Language of document : ECLI:EU:C:2001:160

SENTENZA DELLA CORTE

13 marzo 2001 (1)

«Energia elettrica - Fonti di energia rinnovabili - Disciplina nazionale che impone a imprese di fornitura di energia elettrica un obbligo di acquisto di energia elettrica a prezzi minimi e che ripartisce gli oneri che ne derivano tra tali imprese e le imprese che gestiscono reti a monte - Aiuto concesso da uno Stato - Compatibilità con la libera circolazione delle merci»

Nel procedimento C-379/98,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Landgericht di Kiel (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

PreussenElektra AG

e

Schleswag AG,

con l'intervento di:

Windpark Reußenköge III GmbH

e

Land Schleswig-Holstein,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 92 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 87 CE) e 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE),

LA CORTE,

composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, M. Wathelet e V. Skouris, presidenti di sezione, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón e R. Schintgen (relatore), giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs


cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

-    per la PreussenElektra AG, dall'avv. D. Sellner, Rechtsanwalt;

-    per la Schleswag AG, dall'avv. M. Nebendahl, Rechtsanwalt;

-    per la Windpark Reußenköge III GmbH e il Land Schleswig-Holstein, dall'avv. W. Ewer, Rechtsanwalt;

-    per il governo tedesco, dai sigg. W.-D. Plessing e C.-D. Quassowski, in qualità di agenti;

-    per il governo finlandese, dal signor H. Rotkirch e dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità di agenti;

-    per la Commissione, delle Comunità europee dai sigg. V. Kreuschitz e P.F. Nemitz, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della PreussenElektra AG, della Schleswag AG, della Windpark Reußenköge III GmbH, del Land Schleswig-Holstein, del governo tedesco e della Commissione all'udienza del 27 giugno 2000,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 ottobre 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Con ordinanza 13 ottobre 1998, pervenuta in cancelleria il 23 ottobre seguente, il Landgericht di Kiel ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), tre questioni pregiudiziali sull'interpretazione degli artt. 30 e 92 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 87 CE) e 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE).

2.
    Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la PreussenElektra AG (in prosieguo: la «PreussenElektra») e la Schleswag AG (in prosieguo: la «Schleswag») a proposito del rimborso delle somme versate dalla prima alla seconda ai sensi dell'art. 4, n. 1, del Gesetz über die Einspeisung von Strom aus erneubaren Energien in das öffentliche Netz del 7 dicembre 1990 (legge sull'alimentazione di corrente da fonti di energia rinnovabili nella rete pubblica, BGBl 1990 I, pag. 2633), in prosieguo: lo «Stromeinspeisungsgesetz»), nella versione dell'art. 3, n. 2, del Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrecht del 24 aprile 1998 (legge recante la nuova disciplina del diritto economico dell'energia, BGBl 1998 I, pag. 730, in prosieguo: la «legge del 1998»).

Il contesto normativo

3.
    Lo Stromeinspeisungsgesetz è entrato in vigore il 1° gennaio 1991. Ai sensi dell'art. 1°, intitolato «Ambito di applicazione», esso disciplinava, nel suo testo iniziale, l'acquisto da parte delle imprese pubbliche di fornitura di corrente elettrica prodotta esclusivamente dall'energia idraulica, dall'energia eolica, dall'energia solare, da gas di scarico e da impianti di depurazione o di prodotti o di residui e rifiuti biologici dell'agricoltura e della silvicultura, nonché il corrispettivo da versare per tale tipo di corrente.

4.
    E' pacifico che la nozione di impresa pubblica di fornitura di energia elettrica comprende sia imprese private sia imprese appartenenti parzialmente o interamente al settore pubblico.

5.
    Il Gesetz zur Sicherung des Einsatzes von Steinkohle in der Verstromung und zur Änderung des Atomgesetzes und des Stromeinspeisungsgesetzes del 19 luglio 1994 (legge a garanzia dell'impiego del carbone nella trasformazione in energia elettrica e di modifica della legge sull'energia nucleare e dello Stromeinspeisungsgesetzes, BGBl. 1994 I, pag. 1618, in prosieguo: la «legge del 1994») ha esteso l'ambito di applicazione dello Stromeinspeisungsgesetz, quale definito dall'art. 1°, all'energia elettrica proveniente dall'industria del legno. La legge del 1998 ha sostituito il riferimento ai prodotti o residui e rifiuti biologici dell'agricoltura e della silvicultura con l'espressione «la biomassa» ed ha precisato che lo Stromeinspeisungsgesetz si applica all'energia elettrica prodotta dalle fonti di energia rinnovabili elencate «nell'ambito di validità della presente legge».

6.
    L'art. 2 dello Stromeinspeisungsgesetz, intitolato «Obbligo di acquisto», stabilisce che le imprese di fornitura di energia elettrica hanno l'obbligo di acquistare la corrente prodotta nella loro zona di fornitura da energie rinnovabili, e di pagarla ai sensi dell'art. 3. Tale articolo, nella versione della legge del 1998 che ha aggiunto una seconda e una terza frase, è così formulato:

«Le imprese di fornitura di energia elettrica che gestiscono una rete per la fornitura generale sono tenute ad acquistare la corrente prodotta da energie rinnovabili nella loro zona di fornitura e a pagare un corrispettivo per la corrente immessa ai sensi dell'art. 3. Per la corrente prodotta in impianti di produzione che non si trovano nella zona di fornitura del gestore della rete, tale obbligo è imposto all'impresa la cui rete adeguata all'alimentazione della corrente è la più vicina all'impianto. I maggiori costi derivanti dall'applicazione degli artt. 2 e 4 possono essere imputati in contabilità alla distribuzione o al trasporto ed essere calcolati per la determinazione dell'indennità di transito».

7.
    L'art. 3 dello Stromeinspeisungsgesetz, nel testo della legge del 1998, intitolato «Importo del corrispettivo», dispone quanto segue:

«1. Il corrispettivo per la corrente prodotta dall'energia idraulica, dai gas di scarico o da impianti di depurazione o dalla biomassa è pari almeno all'80% del ricavo medio per chilowattora derivante dalla fornitura di corrente a tutti i consumatori finali da parte delle imprese di fornitura di energia elettrica. Per le centrali idrauliche o per impianti di trattamento dei gas di scarico o impianti di depurazione la cui potenza supera i 500 chilowatt tale norma vale unicamente per la parte di corrente immessa ogni anno di conto che corrisponde al rapporto tra 500 chilowatt e la potenza dell'impianto in chilowatt; la potenza viene calcolata tramite la media annuale della potenza massima elettrica effettiva misurata nei singoli mesi. Il prezzo della corrente rimanente è pari almeno al 65% del ricavo medio ai sensi della prima frase.

2. Per la corrente prodotta dall'energia solare o eolica il corrispettivo è pari almeno al 90% del ricavo medio ai sensi della prima frase del n. 1.

3. Il ricavo medio da prendere in considerazione ai sensi dei nn. 1 e 2 è il valore pubblicato annualmente dall'ufficio federale di statistica per il penultimo anno civile, espresso in pfennig per chilowattora esclusa l'imposta sul valore aggiunto. Il calcolo del corrispettivo in applicazione dei nn. 1 e 2 va arrotondato a due cifre dopo la virgola».

8.
    Mentre il corrispettivo fissato per la corrente indicata all'art. 3, n. 1 è passato, in seguito alla modifica apportata allo Stromeinspeisungsgesetz dalla legge del 1994, dal 75% all'80% del ricavo medio per chilowattora derivante dalla fornitura di corrente a tutti i consumatori finali, il corrispettivo stabilito per la corrente prodotta dall'energia solare e dall'energia eolica previsto dall'art. 3, n. 2 non è mutato dall'entrata in vigore dello Stromeinspeisungsgesetz.

9.
    Nella versione iniziale l'art. 4 dello Stromeinspeisungsgesetz, intitolato «Clausola di rigore», è formulato nei termini che seguono:

«1. Gli obblighi previsti dagli artt. 2 e 3 non sussistono quando il loro rispetto costituirebbe un caso di rigore ingiustificato o renderebbe impossibile il rispetto da parte dell'impresa di fornitura di energia elettrica degli obblighi derivanti dalla Bundestarifverordnung Elektrizität del 18 dicembre 1989 (BGBl 1989 I, pag. 2255). In tale ipotesi gli obblighi sono trasmessi all'impresa di fornitura di energia elettrica a monte.

2. Sussiste un caso di rigore ingiustificato in particolare quando l'impresa di fornitura di energia elettrica sarebbe costretta a portare i suoi prezzi a un livello sensibilmente superiore a quelli di imprese di fornitura similari o situate a monte».

10.
    La legge del 1998 ha apportato numerose modifiche all'art. 4 dello Stromeinspeisungsgesetz. Essa ha aggiunto due nuovi paragrafi, divenuti i nn. 1 e 4. Inoltre ha apportato alcune modifiche all'originario n. 1, divenuto il nuovo n. 2. Il precedente n. 2, rimasto invariato, è divenuto il nuovo n. 3. Di conseguenza, nella versione risultante dalla legge del 1998, l'art. 4 dello Stromeinspeisungsgesetz è così formulato:

«1. Nei limiti in cui i chilowattora da pagare ai sensi della presente legge eccedono il 5% della totalità dei chilowattora forniti dall'impresa di fornitura di energia elettrica nel corso di un anno civile mediante la sua rete di alimentazione, il gestore della rete situata a monte deve rimborsare all'impresa di fornitura di energia elettrica i costi aggiuntivi derivanti dai chilowattora eccedenti tale quota. Per il gestore della rete situata a monte rientra nei costi aggiuntivi anche l'onere derivante dal diritto al rimborso di cui alla prima frase. In mancanza di un gestore a monte viene meno, per le imprese di fornitura di energia elettrica per le quali sussistono i presupposti previsti dalla prima e dalla seconda frase all'inizio dell'anno civile che segue il verificarsi di tali presupposti, l'obbligo previsto dall'art. 2, prima frase, per impianti dei quali indetto momento non erano ancora state realizzate parti essenziali; per gli impianti di energia eolica è rilevante l'installazione dell'albero e del rotore.

2. Gli obblighi previsti dagli artt. 2 e 3 non sussistono quando, anche in caso di applicazione della clausola di rimborso di cui al n. 1, il loro rispetto costituirebbe un caso di rigore ingiustificato. In tale ipotesi gli obblighi sono trasmessi all'impresa di fornitura di energia elettrica a monte.

3. Sussiste un caso di rigore ingiustificato in particolare quando l'impresa di fornitura di energia elettrica sarebbe costretta a portare i suoi prezzi a un livello sensibilmente superiore a quelli di imprese di fornitura similari o situate a monte.

4. Al più tardi nel 1999, e comunque in tempo utile per consentire l'adozione di un'altra disciplina compensativa prima del prodursi delle conseguenze previste dal n. 1, terza frase, il Ministro federale dell'economia deve presentare una relazione al Bundestag sugli effetti della clausola di rigore».

11.
    Dall'ordinanza di rinvio e dalle osservazioni scritte presentate dinanzi alla Corte emerge che con lettera 14 agosto 1990 il governo tedesco, ai sensi dell'art. 93, n. 3, del Trattato, ha notificato alla Commissione, in quanto aiuto statale, il progetto di legge divenuto, dopo l'adozione, lo Stromeinspeisungsgesetz. Con lettera 19 dicembre 1990 la Commissione ha autorizzato il progetto notificato, dopo aver considerato che esso era conforme agli obiettivi di politica energetica delle Comunità europee, che le energie rinnovabili costituivano soltanto una parte ridotta del settore energetico e che le entrate supplementari e le conseguenze sui prezzi della corrente elettrica sarebbero state lievi. Tuttavia essa ha invitato il governo tedesco a comunicarle informazioni sull'applicazione dello Stromeinspeisungsgesetz, poiché la legge doveva essere riesaminata due anni dopo la sua entrata in vigore, ed ha sottolineato che ogni modifica o proroga della stesa avrebbe dovuto essere oggetto di una notifica preventiva.

12.
    Dall'ordinanza di rinvio e dalle osservazioni scritte presentate dinanzi alla Corte risulta inoltre che, in seguito a numerosi reclami da parte di imprese di fornitura di energia elettrica, con lettera 25 ottobre 1996 la Commissione ha reso partecipe il Ministro federale dell'economia dei suoi dubbi sulla questione se, considerato l'aumento della produzione di energia eolica, lo Stromeinspeisungsgesetz continuasse a essere compatibile con le disposizioni del Trattato in tema di aiuti. In tale lettera la Commissione ha formulato varie proposte di modifica per la disciplina applicabile all'energia eolica e ha precisato che, se il Bundestag non era disposto a modificare lo Stromeinspeisungsgesetz a tale proposito, avrebbe potuto vedersi costretta a proporre alla Repubblica federale di Germania misure utili ai sensi dell'art. 93, n. 1, del Trattato, per rendere la legge compatibile con le norme comunitarie in vigore nel settore degli aiuti.

13.
    Dalle osservazioni scritte della Windpark Reußenköge III GmbH (in prosieguo: la «Windpark») e del Land Schleswig Holstein, intervenute nella causa principale, e da quelle della Commissione emerge poi che, a richiesta di quest'ultima, il governotedesco l'ha informata dello stato di avanzamento dei lavori relativi al progetto di legge recante la nuova disciplina del diritto dell'energia. In una lettera datata 29 luglio 1998, vale a dire successiva all'entrata in vigore della legge del 1998, la Commissione ha comunicato al Ministro federale dell'economia che, visti gli sviluppi in corso a livello comunitario relativi in particolare a eventuali proposte di armonizzazione delle norme in materia di alimentazione di energia elettrica proveniente da fonti di energia rinnovabili, non intendeva adottare una decisione formale sullo Stromeinspeisungsgesetz, nel testo risultante dalla legge del 1998, prima della redazione della relazione ministeriale sugli effetti della clausola di rigore prevista dall'art. 4, n. 4, sebbene il legislatore tedesco, al momento dell'adozione della legge del 1998, non avesse tenuto conto delle proposte formulate nella lettera 25 ottobre 1996.

14.
    Da una nota a piè pagina pubblicata con la legge del 1998 risulta infine che questa, il cui art. 1° è intitolato «Gesetz über Elektrizitäts- und Gasversorgung» (legge sulla fornitura di energia elettrica e di gas), ha trasposto nel diritto nazionale la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, 96/92/CE, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (GU L 27, pag. 20).

15.
    Tale direttiva, il cui terzo 'considerando‘ conferma che essa non incide sulla piena applicazione del Trattato, e in particolare delle disposizioni relative al mercato interno e alla concorrenza, all'art. 8, nn. 3 e 4, che fa parte del capitolo IV, intitolato «Gestione della rete di trasmissione», dispone quanto segue:

«3. Lo Stato membro può imporre al gestore della rete che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche o rifiuti rinnovabili, ovvero che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.

4. Per motivi di sicurezza degli approvvigionamenti, uno Stato membro può ordinare di dare la priorità al dispacciamento di impianti di generazione alimentati con fonti nazionali di energia combustibile primaria, in una proporzione che in ogni anno civile non superi il 15 % di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata nello Stato membro interessato».

16.
    Inoltre, ai sensi dell'art. 11, n. 3, che rientra nel capitolo V, intitolato «Gestione della rete di distribuzione»,

«Lo Stato membro può imporre al gestore della rete di distribuzione che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche rinnovabili o rifiuti ovvero che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica».

La causa principale e le questioni pregiudiziali

17.
    La PreussenElektra gestisce in Germania più di venti centrali elettriche convenzionali e nucleari, nonché una rete di distribuzione elettrica ad alta ed altissima tensione. Mediante tale rete fornisce energia elettrica a imprese regionali di fornitura di energia elettrica, a centrali cittadine di una certa importanza e a complessi industriali.

18.
    La Schleswag è un'impresa regionale di fornitura di energia elettrica che acquista l'energia elettrica di cui ha bisogno per rifornire i suoi clienti nel Land Schleswig-Holstein quasi esclusivamente dalla PreussenElektra.

19.
    La PreussenElektra detiene il 65,3% delle azioni della Schleswag. Il restante 34,7% è detenuto da diverse autorità comunali del Land Schleswig-Holstein.

20.
    Ai sensi dell'art. 2 dello Stromeinspeisungsgesetz la Schleswag ha l'obbligo di acquistare l'energia elettrica prodotta nella sua zona di fornitura da fonti di energia rinnovabili, compresa l'energia elettrica di origine eolica. Dall'ordinanza di rinvio risulta che la percentuale di energia elettrica di origine eolica nel fatturato complessivo della Schleswig nel settore dell'energia elettrica, che nel 1991 era pari allo 0,77%, è aumentata in maniera continua e doveva raggiungere nel 1998 il 15% circa. Di conseguenza il costo aggiuntivo gravante sulla Schleswag in ragione dell'obbligo di acquisto al prezzo minimo fissato dallo Stromeinspeisungsgesetz, che nel 1991 era pari a DEM 5,8 milioni, doveva passare nel 1998 a circa DEM 111,5 milioni, di cui soltanto un importo pari a circa DEM 38 milioni doveva restare a carico della Schleswag in virtù dell'applicazione del meccanismo di compensazione introdotto all'art. 4, n. 1, dello Stromeinspeisungsgesetz dalla legge del 1998.

21.
    Alla fine del mese di aprile 1998 la fornitura di energia elettrica della Schleswag prodotta da fonti di energia rinnovabili ha raggiunto il 5% della quantità di energia elettrica venduta nel corso di tutto l'anno precedente. La Schleswag ha quindi fatturato alla PreussenElektra, ai sensi dell'art. 4, n. 1, dello Stromeinspeisungsgesetz, nella versione della legge del 1998 (in prosieguo: lo «Stromeinspeisungsgesetz nel testo modificato»), i costi aggiuntivi derivanti dall'acquisto di energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili, richiedendole in un primo tempo pagamenti frazionati di DEM 10 milioni al mese.

22.
    La PreussenElektra ha effettuato il pagamento richiesto per il mese di maggio 1998, riservandosi il diritto di chiederne in qualsiasi momento la restituzione, e così ha fatto proponendo dinanzi al Landgericht di Kiel una domanda di rimborso per un importo di DEM 500.000, pari alla parte della somma pagata alla Schleswag in compensazione dei costi aggiuntivi derivati a quest'ultima dall'acquisto di energia elettrica di origine eolica. Nella sua ordinanza di rinvio il Landgericht indica che tali costi aggiuntivi non possono essere riversati sui clienti della Schleswag, poiché il Ministero dell'energia del Land Schleswig-Holstein ha rifiutato di approvare una richiesta di modifica delle tariffe della Schleswag.

23.
    Dinanzi al Landgericht la PreussenElektra ha rilevato che la somma richiesta era stata versata alla Schleswag senza alcun valido titolo giuridico e che doveva essere oggettodi ripetizione, nei limiti in cui l'art. 4 dello Stromeinspeisungsgesetz, nel testo modificato, sul quale si fondava detto pagamento, era contrario alle disposizioni direttamente applicabili del Trattato in tema di aiuti statali e non poteva pertanto essere applicato. La modifica dell'ambito di applicazione dello Stromeinspeisungsgesetz e l'introduzione di una regola di ripartizione dei costi aggiuntivi, risultanti dalla legge del 1998, avrebbero reso necessario lo svolgimento della procedura prevista dall'art. 93 del Trattato, che la Repubblica federale di Germania avrebbe omesso di attivare. La PreussenElektra ha così concluso chiedendo che la Schleswag fosse condannata a restituirle la somma di DEM 500.000 maggiorata degli interessi al tasso del 5% a partire dal 5 luglio 1998.

24.
    La Schleswag ha concluso per il rigetto della domanda. Pur riconoscendo che lo Stromeinspeisungsgesetz nel testo modificato conteneva un regime di aiuti rimaneggiato, essa ha sostenuto che l'art. 4 costituiva una mera norma di ridistribuzione diretta ad attenuare le conseguenze che le imprese di fornitura di energia elettrica dovevano subire in ragione degli artt. 2 e 3 dello Stromeinspeisungsgesetz, nel testo modificato, e che lo stesso, considerato isolatamente, non aveva pertanto il carattere di un aiuto ai sensi dell'art. 92 del Trattato. Gli artt. 2 e 3 dello Stromeinspeisungsgesetz, nel testo modificato, non inciderebbero sul rapporto giuridico esistente tra la PreussenElektra e la Schleswag, cosicché il Landgericht non potrebbe, nella causa principale, escludere la loro applicazione. Inoltre l'omessa applicazione dell'art. 4 dello Stromeinspeisungsgesetz nel testo modificato lascerebbe inalterato l'obbligo della Schleswag di acquistare l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili ai prezzi minimi fissati. Di conseguenza l'effetto della sanzione derivante dall'applicazione diretta dell'art. 93, n. 3, terza frase, del Trattato non consentirebbe né di sanzionare l'aiuto illegittimo posto in essere dagli artt. 2 e 3 dello Stromeinspeisungsgesetz né di opporsi all'applicazione dell'art. 4 dello Stromeinspeisungsgesetz, nel testo modificato, di modo che il pagamento contestato dovrebbe essere considerato come eseguito in virtù di un valido titolo giuridico.

25.
    Il Landgericht, constatando, da un lato, che la Commissione non era stata informata, ai sensi dell'art. 93, n. 3 del Trattato, delle modifiche apportate allo Stromeinspeisungsgesetz dalla legge del 1998, ha ritenuto che la questione se la nuova versione di quest'ultimo nel suo insieme o alcuni dei suoi elementi costituiscano un aiuto statale ai sensi dell'art. 92 del Trattato conserva rilevanza, anche se il governo tedesco e la Commissione avevano già qualificato come aiuto statale il regime iniziale dello Stromeinspeisungsgesetz nell'ambito della procedura di notifica posta in essere nel 1990. Infatti, secondo il Landgericht, anche se le modifiche apportate dalla legge del 1998 allo Stromeinspeisungsgesetz dovevano essere considerate costituire un rimaneggiamento del regime iniziale, la procedura dell'art. 93, n. 3, del Trattato avrebbe dovuto essere applicata a detto regime rimaneggiato soltanto se questo costituiva esso stesso un regime di aiuto ai sensi dell'art. 92 del Trattato.

26.
    D'altro lato esso ha considerato che l'obbligo di acquistare l'energia elettrica prodotta in Germania da fonti di energia rinnovabili a condizioni che non potrebbero essereottenute su un libero mercato poteva determinare una riduzione della domanda di energia elettrica prodotta da altri Stati membri, di modo che non poteva essere esclusa l'esistenza di un ostacolo al commercio tra Stati membri, proibito dall'art. 30 del Trattato.

27.
    Pertanto il Landgericht di Kiel, considerando che l'interpretazione degli artt. 30, 92 e 93, n. 3, del Trattato gli fosse necessaria per risolvere la controversia sottopostagli, ha deciso di sospendere il procedimento e di porre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)    Se il prezzo dell'alimentazione elettrica (”Stromeinspeisevergütung”) e la normativa sul rimborso di cui agli artt. 2, o 3, o 4, o degli artt. 2-4 nel loro complesso, della legge 7 dicembre 1990 sull'alimentazione di corrente da fonti di energia rinnovabili nella rete pubblica (legge sull'alimentazione elettrica) (BGBl I, pp. 26-33), nella versione dell'art. 3, n. 2, della legge 24 aprile 1998, recante la nuova disciplina del diritto economico dell'energia [BGBl I, pag. 730 (734-736)] costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92 del Trattato CE.

    Se l'art. 92 del Trattato debba interpretarsi nel senso che la nozione di aiuti che ne è alla base comprenda anche normative nazionali che mirano a incentivare il destinatario della sovvenzione, laddove, tuttavia, i mezzi necessari non provengono né direttamente né indirettamente da fondi pubblici, ma vengono imposti, in base a obblighi di acquisto a prezzi minimi determinati stabiliti per legge, a singole imprese di un ramo, che per ragioni di diritto e di fatto non possono ripercuotere tali costi sul consumatore finale.

    Se l'art. 92 del Trattato CE debba interpretarsi nel senso che la nozione di aiuti che ne è alla base comprenda normative nazionali che disciplinano la mera ripartizione dei costi tra imprese a diversi livelli di produzione, costi originati da obblighi di acquisto e da prezzi minimi, qualora l'intenzione del legislatore di fatto risulti in una ripartizione di oneri durevole, senza che l'impresa gravata ottenga una contropartita.

2)    In caso di soluzione negativa della seconda questione in riferimento all'art. 4 della legge sull'alimentazione elettrica:

    

    se l'art. 93, n. 3, del Trattato debba interpretarsi nel senso che l'effetto sospensivo si estende non solo all'incentivo in sé considerato, ma anche alla normativa di esecuzione quale quella dell'art. 4 della legge sull'alimentazione elettrica.

3)    In caso di soluzione negativa delle questioni 1) e 2):

    

    se l'art. 30 del Trattato CE debba interpretarsi nel senso che sussiste una restrizione quantitativa all'importazione, ovvero misure di effetto equivalente tra Stati membri ai sensi dell'art. 30 del Trattato CE, quando una normativanazionale obbliga le imprese ad acquistare corrente elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili a un prezzo minimo determinato, coinvolgendo inoltre i gestori di rete nel finanziamento senza una contropartita».

Sulla ricevibilità

28.
    La Windpark e il Land Schleswig-Holstein (in prosieguo: le «parti intervenute nella causa principale») nonché il governo tedesco contestano la ricevibilità totale o parziale del rinvio pregiudiziale.

29.
    In primo luogo le parti intervenute nella causa principale rilevano che l'ordinanza di rinvio contiene varie lacune o errori di fatto.

30.
    Esse sostengono in proposito che il giudice a quo ha erroneamente considerato, da un lato, che la Commissione non era stata informata delle modifiche apportate allo Stromeinspeisungsgesetz dalla legge del 1998 e, dall'altro, che le imprese di fornitura di energia elettrica non potevano, per motivi di fatto e di diritto, riversare sul consumatore finale le spese da esse sopportate a titolo del pagamento previsto dall'art. 3 dello Stromeinspeisungsgesetz nel testo modificato.

31.
    In secondo luogo le parti intervenute nella causa principale e il governo tedesco rilevano che la causa principale non costituisce una controversia reale ma è stata costruita artificiosamente.

32.
    Al riguardo osservano che l'attrice e la convenuta nella causa principale sono concordi nel ritenere che gli artt. 2-4 dello Stromeinspeisungsgesetz nel testo modificato, letti congiuntamente, siano contrari al diritto comunitario. La PreussenElektra avrebbe nondimeno effettuato il pagamento compensativo previsto dall'art. 4 dello Stromeinspeisungsgesetz, nel testo modificato, pur domandandone immediatamente la restituzione parziale. Sostengono anche che la PreussenElektra è l'azionista principale della Schleswag e che per tale motivo essa avrebbe una influenza preponderante sulle decisioni e sulle posizioni giuridiche di questa.

33.
    Le parti intervenute nella causa principale e il governo tedesco sostengono, in terzo luogo, che le questioni sollevate non sono rilevanti per la definizione della controversia principale.

34.
    Riguardo alle questioni relative all'interpretazione degli artt. 92 e 93 del Trattato, le parti intervenute nella causa principale ricordano che, in base alla giurisprudenza della Corte (sentenza 11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz, Racc. pag. 1471, punto 9), spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro determinare la procedura giuridica che consenta di assicurare l'effetto diretto dell'art. 93, n. 3, terza frase, del Trattato. Ora, il giudice a quo non indicherebbe se e a quali condizioni la PreussenElektra avrebbe diritto, nell'ordinamento giuridico tedesco, al rimborso dellesomme che richiede e, pertanto, non sarebbe dimostrata la rilevanza delle questioni pregiudiziali riguardo al diritto nazionale.

35.
    Le parti intervenute nella causa principale fanno rilevare inoltre che risulta da giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenza 17 marzo 1993, cause riunite C-72/91 e C-73/91, Sloman Neptun, Racc. pag. 887, punti 11 e 12) che la Corte è competente a interpretare la nozione di aiuto ai sensi dell'art. 92 del Trattato soltanto quando non è stata rispettata la procedura di controllo preventivo prevista dall'art. 93, n. 3, del Trattato. Ora, da un lato lo Stromeinspeisungsgesetz, nel suo testo iniziale, sarebbe stato notificato alla Commissione ed autorizzato dalla stessa e, dall'altro, le modifiche apportate allo Stromeinspeisungsgesetz dalla legge del 1998 non costituirebbero una modifica dell'aiuto, ai sensi dell'art. 93, n. 3, del Trattato, che avrebbe reso necessaria una nuova notifica. Ad ogni modo lo scambio di corrispondenza avvenuto prima e dopo l'adozione della legge del 1998 tra le autorità tedesche e la Commissione avrebbe il valore di notifica, da parte del governo tedesco, delle modifiche apportate da tale legge allo Stromeinspeisungsgesetz e di autorizzazione implicita delle stesse da parte della Commissione.

36.
    Quanto al governo tedesco, esso ritiene che la soluzione alle questioni relative all'art. 92 del Trattato non sia necessaria per consentire al giudice a quo di pronunciare la sentenza nei limiti in cui, nella causa principale, l'unica questione determinante consisterebbe nel determinare se la Schleswag abbia diritto a un pagamento compensativo ai sensi dell'art. 4 dello Stromeinspeisungsgesetz, nel testo modificato, norma che tuttavia disciplinerebbe unicamente la ripartizione degli oneri conseguenti al pagamento del corrispettivo per l'alimentazione di corrente e non stabilirebbe un aiuto a vantaggio del destinatario di detto pagamento.

37.
    Riguardo alla questione relativa all'art. 30 del Trattato, le parti intervenute nella causa principale e il governo tedesco sottolineano che la controversia principale non presenta alcun carattere transfrontaliero e che l'attrice e la convenuta non hanno nemmeno dimostrato che lo Stromeinspeisungsgesetz, nel testo modificato, impedisca loro di importare energia elettrica proveniente da altri Stati membri.

38.
    Si deve rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, nell'ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'art. 177 del Trattato, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 59).

39.
    Tuttavia la Corte ha anche affermato che, in ipotesi eccezionali, le spetta esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine verificare la propria competenza(v., in questo senso, sentenza 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia, Racc. pag. 3045, punto 21). La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l'interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa principale oppure qualora il problema sia di natura ipotetica e la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenza Bosman, citata, punto 61; 13 luglio 2000, causa C-36/99, Idéal Tourisme, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 20, e 26 settembre 2000, causa C-322/98, Kachelmann, non ancora pubblicata nella raccolta, punto 17).

40.
    In questo caso, riguardo in primo luogo alle asserite lacune ed errori di fatto contenute nell'ordinanza di rinvio, è sufficiente ricordare che non spetta alla Corte, ma al giudice nazionale, accertare i fatti che hanno dato origine alla causa e trarne le conseguenze ai fini della sua pronuncia (v., in particolare, sentenza 16 settembre 1999, causa C-435/97, WWF e a., Racc. pag. I-5613, punto 32).

41.
    In secondo luogo occorre rilevare che il ricorso proposto dalla PreussenElektra mira al rimborso della somma che essa ha dovuto pagare alla Schleswag per compensare il costo aggiuntivo derivante a quest'ultima dall'acquisto di energia elettrica di origine eolica, effettuato presso produttori di questo tipo di energia elettrica stabiliti nella sua zona di fornitura in esecuzione dell'obbligo di acquisto previsto dallo Stromeinspeisungsgesetz nel testo modificato.

42.
    La causa principale non può dunque essere considerata di carattere ipotetico.

43.
    Certamente la Schleswag, come la PreussenElektra, ha interesse a che gli artt. 2 e 3 dello Stromeinspeisungsgesetz, nel testo modificato, che prevedono tale obbligo di acquisto e fissano il prezzo minimo da versare come corrispettivo, siano considerati costituire un aiuto illegittimo, al cui pagamento essa potrebbe per tale motivo sottrarsi. Tuttavia la controversia principale non riguarda l'aiuto che la Schleswag, in applicazione degli artt. 2 e 3 delStromeinspeisungsgesetz nel testo modificato, apporterebbe ai produttori di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili, bensì la parte di tale preteso aiuto che la PreussenElektra ha dovuto rimborsare alla Schleswag ai sensi dell'art. 4 dello Stromeinspeisungsgesetz nel testo modificato.

44.
    Poiché tali obblighi a carico della Schleswag e della PreussenElektra derivano direttamente dallo Stromeinspeisungsgesetz, nel testo modificato, la controversia che oppone l'attrice alla convenuta nella causa principale non può essere considerata costituire una costruzione procedurale creata dalle parti per far sì che la Corte prenda posizione su alcuni problemi di diritto comunitario che non rispondono a una necessità oggettiva inerente alla soluzione della controversia.

45.
    Tale conclusione è avvalorata dal fatto che il giudice a quo ha ammesso l'intervento in causa, a sostegno delle conclusioni della Schleswag, della Windpark e del LandSchleswig-Holstein, che sostengono la legittimità degli artt. 2 e 3 dello Stromeinspeisungsgesetz nel testo modificato.

46.
    Pertanto il fatto che la PreussenElektra sia la principale azionista della Schleswag non è idoneo a privare la causa che le oppone del suo carattere reale.

47.
    In ultimo luogo occorre constatare che il Landgericht, nell'ordinanza di rinvio, ha sufficentemente definito l'ambito normativo nazionale ed ha chiaramente spiegato le ragioni per le quali ritiene che le questioni che solleva siano rilevanti e che la loro soluzione sia necessaria per la definizione della controversia.

48.
    Per quanto riguarda, da un lato, le questioni relative agli artt. 92 e 93 del Trattato, il giudice a quo ha indicato in particolare, come risulta dal punto 25 della presente sentenza, che la questione se lo Stromeinspeisungsgesetz nel testo modificato costituisca un aiuto costituisce un antecedente logico rispetto alla questione se le modifiche apportate dalla legge del 1998 al testo iniziale dello Stromeinspeisungsgesetz costituiscano una modifica di aiuto ai sensi dell'art. 93, n. 3, del Trattato, che necessita per la sua adozione della procedura prevista da tale disposizione.

49.
    Il giudice a quo ha anche spiegato che, se la procedura di controllo preventivo non è stata, illegittimamente, rispettata, è sua competenza trarre le conseguenze dell'effetto diretto dell'art. 93, n. 3, terza frase, del Trattato, in conformità al suo diritto nazionale, statuendo che il regime rimaneggiato dello Stromeinspeisungsgesetz è inapplicabile e che i pagamenti effettuati dalla PreussenElektra alla Schleswag devono essere restituiti.

50.
    Come riconoscono anche le parti intervenute nella causa principale, l'argomento secondo il quale la Corte non sarebbe competente ad interpretare la nozione di aiuto ai sensi dell'art. 92 del Trattato, quando non è stata rispettata la procedura di controllo preventivo prevista dall'art. 93, n. 3, necessita di una interpretazione del criterio della modifica di aiuto o della portata dell'effetto sospensivo della terza frase di tale ultima disposizione, interpretazione che costituisce l'oggetto stesso di alcune delle questioni proposte.

51.
    Lo stesso è a dirsi per l'argomento del governo tedesco secondo il quale una soluzione delle questioni relative all'art. 92 del Trattato non sarebbe necessaria nei limiti in cui, nella causa principale, i rapporti tra la PreussenElektra e la Schleswag sarebbero disciplinati unicamente dall'art. 4 dello Stromeinspeisungsgesetz nel testo modificato. Infatti le questioni relative all'art. 92 del Trattato mirano precisamente a determinare se l'art. 4 dello Stromeinspeisungsgesetz nel testo modificato costituisca, da solo o in combinato disposto con gli artt. 2 e 3, un regime di aiuto ai sensi di tale disposizione.

52.
    Per quanto riguarda, d'altro lato, la questione relativa all'art. 30 del Trattato, è sufficiente osservare che non appare manifestamente che l'interpretazione richiesta non abbia alcuna relazione con la realtà o l'oggetto della controversia principale.

53.
    Dalle considerazioni che precedono risulta che si devono risolvere le questioni proposte.

Sull'interpretazione dell'art. 92 del Trattato

54.
    Preliminarmente si deve constatare che, da un lato, è pacifico che un obbligo di acquisto a prezzi minimi di energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili, qual è quello previsto dagli artt. 2 e 3 dello Stromeinspeisungsgesetz nel testo modificato, apporta un vantaggio economico certo ai produttori di tale tipo di energia elettrica, poiché assicura loro, senza alcun rischio, guadagni superiori a quelli che realizzerebbero in assenza dell'obbligo.

55.
    Occorre osservare, d'altro lato, che dalla risposta data dal governo tedesco a un quesito scritto della Corte risulta che la partecipazione dei pubblici poteri è maggioritaria unicamente in due delle otto principali imprese tedesche che producono energia elettrica e gestiscono reti di trasporto ad alta tensione, fra le quali rientra anche la PreussenElektra. Da tale risposta emerge inoltre che la PreussenElektra è un società controllata al 100% da un'altra società, detenuta al 100% da interessi privati. Del resto, come risulta dal punto 19 della presente sentenza, la Schleswag è detenuta per il 65,3% dalla PreussenElektra e soltanto per il 34,7% da alcune autorità comunali del Land Schleswig-Holstein.

56.
    In considerazione di quanto precede, si deve intendere la prima questione nel senso che essa è diretta, in sostanza, ad accertare se costituisca un aiuto statale ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato una normativa di uno Stato membro che, da un lato, obbliga le imprese private di fornitura di energia elettrica ad acquistare l'energia elettrica prodotta nella loro zona di fornitura da fonti di energia rinnovabili, a prezzi minimi superiori al valore economico reale di tale tipo di energia elettrica e, dall'altro, ripartisce l'onere finanziario derivante da tale obbligo tra dette imprese di fornitura di energia elettrica e i gestori privati delle reti di energia elettrica situati a monte.

57.
    In proposito si deve ricordare che l'art. 92, n. 1, del Trattato dichiara incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

58.
    Ora, dalla giurisprudenza della Corte risulta che solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali vanno considerati aiuti ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato. Invero, la distinzione stabilita da questa disposizione tra gli «aiuti concessi dagli Stati» e gli aiuti concessi «mediante risorse statali» non significa che tutti i vantaggi consentiti da uno Stato costituiscano aiuti, che siano o meno finanziati mediante risorse statali, ma è intesa solamente a ricomprendere nella nozione di aiuto non solo gli aiuti direttamente concessi dagli Stati, ma anche quelli concessi da enti pubblici o privati designati o istituiti dagli Stati (v. sentenze 24 gennaio 1978, causa82/77, Van Tiggele, Racc. pag. 25, punti 24 e 25; Sloman Neptun, citata, punto 19; 30 novembre 1993, causa C-189/91, Kirsammer-Hack, Racc. pag. I-6185, punto 16; 7 maggio 1998, cause riunite C-52/97-C-54/97, Viscido e a., Racc. pag. I-2629, punto 13; 1° dicembre 1998, causa C-200/97, Ecotrade, Racc. pag. I-7907, punto 35, e 17 giugno 1999, causa C-295/97, Racc. pag. I-3735, punto 35).

59.
    Nella fattispecie si deve constatare che l'obbligo, imposto a imprese private di fornitura di energia elettrica, di acquistare a prezzi minimi prefissati l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili non determina alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse statali alle imprese produttrici di tale tipo di energia elettrica.

60.
    Pertanto nemmeno la ripartizione dell'onere finanziario, derivante a tali imprese private di fornitura di energia elettrica da detto obbligo di acquisto, tra queste e altre imprese private può costituire un trasferimento diretto o indiretto di risorse statali.

61.
    Di conseguenza il fatto che l'obbligo di acquisto sia imposto dalla legge e conferisca un incontestabile vantaggio ad alcune imprese non è idoneo ad attribuirgli il carattere di aiuto statale ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato.

62.
    Tale conclusione non può essere inficiata dalla circostanza, rilevata dal giudice a quo, che l'onere finanziario derivante dall'obbligo di acquisto a prezzi minimi possa ripercuotersi in modo negativo sui risultati economici delle imprese soggette a tale obbligo, e quindi determinare una diminuzione delle entrate fiscali dello Stato. Infatti tale conseguenza è inerente a una disciplina del genere e non può essere considerata costituire un mezzo per concedere ai produttori di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili un vantaggio determinato a carico dello Stato (v., in tal senso, sentenze citate Sloman Neptun, punto 21, ed Ecotrade, punto 36).

63.
    La Commissione sostiene, in via subordinata, che la conservazione dell'effetto utile degli artt. 92 e 93 del Trattato, letti congiuntamente all'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE), esige che la nozione di aiuto statale sia interpretata in modo da comprendere anche misure di sostegno decise dallo Stato ma finanziate da imprese private, come avviene per quelle previste dallo Stromeinspeisungsgesetz. Essa fonda la sua analisi, per analogia, sulla giurisprudenza della Corte secondo la quale l'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE), letto congiuntamente all'art. 5 dello stesso Trattato, vieta agli Stati membri di adottare misure, sia pure in veste di leggi o di regolamenti, tali da privare di effetto utile le norme sulla concorrenza da applicarsi alle imprese (v., in particolare, sentenza 17 novembre 1993, causa C-2/91, Meng, Racc. pag. 5751, punto 14).

64.
    In proposito è sufficiente sottolineare che, contrariamente all'art. 85 del Trattato, che riguarda unicamente il comportamento delle imprese, l'art. 92 del Trattato concerne direttamente misure adottate dagli Stati membri.

65.
    Pertanto l'art. 92 basta a se stesso per vietare i comportamenti statali che esso contempla, e l'art. 5 del Trattato, che, al secondo comma, prevede che gli Statimembri si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato, non può servire ad estendere il campo di applicazione di detto articolo 92 a comportamenti statali che non vi sono compresi.

66.
    Si deve dunque risolvere la prima questione pregiudiziale nel senso che una normativa di uno Stato membro che, da un lato, obbliga le imprese private di fornitura di energia elettrica ad acquistare l'energia elettrica prodotta nella loro zona di fornitura da fonti di energia rinnovabili, a prezzi minimi superiori al valore economico reale di tale tipo di energia elettrica e, dall'altro, ripartisce l'onere finanziario derivante da tale obbligo tra dette imprese di fornitura di energia elettrica e i gestori privati delle reti di energia elettrica situati a monte, non costituisce un aiuto statale ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato.

67.
    Considerata tale soluzione, non è necessario risolvere la seconda questione pregiudiziale, che è stata posta unicamente per l'ipotesi in cui l'obbligo di acquisto a prezzi minimi prefissati costituisse un aiuto statale e tale non fosse invece la ripartizione dell'onere finanziario che ne deriva.

Sull'interpretazione dell'art. 30 del Trattato

68.
    Con la terza questione pregiudiziale il giudice a quo mira in sostanza a sapere se detta disciplina sia o meno incompatibile con l'art. 30 del Trattato.

69.
    A questo proposito si deve ricordare in primo luogo che, secondo la giurisprudenza della Corte, l‘art. 30 del Trattato, vietando fra gli Stati membri le misure d‘effetto equivalente a restrizioni quantitative all‘importazione, si riferisce a qualsiasi provvedimento nazionale atto ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitario (sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5).

70.
    Occorre rilevare, in secondo luogo, che dalla giurisprudenza della Corte risulta anche che l‘obbligo imposto a operatori economici di uno Stato membro di acquistare una determinata percentuale di un dato prodotto presso un fornitore nazionale limita in misura corrispondente la possibilità d‘importare lo stesso prodotto impedendo a tali operatori di rifornirsi per una parte del loro fabbisogno presso operatori stabiliti in altri Stati membri (v., in tal senso, sentenza 10 luglio 1984, causa 72/83, Campus Oil e a., Racc. pag. 2727, punto 16, e 20 marzo 1990, causa C-21/88, Du Pont de Nemours Italiana, Racc. pag. I-889, punto 11).

71.
    Ora, dagli artt. 1° e 2 dello Stromeinspeisungsgesetz, nel testo modificato, risulta espressamente che l'obbligo di acquisto imposto alle imprese di fornitura di energia elettrica vale unicamente per l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili nell'ambito della validità di tale legge e nella rispettiva zona di fornitura di ciascuna impresa interessata, e in quanto tale può ostacolare almeno potenzialmente il commercio intracomunitario.

72.
    Tuttavia, per valutare se un obbligo di acquisto di tal genere sia comunque compatibile con l'art. 30 del Trattato, occorre tener conto dell'obiettivo della disciplina in oggetto e delle peculiarità del mercato dell'energia elettrica.

73.
    In proposito si deve osservare che l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili nella produzione di energia elettrica, che mira a promuovere una disciplina quale lo Stromeinspeisungsgesetz nel testo modificato, è utile alla protezione dell'ambiente nei limiti in cui contribuisce a ridurre le emissioni di gas a effetto serra che rientrano tra le principali cause dei cambiamenti climatici che la Commissione europea e gli Stati membri si sono impegnati a contrastare.

74.
    A questo titolo, lo sviluppo di tale utilizzo rientra fra gli obiettivi primari che la Comunità e i suoi Stati membri intendono perseguire per tener fede agli impegni che hanno assunto in virtù della convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, approvata a nome della Comunità dalla decisione del Consiglio 15 dicembre 1993, n. 94/69/CE (GU 1994, L 33, pag. 11), nonché del protocollo della terza conferenza delle parti di tale convenzione, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, sottoscritto dalla Comunità e dai suoi Stati membri il 29 aprile 1998 [v. in proposito, in particolare, la risoluzione del Consiglio 8 giugno 1998, 98/C 198/01, sulle fonti energetiche rinnovabili (GU C 198, pag. 1), e la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 28 febbraio 2000, n. 646/2000/CE, che adotta un programma pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (ALTENER) (1998/2002) (GU L 79, pag. 1)].

75.
    Si deve osservare che tale politica è diretta anche alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali nonché alla conservazione delle specie vegetali.

76.
    Inoltre, come emerge dalla terza frase dell'art. 130 R, n. 2, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 174, n. 2, primo comma, CE), le esigenze in tema di tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione della altre politiche della Comunità. Il Trattato di Amsterdam ha trasferito tale disposizione, in una formulazione leggermente modificata, all'art. 6 del Trattato, che figura nella prima parte intitolata «Principi».

77.
    Risulta del resto espressamente dal ventottesimo 'considerando‘ della direttiva 96/92 che è «per motivi di protezione dell'ambiente» che essa, agli artt. 8, n. 3, e 11, n. 3, autorizza gli Stati membri a dare priorità alla produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili.

78.
    E' importante anche rilevare che tale direttiva, come emerge dal trentanovesimo 'considerando‘, costituisce solamente una nuova fase della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e lascia permanere ostacoli agli scambi di energia elettrica tra Stati membri.

79.
    Si deve poi constatare che la natura dell'energia elettrica è tale che, una volta immessa nella rete di trasporto o di distribuzione, è difficile determinarne l'origine e in particolare la fonte di energia dalla quale è stata prodotta.

80.
    Al riguardo la Commissione ha ritenuto, nella sua proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/C 311 E/22 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (GU 2000, C 311 E, pag. 320), presentata il 31 maggio 2000, che la realizzazione, in ciascuno Stato membro, di un sistema di certificati di origine dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili, che possano essere oggetto di reciproco riconoscimento, è indispensabile per rendere sia affidabili sia praticamente possibili gli scambi di tale tipo di energia.

81.
    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve risolvere la terza questione pregiudiziale nel senso che, allo stato attuale del diritto comunitario relativo al mercato dell'energia elettrica, una normativa quale lo Stromeinspeisungsgesetz nel testo modificato non è incompatibile con l'art. 30 del Trattato.

Sulle spese

82.
    Le spese sostenute dai governi tedesco e finlandese nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Landgericht di Kiel, con ordinanza 13 ottobre 1998, dichiara:

1)    Una normativa di uno Stato membro che, da un lato, obbliga le imprese private di fornitura di energia elettrica ad acquistare l'energia elettrica prodotta nella loro zona di fornitura da fonti di energia rinnovabili, a prezzi minimi superiori al valore economico reale di tale tipo di energia elettrica e, dall'altro, ripartisce l'onere finanziario derivante da tale obbligo tra dette imprese di fornitura di energia elettrica e i gestori privati delle reti di energia elettrica situati a monte, non costituisce un aiuto statale ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE).

2)    Allo stato attuale del diritto comunitario relativo al mercato dell'energia elettrica, una normativa siffatta non è incompatibile con l'art. 30 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE).

Rodríguez Iglesias
Gulmann
Wathelet

Skouris

Edward
Puissochet

Jann

Sevón
Schintgen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 marzo 2001.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

G.C. Rodríguez Iglesias


1: Lingua processuale: il tedesco.