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Ricorso proposto il 20 febbraio 2009 - Provincia Groningen e Provincia Drenthe/Commissione

(Causa T-69/09)

Lingua processuale: olandese

Parti

Ricorrenti: Provincia Groningen (Groningen, Paesi Bassi) e Provincia Drenthe (Assen, Paesi Bassi) (rappresentanti: C. Dekker e E. Belhadi, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente l'art. 2 della decisione della Commissione 11 dicembre 2008, n. C(2008)8355, relativa alla riduzione del contributo del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il Documento unico di programmazione per la regione Groningen-Drenthe, rientrante nell'obiettivo 2 - n. 97.07.13.003, ai sensi della decisione della Commissione 26 maggio 1997, C(1997)1362, nella misura in cui siffatta decisione verte sulla correzione forfettaria del 2%, pari ad un importo di EUR 1 139 346,24, che è stata applicata, e alle spese per un importo complessivo pari a NLG 8 441 804, dichiarate non sussidiabili, nonché per quanto riguarda la correzione di estrapolazione del 5,76% e la correzione pari a NLG 1.160 456, relativa alla mancata aggiudicazione di appalti aventi un valore inferiore alla soglia indicata nelle direttive sulle procedure di appalto;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dei loro ricorsi, le ricorrenti invocano in primo luogo una violazione dell'art. 24 del regolamento n. 4253/881, in quanto la Commissione ha applicato una correzione estrapolata del 5,76% a causa di errori constatati, ed una correzione forfettaria pari al 2% per la mancata osservanza di condizioni specifiche di progetto e di programma, mentre siffatte correzioni non possono essere fondate sul menzionato articolo.

In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere una violazione degli artt. 28 e 49 CE, in quanto la Commissione non ha considerato che appalti aventi un valore inferiore agli importi soglia, menzionati nelle direttive 93/37/CEE2, 93/38/CEE3e 92/50/CEE4 relative agli appalti pubblici, devono essere aggiudicati ai sensi delle disposizioni relative alla libera circolazione dei beni e dei servizi solo in presenza di un elemento transfrontaliero.

In terzo luogo, le ricorrenti invocano una violazione dei principi della certezza del diritto e dell'affidamento, in quanto la Commissione ha stabilito che appalti con un valore inferiore agli importi soglia, indicati nelle direttive relative agli appalti pubblici, devono essere aggiudicati solo ai sensi delle disposizioni relative alla libera circolazione dei beni e dei servizi, mentre questo non era chiaro al momento dell'esecuzione del documento unico di programmazione per la regione Groningen-Drenthe, rientrante nell'obiettivo 2.

In quarto luogo, le ricorrenti fanno valere una violazione del Trattato CE, e segnatamente dell'art. 211 CE, in quanto la Commissione ha applicato una riduzione forfettaria del 2% per l'asserita mancata osservanza delle condizioni nazionali di progetto, mentre non era competente a farlo.

In quinto luogo, le ricorrenti fanno valere una violazione dei regolamenti nn. 4253/88 e 2064/975, in quanto la Commissione non considera che le ricorrenti hanno soddisfatto i loro obblighi relativi al sistema di gestione e di controllo.

In sesto luogo, le ricorrenti invocano una violazione del principio dell'affidamento, in quanto la Commissione ha fatto credere alla ricorrenti che il sistema esistente di gestione e di controllo ed altre forme di controllo fossero sufficienti per soddisfare i loro obblighi.

In settimo luogo, le ricorrenti fanno valere una violazione del regolamento n. 4253/88, in quanto la Commissione giudica erroneamente che il progetto Noord-Zuidroute (Rotta Nord-Sud) non è stato completato tempestivamente e che sussistono difetti nei sistemi di gestione e di controllo, per cui viene applicata una correzione fissa del 2%.

In ottavo luogo, le ricorrenti invocano una violazione della direttiva 93/36/CEE6, in quanto la Commissione dichiara ingiustamente che, nell'ambito del progetto Waterfabriek Noorder Dierenpark Emmen, sono stati stipulati contratti per la fornitura di membrane e di un sistema di controllo durante il processo, contratti che sarebbero stati aggiudicati senza alcuna forma di concorrenza, in contrasto con la direttiva 93/36/CEE, mentre la direttiva 93/36/CEE in questo caso lo consente.

In nono luogo, le ricorrenti fanno valere una violazione delle direttive 92/50/CEE e 93/37/CEE, in quanto la Commissione giudica ingiustamente che, nell'ambito del progetto Waterfabriek Noorder Dierenpark Emmen, è stato stipulato un contratto per la gestione del progetto e del quadro, contratto che sarebbe stato aggiudicato senza alcuna forma di concorrenza, in contrasto con la direttiva 92/50/CEE, mentre questo contratto fa parte della realizzazione dell'opera ai sensi della direttiva 93/37/CEE e pertanto non deve essere aggiudicato separatamente.

In decimo luogo, le ricorrenti invocano una violazione della direttiva 93/38/CEE, in quanto la Commissione giudica erroneamente che, nell'ambito del progetto Centraal Station Groningen (Stazione Centrale di Groningen), è stato aggiudicato un contratto per l'affitto di unità di alloggio provvisorio in contrasto con la direttiva 93/38/CEE, mentre la realizzazione di questo alloggio provvisorio deve essere qualificata come "opera" ai sensi della direttiva 93/38/CEE.

In undicesimo luogo, le ricorrenti fanno valere una violazione del regolamento n. 4253/88, in quanto la Commissione dichiara erroneamente che il sussidio riconosciuto al centro di tecnologia Noord-Nederland non è conforme al Documento unico di programmazione.

Infine, le ricorrenti invocano una violazione del Trattato CE e del regolamento 4253/88, in quanto la Commissione, per la fissazione della percentuale totale di errori, tiene conto erroneamente dei risultati del Verbouwplan Martinihal Groningen (Piano di recupero della Martinihal di Groningen).

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1 - Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro ( GU L 374, pag. 1).

2 - Direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori ( GU L 199, pag. 54).

3 - Direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84).

4 - Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).

5 - Regolamento (CE) n. 2064/97 della Commissione del 15 ottobre 1997 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, riguardo ai controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali (GU L 290, pag. 1).

6 - Direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1).