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Ricorso presentato il 17 aprile 2007 - Siemens e VA TECH Transmission & Distribution / Commissione delle Comunità europee

(Causa T-122/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Siemens Aktiengesellschaft Österreich (Vienna, Austria) e VA TECH Transmission & Distribution GmbH &Co. KEG (Vienna, Austria) (Rappresentanti: avv.ti H. Wollmann e F. Urlsberger)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare l'art. 1 della decisione impugnata nella parte in cui si contesta alle ricorrenti la violazione dell'art. 81 CE e/o dell'art. 53 dell'accordo SEE relativamente ai periodi dal 20 settembre 1988 al 13 dicembre 2000, dal 1º aprile 2002 al 9 ottobre 2002 e dal 21 gennaio 2004 all'11 maggio 2004;

annullare l'art. 2 della decisione impugnata nella parte in cui concerne le ricorrenti;

in subordine, ridurre l'ammenda fissata dall'art. 2, lett. l), della decisione ad un importo non superiore ad EUR 1 980 000;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti contestano la decisione della Commissione 24 gennaio 2007, K (2006) 6762 def. nel caso COMP/F/38.899 - apparecchiature di comando con isolamento in gas. Nella decisione impugnata, alle ricorrenti e ad altre imprese viene inflitta un'ammenda per aver violato l'art. 81 CE, nonché l'art. 53 dell'accordo SEE. Secondo la Commissione, le ricorrenti avrebbero partecipato ad un complesso di accordi e pratiche concordate nel settore "apparecchiature di comando con isolamento in gas".

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti fanno innanzitutto valere la violazione dell'art. 81, n. 1, CE, dell'art. 23 del regolamento (CE) n. 1/20031, nonché dell'art. 25 del regolamento in parola. In tale contesto, esse lamentano che l'ammenda inflitta alla VA TECH Transmission & Distribution GmbH &Co. KEG risulterebbe sproporzionatamente elevata a paragone delle sanzioni pecuniarie di altre imprese. Inoltre, il modo in cui la Commissione avrebbe inteso ripartire fra diverse società l'importo complessivo dell'ammenda violerebbe il principio del ne bis in idem. Oltre a ciò, le ricorrenti sostengono che la convenuta avrebbe erroneamente valutato la durata dell'infrazione. In aggiunta, la Commissione avrebbe ritenuto senza prove concludenti che la supposta infrazione ha avuto per oggetto o per effetto una restrizione della concorrenza all'interno della Comunità fino al 13 dicembre 2000. Infine, nell'ambito del primo motivo viene fatto valere che, nel calcolare l'ammenda, erroneamente non si sarebbe tenuto conto né di circostanze attenuanti né di un'ottica premiante per la collaborazione prestata.

In secondo luogo, le ricorrenti affermano che la convenuta avrebbe violato forme sostanziali. A tale riguardo, le ricorrenti lamentano la violazione del diritto ad essere sentite.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).