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Ordinanza del Tribunale del 6 dicembre 2023 – Birių Krovinių Terminalas / Consiglio

(Causa T-287/23) 1

(«Ricorso di annullamento – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina – Divieto di acquistare, importare o trasferire potassio dalla Bielorussia – Impedimento al transito di potassio, proveniente dalla Bielorussia, attraverso il territorio della Lituania – Termine di ricorso – Irricevibilità»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Birių Krovinių Terminalas UAB (Klaipeda, Lituania) (rappresentante: V. Ostrovskis, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Boggio-Tomasaz, B. Driessen e A. Antoniadis, agenti, assistiti da E. Raoult, avvocata)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento, da un lato, dell’articolo 2 octies, paragrafi 1 e 1 bis, della decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2012, L 285, pag. 1), come modificata dalla decisione (PESC) 2023/421 del Consiglio, del 24 febbraio 2023, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina (GU 2023, L 61, pag. 41), e dall’altro lato, dell’articolo 1 decies e dell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (GU 2006, L 134, pag. 1), quale sarebbe stato modificato dalla decisione 2023/421, nella parte in cui le restrizioni pertinenti vietano il trasferimento di potassio proveniente dalla Bielorussia.

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

Non vi è luogo a statuire sull’istanza di intervento della Repubblica di Lituania.

La Birių Krovinių Terminalas UAB è condannata alle spese.

La Repubblica di Lituania si farà carico delle proprie spese relative all’istanza di intervento.

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1     GU C 252 del 17.7.2023.