Language of document : ECLI:EU:C:2017:329

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MELCHIOR WATHELET

presentate il 3 maggio 2017 (1)

Causa C‑189/16

Boguslawa Zaniewicz-Dybeck

contro

Pensionsmyndigheten

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia)]

«Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale dei lavoratori migranti subordinati e dei loro familiari – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 46, paragrafo 2 – Articolo 47, paragrafo 1, lettera d) – Articolo 50 – Pensione garantita – Calcolo dei diritti alla pensione – Base di calcolo – Calcolo prorata – Importo teorico»






I.      Introduzione

1.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale del 23 marzo 2016 dello Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia), pervenuta presso la cancelleria della Corte il 4 aprile 2016, verte sull’interpretazione dell’articolo 46, paragrafo 2, e dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (2), come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (3) (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71») (4).

2.        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Zaniewicz-Dybeck e l’Agenzia di previdenza sociale riguardante il calcolo di una pensione di vecchiaia in forma di pensione garantita.

3.        Il giudice del rinvio si chiede in particolare se l’articolo 46, paragrafo 2, nonché l’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1408/71 vadano interpretati nel senso che, nel calcolare la pensione garantita svedese, si possa attribuire ai periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato membro dell’Unione europea un valore corrispondente al valore medio dei periodi di assicurazione compiuti in Svezia.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

4.        L’articolo 4 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Campo d’applicazione “ratione materiae”», dispone quanto segue:

«(…)

2. Il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi (…)

(…)»

5.        All’interno del titolo III, intitolato «Disposizioni specifiche alle varie categorie di prestazioni», il capitolo 3 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Vecchiaia e morte (pensioni)», ricomprende gli articoli da 44 a 51 bis.

6.        L’articolo 44 di tale regolamento, intitolato «Disposizioni generali concernenti la liquidazione delle prestazioni quando il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto alla legislazione di due o più Stati membri», dispone quanto segue:

«1.      I diritti a prestazioni di un lavoratore subordinato o autonomo che e' stato soggetto alla legislazione di due o più Stati membri, o dei suoi superstiti, sono determinati in conformità delle disposizioni del presente capitolo.

(…)».

7.        L’articolo 46 di detto regolamento, intitolato «Liquidazione delle prestazioni», così prevede:

«(…)

2.      Se le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni non sono soddisfatte se non dopo l’applicazione dell’articolo 45 e/o dell’articolo 40, paragrafo 3, si applicano le norme seguenti:

a)      l’istituzione competente calcola l’importo teorico della prestazione cui l’interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza, compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto, fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione. Se, in virtù di questa legislazione, l’importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo è considerato come l’importo teorico di cui alla presente lettera;

b)      l’istituzione competente determina quindi l’importo effettivo della prestazione in base all’importo teorico di cui alla lettera precedente, proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima che si avverasse il rischio, sotto la legislazione che essa applica, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti, prima che il rischio si avverasse, sotto la legislazione di tutti gli Stati membri in causa;

(…)».

8.        L’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, intitolato «Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni» dispone quanto segue:

«1.      Ai fini del calcolo dell’importo teorico e del “prorata” di cui all’articolo 46, paragrafo 2, si applicano le norme seguenti:

(…)

d)      l’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi sull’importo dei guadagni, dei contributi o delle maggiorazioni, determina i guadagni, i contributi o le maggiorazioni da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri sulla base della media dei guadagni, dei contributi o delle maggiorazioni accertata per i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che la suddetta istituzione applica;

(…)».

9.        L’articolo 50 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Attribuzione di un complemento quando la somma delle prestazioni dovute in virtù delle legislazioni dei vari Stati membri non raggiunge il minimo previsto dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede il beneficiario», dispone quanto segue:

«Il beneficiario di prestazioni al quale è stato applicato il presente capitolo non può, nello Stato nel cui territorio egli risiede e se una prestazione gli è dovuta secondo la legislazione di tale Stato, ricevere un importo di prestazioni inferiore a quello della prestazione minima fissata dalla legislazione di tale Stato per un periodo di assicurazione o di residenza pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione conformemente agli articoli precedenti. L’istituzione competente di tale Stato gli versa eventualmente, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un complemento pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del presente capitolo e l’importo della prestazione minima».

B.      Diritto svedese

10.      Il sistema pensionistico svedese si compone di varie parti. La presente causa riguarda la pensione di vecchiaia statale erogata in forma di pensione basata sui redditi, di pensione complementare e di pensione garantita.

11.      La pensione basata sui redditi e la pensione complementare sono prestazioni basate sugli importi dei guadagni. Esse sono essenzialmente prestazioni a carattere contributivo basate su un rapporto di lavoro.

12.      La pensione garantita è una prestazione destinata alle persone residenti ed è finanziata dal gettito fiscale. Essa mira a introdurre una nuova base minima di tutela per le persone prive di reddito o con reddito particolarmente basso. Secondo il giudice del rinvio, tale pensione, il cui importo è stabilito in base alla percezione di altri redditi da pensione, ha natura di prestazione sociale. Essa quindi si riduce gradualmente in funzione della percezione di una pensione basata sui redditi, di una pensione complementare e di determinate altre prestazioni. Una persona il cui reddito derivante dalle pensioni e dalle suddette prestazioni superi una determinata soglia non ha diritto alla pensione garantita.

13.      Le disposizioni nazionali relative alla pensione garantita pertinenti nella presente causa sono quelle della lagen (1998:702) om garantipension [legge (1998:702) sulla pensione garantita], che è stata sostituita dal socialförsäkringsbalken [codice di previdenza sociale (2010:110), in prosieguo: l’«SFB»].

14.      Il giudice del rinvio precisa che il capitolo 67, paragrafo 15, dell’SFB «stabilisce che (…) la pensione di vecchiaia basata sui redditi costituisce la base di calcolo della pensione garantita che l’assicurato ha diritto di ricevere per gli stessi anni, con le modifiche e le integrazioni stabilite da taluni paragrafi [del capitolo 67, paragrafi da 16 a 20, dell’SFB] (base di calcolo)» (5).

15.      L’importo di base della pensione garantita è fissato dal capitolo 2, paragrafo 7, dell’SFB. Tale importo è indicizzato in relazione al livello generale dei prezzi. Durante l’anno rilevante ai fini della presente causa, esso ammontava a SEK 39 400.

16.      Per raggiungere l’importo definitivo della pensione garantita, l’importo di base è soggetto agli aumenti e alle deduzioni previsti dal capitolo 67, paragrafi 23 e 24, dell’SFB.

17.      La pensione garantita viene pagata a una persona che abbia superato i 65 anni di età e che abbia compiuto un periodo assicurativo minimo di tre anni. Il periodo di assicurazione è inoltre determinato tenendo conto del periodo di residenza in Svezia. Il capitolo 67, paragrafo 25, dell’SFB stabilisce che, per le persone che non abbiano totalizzato 40 anni di periodi assicurativi per la pensione garantita, tutte le somme relative all’importo di base di cui ai paragrafi da 21 a 24 sono ridotte in una proporzione corrispondente al rapporto tra il periodo di assicurazione diviso per il numero 40 (calcolo prorata).

18.      Nelle sue istruzioni interne (istruzioni n. 2 del 2007, in prosieguo: le «istruzioni»), la Försäkringskassa (Cassa di previdenza sociale, Svezia), che in passato ha trattato talune questioni relative alle pensioni di vecchiaia, ha precisato che, «anche nel calcolo delle pensioni garantite in forma di pensione di vecchiaia per le persone nate a partire dal 1938, la Cassa di previdenza sociale, nel calcolare l’importo teorico, attribuisce a ciascun periodo di assicurazione compiuto in altri Stati membri interessati un valore previdenziale che corrisponde al valore previdenziale medio dei periodi assicurativi compiuti in Svezia. Dal 1o gennaio 2010 [l’Agenzia di previdenza sociale] tratta tutte le questioni relative alle pensioni di vecchiaia statali. Le istruzioni suddette (…) continuano a fornire orientamenti sul modo in cui detta Agenzia prende le sue decisioni» (6).

19.      Secondo il giudice del rinvio, in seguito all’adozione delle istruzioni, la Cassa di previdenza sociale ha effettuato il calcolo della pensione garantita, attribuendo a ciascun periodo di assicurazione compiuto in un altro Stato membro un valore previdenziale corrispondente al valore previdenziale medio dei periodi assicurativi compiuti in Svezia.

III. Fatti e questioni pregiudiziali

20.      La sig.ra Zaniewicz-Dybeck, di nazionalità polacca, è nata nel 1940 e ha lasciato la Polonia per stabilirsi in Svezia nel 1980. Ha lavorato in Polonia per 19 anni, ha vissuto in Svezia per 24 anni dove ha lavorato per 23 anni.

21.      Il 5 agosto 2008 la Cassa di previdenza sociale ha adottato un provvedimento avente ad oggetto la pensione di vecchiaia statale presentata dalla sig.ra Zaniewicz-Dybeck, in base al quale la pensione garantita calcolata era pari a zero SEK.

22.      In seguito a un reclamo della richiedente, con decisione del 1o settembre 2008, la Cassa di previdenza sociale ha confermato la sua posizione adducendo che la sig.ra Zaniewicz-Dybeck disponeva di periodi di assicurazione maturati sia in Svezia che in Polonia. Pertanto, la pensione garantita era stata calcolata, in parte, sulla base delle disposizioni nazionali svedesi e, in parte, sul principio del prorata di cui all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71.

23.      Il giudice del rinvio osserva che, sulla base dei redditi della sig.ra Zaniewicz-Dybeck di importo pari a SEK 75 216, è stato inizialmente attribuito alla pensione svedese un valore annuo di SEK 3 134 (SEK 75 216 / 24) per 24 anni di assicurazione in Svezia. Tale importo sarebbe stato poi moltiplicato per 40 annualità, limite massimo di assicurazione per la pensione garantita (SEK 3 134 × 40 = SEK 125 360). Le autorità svedesi avrebbero pertanto concluso che l’importo della rendita percepita dalla sig.ra Zaniewicz-Dybeck era troppo elevato per dare diritto al pagamento della pensione garantita.

24.      La sig.ra Zaniewicz-Dybeck ha impugnato la decisione della Cassa di previdenza sociale dinanzi al Förvaltningsrätten i Stockholm (tribunale amministrativo di Stoccolma, Svezia), il quale ha ritenuto che il calcolo effettuato dalla Cassa di previdenza sociale fosse conforme al regolamento n. 1408/71 e ha respinto il ricorso. La sig.ra Zaniewicz-Dybeck ha interposto appello avverso la sentenza del Förvaltningsrätten i Stockholm (tribunale amministrativo di Stoccolma) dinanzi al Kammarrätten i Stockholm (corte d’appello amministrativa di Stoccolma, Svezia), che ha respinto l’appello.

25.      La sig.ra Zaniewicz-Dybeck ha quindi proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio. Essa ha sottolineato che l’importo teorico della pensione garantita andava calcolato ai sensi del regolamento n. 1408/71, senza applicare le istruzioni della Cassa di previdenza sociale. Secondo la sig.ra Zaniewicz-Dybeck, poiché la pensione garantita svedese dipende unicamente dalla durata dell’intero periodo di assicurazione, dedotto l’importo già calcolato della pensione svedese basata sui redditi, l’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1408/71 non si applica al calcolo della pensione garantita. La sig.ra Zaniewicz-Dybeck ha rilevato che il metodo di calcolo indicato nella presa di posizione pregiudicava un ampio numero di persone immigrate da altri Stati membri dell’Unione che percepivano pensioni basate sui redditi di importo particolarmente ridotto.

26.      Secondo l’Agenzia di previdenza sociale, i periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato membro danno diritto a percepire una pensione da quest’ultimo e, poiché la pensione garantita è, per sua natura, complementare, il calcolo della pensione senza l’applicazione dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1408/71 comporterebbe una sovracompensazione del beneficiario della pensione che abbia compiuto periodi di assicurazione in un altro Stato membro, in quanto la sua pensione garantita sarebbe superiore a quella erogata ad una persona che non abbia compiuto siffatti periodi.

27.      Inoltre, secondo tale Agenzia, se non fosse possibile attribuire un valore previdenziale ai periodi di assicurazione compiuti all’estero, ciò porterebbe a conferire a detti periodi un valore previdenziale più basso (in pratica, un valore nullo) di quello attribuito ai corrispondenti periodi di assicurazione compiuti in Svezia. Essa ha ritenuto che non fosse ragionevole pagare la pensione garantita, che è una tutela minima calcolata in funzione del reddito, senza fare riferimento né al valore previdenziale attribuito ai periodi assicurativi compiuti all’estero né alle pensioni basate sui redditi erogate da un altro Stato membro dell’Unione. L’Agenzia di previdenza sociale ha osservato che, per effetto dell’applicazione di tale metodo di calcolo, il titolare di una pensione basata sui redditi, erogata da un altro Stato membro dell’Unione, riceverebbe quindi una pensione garantita svedese di importo superiore a quella cui avrebbe diritto se avesse totalizzato i suoi periodi di assicurazione e di lavoro ai fini della pensione basata sui redditi unicamente in Svezia.

28.      A sostegno della propria domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ha precisato che, nella «sentenza pronunciata nella causa Conti — del 22 ottobre 1998 — (C‑143/97, EU:C:1998:501), la Corte ha statuito che non è lecito sottrarre le clausole di riduzione nazionali alle condizioni e ai limiti di applicazione imposti dal regolamento n. 1408/71, qualificandole clausole di calcolo. Una norma nazionale dev’essere qualificata clausola di riduzione se il calcolo che essa impone ha la conseguenza di ridurre l’importo della pensione alla quale l’interessato può aver diritto in conseguenza del fatto che egli beneficia di una prestazione in un altro Stato membro (punti 24 e 25)» (7). Il giudice del rinvio ha aggiunto che in «Svezia, da tale sentenza è stata tratta la conclusione che la riduzione graduale della pensione garantita in funzione della pensione di vecchiaia basata sui redditi non [andava] considerata una norma di calcolo ma una clausola di riduzione ai sensi del regolamento n. 1408/71 (…). In questo contesto le autorità svedesi hanno finalmente applicato tali norme in modo tale da non ridurre l’importo della pensione garantita a causa delle pensioni erogate da altri Stati membri [dell’Unione]. Si procede invece al calcolo prorata dei diritti alla pensione garantita delle persone che hanno prestato lavoro sia in Svezia sia in altri Stati membri [dell’Unione]» (8).

29.      Il giudice del rinvio rileva che, a seguito dell’adozione delle istruzioni (9), tale calcolo è stato effettuato in modo da attribuire a ciascun periodo di assicurazione compiuto in un altro Stato membro un valore previdenziale corrispondente al valore previdenziale medio dei periodi assicurativi compiuti in Svezia.

30.      Secondo il giudice del rinvio, la questione che si pone nella presente causa è se l’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1408/71 debba applicarsi al caso di specie e, in caso di risposta affermativa, se ai periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato membro dell’Unione possa essere attribuito un valore fittizio delle annualità pensionistiche corrispondente al valore medio dei periodi di assicurazione compiuti in Svezia secondo il calcolo prorata da effettuarsi in forza dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento medesimo.

31.      In tale contesto, lo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se le disposizioni di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1408/71 vadano interpretate nel senso che, nel calcolare la pensione garantita svedese, si possa attribuire ai periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato membro un valore previdenziale che corrisponde al valore medio dei periodi compiuti in Svezia, allorché l’autorità competente applica un calcolo prorata ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, di detto regolamento.

2)      In caso di risposta negativa alla prima questione, se, nel calcolare la pensione garantita, l’istituzione competente possa tenere conto di un reddito da pensione che l’assicurato percepisce da un altro Stato membro senza incorrere in una violazione delle disposizioni del regolamento n. 1408/71».

IV.    Procedimento dinanzi alla Corte

32.      L’Agenzia di previdenza sociale, il Regno di Svezia, la Repubblica ceca e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. I medesimi, fatta salva la Repubblica ceca, hanno formulato osservazioni orali all’udienza tenutasi il 9 marzo 2017.

V.      Analisi

A.      Osservazioni preliminari

33.      Le due questioni sottoposte dal giudice del rinvio vertono sul calcolo dei diritti alla pensione garantita svedese e sull’eventuale applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1408/71.

34.      Al fine di rispondere a tali questioni, si deve ricordare che il regolamento n. 1408/71 non organizza un regime comune di previdenza sociale, ma lascia sussistere regimi nazionali distinti e ha come solo obiettivo quello di assicurare un coordinamento tra questi ultimi. Pertanto, secondo costante giurisprudenza, gli Stati membri conservano la loro competenza a disciplinare i loro sistemi di previdenza sociale. Di conseguenza, in mancanza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro determinare, segnatamente, le condizioni cui è subordinato il diritto a prestazioni. Nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri devono nondimeno rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà riconosciuta a qualsiasi cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri (10).

35.      A tal riguardo si deve osservare che il regolamento n. 1408/71 non impone agli Stati membri di prevedere una prestazione minima di vecchiaia come la pensione garantita svedese. Tuttavia, da una giurisprudenza costante emerge che, sebbene il regolamento n. 1408/71 presupponga che «non tutte le legislazioni comportino necessariamente prestazioni minime del tipo considerato [dalla legislazione svedese]» (11), lo stesso regolamento si applica a tali prestazioni (12) allorquando esse siano previste da una legislazione nazionale.

36.      Inoltre, occorre ricordare che la pensione garantita è calcolata applicando all’importo di base di cui al capitolo 2, paragrafo 7, dell’SFB aumenti e detrazioni previsti dal capitolo 67, paragrafi 23 e 24, dell’SFB. Dal fascicolo depositato dinanzi alla Corte emerge che tali aumenti e tali detrazioni hanno lo scopo di prendere in considerazione, in particolare, la situazione personale (13) e gli altri redditi da pensione della persona interessata. Ne consegue che la pensione garantita non è un importo fisso e che il calcolo della stessa dipende dalle circostanze specifiche della persona interessata. Malgrado l’importo variabile della pensione garantita, che può ammontare a SEK 0 se il reddito della persona in questione è molto elevato, essa mira (14) ad assicurare un reddito di base per le persone che ricevono una pensione complementare e professionale poco elevata (15). Poiché è necessario qualificare la prestazione minima in questione, ritengo che essa costituisca una prestazione di vecchiaia non contributiva ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 e che, in tal caso, conformemente all’articolo 44 di quest’ultimo, i diritti del beneficiario vadano determinati secondo le disposizioni del capitolo 3, titolo III, del medesimo regolamento e, in particolare, secondo gli articoli 46 e 51 bis (16).

37.      Rilevo che, all’udienza del 9 marzo 2017, il Regno di Svezia ha insistito sul fatto che la pensione garantita faceva parte del regime pensionistico statale. A mio avviso, tuttavia, e contrariamente a quanto sembra sostenere il Regno di Svezia, la pensione garantita non costituisce una prestazione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1408/71. Poiché la pensione garantita è finanziata dal gettito fiscale (17), essa non viene calcolata sulla base dei contributi propri dei beneficiari e della durata della loro affiliazione al regime assicurativo (18). Inoltre, dalle disposizioni relative alla concessione della pensione garantita emerge che essa non viene versata unicamente ai beneficiari di una pensione di vecchiaia professionale e/o complementare (19). Infatti, la pensione garantita viene pagata alle persone che abbiano superato i 65 anni di età e compiuto un periodo assicurativo minimo di tre anni, determinato in base al periodo di residenza in Svezia e ad eventuali altri redditi da pensione della persona interessata.

38.      Inoltre, il Regno di Svezia ha addotto l’esistenza di un’altra prestazione di vecchiaia per garantire un reddito minimo di sussistenza. Mi sembra che quest’ultima prestazione non sia oggetto del caso di specie, salvo verifica da parte del giudice del rinvio. Inoltre, essa è prevista dall’articolo 4, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 1408/71, che riguarda le «prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo corrisposte nell’ambito di una legislazione che (…) presenta caratteristiche della legislazione in materia sia di sicurezza sociale (…) che dell’assistenza sociale» e che sono elencate nell’allegato II bis di tale regolamento, vale a dire l’«[a]ssegno di sussistenza alle persone anziane (legge 2001: 853) (20).

39.      In ogni caso, dalle sentenze del 22 aprile 1993, Levatino (C‑65/92, EU:C:1993:149, punto 21) nonché del 24 settembre 1998, Stinco e Panfilo (C‑132/96, EU:C:1998:427, punti da 19 a 21) emerge che l’articolo 46, paragrafo 2, e l’articolo 50 del regolamento n. 1408/71 si applicano alle prestazioni di cui all’articolo 4, comma 2 e all’articolo 4, comma 2 bis, di tale regolamento.

B.      Sulle questioni pregiudiziali

1.      Sulla prima questione

40.      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio si domanda essenzialmente se, allorché l’autorità competente applica un calcolo prorata alla pensione garantita svedese ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, si possa attribuire ai periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato membro, nel caso di specie in Polonia, un valore previdenziale che corrisponde al valore medio dei periodi di assicurazione compiuti in Svezia ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento.

41.      Poiché l’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1408/71 costituisce una regola complementare per il calcolo dell’importo teorico e del prorata di cui all’articolo 46, paragrafo 2, di tale regolamento e deve quindi essere interpretato alla luce di quest’ultima disposizione (21), è innanzitutto necessario verificare se e, in caso affermativo, in che modo l’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 si applichi ai fini del calcolo della pensione garantita svedese (22).

42.      Qualora il diritto a una prestazione sia subordinato, secondo la legislazione di uno Stato membro, al compimento di periodi di assicurazione, l’articolo 45 del regolamento n. 1408/71 richiede che l’istituzione competente di tale Stato membro, la cui legislazione subordina l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, tenga conto dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni Stato membro come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica. In altri termini, i periodi assicurativi compiuti in vari Stati membri devono essere cumulati (23).

43.      In un caso siffatto è applicabile l’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71. Esso prevede che l’istituzione competente calcoli l’importo teorico della prestazione cui l’interessato ha diritto come se tutti i periodi in cui esso ha lavorato in Stati membri diversi fossero stati compiuti nello Stato membro dell’istituzione competente.

44.      Ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1408/71, l’istituzione competente determina quindi l’importo effettivo della prestazione in base all’importo teorico proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione e/o di residenza nello Stato membro dell’istituzione competente, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione e/o di residenza compiuti nei vari Stati membri (24).

45.      Dal fascicolo depositato dinanzi alla Corte emerge che, al fine di stabilire se la sig.ra Zaniewicz-Dybeck, che aveva compiuto periodi di assicurazione e/o di residenza in Polonia e in Svezia, avesse il diritto alla pensione garantita svedese, la Cassa di previdenza sociale ha applicato un metodo di ripartizione (definito «calcolo prorata») (25) all’importo delle pensioni svedesi basate sui redditi (26) (pensione basata sui redditi e complementare) (vale a dire un importo di SEK 75 216) (27), e ciò conformemente al capitolo 67, paragrafo 25, dell’SFB e alle istruzioni. Tale calcolo ha prodotto un risultato nettamente superiore a quest’ultimo importo (vale a dire un importo di SEK 125 360) (28), ossia troppo elevato per attribuire il diritto a una pensione garantita.

46.      Tale metodo (29) non è corretto giacché, a mio avviso, il diritto di percepire la pensione garantita svedese deve essere valutato ai sensi della legge svedese, nonché dell’articolo 50 del regolamento n. 1408/71 (30), senza applicare il metodo di ripartizione previsto dal capitolo 67, paragrafo 25, dell’SFB e dalle istruzioni.

47.      Dato che il regolamento n. 1408/71 non richiede che gli Stati membri prevedano prestazioni minime di vecchiaia come la pensione garantita svedese, non tutte le legislazioni comportano necessariamente tali prestazioni minime. Sarebbe dunque poco comprensibile che l’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 imponesse norme specifiche e dettagliate per il calcolo della prestazione minima (31).

48.      Invece, l’importo della pensione garantita svedese, calcolato conformemente alla legislazione nazionale (32), deve essere preso in considerazione ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 (33) al fine di calcolare la pensione svedese basata sui redditi, senza applicare il metodo di ripartizione previsto dal capitolo 67, paragrafo 25, dell’SFB e dalle istruzioni.

49.      Si deve sottolineare che, al punto 21 della sentenza del 24 settembre 1998, Stinco e Panfilo (C‑132/96, EU:C:1998:427) (34), la Corte ha statuito «che una prestazione minima garantita dalla normativa di uno Stato membro d[oveva] essere presa in considerazione nel calcolo dell’importo teorico previsto dall’[articolo 46, paragrafo 2, lettera a)], del regolamento n. 1408/71» (35).

50.      Infatti, dalle sentenze del 24 settembre 1998, Stinco e Panfilo (C‑132/96, EU:C:1998:427, punto 22) nonché del 21 luglio 2005, Koschitzki (C‑30/04, EU:C:2005:492, punto 23) emerge che, ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, l’ente competente deve prendere in considerazione, per determinare l’importo teorico della pensione assunto come base di calcolo del prorata, un’integrazione destinata a garantire il raggiungimento della pensione garantita o minima prevista dalla normativa nazionale.

51.      Il calcolo che deve essere effettuato ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71 «mira a garantire al lavoratore l’importo teorico massimo cui avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione fossero stati compiuti nello Stato interessato» (36).

52.      Pertanto, se l’importo teorico della pensione assunto come base di calcolo della pensione prorata cui avrebbe diritto la sig.ra Zaniewicz-Dybeck se essa avesse lavorato in Svezia per tutta la sua vita professionale è inferiore all’importo della pensione garantita calcolato secondo la normativa svedese, all’importo teorico deve essere aggiunto un importo integrativo o un complemento al fine di raggiungere l’importo della pensione garantita.

53.      Posto che la pensione svedese basata sui redditi si basa «sull’importo dei guadagni, dei contributi o delle maggiorazioni», ritengo che dalla formulazione dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1408/71, che è una disposizione imperativa, emerga chiaramente che, nel calcolare l’importo teorico della pensione assunto come base di calcolo della pensione prorata ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, l’istituzione competente (37) debba determinare l’importo dei guadagni, dei contributi o delle maggiorazioni da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione e/o di residenza compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri (38), in base all’importo dei guadagni, dei contributi o delle maggiorazioni, accertato per i periodi di assicurazione e/o di residenza compiuti sotto la legislazione che tale istituzione applica (39). Infatti, l’applicazione dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1408/71 garantisce che la base per il calcolo in questione sia per il lavoratore migrante la stessa che gli sarebbe stata applicata se non avesse esercitato il diritto alla libera circolazione, come la Corte ha già statuito conformemente all’obiettivo fissato dall’articolo 48 TFUE (40).

54.      Inoltre, occorre rilevare che, a seguito dell’applicazione del metodo di ripartizione di cui all’articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1408/71, il vantaggio relativo al fatto che all’importo teorico della pensione assunto come base di calcolo della pensione prorata si aggiunga eventualmente un importo integrativo o un complemento al fine di raggiungere l’importo della pensione garantita svedese è strettamente limitato ai periodi di assicurazione della sig.ra Zaniewicz-Dybeck in Svezia, il che esclude ogni asserita sovracompensazione (41).

55.      In conclusione, ritengo che il diritto di percepire una prestazione minima di vecchiaia come la pensione garantita svedese debba essere valutato conformemente alla legislazione svedese, senza applicare il metodo di ripartizione previsto dal capitolo 67, paragrafo 25, dell’SFB, dalle istruzioni, e dall’articolo 50 del regolamento n. 1408/71. Nel calcolare l’importo teorico della pensione assunto come base di calcolo della pensione prorata ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, l’istituzione competente deve prendere in considerazione una prestazione minima di vecchiaia garantita dalla legislazione del proprio Stato membro al fine di garantire al lavoratore l’importo teorico massimo della pensione assunto come base di calcolo della pensione prorata cui egli avrebbe avuto diritto se tutti i suoi periodi di assicurazione fossero stati compiuti nello Stato in questione. Inoltre, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1408/71, nel calcolo di tale importo teorico l’istituzione competente deve determinare l’importo dei guadagni, dei contributi o delle maggiorazioni da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione e/o di residenza compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, sulla base dell’importo dei guadagni, dei contributi o delle maggiorazioni, accertato per i periodi di assicurazione e/o di residenza compiuti sotto la legislazione che tale istituzione applica.

2.      Sulla seconda questione

56.      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio si chiede se il regolamento n. 1408/71 preveda che l’istituzione competente, nel calcolare il diritto a una pensione garantita, possa tenere conto dei redditi da pensione che l’assicurato percepisce da un altro Stato membro.

57.      Per rispondere a tale quesito, ritengo che sia necessario ricordare il titolo e la formulazione dell’articolo 50 del regolamento n. 1408/71 che figurano al paragrafo 9 delle presenti conclusioni (42).

58.      Ai punti 5 e 6 della sentenza del 30 novembre 1977, Torri (64/77, EU:C:1977:197), la Corte ha statuito che l’articolo 50 del regolamento n. 1408/71 «contempla[va] [l’ipotesi] (…) di un lavoratore che, avendo svolto nei vari Stati membri ai cui sistemi previdenziali egli è stato soggetto periodi d’attività piuttosto brevi, ha diritto a percepire dai suddetti Stati prestazioni il cui importo totale non può garantirgli un equo tenore di vita». «Per ovviare a questa situazione il suddetto articolo dispone che, quando la legislazione dello Stato di residenza stabilisce una prestazione minima, la prestazione dovuta da tale Stato sia maggiorata d’un complemento pari alla differenza fra la somma delle prestazioni dovute dai vari Stati ai cui sistemi previdenziali il lavoratore è stato soggetto e la prestazione minima» (43).

59.      Ne consegue che, nel calcolare i diritti alla pensione garantita svedese, la Cassa di previdenza sociale, salvo nel caso in cui si debba versare un importo più elevato (44), può tenere in considerazione i redditi da pensione che la sig.ra Zaniewicz-Dybeck percepisce da un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 50 del regolamento n. 1408/71 (45). Inoltre, tale disposizione prevede che la Cassa di previdenza sociale debba tenere conto di tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza della sig.ra Zaniewicz-Dybeck presi in considerazione per la liquidazione, in particolare, delle prestazioni di vecchiaia. Ne consegue che i periodi di assicurazione e/o di residenza della sig.ra Zaniewicz-Dybeck in Polonia e in Svezia devono essere presi in considerazione (46).

60.      La facoltà per l’istituzione competente di tener conto delle prestazioni di vecchiaia percepite in un altro Stato membro, nonché dei periodi di assicurazione e/o di residenza, esclude ogni asserita sovracompensazione (47).

61.      In conclusione, ritengo che l’articolo 50 del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che, nel calcolare i diritti a una prestazione minima di vecchiaia, l’istituzione competente può prendere in considerazione redditi da pensione che l’assicurato percepisce da un altro Stato membro.

VI.    Conclusione

62.      Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sottoposte dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia) nel seguente modo:

1)      Il diritto di ricevere una prestazione minima di vecchiaia deve essere valutato in conformità alla normativa nazionale applicabile, nonché all’articolo 50 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, senza applicare il metodo di ripartizione previsto dal capitolo 67, paragrafo 25, della lagen (1998:702) om garantipension [legge (1998:702) sulla pensione garantita], che è stata sostituita dal socialförsakringsbalken [codice di previdenza sociale (2010:110)] e dalle istruzioni n. 2 del 2007 della Försäkringskassan (Cassa di previdenza sociale, Svezia).

Nel calcolare l’importo teorico della pensione assunto come base di calcolo della pensione prorata ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, l’istituzione competente deve tener conto di una prestazione minima di vecchiaia garantita dalla normativa del proprio Stato membro al fine di garantire al lavoratore l’importo teorico massimo della pensione assunto come base di calcolo della pensione prorata cui egli avrebbe avuto diritto se tutti i suoi periodi di assicurazione fossero stati compiuti nello Stato interessato.

L’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, deve essere interpretato nel senso che, nel calcolare tale importo teorico, l’istituzione competente deve determinare l’importo dei guadagni, dei contributi o delle maggiorazioni da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione e/o di residenza compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, sulla base dell’importo dei guadagni, dei contributi o delle maggiorazioni, accertato per i periodi di assicurazione e/o di residenza compiuti sotto la legislazione che tale istituzione applica.

2)      L’articolo 50 del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, deve essere interpretato nel senso che, nel calcolare i diritti a una prestazione minima di vecchiaia, l’istituzione competente può prendere in considerazione i redditi da pensione che l’assicurato percepisce da un altro Stato membro.


1      Lingua originale: il francese.


2      GU 1997, L 28, pag. 1.


3      GU 2006, L 392, pag. 1.


4      Il regolamento n. 1408/71 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1 e rettifica GU 2004, L 200, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU 2009, L 284, pag. 43, in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»). Quest’ultimo regolamento è applicabile, ai sensi dell’articolo 91 dello stesso, dalla data di entrata in vigore del suo regolamento di applicazione. Il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004 (GU 2009, L 284, pag. 1), è entrato in vigore il 1o maggio 2010. Poiché la domanda per ricevere la pensione di vecchiaia statale presentata dalla sig.ra Boguslawa Zaniewicz-Dybeck il 5 agosto 2008 è stata esaminata dal Pensionsmyndigheten (Agenzia di previdenza sociale, Svezia) e la sua pensione garantita è stata calcolata pari a 0 corone svedesi (SEK), ritengo che il regolamento n. 1408/71 sia applicabile ratione temporis alla controversia di cui al procedimento principale. In ogni caso, l’articolo 46, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 50 del regolamento n. 1408/71 nel complesso corrispondono all’articolo 52, paragrafo 1, all’articolo 56, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 58 del regolamento n. 883/2004.


5      V. punto 18 della domanda di pronuncia pregiudiziale.


6      V. punto 22 della domanda di pronuncia pregiudiziale.


7      V. punto 29 della domanda di pronuncia pregiudiziale.


8      V. punto 30 della domanda di pronuncia pregiudiziale.


9      V. paragrafo 18 delle presenti conclusioni.


10      V. sentenza del 21 febbraio 2013, Salgado González (C‑282/11, EU:C:2013:86, punti da 35 a 37 e la giurisprudenza ivi citata).


11      Sentenza del 30 novembre 1977, Torri (64/77, EU:C:1977:197, punto 7).


12      V., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 1981, Browning (22/81, EU:C:1981:316, punto 10).


13      Ad esempio, il suo stato civile.


14      Secondo il giudice del rinvio, «[la pensione garantita] mira a introdurre una nuova base minima di tutela per le persone prive di reddito o con reddito particolarmente basso. Tale pensione ha quindi natura di prestazione previdenziale. La pensione garantita si riduce gradualmente in base alla percezione di altri redditi da pensione. Esiste quindi una riduzione graduale del trattamento pensionistico in funzione della percezione di una pensione basata sui redditi, di una pensione complementare e di altre determinate prestazioni. Una persona il cui reddito superi una determinata soglia non ha diritto alla pensione garantita». V. punto 3 della domanda di pronuncia pregiudiziale.


15      Nelle proprie osservazioni scritte, il Regno di Svezia ha sostenuto che «[il] fondamento della pensione statale svedese è che si acquisisce il diritto alla propria pensione attraverso il lavoro e i contributi. Per vari motivi, non tutti hanno questa possibilità e, per tale ragione, esiste una pensione garantita integrativa, definita nell’ambito del regime pensionistico statale, per coloro che hanno acquisito il diritto a una pensione svedese basata su redditi particolarmente bassi o che non ne hanno affatto acquisito il diritto. Tale pensione garantita integrativa consiste proprio in un importo garantito che viene pagato solo alla persona che non ha potuto acquisire il diritto alla propria pensione svedese. Pertanto, la prestazione dipende dal reddito della persona nel senso che essa viene dedotta dall’importo della pensione acquisita dalla stessa. (…) Se una persona percepisce già un sufficiente reddito da pensione, non dovrà essere versata alcuna pensione garantita». V. punto 7 delle osservazioni del Regno di Svezia.


16      V. sentenza del 22 aprile 1993, Levatino (C‑65/92, EU:C:1993:149, punto 21).


17      Di conseguenza, essa non ha le stesse fonti di finanziamento delle pensioni di vecchiaia professionali e complementari. V., a contrario, sentenza del 20 gennaio 2005, Noteboom (C‑101/04, EU:C:2005:51, punto 27).


18      Al punto 14 della sentenza del 5 luglio 1983, Valentini (171/82, EU:C:1983:189), la Corte ha stabilito che «le prestazioni di vecchiaia contemplate dagli artt. 4, n. 1, lett. c), e 46 del regolamento n. 1408/71 sono essenzialmente caratterizzate dal fatto ch’esse mirano a garantire i mezzi di sussistenza a coloro che, raggiunta una certa età, cessano l’attività lavorativa e non sono più tenuti a restare a disposizione degli organi amministrativi competenti in materia di occupazione. Inoltre, il sistema del cumulo e della ripartizione prorata delle prestazioni, previsto dall’art. 46, è basato sul presupposto che tali prestazioni sono normalmente finanziate e acquisite in base a contributi propri dei beneficiari e calcolate in funzione della durata della loro affiliazione al regime assicurativo». Il corsivo è mio. V., altresì, sentenza del 18 dicembre 2007, Habelt e a. (C‑396/05, EU:C:2007:810, punti da 66 a 69) sui periodi di contribuzione.


19      Ne consegue che la pensione garantita non ha necessariamente gli stessi beneficiari della pensione di vecchiaia professionale e complementare. V., a contrario, sentenza del 20 gennaio 2005, Noteboom (C‑101/04, EU:C:2005:51, punto 27). Infatti, la pensione garantita può essere versata a persone che non percepiscono alcun reddito, in particolare nessuna pensione di vecchiaia. V., in tal senso, paragrafo 12 delle presenti conclusioni.


20      V. sentenza del 29 aprile 2004, Skalka (C‑160/02, EU:C:2004:269, punti 25 e 26). Ai sensi dell’articolo 10 bis del regolamento n. 1408/71, le persone alle quali è applicabile tale regolamento beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all’articolo 4, paragrafo 2 bis, dello stesso esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono. Ne consegue che tali prestazioni non sono «esportabili».


21      V., per analogia, sentenze del 9 ottobre 1997, Naranjo Arjona e a. (da C‑31/96 a C‑33/96, EU:C:1997:475, punto 20) nonché del 21 febbraio 2013, Salgado González (C‑282/11, EU:C:2013:86, punto 42).


22      Al punto 43 della sentenza del 21 febbraio 2013, Salgado González (C‑282/11, EU:C:2013:86), la Corte ha statuito che «gli articoli 46, paragrafo 2, e 47, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 devono essere interpretati alla luce dell’obiettivo perseguito dall’articolo 48 TFUE, che comporta in particolare che i lavoratori emigranti non debbano subire una riduzione dell’importo delle prestazioni previdenziali per il fatto di aver esercitato il loro diritto alla libera circolazione». Il corsivo è mio.


23      Ne consegue che, ai sensi dell’articolo 45 del regolamento n. 1408/71, la sig.ra Zaniewicz-Dybeck può chiedere il cumulo dei propri periodi di assicurazione compiuti in Polonia e in Svezia, in particolare, per l’acquisizione del diritto a una pensione basata sul reddito e a una pensione complementare.


24      Un esempio concreto di tale metodo è stato fornito al paragrafo 5 delle conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Stinco e Panfilo (C‑132/96, EU:C:1997:436), il quale prevede: «Pertanto, se una persona ha lavorato per 10 anni nello Stato membro A e per 20 anni nello Stato membro B, in tal caso anche se in base alla normativa dello Stato membro A non avesse diritto a una pensione per un periodo di assicurazione di 10 anni (ad esempio, perché tale Stato richiede 15 anni di lavoro nel suo territorio), in forza dell’art. 46, n. 2, tale persona avrebbe diritto nello Stato membro A ad un terzo della prestazione che gli spetterebbe se avesse ivi lavorato per 30 anni. La prima fase della procedura così descritta [cioè il calcolo dell’importo teorico in base all’art. 46, n. 2, lett. a)] è conosciuta come cumulo e la seconda fase [cioè il calcolo della prestazione prorata in base all’art. 46, n. 2, lett. b)] come ripartizione».


25      V. paragrafo 17 delle presenti conclusioni.


26      V. paragrafo 23 delle presenti conclusioni. In altri termini, nel calcolare il diritto alla pensione garantita della sig.ra Zaniewicz-Dybeck, la Cassa di previdenza sociale non ha considerato l’importo della pensione di vecchiaia che le era stata concessa per i suoi periodi di assicurazione compiuti in Polonia.


27      V. paragrafi 17 e 18 delle presenti conclusioni. V., altresì, paragrafo 23 delle presenti conclusioni.


28      V. paragrafo 23 delle presenti conclusioni. Salvo verifica del giudice del rinvio, mi sembra che, utilizzando tale metodo, la Cassa di previdenza sociale abbia in qualche modo simulato un importo teorico per la pensione garantita della sig.ra Zaniewicz-Dybeck. Ciò ricorda il metodo di cumulo e di ripartizione di cui all’articolo 46, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 1408/71.


29      Supponendo che la pensione garantita sia di EUR 100 per un periodo di assicurazione di 40 anni nello Stato membro A e che X abbia una pensione di vecchiaia di EUR 70 nello Stato membro A (per un periodo di assicurazione di 20 anni) e di EUR 10 nello Stato B (per un periodo di assicurazione di 20 anni), conformemente al metodo previsto dal capitolo 67, paragrafo 25, dell’SFB e dalle istruzioni, X non avrebbe diritto, per i suoi 40 anni di periodi assicurativi negli Stati membri A e B, ad alcun importo integrativo per raggiungere l’importo della pensione garantita. Infatti, secondo tale metodo, il valore annuale della sua pensione nello Stato membro A sarebbe di EUR 3,5 (70 / 20). Se tale importo viene moltiplicato per la durata massima di 40 anni per la pensione garantita, l’importo risultante è superiore alla pensione garantita (ossia, 3,5 × 40 = EUR 140). Per l’applicazione di detto metodo nel procedimento principale, v. il paragrafo 23 delle presenti conclusioni.


30      V. paragrafi da 56 a 60 delle presenti conclusioni per quanto riguarda l’articolo 50 del regolamento n. 1408/71. Infatti, detto articolo 50 prevede norme specifiche per la valutazione del diritto alla pensione ed eventualmente il calcolo di un complemento al fine di garantire ai beneficiari di prestazioni, segnatamente di vecchiaia, di percepire una somma pari all’importo di una prestazione minima fissata dallo Stato di residenza, come la pensione garantita svedese. Inoltre, tale disposizione prevede che si tengano in considerazione le prestazioni dovute da altri Stati membri nonché la durata dei periodi di assicurazione o di residenza del beneficiario in tali altri Stati membri. V., a contrario, osservazioni dell’Agenzia di previdenza sociale ai paragrafi 26 e 27 delle presenti conclusioni, dove si adduce un rischio di sovracompensazione connesso al fatto che, nel calcolare la pensione garantita svedese, non si possa considerare, da un lato, il valore previdenziale degli anni di assicurazione compiuti in un altro Stato membro e, dall’altro, le pensioni basate sui redditi pagate da un altro Stato membro.


31      V., per analogia, sentenza del 21 luglio 2005, Koschitzki (C‑30/04, EU:C:2005:492, punti 31 e 32).


32      V. paragrafo 16 delle presenti conclusioni.


33      V. punto 31 della sentenza del 21 luglio 2005, Koschitzki (C‑30/04, EU:C:2005:492), in cui la Corte ha statuito che «[l]’obbligo di prendere in considerazione l’integrazione medesima non implica[va] l’obbligo di attribuirle un contenuto diverso da quello che possiede ai sensi della normativa nazionale».


34      V. altresì, in tal senso, punto 23 della sentenza del 21 luglio 2005, Koschitzki (C‑30/04, EU:C:2005:492). Occorre notare che la Corte ha dichiarato, al punto 27 della sentenza del 22 aprile 1993, Levatino (C‑65/92, EU:C:1993:149), che, ove uno Stato membro fornisca prestazioni quali una pensione garantita o una pensione minima, l’articolo 46 si applica per la determinazione di tali prestazioni. La Corte ha affermato che il regolamento n. 1408/71 «rispecchia la volontà del legislatore [dell’Unione] di ricomprendere le prestazioni di vecchiaia non contributive, quali il reddito garantito, nella sfera d’applicazione dell’art. 46». «Da un lato, l’art. 4, n. 2, del regolamento dispone espressamente che quest’ultimo si applica ai regimi contributivi e non contributivi riguardanti le prestazioni di vecchiaia». «Dall’altro, l’art. 46 del regolamento contiene, nel n. 2, lett. a), norme specifiche per la determinazione del cosiddetto importo “teorico” delle prestazioni non contributive». V. sentenza del 22 aprile 1993, Levatino (C‑65/92, EU:C:1993:149, punti da 24 a 26).


35      La prestazione in questione in tale causa era prevista dall’articolo 4, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 1408/71.


36      Sentenza del 21 luglio 2005, Koschitzki (C‑30/04, EU:C:2005:492, punto 28).


37      Vale a dire, nel caso di specie, la Cassa di previdenza sociale.


38      Vale a dire, nel caso di specie, in Polonia.


39      Vale a dire, nel caso di specie, la normativa svedese applicata dalla Cassa di previdenza sociale.


40      V., per analogia, sentenza del 9 ottobre 1997, Naranjo Arjona e a. (da C‑31/96 a C‑33/96, EU:C:1997:475, punti 20 e 21).


41      V. paragrafi 26 e 27 delle presenti conclusioni.


42      Rilevo che, al punto 20 della sentenza del 24 settembre 1998, Stinco e Panfilo (C‑132/96, EU:C:1998:427), la Corte ha stabilito che «l’operazione di cui all’art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, relativo alla determinazione dell’importo teorico di una pensione, è distinta dalla problematica considerata all’art. 50, che riguarda l’attribuzione di una prestazione supplementare che va oltre il minimo dovuto in forza delle norme ordinarie di una determinata legislazione nazionale». V. altresì sentenza del 17 dicembre 1981, Browning (22/81, EU:C:1981:316, punti 13 e 14). Ne consegue che il fatto che all’importo teorico della pensione utilizzato per il calcolo della pensione prorata si aggiunga eventualmente un complemento o un importo integrativo al fine di raggiungere l’importo di una prestazione minima, ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1408/71, prescinde dall’applicazione dell’articolo 50 di tale regolamento. Infatti, l’importo di una prestazione minima, come la pensione garantita svedese, è rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1408/71 nonché dell’articolo 50 di tale regolamento.


43      Il corsivo è mio.


44      Supponendo che la pensione garantita sia di EUR 100 per un periodo di assicurazione di 40 anni in uno Stato membro A e che X abbia una pensione di vecchiaia di EUR 70 nello Stato membro A (per un periodo di assicurazione di 20 anni) e di EUR 10 nello Stato B (per un periodo di assicurazione di 20 anni), X ha diritto a un importo integrativo di EUR 20 nello Stato membro A [vale a dire, EUR 100 – (EUR 70 + EUR 10)] ai sensi dell’articolo 50 del regolamento n. 1408/71. Se i periodi di assicurazione nello Stato membro B non venissero presi in considerazione, l’importo integrativo sarebbe pari a 30.


45      Posto che l’articolo 50 del regolamento n. 1408/7 prevede specificamente che siano considerati tali redditi, esso non costituisce una clausola di riduzione prevista dalla normativa nazionale ai sensi della sentenza del 22 ottobre 1998, Conti (C‑143/97, EU:C:1998:501). V. paragrafo 28 delle presenti conclusioni.


46      Rilevo che la sig.ra Zaniewicz-Dybeck ha maturato periodi di assicurazione pari a 19 anni in Polonia e a 24 anni in Svezia. Ne consegue che la somma dei suoi periodi di assicurazione nei due Stati membri in questione è superiore ai 40 anni previsti dalla normativa nazionale in questione sulla pensione garantita. Si deve osservare che l’importo integrativo di cui all’articolo 50 del regolamento n. 1408/71 deve essere corrisposto dallo Stato membro interessato per tutto il periodo di residenza dell’interessato nel territorio di tale Stato. Ne consegue che l’articolo 50 del regolamento n. 1408/71 non richiede che un eventuale importo integrativo pagato ai sensi di tale disposizione sia esportabile. All’udienza del 9 marzo 2017, il Regno di Svezia ha affermato che la pensione garantita svedese era esportabile in forza della normativa svedese. A mio parere, l’«esportabilità» della pensione garantita ai sensi della normativa nazionale non osta all’applicazione dell’articolo 50 del regolamento n. 1408/71 e all’eventuale pagamento di un importo integrativo nel territorio di tale Stato.


47      V. paragrafi 26 e 27 delle presenti conclusioni.