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Impugnazione proposta il 17 agosto 2023 dal Parlamento europeo avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 7 giugno 2023, causa T-309/21, TC / Parlamento europeo

(Causa C-529/23P)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Görlitz, M. Ecker, J.-C. Puffer, e S. Toliušio, in qualità di agenti)

Altra parte nel procedimento: TC

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 7 giugno 2023, TC contro Parlamento europeo, T-309/21, EU:T:2023:315;

statuire definitivamente sulla controversia dinanzi al Tribunale accogliendo le conclusioni proposte dal Parlamento nel procedimento in primo grado;

condannare il ricorrente in primo grado al pagamento di tutte le spese sostenute nei procedimenti in primo grado e in sede di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo di impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale ha travisato l’oggetto del procedimento in primo grado, la natura della lettera preparatoria dell’8 gennaio 2021 del Direttore generale delle Finanze e la consolidata giurisprudenza sulle conseguenze dell’irregolarità di un atto processuale. Al fine di dichiarare che il Parlamento aveva violato il diritto del ricorrente di essere ascoltato e che la violazione di tale diritto costituisce un motivo per annullare le decisioni contestate, il Tribunale non poteva limitarsi ad esaminare se i motivi esposti nella lettera summenzionata fossero fondati e adeguati (punti da 91 a132 della sentenza impugnata).

Secondo motivo di impugnazione, vertente sul fatto che, dichiarando che il Parlamento aveva violato il diritto di essere ascoltato del ricorrente in primo grado con riguardo alle sue comunicazioni di posta elettronica degli anni 2015, 2016 e 2019 e la sua corrispondenza con i servizi del Parlamento, il Tribunale ha violato: il diritto di essere ascoltato, le norme e la giurisprudenza relative alla procedura per il recupero di un’indennità di assistenza parlamentare di un deputato, il principio per cui il mandato di un deputato al Parlamento deve essere liberamente esercitato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 dell’atto elettorale 1 e dell’articolo 2 dello statuto dei deputati del Parlamento europeo 2 , l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (EU) 2018/1725 3 , e, inoltre, il Tribunale ha erroneamente esposto i fatti di causa, senza esaminarli in dettaglio (punti da 92 a 104, 130 e 131 della sentenza impugnata).

Terzo motivo di impugnazione, vertente sul fatto che, dichiarando che il Parlamento aveva violato il diritto di essere ascoltato del ricorrente in primo grado con riguardo al fascicolo personale dell’assistente accreditato in parola, i dati concernenti l’uso della tessera di accesso dell’assistente accreditato e le informazioni sul numero di volte in cui era stata richiesta la protezione del Parlamento per tale assistente accreditato, il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera e) e l’articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (EU) 2018/1725, l’ultimo trattino dell’articolo 26 dello statuto dei funzionari, l’articolo 266 TFUE e il diritto di essere ascoltato (punti da 105 a 124, 130 e 131 della sentenza impugnata).

Quarto motivo di impugnazione, vertente sul fatto che, dichiarando che il Parlamento aveva violato il diritto di essere ascoltato del ricorrente in primo grado in relazione alla causa T-59/17, il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione, l’articolo 9 del regolamento (EU) 2018/1725, l’articolo 266 TFUE e il diritto di essere ascoltato (punti da 125 a 131 della sentenza impugnata).

Quinto motivo di impugnazione, vertente sul fatto che, riconoscendo, come unica base per il diritto di essere ascoltato, l’esistenza di un diritto in capo al ricorrente per richiedere che il Parlamento comunicasse i dai necessari al fine di consentire al ricorrente di formulare le sue osservazioni, il Tribunale ha violato l’articolo 41, paragrafo 2, lettere a) e b) della Carta (punti 90 e 91 della sentenza impugnata).

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1 Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto (GU 1976, L 278, pag. 5), allegato alla decisione del Consiglio 76/787/ECSC, EEC, Euratom del 20 settembre 1976 (GU 1976, L 278, pag. 1), come modificato dalla decisione del Consiglio del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 (GU 2002 L 283, pag. 1).

1 Decisione del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (2005/684/CE, Euratom) (GU 2005, L 262, pag. 1).

1 Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39).