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Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2009 - EREF/Commissione

(Causa T-40/08) 1

("Ricorso di annullamento - Rappresentanza tramite un avvocato non avente qualità di terzo - Irricevibilità")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. D. Fouquet)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Khan e B. Martenczuk, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 25 settembre 2007, C (2007) 4323 def., relativa alla misura C 45/2006 cui la Francia ha dato esecuzione nell'ambito della costruzione di una centrale nucleare ad opera della Areva NP per la Teollisuuden Voima Oy.

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

La European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione delle Comunità europee.

Non vi è più luogo a provvedere sulle istanze di intervento della Repubblica francese, della Repubblica di Finlandia, di Greenpeace France e di Greenpeace Nordic.

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1 - GU C 107 del 26.4.2008.