Language of document : ECLI:EU:T:2011:600

Causa T‑439/09

John Robert Purvis

contro

Parlamento europeo

«Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo — Regime di vitalizio integrativo — Diniego di un vitalizio integrativo volontario in parte sotto forma di capitale — Eccezione di illegittimità — Diritti quesiti — Legittimo affidamento — Proporzionalità»

Massime della sentenza

1.      Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Decisione del Parlamento europeo che nega ad un deputato il beneficio del versamento di parte del suo vitalizio volontario sotto forma di capitale

(Artt. 230 CE e 241 CE)

2.      Parlamento — Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo — Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento che modifica la regolamentazione concernente il regime di vitalizio integrativo volontario dei deputati e abolisce la possibilità di versare una parte di tale vitalizio sotto forma di capitale — Diritti quesiti — Violazione — Insussistenza

3.      Parlamento — Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo — Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento che modifica la regolamentazione concernente il regime di vitalizio integrativo volontario dei deputati e abolisce la possibilità di versare una parte di tale vitalizio sotto forma di capitale — Principio della certezza del diritto — Principio di continuità dei contratti — Violazione — Insussistenza

4.      Parlamento — Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo — Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento che modifica la regolamentazione concernente il regime di vitalizio integrativo volontario dei deputati e abolisce la possibilità di versare una parte di tale vitalizio sotto forma di capitale — Competenza dell’Ufficio di presidenza a adottare la modifica della regolamentazione posta a base di tale decisione

(Art. 199, primo comma, CE)

5.      Parlamento — Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo — Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento che modifica la regolamentazione concernente il regime di vitalizio integrativo volontario dei deputati e abolisce la possibilità di versare una parte di tale vitalizio sotto forma di capitale — Irretroattività — Principio della certezza del diritto — Violazione — Insussistenza

6.      Parlamento — Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo — Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento che modifica la regolamentazione concernente il regime di vitalizio integrativo volontario dei deputati e abolisce la possibilità di versare una parte di tale vitalizio sotto forma di capitale — Principio della tutela del legittimo affidamento — Violazione — Insussistenza

7.      Parlamento — Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo — Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento che modifica la regolamentazione concernente il regime di vitalizio integrativo volontario dei deputati e abolisce la possibilità di versare una parte di tale vitalizio sotto forma di capitale — Principio della parità di trattamento — Violazione — Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 1292/2004)

8.      Parlamento — Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo — Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento che modifica la regolamentazione concernente il regime di vitalizio integrativo volontario dei deputati e abolisce la possibilità di versare una parte di tale vitalizio sotto forma di capitale — Principio di proporzionalità — Violazione — Insussistenza

9.      Parlamento — Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo — Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento che modifica la regolamentazione concernente il regime di vitalizio integrativo volontario dei deputati e abolisce la possibilità di versare una parte di tale vitalizio sotto forma di capitale — Obbligo di consultare il segretario generale del Parlamento e il collegio dei questori prima dell’adozione di tale decisione — Violazione — Insussistenza

(Regolamento interno del Parlamento europeo, art. 21, n. 2)

10.    Parlamento — Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo — Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento che modifica la regolamentazione concernente il regime di vitalizio integrativo volontario dei deputati e abolisce la possibilità di versare una parte di tale vitalizio sotto forma di capitale —Principio di buona fede nell’esecuzione dei contratti — Violazione — Insussistenza

1.      Nell’ambito di un ricorso di annullamento contro una decisione del Parlamento europeo che ha negato a un deputato un vitalizio integrativo (volontario) in parte sotto forma di capitale, i motivi dedotti dal ricorrente a sostegno della sua domanda devono essere interpretati come dedotti esclusivamente a sostegno dell’eccezione di illegittimità che, formalmente, egli ha sollevato in maniera distinta contro la decisione dell’Ufficio di presidenza di tale istituzione sulla quale si fondava la suddetta decisione.

Infatti, poiché l’art. 4 della regolamentazione concernente il regime di vitalizio integrativo (volontario) dei deputati, di cui all’allegato VII della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati, che prevedeva la possibilità per un deputato del Parlamento di beneficiare di una parte della sua pensione sotto forma di capitale, è stato abrogato dalla suddetta decisione dell’Ufficio di presidenza, la direzione generale delle finanze del Parlamento non disponeva di alcuna discrezionalità e non poteva far altro che respingere la domanda del ricorrente fondata su tale disposizione.

(v. punti 29, 31)

2.      Un deputato del Parlamento europeo non può invocare una violazione dei suoi diritti quesiti per contestare la legittimità di una decisione dell’Ufficio di presidenza di tale istituzione che modifica la regolamentazione concernente il regime di vitalizio integrativo (volontario) dei deputati, di cui all’allegato VII della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati, e abolisce la possibilità di versare una parte di tale vitalizio sotto forma di capitale, dato che la circostanza che fa sorgere il diritto al vitalizio integrativo è definita all’art. 1, n. 1, della regolamentazione concernente il regime di vitalizio integrativo come la data della cessazione delle funzioni di deputato e che egli, non avendo ancora cessato le proprie funzioni alla data di entrata in vigore di tale decisione, non aveva ancora acquisito il suo diritto al suddetto vitalizio.

Infatti, il principio secondo cui un ricorrente può far valere diritti quesiti solo nel caso in cui la fattispecie costitutiva del suo diritto si sia realizzata quando vigeva una normativa anteriore alla modifica apportata a detto regime e contestata nel suo ricorso, pur essendo stato enunciato nella giurisprudenza relativa ai funzionari europei, può essere applicato in generale e, in particolare, ai deputati del Parlamento europeo il cui regime di vitalizio integrativo condivide con il regime pensionistico dei funzionari europei un elemento chiave tipico, in quanto i due sistemi definiscono un calcolo attuariale nel cui ambito la quota contributiva annua deve corrispondere a un terzo dei diritti a pensione acquisiti nel medesimo anno.

(v. punti 44-46)

3.      Un deputato del Parlamento europeo non può invocare una violazione del principio della certezza del diritto «connessa al contratto di vitalizio integrativo» e del principio di continuità dei contratti per contestare la legittimità di una decisione dell’Ufficio di presidenza di tale istituzione che modifica la regolamentazione concernente il regime di vitalizio integrativo (volontario) dei deputati, di cui all’allegato VII della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati, e abolisce la possibilità di versare una parte di tale vitalizio sotto forma di capitale.

Infatti, la creazione del regime di vitalizio integrativo dei deputati del Parlamento europeo e la relativa modifica in caso di necessità devono essere considerate misure di organizzazione interna destinate a garantire il buon funzionamento del Parlamento e, in quanto tali, rientrano nelle prerogative dei poteri pubblici di cui è investito il Parlamento per poter esercitare il compito che gli è conferito dai Trattati. In effetti, in ogni sistema parlamentare, uno degli scopi fondamentali è garantire l’indipendenza, anche economica, dei deputati in quanto rappresentanti del popolo chiamati a servire l’interesse generale di quest’ultimo. Al riguardo, la garanzia di un’indennità economica adeguata, che garantisca l’indipendenza del deputato, non può limitarsi al periodo del mandato, dovendo altresì coprire in misura adeguata un periodo transitorio successivo al termine del mandato e prevedere una pensione in funzione della durata della carica del deputato del Parlamento.

Ne consegue che il regime di vitalizio integrativo controverso rientra nelle disposizioni di legge il cui oggetto, nell’interesse generale, è garantire l’indipendenza economica dei deputati.

Pertanto, i diritti e gli obblighi che derivano da tale regime per il Parlamento e per i deputati si pongono nell’ambito del rapporto statutario che li unisce e non sono dunque contrattuali, bensì di diritto pubblico. A tale riguardo, la circostanza che il suddetto deputato abbia aderito volontariamente al detto regime non muta la natura del suo rapporto con il Parlamento, che resta disciplinato dal diritto pubblico.

(v. punti 59-62)

4.      Un deputato del Parlamento europeo non può contestare la legittimità di una decisione dell’Ufficio di presidenza di tale istituzione che modifica la regolamentazione concernente il regime di vitalizio integrativo (volontario) dei deputati, di cui all’allegato VII della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati, e abolisce la possibilità di versare una parte di tale vitalizio sotto forma di capitale invocando l’assenza di competenza dell’Ufficio di presidenza ad adottarla.

Infatti, allorché una normativa rientra nell’ambito delle misure di organizzazione interna del Parlamento, essa appartiene alla sfera della sua competenza e delle misure che è tenuto ad adottare in virtù dell’art. 199, primo comma, CE. Orbene, l’istituzione e, eventualmente, la modifica del regime di vitalizio integrativo dei deputati vanno considerate alla stregua di misure siffatte.

(v. punto 64)

5.      Un deputato del Parlamento europeo non può invocare una violazione del principio della certezza del diritto per contestare la legittimità di una decisione dell’Ufficio di presidenza di tale istituzione che modifica la regolamentazione concernente il regime di vitalizio integrativo (volontario) dei deputati, di cui all’allegato VII della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati, e abolisce la possibilità di versare una parte di tale vitalizio sotto forma di capitale, dato che l’abrogazione di tale possibilità si è applicata soltanto a partire dalla data di notifica di detta decisione a tutti i deputati e che quelli che hanno cessato le loro funzioni prima della data anzidetta, e che hanno dunque acquisito diritti al vitalizio integrativo, non sono stati lesi dalla detta decisione, la quale non contiene elementi retroattivi.

(v. punti 65-66)

6.      Un deputato del Parlamento europeo non può invocare una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento per contestare la legittimità di una decisione dell’Ufficio di presidenza di tale istituzione che modifica la regolamentazione concernente il regime di vitalizio integrativo (volontario) dei deputati, di cui all’allegato VII della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati, e abolisce la possibilità di versare una parte di tale vitalizio sotto forma di capitale, qualora le informazioni di cui egli si avvale per dimostrare una simile violazione non siano precise, incondizionate e concordanti.

A tale riguardo, il mero fatto che la possibilità di percepire il vitalizio integrativo in parte sotto forma di capitale esistesse all’epoca dell’iscrizione di tale deputato al regime di vitalizio integrativo non può essere considerato una garanzia, da parte del Parlamento, che le condizioni di tale regime non sarebbero state modificate in futuro. Parimenti, non possono considerarsi informazioni idonee a fondare il legittimo affidamento dell’interessato né calcoli previsionali della sua pensione eseguiti dall’amministrazione del Parlamento, né calcoli effettuati a tal proposito, a titolo di esempio, dall’associazione senza scopo di lucro «Fondo pensione - deputati al Parlamento europeo», né il riconoscimento, da parte dell’Ufficio di presidenza del Parlamento, di un dovere di garantire il rispetto degli impegni assunti nei confronti degli iscritti al regime di vitalizio integrativo a prescindere dalla situazione del fondo.

(v. punti 70-75)

7.      Un deputato del Parlamento europeo non può invocare una violazione del principio della parità di trattamento per contestare la legittimità di una decisione dell’Ufficio di presidenza di tale istituzione che modifica la regolamentazione concernente il regime di vitalizio integrativo (volontario) dei deputati, di cui all’allegato VII della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati, e abolisce la possibilità di versare una parte di tale vitalizio sotto forma di capitale, basandosi su un confronto tra la modifica del regime di vitalizio integrativo dei deputati intervenuta a seguito dell’entrata in vigore di detta decisione e la modifica del regime pensionistico dei membri della Commissione europea e dei membri degli organi giurisdizionali dell’Unione intervenuta in seguito all’entrata in vigore del regolamento n. 1292/2004, che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado.

Infatti, contrariamente alle modifiche apportate al regime pensionistico dei membri della Commissione e degli organi giurisdizionali dell’Unione introdotte dal regolamento n. 1292/2004, le modifiche al regime di vitalizio integrativo dei deputati intervenute dopo l’entrata in vigore della decisione dell’Ufficio di presidenza 1° aprile 2009 non influivano sul valore attuariale della pensione su cui gli iscritti a tale regime potevano fare affidamento.

Di conseguenza, i deputati del Parlamento europeo, da un lato, e i membri della Commissione e degli organi giurisdizionali dell’Unione, dall’altro, trovandosi in situazioni di fatto e di diritto sostanzialmente diverse sotto il profilo dell’incidenza delle modifiche del loro regime pensionistico intervenute a seguito dell’entrata in vigore, rispettivamente, della suddetta decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento e del regolamento n. 1292/2004, possono legittimamente essere stati trattati in modo diverso per quanto riguarda l’adozione di misure transitorie al riguardo.

(v. punti 86-87, 89)

8.      Un deputato del Parlamento europeo non può invocare una violazione del principio di proporzionalità per contestare la legittimità di una decisione dell’Ufficio di presidenza di tale istituzione che modifica la regolamentazione concernente il regime di vitalizio integrativo (volontario) dei deputati, di cui all’allegato VII della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati, e abolisce la possibilità di versare una parte di tale vitalizio sotto forma di capitale, dato che, nell’ambito dell’esercizio della sua competenza a disciplinare il regime di vitalizio integrativo dei deputati, il Parlamento poteva legittimamente perseguire gli obiettivi enunciati in tale decisione, che i provvedimenti adottati nell’ambito di quest’ultima erano idonei a conseguirli e che la possibilità di versare parte del vitalizio sotto forma di capitale era la misura meno restrittiva per gli iscritti al regime di vitalizio integrativo.

(v. punti 93-94, 114, 116-117)

9.      Un deputato del Parlamento europeo non può invocare una violazione dell’art. 29 della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati, secondo cui i questori e il segretario generale provvedono, su istruzione del presidente, all’interpretazione e alla corretta applicazione di tale regolamentazione, per contestare la legittimità di una decisione dell’Ufficio di presidenza di tale istituzione che modifica la regolamentazione concernente il regime di vitalizio integrativo (volontario) dei deputati, di cui all’allegato VII della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati, e abolisce la possibilità di versare una parte di tale vitalizio sotto forma di capitale, dato che detta disposizione concerne unicamente l’interpretazione e l’applicazione della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati, e non la sua modifica, e che l’Ufficio di presidenza era competente a modificare detta regolamentazione. Inoltre, la decisione modificativa è stata adottata su proposta del suddetto segretario generale e, ai sensi dell’art. 21, n. 2, del regolamento interno del Parlamento, i questori partecipano alle riunioni dell’Ufficio di presidenza con funzione consultiva.

(v. punti 121-123)

10.    Un deputato del Parlamento europeo non può invocare una violazione del principio di buona fede nell’esecuzione dei contratti per contestare la legittimità di una decisione dell’Ufficio di presidenza di tale istituzione che modifica la regolamentazione concernente il regime di vitalizio integrativo (volontario) dei deputati, di cui all’allegato VII della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati, e abolisce la possibilità di versare una parte di tale vitalizio sotto forma di capitale, dato che i rapporti tra il suddetto deputato ed il Parlamento trovano collocazione nell’ambito del vincolo statutario che li unisce e rientrano, dunque, nelle prerogative dei pubblici poteri di cui il Parlamento è investito per l’assolvimento dei compiti che gli sono stati affidati dai Trattati.

(v. punti 124-126)