Language of document : ECLI:EU:C:2017:149





Ordinanza del vicepresidente della Corte del 1o marzo 2017 –EMA / MSD Animal Health Innovation e Intervet international

[causa C512/16 P(R)]

«Impugnazione – Ordinanza emessa in sede di procedimento sommario – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Direttiva 2001/82/CE – Regolamento (CE) n. 726/2004 – Documenti detenuti dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) presentati nell’ambito di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale veterinario – Decisione di concedere a un terzo l’accesso ai documenti – Sospensione dell’esecuzione di tale decisione – Fumus boni iuris – Urgenza – Bilanciamento degli interessi»

1.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Applicazione alle impugnazioni proposte contro ordinanze emesse in sede di procedimento sommario

(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 57, comma 2, e 58)

(v. punto 36)

2.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – «Fumus boni juris» – Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale – Ricorso contro una decisione dell’Agenzia europea per i medicinali che concede a un terzo l’accesso a relazioni di studi clinici – Motivi di ricorso vertenti sulla riservatezza delle informazioni coperte dal segreto commerciale e sull’applicabilità di una presunzione generale di applicazione di un’eccezione al diritto di accesso del pubblico ai sensi del regolamento n. 1049/2001 – Motivi di ricorso che denotano l’esistenza di questioni giuridiche complesse – Motivi prima facie non infondati

(Art. 278 TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 7, e n. 726/2004, artt. 36, 38, § 3, 39, § 10, 57, 73 e 76; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/82, artt. 13 e 13 bis)

(v. punti 59, 60, 67, 68, 7379)

3.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno prevedibile con sufficiente grado di probabilità – Valutazione nell’ambito del contenzioso sulla protezione di informazioni riservate – Invocazione della riservatezza di tutti i documenti in questione, considerati nel loro complesso – Esame da parte del giudice dell’Unione del rischio che si verifichi un danno grave e irreparabile sulla base di un’analisi complessiva dei documenti

(Artt. 278 TFUE, 279 TFUE e 339 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 7; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, primo trattino)

(v. punti 94, 95, 98, 102, 103)

4.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Danno pecuniario – Danno non quantificabile – Danno che non può essere riparato mediante un ricorso per risarcimento – Irreparabilità

(Artt. 268 TFUE, 278 TFUE, 279 TFUE e 340 TFUE)

(v. punto 117)

5.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Sospensione dell’esecuzione di una decisione dell’Agenzia europea per i medicinali che concede a un terzo l’accesso a relazioni di studi clinici – Preponderanza dell’interesse a mantenere la riservatezza delle informazioni in questione rispetto all’interesse pubblico ad avervi un accesso immediato – Soddisfacimento dell’interesse pubblico attraverso la pubblicazione di una sintesi non riservata

(Artt. 278 TFUE e 339 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 7; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, primo trattino)

(v. punti 127, 128, 132, 134)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) è condannata alle spese del procedimento di impugnazione.