Language of document : ECLI:EU:T:2017:617





Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 13 settembre 2017 –
Germania / Commissione

(causa T21/10)

«Ricorso di annullamento – FESR – Riduzione di un contributo finanziario – Inosservanza del termine di adozione di una decisione – Violazione delle forme sostanziali – Ricorso manifestamente fondato»

1.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Esame d’ufficio da parte del giudice – Presupposto – Rispetto del principio del contraddittorio

(Art. 263 TFUE)

(v. punti 65, 66)

2.      Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Norme di procedura – Entrata in vigore immediata

(Regolamento del Consiglio n. 1083/2006, art. 100, § 5)

(v. punti 73, 76)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE volta all’annullamento della decisione C(2009) 9049 della Commissione, del 13 novembre 2009, relativa alla riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) in favore del documento unico di programmazione per la regione dell’obiettivo n. 2 del Saarland (1994‑1999) nella Repubblica federale di Germania, contributo accordato dalla decisione C(97) 1123 della Commissione, del 7 maggio 1997.

Dispositivo

1)

La decisione C(2009) 9049 della Commissione, del 13 novembre 2009, relativa alla riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) in favore del documento unico di programmazione per la regione dell’obiettivo 2 del Saarland (1994‑1999) nella Repubblica federale di Germania, contributo accordato dalla decisione C(97) 1123 della Commissione, del 7 maggio 1997, è annullata.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.