Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 18 gennaio 2011 – Advance Magazine Publishers / UAMI – Capela & Irmãos (VOGUE)
(causa T‑382/08)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo VOGUE – Marchio nazionale denominativo anteriore VOGUE Portugal – Assenza di uso serio del marchio anteriore – Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009]»
1. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3) (v. punti 27‑29)
2. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Applicazione dei criteri al caso concreto (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3) (v. punti 30‑32)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 30 giugno 2008 (procedimento R 328/2003‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la J. Capela & Irmãos, Lda e la Advance Magazine Publishers, Inc. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | Advance Magazine Publishers, Inc. |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio denominativo VOGUE per prodotti e servizi delle classi 9, 14, 16, 25 e 41 – domanda n. 183756 |
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: | J. Capela & Irmãos, Lda |
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: | Registrazione in Portogallo con il n. 143183 del marchio denominativo VOGUE Portugal per prodotti della classe 25; ragione sociale portoghese n. 32046 VOGUE – SAPATARIA |
Decisione della divisione di opposizione: | Accoglimento integrale dell’opposizione |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |
Dispositivo
1) | | La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 giugno 2008 (procedimento R 328/2003‑2) è annullata. |
2) | | Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) | | L’UAMI sopporta le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Advance Magazine Publishers, Inc. |