:2008:473, punti da 47 a 50]. In un’altra sentenza, in cui la registrazione del marchio anteriore era scaduta posteriormente alla decisione della commissione di ricorso [sentenza del 15 marzo 2012, Cadila Healthcare/UAMI – Novartis (ZYDUS), T‑288/08, EU:T:2012:124, punti da 21 a 23], sentenza poi confermata dalla Corte (ordinanza dell’8 maggio 2013, Cadila Healthcare/UAMI, C‑268/12 P, EU:C:2013:296, punto 33), il Tribunale ha del pari considerato che la domanda di non luogo a statuire doveva essere respinta.

26      In secondo luogo, in caso di annullamento da parte del Tribunale, il venir meno ex tunc della decisione impugnata potrebbe procurare al ricorrente un beneficio che non gli recherebbe, invece, l’accertamento di un non luogo a statuire. Infatti, se il Tribunale dovesse pronunciare un non luogo parziale per i prodotti della classe 18, il ricorrente potrebbe solo presentare, dinanzi all’UAMI, una nuova domanda di registrazione del suo marchio, ancorché nessuna opposizione a tale domanda possa più essere proposta sulla base del marchio comunitario anteriore colpito da decadenza. Per contro, se il Tribunale dovesse pronunciarsi nel merito e accogliere il ricorso nella parte in cui concerne tali prodotti, ritenendo che non sussista un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, nulla osterebbe, allora, alla registrazione del marchio richiesto.

27      In terzo luogo, è necessario distinguere il caso del ritiro dell’opposizione, che interviene a iniziativa dell’opponente e consente di eliminare ogni ostacolo alla registrazione del marchio richiesto, da quello della decadenza di un marchio, che è richiesta da un terzo e i cui effetti sono limitati dall’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009. Pertanto, la soluzione accolta dal Tribunale in un caso di ritiro dell’opposizione nel corso del procedimento al suo cospetto, ovvero dichiarare senza oggetto la domanda di annullamento di una decisione di una commissione di ricorso che aveva statuito sull’opposizione [ordinanza del 3 luglio 2003, Lichtwer Pharma/UAMI – Biofarma (Sedonium), T‑10/01, Racc., EU:T:2003:182, punti da 14 a 17], non può essere applicata alla presente controversia.

28      Da ultimo, la semplice circostanza che i ricorsi proposti contro le decisioni della divisione d’opposizione e della commissione di ricorso abbiano efficacia sospensiva, in virtù delle disposizioni dell’articolo 58, paragrafo 1, secondo periodo, e dell’articolo 64, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, non è sufficiente a rimettere in discussione l’interesse ad agire del ricorrente nel caso di specie. Infatti, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 45 del regolamento n. 207/2009, un marchio è registrato come marchio comunitario solo quando un’opposizione è stata rigettata da una decisione definitiva. Pertanto, quando la divisione d’opposizione o la commissione di ricorso decidono di accogliere un’opposizione, succede che il marchio richiesto non può essere registrato finché non sia statuito sul ricorso proposto avverso tale decisione di accoglimento.

29      Di conseguenza, nonostante l’intervento di una decisione definitiva di decadenza del marchio comunitario anteriore sul quale era fondata l’opposizione, il ricorrente conserva un interesse a contestare la decisione impugnata, altresì nella parte in cui essa si pronuncia sull’opposizione basata su tale marchio per i prodotti della classe 18.

 Nel merito

30      A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo unico, relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009].

31      Il ricorrente ritiene che, nonostante l’identità dei prodotti di cui trattasi, non vi sia rischio di confusione tra i segni in conflitto. Egli sostiene, anzitutto, che, essendo estremamente tenue il carattere distintivo dei marchi anteriori, una differenza persino minima tra i marchi anteriori e il marchio richiesto è sufficiente ad escludere qualsiasi rischio di confusione. Sul piano visivo, egli fa valere che i segni in conflitto presentano differenze ancora più importanti, posto che esse non riguardano l’elemento privo di carattere distintivo dei marchi anteriori. Egli considera che non sia possibile alcuna comparazione fonetica dei segni, in quanto si tratta di marchi puramente figurativi. Infine, sul piano concettuale, i segni in conflitto non sarebbero identici, considerato che i loro unici elementi comuni sarebbero privi di carattere distintivo.

32      L’UAMI contesta gli argomenti del ricorrente.

33      Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009], in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa della sua identità o della sua somiglianza con un marchio anteriore e a causa dell’identità o della somiglianza tra i prodotti o i servizi contraddistinti dai marchi in conflitto, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

34      Per giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico creda che i prodotti o i servizi controversi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. In base a questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, secondo la percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi, e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi designati [v. sentenza del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Racc., EU:T:2003:199, punti da 30 a 33 nonché giurisprudenza ivi citata].

35      È alla luce di tali principi che occorre esaminare la valutazione della commissione di ricorso circa il rischio di confusione tra i segni in conflitto.

 Sul pubblico di riferimento

36      Secondo la giurisprudenza, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Si deve anche tener conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi in questione [v. sentenza del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Racc., EU:T:2007:46, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

37      Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha giustamente dichiarato, al punto 14 della decisione impugnata, e senza essere contraddetta sul punto dal ricorrente, che, essendo i prodotti di cui ai segni in conflitto prodotti di moda d’uso corrente, il pubblico di riferimento era composto dal consumatore medio, ritenuto normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Peraltro, come giustamente osservato dalla commissione di ricorso al predetto punto, nel caso dei prodotti della classe 18, siccome il marchio anteriore era un marchio comunitario, il rischio di confusione doveva essere valutato in relazione al pubblico di tutti gli Stati membri. Nel caso dei prodotti compresi nella classe 25, la commissione di ricorso ha del pari giustamente dichiarato che, essendo il marchio anteriore un marchio nazionale francese, il rischio di confusione doveva essere valutato in relazione al pubblico del territorio francese.

 Sulla comparazione dei prodotti

38      Al punto 15 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha sempre giustamente considerato, senza essere contraddetta dal ricorrente, che i prodotti in questione compresi nelle classi 18 e 25 erano identici o simili.

 Sulla comparazione dei segni

39      Anzitutto, si deve ricordare che la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che il consumatore medio ha dei prodotti o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tale proposito, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v. sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C‑334/05 P, Racc., EU:C:2007:333, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

40      Ai punti da 17 a 19 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha considerato che i segni in conflitto erano simili sul piano visivo e identici sul piano concettuale e che, dal punto di vista fonetico, benché non fosse possibile, in linea di principio, alcuna comparazione, i consumatori avrebbero potuto riferirsi ai segni in conflitto designandoli con il termine «stella».

–       Sulla somiglianza visiva

41      Al punto 17 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha osservato che i segni in conflitto consistevano nella rappresentazione figurativa di una stella a cinque punte, di forma identica, collocata in un cerchio, con identiche proporzioni tra la dimensione della stella e del cerchio. Le uniche differenze tra i predetti segni sono il colore della stella, che è bianca nei marchi anteriori e nera nel marchio richiesto; la circostanza che lo sfondo del cerchio sia annerito nei marchi anteriori e che il cerchio del segno richiesto sia costituito da una linea nera intermittente anziché da una linea continua come per i marchi anteriori. Le somiglianze controbilancerebbero le differenze tra i segni, che sarebbero nel complesso simili.

42      Secondo il ricorrente, i segni in conflitto non sono simili a livello visivo. Egli invoca, in particolare, una decisione della divisione d’opposizione dell’UAMI, del 18 dicembre 2002, relativa ad un procedimento di opposizione tra la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e un terzo, in cui la divisione d’opposizione aveva considerato che non sussistevano somiglianze visive tra i segni in conflitto nella causa da cui era originata tale decisione.

43      Senza che occorra rilevare le differenze tra i segni in conflitto e quelli che lo erano nella causa all’origine della decisione della divisione d’opposizione evocata dal ricorrente, si deve ricordare che le decisioni che le commissioni di ricorso dell’UAMI devono adottare, ai sensi del regolamento n. 207/2009, in relazione alla registrazione di un segno come marchio comunitario, rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale. Pertanto, la loro legittimità deve essere valutata unicamente in base a tale regolamento e non su una precedente prassi decisionale [sentenze del 26 aprile 2007, Alcon/UAMI, C‑412/05 P, Racc., EU:C:2007:252, punto 65, e del 24 novembre 2005, Sadas/UAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Racc., EU:T:2005:420, punto 71].

44      Per quanto riguarda la comparazione visiva dei segni in conflitto, è vero che i predetti segni sono nel complesso otticamente simili, giacché raffigurano entrambi una stella a cinque punte collocata in un cerchio e la proporzione di ciascuno dei due elementi è simile. La circostanza che il cerchio del marchio richiesto sia rappresentato da una linea discontinua non è sufficiente a considerare che non si tratti di un cerchio e il fatto che il marchio richiesto raffiguri una stella nera su uno sfondo bianco, mentre i marchi anteriori sono costituiti da una stella bianca su uno sfondo nero, costituisce una differenza minima, che non consente di ritenere che i due elementi figurativi non siano simili.

45      Dalle suesposte considerazioni consegue che la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che i segni in conflitto fossero nel complesso simili a livello visivo.

–       Sulla somiglianza fonetica

46      Il ricorrente censura in quanto impossibile la comparazione fonetica dei segni in conflitto effettuata dalla commissione di ricorso, giacché si tratta di marchi figurativi.

47      Secondo la giurisprudenza, una comparazione fonetica non è, in linea di principio, pertinente nell’ambito dell’esame della somiglianza di marchi figurativi privi di elementi denominativi [sentenze del 25 marzo 2010, Nestlé/UAMI – Master Beverage Industries (Golden Eagle e Golden Eagle Deluxe), da T‑5/08 a T‑7/08, Racc., EU:T:2010:123, punto 67, e del 7 febbraio 2012, Dosenbach-Ochsner/UAMI – Sisma (Raffigurazione di elefanti in un rettangolo), T‑424/10, Racc., EU:T:2012:58, punti 45 e 46].

48      Nel caso di specie, emerge dal punto 18 della decisione impugnata che la commissione di ricorso ha giustamente considerato che non era possibile alcuna comparazione fonetica, giacché si trattava di marchi figurativi. Pur avendo essa del pari rilevato, nello stesso punto, che i segni in conflitto raffiguravano una stella, e che era possibile che i consumatori vi facessero verbalmente riferimento in quanto tale, tale considerazione non è stata seguita da alcuna conclusione che consenta di ritenere che la commissione di ricorso abbia constatato una somiglianza fonetica dei predetti segni. Allo stesso modo, nella valutazione globale dell’esistenza del rischio di confusione, la commissione di ricorso non ha fatto riferimento a una qualsivoglia comparazione fonetica di tali segni.

49      L’argomento del ricorrente è privo, dunque, di fondamento.

–       Sulla somiglianza concettuale

50      Il ricorrente sostiene che i segni in conflitto non sono identici sul piano concettuale, giacché i loro unici elementi comuni sono privi di carattere distintivo. Egli invoca, in proposito, una decisione del 15 aprile 2011, in cui la commissione di ricorso avrebbe considerato impossibile dedurre l’esistenza di un’origine commerciale comune da figure geometriche.

51      Per quanto riguarda la decisione della commissione di ricorso evocata dal ricorrente, si deve ricordare, senza che sia necessario esaminare se essa sia pertinente nel caso di specie, che la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso deve essere valutata sulla base solo del regolamento n. 207/2009 e non di una precedente prassi decisionale (v. precedente punto 43).

52      Peraltro, anche a supporlo accertato, l’argomento del ricorrente secondo cui una stella a cinque punte non avrebbe carattere distintivo non è sufficiente, comunque, per considerare che i segni in conflitto, che raffigurano ciascuno una stella in un cerchio, con leggere differenze grafiche, veicolino nozioni differenti. La commissione di ricorso ha, quindi, giustamente considerato, al punto 19 della decisione impugnata, che sussisteva un’identità concettuale tra i predetti segni.

53      Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve approvare l’affermazione della commissione di ricorso nel senso che i segni in conflitto sono simili sul piano visivo nonché identici sul piano concettuale e che la loro comparazione fonetica non è pertinente.

 Sulla valutazione globale del rischio di confusione

54      La valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori presi in considerazione, in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa [sentenze del 29 settembre 1998, Canon, C‑39/97, Racc., EU:C:1998:442, punto 17, e del 14 dicembre 2006, Mast‑Jägermeister/UAMI – Licorera Zacapaneca (VENADO con riquadro e a), T‑81/03, T‑82/03 e T‑103/03, Racc., EU:T:2006:397, punto 74].

55      Per quanto concerne la valutazione globale del rischio di confusione, la commissione di ricorso ha considerato, al punto 22 della decisione impugnata, che una stella a cinque punte costituiva, certamente, il segno più in uso per raffigurare una stella, ma che dalle differenze visive minime tra i segni in conflitto nonché dalla loro identità concettuale derivasse un rischio di confusione per un pubblico mediamente attento.

56      Il ricorrente ritiene che i marchi anteriori siano privi di qualsiasi carattere distintivo, ma riconosce che, essendo già stati registrati, devono essere considerati, nell’ambito del procedimento di opposizione, dotati di un minimo carattere distintivo. Al fine di contestare gli argomenti di cui ai punti 16 e 17 della comparsa di risposta, il ricorrente sostiene che l’UAMI avrebbe già dichiarato che marchi del genere sono privi di carattere distintivo.

57      Al riguardo è necessario, anzitutto, ricordare che il Tribunale è chiamato a valutare la legittimità della decisione impugnata, e non a statuire sulla fondatezza della comparsa di risposta.

58      Altresì, e come riconosce lo stesso ricorrente, occorre rilevare che la parte ricorrente non può, nell’ambito di un procedimento di opposizione, invocare un impedimento assoluto alla registrazione che osti alla registrazione valida di un segno da parte di un ufficio nazionale o dell’UAMI. Infatti, si deve ricordare che gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7 del regolamento n. 207/2009 non possono essere esaminati nell’ambito di un procedimento di opposizione e che tale articolo non figura tra le disposizioni rispetto alle quali deve essere valutata la legittimità della decisione impugnata [sentenze del 9 aprile 2003, Durferrit/UAMI – Kolene (NU-TRIDE), T‑224/01, Racc., EU:T:2003:107, punti 72 e 75, e del 30 giugno 2004, BMI Bertollo/UAMI – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Racc., EU:T:2004:197, punto 71]. Se il ricorrente ritiene che il marchio comunitario anteriore sia stato registrato in violazione delle disposizioni del predetto articolo, deve presentare una domanda di nullità ai sensi dell’articolo 51 di tale regolamento. Altresì, per quanto concerne il marchio francese anteriore, si deve ricordare che la validità della registrazione di un segno come marchio nazionale non può essere messa in discussione nell’ambito di un procedimento di registrazione di un marchio comunitario (v., in tal senso, sentenza del 24 maggio 2012, Formula One Licensing/UAMI, C‑196/11 P, Racc., EU:C:2012:314, punti da 40 a 47), ma solo nell’ambito di un procedimento di nullità avviato nello Stato membro interessato (sentenza DIESELIT, cit., EU:T:2004:197, punto 71).

59      Il ricorrente considera, peraltro, che, posto che il carattere distintivo dei marchi anteriori è estremamente tenue, come lo stesso UAMI avrebbe riconosciuto in altre cause, una differenza persino minima tra i marchi anteriori e il marchio richiesto sarebbe sufficiente ad escludere qualsiasi rischio di confusione.

60      Si deve ricordare, in proposito, che il riconoscimento di un carattere distintivo tenue del marchio anteriore non impedisce, di per sé, di constatare l’esistenza di un rischio di confusione (v., in tal senso, ordinanza del 27 aprile 2006, L’Oréal/UAMI, C‑235/05 P, EU:C:2006:271, punti da 42 a 45). Infatti, se è vero che il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere preso in considerazione ai fini della valutazione del rischio di confusione, si tratta solamente di uno degli elementi rilevanti per tale valutazione. Pertanto, anche in presenza di un marchio anteriore di debole carattere distintivo può sussistere un rischio di confusione, in particolare a causa di una somiglianza tra i segni e tra i prodotti o i servizi di cui trattasi [v. sentenze del 16 marzo 2005, L’Oréal/UAMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Racc., EU:T:2005:102, punto 61 e giurisprudenza ivi citata, e del 13 dicembre 2007, Xentral/UAMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, punto 70 e giurisprudenza ivi citata].

61      Infine, occorre respingere l’argomento del ricorrente secondo cui la commissione di ricorso non ha attribuito valore sufficiente alla circostanza che i marchi anteriori avessero solo un carattere distintivo molto tenue. Infatti, la tesi sostenuta dal ricorrente avrebbe l’effetto di neutralizzare il fattore vertente sulla somiglianza dei marchi a vantaggio di quello basato sul carattere distintivo dei marchi comunitari anteriori, al quale sarebbe attribuita un’importanza eccessiva. Ne conseguirebbe che, quando un marchio comunitario anteriore ha solo un ridotto carattere distintivo, sussisterebbe un rischio di confusione soltanto in caso di sua riproduzione integrale da parte del marchio di cui è chiesta la registrazione, indipendentemente dal livello di somiglianza tra i segni in conflitto (ordinanza L’Oréal/UAMI, punto 60 supra, EU:C:2006:271, punto 45). Siffatta conclusione non sarebbe, però, conforme alla natura stessa della valutazione globale che le autorità competenti sono tenute ad effettuare ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (sentenza del 15 marzo 2007, T.I.M.E. ART/UAMI, C‑171/06 P, EU:C:2007:171, punto 41).

62      Pertanto, si deve rilevare che sussiste, nel caso di specie, un rischio di confusione, considerata l’identità o la somiglianza tra i prodotti in esame e la somiglianza tra i segni in conflitto. Infatti, come dichiarato giustamente dalla commissione di ricorso al punto 22 della decisione impugnata, il pubblico di riferimento, il cui livello di attenzione è medio, che non ha la possibilità di esaminare i marchi fianco a fianco e il cui ricordo dei marchi è, di conseguenza, imperfetto, non si ricorderà probabilmente delle minime differenze tra i predetti segni.

63      Tenuto conto di tutti tali elementi, la commissione di ricorso non ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009] nel considerare che sussisteva un rischio di confusione tra i segni in conflitto.

64      Alla luce di tutti tali motivi, si deve respingere il ricorso nella sua totalità, senza che sia necessario statuire sulla ricevibilità del secondo capo delle conclusioni del ricorrente diretto a chiedere al Tribunale di respingere integralmente l’opposizione [v., in tal senso, sentenze del 22 maggio 2008, NewSoft Technology/UAMI – Soft (Presto! Bizcard Reader), T‑205/06, EU:T:2008:163, punto 70, e del 22 gennaio 2009, Commercy/UAMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Racc., EU:T:2009:14, punti 35 e 67].

 Sulle spese

65      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il sig. Max Fuchs è condannato alle spese.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, l’8 ottobre 2014.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.