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Ordinanza del Tribunale del 25 ottobre 2018 – Wagon Automotive Nagold / Commissione

(Causa T-610/11) 1

[«Aiuti di Stato – Normativa tributaria tedesca concernente il riporto delle perdite agli esercizi fiscali futuri (Sanierungsklausel) – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Annullamento ad opera della Corte dell’atto impugnato – Cessazione della materia del contendere – Non luogo a statuire»]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wagon Automotive Nagold GmbH (Nagold, Germania) (rappresentanti: inizialmente T. Hackemann e H. Horstkotte, quindi T. Hackemann e F. von Bredow, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente R. Lyal, T. Maxian Rusche e M. Adam, quindi R. Lyal, T. Maxian Rusche e K. Blanck, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente T. Henze, K. Petersen e R. Kanitz, quindi T. Henze, R. Kanitz e K. Stranz e infine T. Henze, R. Kanitz e S. Eisenberg, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione 2011/527/UE della Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società («KStG, Sanierungsklausel») (GU 2011, L 235, pag. 26).

Dispositivo

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Wagon Automotive Nagold GmbH.

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 32 del 4.2.2012.