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Ricorso proposto il 19 ottobre 2009 - Oyster Cosmetics / UAMI - Kadabell (OYSTER COSMETICS)

(Causa T-437/09)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Oyster Cosmetics S.p.A. (Castiglione delle Stiviere, Italia) (rappresentanti: avv.ti A. Perani e P. Pozzi)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kadabell GmbH & Co. KG (Lenzkirch, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 agosto 2009, nel procedimento R 1367/2008-1;

condannare le controparti alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "OYSTER COSMETICS" per prodotti della classe 3.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo comunitario "KADUS OYSTRA AUTO STOP PROTECTION" registrato per prodotti della classe 3.

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché erroneamente la commissione di ricorso ha ritenuto che sussistesse un rischio di confusione tra i marchi considerati.

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