Language of document : ECLI:EU:T:2009:504

ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA QUINTA SEZIONE DEL TRIBUNALE

14 dicembre 2009 (1)

«Cancellazione dal ruolo»

Nella causa T-438/09,

SE. RI. FO. Srl, con sede in Napoli (Italia), rappresentata dagli avv.ti R. De Lorenzo, P. Kivel Mazuy e G. Ruberto,

ricorrente,

contro

Commissione europea,      

e

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura      (EACEA)

convenute,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione dell’EACEA contenente l’elenco dei progetti rientranti nel programma trasversale « KA3 ICT Progetti multilaterali », ai quali è concessa una sovvenzione comunitaria nell’ambito dell’invito a presentare proposte 2009 — DG EAC/31/08 (GU C 225, pag. 6), bandito in applicazione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 15 novembre 2006, n. 1720/2006/CE, che istituisce un programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (GU L 327, pag. 45), nonché della decisione di includere il progetto presentato dalla parte ricorrente nell’elenco di riserva di cofinanziamento comunitario.


1        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 19 novembre 2009, la parte ricorrente ha reso noto al Tribunale, ai sensi dell’art. 99 del regolamento di procedura del Tribunale, che rinunciava agli atti. Essa non ha concluso sulle spese.

2        Ai sensi dell’art. 87, n. 5, terzo comma, del regolamento di procedura, in caso di rinuncia agli atti, in mancanza di conclusioni sulle spese, ciascuna parte sopporta le proprie spese. Orbene, nella fattispecie, poiché la rinuncia agli atti è intervenuta prima della notifica del ricorso alla parte convenuta e prima che quest’ultima abbia potuto sostenere delle spese, basta decidere che la parte ricorrente sopporterà le proprie spese.

3        Si deve pertanto cancellare la causa dal registro e condannare la parte ricorrente alle spese.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA QUINTA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La causa T-438/09 è cancellata dal ruolo.

2)      La parte ricorrente sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 14 dicembre 2009

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

        M. Vilaras


1 Lingua processuale: l’italiano.