Language of document : ECLI:EU:T:2005:436

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

6 dicembre 2005 (*)

«Concorrenza – Intese – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende – Effettiva capacità dell’autore dell’infrazione di arrecare un danno consistente agli altri operatori – Circostanze attenuanti – Comunicazione sulla cooperazione»

Nella causa T‑48/02,

Brouwerij Haacht NV, con sede in Boortmeerbeek (Belgio), rappresentata dagli avv.ti Y. Van Gerven, F. Louis e H. Viaene, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. A. Bouquet e W. Wils, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento e, in subordine, di riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente in base all’art. 4 della decisione della Commissione 5 dicembre 2001, 2003/569/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE (Caso IV/37.614/F3 PO/Interbrew e Alken-Maes) (GU 2003, L 200, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composta dal sig. M. Vilaras, presidente, dalle sig.re M.E. Martins Ribeiro e K. Jürimäe, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 9 dicembre 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        Il regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), stabilisce nel suo art. 15, n. 2, quanto segue:

«La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di mille [euro] ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest’ultimo importo fino al 10 per cento del volume d’affari realizzato durante l’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione, quando, intenzionalmente o per negligenza:

a)      commettano una infrazione alle disposizioni dell’articolo [81, paragrafo 1, CE], o dell’articolo [82 CE],

b)      non osservino un onere imposto in virtù dell’articolo 8, paragrafo 1[, del regolamento].

Per determinare l’ammontare dell’ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata».

2        Gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»), stabiliscono una metodologia applicabile per la determinazione dell’ammontare delle dette ammende, «che consiste nella fissazione di un importo di base, al quale si applicano maggiorazioni in caso di circostanze aggravanti e riduzioni in caso di circostanze attenuanti» (orientamenti, secondo paragrafo). Secondo gli stessi orientamenti «[l’]importo di base è determinato in funzione della gravità e della durata dell’infrazione, che sono i soli criteri indicati all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17» (orientamenti, punto 1).

3        La comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione») «definisce le condizioni alle quali le imprese che cooperano con la Commissione nel corso delle sue indagini relative ad un’intesa potranno evitare l’imposizione di ammende che altrimenti sarebbero loro inflitte, o beneficiare di riduzioni del loro ammontare» (punto A 3 della comunicazione).

4        Il punto D della comunicazione sulla cooperazione è così formulato:

«D. Significativa riduzione dell’ammontare dell’ammenda

1.      Un’impresa che coopera senza che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai punti B o C beneficia di una riduzione dal 10% al 50% dell’ammontare dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione.

2.      Ciò può verificarsi in particolare:

–        se, prima dell’invio di una comunicazione degli addebiti, un’impresa fornisce alla Commissione informazioni, documenti o altri elementi probatori che contribuiscano a confermare la sussistenza dell’infrazione,

–        se, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, un’impresa informa la Commissione che non contesta i fatti materiali sui quali la Commissione fonda le sue accuse».

 Fatti all’origine della controversia

5        Nel 1999 la Commissione ha avviato un’indagine, con il numero di caso IV/37.614/F3, riguardante eventuali infrazioni alle regole comunitarie sulla concorrenza nel mercato belga della birra.

6        Il 29 settembre 2000, nell’ambito di detta indagine, la Commissione ha avviato il procedimento e ha emesso una comunicazione degli addebiti nei confronti della ricorrente nonché delle imprese Interbrew NV (in prosieguo: la «Interbrew»), Gruppo Danone (in prosieguo: la «Danone»), Brouwerijen Alken-Maes NV (in prosieguo: la «Alken-Maes») e NV Brouwerij Martens (in prosieguo: la «Martens»). Il procedimento avviato nei confronti della ricorrente e la comunicazione degli addebiti ad essa inviata riguardavano esclusivamente il suo presunto coinvolgimento in un’intesa relativa alla birra venduta in Belgio a marchio privato.

7        Il 5 dicembre 2001 la Commissione ha adottato la decisione 2003/569/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE (Caso IV/37.614/F3 PO/Interbrew e Alken-Maes) (GU 2003, L 200, pag. 1), riguardante la ricorrente nonché le imprese Interbrew, Danone, Alken-Maes e Martens (in prosieguo: la «decisione controversa»).

8        La decisione controversa constata due distinte infrazioni alle regole della concorrenza, vale a dire, da un lato, un complesso insieme di accordi e/o pratiche concordate relativi al mercato belga della birra (in prosieguo: l’«intesa Interbrew/Alken-Maes») e, dall’altro, pratiche concordate relative al segmento di mercato della birra a marchio privato (in prosieguo: l’«intesa relativa alla birra a marchio privato») La decisione controversa constata che la Danone, la Alken-Maes e la Interbrew hanno partecipato alla prima infrazione, mentre la ricorrente, la Alken-Maes, la Interbrew e la Martens hanno partecipato alla seconda.

9        L’infrazione imputata alla ricorrente consiste nella partecipazione di quest’ultima ad una pratica concordata riguardante i prezzi, la ripartizione dei clienti e lo scambio di informazioni nel segmento della birra a marchio privato in Belgio per il periodo compreso tra il 9 ottobre 1997 e il 7 luglio 1998.

10      Ritenendo che diversi elementi le consentissero di concludere che l’infrazione citata era cessata, la Commissione non ha ritenuto necessario obbligare le imprese interessate a porre fine all’infrazione ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 17.

11      Per contro, la Commissione ha ritenuto che occorresse infliggere un'ammenda, ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, alla Interbrew, alla Alken-Maes, alla ricorrente e alla Martens per la loro partecipazione a tale infrazione.

12      Al riguardo la Commissione ha rilevato, nella decisione controversa, che tutte le partecipanti all’intesa relativa alla birra a marchio privato avevano commesso tale infrazione deliberatamente.

13      Per il calcolo dell’ammontare delle ammende da infliggere, la Commissione ha applicato, nella decisione controversa, il metodo definito negli orientamenti nonché nella comunicazione sulla cooperazione.

14      Al ‘considerando’ 335 della decisione controversa la Commissione ha indicato che una concertazione orizzontale sui prezzi e sulla ripartizione del mercato costituiva, per sua stessa natura, un’infrazione estremamente grave e che lo scambio d’informazioni era uno strumento per l’attuazione di tale concertazione.

15      Al ‘considerando’ 337 della decisione controversa la Commissione ha indicato che, riguardo all’incidenza sul mercato, si doveva osservare che le diverse pratiche collusive delle parti erano dirette a una ripartizione dei clienti e in definitiva a una fissazione dei prezzi a un livello superiore a quello che sarebbe stato raggiunto in condizioni di libera concorrenza. La Commissione ha altresì riconosciuto di non disporre della prova che la concertazione, ad eccezione forse di un caso, avesse portato le imprese interessate a modificare il loro comportamento sul mercato, ma che era in ogni caso accertato che durante gli incontri organizzati nell’ambito del cartello relativo alla birra a marchio privato si era discusso di ripartizione dei clienti e di prezzi, e che vi erano stati scambi di informazioni in proposito. Essa ha considerato che il fatto che i produttori di birra belgi si fossero forse scambiati una volta sola informazioni relative alla birra a marchio privato in Belgio nulla toglieva alla gravità di tali pratiche, poiché, per lo scopo della concertazione (non presentare offerte per contratti di altre imprese allo scopo di evitare una guerra dei prezzi), non era difatti necessario scambiarsi informazioni in modo regolare. La Commissione ha indicato che non si poteva pertanto concludere con certezza che il cartello, in quanto tale, non avesse avuto alcuna incidenza, o avesse avuto un’incidenza solo limitata, sul mercato.

16      Al ‘considerando’ 338 della decisione controversa, la Commissione ha precisato che, con riferimento all’estensione del mercato geografico rilevante, essa teneva conto del fatto che le riunioni riguardavano, certamente, l’intero territorio del Belgio, ma erano limitate al segmento della birra a marchio privato, che rappresentava il 5,5% del consumo complessivo di birra in Belgio.

17      La Commissione ha concluso, al ‘considerando’ 339 della decisione controversa, che in tale contesto essa riteneva che la violazione in oggetto costituisse un’infrazione grave all’art. 81, n. 1, CE.

18      Al ‘considerando’ 340 la Commissione ha indicato che, nel determinare l’importo dell’ammenda, doveva altresì tenere conto dell’effettivo potere economico degli autori dell’infrazione di compromettere considerevolmente il gioco della concorrenza e stabilire tale importo in modo tale che esso avesse carattere dissuasivo. Essa ha aggiunto, al ‘considerando’ 341 della decisione controversa, che, per tener conto dell’effettiva possibilità delle imprese interessate di danneggiare in maniera significativa il mercato della birra in Belgio, e in particolare il segmento della birra a marchio privato, riteneva opportuno operare una distinzione tra le diverse imprese partecipanti all’infrazione. La Commissione ha precisato che, tenendo conto del fatturato realizzato dalle diverse imprese nel segmento della birra a marchio privato, essa distingueva due categorie d’imprese. Nella prima categoria rientravano la ricorrente e la Martens, che avevano realizzato il fatturato più elevato nel segmento della birra a marchio privato. La Interbrew e la Alken-Maes, che avevano registrato un fatturato nettamente inferiore nel suddetto segmento, si situavano nella seconda categoria.

19      Al ‘considerando’ 342 della decisione controversa, tenuto conto di quanto precedeva, la Commissione ha ritenuto appropriato fissare ammende per un importo di EUR 300 000 a carico della ricorrente e della Martens, da un lato, e per un importo di EUR 250 000 a carico della Interbrew e della Alken-Maes, dall’altro.

20      Al ‘considerando’ 343 della decisione controversa la Commissione ha ritenuto che, al fine di assicurare che l’ammenda avesse un sufficiente effetto dissuasivo e per tenere conto del fatto che la Interbrew e la Alken-Maes, in quanto grandi imprese internazionali o imprese facenti capo ad un gruppo internazionale, a differenza della Haacht e della Martens, potevano disporre più agevolmente di conoscenze e di mezzi giuridici ed economici che consentivano di discernere il carattere trasgressivo dei loro comportamenti e di rendersi conto delle conseguenze che potevano derivarne dal punto di vista delle regole della concorrenza, fosse opportuno inasprire le ammende a carico della Interbrew e della Alken-Maes. Al ‘considerando’ 344 della decisione controversa la Commissione ha indicato che, tenuto conto delle dimensioni e dei mezzi rispettivi, l’importo dell’ammenda di EUR 250 000 fissato per la Interbrew e per la Alken-Maes doveva essere rispettivamente moltiplicato per cinque nel caso della Interbrew e per due nel caso della Alken-Maes.

21      Al ‘considerando’ 345 della decisione controversa, la Commissione ha rilevato che la durata dell’infrazione era di nove mesi, valutazione non contestata da nessuna delle parti, e che ciò non giustificava alcun aumento dell’ammenda.

22      Al ‘considerando’ 347 della decisione controversa la Commissione ha indicato che risultava che la Interbrew e la Alken-Maes avessero preso l’iniziativa delle riunioni sulla birra a marchio privato e che, tenuto conto di tale circostanza aggravante, occorreva applicare alla Interbrew e alla Alken-Maes un aumento del 30% dell’ammenda di base.

23      La Commissione non ha invece tenuto conto di alcuna circostanza attenuante, dal momento che tutti gli argomenti esposti a tal fine sono stati respinti nei ‘considerando’ 348-354 della decisione controversa. Occorre tuttavia rilevare che, al ‘considerando’ 351 della decisione controversa, la Commissione ha ritenuto, riguardo al calcolo dell’ammenda da applicare alla ricorrente, che non vi fosse alcuna ragione di tenere conto del fatto che il giro d’affari realizzato da tale impresa nel segmento della birra a marchio privato costituisse solo una piccola parte del suo fatturato complessivo. La Commissione ha ricordato che la gravità e la durata dell’infrazione erano gli elementi di base per il calcolo dell’ammenda e che, pur se essa aveva in passato calcolato sanzioni pecuniarie partendo da una cifra di base corrispondente a una determinata percentuale del fatturato rilevante, gli unici limiti posti alla libertà di scelta della Commissione nella determinazione dell’ammontare delle ammende ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 erano le soglie legali stabilite da tale disposizione. La Commissione ha aggiunto che, per il resto, essa aveva tenuto debitamente conto, nel valutare la gravità dell’infrazione, dell’importanza economica della specifica attività interessata dall’infrazione.

24      La Commissione ha in seguito rilevato, al ‘considerando’ 355 della decisione controversa, che tutte le imprese coinvolte nell’intesa avevano invocato l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione.

25      Con riferimento alla Interbrew, la Commissione ha constatato che essa non poteva richiedere un’«importante riduzione» dell’ammontare della sua ammenda, ai sensi del punto C della comunicazione sulla cooperazione, poiché aveva assunto essa stessa l’iniziativa dei colloqui riguardanti i marchi privati. La Commissione ha tuttavia rilevato che la Interbrew aveva rivelato l’esistenza della pratica concordata quando ancora la Commissione la ignorava totalmente, che aveva fornito una continua e piena collaborazione nel corso di tutta l’indagine e che essa non aveva contestato i fatti materiali su cui la Commissione basava l’esistenza dell’infrazione. Ai sensi del punto D della comunicazione sulla cooperazione, la Commissione ha pertanto ridotto del 50% l’importo dell’ammenda inflitta alla Interbrew.

26      Con riferimento alla Alken-Maes, la Commissione ha rilevato che quest’ultima non aveva contestato i fatti materiali su cui essa ha basato l’esistenza dell’intesa relativa alla birra a marchio privato, ma che la sua collaborazione non era andata al di là della semplice risposta alla richiesta di informazioni che la Commissione le aveva inviato il 22 marzo 2000, ai sensi dell’art. 11, n. 1, del regolamento n. 17. La Commissione ha di conseguenza ritenuto adeguata una riduzione del 10% dell’ammontare dell’ammenda inflitta alla Alken-Maes, ai sensi del punto D 2, secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione.

27      Riguardo alla ricorrente, la Commissione ha indicato che essa, a suo parere, non aveva contestato i fatti materiali costitutivi dell’infrazione, ma che le informazioni che quest’ultima le aveva trasmesso non andavano al di là di una risposta alla richiesta di informazioni che la Commissione le aveva inviato il 22 marzo 2000, ai sensi dell’art. 11, n. 1, del regolamento n. 17. La Commissione ha pertanto ritenuto adeguata una riduzione del 10% dell’ammontare dell’ammenda inflitta alla ricorrente, ai sensi del punto D 2, secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione.

28      Riguardo infine alla Martens, la Commissione ha rilevato, anzitutto, che quest’ultima aveva contestato nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti l’esistenza dell’infrazione quale descritta in detta comunicazione, poi che le informazioni da questa fornite alla Commissione prima dell’invio della comunicazione degli addebiti non andavano al di là della risposta alla richiesta di informazioni che la Commissione le aveva trasmesso il 22 marzo 2000, ai sensi dell’art. 11, n. 1, del regolamento n. 17 e, infine, che i documenti che essa aveva fornito alla Commissione dopo l’invio della comunicazione degli addebiti erano unicamente diretti a sostenere la sua difesa o indicavano la possibile esistenza di un’altra infrazione alle regole di concorrenza, circostanze che non potevano portare a una riduzione dell’ammenda. La Commissione ha tuttavia considerato che la Martens aveva collaborato al procedimento, permettendo di accelerarne il corso, e ha ritenuto adeguata una riduzione del 10% dell’importo dell’ammenda che le era stata inflitta, ai sensi del punto D della comunicazione sulla cooperazione.

29      Il dispositivo della decisione controversa è formulato come segue:

«Articolo 3

[La Interbrew], [la Alken-Maes], [la ricorrente] e [la Martens] hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, [CE] per aver partecipato a una pratica concordata riguardante i prezzi, la ripartizione dei clienti e lo scambio di informazioni in relazione al mercato della birra a marchio privato in Belgio, per il periodo dal 9 ottobre 1997 al 7 luglio 1998 incluso.

Articolo 4

[Alla Interbrew], [alla Alken-Maes], [alla ricorrente] e [alla Martens] sono inflitte, per le infrazioni di cui all’articolo 3, le seguenti ammende:

a)      [alla Interbrew]: un’ammenda di 812 000 EUR;

b)      [alla Alken-Maes]: un’ammenda di 585 000 EUR;

c)      [alla ricorrente]: un’ammenda di 270 000 EUR;

d)      [alla Martens]: un’ammenda di 270 000 EUR.

(…)».

 Procedimento e conclusioni delle parti

30      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 febbraio 2002 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

31      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di aprire la fase orale. Le difese svolte dalle parti e le risposte ai quesiti loro rivolti dal Tribunale sono state sentite all’udienza del 9 dicembre 2004.

32      Nel corso dell’udienza il Tribunale ha chiesto alla Commissione, ai sensi dell’art. 64, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di produrre alcuni documenti entro un termine determinato. In tale contesto, e al fine di consentire alle parti di presentare le loro osservazioni in ordine ai suddetti documenti, il presidente della Quinta Sezione ha deciso, al termine dell’udienza, di chiudere la fase orale.

33      La Commissione ha ottemperato alla domanda del Tribunale di produrre i documenti specificati nel corso dell’udienza nel termine impartito.

34      Il 14 marzo 2005 la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni scritte sui detti documenti. Il 10 maggio 2005 la Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte in ordine a quelle presentate dalla ricorrente il 14 marzo 2005.

35      Il presidente della Quinta Sezione ha chiuso la fase orale il 10 maggio 2005. Le parti ne sono state informate con lettera del 30 giugno 2005.

36      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare l’art. 4 della decisione controversa, che le infligge un’ammenda pari a EUR 270 000, e, se necessario, decidere che ad essa non venga inflitta nessuna ammenda e, in subordine, ridurre sensibilmente l’importo dell’ammenda inflitta;

–        condannare la Commissione alle spese.

37      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

38      A sostegno del proprio ricorso la ricorrente solleva tre motivi. Il primo motivo, presentato in via principale, è relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione risultante dall’art. 253 CE, nonché dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e degli orientamenti, a causa di una valutazione errata dell’effettiva capacità economica della ricorrente di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori. Il secondo motivo, sollevato in subordine, è relativo ad una violazione, rispettivamente, degli orientamenti e dell’obbligo di motivazione a causa dell'errata valutazione del ruolo rivestito dalla ricorrente nell’intesa. Il terzo motivo, sollevato altresì in via subordinata, si riferisce ad una violazione della comunicazione sulla cooperazione e del principio di parità di trattamento.

 Sul primo motivo, relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione, nonché dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e degli orientamenti, a causa di un'errata valutazione dell’effettiva capacità economica della ricorrente di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori

39      Il motivo si suddivide in due parti. Nella prima la ricorrente rileva che, omettendo di definire il segmento della birra a marchio privato quale il mercato rilevante, la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente. Nella seconda essa sostiene che, anche se il segmento della birra venduta a marchio privato costituisse il mercato rilevante, la Commissione avrebbe valutato la sua effettiva capacità economica di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, in violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e degli orientamenti.

 Sulla prima parte, relativa ad una violazione dell’obbligo di motivazione a causa dell’omessa definizione del segmento della birra a marchio privato quale mercato rilevante

–       Argomenti delle parti

40      La ricorrente rileva che la Commissione non ha definito il mercato rilevante, condizione indispensabile per valutare il potere sul mercato e accertare l’effettiva capacità economica degli autori dell’infrazione di arrecare un danno consistente agli altri operatori.

41      L’analisi effettuata dalla Commissione nella decisione controversa non consentirebbe di concludere che il segmento della birra a marchio privato costituisse un mercato distinto da quello del mercato generale della birra in Belgio, sul quale la ricorrente e la Martens erano protette dalla pressione concorrenziale esercitata dai due più grandi operatori del mercato belga della birra, vale a dire la Interbrew e la Alken-Maes. Ne conseguirebbe che, in mancanza di una definizione del mercato rilevante, la Commissione non avrebbe potuto valutare l’effettiva capacità economica della ricorrente di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, sull’unica base del fatturato da essa realizzato nel segmento della birra a marchio privato.

42      Procedendo in tal senso, la Commissione avrebbe violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente ai sensi dell’art. 253 CE.

43      La Commissione contesta tale argomentazione e rileva di avere pienamente soddisfatto l’obbligo di motivazione ad essa incombente in materia di ammende.

–       Giudizio del Tribunale

44      In ordine ai ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione che infliggono ammende ad imprese per violazione delle regole di concorrenza, il Tribunale è competente sotto un duplice profilo. Per un verso, ad esso incombe il sindacato della loro legittimità ai sensi dell’art. 230 CE. In tale ambito, esso deve in particolare verificare l’osservanza dell’obbligo di motivazione ex art. 253 CE, la cui violazione rende la decisione annullabile. Per l’altro, nell’ambito della competenza giurisdizionale anche di merito riconosciutagli dagli artt. 229 CE e 17 del regolamento n. 17, il Tribunale valuta l’adeguatezza dell’importo delle ammende. Quest’ultima valutazione può giustificare la produzione e la presa in considerazione di elementi aggiuntivi d’informazione la cui menzione nella decisione controversa non è, in quanto tale, prescritta in forza dell’obbligo di motivazione previsto nell’art. 253 CE (sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑248/98 P, KNP BT/Commissione, Racc. pag. I‑9641, punti 38-40, e sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑220/00, Cheil Jedang/Commissione, Racc. pag. II‑2473, punto 215).

45      Riguardo alla verifica dell’osservanza dell’obbligo di motivazione, secondo una costante giurisprudenza la motivazione prescritta dall’art. 253 CE deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenze della Corte 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 809, punto 19; 29 febbraio 1996, causa C‑56/93, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑723, punto 86, e 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 63; sentenza Cheil Jedang/Commissione, cit. al precedente punto 44, punto 216).

46      Con riferimento alla portata dell’obbligo di motivazione relativo al calcolo di un’ammenda inflitta per violazione delle regole comunitarie della concorrenza, da un lato occorre ricordare che quest’ultima dev’essere determinata ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 15, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 17, ai sensi del quale «[p]er determinare l’ammontare dell’ammenda, occorre tener conto oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata». Orbene, i requisiti della formalità sostanziale costituita dal detto obbligo di motivazione risultano soddisfatti allorché la Commissione indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione (sentenze della Corte 16 novembre 2000, causa C-291/98 P, Sarrió/Commissione, Racc. pag. I-9991, punto 73, e 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I‑8375, punto 463). Dall’altro, sia gli orientamenti, sia la comunicazione sulla cooperazione contengono regole indicative sugli elementi di valutazione di cui la Commissione si avvale per misurare la gravità e la durata dell’infrazione (sentenza Cheil Jedang/Commissione, cit. al precedente punto 44, punto 217). Di conseguenza, i requisiti della formalità sostanziale costituita dall’obbligo di motivazione sono soddisfatti allorché la Commissione indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione di cui essa ha tenuto conto nell’applicare i suoi orientamenti e, all’occorrenza, la sua comunicazione sulla cooperazione, elementi che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione ai fini del calcolo dell’ammenda (sentenza Cheil Jedang/Commissione, cit. al precedente punto 44, punto 218).

47      Nella fattispecie la Commissione ha soddisfatto tali requisiti.

48      Si deve constatare, in primo luogo, che la Commissione ha indicato in modo dettagliato, nella decisione controversa, il modo in cui essa ha proceduto per il calcolo delle ammende inflitte, enunciando ciascuna delle fasi del suo ragionamento (v. precedenti punti 14-28).

49      In secondo luogo, da un lato, occorre altresì rilevare che la ricorrente riconosce l’infrazione quale constatata dalla Commissione nell’art. 3 della decisione controversa, da cui consegue che essa non contesta il fatto che l’intesa abbia riguardato esclusivamente il segmento della birra a marchio privato. Dall’altro, essa non contesta nemmeno, nell’ambito della sua domanda, che l’intesa abbia riguardato esclusivamente il segmento della birra a marchio privato, così come essa non contesta i fatturati rispettivamente realizzati da ciascuna impresa interessata su tale segmento quali quantificati dalla Commissione, né la suddivisione delle imprese in due categorie, quale operata da quest’ultima in base al fatturato realizzato su tale segmento.

50      Da tali constatazioni risulta, da un lato, che non può sussistere alcun dubbio sul fatto che l’infrazione imputata alla ricorrente, quale accertata dalla Commissione, riguardava esclusivamente le vendite di birra a marchio privato e che, dall’altro, è proprio con riferimento a questo segmento del mercato che la Commissione ha valutato i diversi elementi da essa considerati, ai sensi degli orientamenti, per determinare l’ammontare dell’ammenda. Nel fare ciò la Commissione si è d’altronde riferita o all’intesa sui marchi privati, o alla birra venduta con tali marchi, o al segmento della birra a marchio privato.

51      In particolare, risulta chiaramente dalla lettera dei ‘considerando’ 335-339 della decisione controversa che la limitazione dell’oggetto dell’intesa al segmento della birra a marchio privato ha rivestito un ruolo determinante nella qualificazione dell’infrazione come grave e non come molto grave, ai sensi del punto 1, lett. A, secondo comma, degli orientamenti. La Commissione ha infatti indicato, al ‘considerando’ 338 della decisione controversa, di aver tenuto conto del fatto che, sebbene le riunioni riguardassero certamente tutto il territorio belga, esse si limitavano al segmento della birra a marchio privato, che rappresentava il 5,5% del consumo totale di birra in Belgio.

52      È in tale contesto che deve essere analizzata la motivazione presentata dalla Commissione della valutazione dalla stessa effettuata circa l’effettiva capacità economica della ricorrente di arrecare un danno consistente agli altri operatori.

53      Al riguardo sembra anzitutto, come sostiene giustamente la Commissione, che la detta valutazione sia stata soltanto una delle diverse fasi del processo di determinazione dell’ammontare di base specifico dell’ammenda applicabile a ciascuna impresa in rapporto alla gravità dell’infrazione commessa, che è stata determinata in base ad una pluralità di criteri.

54      Orbene, dopo aver indicato che l’infrazione doveva essere considerata grave avendo riguardo particolarmente al fatto che essa si limitava al segmento della birra a marchio privato, la Commissione ha precisato, nel ‘considerando’ 341 della decisione controversa, che occorreva operare una distinzione tra le imprese che avevano partecipato all’infrazione «[p]er tener conto dell’effettiva possibilità delle imprese interessate di danneggiare in maniera significativa il mercato della birra in Belgio, e in particolare il segmento delle birre a marchio privato». Nonostante la Commissione abbia fatto riferimento al «mercato della birra in Belgio», ciò che essa ha precisato, in udienza, come dovuto a un errore di redazione, nondimeno risulta, sia dal fatto che essa ha aggiunto «e in particolare il segmento delle birre a marchio privato», sia dal fatto che la stessa ha tenuto conto «del fatturato realizzato dalle diverse imprese attraverso la birra a marchio privato», che proprio nell’ambito del segmento della birra a marchio privato la Commissione ha inteso distinguere il grado di responsabilità relativa di ciascuna impresa in tale intesa, valutando la loro effettiva capacità economica di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, in conformità al punto 1, lett. A, quarto comma, degli orientamenti.

55      Il fatto che tale valutazione abbia avuto quale ambito di riferimento il segmento della birra a marchio privato non costituisce altro che il corollario del fatto che tutte le valutazioni effettuate dalla Commissione al fine dell’accertamento della gravità dell’infrazione dovevano necessariamente considerare la circostanza che l’intesa riguardava soltanto il detto segmento, come la Commissione ha constatato nell’art. 3 della decisione controversa. Non avrebbe d’altronde avuto senso che la Commissione, da un lato, avesse tenuto conto del fatto che l’intesa riguardasse soltanto il segmento della birra a marchio privato al fine di determinare l’elemento della gravità ai sensi del punto 1, lett. A, commi primo e secondo, degli orientamenti e, dall’altro, avesse valutato l’effettiva capacità economica delle imprese di cui trattasi di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, nell’ambito del mercato generale belga della birra.

56      Ne consegue che la ricorrente non può accusare la Commissione di aver violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente riferendosi, ai fini della valutazione della sua «effettiva capacità economica» di arrecare un danno consistente agli altri operatori, al segmento della birra a marchio privato, dal momento che, da un lato, la Commissione ha indicato nella decisione controversa i diversi elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità dell’infrazione e, dall’altro, che da tali indicazioni risulta che la valutazione effettuata dalla Commissione ha sistematicamente tenuto conto del fatto che l’intesa riguardasse esclusivamente il segmento della birra a marchio privato.

57      In ogni caso, ai fini della valutazione, nel contesto dell’applicazione degli orientamenti, dell’«effettiva capacità economica» della ricorrente di arrecare un danno consistente agli altri operatori, quand’anche si dovesse intendere l’argomentazione della ricorrente come diretta a sostenere una censura relativa ad una violazione dell’obbligo per la Commissione di definire preliminarmente il segmento della birra a marchio privato come un mercato distinto, si deve rilevare, anzitutto, che gli orientamenti non impongono alla Commissione di delimitare formalmente il mercato geografico rilevante (sentenza del Tribunale 6 luglio 2000, causa T‑62/98, Volkswagen/Commissione, Racc. pag. II‑2707, punto 341), così come essi non prescrivono un metodo specifico per la determinazione dell’effettiva capacità degli autori dell’infrazione di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori. Gli orientamenti non impongono nemmeno che l’eventuale scelta della Commissione di valutare la detta capacità effettiva in base alle vendite rispettive degli autori dell’infrazione nel segmento da questa indicato debba essere necessariamente preceduta dalla dimostrazione che tale segmento costituisca il mercato rilevante.

58      Si deve ricordare, inoltre, che secondo giurisprudenza costante, ai fini dell’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, si deve definire il mercato di cui trattasi per poter determinare se un accordo possa incidere sugli scambi tra Stati membri ed abbia per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune (sentenze del Tribunale 21 febbraio 1995, causa T‑29/92, SPO e a./Commissione, Racc. pag. II-289, punto 74; 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries CBR e a./Commissione, detta «Cemento», Racc. pag. II‑491, punto 1093, e Volkswagen/Commissione, cit. al precedente punto 57, punto 230). Di conseguenza, l’obbligo di operare una definizione del mercato rilevante in una decisione adottata ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE si impone alla Commissione solamente quando senza siffatta definizione non sia possibile stabilire se l’accordo, la decisione di associazione di imprese o la pratica concordata di cui trattasi possano incidere sugli scambi tra Stati membri ed abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune (sentenze del Tribunale 15 dicembre 1998, cause riunite T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 e T‑388/94, European Night Services e a./Commissione, Racc. pag. II‑3141, punti 93-95 e 105, e Volkswagen/Commissione, cit. al precedente punto 57, punto 230).

59      Non si può pertanto esigere dalla Commissione che essa dimostri che il prodotto o i prodotti oggetto di un’intesa con finalità anticoncorrenziale costituiscano un mercato distinto al fine della valutazione di uno dei criteri applicabili per la determinazione dell’ammontare dell’ammenda, dal momento che una siffatta dimostrazione non è necessaria per l’accertamento dell’infrazione stessa. Poiché la determinazione dell’ammontare dell’ammenda deve basarsi sulla gravità e sulla durata dell’infrazione quali accertate dalla Commissione, la valutazione, per il calcolo dell’ammenda inflitta a causa dell’infrazione commessa, dell’effettiva capacità economica degli autori di arrecare un danno agli altri operatori, in particolare ai consumatori, non può essere operata con riferimento a prodotti diversi da quelli costituenti oggetto dell’intesa.

60      Di conseguenza, la prima parte del primo motivo dev’essere respinta.

 Sulla seconda parte, relativa ad una violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e degli orientamenti, a causa di un’errata valutazione dell’effettiva capacità della ricorrente di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori

–       Argomenti delle parti

61      La ricorrente rileva che, quand’anche – il che non è dato – il segmento della birra a marchio privato costituisse il mercato rilevante, la Commissione ha considerato, in violazione dell’art. 15, n. 2, e degli orientamenti, che la sua effettiva capacità economica di arrecare, su tale mercato, un danno consistente agli altri operatori era maggiore di quella della Interbrew e della Alken-Maes, mentre queste ultime, con quote di mercato rispettivamente del 55% e del 15%, detenevano posizioni molto forti sul mercato generale della birra in Belgio. Malgrado il fatto che la ricorrente avesse realizzato, alla data considerata nella decisione controversa, un fatturato maggiore di quello della Interbrew e della Alken-Maes, nel segmento della birra a marchio privato, essa avrebbe avuto una capacità economica effettiva di arrecare un danno consistente agli altri operatori molto più limitato.

62      Tale circostanza sarebbe dimostrata, come risulterebbe dalla decisione controversa, dal fatto che la Interbrew e la Alken-Maes avessero preso l’iniziativa delle quattro riunioni dedicate alle vendite a marchio privato, fatto che la Commissione ignorerebbe deliberatamente e che contraddirebbe la sua conclusione secondo la quale la Interbrew e la Alken-Maes erano operatori di minore importanza sul mercato della birra a marchio privato. Al fine di valutare l’effettiva capacità economica degli autori dell’infrazione di arrecare un danno consistente agli altri operatori su tale mercato, sarebbe impossibile fare astrazione dal loro potere economico sul mercato generale della birra. Infatti, per le loro notevoli capacità produttive e grazie ai margini più elevati derivanti dalle loro vendite con marchio proprio, la Interbrew e la Alken-Maes sarebbero state capaci di esercitare una forte pressione sulla ricorrente e sulla Martens sul mercato della birra a marchio privato.

63      La Commissione contesta l’argomentazione della ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

64      Con riferimento all’argomento invocato in subordine dalla ricorrente, relativo ad un’errata valutazione della sua effettiva capacità di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, anche se il segmento della birra a marchio privato costituisse il mercato rilevante, occorre anzitutto ricordare che, al fine della detta valutazione, la Commissione ha effettuato, al ‘considerando’ 341 della decisione controversa, una distinzione tra le diverse imprese partecipanti all’infrazione ripartendole in due categorie in base al fatturato da esse realizzato nel segmento dei marchi privati.

65      Si deve in seguito ricordare (v. precedente punto 49) che non sono oggetto di contestazione né i fatturati rispettivamente realizzati da ciascuna impresa interessata su tale segmento di mercato, quali quantificati dalla Commissione, né la ripartizione delle imprese in due categorie, quale operata da quest’ultima in base ai detti fatturati.

66      Con riferimento all’argomento secondo il quale il fatto che la Interbrew e la Alken-Maes abbiano preso l’iniziativa delle quattro riunioni dedicate alle vendite a marchio privato contraddice la conclusione secondo la quale la Interbrew e la Alken-Maes erano operatori di minore importanza in tale segmento, occorre rilevare che la Commissione ha tenuto conto dello specifico ruolo di leader rivestito dalla Interbrew e dalla Alken-Maes nell’intesa relativa alla birra a marchio privato, applicando a ciascuna di tali due imprese una circostanza aggravante, determinante un aumento del 30% dell’importo di base della loro ammenda (v. precedente punto 22).

67      Infine, riguardo all’argomento della ricorrente secondo il quale la considerazione del segmento della birra a marchio privato al fine della valutazione della sua effettiva capacità economica di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, non consente comunque di prescindere dal potere economico della Interbrew e della Alken-Maes sul mercato generale della birra, occorre rilevare che la Commissione ha indicato, al ‘considerando’ 343 della decisione controversa, di tener conto, per la necessità di assicurare un effetto dissuasivo alle ammende, del fatto che la Interbrew e la Alken-Maes erano, contrariamente alla ricorrente e alla Martens, imprese internazionali o appartenenti ad un gruppo internazionale, aventi più facilmente accesso alle conoscenze e alle infrastrutture giuridico-economiche che consentivano loro di essere meggiormente consapevoli del carattere di infrazione del loro comportamento e delle conseguenze che ne derivavano dal punto di vista del diritto della concorrenza. Orbene, nel raddoppiare e nel quintuplicare, per tale ragione, gli importi di base specifici determinati rispettivamente per la Alken-Maes e per la Interbrew, la Commissione ha preso in considerazione il superiore potere economico, sul piano generale, della Alken-Maes e della Interbrew.

68      Ne consegue che la seconda parte del motivo deve essere respinta, così come il primo motivo nel suo complesso.

 Sul secondo motivo, relativo alla violazione, da un lato, degli orientamenti, a causa dell’errata valutazione del ruolo rivestito dalla ricorrente nell’intesa e, dall’altro, dell’obbligo di motivazione

 Argomenti delle parti

69      Riferendosi alla giurisprudenza della Corte (sentenza 10 dicembre 1985, cause riunite da 240/82 a 242/82, 261/82, 262/82, 268/82 e 269/82, Stichting Sigarettenindustrie e a./Commissione, Racc. pag. 3831, punto 100), la ricorrente rileva che la Commissione ha applicato erroneamente gli orientamenti e disatteso l’obbligo di motivazione ad essa incombente non applicandole la circostanza attenuante di cui al punto 3, primo trattino, degli orientamenti, vale a dire un «ruolo esclusivamente passivo o emulativo nella realizzazione dell’infrazione», laddove essa ha rivestito un ruolo estremamente passivo o, in ogni caso, incontestabilmente meno attivo di quello rivestito dalle altre tre imprese partecipanti alle quattro riunioni in parola.

70      Invitata dal Tribunale, in udienza, a precisare la propria argomentazione, la ricorrente ha indicato che, al di là della semplice invocazione della circostanza attenuante relativa al «ruolo esclusivamente passivo o emulativo nella realizzazione dell’infrazione », essa invocava più ampiamente il beneficio di una circostanza attenuante in relazione al suo ruolo meno attivo nell’intesa rispetto a quello rivestito dalle altre tre partecipanti. Tale ruolo meno attivo si spiegherebbe in particolare con l’assenza della ricorrente sul mercato olandese della birra a marchio privato, argomento oggetto delle due ultime riunioni dell’intesa.

71      Anche se la ricorrente non contesta né di essere stata presente in occasione dei quattro incontri – dei quali i primi due hanno avuto luogo in Belgio e gli ultimi due nei Paesi Bassi – né di aver parlato, durante gli incontri, di prezzi e ripartizione dei clienti, essa sottolinea che il carattere passivo, o comunque meno attivo, del proprio ruolo è evidenziato da due elementi. In primo luogo, la Interbrew e la Alken-Maes avrebbero preso l’iniziativa delle riunioni. In secondo luogo, la ricorrente non era presente sul mercato olandese e i due incontri che hanno avuto luogo nei Paesi Bassi, organizzati dalla Interbrew su richiesta della Martens, non l’avrebbero pertanto riguardata.

72      La presenza della ricorrente alle riunioni e la sua partecipazione allo scambio di informazioni non possono consentire di qualificare il suo ruolo come attivo, con il rischio di svuotare di qualsiasi significato la circostanza attenuante considerata. Il suo presunto ruolo attivo corrisponderebbe in realtà soltanto ad una partecipazione all’intesa quale emulatrice.

73      La Commissione contesta l’argomentazione della ricorrente e rileva che un ruolo meno attivo nell’intesa non potrebbe comunque essere considerato quale circostanza attenuante.

 Giudizio del Tribunale

74      Con riferimento, in primo luogo, alla censura relativa al carattere erroneo della conclusione della Commissione, secondo la quale il ruolo rivestito dalla ricorrente nell’intesa non poteva costituire una circostanza attenuante, si deve anzitutto rilevare che al punto 3 degli orientamenti è indicato che una riduzione dell’importo di base dell’ammenda inflitta può essere applicata ad un’impresa per circostanze attenuanti particolari quale un «ruolo esclusivamente passivo o emulativo nella realizzazione dell’infrazione» (primo trattino).

75      Si deve inoltre ricordare che, secondo la giurisprudenza, per essere ammessa a godere del beneficio della circostanza attenuante risultante da un «ruolo esclusivamente passivo o emulativo», l’impresa interessata deve aver tenuto un «profilo basso», caratterizzato dalla mancata partecipazione attiva all’elaborazione dell’accordo o degli accordi anticoncorrenziali (sentenza Cheil Jedang/Commissione, cit. al precedente punto 44, punto 167). Tra gli elementi idonei a rivelare il ruolo passivo di un’impresa all’interno di un’intesa, il Tribunale ha dichiarato che si possono annoverare, in particolare, il carattere molto più sporadico della sua partecipazione alle riunioni rispetto ai membri ordinari dell’intesa, il fatto di essere giunta tardi nel mercato oggetto dell’infrazione, indipendentemente dalla durata della sua partecipazione a quest’ultima, oppure ancora l’esistenza di dichiarazioni espresse in tal senso da parte di rappresentanti di imprese terze che hanno partecipato all’infrazione (sentenza Cheil Jedang/Commissione, cit. al precedente punto 44, punto 168).

76      Occorre inoltre rilevare che, nel caso di specie, la Commissione ha indicato, nel ‘considerando’ 349 della decisione controversa, che «[la ricorrente] e [la] Martens [avevano] entrambe indicato che la loro partecipazione al cartello [doveva] essere considerata come passiva». La Commissione ha tuttavia rilevato, nello stesso ‘considerando’, che «le due imprese [avevano] preso attivamente parte al cartello relativo alla birra a marchio privato», che «[erano] state difatti presenti a tutte le riunioni di cui la Commissione [era] a conoscenza» e che «[la ricorrente] [aveva] inoltre riconosciuto di aver scambiato informazioni sulla birra a marchio privato in Belgio con gli altri produttori implicati, e di aver concluso accordi sui prezzi e sulla ripartizione del mercato».

77      Orbene, la ricorrente non nega di aver partecipato a tutte le riunioni dell’intesa conosciute dalla Commissione e riconosce nel suo ricorso di essere stata presente in occasione dei quattro incontri in parola, dei quali i primi due hanno avuto luogo in Belgio e gli altri due nei Paesi Bassi. Inoltre la ricorrente non nega (v. precedente punto 71) di aver parlato, in occasione degli incontri, come le altre tre imprese produttrici di birra coinvolte nel procedimento, di prezzi e ripartizione del mercato.

78      Si deve pertanto concludere che, assistendo a tutte le riunioni dell’intesa e scambiando, nel corso delle stesse, informazioni sui prezzi e sulla ripartizione del mercato, la ricorrente ha provato un grado di partecipazione attiva all’intesa chiaramente incompatibile con quello richiesto per beneficiare della circostanza attenuante invocata.

79      Tale conclusione non può essere invalidata dal fatto che la Interbrew e la Alken-Maes abbiano preso l’iniziativa di organizzare le riunioni riguardanti la birra a marchio privato. Infatti, il fatto che la Commissione consideri circostanza aggravante a carico di un partecipante all’intesa il ruolo particolarmente attivo evidenziato dall’aver preso l’iniziativa dell’intesa non implica in nessun caso che essa debba per ciò stesso applicare agli altri partecipanti una circostanza attenuante per un ruolo esclusivamente passivo o emulativo. Le caratteristiche specifiche del comportamento di un’impresa non possono infatti determinare l’applicabilità di una circostanza aggravante o attenuante in capo ad un’altra impresa. La considerazione di tali circostanze è infatti connessa al comportamento individuale di un’impresa e deve dunque necessariamente basarsi sulle caratteristiche del comportamento ad essa proprio.

80      Il ruolo meno attivo che la ricorrente sostiene di aver rivestito nell’intesa non può nemmeno essere considerato come circostanza attenuante distinta rispetto al «ruolo esclusivamente passivo o emulativo» espressamente indicato negli orientamenti. Infatti, anche qualora fosse accertato che il comportamento della ricorrente sia stato effettivamente meno attivo in relazione a quello delle altre partecipanti, avuto riguardo, ad esempio, alla sua assenza dal mercato olandese, questa semplice graduazione non può giustificare una riduzione dell’ammenda. Infatti, un siffatto comportamento comproverebbe soltanto un minore zelo nella conduzione dell’intesa, senza tuttavia rimettere in discussione il pieno coinvolgimento della ricorrente in quest’ultima, dimostrato in particolare dalla sua partecipazione sistematica alle riunioni anticoncorrenziali per tutta la durata dell’infrazione e dalla mancanza di elementi che dimostrino l’esistenza di una reticenza da parte sua nel perseguimento degli obiettivi dell’intesa.

81      Nemmeno può essere accolto l’argomento che fa riferimento alla precedente prassi decisionale della Commissione. Risulta infatti da una giurisprudenza costante che la Commissione dispone, nell’ambito del regolamento n. 17, di un margine di discrezionalità nel fissare l’importo delle ammende al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle regole sulla concorrenza (sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/Commissione, Racc. pag. II‑1165, punto 59; 11 dicembre 1996, causa T‑49/95, Van Megen Sports/Commissione, Racc. pag. II‑1799, punto 53, e 21 ottobre 1997, causa T‑229/94, Deutsche Bahn/Commissione, Racc. pag. II‑1689, punto 127). Il fatto che la Commissione abbia inflitto, in passato, ammende di una certa entità per determinati tipi di infrazioni non può impedirle di aumentare tale entità entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 17, se ciò è necessario per garantire l’attuazione della politica comunitaria della concorrenza (sentenza della corte 7 giugno 1983, cause riunite da 100/89 a 103/80, Musique diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 109; sentenze del Tribunale 10 marzo 1992, causa T‑12/89, Solvay/Commissione, Racc. pag. II‑907, punto 309, e 14 maggio 1998, causa T‑304/94, Europa Carton/Commissione, Racc. pag. II-869, punto 89). Al contrario, l’efficace applicazione delle norme comunitarie della concorrenza implica che la Commissione possa sempre adeguare il livello delle ammende alle esigenze di questa politica (sentenza Musique diffusion française e a./Commissione, cit., punto 109; sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑23/99, LR AF 1998/Commissione, Racc. pag. II‑1705, punto 237).

82      Con riferimento, in secondo luogo, al motivo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione, si deve anzitutto rinviare alla giurisprudenza citata nei precedenti punti 45 e 46 e constatare, in seguito, che la Commissione, nel rifiutare alla ricorrente il beneficio della circostanza attenuante invocata, ha indicato nella decisione controversa (v. precedenti punti 76 e 77) gli elementi di giudizio che l’hanno indotta a non ritenere sussistente a favore della ricorrente una circostanza attenuante per un ruolo esclusivamente passivo o emulativo. Pertanto, in ordine a tale punto, essa non ha commesso alcuna violazione dell’obbligo di motivazione che le incombe.

83      Si deve pertanto concludere che la Commissione ha deciso giustamente e in maniera sufficientemente motivata di respingere la circostanza attenuante invocata. Il secondo motivo dev’essere pertanto respinto.

 Sul terzo motivo, relativo ad una violazione della comunicazione sulla cooperazione nonché del principio di parità di trattamento

84      Il terzo motivo si articola in due parti. Nella prima la ricorrente invoca una violazione della comunicazione sulla cooperazione e del principio di parità di trattamento derivante dal trattamento più favorevole riservato dalla Commissione alla Interbrew. Nella seconda parte la ricorrente invoca una violazione della comunicazione sulla cooperazione e del principio di parità di trattamento derivante dal trattamento identico riservato, da un lato, alla ricorrente e, dall’altro, alla Martens e alla Alken-Maes.

 Sulla prima parte, relativa ad una violazione della comunicazione sulla cooperazione e del principio di parità di trattamento derivante dal trattamento più favorevole riservato dalla Commissione alla Interbrew

–       Argomenti delle parti

85      La ricorrente rileva che la sua collaborazione all’accertamento dell’esistenza dell’intesa relativa alla birra a marchio privato deve essere considerata analoga a quella della Interbrew e che la Commissione, concedendole soltanto una riduzione del 10% dell’importo dell’ammenda in ragione della collaborazione, laddove ha concesso alla Interbrew una riduzione del 50%, ha violato il principio di parità di trattamento.

86      Dal fascicolo e dalla decisione controversa risulta, da un lato, che il 14 gennaio e il 2 febbraio 2000, vale a dire prima della comunicazione degli addebiti, la Interbrew aveva trasmesso alla Commissione dichiarazioni che rivelavano l’esistenza degli incontri relativi all’intesa sulla birra a marchio privato e riguardanti il livello dei prezzi e la ripartizione della clientela. La Commissione avrebbe ritenuto che la collaborazione continua e completa fornita dalla Interbrew e la sua non contestazione dei fatti materiali giustificassero una riduzione del 50% dell’importo della sua ammenda.

87      Dall’altro, il 5 aprile 2000, in risposta alla domanda di informazioni del 22 marzo 2000, quindi senza aver avuto conoscenza delle dichiarazioni della Interbrew e prima della comunicazione degli addebiti, la ricorrente avrebbe dichiarato che il livello dei prezzi delle vendite a marchio privato in Belgio era stato oggetto di discussioni nel corso dei quattro incontri. La ricorrente avrebbe inoltre dichiarato che erano state scambiate informazioni relative ai clienti e ai volumi. Pertanto, nella sua risposta alla domanda di informazioni, la ricorrente, come la Interbrew, avrebbe confermato l’esistenza della concertazione e dello scambio di informazioni relative alle vendite a marchio privato in Belgio.

88      La ricorrente, interrogata su tale punto in udienza dal Tribunale, ha dichiarato, richiamando la sentenza del Tribunale 29 aprile 2004, cause riunite T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, Tokai Carbon e a./Commissione (Racc. pag. II‑1181, punti 407-410), che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, essa, nella sua risposta del 5 aprile 2000 alla domanda di informazioni del 22 marzo 2000, aveva fornito informazioni ulteriori rispetto a quelle che essa aveva l’obbligo di produrre ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17. Dal momento che essa aveva risposto alla domanda di informazioni, si dovrebbe ritenere che si è trattato nel caso di una collaborazione di cui la Commissione avrebbe dovuto tener conto ai sensi della comunicazione sulla cooperazione.

89      La ricorrente sostiene che, poiché la Martens ha contestato l’esistenza di una concertazione sui prezzi e sui clienti e la Alken-Maes si è limitata a non contestare i fatti materiali riportati nella comunicazione degli addebiti, soltanto le informazioni che essa ha fornito hanno consentito, confermando le informazioni date dalla Interbrew, di constatare un’infrazione all’art. 81 CE.

90      Le dichiarazioni della ricorrente, che confermano quelle della Interbrew, sarebbero state cruciali per l’accertamento dell’infrazione e sarebbero state altrettanto decisive di quelle della Interbrew. In ogni caso, il fatto che la Interbrew abbia rilevato l’esistenza dell’infrazione non può giustificare per sé solo una disparità di trattamento rilevante come quella operata dalla Commissione.

91      Nelle sue osservazioni scritte sui documenti prodotti dalla Commissione in udienza a seguito di domanda del Tribunale, la ricorrente aggiunge che da tali documenti risulta che essa si trovava in una situazione perfettamente analoga a quella della Interbrew. Le due imprese avrebbero infatti rispettivamente risposto alle domande di informazioni, ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17, dell’11 novembre 1999 e del 22 marzo 2000, che avevano lo stesso oggetto, poiché gli incontri riguardanti la vendita di birra a marchio privato, che costituivano l’oggetto della domanda di informazioni alla ricorrente del 22 marzo 2000, costituivano altresì oggetto della domanda di informazioni alla Interbrew dell’11 novembre 1999. La ricorrente e la Interbrew avrebbero pertanto fornito, nelle stesse circostanze, dati analoghi relativi alla stessa infrazione, cosicché la loro collaborazione sarebbe stata identica.

92      La ricorrente richiama al riguardo la sentenza del Tribunale 13 dicembre 2001, cause riunite T-45/98 e T-47/98, Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione (Racc. pag. II‑3757, punti 235-249), secondo la quale la sola circostanza che un’impresa abbia riconosciuto i fatti imputati prima di un’altra impresa non può costituire una ragione obiettiva per riservarle un trattamento differenziato, poiché la valutazione del grado di cooperazione fornita dalle imprese non può dipendere da fattori puramente casuali, come l’ordine nel quale esse vengono interpellate dalla Commissione. Il fatto che la Interbrew abbia per prima rivelato l’esistenza dell’intesa in risposta a una domanda di informazioni non può costituire pertanto una ragione obiettiva per un trattamento differenziato della ricorrente e della Interbrew.

93      La ricorrente aggiunge che i documenti prodotti dalla Commissione confermano che quest’ultima erroneamente sostiene che la Interbrew ha volontariamente fornito informazioni sull’intesa relativa alla birra a marchio privato. Tali informazioni rientrerebbero infatti nell’ambito di applicazione della domanda di informazioni della Commissione dell’11 novembre 1999. I livelli di collaborazione forniti dalla Interbrew e dalla ricorrente sarebbero del tutto analoghi.

94      La Commissione rileva che il grado di collaborazione della ricorrente non è stato affatto analogo a quello fornito dalla Interbrew e che pertanto non sarebbe stata rilevata alcuna violazione del principio di parità di trattamento.

95      La Interbrew avrebbe infatti fornito spontaneamente, il 14 gennaio 2000, integrandole due volte, il 2 e l’8 febbraio 2000, informazioni sull’intesa relativa alla birra a marchio privato, di cui la Commissione ignorava allora l’esistenza. La Interbrew sarebbe stata la prima a fornire informazioni su tale intesa, informazioni d’altra parte perfettamente utilizzabili dalla Commissione quali prove dell’infrazione di cui trattasi.

96      La ricorrente, da parte sua, avrebbe trasmesso informazioni soltanto in risposta alla domanda di informazioni ad essa inviata il 22 marzo 2000. Sebbene utili, le informazioni fornite non sarebbero andate al di là di una risposta alla domanda di informazioni e non sarebbero state indispensabili per l’accertamento dell’infrazione dal momento che quest’ultima sarebbe già stata provata per mezzo delle informazioni involontariamente trasmesse dalla Interbrew. Il fatto che la Commissione abbia citato tali informazioni nella decisione controversa non indicherebbe inoltre in nessun caso che esse costituissero elementi di prova indispensabili per la constatazione dell’infrazione e che andassero al di là di una risposta a una domanda di informazioni.

97      Nelle sue osservazioni scritte del 10 maggio 2005 di risposta a quelle della ricorrente del 14 marzo 2005, relative ai documenti prodotti dalla Commissione a seguito della domanda formulata in udienza dal Tribunale, la Commissione contesta formalmente la fondatezza del richiamo effettuato dalla ricorrente alla sentenza Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, cit. al precedente punto 92. Le ricorrente trascurerebbe infatti una considerazione essenziale figurante in detta sentenza, vale a dire che una violazione del principio di parità di trattamento può essere constatata soltanto quando le imprese interessate abbiano fornito informazioni identiche, in circostanze analoghe e nella stessa fase del procedimento amministrativo.

98      Orbene, sia dalla decisione controversa che dai documenti forniti dalla Commissione risulterebbe che la Interbrew e la ricorrente non si trovavano manifestamente in circostanze analoghe e che non avevano fornito informazioni identiche, né collaborato allo stesso modo con la Commissione.

99      La domanda di informazioni dell’11 novembre 1999 non avrebbe in alcun modo riguardato l’intesa relativa alla birra a marchio privato, di cui la Commissione a tale data non aveva conoscenza. Orbene, la Interbrew avrebbe spontaneamente informato la Commissione dell’esistenza di tale intesa, il che avrebbe condotto la Commissione a chiedere alla Interbrew un’integrazione delle informazioni al riguardo. La Interbrew avrebbe pertanto collaborato in modo molto attivo con la Commissione. La denuncia spontanea della sua partecipazione all’intesa relativa alla birra a marchio privato ne sarebbe una dimostrazione e dovrebbe essere ricompensata.

100    Non si può pertanto sostenere che le domande rivolte l’11 novembre 1999 alla Interbrew e il 22 marzo 2000 alla ricorrente siano state poste in circostanze analoghe, nella stessa fase del procedimento amministrativo, e che le loro risposte contenessero informazioni identiche. In particolare la Interbrew avrebbe fornito informazioni molto dettagliate sull’intesa relativa alla birra a marchio privato, mentre la ricorrente avrebbe anzitutto risposto, nella sua lettera del 5 aprile 2000, che essa non sapeva nulla di un’infrazione alle regole della concorrenza e che le riunioni si limitavano a soggetti leciti, prima di riconoscere l’oggetto effettivo di tali riunioni.

101    La Commissione dichiara che, senza la totale collaborazione della Interbrew, essa non avrebbe mai inviato una domanda di informazioni alla ricorrente e che l’intesa relativa alla birra a marchio privato non sarebbe mai stata rivelata. Le verifiche effettuate in Belgio nell’ambito dell’intesa Interbrew/Alken-Maes non avrebbero infatti consentito di scoprire documenti relativi a tale intesa.

–       Giudizio del Tribunale

102    Si deve ricordare, in via preliminare, che la Commissione, nella sua comunicazione sulla cooperazione, ha definito le condizioni alle quali le imprese che collaborano con essa nel corso delle sue indagini relative ad un’intesa possono evitare l’imposizione di ammende che altrimenti sarebbero loro inflitte, o beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda (punto A 3 della comunicazione sulla cooperazione).

103    Riguardo all’applicazione della comunicazione sulla cooperazione al caso della ricorrente, non è contestato che il suo comportamento debba essere valutato nell’ambito del punto D della detta comunicazione, intitolato «Significativa riduzione dell’ammontare dell’ammenda».

104    Si deve ricordare, da un lato, che, secondo la giurisprudenza, una riduzione dell’ammenda per la collaborazione offerta nel procedimento amministrativo è giustificata soltanto se il comportamento dell’impresa di cui trattasi ha consentito alla Commissione di accertare l’esistenza di un’infrazione con minore difficoltà e, eventualmente, di mettervi fine (sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑327/94, SCA Holding/Commissione, Racc. pag. II‑1373, punto 156, e Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, cit. al precedente punto 92, punto 270).

105    Dall’altro, ai sensi dell’art. 11, n. 1, del regolamento n. 17, la Commissione può in particolare, per l’assolvimento dei compiti affidatile dall’art. 85 CE e dalle norme emanate in applicazione dell’art. 83 CE, raccogliere tutte le informazioni necessarie presso imprese e associazioni di imprese, che sono tenute, ai sensi del n. 4 del detto articolo, a fornire le informazioni richieste. Se un’impresa o un’associazione di imprese non dà le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione oppure dà informazioni incomplete, la Commissione può, ai sensi dell’art. 11, n. 5, del regolamento n. 17, richiederle mediante decisione, e, in caso di persistente rifiuto a fornire le informazioni indicate, l’impresa o l’associazione di imprese si espone a un’ammenda o a moratorie.

106     Così, la collaborazione di un’impresa all’indagine non dà diritto a nessuna riduzione di ammenda quando tale collaborazione non ha oltrepassato quanto tale impresa era tenuta a fare in forza dell’art. 11, nn. 4 e 5, del regolamento n. 17 (sentenza Solvay/Commissione, cit. al precedente punto 81, punti 341 e 342). Viceversa, nel caso in cui, nel rispondere a una domanda di informazioni ai sensi dell’art. 11, un’impresa fornisca informazioni ben più dettagliate di quelle che la Commissione può pretendere in forza dello stesso articolo, l’impresa in parola può beneficiare di una riduzione dell’ammenda (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑308/94, Cascades/Commissione, Racc. pag. II‑925, punto 262).

107    Al riguardo, quando la Commissione, in una domanda di informazioni ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17, oltre a questioni riguardanti esclusivamente fatti e domande di produzione di documenti preesistenti, chiede a un’impresa di descrivere l’oggetto e lo svolgimento di diverse riunioni alle quali essa avrebbe partecipato, nonché i risultati o le conclusioni di tali riunioni, laddove è chiaro che la Commissione sospetta che la finalità delle dette riunioni fosse quella di restringere la concorrenza, una siffatta domanda è tale da obbligare l’impresa destinataria a riconoscere la sua partecipazione a un’infrazione alle regole comunitarie della concorrenza, cosicché la detta impresa non è tenuta a rispondere. In una simile ipotesi, il fatto che un’impresa fornisca nondimeno informazioni su tali punti dev’essere considerato come una collaborazione spontanea dell’impresa che può giustificare una riduzione di ammenda in applicazione della comunicazione sulla cooperazione.

108    Si deve altresì ricordare che, nell’ambito della valutazione della cooperazione fornita dalle imprese, la Commissione non può violare il principio della parità di trattamento, principio generale del diritto comunitario che, per consolidata giurisprudenza, viene trasgredito soltanto quando situazioni analoghe siano trattate in maniera differenziata o quando situazioni diverse siano trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, cit. al precedente punto 92, punto 237 e giurisprudenza ivi citata).

109    Al riguardo è stabilito che una differenza di trattamento delle imprese di cui trattasi deve derivare da gradi di cooperazione non analoghi, in particolare in quanto essi siano consistiti nella trasmissione di informazioni diverse o nella comunicazione di tali informazioni in fasi diverse del procedimento amministrativo, o in circostanze non analoghe (v., in tal senso, sentenza Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, cit. al precedente punto 92, punti 245 e 246).

110    Nel caso di specie, dai ‘considerando’ 360 e 361 della decisione controversa risulta che la Commissione ha concesso alla ricorrente una riduzione dell’importo dell’ammenda del 10% per il solo motivo che quest’ultima non aveva contestato i fatti materiali costitutivi dell’infrazione constatata, in applicazione del punto D 2, secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione. Con riferimento alle informazioni che la ricorrente le ha trasmesso il 5 aprile 2000 in risposta alla sua domanda di informazioni del 22 marzo 2000, la Commissione ha ritenuto che esse rientrassero nell’obbligo incombente alla ricorrente ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17 e che, per quanto utili potessero essere state, tali informazioni non costituissero elementi di prova indispensabili per dimostrare l’esistenza dell’infrazione. La ricorrente non avrebbe pertanto potuto pretendere una riduzione di ammenda equivalente a quella concessa alla Interbrew.

111    Riguardo all’argomento sviluppato dalla ricorrente, si deve rilevare che quest’ultima sostiene, da un lato, che le informazioni da essa fornite alla Commissione nella sua risposta del 5 aprile 2000 alla domanda di informazioni del 22 marzo 2000 fossero più ampie rispetto a quelle che essa era tenuta a fornire ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17 e, dall’altro, che fossero determinanti ai fini della constatazione dell’infrazione da parte della Commissione.

112    Occorre al riguardo sottolineare che, anche se le informazioni fornite dalla ricorrente avessero il carattere decisivo che quest’ultima attribuisce loro, la trasmissione delle stesse potrebbe giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente, ai sensi della giurisprudenza citata nei precedenti punti 104-106, soltanto qualora le dette informazioni siano state fornite in misura ben superiore a quella che la Commissione avrebbe potuto richiedere ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17.

113    Orbene, si deve constatare che le informazioni fornite dalla ricorrente, nella sua lettera del 5 aprile 2000, non sono state molto più ampie di quelle che la stessa era tenuta a trasmettere ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17. Infatti la ricorrente si è limitata essenzialmente a rispondere di fatto alle questioni poste nella domanda di informazioni sulla data di quattro riunioni, sull’identità dei partecipanti alle stesse e sul loro oggetto.

114    Anche se i passaggi della lettera del 5 aprile 2001 secondo i quali, da un lato, «erano scambiate informazioni riguardanti i clienti, il confezionamento e i volumi» e, dall’altro, le conclusioni risultanti dalle riunioni riguardavano «l’adozione di un atteggiamento più deciso riguardo ai prezzi», possono essere interpretati come il riconoscimento di fatti costitutivi di infrazione, che va oltre le informazioni di cui la Commissione può chiedere la trasmissione ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17, tale ipotesi deve essere comunque scartata se si tiene conto di un altro passaggio della risposta della ricorrente, il quale indica: «noi vi confermiamo formalmente, tuttavia, che tali incontri non hanno portato né ad intese sui prezzi, né ad intese sulla ripartizione di clientela». Alla luce di un tale diniego, non si può ritenere che il fatto che determinati passi della risposta della ricorrente suggeriscano l’esistenza di uno scambio di informazioni e l’intento dei partecipanti alle riunioni di adottare un atteggiamento più deciso rispetto ai prezzi abbia consentito alla Commissione di accertare con minore difficoltà l’esistenza di un’infrazione.

115    Si deve pertanto concludere che, nella sua risposta del 5 aprile 2000 alla domanda di informazioni del 22 marzo 2000, la ricorrente non ha fornito alla Commissione informazioni in misura molto più ampia di quella cui essa era tenuta ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17 e che pertanto essa non poteva beneficiare a tal titolo di una riduzione dell’importo dell’ammenda ad essa inflitta, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 106.

116    Si deve pertanto considerare inoperante l’argomentazione secondo la quale il presunto trattamento più favorevole che sarebbe stato riservato alla Interbrew, per il motivo che quest’ultima avrebbe fornito alla Commissione informazioni che non aveva l’obbligo di produrre, integrerebbe una disparità di trattamento.

117    La prima parte del terzo motivo deve essere pertanto respinta.

 Sulla seconda parte, relativa ad una violazione della comunicazione sulla cooperazione e del principio di parità di trattamento risultante dal trattamento analogo riservato, da un lato, alla ricorrente e, dall’altro, alla Martens e alla Alken-Maes

–       Argomenti delle parti

118    La ricorrente ritiene che esista una differenza fondamentale tra il grado di collaborazione da essa fornito alla Commissione e quello di cui hanno dato prova la Martens e, in misura minore, la Alken-Maes. Il fatto che a ciascuna delle tre imprese sia stata concessa una riduzione di ammenda identica nella misura del 10% integrerebbe pertanto una violazione del principio di parità di trattamento.

119    La ricorrente avrebbe fornito alla Commissione una collaborazione d’importanza decisiva. Così, nella sua risposta del 5 aprile 2000 alla domanda di informazioni della Commissione essa avrebbe dichiarato che nel corso delle riunioni di cui trattasi si era discusso del livello dei prezzi di vendita a marchio privato e che erano state scambiate informazioni relative ai clienti e ai volumi. La ricorrente avrebbe inoltre confermato, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, che nel corso delle riunioni si era discusso del livello dei prezzi. Orbene, tali informazioni, che concordavano con quelle fornite dalla Interbrew, avrebbero rivestito un’importanza decisiva per la Commissione, dal momento che le avrebbero consentito di constatare l’esistenza di un’infrazione all’art. 81 CE. Infine la ricorrente avrebbe dimostrato una collaborazione completa e continua all’avanzamento del procedimento.

120    Risulterebbe di contro dal fascicolo che la Martens non ha affatto indicato, nella sua risposta del 6 aprile 2000 alla domanda di informazioni della Commissione del 22 marzo 2000 ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17, che nel corso delle riunioni di cui trattasi si era discusso del livello dei prezzi o di ripartizione dei clienti. Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la Martens avrebbe persino espressamente contestato che nel corso di tali riunioni fossero stati conclusi accordi in materia di prezzi o di ripartizione del mercato e avrebbe, al contrario, messo in discussione la veridicità delle dichiarazioni della Interbrew. La contestazione da parte della Martens dell’esistenza dell’infrazione sarebbe d’altronde attestata dalla decisione controversa, in quanto la Commissione ha indicato che la Martens si è limitata, nel corso del procedimento, a collaborare in modo da renderne più celere lo svolgimento.

121    Riguardo alla Alken-Maes, la risposta dalla stessa fornita, il 5 aprile 2000, alla domanda di informazioni della Commissione del 22 marzo 2000 non conterrebbe una conferma esplicita dell’esistenza di una concertazione sul livello dei prezzi o sulla ripartizione della clientela. Nella decisione controversa, la Commissione si limiterebbe a menzionare che la Danone, in nome della Alken-Maes, non ha contestato che, nel corso delle riunioni, si fosse discusso di prezzi e di ripartizione dei clienti.

122    Da un confronto dei gradi di collaborazione rispettivi della Martens e della Alken-Maes con quello della ricorrente risulterebbe pertanto chiaramente che la Commissione ha violato il principio di parità di trattamento ponendo la ricorrente su un piano di uguaglianza con le altre due imprese. Contrariamente a quanto afferma la Commissione, la ricorrente sarebbe andata ben oltre la non contestazione dei fatti fornendo, nella sua risposta del 5 aprile 2000 alla domanda di informazioni, dichiarazioni essenziali sull’oggetto e la portata delle riunioni relative all’intesa sulla birra a marchio privato.

123    La Commissione sottolinea da parte sua, in primo luogo, che, benché le percentuali di riduzione dell’importo delle ammende rispettivamente inflitte alla ricorrente e alla Martens siano identiche, le ragioni di tali riduzioni sono diverse. Mentre la ricorrente avrebbe visto la sua ammenda ridotta per la non contestazione dei fatti materiali, l’ammenda alla Martens sarebbe stata ridotta in ragione della sua collaborazione nel corso del procedimento. Nessuna delle due imprese avrebbe cumulato una riduzione per non contestazione dei fatti materiali con una riduzione per collaborazione al procedimento.

124    Considerando che la ricorrente fa implicito riferimento al carattere ingiustificato della riduzione dell’importo dell’ammenda concessa alla Martens, la Commissione rileva che, per giurisprudenza costante, non può essere accolta, in materia di ammende, un’argomentazione secondo la quale alla ricorrente dovrebbe essere concessa una riduzione illegittima in base al principio di parità di trattamento. Pertanto alla ricorrente può essere concessa un’ulteriore riduzione solo in ragione di una sua specifica maggiore collaborazione. Orbene, poiché quest’ultima si è limitata a conformarsi al suo obbligo di rispondere alla domanda di informazioni ad essa rivolta ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17, senza spingersi rispetto a quanto essa era tenuta a comunicare, l’ampiezza della sua collaborazione non sarebbe andata oltre la contestazione dei fatti materiali, di cui la Commissione ha tenuto conto.

125    Con riferimento, in secondo luogo, alle rispettive situazioni della ricorrente e della Alken-Maes, la Commissione sottolinea che esse sono simili dal momento che si sono limitate a non contestare i fatti materiali di cui trattasi. Sarebbe pertanto logico che ad esse sia stato riservato un identico trattamento.

–       Giudizio del Tribunale

126    Poiché la prima parte del terzo motivo è stata respinta, alla ricorrente è stata giustamente concessa una riduzione pari al 10% della sua ammenda per il solo motivo della sua non contestazione dei fatti materiali di cui trattasi.

127    Dev’essere pertanto ritenuto inoperante l’argomento secondo il quale la concessione da parte della Commissione alla Martens di una riduzione del 10% della sua ammenda integrerebbe una violazione del principio di parità di trattamento nei confronti della ricorrente per il fatto che la Martens, non avendo riconosciuto i fatti, non avrebbe dovuto beneficiare di una tale riduzione.

128    La ricorrente si trova, d’altra parte, in una situazione perfettamente analoga a quella della Alken-Maes, alla quale è stato altresì attribuita, in base al punto D 2, secondo trattino, della comunicazione sulla collaborazione, una riduzione di ammenda del 10% per non contestazione dei fatti materiali. Non può pertanto essere riscontrata alcuna violazione del principio di parità di trattamento tra la ricorrente e la Alken-Maes.

129    Ne consegue che la seconda parte del motivo dev’essere respinta, così come il motivo nella sua interezza.

130    Conseguentemente, il ricorso deve essere integralmente respinto.

 Sulle spese

131    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La ricorrente è condannata alle spese.


Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 dicembre 2005.

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      M. Vilaras


Indice


Contesto normativo

Fatti all’origine della controversia

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sul primo motivo, relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione, nonché dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e degli orientamenti, a causa di un'errata valutazione dell’effettiva capacità economica della ricorrente di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori

Sulla prima parte, relativa ad una violazione dell’obbligo di motivazione a causa dell’omessa definizione del segmento della birra a marchio privato quale mercato rilevante

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulla seconda parte, relativa ad una violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e degli orientamenti, a causa di un’errata valutazione dell’effettiva capacità della ricorrente di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sul secondo motivo, relativo alla violazione, da un lato, degli orientamenti, a causa dell’errata valutazione del ruolo rivestito dalla ricorrente nell’intesa e, dall’altro, dell’obbligo di motivazione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul terzo motivo, relativo ad una violazione della comunicazione sulla cooperazione nonché del principio di parità di trattamento

Sulla prima parte, relativa ad una violazione della comunicazione sulla cooperazione e del principio di parità di trattamento derivante dal trattamento più favorevole riservato dalla Commissione alla Interbrew

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulla seconda parte, relativa ad una violazione della comunicazione sulla cooperazione e del principio di parità di trattamento risultante dal trattamento analogo riservato, da un lato, alla ricorrente e, dall’altro, alla Martens e alla Alken-Maes

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulle spese



* Lingua processuale: l'olandese.