Language of document : ECLI:EU:T:2011:9





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 18 gennaio 2011 – Advance Magazine Publishers / UAMI – Capela & Irmãos (VOGUE)

(causa T‑382/08)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo VOGUE – Marchio nazionale denominativo anteriore VOGUE Portugal – Assenza di uso serio del marchio anteriore – Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009]»

1.                     Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3) (v. punti 27‑29)

2.                     Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Applicazione dei criteri al caso concreto (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3) (v. punti 30‑32)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 30 giugno 2008 (procedimento R 328/2003‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la J. Capela & Irmãos, Lda e la Advance Magazine Publishers, Inc.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Advance Magazine Publishers, Inc.

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio denominativo VOGUE per prodotti e servizi delle classi 9, 14, 16, 25 e 41 – domanda n. 183756

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

J. Capela & Irmãos, Lda

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Registrazione in Portogallo con il n. 143183 del marchio denominativo VOGUE Portugal per prodotti della classe 25; ragione sociale portoghese n. 32046 VOGUE – SAPATARIA

Decisione della divisione di opposizione:

Accoglimento integrale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 giugno 2008 (procedimento R 328/2003‑2) è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’UAMI sopporta le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Advance Magazine Publishers, Inc.