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Impugnazione proposta il 24 novembre 2022 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (seconda sezione) del 14 settembre 2022, causa T-775/20, PB / Commissione

(Causa C-721/22 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz, B. Araujo Arce, J. Estrada de Solà, agents)

Altre parti nel procedimento: PB, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

annullare il primo punto e il terzo punto del dispositivo della sentenza pronunciata dal Tribunale dell’Unione il 14 settembre 2022 nella causa T-775/20;

rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca nel merito rispetto al ricorso di annullamento; e

condannare PB alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, la Commissione deduce un motivo di annullamento vertente su un errore di diritto.

La Commissione contesta la conclusione del Tribunale, il quale considera, al punto 65 della sentenza impugnata, sulla base del ragionamento di cui ai punti da 51 a 64 di tale sentenza, che il regolamento TIF1 «non può dunque costituire di per sé la base giuridica pertinente ai fini dell’adozione di misure amministrative dirette al recupero degli importi indebitamente percetti. (...)».

Il Tribunale erra in diritto, poiché gli articoli 4 e 7 del regolamento TIF costituiscono una base autonoma e sufficientemente precisa per adottare misure amministrative di recupero, che non sono una sanzione.

Al punto 69 della sentenza, il Tribunale ha infine concluso che l’applicazione congiunta dell’articolo 103 del regolamento finanziario del 2002 e degli articoli 4 e 7 del regolamento TIF non permette l’adozione di una misura nei confronti del ricorrente in primo grado, poiché esso non era il beneficiario diretto dei pagamenti.

Secondo la Commissione, il Tribunale erra in diritto, poiché l’articolo 7 del regolamento TIF, applicato in combinato disposto con l’articolo 4 di detto regolamento e con l’articolo 103 del regolamento finanziario del 2002, costituisce una disposizione sufficientemente chiara e precisa per permettere il recupero nei confronti del ricorrente in primo grado, anche se esso non era il beneficiario diretto dei pagamenti di cui trattasi.

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1 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU 1995, L 312, pag. 1).