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Ordinanza del Tribunale del 4 giugno 2012 - Azienda Agricola Bracesco / Commissione

(Causa T-440/09) 

("Responsabilità extracontrattuale - Agricoltura - Influenza aviaria - Misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame - Mancata inclusione delle quaglie nelle specie di pollame che danno diritto a compensazione - Parità di trattamento e divieto di discriminazione - Insussistenza di un nesso di causalità - Ricorso manifestamente infondato in diritto")

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Azienda Agricola Bracesco Srl - in liquidazione (Orgiano) (rappresentanti: F. Tosello, S. Rizzioli e C. Pauly, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Jimeno Fernández e D. Nardi, agenti)

Oggetto

Ricorso per il risarcimento del danno asseritamente causato alla ricorrente dall'adozione del regolamento (CE) n. 1010/2006 della Commissione, del 3 luglio 2006, relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame in taluni Stati membri (GU L 180, pag. 3), in quanto esso non prevede misure di tal genere a favore degli avicoltori impegnati nella produzione e nel commercio di quaglie

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

L'Azienda Agricola Bracesco Srl - in liquidazione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

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1 - GU C 312 del 19.12.2009.