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Ricorso proposto il 31 gennaio 2011 - Truvo Belgium / UAMI - AOL (TRUVO)

(Causa T-77/11)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Truvo Belgium (Anversa, Belgio) (rappresentante: avv. O.F.A.W. van Haperen)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: AOC LLC (Dulles, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 novembre 2010, procedimento R 923/2009-2;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "TRUVO", per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 38, 41 e 42 - domanda di registrazione di marchio comunitario n. 5560099

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria n. 4756169 del marchio figurativo "TRUVEO", per servizi della classe 42

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i servizi controversi delle classi 38 e 42, e rigetto della domanda di registrazione di marchio comunitario per tutti i servizi controversi

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la ricorrente deduce che la decisione impugnata viola l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009 ed è altresì priva di adeguata motivazione, o non è comunque conforme ai requisiti di legge dei procedimenti giuridici europei, in quanto la commissione di ricorso ha commesso errori, in primo luogo, nel confronto dei servizi, in secondo luogo, nel confronto dei segni, in terzo luogo, nella valutazione del pubblico di riferimento e, in quarto luogo, nell'esame del rischio di confusione.

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