Language of document : ECLI:EU:T:2022:853

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata)

21 dicembre 2022 (*)

«Aiuti di Stato – Mercato del biogas – Esenzioni fiscali che compensano i maggiori costi di produzione – Decisione di non sollevare obiezioni – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricevibilità – Mancato avvio del procedimento di indagine formale – Serie difficoltà – Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE – Articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2015/1589 – Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 – Cumulo di aiuti – Aiuti concessi da più Stati membri – Biogas importato – Principio di non discriminazione – Articolo 110 TFUE»

Nella causa T‑626/20,

Landwärme GmbH, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata da J. Bonhage e M. Frank, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da K. Blanck, A. Bouchagiar e P. Němečková, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Regno di Svezia, rappresentato da O. Simonsson, C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, H. Shev, H. Eklinder e R. Shahsavan Eriksson, in qualità di agenti,

interveniente,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata),

composto, al momento della deliberazione, da R. da Silva Passos, presidente, V. Valančius, I. Reine, L. Truchot (relatore) e M. Sampol Pucurull, giudici,

cancelliere: S. Jund, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 2 giugno 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Landwärme GmbH, ricorrente, chiede l’annullamento, da un lato, della decisione C(2020) 4489 final della Commissione, del 29 giugno 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56125 (2020/N) – Svezia – Proroga e modifica del regime SA.49893 (2018/N) – Esenzione fiscale per biogas e biopropano non alimentari destinati alla produzione di calore (in prosieguo: la «decisione 4489»), e, dall’altro, della decisione C(2020) 4487 final della Commissione, del 29 giugno 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56908 (2020/N) – Svezia – Proroga e modifica del regime a favore del biogas destinato ad essere utilizzato come carburante in Svezia (in prosieguo: la «decisione 4487» e, congiuntamente alla decisione 4489, le «decisioni impugnate»).

 Fatti

2        La ricorrente è una società di diritto tedesco che produce biometano in Germania.

3        Il 1º aprile 2020 il Regno di Svezia ha notificato alla Commissione europea, conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, due misure con le quali intendeva modificare e prorogare fino al 31 dicembre 2030 due regimi di aiuti, le cui prime attuazioni risalivano al 2003 e al 2007, che erano già stati autorizzati più volte dalla Commissione e che dovevano scadere il 31 dicembre 2020. Tali regimi consistono nell’esentare l’acquisto di taluni gas combustibili rinnovabili (in prosieguo: il «biogas») dal pagamento di talune accise che sono invece dovute per l’acquisto di gas fossili, come il gas naturale, destinati agli stessi usi.

4        Il 29 giugno 2020 la Commissione ha adottato la decisione 4489, di cui è stata pubblicata una sintesi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2020, C 245, pag. 2), e la decisione 4487, di cui è stata pubblicata una sintesi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2020, C 260, pag. 4).

5        Con le decisioni impugnate, la Commissione, a seguito del procedimento di esame preliminare previsto all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9) (in prosieguo: il «procedimento di esame preliminare»), e senza avviare il procedimento di indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE e contemplato all’articolo 6 del medesimo regolamento (in prosieguo: il «procedimento di indagine formale»), ha ritenuto che le misure notificate dal Regno di Svezia riguardassero aiuti di Stato che potevano essere dichiarati compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

6        A tal fine, sotto un primo aspetto, la Commissione ha rilevato che i regimi di aiuti di cui alle decisioni impugnate (in prosieguo: i «regimi controversi»), che prevedevano esenzioni fiscali totali, dovevano essere qualificati come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, più in particolare come aiuti al funzionamento (punti 6, 31 e 32 della decisione 4489 e punti 35 e 50 della decisione 4487).

7        Sotto un secondo aspetto, la Commissione ha valutato la compatibilità dei regimi controversi con il mercato interno alla luce della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (GU 2014, C 200, pag. 1; in prosieguo: la «disciplina FAE») (punto 34 della decisione 4489 e punto 38 della decisione 4487).

8        In primo luogo, in particolare, la Commissione ha ritenuto, innanzitutto, che i regimi in questione perseguissero un obiettivo di interesse comune, in quanto contribuivano a consentire al Regno di Svezia di raggiungere gli obiettivi che si era fissata in termini di utilizzo di fonti di energia rinnovabile e, poi, che fossero necessari, per il motivo che, senza le esenzioni fiscali totali previste dagli stessi (in prosieguo: «le esenzioni fiscali di cui trattasi»), il biogas sarebbe più costoso dei gas fossili e, infine, che essi avessero un effetto di incentivazione, in quanto la concessione di tali esenzioni incoraggiava l’uso e la produzione di biogas (punti da 37 a 40, 42, 43, 47 e 48 della decisione 4489 e punti 40, 44, 45 e 47 della decisione 4487).

9        In secondo luogo, la Commissione ha esaminato la proporzionalità dei regimi controversi e ha segnatamente rilevato che, alla luce dei dati forniti dall’Energimyndigheten (agenzia per l’energia, Svezia) (in prosieguo: l’«agenzia svedese per l’energia»), da un lato, si poteva escludere che gli aiuti concessi in forza di tali regimi eccedessero l’importo necessario per compensare i costi più elevati connessi alla produzione di biogas rispetto alla produzione di gas fossili e dessero così luogo ad una sovracompensazione di detti costi più elevati (in prosieguo: la «sovracompensazione»). Infatti, nonostante le esenzioni fiscali di cui trattasi, i costi di produzione del biogas rimanevano più elevati rispetto al prezzo di mercato per i gas fossili. Dall’altro lato, la Commissione ha rilevato che era improbabile che si verificasse in futuro una sovracompensazione. Inoltre, la Commissione ha precisato che, secondo le informazioni presentate dalle autorità svedesi, benché sia possibile che il biogas benefici al contempo degli aiuti previsti dai regimi controversi e di altri aiuti a favore della produzione di biogas, il cumulo di tali aiuti non dava luogo ad una sovracompensazione. Peraltro, la Commissione ha aggiunto che tali autorità si erano impegnate a controllare le evoluzioni del mercato, al fine di rilevare ogni possibile sovracompensazione futura, e a tenerla informata (punti 17, 18, 20, 22, 28, 47, da 49 a 56 e 64 della decisione 4489 e punti da 19 a 24, 26, 27, 32, da 50 a 59 e 67 della decisione 4487).

10      In terzo luogo, la Commissione ha ritenuto che occorresse applicare il punto 116 della disciplina FAE, ai sensi del quale «la Commissione parte dal presupposto che, se tutte le altre condizioni sono rispettate, gli aiuti sono adeguati e che l’effetto distorsivo dell’aiuto fornito è limitato», il che, a suo avviso, si verificava nel caso dei regimi controversi (punti 41 e 58 della decisione 4489 e punti 48 e 60 della decisione 4487).

11      In quarto luogo, poiché i regimi controversi consistevano nel concedere esenzioni fiscali, la Commissione ha esaminato la questione se queste ultime fossero conformi ai requisiti derivanti dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU 2003, L 283, pag. 51). Essa ha ritenuto che fosse così, in considerazione segnatamente del fatto che tali esenzioni erano applicabili a prescindere dallo Stato membro da cui proveniva il biogas che ne beneficiava (punti da 62 a 66 della decisione 4489 e punti da 64 a 68 della decisione 4487).

 Conclusioni delle parti

12      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare le decisioni impugnate;

–        condannare la Commissione alle spese.

13      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

14      Il Regno di Svezia, interveniente a sostegno della Commissione, chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

 In diritto

15      A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi, vertenti, il primo, sull’«illegalità dell’aiuto», il secondo, sull’«abuso del potere discrezionale», il terzo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione e, il quarto, sulla violazione dell’obbligo di avviare il procedimento di indagine formale.

16      Senza sollevare eccezioni con atto separato sul fondamento dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la Commissione, oltre a contestare la fondatezza dei motivi dedotti dalla ricorrente, fa valere che il ricorso è irricevibile. Mentre non si pronuncia sulla legittimazione ad agire della ricorrente, la Commissione sostiene che quest’ultima non ha interesse ad agire per l’annullamento delle decisioni impugnate.

 Sulla ricevibilità

17      Prima di esaminare l’interesse ad agire della ricorrente, occorre rispondere alla questione, di ordine pubblico (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2014, Stichting Woonpunt e a./Commissione, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, punto 45; del 24 ottobre 1997, EISA/Commissione, T‑239/94, EU:T:1997:158, punto 27, e del 20 giugno 2019, a&o hostel and hotel Berlin/Commissione, T‑578/17, non pubblicata, EU:T:2019:437, punti 36 e 37), se la ricorrente sia legittimata ad agire avverso le decisioni impugnate.

 Sulla legittimazione ad agire

18      Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro un atto di cui non è destinataria solo se tale atto la riguarda direttamente e individualmente o se il ricorso è diretto contro un atto regolamentare che la riguarda direttamente e che non comporta alcuna misura d’esecuzione.

19      Orbene, le decisioni impugnate hanno come unico destinatario il Regno di Svezia, cosicché occorre stabilire se la ricorrente soddisfi le condizioni di ricevibilità appena menzionate.

20      Per quanto riguarda la questione se le decisioni impugnate riguardino direttamente e individualmente la ricorrente, occorre ricordare che, quando la Commissione adotta una decisione di non sollevare obiezioni, sul fondamento dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, non soltanto dichiara le misure di cui trattasi compatibili con il mercato interno, ma rifiuta pure implicitamente di avviare il procedimento di indagine formale (v. sentenza del 20 giugno 2019, a&o hostel and hotel Berlin/Commissione, T‑578/17, non pubblicata, EU:T:2019:437, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

21      Se la Commissione constata, nell’ambito del procedimento di esame preliminare, che sussistono dubbi o serie difficoltà in ordine alla compatibilità con il mercato interno della misura notificata, è tenuta ad adottare, sul fondamento dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento 2015/1589, una decisione di avvio del procedimento di indagine formale (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, a&o hostel and hotel Berlin/Commissione, T‑578/17, non pubblicata, EU:T:2019:437, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Occorre precisare che, secondo la giurisprudenza, le nozioni di «dubbi» e di «serie difficoltà» coincidono (sentenza del 22 settembre 2021, DEI/Commissione, T‑639/14 RENV, T‑352/15 e T‑740/17, con impugnazione pendente, EU:T:2021:604, punto 115; v. altresì, in tal senso, sentenze del 12 febbraio 2008, BUPA e a./Commissione, T‑289/03, EU:T:2008:29, punto 328, e del 9 settembre 2020, Kerkosand/Commissione, T‑745/17, EU:T:2020:400, punto 106).

22      Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 2015/1589, una decisione di avvio del procedimento di indagine formale invita lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese.

23      La legittimità di una decisione di non sollevare obiezioni fondata sull’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589 dipende dalla questione se sussistano serie difficoltà quanto alla compatibilità dei regimi controversi con il mercato interno. Dal momento che l’esistenza di serie difficoltà deve dar luogo all’avvio di un procedimento di indagine formale al quale possono partecipare gli interessati contemplati all’articolo 1, lettera h), di detto regolamento, si deve ritenere che siffatte decisioni riguardino direttamente ed individualmente qualsiasi interessato ai sensi di quest’ultima disposizione. Infatti, i beneficiari delle garanzie procedurali previste all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento possono ottenerne il rispetto solo se hanno la possibilità di contestare la decisione di non sollevare obiezioni dinanzi al giudice dell’Unione (v. sentenza del 20 giugno 2019, a&o hostel and hotel Berlin/Commissione, T‑578/17, non pubblicata, EU:T:2019:437, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

24      La nozione di «interessati» è definita all’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589 come riferita a «qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali». Tale disposizione riprende la definizione della nozione di «interessati», ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, quale risulta dalla giurisprudenza (v. sentenza del 2 settembre 2021, Ja zum Nürburgring/Commissione, C‑647/19 P, EU:C:2021:666, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

25      Nel caso di specie, come risulta dalle risposte delle parti ai quesiti scritti e orali del Tribunale, i beneficiari diretti delle esenzioni fiscali di cui trattasi sono gli acquirenti di biogas in Svezia che, in forza di queste ultime, non pagano né l’accisa sull’energia né l’accisa sul biossido di carbonio previste dalla normativa svedese. Tuttavia, tali esenzioni, sebbene non incidano sui costi di produzione del biogas, avvantaggiano altresì, ancorché indirettamente, i produttori e gli importatori di biogas. Infatti, questi ultimi possono vendere biogas in Svezia ad un prezzo finale che, non includendo tali accise, è inferiore a quello al quale il biogas sarebbe stato venduto in assenza di dette esenzioni. Queste ultime consentono quindi di vendere tale prodotto ad un prezzo che può fare concorrenza a quello del gas naturale, nonostante il fatto che i costi di produzione di quest’ultimo siano di norma inferiori a quelli del biogas.

26      La ricorrente, pur affermando di non vendere più biogas in Svezia a causa dei prezzi più competitivi praticati dai produttori danesi che trarrebbero vantaggio da una sovracompensazione, è una beneficiaria indiretta potenziale degli aiuti previsti dai regimi controversi, come confermato dalle parti in udienza. Infatti, da un lato, è pacifico che la ricorrente soddisfa le condizioni richieste per poter beneficiare di tali aiuti. Dall’altro lato, occorre ricordare che il Regno di Svezia concede aiuti analoghi da diversi anni e che la ricorrente ha in passato beneficiato di tali aiuti, dato che essa ha venduto il suo biogas in Svezia nel 2013 e, in quantitativi più rilevanti, nel 2014. Peraltro, dal momento che essa cerca di vendere il suo biogas in Svezia, ma ne risulta impedita a causa del prezzo non competitivo che è costretta a praticare, la ricorrente è una concorrente delle imprese che, vendendo i loro biogas in Svezia, sono beneficiarie attuali di tali aiuti. Di conseguenza, essa possiede la qualità di «interessato» ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589 (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 2 settembre 2021, Ja zum Nürburgring/Commissione, C‑647/19 P, EU:C:2021:666, punto 57). Del resto, la Commissione, in risposta ad un quesito del Tribunale in udienza, ha riconosciuto che ciò si verificava nel caso di specie.

27      Tuttavia, per avere la legittimazione ad agire per l’annullamento delle decisioni impugnate, la ricorrente deve altresì tentare, con il ricorso, di assicurare la tutela dei diritti procedurali che avrebbe avuto se la Commissione avesse avviato il procedimento di indagine formale, a causa dell’esistenza di serie difficoltà.

28      A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, un ricorrente che chiede l’annullamento di una decisione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, mette in discussione essenzialmente il fatto che la decisione adottata dalla Commissione a proposito degli aiuti di cui trattasi è stata presa senza che tale istituzione avviasse il procedimento d’indagine formale, violando così i suoi diritti procedurali. Affinché la sua domanda di annullamento sia accolta, il ricorrente può invocare qualsiasi motivo idoneo a dimostrare che la valutazione delle informazioni e degli elementi di cui la Commissione disponeva, durante il procedimento di esame preliminare della misura notificata, avrebbe dovuto suscitare dubbi in ordine alla compatibilità di tale misura con il mercato interno. L’utilizzazione di simili argomenti non può tuttavia comportare la trasformazione dell’oggetto del ricorso o la modifica dei presupposti di ricevibilità di quest’ultimo. Al contrario, l’esistenza di dubbi circa tale compatibilità è proprio la prova che deve essere fornita per dimostrare che la Commissione era tenuta ad avviare il procedimento di indagine formale (v. sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

29      Di conseguenza, per quanto riguarda un ricorso con cui si contesta la legittimità di una decisione adottata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, senza avviare il procedimento di indagine formale, occorre, in linea di principio, considerare tutte le censure e gli argomenti sollevati dal ricorrente nell’ambito dei motivi dedotti, al fine di valutare se essi consentano di individuare serie difficoltà o dubbi in presenza dei quali la Commissione sarebbe stata tenuta ad avviare detto procedimento. Nell’ambito di un siffatto ricorso, i motivi che contestano la compatibilità dell’aiuto devono allora essere valutati dal Tribunale in considerazione dell’esistenza di una seria difficoltà, senza che occorra dichiararli irricevibili (v. sentenza del 20 giugno 2019, a&o hostel and hotel Berlin/Commissione, T‑578/17, non pubblicata, EU:T:2019:437, punti da 45 a 47 e 49 e giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punti 57 e 58).

30      Risulta altresì dalla giurisprudenza che un ricorrente, per dimostrare la violazione dei suoi diritti procedurali in ragione dei dubbi che la misura controversa avrebbe dovuto suscitare in ordine alla sua compatibilità con il mercato interno, può legittimamente invocare argomenti volti a dimostrare che la constatazione della compatibilità di tale misura con il mercato interno alla quale la Commissione era giunta era errata, il che, a fortiori, è idoneo a stabilire che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi al momento della sua valutazione della compatibilità di tale misura con il mercato interno. Pertanto, il Tribunale è autorizzato ad esaminare gli argomenti di merito presentati da tale parte, al fine di verificare se essi siano tali da avvalorare il motivo vertente sull’esistenza di dubbi che giustificano l’avvio del procedimento di indagine formale (v., in tal senso, sentenza del 14 aprile 2021, Achema e Lifosa/Commissione, T‑300/19, non pubblicata, EU:T:2021:191, punto 203 e giurisprudenza ivi citata).

31      Nella specie, va constatato che, con il quarto motivo (v. punto 15 supra), la ricorrente fa valere che la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento di indagine formale. Conformemente alla giurisprudenza ricordata al precedente punto 29, occorre esaminare tutte le censure e gli argomenti sollevati dalla ricorrente, al fine di stabilire se quest’ultima abbia dimostrato l’esistenza di serie difficoltà che obbligavano la Commissione ad avviare detto procedimento. Nel corso dell’udienza, la ricorrente ha confermato che, con il suo ricorso, essa contestava alla Commissione, segnatamente, di non aver avviato il procedimento di indagine formale nonostante il fatto che, alla luce delle informazioni che le aveva sottoposto, tale istituzione non poteva ignorare l’esistenza di serie difficoltà riguardo alla questione se il possibile cumulo degli aiuti concessi in Svezia in applicazione dei regimi controversi e di altri aiuti, concessi da Stati membri diversi dal Regno di Svezia ai produttori di biogas (in prosieguo: il «cumulo controverso»), desse luogo a una sovracompensazione a vantaggio di tali produttori quando questi vendevano biogas in Svezia (in prosieguo: la «censura relativa al cumulo controverso»).

32      Pertanto, si deve concludere che la ricorrente è legittimata ad agire nella parte in cui mira ad ottenere il rispetto dei suoi diritti procedurali, facendo valere, in particolare, la censura relativa al cumulo controverso.

 Sull’interesse ad agire

33      La Commissione fa valere che la ricorrente, in quanto beneficiaria potenziale dei regimi controversi, non ha dimostrato il suo interesse ad agire contro le decisioni impugnate. Infatti, l’annullamento di queste ultime non potrebbe avere l’effetto di autorizzare aiuti di portata più ampia rispetto a quella degli aiuti previsti da tali regimi. Detto annullamento non inciderebbe sul fatto che i produttori di biogas che beneficiano, in Stati membri diversi dal Regno di Svezia, di aiuti alla produzione di energia da biogas possono vendere il loro biogas in Svezia a prezzi più vantaggiosi di quelli proposti dalla ricorrente, alla quale non vengono concessi aiuti analoghi da parte della Repubblica federale di Germania. Secondo la Commissione, l’interesse ad agire della ricorrente non può derivare dal fatto che quest’ultima avrebbe la facoltà di presentarle osservazioni, nell’ipotesi in cui, a seguito dell’annullamento di tali decisioni, sia avviato il procedimento di indagine formale.

34      La ricorrente contesta gli argomenti della Commissione.

35      Secondo una giurisprudenza costante, un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo qualora quest’ultima abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Un tale interesse presuppone che l’annullamento di detto atto possa produrre di per sé conseguenze giuridiche e che il ricorso possa pertanto, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (sentenze del 27 febbraio 2014, Stichting Woonlinie e a./Commissione, C‑133/12 P, EU:C:2014:105, punto 54, e del 4 giugno 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Commissione, C‑682/13 P, non pubblicata, EU:C:2015:356, punto 25).

36      L’interesse ad agire di un ricorrente deve essere concreto ed attuale e non può riguardare una situazione futura ed ipotetica. Tale interesse deve sussistere, alla luce dell’oggetto del ricorso, al momento della presentazione di quest’ultimo, a pena di irricevibilità, e perdurare fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire (v. sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punti 56 e 57 e giurisprudenza ivi citata).

37      Spetta al ricorrente fornire la prova del proprio interesse ad agire, che costituisce il presupposto essenziale e preliminare di qualsiasi azione giurisdizionale (v. sentenze del 4 giugno 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Commissione, C‑682/13 P, non pubblicata, EU:C:2015:356, punto 27 e giurisprudenza ivi citata, e del 14 aprile 2005, Sniace/Commissione, T‑141/03, EU:T:2005:129, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

38      Nel caso di specie, la ricorrente è una beneficiaria indiretta potenziale degli aiuti previsti dai regimi controversi (v. punti 25 e 26 supra).

39      Tuttavia, il solo fatto che le decisioni impugnate dichiarino i regimi controversi compatibili con il mercato interno e non arrechino quindi pregiudizio, in linea di principio, a un’impresa che può beneficiarne non dispensa il giudice dell’Unione dall’esaminare se la valutazione della Commissione produca effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi di detta impresa (v., in tal senso, ordinanza del 25 marzo 2019, Abaco Energy e a./Commissione, T‑186/18, non pubblicata, EU:T:2019:206, punto 42 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il fatto che la ricorrente sia una beneficiaria potenziale degli aiuti previsti dai regimi controversi non è sufficiente per ritenere che essa non abbia interesse ad agire per l’annullamento delle decisioni impugnate.

40      La ricorrente replica che i regimi controversi agiscono come un «catalizzatore» che rafforzerebbe gli effetti preclusivi sul mercato derivanti da aiuti alla produzione di energia da biogas concessi da Stati membri diversi dal Regno di Svezia. Tali regimi dispiegherebbero il loro effetto anticoncorrenziale, in quanto, al fine di trarre vantaggio dalle esenzioni fiscali di cui trattasi, i produttori di biogas che beneficiano di detti aiuti nei loro Stati membri aumenterebbero le loro esportazioni verso la Svezia ed eserciterebbero così una pressione sui prezzi praticati dagli altri produttori di biogas, che non beneficiano di aiuti analoghi. L’annullamento delle decisioni che autorizzano tali regimi eliminerebbe detto «catalizzatore» e procurerebbe così un beneficio alla ricorrente.

41      Di conseguenza, nell’ipotesi in cui il Tribunale accogliesse il ricorso e annullasse le decisioni impugnate con una sentenza in cui accertasse che i motivi e gli argomenti dedotti dalla ricorrente, in particolare la censura relativa al cumulo controverso, consentono di stabilire l’esistenza di serie difficoltà ignorate dalla Commissione, quest’ultima sarebbe tenuta, in esecuzione della sentenza così pronunciata, ad adottare decisioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento 2015/1589, aventi il contenuto previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento. La ricorrente, in quanto «interessato» ai sensi dell’articolo 1, lettera h), di detto regolamento (v. punti 24 e 26 supra), avrebbe la possibilità di formulare le proprie osservazioni dopo aver analizzato tali decisioni. Essa sarebbe quindi in grado di esercitare i suoi diritti procedurali in modo ben più pertinente e informato che durante il procedimento di esame preliminare (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 20 giugno 2019, a&o hostel and hotel Berlin/Commissione, T‑578/17, non pubblicata, EU:T:2019:437, punto 52). In particolare, se il Tribunale annullasse le decisioni impugnate a motivo dell’esistenza di serie difficoltà riguardo alla sovracompensazione che può derivare dal cumulo controverso, la ricorrente, durante il procedimento di indagine formale conseguente a tale annullamento, potrebbe presentare alla Commissione osservazioni sui cambiamenti che dovrebbero essere apportati ai regimi controversi affinché possano essere dichiarati compatibili con il mercato interno.

42      In tali circostanze, si deve constatare che la ricorrente ha interesse ad agire per l’annullamento delle decisioni impugnate.

43      L’interesse ad agire della ricorrente non è rimesso in discussione dalla giurisprudenza invocata dalla Commissione (ordinanze del 9 luglio 2007, wheyco/Commissione, T‑6/06, non pubblicata, EU:T:2007:202, punto 104, e del 25 marzo 2019, Abaco Energy e a./Commissione, T‑186/18, non pubblicata, EU:T:2019:206, punto 83). Secondo tale giurisprudenza, l’interesse ad agire di un’impresa che beneficia di un aiuto di Stato autorizzato dalla Commissione senza avviare il procedimento di indagine formale non può derivare dal fatto che essa, in caso di avvio di tale procedimento, avrebbe avuto la facoltà di presentare le sue osservazioni.

44      Infatti, la ricorrente è solo una beneficiaria potenziale degli aiuti previsti dai regimi controversi, dato che essa non è più in grado di vendere biogas in Svezia. A tale riguardo, essa afferma che non si tratta di una scelta commerciale da parte sua, bensì della conseguenza delle condizioni ormai prevalenti su tale mercato. Pertanto, la sua situazione è diversa da quella dei ricorrenti nelle cause che hanno dato luogo alle ordinanze invocate dalla Commissione, che erano beneficiari attuali degli aiuti autorizzati dalle decisioni oggetto dei loro ricorsi.

45      L’interesse ad agire della ricorrente non è neppure rimesso in discussione dalle decisioni citate al precedente punto 43, in quanto il Tribunale ha dichiarato che l’interesse ad agire dei ricorrenti non poteva trarre origine dalla violazione dei loro diritti procedurali. Infatti, in tali cause, i ricorrenti, pur beneficiando degli aiuti dichiarati compatibili dalle decisioni controverse, cercavano, con i loro ricorsi, di ottenere l’annullamento di queste ultime affinché la Commissione autorizzasse successivamente aiuti aventi un ambito di applicazione più ampio (v., in tal senso, ordinanze del 9 luglio 2007, wheyco/Commissione, T‑6/06, non pubblicata, EU:T:2007:202, punto 102, e del 25 marzo 2019, Abaco Energy e a./Commissione, T‑186/18, non pubblicata, EU:T:2019:206, punto 82).

46      Nel caso di specie, la ricorrente, con il suo ricorso, non cerca di ottenere che siano autorizzati aiuti aventi un ambito di applicazione più ampio di quello degli aiuti previsti dai regimi controversi. Al contrario, nell’ipotesi in cui, infatti, la Commissione, in esito al procedimento di indagine formale che essa avvierebbe dopo l’eventuale annullamento delle decisioni impugnate, considerasse che la sovracompensazione di cui possono beneficiare taluni produttori di biogas non stabiliti in Svezia rende i regimi controversi incompatibili con il mercato interno, la modifica di questi ultimi tenderebbe a limitare il loro ambito di applicazione e non ad estenderlo.

47      Peraltro, come risulta dal precedente punto 39, al punto 42 dell’ordinanza del 25 marzo 2019, Abaco Energy e a./Commissione (T‑186/18, non pubblicata, EU:T:2019:206), il Tribunale ha rilevato che il beneficiario di un aiuto non è necessariamente privo di interesse ad agire contro la decisione che dichiara tale aiuto compatibile con il mercato interno.

48      Alla luce di quanto precede, si deve concludere che l’interesse ad agire della ricorrente è caratterizzato e che il suo ricorso è ricevibile, quanto meno nei limiti in cui, con il medesimo, essa fa valere la censura relativa al cumulo controverso.

49      Prima di esaminare la fondatezza di tale censura, occorre tuttavia pronunciarsi sull’argomento della Commissione relativo, in sostanza, al fatto che la ricorrente non ha sollevato eccezioni di illegittimità avverso la disciplina FAE, alla luce della quale, in particolare del suo punto 116, la Commissione avrebbe esaminato la compatibilità dei regimi controversi (v. punto 10 supra).

 Sullargomento della Commissione relativo alla necessità di rispettare il punto 116 della disciplina FAE

50      Secondo la Commissione, la disciplina FAE non consente di attribuire alcun ruolo al cumulo controverso ai fini della valutazione della compatibilità dei regimi controversi. Pertanto, non avendo dedotto l’illegittimità della disciplina FAE, la ricorrente non potrebbe contestare, dinanzi al Tribunale, la mancata presa in considerazione di detto cumulo nelle decisioni impugnate.

51      Va ricordato che, secondo la giurisprudenza, adottando linee guida contenenti norme di condotta e annunciando, con la loro pubblicazione, che esse verranno da quel momento in avanti applicate ai casi cui esse si riferiscono, la Commissione si autolimita nell’esercizio del proprio potere discrezionale e non può, in linea di principio, discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi giuridici generali, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (sentenze dell’8 marzo 2016, Grecia/Commissione, C‑431/14 P, EU:C:2016:145, punto 69, e del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 143).

52      Il punto 116 della disciplina FAE prevede che «la Commissione parte dal presupposto che, se tutte le altre condizioni sono rispettate, gli aiuti sono adeguati e che l’effetto distorsivo dell’aiuto fornito è limitato». Tuttavia, tale punto non precisa quali siano le «altre condizioni» alle quali si fa riferimento.

53      A tale riguardo, come indicato dalla Commissione in udienza, occorre considerare che le altre condizioni alle quali si fa riferimento al punto 116 della disciplina FAE sono, nel caso di specie, quelle di cui al punto 131 di tale disciplina e che il controllo del rispetto di queste ultime include quello della proporzionalità degli aiuti, di cui ai punti 69 e 70 di tale disciplina.

54      Infatti, occorre ricordare che il punto 116 della disciplina FAE rientra nel capo 3 di quest’ultima, dedicato alla «valutazione della compatibilità a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), [TFUE]».

55      All’interno del capo 3, la sezione 3.1 enuncia i «principi comuni di valutazione» ed elenca, al punto 27, i criteri cumulativi che una misura di aiuto deve soddisfare affinché possa essere dichiarata compatibile con il mercato interno. Tra tali criteri figura, come risulta dal punto 27, lettera e), di detta disciplina, la proporzionalità dell’aiuto, vale a dire la limitazione di quest’ultimo al minimo necessario.

56      La sezione 3.2 della disciplina FAE, dedicata alle «disposizioni generali di compatibilità», contiene precisazioni su ciascuno dei criteri previsti al punto 27 di tale disciplina.

57      In particolare, la sezione 3.2.5 della disciplina FAE verte sulla «proporzionalità degli aiuti». In tale sezione figurano i punti 69 e 70, ai sensi dei quali «[g]li aiuti (…) sono considerati proporzionati se l’importo dell’aiuto per beneficiario è limitato al minimo necessario per ottenere il livello di tutela dell’ambiente o l’obiettivo in materia di energia perseguiti» e, «[i]n via di principio gli aiuti sono considerati limitati al minimo necessario se l’aiuto corrisponde ai costi supplementari netti necessari per raggiungere l’obiettivo, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto».

58      Ne consegue che, tra le «altre condizioni» di cui al punto 116 della disciplina FAE figura quella relativa alla proporzionalità dell’aiuto. Tale condizione presenta uno stretto legame con quella relativa all’assenza di una sovracompensazione. Peraltro, senza essere espressamente menzionata, quest’ultima nozione è considerata in particolare al punto 131 di detta disciplina, che è formulato come segue:

«Per la produzione di energia da fonti rinnovabili diversa dall’energia elettrica, gli aiuti al funzionamento saranno considerati compatibili se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)      l’importo dell’aiuto per unità di energia non supera la differenza tra i costi totali normalizzati della produzione di energia dalla particolare tecnologia in questione e il prezzo di mercato del tipo di energia interessato;

b)      i costi totali normalizzati della produzione di energia possono includere un normale rendimento sul capitale. Nel calcolo dei costi normalizzati della produzione di energia gli aiuti all’investimento sono detratti dall’intero importo dell’investimento;

c)      i costi di produzione sono aggiornati regolarmente, almeno a cadenza annuale;

d)      al fine di evitare che gli aiuti al funzionamento basati sui costi normalizzati della produzione di energia siano superiori all’ammortamento dell’investimento, gli aiuti sono concessi solo fino al completo ammortamento degli impianti conformemente alle consuete norme contabili».

59      Occorre sottolineare che tale punto 131 è stato ripreso al punto 50 di ciascuna delle decisioni impugnate, con l’aggiunta, tra parentesi, della precisazione «no overcompensation» (nessuna sovracompensazione), dopo la definizione della condizione di cui al suddetto punto, lettera a).

60      Occorre constatare che la disciplina FAE non precisa che l’unica sovracompensazione da evitare affinché un aiuto sia proporzionato sia quella che può derivare dal cumulo di aiuti provenienti da un solo e medesimo Stato membro. Pertanto, erroneamente la Commissione fa valere che la disciplina FAE osta a che essa esamini la sovracompensazione che può derivare dal cumulo controverso in sede di valutazione della compatibilità delle esenzioni fiscali di cui trattasi con il mercato interno.

61      Di conseguenza, il punto 116 della disciplina FAE non dispensava la Commissione dall’obbligo di verificare se la sovracompensazione che può derivare dal cumulo controverso, dedotta dalla ricorrente, sollevasse serie difficoltà al fine di assicurarsi della proporzionalità dei regimi controversi. Il fatto che la ricorrente non abbia sollevato alcuna eccezione di illegittimità nei confronti di tale disposizione è quindi irrilevante nel caso di specie.

62      Pertanto, occorre respingere il presente argomento della Commissione ed esaminare la fondatezza della censura relativa al cumulo controverso.

 Sulla fondatezza della censura relativa al cumulo controverso

63      Dopo aver ricordato i principi relativi al sindacato giurisdizionale vertente sull’esistenza di serie difficoltà, occorrerà esaminare gli elementi di cui la Commissione disponeva o poteva disporre nel caso di specie, l’esistenza di serie difficoltà relative alla sovracompensazione e, infine, l’argomento della Commissione e del Regno di Svezia secondo cui è escluso che i regimi controversi possano prendere in considerazione gli aiuti concessi da altri Stati membri, per il motivo che tale presa in considerazione violerebbe il principio di non discriminazione o l’articolo 110 TFUE.

 Sul sindacato giurisdizionale vertente sull’esistenza di serie difficoltà

64      Secondo la giurisprudenza, la legittimità di una decisione di non sollevare obiezioni, fondata sull’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, dipende dalla questione se la valutazione delle informazioni e degli elementi di cui la Commissione disponeva, durante il procedimento di esame preliminare, avrebbe dovuto obiettivamente suscitare dubbi in ordine alla compatibilità di una misura di aiuto con il mercato interno, dato che, se sussistono, tali dubbi devono dar luogo all’avvio di un procedimento di indagine formale al quale possono partecipare gli interessati di cui all’articolo 1, lettera h), di tale regolamento (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). Tale obbligo è confermato dall’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento 2015/1589, ai sensi del quale la Commissione è tenuta ad avviare il procedimento di indagine formale quando sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato interno della misura in esame, senza disporre al riguardo di un margine di discrezionalità (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, punti 113 e 185 e giurisprudenza ivi citata; ordinanza del 25 giugno 2019, Fred Olsen/Naviera Armas, C‑319/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:542, punto 30, e sentenza del 20 giugno 2019, a&o hostel and hotel Berlin/Commissione, T‑578/17, non pubblicata, EU:T:2019:437, punto 57).

65      La prova dell’esistenza di dubbi in ordine alla compatibilità dell’aiuto in questione con il mercato interno, che va ricercata sia nelle circostanze dell’adozione della decisione di non sollevare obiezioni sia nel contenuto di tale decisione, deve essere fornita dal soggetto che richiede l’annullamento della decisione stessa, sulla scorta di un insieme di indizi concordanti (v. sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

66      In particolare, il carattere insufficiente o incompleto dell’esame condotto dalla Commissione in occasione del procedimento di esame preliminare costituisce un indizio dell’esistenza di serie difficoltà nella valutazione della misura in questione, la cui presenza obbliga detta istituzione ad avviare il procedimento di indagine formale (v. sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

67      Inoltre, la legittimità di una decisione di non sollevare obiezioni presa al termine del procedimento di esame preliminare deve essere valutata dal giudice dell’Unione in funzione non soltanto degli elementi di informazione di cui la Commissione disponeva nel momento in cui l’ha assunta, ma anche degli elementi di cui essa poteva disporre (v. sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

68      Orbene, gli elementi di informazione di cui la Commissione «poteva disporre» includono quelli che appaiono pertinenti ai fini della valutazione da effettuarsi in conformità della giurisprudenza ricordata al precedente punto 64 e dei quali essa avrebbe potuto, su propria richiesta, ottenere la produzione nel corso del procedimento amministrativo (v. sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

69      Infatti, la Commissione è tenuta a svolgere la procedura di esame delle misure in questione in modo diligente e imparziale al fine di disporre, al momento dell’adozione di una decisione finale che accerta l’esistenza e, eventualmente, l’incompatibilità o l’illegalità dell’aiuto, degli elementi il più possibile completi e affidabili per fare ciò (v. sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

70      Ne consegue che il controllo, da parte del Tribunale, della legittimità di una decisione di non avviare il procedimento di indagine formale a motivo dell’assenza di serie difficoltà non può limitarsi alla ricerca dell’errore manifesto di valutazione. Infatti, una decisione adottata dalla Commissione senza avviare il procedimento di indagine formale può essere annullata, a causa dell’omesso esame approfondito e in contraddittorio previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, anche qualora non fosse dimostrato che le valutazioni operate nel merito dalla Commissione fossero errate in diritto o in fatto (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2020, První novinová společnost/Commissione, T‑316/18, non pubblicata, EU:T:2020:489, punti 88, 90 e 91 e giurisprudenza ivi citata). Il controllo esercitato dal Tribunale non è quindi limitato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, a&o hostel and hotel Berlin/Commissione, T‑578/17, non pubblicata, EU:T:2019:437, punto 66).

 Sugli elementi di cui la Commissione disponeva o poteva disporre nel caso di specie

71      Occorre rilevare che, in allegato alla sua lettera alla Commissione del 18 ottobre 2019, che verteva principalmente sugli aiuti alla produzione di energia da biogas concessi dal Regno di Danimarca, la ricorrente ha prodotto uno studio che sottolineava che il mercato geografico del biogas era ormai transnazionale e comprendeva quanto meno la Danimarca, la Svezia, la Germania e il Regno Unito. Tale studio proseguiva indicando che il biogas poteva essere sostenuto sia da aiuti alla sua produzione sia da incentivi nei confronti della domanda, quali esenzioni fiscali. Si precisava che, se tali diverse forme di sostegno potevano coesistere in un solo Stato membro, non era consentito cumularle a livello nazionale. Pertanto, secondo tale studio, in Germania, l’energia prodotta a partire dal biogas che aveva beneficiato di aiuti alla produzione non poteva trarre vantaggio dagli altri aiuti previsti per la vendita di energia rinnovabile. Tuttavia, detto studio precisava che poteva verificarsi un cumulo e dar luogo ad una «doppia sovvenzione» o ad un «eccesso di sostegno», quando gli aiuti alla produzione e le esenzioni fiscali provenivano da Stati membri diversi. Tale studio indicava altresì che le sovrapposizioni tra regimi di aiuti adottati da diversi Stati membri potevano causare una sovracompensazione e creare una distorsione della concorrenza. L’esempio fornito al riguardo verteva proprio sugli aiuti danesi e svedesi.  

72      Analogamente, nella sua lettera alla Commissione del 19 giugno 2020, vertente sugli aiuti danesi, la ricorrente ha tuttavia sottolineato il nesso tra tali aiuti e le esenzioni fiscali concesse dalla Svezia. Essa ha fatto specifico riferimento alle decisioni con le quali la Commissione aveva approvato i regimi di aiuti svedesi che sono stati prorogati, con adeguamenti minori, dalle decisioni impugnate. Inoltre, lo studio allegato a tale lettera conteneva elementi simili a quelli contenuti nello studio menzionato al precedente punto 71.

73      In tali circostanze, si deve constatare che la ricorrente aveva comunicato alla Commissione, prima dell’adozione delle decisioni impugnate, informazioni relative ai possibili effetti di un cumulo delle esenzioni fiscali concesse dal Regno di Svezia e degli aiuti alla produzione di energia da biogas concessi da altri Stati membri, in particolare dal Regno di Danimarca.

74      Peraltro, come confermato dal Regno di Svezia in udienza, in risposta a un quesito del Tribunale, il fatto che la produzione di energia da biogas beneficiasse di aiuti concessi dal Regno di Danimarca era di pubblico dominio. Inoltre, il Regno di Svezia ammette che, in un decreto governativo del 31 maggio 2018, prodotto dalla ricorrente dinanzi al Tribunale, è stato rilevato che gli aiuti alla produzione di energia da biogas concessi dal Regno di Danimarca, quando erano combinati con le esenzioni fiscali di cui trattasi, potevano dar luogo a un deterioramento delle condizioni di concorrenza per la produzione di biogas in Svezia. A tale riguardo, come risulta da due relazioni allegate al ricorso e come confermato dalla Commissione nella sua risposta ad un quesito scritto del Tribunale, a partire dall’ottobre 2018, il Regno di Svezia ha concesso ai produttori di biogas stabiliti sul suo territorio aiuti alla produzione in ragione del fatto che produttori stabiliti in altri Stati membri potevano beneficiare del cumulo controverso.

75      Pertanto, al momento dell’adozione delle decisioni impugnate, la Commissione disponeva di informazioni sul cumulo controverso.

76      A tale riguardo, la Commissione non può invocare il fatto che la ricorrente non ha depositato una denuncia, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, prima dell’adozione delle decisioni impugnate, per dimostrare che essa non era tenuta a prendere in considerazione le informazioni relative al cumulo controverso.

77      Occorre ricordare che l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 è così formulato:

«2.      Ogni parte interessata può presentare denuncia per informare la Commissione di presunti aiuti illegali o della presunta attuazione abusiva di aiuti. A tal fine, la parte interessata compila un modulo, in un formato stabilito con le disposizioni di attuazione di cui all’articolo 33, e fornisce le informazioni obbligatorie ivi richieste.

La Commissione, se ritiene che la parte interessata non rispetta l’obbligo di ricorrere al modulo di denuncia o gli elementi di fatto e di diritto presentati dalla parte interessata non sono sufficienti a dimostrare, in base a un esame prima facie, l’esistenza di un aiuto illegale o l’attuazione abusiva di aiuti, ne informa la parte interessata invitandola a presentare osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. Se la parte interessata non presenta osservazioni entro il termine stabilito, la denuncia può considerarsi ritirata. La Commissione informa lo Stato membro interessato s[e] considera che una denuncia è stata ritirata.

La Commissione invia copia al denunciante della decisione adottata su un caso riguardante l’oggetto della denuncia».

78      Pertanto, l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 verte su aiuti che si presumono «illegal[i]», ai sensi dell’articolo 1, lettera f), di tale regolamento, in quanto sarebbero stati attuati in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, in forza del quale tutte le misure di aiuto progettate devono essere notificate alla Commissione e non può essere data loro esecuzione prima della decisione finale di quest’ultima, o si presume che siano state «attuat[e] in modo abusivo», ai sensi dell’articolo 1, lettera g), di tale regolamento, in quanto utilizzate dai beneficiari in violazione della decisione della Commissione che le ha dichiarate compatibili con il mercato interno.

79      È solo con riferimento a tali aiuti, come definiti all’articolo 1, del regolamento 2015/1589, che l’articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1, di quest’ultimo, concede ad una parte interessata il diritto di avviare il procedimento di esame preliminare, inviando alla Commissione, sotto forma di un modulo specifico, una denuncia contenente informazioni relative a siffatti aiuti, che quest’ultima è obbligata a esaminare nell’ambito di un procedimento che prevede determinati diritti per il denunciante (v., in tal senso, sentenza del 14 maggio 2019, Marinvest e Porting/Commissione, T‑728/17, non pubblicata, EU:T:2019:325, punti da 38 a 40; v. altresì, in tal senso e per analogia, sentenza del 17 luglio 2008, Athinaïki Techniki/Commissione, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, punto 37).

80      Secondo la giurisprudenza, quando una siffatta denuncia è stata depositata, la Commissione, in determinate circostanze, può essere tenuta a istruirla andando oltre il mero esame degli elementi di fatto e di diritto portati a sua conoscenza dal denunciante. Infatti, la Commissione è tenuta, nell’interesse di una corretta amministrazione delle norme fondamentali del trattato relative agli aiuti di Stato, a procedere ad un esame diligente ed imparziale della denuncia, il che può rendere necessario che la Commissione proceda all’esame di elementi che non sono stati citati espressamente dal denunciante (v. sentenza del 15 marzo 2018, Naviera Armas/Commissione, T‑108/16, EU:T:2018:145, punto 101 e giurisprudenza ivi citata).

81      Orbene, la presente causa non verte sugli aiuti o sulle modalità di applicazione di aiuti di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, bensì su aiuti che sono stati debitamente notificati alla Commissione dal Regno di Svezia e la cui attuazione conforme alle decisioni impugnate non è contestata nel caso di specie.

82      Di conseguenza, poiché l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 non è applicabile, la giurisprudenza richiamata al precedente punto 80 è irrilevante nel caso di specie.

83      Tuttavia, la Commissione era obbligata, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai precedenti punti da 67 a 69, a fondare la propria analisi sugli elementi di cui disponeva o poteva disporre, i quali non sono limitati a quelli che sarebbero stati presentati in una denuncia ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589.

84      Peraltro, se è vero che non incombe alla Commissione ricercare, di propria iniziativa e in mancanza di qualsiasi indizio in tal senso, tutte le informazioni che potrebbero presentare un nesso con il caso di cui è investita, quand’anche simili informazioni siano pubblicamente disponibili (v. sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 45 e giurisprudenza ivi citata), nel caso di specie, la ricorrente aveva comunicato alla Commissione elementi relativi agli effetti del cumulo tra le esenzioni fiscali concesse dal Regno di Svezia e gli aiuti alla produzione di energia da biogas concessi da altri Stati membri, in particolare dal Regno di Danimarca.

85      Alla luce di quanto precede, si deve constatare che la Commissione, quando ha esaminato i regimi controversi, disponeva di informazioni sugli effetti che potevano derivare dal cumulo controverso. Peraltro, la Commissione poteva disporre, se lo avesse ritenuto necessario, di elementi complementari che avrebbe potuto chiedere alla ricorrente di fornirle.

86      Tuttavia, come sostenuto dalla Commissione in udienza, occorre verificare se gli elementi, figuranti nelle lettere della ricorrente e negli studi ad esse allegati, fossero pertinenti per valutare la compatibilità dei regimi controversi con il mercato interno. Pertanto, occorre stabilire se tali elementi, relativi ad un’eventuale sovracompensazione, fossero tali da rivelare l’esistenza di serie difficoltà nella determinazione di una siffatta compatibilità. Infatti, solo in caso affermativo si dovrebbe concludere che la Commissione era tenuta ad avviare il procedimento di indagine formale (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 85).

 Sull’esistenza di serie difficoltà relative alla sovracompensazione

87      Dalle principali considerazioni delle decisioni impugnate relative alla sovracompensazione, sintetizzate al precedente punto 9, risulta che, secondo la Commissione, era necessario, affinché i regimi controversi potessero essere dichiarati compatibili con il mercato interno, che le esenzioni fiscali di cui trattasi non dessero luogo ad una sovracompensazione.

88      Le decisioni impugnate non precisano, tuttavia, se la sovracompensazione considerata risulti unicamente da un eventuale cumulo delle esenzioni fiscali di cui trattasi con altri aiuti concessi dal Regno di Svezia o possa altresì derivare dal cumulo controverso.

89      La Commissione ha spiegato che, in sede di esame della sovracompensazione, si era limitata a studiare l’eventuale cumulo delle esenzioni fiscali di cui trattasi con altre misure di aiuto adottate dal Regno di Svezia. A suo avviso, la presa in considerazione supplementare di eventuali aiuti concessi in un altro Stato membro non è prevista né dalla disciplina FAE né da altre disposizioni del diritto dell’Unione ai fini dell’esame della questione se esista una sovracompensazione a favore dei beneficiari di tali esenzioni.

90      Il Regno di Svezia, dal canto suo, ha richiamato il fatto che le relazioni dell’agenzia svedese per l’energia, sulle quali la Commissione si è fondata per escludere, nelle decisioni impugnate, l’esistenza di una sovracompensazione, tengono indirettamente conto degli aiuti concessi dal Regno di Danimarca. Tuttavia, esso ha precisato, in risposta ai quesiti scritti e orali del Tribunale, che il controllo dell’assenza di sovracompensazione effettuato dall’agenzia svedese per l’energia era effettuato a livello nazionale e che non esisteva alcun obbligo di prendere in considerazione gli aiuti alla produzione eventualmente concessi da altri Stati membri di cui potrebbe aver beneficiato il biogas importato in Svezia.

91      Di conseguenza, si deve constatare che, ai fini dell’adozione delle decisioni impugnate, la Commissione ha esaminato soltanto la sovracompensazione che poteva derivare dal cumulo di più aiuti concessi dal Regno di Svezia. Così facendo, la Commissione ha escluso che il cumulo controverso possa suscitare serie difficoltà nella determinazione della compatibilità dei regimi controversi con il mercato interno, che solo il procedimento di indagine formale avrebbe consentito di chiarire. Occorre quindi verificare se tale esclusione sia giustificata.

92      Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE:

«Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

93      Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE:

«Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

(…)

c)      gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».

94      Ne consegue che la Commissione, prima di decidere se taluni aiuti di Stato siano compatibili con il mercato interno in forza dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), è tenuta ad esaminarne gli effetti sugli scambi tra gli Stati membri. In particolare, quando, come nel caso di specie, adotta decisioni fondate su tale disposizione al termine del procedimento di esame preliminare, la Commissione deve essere in grado di concludere, senza che tale questione sollevi serie difficoltà, che gli aiuti in questione non altereranno gli scambi tra gli Stati membri.

95      Nelle decisioni impugnate, adottate conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, la Commissione è giunta alla conclusione di non dover sollevare obiezioni nei confronti dei regimi controversi, che costituivano la proroga di regimi già considerati compatibili con il mercato interno sul fondamento dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

96      Tuttavia, la Commissione, se non altro grazie alle informazioni che la ricorrente le aveva fornito (v. punti da 71 a 73 supra), non poteva ignorare che le importazioni in Svezia di biogas prodotto in altri Stati membri, in particolare in Danimarca, erano notevolmente aumentate nel corso degli anni precedenti la notifica dei regimi controversi, a danno del biogas proveniente da altri Stati membri, a causa dell’esistenza del cumulo controverso.

97      Di conseguenza, anche se i regimi controversi non contenevano modifiche fondamentali riguardanti i regimi che erano in vigore in Svezia da diversi anni, la Commissione doveva tener conto, nella sua valutazione della compatibilità dei regimi controversi con il mercato interno, dell’incidenza del cumulo controverso sull’entità crescente delle importazioni provenienti da taluni Stati membri.

98      È vero che la Commissione non ha ignorato tali elementi, dato che ha insistito sulla necessità che i regimi controversi si applichino allo stesso modo al biogas prodotto in Svezia e al biogas importato. Tuttavia, il suo esame dell’esistenza di un’eventuale sovracompensazione si è limitato alla sua dimensione nazionale, come rilevato al precedente punto 89.

99      Conformemente alla giurisprudenza ricordata al precedente punto 66, l’insufficienza o l’incompletezza dell’analisi condotta dalla Commissione durante il procedimento di esame preliminare riguardo alla sovracompensazione che può derivare dal cumulo controverso è un indizio dell’esistenza di serie difficoltà. Come risulta dai precedenti punti da 55 a 59, da un lato, aiuti di Stato non possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno se non rispettano la condizione relativa alla proporzionalità. Dall’altro lato, nelle decisioni impugnate, la questione dell’assenza di sovracompensazione è strettamente connessa a quella della proporzionalità dei regimi controversi. Di conseguenza, il fatto che la Commissione abbia analizzato l’assenza di sovracompensazione in modo insufficiente e incompleto, in quanto non ha tenuto conto del cumulo controverso, può bastare, nel caso di specie, per constatare l’esistenza di serie difficoltà.

100    Occorre tuttavia considerare che, nell’ipotesi in cui, come sostengono la Commissione e il Regno di Svezia, fosse escluso che i regimi controversi possano prendere in considerazione gli aiuti concessi da altri Stati membri, per il motivo che tale presa in considerazione violerebbe il principio di non discriminazione o l’articolo 110 TFUE, la questione della sovracompensazione che può derivare dal cumulo controverso non darebbe luogo a serie difficoltà.

101    Infatti, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che il procedimento previsto agli articoli 107 e 108 TFUE lascia alla Commissione un potere discrezionale quanto alla valutazione della compatibilità di un regime di aiuti di Stato con le esigenze del mercato interno, dall’economia generale dei trattati risulta che tale procedimento non deve mai pervenire ad un risultato contrario ai principi generali del diritto dell’Unione, quali il principio della parità di trattamento, o a disposizioni specifiche dei trattati, in particolare quelle concernenti le imposizioni interne, di cui fa parte l’articolo 110 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 23 aprile 2002, Nygård, C‑234/99, EU:C:2002:244, punto 54 e giurisprudenza ivi citata; del 15 aprile 2008, Nuova Agricast, C‑390/06, EU:C:2008:224, punti 50 e 51 e giurisprudenza ivi citata, e del 9 settembre 2010, British Aggregates e a./Commissione, T‑359/04, EU:T:2010:366, punto 91 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, un aiuto non può essere istituito o autorizzato sotto forma di discriminazione fiscale, da parte di uno Stato membro, nei confronti di prodotti originari di altri Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2010, British Aggregates e a./Commissione, T‑359/04, EU:T:2010:366, punto 92 e giurisprudenza ivi citata).

 Sul principio di non discriminazione

102    Il principio di non discriminazione o di parità di trattamento vieta che situazioni comparabili siano trattate in maniera diversa o che situazioni diverse siano trattate in maniera uguale, a meno che siffatti trattamenti non siano obiettivamente giustificati (v. sentenza dell’11 luglio 2019, IPPT PAN/Commissione e REA, T‑805/16, non pubblicata, EU:T:2019:496, punto 216 e giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, sentenze del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique e Lorraine e a., C‑127/07, EU:C:2008:728, punto 23 e giurisprudenza ivi citata, e del 27 settembre 2012, Koninklijke BAM Groep/Commissione, T‑355/06, non pubblicata, EU:T:2012:486, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

103    La comparabilità di situazioni diverse è valutata alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano. Tali elementi devono, in particolare, essere determinati e valutati alla luce dell’oggetto e dello scopo della misura statale che stabilisce la distinzione di cui trattasi. Devono, inoltre, essere presi in considerazione i principi e gli obiettivi del settore cui si riferisce la misura statale in parola (v., per analogia, sentenza del 12 maggio 2011, Lussemburgo/Parlamento e Consiglio, C‑176/09, EU:C:2011:290, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

104    Nel caso di specie, la Commissione ritiene di essersi assicurata che i regimi controversi rispettassero il principio di non discriminazione, in quanto ha ottenuto dal Regno di Svezia la garanzia che le esenzioni fiscali di cui trattasi si applichino indipendentemente dall’origine del biogas venduto in Svezia, sia che si tratti del biogas prodotto in tale Stato membro, sia che si tratti del biogas prodotto in altri Stati membri e importato in Svezia.

105    Tuttavia, occorre constatare che, alla luce dell’obiettivo dei regimi controversi, la vendita di biogas i cui maggiori costi di produzione siano stati compensati non costituisce una situazione comparabile a quella della vendita di biogas i cui maggiori costi di produzione non siano stati ancora compensati.

106    Infatti, come risulta dalle decisioni impugnate (v. punto 8 supra), le esenzioni fiscali di cui trattasi sono volte a rendere il biogas competitivo rispetto ai gas fossili, nonostante il fatto che i costi di produzione del primo siano più elevati di quelli dei secondi.

107    Orbene, se i costi di produzione del biogas, più elevati di quelli del gas fossile, sono già stati compensati da aiuti concessi dallo Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo la sua produzione, la concessione delle esenzioni fiscali di cui trattasi al biogas importato in Svezia perde la sua ragion d’essere.

108    Dalle decisioni impugnate risulta che la Commissione ammette l’esistenza di una differenza tra la vendita di biogas i cui maggiori costi di produzione siano stati compensati e la vendita di biogas i cui maggiori costi di produzione non siano stati ancora compensati. Infatti, per quanto riguarda il biogas prodotto in Svezia, essa si è assicurata che non esistesse alcuna sovracompensazione conseguente al cumulo delle esenzioni fiscali di cui trattasi con altri aiuti concessi dalle autorità svedesi alla produzione di biogas in tale Stato membro. Tuttavia, la differenza tra la situazione in cui il biogas i cui maggiori costi siano già stati compensati e quella in cui i maggiori costi del biogas non siano già stati compensati sussiste anche qualora tale compensazione risulti da aiuti concessi da Stati membri diversi dal Regno di Svezia.

109    Di conseguenza, salvo giustificazione oggettiva, le due vendite di cui al precedente punto 105 non possono essere trattate allo stesso modo, consistente nel far loro beneficiare della stessa esenzione fiscale, e ciò indipendentemente dalla questione se il biogas venduto in Svezia sia stato prodotto sul territorio nazionale o sia stato importato.

110    Orbene, nelle decisioni impugnate, la Commissione non ha tenuto conto della sovracompensazione che può derivare dal cumulo controverso. Così facendo, essa non ha applicato il principio di non discriminazione tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti che caratterizzano le «situazioni» che, in applicazione di tale principio, occorre confrontare. Conformemente alla giurisprudenza richiamata ai precedenti punti 64 e 66 e alle considerazioni formulate al precedente punto 99, tale circostanza rivela l’esistenza di serie difficoltà che fanno sorgere l’obbligo per la Commissione di avviare il procedimento di indagine formale.

111    Peraltro, anche supponendo che, come sostenuto dalla Commissione, sia impossibile, dal punto di vista fattuale, esaminare le sovrapposizioni tra i regimi di aiuti previsti in uno Stato membro e quelli in vigore in altri Stati membri, occorre rilevare che, come ammesso dalla Commissione in udienza, le decisioni impugnate non menzionano tale impossibilità. A fortiori, esse non qualificano quest’ultima come giustificazione oggettiva.

112    Pertanto, si deve constatare che il necessario rispetto del principio di non discriminazione non consentiva di escludere l’esistenza di serie difficoltà riguardo all’incidenza del cumulo controverso sulla compatibilità dei regimi controversi con il mercato interno.

 Sull’articolo 110 TFUE

113    Come rilevato al precedente punto 100, occorre stabilire se, come sostenuto dalla Commissione e dal Regno di Svezia, l’articolo 110 TFUE osti a che i regimi controversi possano prendere in considerazione gli aiuti concessi da altri Stati membri.

114    Ai sensi dell’articolo 110 TFUE:

«Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.

Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni».

115    Secondo la giurisprudenza, in primo luogo, dall’articolo 110 TFUE risulta che le differenziazioni in materia di tassazione interna sono compatibili con il diritto dell’Unione solo se perseguono scopi compatibili anch’essi con tale diritto e se le loro modalità sono tali da evitare qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti delle importazioni dagli altri Stati membri, o di protezione a favore di produzioni nazionali concorrenti. Pertanto, nel rispetto di tali requisiti, il diritto dell’Unione allo stadio attuale del suo sviluppo, non limita la libertà di ciascuno Stato membro di istituire un sistema impositivo differenziato per taluni prodotti, anche similari ai sensi dell’articolo 110, primo comma, TFUE, in relazione a criteri oggettivi, come la natura delle materie prime utilizzate o i processi di produzione applicati (v., per analogia, sentenze del 2 aprile1998, Outokumpu, C‑213/96, EU:C:1998:155, punto 30, e del 14 aprile 2021, Achema e Lifosa/Commissione, T‑300/19, non pubblicata, EU:T:2021:191, punto 220).

116    In secondo luogo, la legittimità di talune esenzioni o di taluni sgravi fiscali, in particolare quando hanno lo scopo di consentire il mantenimento di produzioni o di imprese che, senza tali vantaggi di natura fiscale, non sarebbero più redditizie a causa dell’aumento dei costi di produzione, è subordinata alla condizione che gli Stati membri che si avvalgono di tali possibilità ne estendano il beneficio, in modo non discriminatorio e non protezionistico, ai prodotti importati che si trovano nelle stesse condizioni, nel rispetto dell’articolo 110 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2010, British Aggregates e a./Commissione, T‑359/04, EU:T:2010:366, punti da 93 a 95 e giurisprudenza ivi citata).

117    In terzo luogo, sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 110 TFUE qualora la normativa di uno Stato membro consenta di applicare a un bene originario di un altro Stato membro un regime fiscale che può essere considerato l’equivalente del regime applicato a tale bene quando esso è prodotto nel primo Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 30 ottobre 1980, Schneider-Import, 26/80, EU:C:1980:257, punti 10 e 15).

118    Ne consegue che, qualora la vendita in uno Stato membro di prodotti nazionali o importati similari non sia redditizia in assenza di vantaggi di natura fiscale, l’articolo 110, primo comma, TFUE osta a che prodotti importati subiscano una discriminazione, diretta o indiretta, rispetto ai prodotti nazionali, in quanto soggetti ad una tassazione più elevata di quella applicata a questi ultimi prodotti. Per contro, un trattamento fiscale differenziato è compatibile con tale disposizione quando detto trattamento è il risultato di criteri oggettivi e consente di evitare qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle importazioni provenienti da altri Stati membri.

119    Ai fini dell’applicazione di tali principi al caso di specie, occorre rilevare che esso presenta una particolarità, rispetto alle situazioni considerate dalla giurisprudenza, secondo cui il biogas venduto in Svezia, che sia stato prodotto in tale Stato membro o ivi importato, beneficia delle stesse esenzioni fiscali. Inoltre, per quanto riguarda il biogas importato, tali esenzioni, che sono totali, sono concesse senza operare distinzioni a seconda che lo Stato membro in cui tale biogas è stato prodotto abbia concesso o meno aiuti alla produzione di energia da biogas.

120    Per ragioni attinenti ai requisiti del diritto dell’Unione applicabile agli aiuti di Stato, la Commissione si è assicurata che il biogas prodotto in Svezia non beneficiasse di una sovracompensazione (v. punto 108 supra). Di conseguenza, essa non può sostenere che il biogas importato da altri Stati membri sarebbe oggetto di una discriminazione vietata dall’articolo 110 TFUE se beneficiasse delle esenzioni fiscali di cui trattasi alla sola condizione che sia esclusa qualsiasi sovracompensazione conseguente al cumulo di tali esenzioni e degli eventuali aiuti accordati da altri Stati membri ai produttori di tale biogas, prima che sia esportato in Svezia. Infatti, tale condizione, che attiene all’assenza di sovracompensazione, è analoga a quella richiesta per il biogas prodotto in Svezia.

121    È vero che, per evitare qualsiasi sovracompensazione, il biogas importato da taluni Stati membri potrebbe allora essere gravato, in Svezia, da un’imposizione interna che, poiché non prevede esenzioni fiscali o prevedendo esenzioni meno consistenti di quelle di cui trattasi, sarebbe superiore a quella gravante sul biogas prodotto in Svezia. Tuttavia, tale risultato non sarebbe necessariamente discriminatorio. Infatti, per quanto riguarda quest’ultima categoria di biogas, la Commissione ha tenuto ad escludere, prima di ritenere che i regimi controversi fossero compatibili con il mercato interno, che il cumulo di aiuti di natura fiscale e di aiuti alla produzione dia luogo ad una sovracompensazione.

122    In altri termini, l’esistenza di una sovracompensazione può essere considerata come un criterio obiettivo che consente di applicare le esenzioni fiscali di cui trattasi solo al biogas, domestico o importato, i cui maggiori costi di produzione rispetto ai gas fossili non siano già stati compensati da altri aiuti, indipendentemente dallo Stato membro che ha concesso tali altri aiuti e fatta salva la possibilità di modulare l’aliquota delle esenzioni fiscali di cui trattasi in funzione dell’entità di tali altri aiuti. Tale differenziazione, fondata su un criterio obiettivo, è idonea ad evitare la discriminazione che risulterebbe dalle compensazioni già concesse al biogas importato da taluni Stati membri.

123    Inoltre, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, un sistema di tassazione ha un effetto discriminatorio e protezionistico contrario all’articolo 110 TFUE quando svia l’acquisto di prodotti provenienti da altri Stati membri verso i prodotti nazionali (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 1990, Commissione/Grecia, C‑132/88, EU:C:1990:165, punti 18 e 19).

124    È pacifico che ciò non avviene nel caso dei regimi controversi. In realtà, in mancanza di misure adottate per evitare la sovracompensazione che può derivare dal cumulo controverso, i regimi controversi creano una discriminazione alla rovescia del biogas prodotto in Svezia a vantaggio del biogas prodotto in altri Stati membri che concedono aiuti alla produzione di energia da biogas. Non si può ritenere che tale risultato sia imposto dall’obbligo per i regimi controversi di rispettare l’articolo 110 TFUE, la cui ratio consiste nell’impedire che uno Stato membro favorisca la propria produzione a scapito di quelle degli altri Stati membri. Peraltro, occorre rilevare che tale articolo non è applicabile all’ipotesi in cui uno Stato membro conceda ai prodotti che importa da taluni Stati membri un trattamento fiscale più favorevole di quello che concede a prodotti similari che importa da altri Stati membri.

125    Occorre rilevare che, nelle parti delle decisioni impugnate dedicate al rispetto del diritto tributario dell’Unione (v. punto 11 supra), la Commissione ha constatato che i regimi controversi non davano luogo ad una sovracompensazione e che le esenzioni fiscali di cui trattasi erano applicabili indipendentemente dall’origine del biogas. Ne consegue che la Commissione non ha ritenuto che esistessero serie difficoltà al riguardo, mentre le considerazioni di cui ai precedenti punti da 115 a 125 dimostrano che simili difficoltà esistevano e dovevano essere esaminate nell’ambito del procedimento di indagine formale.

126    Pertanto, si deve constatare che neppure il necessario rispetto dell’articolo 110 TFUE consentiva di escludere l’esistenza di serie difficoltà quanto all’incidenza del cumulo controverso sulla compatibilità dei regimi controversi con il mercato interno.

 Conclusioni sulla censura relativa al cumulo controverso

127    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve giungere alla conclusione che la ricorrente ha dimostrato, basandosi su elementi di cui la Commissione disponeva o poteva disporre al momento dell’adozione delle decisioni impugnate, che l’analisi della compatibilità dei regimi controversi con il mercato interno alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE presentava serie difficoltà legate alla sovracompensazione che può derivare dal cumulo controverso, alla luce del principio di non discriminazione e dell’articolo 110 TFUE. Ne consegue che la Commissione avrebbe dovuto esaminare tali difficoltà nell’ambito del procedimento di indagine formale, anziché adottare le decisioni impugnate al termine del procedimento di esame preliminare.

128    Dal momento che tali serie difficoltà vertono su un principio e su una disposizione di diritto primario, non è necessario pronunciarsi sugli argomenti della Commissione e del Regno di Svezia relativi al fatto che la presa in considerazione della sovracompensazione che può derivare dal cumulo controverso sarebbe contraria a diversi atti di diritto derivato, da cui risulterebbe un divieto di fissare aliquote d’imposta diverse su prodotti provenienti da Stati membri diversi.

129    Di conseguenza, occorre accogliere la censura relativa al cumulo controverso e annullare le decisioni impugnate, senza che sia necessario pronunciarsi sulle altre censure dedotte dalla ricorrente.

 Sulle spese

130    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.

131    Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri intervenuti nella causa restano a loro carico. Il Regno di Svezia sopporterà quindi le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione C(2020) 4489 final della Commissione, del 29 giugno 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56125 (2020/N) – Svezia – Proroga e modifica del regime SA.49893 (2018/N) – Esenzione fiscale per biogas e biopropano non alimentari destinati alla produzione di calore, è annullata.

2)      La decisione C(2020) 4487 final della Commissione, del 29 giugno 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56908 (2020/N) – Svezia – Proroga e modifica del regime a favore del biogas destinato ad essere utilizzato come carburante in Svezia, è annullata.

3)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Landwärme GmbH.

4)      Il Regno di Svezia sopporterà le proprie spese.

da Silva Passos

Valančius

Reine

Truchot

 

      Sampol Pucurull

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 dicembre 2022.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.