Language of document : ECLI:EU:T:2011:70

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

3 marzo 2011 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas – Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE – Ripartizione del mercato – Effetti all’interno del mercato comune – Nozione di infrazione continuata – Durata dell’infrazione – Prescrizione – Ammende – Proporzionalità – Limite del 10% del fatturato – Responsabilità solidale per il pagamento dell’ammenda – Circostanze attenuanti – Cooperazione – Diritti della difesa»

Nelle cause riunite da T‑122/07 a T‑124/07,

Siemens AG Österreich, con sede in Vienna (Austria),

VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, con sede in Vienna,

ricorrenti nella causa T‑122/07,

Siemens Transmission & Distribution Ltd, con sede in Manchester (Regno Unito),

ricorrente nella causa T‑123/07,

Siemens Transmission & Distribution SA, con sede in Grenoble (Francia),

Nuova Magrini Galileo SpA, con sede in Bergamo,

ricorrenti nella causa T‑124/07,

rappresentate dagli avv.ti H. Wollmann e F. Urlesberger,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente dai sigg. F. Arbault e O. Weber, successivamente dal sig. X. Lewis e dalla sig.ra A. Antoniadis, e infine dalla sig.ra Antoniadis e dal sig. R. Sauer, in qualità di agenti,

convenuta,

aventi ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C (2006) 6762 def., relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.899 – Apparecchiature di comando con isolamento in gas), e, in subordine, una domanda di riduzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová (relatore), presidente, K. Jürimäe e dal sig. S. Soldevila Fragoso, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 marzo 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

I –  Le ricorrenti e il gruppo VA Tech

1        Il 20 settembre 1998 la VA Technologie AG ha acquisito una controllata della Rolls-Royce, la Reyrolle Ltd, divenuta VA Tech Reyrolle Ltd, successivamente Siemens Transmission & Distribution Ltd, ricorrente nella causa T‑123/07 (in prosieguo: la «Reyrolle»). Il 13 marzo 2001 la VA Technologie, tramite una controllata al 100%, la VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, seconda ricorrente nella causa T‑122/07 (in prosieguo: la «KEG»), ha conferito la Reyrolle alla società di nuova creazione VA Tech Schneider High Voltage GmbH (in prosieguo: la «VAS»), nella quale, tramite la sua controllata, essa deteneva il 60% delle quote, mentre le restanti quote erano detenute dalla Schneider Electric SA. Il conferimento di quest’ultima alla VAS consisteva nella Schneider Electric High Voltage SA, divenuta VA Tech Transmission & Distribution SA, successivamente Siemens Transmission & Distribution SA, prima ricorrente nella causa T‑124/07 (in prosieguo: la «SEHV»), e nella Nuova Magrini Galileo SpA, seconda ricorrente nella causa T‑124/07 (in prosieguo: la «Magrini»), precedentemente sue controllate al 100%; la SEHV concentrava, peraltro, a partire dal 1999, le pregresse attività di alta tensione cedute da diverse controllate della Schneider Electric.

2        Nell’ottobre del 2004 la VA Technologie ha acquisito, tramite la KEG, l’intero capitale sociale della Schneider Electric nel capitale della VAS.

3        Nel 2005 la Siemens AG ha acquisito il controllo esclusivo del gruppo del quale la società VA Technologie era a capo (in prosieguo: il «gruppo VA Tech»), attraverso un’offerta pubblica d’acquisto lanciata da una controllata, vale a dire la prima ricorrente nella causa T‑122/07, la Siemens AG Österreich (in prosieguo: la «Siemens Österreich»). In seguito a tale acquisizione di controllo, la VA Technologie e, successivamente, la VAS sono state fuse nella Siemens Österreich.

II –  Le GIS e la fase precontenziosa del procedimento

4        Le apparecchiature di comando con isolamento in gas (in prosieguo: le «GIS») servono a controllare il flusso di energia nelle reti elettriche. Si tratta di apparecchiature elettriche pesanti, utilizzate come componente principale nelle sottostazioni elettriche «chiavi in mano». Le sottostazioni sono stazioni elettriche ausiliarie che convertono la corrente elettrica. Oltre al trasformatore, le altre componenti principali delle sottostazioni sono i sistemi di controllo, i relè, le batterie, i carica-batteria e le apparecchiature di comando. Queste ultime servono a proteggere il trasformatore da sovraccarichi e/o ad isolare il circuito e un trasformatore in caso di guasto.

5        L’isolamento delle apparecchiature di comando può essere ottenuto mediante l’impiego di gas, di aria o attraverso una combinazione di entrambi. Le GIS sono vendute in tutto il mondo già integrate in sottostazioni elettriche «chiavi in mano» o come apparecchiature separate da integrare in dette sottostazioni. Esse rappresentano circa il 30‑60% del prezzo totale di tali sottostazioni.

6        Il 3 marzo 2004 la ABB Ltd ha denunciato alla Commissione l’esistenza di pratiche anticoncorrenziali nel settore delle GIS e ha presentato una richiesta orale di immunità dalle ammende ai sensi della comunicazione della Commissione 19 febbraio 2002, relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»).

7        Le pratiche denunciate dall’ABB consistevano in un coordinamento a livello mondiale della vendita di progetti di GIS che implicava la ripartizione dei mercati, l’attribuzione di quote e il mantenimento delle stesse, l’assegnazione di progetti di GIS a taluni produttori prestabiliti e la manipolazione delle procedure di gara («bid ridding») per garantire che i contratti fossero aggiudicati a tali produttori, la fissazione dei prezzi mediante complessi accordi sui progetti di GIS non assegnati, la risoluzione dei contratti di licenza stipulati con società non appartenenti all’intesa [in prosieguo, anche: il «cartello»] e lo scambio di informazioni commerciali sensibili.

8        La richiesta orale di immunità dalle ammende presentata dall’ABB è stata integrata con osservazioni orali e prove documentali. Il 25 aprile 2004 la Commissione ha concesso all’ABB un’immunità condizionale.

9        Sulla base delle dichiarazioni dell’ABB, la Commissione ha avviato un’indagine e, in data 11 e 12 maggio 2004, ha svolto accertamenti presso i locali dell’Areva T&D SA, della Siemens AG, del gruppo VA Tech, della Hitachi Ltd e della Japan AE Power Systems Corp (in prosieguo: la «JAEPS»).

10      Il 30 luglio 2004 il gruppo VA Tech ha fornito alla Commissione un memorandum ed alcuni documenti e, il 23 agosto 2004, ulteriori spiegazioni.

11      Il 20 aprile 2006 la Commissione ha emanato una comunicazione degli addebiti, che è stata notificata a 20 società, tra le quali le ricorrenti.

III –  La decisione impugnata

12      Il 24 gennaio 2007 la Commissione ha adottato la decisione C (2006) 6762 def., relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.899 – Apparecchiature di comando con isolamento in gas) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). La decisione è stata notificata alle ricorrenti il 7 oppure l’8 febbraio 2007.

13      Oltre che alle ricorrenti e alla Schneider Electric, la decisione impugnata è stata inviata all’ABB, all’Alstom SA, all’Areva SA, all’Areva T&D AG, all’Areva T&D Holding SA e all’Areva T&D SA (in prosieguo, congiuntamente: le «società del gruppo Areva»), alla Fuji Electric Holdings Co., Ltd e alla Fuji Electric Systems Co., Ltd (in prosieguo, congiuntamente: la «Fuji»), alla Hitachi Ltd e alla Hitachi Europa Ltd (in prosieguo, congiuntamente: la «Hitachi»), alla JAEPS, alla Mitsubishi Electric System Corp. (in prosieguo: la «Melco»), alla Siemens e alla Toshiba Corp.

14      Ai punti 113-123 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato che le varie imprese partecipanti all’intesa avevano coordinato l’assegnazione dei progetti di GIS a livello mondiale, ad eccezione di alcuni mercati, in base a regole concordate, volte segnatamente a rispettare quote che riflettevano in buona sostanza il valore delle loro quote di mercato storiche. Essa ha precisato che l’attribuzione dei progetti di GIS era effettuata sulla base di una quota globale «giapponese» e di una quota globale «europea», le quali dovevano essere successivamente ripartite, rispettivamente, tra i produttori giapponesi e tra quelli europei. Un accordo firmato a Vienna il 15 aprile 1988 (in prosieguo: l’«accordo GQ») stabiliva norme che consentivano di assegnare i progetti di GIS ora ai produttori giapponesi, ora ai produttori europei, e di imputare il loro valore alla rispettiva quota. Inoltre, ai punti 124-132 della decisione impugnata, la Commissione ha precisato che le varie imprese partecipanti all’intesa avevano raggiunto un accordo non scritto (in prosieguo: l’«intesa comune») in base al quale i progetti di GIS in Giappone, da un lato, e nei territori dei membri europei dell’intesa, dall’altro − definiti congiuntamente i «paesi d’origine» dei progetti di GIS −, erano riservati, rispettivamente, ai membri giapponesi e ai membri europei del cartello. I progetti di GIS nei «paesi d’origine» non costituivano oggetto di scambi di informazioni tra i due gruppi e non erano imputati alle rispettive quote.

15      L’accordo GQ prevedeva altresì norme per lo scambio delle informazioni necessarie al funzionamento del cartello tra i due gruppi di produttori, il quale era assicurato in particolare dai segretari di detti gruppi, per la manipolazione delle procedure di gara e per la fissazione dei prezzi dei progetti di GIS che non potevano essere assegnati. A termini del suo allegato 2, l’accordo GQ si applicava al mondo intero, eccezion fatta per Stati Uniti, Canada, Giappone e 17 paesi dell’Europa occidentale. Inoltre, in forza dell’intesa comune, i progetti di GIS nei paesi europei diversi dai «paesi d’origine» erano parimenti riservati al gruppo europeo, mentre i produttori giapponesi si impegnavano a non presentare offerte per i progetti di GIS in Europa.

16      Secondo la Commissione, la ripartizione dei progetti di GIS tra i produttori europei era disciplinata da un accordo firmato anch’esso a Vienna il 15 aprile 1988, intitolato «E-Group Operation Agreement for GQ-Agreement» (Accordo operativo del gruppo E ai fini dell’accordo GQ) (in prosieguo: l’«accordo EQ»). Essa ha affermato che l’assegnazione dei progetti di GIS in Europa seguiva le stesse regole e procedure applicabili all’assegnazione dei progetti di GIS in altri paesi. In particolare, anche i progetti di GIS in Europa dovevano essere notificati, elencati, ripartiti, gestiti oppure attribuiti ad un prezzo minimo.

17      Al punto 142 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che, nell’accordo GQ e nell’accordo EQ, nonché ai fini dell’organizzazione e del funzionamento dell’intesa, i singoli membri dell’intesa erano identificati da un codice, composto da cifre per i membri europei e da lettere per i membri giapponesi. I codici originali sono stati sostituiti da numeri a partire da luglio 2002.

18      All’art. 1, lett. p) e t), della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che la Siemens Österreich e la KEG avevano partecipato all’infrazione dal 20 settembre 1998 al 13 dicembre 2000 e dal 1° aprile 2002 all’11 maggio 2004.

19      All’art. 1, lett. m), q) e r), della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che la Reyrolle, la SEHV e la Magrini avevano partecipato all’infrazione dal 15 aprile 1988 al 13 dicembre 2000 e dal 1° aprile 2002 all’11 maggio 2004.

20      Per le infrazioni indicate all’art. 1 della decisione impugnata, alla Siemens Österreich e alla KEG è stata inflitta, all’art. 2, lett. l), della citata decisione, un’ammenda di importo pari a EUR 12 600 000, da pagare in solido con la Reyrolle.

21      Per le infrazioni indicate all’art. 1 della decisione impugnata, alla Reyrolle è stata inflitta, all’art. 2, lett. l), della citata decisione, un’ammenda di importo pari a EUR 22 050 000, di cui EUR 17 550 000 da pagare in solido con la SEHV e la Magrini e EUR 12 600 000 da pagare in solido con la Siemens Österreich e la KEG.

22      Per le infrazioni indicate all’art. 1 della decisione impugnata, alla SEHV e alla Magrini è stata inflitta, all’art. 2, lett. k) e l), della citata decisione, un’ammenda di importo pari a EUR 22 050 000, di cui EUR 17 550 000 da pagare in solido con la Reyrolle e EUR 4 500 000 da pagare in solido con la Schneider Electric.

 Procedimento e conclusioni delle parti

23      Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 17 aprile 2007, le ricorrenti hanno proposto i presenti ricorsi.

24      Il 27 agosto 2007 la Commissione ha depositato i controricorsi.

25      Il 22 ottobre 2007 le ricorrenti hanno depositato le repliche.

26      Il 14 dicembre 2007 la Commissione ha depositato le controrepliche.

27      Con ordinanza 20 gennaio 2010, sentite le parti, il Tribunale ha riunito le presenti cause ai fini della procedura orale e della sentenza, conformemente all’art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale.

28      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’art. 64 del suo regolamento di procedura, le parti sono state invitate a rispondere ai quesiti scritti posti dal Tribunale. Le ricorrenti e la Commissione hanno ottemperato a detta richiesta nei termini impartiti.

29      Le parti hanno svolto le difese e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza che ha avuto luogo il 16 marzo 2010.

30      Nel corso dell’udienza del 16 marzo 2010 la SEHV e la Magrini hanno prodotto, su invito del Tribunale, una copia della sentenza 18 dicembre 2009 del Tribunal de commerce de Grenoble (Tribunale commerciale di Grenoble − Francia) relativa ad una causa in cui erano parte alcune delle ricorrenti, in merito alla quale le parti hanno avuto l’occasione di presentare le loro osservazioni. Il Tribunale ha concesso alla Commissione, su richiesta della stessa, un termine supplementare fino al 26 marzo 2010 per presentare osservazioni scritte. Tali osservazioni, presentate entro il termine impartito, sono state prese in considerazione dal Tribunale soltanto nella parte in cui riguardavano la sentenza 18 dicembre 2009 del Tribunal de commerce de Grenoble.

31      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare l’art. 1 della decisione impugnata nella parte in cui dichiara che la Reyrolle, la SEHV e la Magrini hanno violato l’art. 81 CE e l’art. 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: l’«accordo SEE») nel periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il 13 dicembre 2000 e che tutte hanno violato le citate disposizioni nei periodi compresi tra il 1° aprile 2002 e il 9 ottobre 2002 e tra il 21 gennaio 2004 e l’11 maggio 2004;

–        annullare l’art. 2 della decisione impugnata nella parte in cui concerne le ricorrenti;

–        se del caso, ridurre l’importo delle ammende che sono state loro inflitte a un importo non superiore a EUR 1 980 000 per la Siemens Österreich e la KEG, a EUR 1 100 000 per la Reyrolle e la Magrini nonché a EUR 2 750 000 per la SEHV;

–        condannare la Commissione alle spese.

32      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere i ricorsi;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

I –  Sulle domande di annullamento

33      A sostegno delle loro domande di annullamento, le ricorrenti sollevano due motivi. Il primo verte su una violazione dell’art. 81, n. 1, CE, dell’art. 53, n. 1, dell’accordo SEE, degli artt. 23, nn. 2 e 3, e 25 del regolamento del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1). Il secondo verte su una violazione del diritto di essere sentiti.

A –  Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 81 CE, dell’art. 53, n. 1, dell’accordo SEE e di alcune disposizioni del regolamento n. 1/2003

34      Nell’ambito del primo motivo, le ricorrenti lamentano che la Commissione, nel fissare l’ammenda, ha violato sotto vari profili l’art. 81 CE, l’art. 53 dell’accordo SEE nonché alcune disposizioni del regolamento n. 1/2003. Tale motivo è articolato in tre capi, concernenti, il primo, la mancata prova dell’asserita infrazione, il secondo, errori di valutazione riguardo alla durata dell’asserita infrazione e, il terzo, l’importo eccessivo dell’ammenda inflitta. Nelle cause T‑123/07 e T‑124/07, la Reyrolle, la SEHV e la Magrini sollevano altresì un capo relativo alla prescrizione dell’asserita infrazione per il periodo precedente al 16 luglio 1998.

1.     Sul capo relativo alla mancata prova dell’asserita infrazione

a)     Argomenti delle parti

35      Le ricorrenti sostengono che la Commissione non ha sufficientemente provato l’infrazione all’art. 81 CE relativamente al periodo precedente al 13 dicembre 2000. Esse ritengono che dall’allegato 2 dell’accordo GQ risulti inequivocabilmente che i mercati europei erano esclusi dall’ambito di applicazione di tale accordo. Pertanto, la Commissione non avrebbe potuto dedurre da tale accordo un’intesa ai sensi dell’art. 81 CE, vale a dire un accordo avente per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza all’interno del mercato comune.

36      Peraltro, ci sarebbero dubbi circa il valore probatorio dell’elenco di progetti di GIS di cui al punto 164 della decisione impugnata. Da un lato, la Commissione non indicherebbe lo scopo per il quale tale elenco è stato predisposto e non preciserebbe se i progetti di GIS elencati sono stati oggetto di accordi tra le parti. Dall’altro, tale elenco, riguardando soltanto undici progetti di GIS concernenti dal punto di vista geografico il mercato comune, su un totale di circa 1620, proverebbe piuttosto la mancanza di effetti significativi di siffatti accordi all’interno del mercato comune.

37      La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti.

b)     Giudizio del Tribunale

38      Dalla decisione impugnata e, in particolare, dai suoi punti 124-163 risulta che la Commissione ha considerato che l’intesa, contestata alle ricorrenti e da essa sanzionata, era fondata sull’«intesa comune» in forza della quale i progetti di GIS nei «paesi d’origine» erano riservati ai membri giapponesi e ai membri europei del cartello, sulla protezione dei mercati detti «locali» in Europa e sulla ripartizione del mercato «al di fuori dei paesi europei d’origine» tra i produttori europei attraverso manipolazioni delle procedure di gara e accordi sui prezzi. Secondo la Commissione, è l’attuazione dell’«intesa comune», della quale l’accordo GQ era soltanto uno degli elementi, ad aver originato un’intesa relativa al mercato comune.

39      Al fine di provare l’esistenza e la portata dell’«intesa comune», la Commissione ha menzionato, nella decisione impugnata, un insieme di elementi, i più importanti dei quali sono le dichiarazioni dell’ABB, del testimone  M., della Fuji e della Hitachi, nonché documenti come l’accordo GQ e l’accordo EQ con i loro allegati, un elenco di progetti di GIS discussi nell’ambito dell’intesa, fornito dall’ABB, un documento non datato trovato in occasione degli accertamenti della Commissione presso i locali del gruppo VA Tech, intitolato «Sintesi delle discussioni con JJC»,ed uno scambio di corrispondenza del 18 gennaio 1999 tra i sigg. W., J. e B., dipendenti del gruppo VA Tech.

40      Per contestare l’esistenza di una violazione degli artt. 81 CE e 53 dell’accordo SEE, le ricorrenti si limitano a sostenere che l’accordo GQ non ha avuto per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza all’interno del mercato comune e a contestare il valore probatorio dell’elenco di progetti di GIS in Europa di cui al punto 164 della decisione impugnata. Esse non contestano invece né l’esistenza dell’«intesa comune» né il valore probatorio degli altri elementi menzionati al precedente punto 39, sui quali la Commissione ha fondato la constatazione dell’esistenza di un siffatto effetto dell’intesa. Tuttavia, nel caso di specie, tenuto conto del gran numero di elementi sui quali la Commissione si è basata, le ricorrenti non possono contestare, in generale, l’esistenza di un’infrazione all’art. 81 CE senza rimettere specificamente in discussione le previe constatazioni della Commissione e, in particolare, senza indicare in modo circostanziato sotto quale profilo gli elementi di prova addotti da quest’ultima sono irricevibili, irrilevanti o privi di efficacia probatoria.

41      Infatti, occorre considerare che, anche tenendo conto del fatto che il testo dell’accordo GQ escludeva la sua applicazione nella maggior parte dei paesi europei e prescindendo dall’elenco di progetti di GIS in Europa di cui al punto 164 della decisione impugnata, gli elementi di prova addotti dalla Commissione sono sufficienti per dimostrare la portata dell’«intesa comune».

42      In primo luogo, la constatazione operata dalla Commissione secondo la quale i membri europei del cartello hanno discusso e ripartito i progetti di GIS all’interno del mercato comune e nell’ambito del SEE consente, di per sé, di dimostrare che l’intesa ha avuto effetti sulla concorrenza in tali territori. Emerge inoltre dalla decisione impugnata che la Commissione si è avvalsa altresì delle dichiarazioni dell’ABB e del sig. M., nonché delle dichiarazioni della Fuji e della Hitachi, dell’allegato 2 dell’accordo EQ, dell’elenco di progetti di GIS in Europa contenuto al punto 164 della decisione impugnata, del documento intitolato «Sintesi delle discussioni con JJC» e dello scambio di corrispondenza datato 18 gennaio 1999.

43      In secondo luogo, come si ricava dai punti 125-131 della decisione impugnata, la constatazione operata dalla Commissione secondo la quale i produttori europei e giapponesi si erano ripartiti l’intero mercato in questione in maniera tale che i progetti di GIS in Giappone fossero riservati ai produttori giapponesi e i progetti di GIS in Europa fossero, in linea di principio, riservati ai produttori europei era fondata sulle dichiarazioni dell’ABB e del sig. M. nonché su quelle della Fuji e della Hitachi e sull’allegato 2 dell’accordo EQ.

44      In terzo luogo, come emerge dai punti 133-138 della decisione impugnata, la constatazione operata dalla Commissione secondo la quale esisteva una protezione dei mercati detti «locali» in Europa, che faceva sì che, nei paesi in cui vi era una presenza storica dei produttori europei, i progetti di GIS fossero riservati a questi ultimi direttamente e senza imputazione alle quote stabilite dall’intesa, era fondata sulle dichiarazioni dell’ABB e del sig. M., nonché sul documento intitolato «Sintesi delle discussioni con JJC» e sullo scambio di corrispondenza del 18 gennaio 1999.

45      Pertanto, anche ammettendo che le censure delle ricorrenti nei confronti dei due elementi di prova che esse mettono in discussione siano fondate, ciò non varrebbe a confutare la constatazione operata dalla Commissione secondo la quale l’intesa ha avuto per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza all’interno del mercato comune e nell’ambito del SEE.

46      Occorre pertanto respingere il primo capo del primo motivo.

2.     Sul capo relativo ad errori di valutazione della durata dell’asserita infrazione

47      Le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata è viziata da errori di valutazione relativi alla durata dell’infrazione, che hanno determinato un aumento indebito della stessa. Tali errori riguarderebbero, in primo luogo, la data dell’interruzione della loro partecipazione all’infrazione, in secondo luogo, la data in cui l’impresa, formata dalle società appartenenti al gruppo VA Tech (in prosieguo: l’«impresa VA Tech»), ha ripreso la sua partecipazione all’infrazione e, in terzo luogo, la data della cessazione dell’infrazione.

a)     Sulla data dell’interruzione della partecipazione delle ricorrenti all’infrazione

 Argomenti delle parti

48      Le ricorrenti affermano, in subordine rispetto al primo capo del primo motivo, vertente sulla mancata prova dell’asserita violazione degli artt. 81 CE e 53 dell’accordo SEE, che la Commissione è incorsa in errore nel constatare che la loro partecipazione all’infrazione era stata interrotta il 13 dicembre 2000, data della serata organizzata a Ville‑d’Avray (Francia) per celebrare l’asserito scioglimento dell’intesa, lasciato credere loro dagli altri partecipanti, mentre essa avrebbe dovuto constatare tale interruzione a decorrere dal 16 luglio 1998, data della discussione dell’ultimo progetto di GIS in Europa menzionato al punto 164 della decisione impugnata o, al più tardi, a decorrere dal 12 ottobre 2000, data dello svolgimento a Zurigo (Svizzera) della riunione nel corso della quale le ricorrenti erano state informate dell’asserito scioglimento dell’intesa.

49      La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti.

 Giudizio del Tribunale

50      Occorre osservare preliminarmente che non è controverso che la partecipazione all’intesa della Reyrolle, della SEHV e della Magrini sia stata effettivamente interrotta. Le parti discordano invece sulla data esatta di tale interruzione. Le ricorrenti contestano di aver partecipato all’intesa oltre il 16 luglio 1998 o, al più tardi, oltre il 12 ottobre 2000. La Commissione sostiene che la Reyrolle, la SEHV e la Magrini hanno interrotto la loro partecipazione all’intesa soltanto in occasione della «festa di addio» del 13 dicembre 2000.

51      Tale disaccordo solleva la questione dell’individuazione del soggetto cui incombe l’onere della prova su questo punto. Mentre le ricorrenti ritengono che spettasse alla Commissione provare la durata dell’infrazione, la Commissione sostiene che, una volta dimostrata l’esistenza di un’intesa illegale, si ritiene che la stessa duri fino alla prova della sua cessazione, la quale deve essere fornita dall’impresa che ha partecipato a tale intesa.

52      A tal proposito occorre ricordare la costante giurisprudenza secondo cui, da un lato, alla parte o all’autorità che asserisce l’esistenza di un’infrazione alle regole sulla concorrenza spetta l’onere di dimostrarla, dando piena prova dei fatti che integrano l’infrazione, e, dall’altro, all’impresa che invoca il beneficio della difesa contro la constatazione dell’infrazione incombe l’onere di provare che le condizioni per l’applicazione di detta difesa sono soddisfatte, di modo che la detta autorità dovrà ricorrere ad altri elementi di prova (sentenza del Tribunale 16 novembre 2006, causa T‑120/04, Peróxidos Orgánicos/Commissione, Racc. pag. II‑4441, punto 50; v. altresì, in tal senso, sentenze della Corte 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I‑8417, punto 58, e 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I‑123, punto 78).

53      Nel caso di specie, il principio secondo cui la Commissione deve provare tutti gli elementi costitutivi dell’infrazione, compresa la durata (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 7 luglio 1994, causa T‑43/92, Dunlop Slazenger/Commissione, Racc. pag. II‑441, punto 79; 13 dicembre 2001, causa T‑48/98, Acerinox/Commissione, Racc. pag. II‑3859, punto 55, e 29 novembre 2005, causa T‑62/02, Union Pigments/Commissione, Racc. pag. II‑5057, punto 36), e tali da incidere sulle sue conclusioni definitive in ordine alla gravità di detta infrazione, non è rimesso in discussione dal fatto che le ricorrenti nelle cause T‑123/07 e T‑124/07 abbiano sollevato un motivo concernente la prescrizione, il cui onere della prova grava, in linea di principio, su queste ultime.

54      Infatti, l’invocazione di tale motivo implica necessariamente che la durata dell’infrazione nonché la data in cui questa ha avuto fine siano dimostrate. Ebbene, simili circostanze non giustificano, di per sé, l’inversione dell’onere della prova su questo punto a danno delle ricorrenti. Da un lato, la durata di un’infrazione, nozione che presuppone che sia conosciuto il momento finale della stessa, costituisce uno degli elementi essenziali dell’infrazione, il cui onere della prova incombe alla Commissione, indipendentemente dal fatto che la contestazione di tali elementi sia parte altresì del motivo vertente sulla prescrizione. D’altro lato, tale conclusione si giustifica alla luce del fatto che la non avvenuta prescrizione dell’azione della Commissione, ai sensi delle disposizioni del regolamento n. 1/2003 sulla prescrizione, costituisce un criterio giuridico obiettivo, che discende dal principio della certezza del diritto (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 ottobre 2005, cause riunite T‑22/02 e T‑23/02, Sumitomo Chemical e Sumika Fine Chemicals/Commissione, Racc. pag. II‑4065, punti 80‑82), e, quindi, una condizione per la validità di qualsiasi decisione che infligga una sanzione. Infatti, la Commissione deve osservarlo anche qualora l’impresa non sollevi un motivo a questo proposito (sentenza Peróxidos Orgánicos/Commissione, cit. supra al punto 52, punto 52).

55      Si deve precisare, tuttavia, che tale ripartizione dell’onere della prova è suscettibile di variazione, in quanto gli elementi di fatto che una parte fa valere possono essere tali da obbligare l’altra parte a fornire una spiegazione o una giustificazione, in mancanza della quale è lecito ritenere che l’onere della prova sia stato soddisfatto (sentenza Peróxidos Orgánicos/Commissione, cit. supra al punto 52, punto 53; v. altresì, in tal senso, sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. supra al punto 52, punto 79). In particolare, quando, come nel caso di specie, la Commissione ha fornito la prova dell’esistenza di un accordo, spetta alle imprese che vi hanno partecipato fornire la prova di essersene dissociate, prova che deve dimostrare una volontà inequivocabile, e portata a conoscenza delle altre imprese partecipanti, di sottrarsi a tale accordo (sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑168/01, GlaxoSmithKline Services/Commissione, Racc. pag. II‑2969, punto 86; v. altresì, in tal senso, sentenze della Corte 6 gennaio 2004, cause riunite C‑2/01 P e C‑3/01 P, BAI e Commissione/Bayer, Racc. pag. I‑23, punto 63, e Aalborg Portland e a./Commissione, cit. supra al punto 52, punti 81-84).

56      È alla luce di tali principi che occorre verificare, nel caso di specie, se la Commissione poteva constatare che la partecipazione delle ricorrenti all’intesa era stata interrotta il 13 dicembre 2000.

57      Dai punti 188‑190 e 297 della decisione impugnata risulta che la Commissione si è avvalsa, a tal riguardo, delle dichiarazioni dell’ABB, dell’Areva e della Schneider Electric. L’ABB ha infatti dichiarato di aver deciso, di comune accordo con l’Alstom, di escludere le ricorrenti dall’intesa in ragione della loro quota relativamente elevata rispetto alla loro capacità produttiva. A tal fine, sarebbe stata organizzata una riunione il 13 dicembre 2000 a Ville‑d’Avray che avrebbe posto fine all’intesa, la quale sarebbe tuttavia continuata tra l’ABB, l’Alstom, la Fuji, la Melco e la Toshiba. Inoltre, la Commissione riferisce che l’Areva e la Schneider Electric hanno confermato lo svolgimento di tale riunione alla fine del novembre ovvero all’inizio del dicembre 2000 e che l’Areva ha però contestato l’idea secondo cui l’oggetto di tale riunione sarebbe stato quello di escludere alcuni partecipanti dall’intesa.

58      Le ricorrenti contestano il 13 dicembre 2000 come data dell’interruzione della loro partecipazione all’intesa deducendo due argomenti. Da un lato, esse affermano che tale data dovrebbe essere fissata al 16 luglio 1998, giorno in cui è stato discusso l’ultimo progetto di GIS in Europa menzionato al punto 164 della decisione impugnata. Dall’altro, ribadiscono, - lo avevano già sostenuto nell’ambito del procedimento dinanzi alla Commissione - che la fine dell’intesa era stata decisa il 12 ottobre 2000 durante una riunione svoltasi a Zurigo, che la riunione del 13 dicembre 2000 era una semplice «festa di addio» e che l’intesa non sarebbe continuata nel periodo compreso tra tali due date.

59      Per quanto riguarda il primo argomento, occorre ricordare che, come esposto ai precedenti punti 41-45, l’esistenza dell’«intesa comune», contestata alle ricorrenti nella decisione impugnata, deve essere ritenuta sufficientemente provata anche prescindendo dall’elenco dei progetti di GIS presenti in Europa, di cui al punto 164 della decisione impugnata. Pertanto, il fatto che l’ultima discussione su un progetto di GIS contenuto in tale elenco sia datata 16 luglio 1998 non può costituire una prova del fatto che l’intesa avrebbe cessato di esistere in tale data, o del fatto che le ricorrenti avrebbero cessato di parteciparvi. Tale argomento pertanto deve essere respinto.

60      Per quanto riguarda il secondo argomento, dalla giurisprudenza citata al precedente punto 55 risulta che, qualora, come nel caso di specie, la Commissione abbia fornito la prova dell’esistenza di un accordo, spetta alle imprese che vi hanno partecipato fornire la prova di aver preso le distanze. Tale prova deve dimostrare una volontà inequivocabile, e portata a conoscenza delle altre imprese partecipanti, di sottrarsi a tale accordo.

61      Si deve certamente accogliere l’argomento delle ricorrenti secondo il quale una tale presa di distanza deve essere equiparata alla situazione in cui un partecipante a un’intesa sia escluso dalla stessa mediante una collusione degli altri partecipanti, con il pretesto che detta intesa sarebbe cessata. Tuttavia, poiché la Commissione ha fornito la prova dell’esistenza dell’«intesa comune», incombe alle ricorrenti l’onere di provare che gli altri partecipanti hanno fatto credere loro che l’intesa fosse cessata. Peraltro, anche supponendo che l’annuncio della cessazione dell’intesa non sia avvenuto di «sorpresa» in occasione della riunione del 13 dicembre 2000, ma fosse stato fatto in anticipo, la data del 12 ottobre 2000, indicata dalle ricorrenti, non è suffragata da alcun elemento di prova. In assenza di qualsiasi elemento probatorio relativo alla data effettiva della loro esclusione dall’intesa, la Commissione era dunque autorizzata a fissare il 13 dicembre 2000 come data in cui le ricorrenti hanno interrotto la loro partecipazione all’intesa, e ciò senza che la stessa sia obbligata a provare che in tale data precisa siano stati conclusi accordi illeciti.

62      Di conseguenza, si deve respingere la censura relativa alla data in cui le ricorrenti hanno interrotto la loro partecipazione all’infrazione.

b)     Sulla data in cui l’impresa VA Tech ha ripreso la sua partecipazione all’infrazione

 Argomenti delle parti

63      Le ricorrenti ritengono che la Commissione abbia constatato erroneamente la ripresa della partecipazione all’infrazione dell’impresa VA Tech, attraverso la VAS, a partire dal 1° aprile 2002. A loro avviso, se è vero che tale impresa era già informata della ripresa dell’intesa a partire dall’estate del 2002, tuttavia, all’epoca essa non aveva ancora ripreso la sua partecipazione. Tale ripresa si sarebbe avuta soltanto a partire dal 9 ottobre 2002, data della riunione di Parigi (Francia) a cui hanno assistito alcuni suoi rappresentanti. Le ricorrenti sostengono che le proprie dichiarazioni sul punto sarebbero corroborate da altri elementi del fascicolo. In particolare, l’impresa VA Tech non sarebbe stata rappresentata alla riunione di Francoforte (Germania) del 10 luglio 2002 né avrebbe partecipato ad accordi o concertazioni relative a progetti di GIS con scadenza nel periodo compreso tra aprile e ottobre 2002. In ogni caso, nell’individuare il momento della ripresa dell’infrazione, la Commissione avrebbe agito in modo incoerente, poiché, nel caso della Hitachi, avrebbe scelto di prendere in considerazione la data della prima partecipazione a una riunione multilaterale.

64      La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti.

 Giudizio del Tribunale

65      Come emerge dai punti 199, 203, 204 e 441 della decisione impugnata, la conclusione della Commissione secondo la quale l’impresa VA Tech ha ripreso la sua partecipazione all’intesa, al più tardi, il 1° aprile 2002 è fondata essenzialmente sulle indicazioni contenute nella risposta dell’ABB alla comunicazione degli addebiti, nella quale l’ABB ha spiegato che il testimone M. ricordava che, dopo l’uscita nel 2000, l’impresa VA Tech avrebbe ripreso la sua partecipazione all’intesa nel corso dei primi tre mesi del 2002. In assenza di una data precisa, la Commissione ha considerato la data del 1° aprile 2002 come quella più favorevole a detta impresa. Secondo la Commissione, tale dichiarazione dell’ABB è molto plausibile, atteso che è soltanto tramite quest’ultima che essa è venuta a conoscenza del fatto che l’impresa VA Tech aveva interrotto la sua partecipazione all’intesa per un certo periodo di tempo. Infatti, nella comunicazione degli addebiti, la Commissione aveva supposto una partecipazione dell’impresa VA Tech all’intesa senza interruzione. La Commissione ritiene peraltro che detta dichiarazione sia suffragata da alcuni appunti manoscritti redatti dal sig. Z., dipendente del gruppo VA Tech, e rinvenuti nei locali di tale gruppo durante gli accertamenti in loco effettuati nell’aprile del 2004.

66      Per quanto riguarda gli appunti redatti dal sig. Z., il punto 204 della decisione impugnata fa riferimento a tre pagine in cui è dato atto, secondo la Commissione, dell’interesse del gruppo VA Tech per un progetto di GIS a Ravenna e della possibilità di fissare un livello di prezzo, di discussioni con i produttori giapponesi, di una riunione prevista per luglio al fine di discutere dei progetti di GIS e dello stato delle discussioni alla fine dell’agosto 2002. Tali pagine sono riprodotte alle pagg. 2014, 2018 e 2024 del fascicolo del procedimento dinanzi alla Commissione.

67      A tal proposito occorre osservare che la maggior parte degli appunti redatti dal sig. Z. non contiene alcun riferimento alla data della loro redazione né a quella dei fatti ivi menzionati. Inoltre, non è possibile trarre conclusioni dall’ordine nel quale le pagine compaiono nel fascicolo del procedimento della Commissione, dal momento che è evidente che l’ordine di alcune pagine è stato modificato rispetto all’ordine cronologico della loro redazione. In particolare, l’ordine delle pagine riprodotte alle pagg. 2014 e 2015 del fascicolo del procedimento dinanzi alla Commissione è stato invertito, come emerge dalla pag. 2014, visibile a destra della pag. 2015, e la pag. 2016, che contiene il resoconto di una riunione del consiglio di amministrazione del 27 giugno 2002 e potrebbe dunque fornire un’informazione datata, non può essere immediatamente successiva alla pag. 2014, dal momento che si tratta di due pagine di destra.

68      Pertanto, le uniche informazioni affidabili relative alla data della redazione degli appunti del sig. Z. sono quelle deducibili dai rari riferimenti ad alcune date e che si trovano sulla stessa pagina delle indicazioni invocate dalla Commissione.

69      Orbene, in primo luogo, occorre constatare che né i passaggi delle note redatte dal sig. Z., citati nella decisione impugnata, né quelli indicati dalla Commissione nella sua risposta ai quesiti scritti del Tribunale consentono di considerare il 1° aprile 2002 come data della ripresa partecipazione all’intesa dell’impresa VA Tech. Infatti, se le ricorrenti non contestano che tali appunti sono stati redatti nel 2002, la data del 1° aprile non vi è menzionata in maniera esplicita e non può neppure essere dedotta dal loro contenuto.

70      In secondo luogo, occorre osservare che il fascicolo del procedimento dinanzi alla Commissione contiene, in particolare, le indicazioni «discuter package avec Jap. Ils ont pris une série d’[i]nitiatives» [discutere package con Jap. Essi hanno preso una serie di iniziative] e «en pratique réserver 1 date 1er juillet pour discuter 1 package Gd Export avec Jap» [in pratica riservare 1 data 1° luglio per discutere 1 package Gd Export con Jap]. Tali indicazioni consentono di concludere che gli appunti nei quali esse sono contenute sono stati redatti prima del 1° luglio 2002 e dunque, al più tardi, nel giugno 2002. In mancanza di una data precisa, conformemente al principio «in dubio pro reo», si deve dunque ritenere la data del 1° luglio 2002 come data in cui l’impresa VA Tech ha ripreso la sua partecipazione all’intesa.

71      In terzo luogo, per quanto riguarda l’oggetto delle concertazioni tra i produttori, occorre ricordare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha constatato che, durante la seconda fase dell’infrazione, i progetti di GIS non venivano più discussi singolarmente, ma a «pacchetti». Ciò non è stato contestato dalle ricorrenti. Le ricorrenti non hanno neppure contestato che, durante detta seconda fase, l’intesa riguardava progetti di GIS nell’ambito del SEE. Infatti, il capo del primo motivo, nel quale le ricorrenti contestano che l’intesa ha avuto effetti nell’ambito del mercato comune, si applicava soltanto alla fase iniziale della loro partecipazione. Pertanto, il fatto che gli appunti menzionati al precedente punto 70 non facessero riferimento a un progetto di GIS all’interno del SEE non è idoneo a rimettere in discussione la partecipazione delle ricorrenti, a partire dalla loro ripresa partecipazione all’intesa nel 2002, a discussioni su alcuni progetti di GIS nell’ambito del SEE.

72      Ne deriva che deve essere accolta la censura relativa all’erronea constatazione della Commissione secondo la quale le ricorrenti avevano ripreso la loro partecipazione all’intesa a partire dal 1° aprile 2002.

c)     Sulla data della fine dell’infrazione

 Argomenti delle parti

73      Le ricorrenti fanno valere che la Commissione è incorsa in errore nel considerare che l’infrazione fosse definitivamente cessata soltanto l’11 maggio 2004 e non, al più tardi, il 21 gennaio 2004, data dell’ultima riunione nel corso della quale sono stati discussi alcuni progetti di GIS, senza il raggiungimento di un accordo. In seguito al manifestarsi del collasso del sistema di coordinamento, le riunioni avrebbero avuto ad oggetto soltanto la questione della prosecuzione dell’intesa e alcune altre questioni non legate al diritto della concorrenza.

74      La Commissione contesta la tesi secondo la quale l’intesa era terminata al più tardi il 21 gennaio 2004 e non l’11 maggio 2004. L’intesa sarebbe proseguita dopo il 21 gennaio 2004, dal momento che l’ABB aveva cessato la sua partecipazione solo nel febbraio 2004. Gli accordi avrebbero avuto ripercussioni quantomeno fino alla riunione successiva all’uscita dell’ABB.

 Giudizio del Tribunale

75      In primo luogo, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, dal testo stesso dell’art. 81, n. 1, CE deriva che gli accordi tra imprese sono vietati indipendentemente dai loro effetti, qualora abbiano un oggetto anticoncorrenziale (sentenze della Corte 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, Racc. pag. I‑4125, punto 123, e del Tribunale 8 luglio 2004, cause riunite T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, JFE Engineering/Commissione, Racc. pag. II‑2501, punto 181). Di conseguenza, la dimostrazione di effetti anticoncorrenziali concreti non è necessaria qualora sia comprovato l’oggetto anticoncorrenziale dei comportamenti addebitati (v. sentenza del Tribunale 6 luglio 2000, causa T‑62/98, Volkswagen/Commissione, Racc. pag. II‑2707, punto 178 e giurisprudenza ivi citata).

76      Orbene, nel caso di specie, la Commissione si è fondata principalmente sull’oggetto restrittivo della concorrenza degli accordi e delle pratiche concordate menzionati all’art. 1 della decisione impugnata. Essa ha constatato innanzitutto, ai punti 303 e 304 della decisione impugnata, che il complesso di accordi e/o di pratiche concordate illustrato intendeva limitare la concorrenza, ai sensi dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE, e che, di conseguenza, ai fini dell’applicazione di tali disposizioni, era superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, prima di aggiungere, al punto 308, che, per sua stessa natura, l’attuazione di un accordo del tipo descritto determina una grave distorsione della concorrenza. Del pari, per quanto riguarda la fissazione delle ammende, la Commissione ha affermato espressamente, al punto 477 della decisione impugnata, di non essersi fondata specificamente su un impatto determinato nel misurare la gravità dell’infrazione.

77      In secondo luogo, occorre rilevare che, come affermato dalla Commissione al punto 215 della decisione impugnata, sulla base delle dichiarazioni del gruppo VA Tech, le comunicazioni e le riunioni nell’ambito dell’intesa dopo l’uscita dell’ABB vertevano, segnatamente, sullo scambio di informazioni relative alle procedure di gara in corso, sulla posizione di imprese esterne all’intesa, sull’opportunità o meno di mantenere i contatti e su alcune questioni di sicurezza. Orbene, tali oggetti di discussione dimostrano che, sebbene i membri dell’intesa rimasti dopo l’uscita dell’ABB non riuscissero ad accordarsi su progetti concreti, essi intendevano proseguire l’intesa nel futuro o, quantomeno, non avevano ancora deciso di porvi fine.

78      Tale interpretazione dei fatti non è rimessa in discussione dalle dichiarazioni della Hitachi riguardanti la fine dell’intesa, invocate dalle ricorrenti. Secondo le ricorrenti, la Hitachi avrebbe dichiarato, a proposito della riunione del 21 gennaio 2004, che «[l]e parti [avevano] respinto tutte le proposte» e che «la riunione [poi era] stata sciolta». Sempre tale impresa ne avrebbe tratto la conclusione, in un’altra dichiarazione, che «i[l] nuovo sistema [aveva] iniziato a presentare segni di cedimento nel gennaio 2004, data dell’ultima riunione di lavoro cui l’ABB [aveva] partecipato».

79      In primo luogo, il fatto che non abbia potuto concludersi alcun accordo sui progetti di GIS discussi durante la riunione del 21 gennaio 2004 non significa che l’intesa abbia cessato di esistere in tal momento – anche se, nell’ambito di una valutazione ex post da parte della Hitachi, tale esito negativo ha potuto costituire il punto di partenza del «collasso dell’intesa». Infatti, i temi oggetto di discussione negli incontri successivi, non contestati dalle ricorrenti, testimoniano la volontà di proseguire l’intesa senza l’ABB. In secondo luogo, per quanto riguarda la valutazione della Hitachi secondo cui l’intesa aveva cominciato a presentare segni di cedimento nel gennaio 2004, essa non fa che confermare, qualora fosse necessario, che il «collasso dell’intesa» non si era ancora realizzato del tutto nel gennaio 2004.

80      In tale contesto, la Commissione non doveva necessariamente provare la conclusione di nuovi accordi relativi a progetti concreti di GIS, in occasioni delle riunioni svoltesi successivamente a quella del 21 gennaio 2004, per poter concludere che l’intesa era proseguita dopo tale data.

81      Pertanto, le ricorrenti non hanno dimostrato che la Commissione è incorsa in un errore di valutazione nel considerare l’11 maggio 2004 come data della fine dell’intesa. Ne deriva che deve essere respinta la censura relativa a un siffatto errore di valutazione.

82      Occorre pertanto annullare l’art. 1 della decisione impugnata, nella parte in cui in la Commissione ha constatato un’infrazione, commessa dalle ricorrenti, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2002. Quanto al resto, il presente capo del primo motivo, vertente su errori di valutazione relativi alla durata dell’infrazione, deve essere respinto.

3.     Sul capo relativo alla prescrizione dell’asserita infrazione per il periodo precedente al 16 luglio 1998

a)     Argomenti delle parti

83      La Reyrolle, la SEHV e la Magrini ritengono che, per il periodo precedente al 16 luglio 1998, l’imposizione di sanzioni sia soggetta a prescrizione. Esse sono dell’avviso che, poiché il termine di prescrizione di cinque anni deve essere calcolato a partire dal 16 luglio 1998 e la durata della loro partecipazione nel nuovo sistema si limita a un anno e tre mesi, la maggiorazione dell’importo di partenza applicata in ragione della durata dell’infrazione dovrebbe essere ridotta al 10%.

84      La Reyrolle, la SEHV e la Magrini aggiungono che, per quanto le riguarda, la tesi dell’infrazione continuata, sostenuta dalla Commissione, è erronea, non essendo soddisfatte le condizioni stabilite dalla giurisprudenza, vale a dire, riguardo al profilo oggettivo, che le infrazioni non siano interrotte e, riguardo al profilo soggettivo, che i comportamenti delle imprese di cui trattasi scaturiscano da un intento generale.

85      La Commissione contesta tali argomenti.

b)     Giudizio del Tribunale

86      L’art. 25, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1/2003 fissa un termine di prescrizione di cinque anni per il tipo di infrazione contestata alle ricorrenti. Conformemente all’art. 25, n. 3, prima frase, del medesimo regolamento, la prescrizione si interrompe con qualsiasi atto della Commissione destinato all’accertamento o alla repressione dell’infrazione.

87      Nel caso di specie, l’eccezione di prescrizione dedotta, concernente la fase iniziale dell’infrazione contestata alla Reyrolle, alla SEHV e alla Magrini, presuppone la sussistenza di due condizioni da soddisfarsi cumulativamente. Da un lato, tale fase iniziale deve essere terminata non oltre il 10 maggio 1999, vale a dire cinque anni prima del giorno precedente agli accertamenti in loco svolti dalla Commissione in data 11 e 12 maggio 2004. Dall’altro, le due fasi dell’infrazione che vengono loro contestate non devono far parte di una sola infrazione unica e continuata, ai sensi dell’art. 25, n. 2, del regolamento n. 1/2003, poiché, in tale ipotesi, la prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata l’infrazione.

88      Orbene, come chiarito ai precedenti punti 57-62, la Commissione ha giustamente constatato, nella decisione impugnata, che la fase iniziale dell’infrazione contestata alla Reyrolle, alla SEHV e alla Magrini era terminata soltanto il 13 dicembre 2000 e, dunque, dopo il 10 maggio 1999. Occorre pertanto respingere l’eccezione relativa alla prescrizione.

89      In ogni caso, come la prima condizione, anche la seconda, enunciata al precedente punto 87, non risulta soddisfatta. Infatti, la Commissione ha giustamente constatato che l’intesa a cui la Reyrolle, la SEHV e la Magrini hanno partecipato nel 2002 era, in sostanza, la stessa a cui avevano partecipato fino al 2000.

90      I giudici dell’Unione hanno individuato vari criteri rilevanti per valutare il carattere unico di un’infrazione, vale a dire l’identità degli obiettivi delle pratiche in questione (v., in tal senso, sentenza della Corte 21 settembre 2006, causa C‑113/04 P, Technische Unie/Commissione, Racc. pag. I‑8831, punti 170 e 171, e sentenze del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑21/99, Dansk Rørindustri/Commissione, Racc. pag. II‑1681, punto 67, e 27 settembre 2006, causa T‑43/02, Jungbunzlauer/Commissione, Racc. pag. II‑3435, punto 312), l’identità dei prodotti e dei servizi interessati (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 15 giugno 2005, cause riunite T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, Tokai Carbon e a./Commissione, punti 118, 119 e 124, e Jungbunzlauer/Commissione, cit., punto 312), l’identità delle imprese partecipanti (sentenza Jungbunzlauer/Commissione, cit., punto 312) e l’identità delle modalità della sua attuazione (sentenza Dansk Rørindustri/Commissione, cit., punto 68). Altri criteri rilevanti sono l’identità delle persone fisiche coinvolte per conto delle imprese e l’identità dell’ambito di applicazione geografico delle pratiche in questione.

91      Nel caso di specie, occorre rilevare che l’insieme dei criteri precedentemente menzionati consente di ritenere che l’intesa a cui la Reyrolle, la SEHV e la Magrini hanno partecipato nel 2002 fosse, in sostanza, la stessa a cui avevano partecipato fino al 2000.

92      Infatti, in primo luogo, l’obiettivo, consistente nello stabilizzare le quote di mercato dei membri dell’intesa, nel ripartire il mercato mondiale tra i produttori giapponesi ed europei – in particolare riservando a questi ultimi i mercati europei – e nell’evitare l’erosione dei prezzi, era lo stesso nei due periodi in questione.

93      In secondo luogo, i metodi di funzionamento dell’intesa sono rimasti sostanzialmente invariati, benché siano progressivamente evoluti nel corso degli anni, in particolare in funzione della riduzione del numero di imprese partecipanti successivamente alla concentrazione del settore e in funzione dell’evoluzione tecnica dei mezzi di comunicazione. Tuttavia, come affermato dalla Commissione al punto 280 della decisione impugnata, tali modifiche non sono intervenute in un momento preciso tra il 2000 e il 2002, ma gradualmente. Peraltro, esse non hanno interessato i punti essenziali delle modalità di funzionamento, vale a dire l’assegnazione dei progetti di GIS tra i membri dell’intesa sulla base di quote fissate dagli stessi e mediante la manipolazione delle procedure di gara, nonché la fissazione di prezzi minimi per i progetti di GIS non oggetto di assegnazione.

94      Tali constatazioni dettagliate della Commissione relative al funzionamento dell’intesa, non contestate in modo particolareggiato dalle ricorrenti, non possono essere inficiate dall’affermazione generale e non circostanziata secondo la quale «a partire dal 2002 il coordinamento è avvenuto seguendo un sistema del tutto nuovo», come dimostrerebbero, in particolare, alcune dichiarazioni rilasciate da dipendenti dell’ABB. Infatti, nei passaggi citati dalle ricorrenti nelle cause T‑123/07 e T‑124/07 al di fuori del loro contesto, il dipendente in questione, sig. Wi., riferisce, in sostanza, che, all’epoca dei fatti, il suo superiore gli aveva tenuto nascosta l’effettiva portata della «cooperazione» con gli altri produttori di GIS e il fatto che l’intesa, così come si presentava a partire dal 2002, era in rapporto di continuità con la precedente fase dell’intesa.

95      In terzo luogo, l’intesa interessava, durante i due periodi in questione, il medesimo mercato, vale a dire quello dei progetti di GIS sotto forma di pezzi separati o di sottostazioni «chiavi in mano».

96      In quarto luogo, le imprese coinvolte nell’intesa nonché le varie società che facevano parte di tali imprese sono rimaste invariate, in sostanza, durante tutta la durata dell’intesa tra il 1988 e il 2004, tenuto conto del processo di concentrazione nel settore delle GIS realizzatosi in tale periodo e con la sola eccezione della temporanea assenza della Siemens, dell’impresa VA Tech e della Hitachi.

97      In quinto luogo, le persone rappresentanti le diverse imprese nell’ambito dell’intesa erano in grandissima parte le stesse nel 2000 e nel 2002, fatta eccezione per una certa normale fluttuazione in seno ad ogni impresa. La continuità personale dei rappresentanti è attestata dai vari elenchi delle riunioni contenuti nel fascicolo, segnatamente quello nell’allegato I della decisione impugnata, nonché dall’elenco dei collaboratori delle imprese interessate, attive nell’intesa, di cui all’allegato II della decisione impugnata.

98      In sesto luogo, l’ambito geografico dell’intesa era lo stesso nel 2000 e nel periodo 2002-2004. Solo si era leggermente ampliato a partire dal 1988, in ragione del fatto che nel frattempo i mercati dei paesi dell’Europa centrale e dell’Est erano divenuti accessibili ai membri dell’intesa.

99      Inoltre, il fatto, sottolineato dalla Commissione e non contestato dalle ricorrenti nelle cause T‑123/07 e T‑124/07, che l’intesa sia stata proseguita dagli altri membri in assenza delle imprese temporaneamente assenti e che la continuità oggettiva di un’infrazione unica sia stata quindi preservata dimostra altresì che si trattava di un’unica intesa.

100    Infine, per quanto riguarda l’elemento soggettivo, è sufficiente che, al momento della ripresa partecipazione all’intesa dell’impresa VA Tech, la Reyrolle, la SEHV e la Magrini siano state consapevoli di partecipare alla stessa intesa di prima. Va osservato a tal proposito che alcuni dipendenti, che a partire dal 2002 rappresentavano l’impresa VA Tech in seno all’intesa, avevano già funzioni dirigenziali in seno alle società appartenenti a tale gruppo prima dell’interruzione nel 2000 della partecipazione delle dette società all’intesa. Infatti, i sigg. Z., V., C., B. e W., menzionati nell’elenco dei partecipanti alle diverse riunioni a partire dall’ottobre 2002 (v. allegato I della decisione impugnata), avevano già lavorato per la Reyrolle, la SEHV, la Magrini e la Schneider Electric prima del 2000 (v. allegato II della decisione impugnata). La Reyrolle, la SEHV e la Magrini non potevano quindi ignorare l’identità dei fattori che determinano il carattere unico dell’intesa. Contrariamente a quanto affermano le ricorrenti nelle cause T‑123/07 e T‑124/07, l’elemento soggettivo non è dunque escluso dal fatto che, nel 2000, esse siano state raggirate, in quanto le altre partecipanti all’intesa avevano fatto credere loro che la stessa era stata sciolta. Invero, ciò che rileva in proposito non è il loro livello di consapevolezza nel 2000, ma quello al momento in cui esse hanno ripreso la loro partecipazione all’intesa.

101    Pertanto, l’eccezione relativa alla prescrizione sollevata dalla Reyrolle, dalla SEHV e dalla Magrini deve essere in ogni caso respinta in ragione del fatto che le due fasi dell’infrazione che viene loro addebitata facevano parte di una medesima infrazione unica e continuata.

102    In conclusione, deve essere respinto il capo del primo motivo vertente sulla prescrizione della fase iniziale dell’infrazione contestata alla Reyrolle, alla SEHV e alla Magrini.

4.     Sul capo relativo all’importo eccessivo delle ammende inflitte

103    A sostegno di tale capo, le ricorrenti sollevano diverse censure, relative, la prima, al superamento del limite del 10% del fatturato della Reyrolle, della SEHV e della Magrini, la seconda, alla mancata presa in considerazione della singola situazione di tali stesse società, la terza, al carattere eccessivo dell’importo dell’ammenda della Siemens Österreich e della KEG rispetto a quella della Reyrolle, la quarta, a un’incomprensibile determinazione della responsabilità solidale tra le differenti ricorrenti, la quinta, al fatto che la Commissione avrebbe erroneamente considerato la Reyrolle responsabile in aggiunta alla sua società capogruppo, la sesta, alla violazione del principio «ne bis in idem» per quanto riguarda la Siemens Österreich e la KEG e, la settima, sempre con riferimento a queste ultime, all’assenza di riduzione dell’ammenda.

104    Occorre osservare che le prime quattro censure sono relative, in sostanza, a un’erronea applicazione, da parte della Commissione, della nozione di impresa ai sensi del diritto comunitario della concorrenza. Infatti, nei loro argomenti presentati per suffragare tali censure, le ricorrenti criticano il fatto che la Commissione abbia applicato loro, ai fini del calcolo delle ammende, un importo di partenza fondato sul fatturato totale del gruppo VA Tech per il 2005 e non sui loro singoli fatturati, nonché il fatto che gli importi che le differenti società di tale gruppo sono tenute a pagare in solido siano determinati in modo incomprensibile. Pertanto, prima di esaminare le altre censure, occorre trattare congiuntamente queste prime quattro.

a)     Sulle prime quattro censure, relative, in sostanza, a un’erronea applicazione, da parte della Commissione, della nozione di impresa ai sensi del diritto comunitario della concorrenza

 Argomenti delle parti

105    La Reyrolle, la SEHV e la Magrini addebitano alla Commissione di aver applicato loro, ai fini del calcolo delle loro ammende, un importo di partenza basato sul fatturato totale del gruppo VA Tech al momento della decisione impugnata, e non sui loro singoli fatturati.

106    A loro avviso, la Commissione si è posta dunque in palese contraddizione con l’approccio, esposto più volte nella decisione impugnata, secondo il quale essa intendeva considerare le controllate del gruppo VA Tech «individualmente responsabili» dell’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE. La Reyrolle, la SEHV e la Magrini asseriscono inoltre che il metodo di calcolo applicato dalla Commissione induce a considerare la Reyrolle responsabile del comportamento della SEHV e della Magrini, e viceversa, quantunque le stesse non fossero collegate per la maggior parte della durata dell’infrazione, vale a dire durante il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il 13 dicembre 2000. Una siffatta «corresponsabilità a effetto retroattivo» sarebbe contraria al principio secondo cui la sanzione deve essere proporzionata all’illecito commesso, poiché il peso economico delle citate società in seno all’intesa ne risulterebbe decisamente aumentato.

107    La Reyrolle, la SEHV e la Magrini affermano inoltre che, nella decisione impugnata, la Commissione non ha rispettato il limite del 10% del fatturato, previsto all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003. Per l’anno 2005, i loro fatturati mondiali ammonterebbero a circa EUR 118 953 000 per la Reyrolle, a EUR 222 034 242 per la SEHV e a EUR 103 047 112 per la Magrini, di modo che le ammende pari a EUR 22 050 000 che sono state loro imposte sarebbero eccessive.

108    Inoltre, la Reyrolle, la SEHV e la Magrini ritengono che la modalità di calcolo proposta dalla Commissione violi l’art. 7, n. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), secondo il quale non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui l’infrazione è stata commessa. Esse sono dell’avviso che l’applicazione retroattiva, da parte della Commissione, della nozione di unità economica, ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda, comporterebbe una sanzione più gravosa.

109    La Reyrolle aggiunge che la Commissione avrebbe dovuto tener conto della sua limitata capacità di pregiudicare sensibilmente la concorrenza all’interno del mercato comune, sia riducendo il suo importo di partenza dell’ammenda, sia nell’ambito dell’applicazione di circostanze attenuanti. Per ragioni di ordine tecnico, durante l’intera durata dell’accordo GQ le sue attività all’interno del SEE si sarebbero limitate al Regno Unito e all’Irlanda. Pertanto, il suo fatturato mondiale, attribuendole un eccessivo peso concorrenziale sul mercato comune, non rispecchierebbe correttamente la sua capacità di pregiudicare altri operatori nell’ambito del SEE.

110    La Siemens Österreich e la KEG affermano che l’importo dell’ammenda che è stata loro inflitta è sproporzionato rispetto a quello sostenuto dalla Reyrolle, a causa della scelta, operata dalla Commissione, di infliggere loro un’ammenda considerando che le stesse fossero collegate alla SEHV e alla Magrini nel periodo compreso tra il 1998 e il 2000, di modo che il loro peso economico in seno all’intesa risultava decisamente aumentato.

111    La Siemens Österreich e la KEG aggiungono che, in linea di principio, le ammende inflitte a società capogruppo per l’infrazione commessa dalle loro controllate, fondate sull’influenza determinante che le prime esercitano sul comportamento commerciale delle seconde, non potrebbero essere più onerose di quelle sostenute dalle controllate. Esse ritengono tuttavia che, nel caso di specie, l’importo dell’ammenda che è stata loro inflitta, tenuto conto della durata delle infrazioni ascritte loro, sia due volte maggiore rispetto a quella della Reyrolle, vale a dire EUR 242 307 per ogni mese di infrazione per la Siemens Österreich e la KEG e EUR 124 576 per ogni mese di infrazione per la Reyrolle.

112    Secondo la Siemens Österreich e la KEG, l’approccio scelto dalla Commissione infrange il principio secondo cui una sanzione corrisponde al contributo individuale di una società ai fatti addebitati e il «principio di colpevolezza» e, di conseguenza, viola l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 nonché l’art. 7, n. 1, della CEDU. Un siffatto approccio sarebbe altresì contrario agli orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»). Inoltre, nel controricorso la Commissione affermerebbe erroneamente e senza la benché minima prova che la VA Technologie era al corrente, ovvero avrebbe dovuto esserlo, al momento dell’acquisizione della Reyrolle e della creazione della VAS, della partecipazione della Reyrolle all’intesa, mentre la VA Technologie sarebbe «entrata nel settore delle GIS (…) soltanto in seguito all’acquisizione della Reyrolle» e la previa verifica (due diligence) effettuata in tale occasione non avrebbe rivelato alcuna attività collusiva.

113    La Siemens Österreich e la KEG ritengono che la Commissione avrebbe dovuto anzitutto calcolare l’importo delle ammende per ciascuna controllata del gruppo VA Tech, prima di calcolare, proporzionalmente alla durata del controllo esercitato da tale gruppo su ciascuna filiale, l’importo dell’ammenda che le società capogruppo dovevano pagare in solido. Applicando tale metodo, le ammende inflitte dalla Commissione avrebbero dovuto corrispondere a un importo pari a EUR 720 000 per la Reyrolle, a EUR 900 000 per la SEHV e a EUR 360 000 per la Magrini, per un importo totale di EUR 1 980 000.

114    La SEHV e la Magrini affermano, inoltre, che l’ammenda di importo totale di EUR 22 050 000, che è stata loro inflitta nella decisione impugnata, è stata erroneamente ripartita tra, da un lato, il gruppo del quale la Schneider Electric è la società capogruppo (in prosieguo: il «gruppo Schneider») per un importo di EUR 4 500 000 e, dall’altro, il gruppo VA Tech per un importo di EUR 17 550 000. Esse affermano che il calcolo probabilmente effettuato dalla Commissione fa sì che la Schneider Electric debba assumere una responsabilità molto limitata, pari al 40%, per il periodo durante il quale quest’ultima le controllava da sola. Il gruppo VA Tech e la Reyrolle, al contrario, sarebbero manifestamente svantaggiati.

115    La SEHV e la Magrini aggiungono che la Commissione ha determinato l’importo di partenza dell’ammenda applicato alla Schneider Electric con riferimento alla partecipazione detenuta nella VAS. Orbene, la VA Technologie avrebbe apportato nella VAS diverse attività non legate all’intesa. Pertanto, l’importo fissato all’art. 2, lett. l), sub i), della decisione impugnata, che la SEHV, la Magrini e la Reyrolle sono tenute a pagare in solido, sarebbe manifestamente eccessivo.

116    La Commissione ritiene che la fissazione dell’importo dell’ammenda nella decisione impugnata risponda ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza e prende in considerazione, per quanto necessario, la situazione individuale della Reyrolle, della SEHV e della Magrini.

117    Per quanto riguarda l’art. 7 della CEDU, la Commissione sottolinea che esso non è direttamente applicabile nel caso di specie. Inoltre, a suo giudizio, la decisione impugnata non viola il principio di irretroattività, né quello «nulla poena sine lege».

118    La Commissione contesta altresì l’argomento della Reyrolle secondo il quale la considerazione del fatturato mondiale di tale società condurrebbe a un importo di partenza eccessivo per il calcolo dell’importo della sua ammenda. Essa ritiene possibile, qualora un’intesa copra quasi interamente il mercato mondiale, il riferimento ai fatturati mondiali come indice della gravità dell’infrazione. Fa presente, inoltre, che nessuna disposizione del diritto comunitario prevede una sanzione proporzionale alla durata dell’infrazione.

119    La Commissione osserva, poi, che la Siemens Österreich e la KEG non affermano che la somma di due ipotetiche ammende separate inflitte al gruppo VA Tech, una per il comportamento della Reyrolle e l’altra per il comportamento della SEHV e della Magrini, sarebbe inferiore all’unica ammenda fissata dalla decisione impugnata. Orbene, una decisione potrebbe essere annullata soltanto se il calcolo asseritamente erroneo avesse effettivamente arrecato pregiudizio al ricorrente.

120    Per quanto riguarda la determinazione degli importi da pagare in solido, la Commissione afferma che tale censura è irricevibile, perché la SEHV e la Magrini, non essendo direttamente coinvolte da tale determinazione, non potrebbero far valere gli interessi dell’intera impresa. La Commissione ritiene altresì di avere sufficientemente motivato il calcolo dell’importo dell’ammenda per le ricorrenti. Inoltre, la Commissione ritiene che l’attribuzione di una maggiore responsabilità solidale alla Schneider Electric sarebbe decisamente meno favorevole per il gruppo VA Tech rispetto alla ripartizione effettuata dalla stessa, poiché la responsabilità globale di detto gruppo risulterebbe sicuramente più importante.

121    Infine, nelle sue risposte ai quesiti scritti del Tribunale nonché in udienza, la Commissione asserisce, in sostanza, di poter determinare liberamente gli importi da pagare in solido, poiché la responsabilità solidale risulta essere un vantaggio per le società coinvolte. Pertanto, non costituirebbe un’irregolarità né il fatto che la Reyrolle, da un lato, e la SEHV e la Magrini, dall’altro, siano considerate solidalmente responsabili per un importo non riferito al periodo della loro comune partecipazione all’intesa, nella loro qualità di controllate del gruppo VA Tech, né il fatto che la partecipazione individuale della Reyrolle per dieci anni, prima che fosse acquisita dalla VA Technologie, non si traduca in un importo che dovrà sopportare da sola, né tanto meno il fatto che la Siemens Österreich e la KEG non siano considerate solidalmente responsabili per una parte dell’ammenda della SEHV e della Magrini. Peraltro, secondo la Commissione, le indicazioni fornite, al punto 468 della decisione impugnata, riguardo ai periodi di responsabilità solidale non devono essere intese come configuranti definitivamente responsabilità solidali, nel senso di debiti solidali. Infatti, nel pronunciarsi, al detto punto 468, sulla responsabilità personale della Reyrolle per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il 20 settembre 1988, la Commissione non avrebbe escluso la possibilità di considerare una responsabilità solidale per ragioni diverse dall’esistenza di una nuova entità economica, dal momento che per tale periodo era esclusa soltanto una responsabilità solidale con le sue società capogruppo. La Commissione ritiene che, in fin dei conti, i debitori solidali siano del tutto liberi riguardo alla distribuzione interna dell’importo totale dell’ammenda, il che per loro costituisce un vantaggio.

 Giudizio del Tribunale

–       Sul principio di personalità delle pene e delle sanzioni

122    Si deve innanzitutto ricordare che, in forza del principio di personalità delle pene e delle sanzioni, una persona, fisica o giuridica, può essere sanzionata esclusivamente per fatti ad essa individualmente ascritti (sentenza del Tribunale 13 dicembre 2001, cause riunite T‑45/98 e T‑47/98, Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, Racc. pag. II‑3757, punto 63), principio applicabile in qualsiasi procedimento amministrativo che possa concludersi con l’irrogazione di sanzioni in forza della normativa comunitaria in materia di concorrenza (sentenza del Tribunale 4 luglio 2006, causa T‑304/02, Hoek Loos/Commissione, Racc. pag. II‑1887, punto 118). Tuttavia, tale principio deve conciliarsi con la nozione d’impresa, ai sensi dell’art. 81 CE, come interpretata dalla giurisprudenza. Occorre ricordare a tal riguardo che la nozione d’impresa, ai sensi dell’art. 81 CE, comprende entità economiche ognuna delle quali costituita da un’organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica, organizzazione che può concorrere al compimento di un’infrazione prevista da tale disposizione (v. sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑9/99, HFB e a./Commissione, Racc. pag. II‑1487, punto 54 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, il diritto comunitario in materia di concorrenza riconosce che varie società appartenenti ad uno stesso gruppo costituiscono un’entità economica e dunque un’impresa ai sensi dell’art. 81 CE, se le società controllate del gruppo non determinano in modo autonomo il loro comportamento sul mercato (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, causa T‑203/01, Michelin/Commissione, Racc. pag. II‑4071, punto 290).

123    Ne consegue che deve essere respinta l’affermazione della Siemens Österreich e della KEG secondo la quale il fatto che un’impresa partecipante a un’infrazione sia costituita da più società differenti non comporta che queste ultime debbano essere trattate come un unico partecipante all’infrazione. Infatti, tale affermazione deriva da una confusione tra la nozione di impresa e quella di società e non è suffragata dalla giurisprudenza citata dalle ricorrenti.

124    Si deve parimenti respingere l’argomento della Reyrolle, della SEHV e della Magrini, esposto al precedente punto 108, secondo il quale l’applicazione retroattiva, da parte della Commissione, della nozione di unità economica, ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda, comporta un inasprimento della sanzione e, di conseguenza, viola l’art. 7, n. 1, della CEDU, secondo il quale non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Infatti, la prassi della Commissione consistente nel prendere in considerazione, per il calcolo dell’importo dell’ammenda, il fatturato dell’impresa – e dunque, eventualmente, il fatturato complessivo di tutte le società che costituiscono tale impresa – era uniforme nel tempo e doveva quindi essere nota agli attori economici. Inoltre, le ricorrenti avevano proseguito la loro partecipazione all’infrazione dopo una fusione che ha comportato un aumento del fatturato dell’impresa. Esse non potevano pretendere, perciò, di essere trattate dalla Commissione come se la fusione non fosse avvenuta, dal momento che il principio secondo il quale è il fatturato dell’impresa e non i singoli fatturati delle società che la compongono ad essere rilevante ai fini del calcolo dell’importo delle ammende era applicabile durante il periodo di funzionamento dell’intesa e non è stato dunque applicato retroattivamente.

125    Va aggiunto altresì che la prassi costante della Commissione consistente nel prendere in considerazione, ai fini della determinazione dell’importo di partenza delle ammende, il fatturato relativo all’ultimo anno completo dell’infrazione è stata implicitamente accettata dalla giurisprudenza (v., in tal senso, sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑291/98 P, Sarrió/Commissione, Racc. pag. I‑9991, punti 85-87).

126    Al riguardo occorre in primo luogo ricordare la giurisprudenza secondo la quale la portata deterrente delle ammende costituisce uno degli elementi in funzione dei quali deve essere accertata la gravità delle infrazioni (sentenze della Corte 17 luglio 1997, causa C‑219/95 P, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. I‑4411, punto 33, e del Tribunale 12 dicembre 2007, cause riunite T‑101/05 e T‑111/05, BASF e UCB/Commissione, Racc. pag. II‑4949, punto 45). Orbene, l’effetto dissuasivo di un’ammenda dipende in gran parte dall’entità delle ripercussioni che può avere sull’impresa interessata. Pertanto, per poter misurare l’effetto deterrente di un’ammenda nei confronti di un’impresa che ha partecipato a un’infrazione, occorre prendere in considerazione la situazione esistente alla fine dell’infrazione e non quella che sarebbe potuta esistere in un momento precedente. Considerare una situazione precedente rischierebbe di concludersi con l’irrogazione di un’ammenda di importo troppo basso per essere sufficientemente deterrente, nell’ipotesi in cui il fatturato dell’impresa interessata fosse aumentato nel frattempo, ovvero di concludersi con l’irrogazione di un’ammenda avente un importo superiore a quello necessario per essere deterrente, nell’ipotesi in cui il fatturato dell’impresa interessata fosse intanto diminuito.

127    In secondo luogo, sarebbe impraticabile e del tutto eccessivo, con riferimento al principio di buona amministrazione e alle esigenze di economia del procedimento, chiedere alla Commissione di tener conto dell’evoluzione del fatturato delle imprese in questione durante l’intera durata del funzionamento di un’intesa. Un approccio del genere comporterebbe, come la Commissione fa giustamente valere, il calcolo di un importo di partenza dell’ammenda distinto per ogni anno di partecipazione all’intesa e, a tal fine, la determinazione delle rispettive quote di mercato dei partecipanti per ogni anno di infrazione.

128    Pertanto, deve essere parimenti respinto l’argomento della Siemens Österreich e della KEG, illustrato al precedente punto 110, secondo il quale l’approccio seguito dalla Commissione, caratterizzato dal fatto di aver inflitto loro un’ammenda che prende in considerazione il fatturato del gruppo VA Tech per l’anno 2003 e non il fatturato, più basso, precedente all’acquisizione della SEHV e della Magrini, comporta, quale conseguenza, l’aumento del loro peso economico in seno all’intesa.

129    Deve essere respinto pure l’argomento della Siemens Österreich e della KEG, esposto al precedente punto 112, secondo cui detto approccio della Commissione viola il principio in base al quale una sanzione deve corrispondere al contributo individuale di una società ai fatti addebitati e il principio di colpevolezza. Infatti, dalla decisione impugnata e, in particolare, dal punto 468, lett. c), e dal punto 507 si ricava che dette ricorrenti sono considerate responsabili soltanto per il periodo della loro partecipazione all’intesa attraverso le loro controllate, vale a dire, in un primo momento, la Reyrolle, successivamente, a partire dal 2001, anche la SEHV e la Magrini.

130    Quanto all’argomento della Siemens Österreich e della KEG, parimenti esposto al precedente punto 112, secondo il quale la Commissione presume, a torto, che la VA Technologie fosse al corrente ovvero avrebbe dovuto esserlo, al momento dell’acquisizione della Reyrolle e della creazione della VAS, della partecipazione della Reyrolle all’intesa, va ricordato che la Commissione può ragionevolmente presumere che la controllata al 100% di una società capogruppo applichi in linea di massima le istruzioni che le sono impartite da quest’ultima e tale presunzione implica che la Commissione non sia tenuta ad accertare se la società capogruppo abbia effettivamente esercitato tale potere (v. sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑330/01, Akzo Nobel/Commissione, Racc. pag. II‑3389, punto 83 e giurisprudenza ivi citata). L’imputazione alla società capogruppo del comportamento di una controllata al 100% non presuppone, dunque, la prova che la società capogruppo fosse a conoscenza delle attività della controllata. Spetta invece alla società capogruppo, qualora ritenga che, malgrado la sua partecipazione al 100% nel capitale della sua controllata, quest’ultima determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, invertire tale presunzione fornendo elementi di prova sufficienti (v. sentenza Akzo Nobel/Commissione, cit., punto 83 e giurisprudenza ivi citata).

131    Nel caso di specie, la questione se la VA Technologie, al momento dell’acquisizione della Reyrolle nel 1998, fosse a conoscenza del coinvolgimento di quest’ultima nell’intesa risulta quindi irrilevante, dal momento che la Siemens Österreich e la KEG non hanno contestato dinanzi al Tribunale che la Reyrolle, controllata al 100% del gruppo VA Tech dal 1998, applicava essenzialmente le sue istruzioni e non determinava autonomamente il suo comportamento sul mercato. Di conseguenza, il fatto che la Commissione abbia potuto erroneamente considerare che la VA Technologie fosse a conoscenza di tale coinvolgimento non è idoneo a viziare la decisione impugnata.

132    Peraltro, per quanto riguarda la creazione della VAS nel 2001, la Commissione ha potuto giustamente ritenere che la VA Technologie all’epoca fosse a conoscenza della partecipazione all’intesa sia della sua vecchia controllata, la Reyrolle, sia delle sue nuove controllate, la SEHV e la Magrini. Infatti, la Commissione ha esposto, ai punti 454 e seguenti della decisione impugnata, che diverse persone che rappresentavano l’impresa VA Tech durante le riunioni dell’intesa hanno occupato contemporaneamente posizioni dirigenziali sia in seno alle controllate Reyrolle, SEHV e Magrini, sia in seno alle loro società di controllo, vale a dire la VA Technologie e la VAS – a cui è succeduta giuridicamente la Siemens Österreich – nonché la KEG. Orbene, la Siemens Österreich e la KEG non hanno contestato tali affermazioni dinanzi al Tribunale.

133    Occorre pertanto respingere tale argomento.

134    Infine, poiché l’entità che ha commesso un’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE è l’impresa nel senso del diritto della concorrenza, che, in quanto tale, è sprovvista di personalità giuridica, la Commissione, nella sua decisione che sanziona tale infrazione e impone ammende, deve determinare le singole società, in seno all’impresa, alle quali la decisione sarà inviata e che dovranno rispondere, per conto dell’impresa, del pagamento delle ammende. Ne deriva che le singole ammende imposte alle diverse società che appartengono all’impresa dovranno, salvo circostanze eccezionali, essere calcolate sulla base della potenza economica e, quindi, del fatturato dell’impresa, e non sulla base della potenza economica delle singole società.

135    Nel caso di specie, la Commissione ha in primo luogo precisato, al punto 333 della decisione impugnata, che l’oggetto dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE era l’impresa ai sensi del diritto comunitario, nozione che non coincideva con quella di società nel diritto commerciale o fiscale nazionale. Tuttavia, poiché la decisione che sanziona un’infrazione a tali articoli deve essere inviata a persone giuridiche, la Commissione dovrebbe individuare, nell’ambito delle imprese interessate, le persone giuridiche destinatarie della decisione. Al punto 335 della decisione impugnata, la Commissione ha poi spiegato che le società capogruppo che esercitavano un’influenza determinante sul comportamento commerciale di una controllata potevano essere considerate solidalmente responsabili per l’infrazione commessa dalla controllata, il che, tuttavia, non esonerava quest’ultima dalla propria responsabilità. La responsabilità della società capogruppo si aggiungerebbe quindi a quella della controllata. Tali considerazioni soddisfano pienamente i principi di cui ai precedenti punti 122 e 134.

136    Occorre pertanto respingere l’argomento della Reyrolle, della SEHV e della Magrini, esposto al precedente punto 106, relativo al fatto che l’imposizione di un’ammenda basata sul fatturato totale del gruppo VA Tech sarebbe in contrasto con l’approccio consistente nel considerare individualmente responsabili dell’infrazione le diverse controllate di tale gruppo.

–       Sulle diverse società alle quali può essere imputato il comportamento delle imprese partecipanti all’intesa e sull’applicazione delle norme in materia di pagamento in solido delle ammende

137    Occorre, in un primo tempo, determinare le diverse società alle quali può essere imputato il comportamento delle imprese partecipanti all’intesa. In un secondo tempo, si dovrà esaminare se la Commissione abbia correttamente calcolato l’importo delle ammende da infliggere alle ricorrenti e, in particolare, se abbia correttamente determinato gli importi che le stesse devono pagare in solido. Poiché tale esame riguarda, in particolare, la coerenza interna della decisione impugnata, in questa fase occorre prendere in considerazione la durata dell’infrazione determinata dalla stessa Commissione, nell’ambito della decisione impugnata, e, segnatamente, la data del 1° aprile 2002 e non quella del 1° luglio 2002 (v. precedenti punti 72 e 82) come data in cui l’impresa VA Tech ha ripreso la sua partecipazione all’intesa.

138    Per quanto riguarda, in primo luogo, la determinazione delle diverse società alle quali può essere imputato il comportamento delle imprese partecipanti all’intesa, occorre ricordare innanzitutto che è pacifico che la Reyrolle, la SEHV e la Magrini non determinavano autonomamente il loro comportamento sul mercato, nell’ambito della partecipazione dell’impresa VA Tech all’intesa. Come emerge dal precedente punto 1, ciò riguarda, per la Reyrolle, il periodo che inizia il 20 settembre 1998, data della sua acquisizione da parte della VA Technologie e, per la SEHV e la Magrini, il periodo successivo al 13 marzo 2001, data della creazione della VAS. La Commissione ha da ciò dedotto, nella decisione impugnata, che, durante i citati periodi, la Reyrolle, la SEHV e la Magrini formavano, con la VA Technologie e la VAS (assorbite nel 2006 dalla Siemens Österreich) nonché con la KEG, un’unica e medesima impresa ai sensi dell’art. 81 CE, conclusione questa che non viene contestata dalle ricorrenti.

139    Dopodiché, come ha fatto la Commissione al punto 337 della decisione impugnata, occorre ricordare che le entità giuridiche che hanno partecipato a titolo indipendente a un’infrazione e che, successivamente, sono state acquisite da un’altra società continuano a rispondere in prima persona del loro comportamento illecito tenuto anteriormente alla loro acquisizione, qualora tali società non siano state puramente e semplicemente assorbite dall’acquirente, ma abbiano proseguito le loro attività come controllate (v., in tal senso, sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑279/98 P, Cascades/Commissione, Racc. pag. I‑9693, punti 78-80). In una simile ipotesi, l’acquirente potrà essere considerato responsabile del comportamento della sua controllata soltanto a partire dalla sua acquisizione, se la controllata prosegue nell’infrazione e se la responsabilità della nuova società capogruppo può essere dimostrata (v., in tal senso, sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑286/98 P, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, Racc. pag. I‑9925, punti 37-39).

140    Nel caso di specie, la situazione della Reyrolle, da un lato, e quella della Siemens Österreich nonché della KEG, dall’altro, è simile alla seconda situazione prospettata al precedente punto 139, poiché la Reyrolle inizialmente ha partecipato all’infrazione in modo autonomo e, successivamente, a partire del 20 settembre 1998, ha proseguito la sua attività illecita quale controllata del gruppo VA Tech (v. precedente punto 1).

141    Lo stesso principio deve applicarsi inoltre, mutatis mutandis, nell’ipotesi in cui, prima della sua acquisizione, la società acquisita abbia partecipato all’infrazione non a titolo indipendente, ma quale controllata di un altro gruppo, come è avvenuto per la SEHV e la Magrini, le quali, prima di far parte dell’impresa VA Tech, facevano parte dell’impresa appartenente al gruppo Schneider (in prosieguo: l’«impresa Schneider»), fino al 13 marzo 2001.

142    A tal riguardo risulta dal fascicolo che la Reyrolle, la SEHV e la Magrini erano detenute al 60% dal gruppo VA Tech a partire dal 13 marzo 2001, mediante la VAS. La Commissione ha affermato, ai punti 454 e 455 della decisione impugnata, senza essere contraddetta dalle ricorrenti, di considerare la VA Technologie e la KEG in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento commerciale della Reyrolle, della SEHV e della Magrini, attraverso la loro quota del 60% nel capitale della VAS. Essa ne ha tratto la conclusione che, tra il 13 marzo 2001, data della creazione della VAS, e l’11 maggio 2004, data della fine dell’intesa, la Siemens Österreich e la KEG o i loro danti causa formavano un’unica e medesima impresa con le controllate Reyrolle, SEHV e Magrini. In particolare, dai punti 423, 424, 450 e 467 della decisione impugnata emerge che la Commissione ha considerato che la responsabilità della Schneider Electric per la partecipazione delle sue vecchie controllate SEHV e Magrini era terminata con la creazione della VAS, il 13 marzo 2001, malgrado essa avesse detenuto, fino ad ottobre 2004, il 40% del capitale di quest’ultima.

143    Dall’applicazione del principio di cui al precedente punto 139 risulta che la SEHV e la Magrini continuano a rispondere in prima persona del loro comportamento illecito anteriore all’assunzione del controllo, il 13 marzo 2001, da parte del gruppo VA Tech. Peraltro, poiché, prima di tale data, tali società facevano parte di un’altra impresa, insieme alla Schneider Electric, quest’ultima deve essere considerata responsabile in solido con esse per quanto riguarda tale periodo.

144    Da quanto precede deriva che si devono distinguere quattro periodi diversi:

–        in primo luogo, per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il 20 settembre 1998, la Reyrolle è l’unica responsabile della propria partecipazione all’intesa; infatti, per la società capogruppo dell’epoca, la Rolls-Royce, l’infrazione è prescritta;

–        in secondo luogo, per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il 13 dicembre 2000, la SEHV e la Magrini sono responsabili della loro partecipazione all’intesa in solido con la Schneider Electric, loro società capogruppo dell’epoca;

–        in terzo luogo, per il periodo compreso tra il 20 settembre 1998 e il 13 dicembre 2000, la Reyrolle è responsabile della propria partecipazione all’intesa in solido con la Siemens Österreich, successore giuridico della VA Technologie, sua società capogruppo dell’epoca;

–        in quarto luogo, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2002 (il 1° aprile 2002 secondo la decisione impugnata) e l’11 maggio 2004, la Reyrolle, la SEHV e la Magrini sono responsabili della loro partecipazione all’intesa in solido con le loro società capogruppo KEG e Siemens Österreich, successore giuridico delle loro vecchie società di controllo, vale a dire la VAS e la VA Technologie.

145    Orbene, effettivamente, in conformità al principio di cui ai precedenti punti 139-143, la Commissione ha constatato, ai punti 449-451 della decisione impugnata, relativamente alla partecipazione della Reyrolle all’infrazione, che quest’ultima doveva essere considerata l’unica responsabile di tale partecipazione per il periodo precedente all’acquisizione della stessa da parte del gruppo VA Tech, vale a dire dal 15 aprile 1988 al 20 settembre 1998, che la Siemens Österreich e la KEG dovevano essere considerate responsabili in solido di tale partecipazione con la Reyrolle, a partire dall’acquisizione della stessa da parte del gruppo VA Tech, vale a dire dal 20 settembre 1998 al 13 dicembre 2000 e dal 1° aprile 2002 all’11 maggio 2004, e che la SEHV e la Magrini, anch’esse controllate del gruppo VA Tech partecipanti all’infrazione, dovevano essere considerate solidalmente responsabili di tale partecipazione per il periodo compreso tra il 1° aprile 2002 e l’11 maggio 2004.

146    Quanto alla partecipazione della SEHV e della Magrini, la Commissione ha constatato, al punto 465 della decisione impugnata, che la Schneider Electric doveva essere considerata responsabile di tale partecipazione, solidalmente con le stesse, per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il 13 dicembre 2000 e, al punto 467 della decisione impugnata, che la Siemens Österreich e la KEG dovevano essere considerate responsabili di tale partecipazione, solidalmente con le stesse, per il periodo compreso tra il 1° aprile 2002 e l’11 maggio 2004.

147    Quindi, al punto 468 della decisione impugnata, la Commissione ha potuto giustamente considerare quanto segue:

«Pertanto, la Commissione ritiene:

a)      [la Reyrolle] unicamente responsabile per la sua partecipazione all’infrazione dal 15 aprile 1988 al 20 settembre 1998;

b)      [la SEHV] e [la Magrini] responsabili in solido con [la Schneider Electric] dal 15 aprile 1988 al 13 dicembre 2000;

c)      [la Siemens Österreich e la KEG] responsabili in solido dal 20 settembre 1998 al 13 dicembre 2000 e dal 1° aprile 2002 all’11 maggio 2004: fino al 13 dicembre 2000, in solido con [la Reyrolle]; dal 1° aprile 2002 in poi, ancora in solido con [la SEHV] e [la Magrini]».

148    Per quanto riguarda, in secondo luogo, il calcolo dell’importo delle ammende da infliggere alle diverse società alle quali può essere imputato il comportamento delle imprese partecipanti all’intesa e, segnatamente, la determinazione degli importi che le stesse devono pagare in solido, occorre esaminare se la Commissione abbia rispettato i principi precedentemente enunciati ai punti 122, 134, 139, 141 e 143 della decisione impugnata, nonché il programma che essa stessa si era fissato al punto 468 della decisione impugnata.

149    A tal riguardo va sottolineato che la solidarietà tra società per il pagamento delle ammende dovute in ragione di un’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE è un effetto giuridico derivante, ipso iure, dalle disposizioni sostanziali di detti articoli.

150    Secondo la giurisprudenza, quando più persone possono essere considerate personalmente responsabili della partecipazione a un’infrazione di un’unica e medesima impresa, ai sensi del diritto della concorrenza, esse devono essere considerate solidalmente responsabili della detta infrazione (v., in tal senso, sentenze della Corte 6 marzo 1974, cause riunite 6/73 e 7/73, Istituto Chemioterapico Italiano e Commercial Solvents/Commissione, Racc. pag. 223, punto 41, e 16 novembre 2000, causa C‑294/98 P, Metsä-Serla e a./Commissione, Racc. pag. I‑10065, punti 33 e 34; sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, cause riunite da T‑339/94 a T‑342/94, Metsä-Serla e a./Commissione, Racc. pag. II‑1727, punti 42-44; HFB e a./Commissione, cit. supra al punto 122, punti 54, 524 e 525; Tokai Carbon e a./Commissione, cit. supra al punto 90, punto 62, e 12 dicembre 2007, causa T‑112/05, Akzo Nobel e a./Commissione, Racc. pag. II‑5049, punti 57-62).

151    L’unicità della condotta dell’impresa sul mercato giustifica, ai fini dell’applicazione del diritto della concorrenza, che le società o, più in generale, i soggetti di diritto che possono essere considerati individualmente responsabili di tale condotta siano obbligati in solido (v., in tal senso, sentenze della Corte Istituto Chemioterapico Italiano e Commercial Solvents/Commissione, cit. supra al punto 150, punto 41, e 14 luglio 1972, causa 52/69, Geigy/Commissione, Racc. pag. 787, punto 45; sentenze HFB e a./Commissione, cit. supra al punto 122, punti 54, 524 e 525, e Tokai Carbon e a./Commissione, cit. supra al punto 150, punto 62). La solidarietà per il pagamento delle ammende inflitte a titolo di infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE, poiché concorre a garantire l’effettivo recupero di dette ammende, contribuisce a raggiungere l’obiettivo della deterrenza generalmente perseguito dal diritto della concorrenza (v., in tal senso, sentenze della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/Commissione, Racc. pag. 661, punti 172 e 173, e 29 giugno 2006, causa C‑289/04 P, Showa Denko/Commissione, Racc. pag. I‑5859, punto 61), e ciò nel rispetto del principio «ne bis in idem», principio fondamentale del diritto dell’Unione, sancito altresì dall’art. 4 del protocollo n. 7 della CEDU, il quale vieta, per una medesima infrazione al diritto della concorrenza, di sanzionare più di una volta un medesimo comportamento dell’impresa sul mercato attraverso i soggetti di diritto che possono esserne considerati personalmente responsabili (v., in tal senso, sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. supra al punto 52, punto 338; sentenze del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. II‑931, punti 95-99, e 13 dicembre 2006, cause riunite T‑217/03 e T‑245/03, FNCBV e a./Commissione, Racc. pag. II‑4987, punto 340).

152    Il fatto che le responsabilità personali nelle quali sono incorse varie società in ragione della partecipazione di una medesima impresa a un’infrazione non siano identiche non osta a che ad esse venga inflitta un’ammenda in solido, dal momento che la solidarietà per il pagamento dell’ammenda riguarda soltanto il periodo di infrazione durante il quale dette società formavano un’unità economica e costituivano quindi un’impresa ai sensi del diritto della concorrenza.

153    A tal riguardo, contrariamente a quanto afferma la Commissione nell’ambito dell’argomento esposto al precedente punto 121, essa non può determinare liberamente gli importi da pagare in solido. Infatti, dal principio di personalità delle pene e delle sanzioni, quale descritto al precedente punto 122, deriva che ciascuna società deve poter dedurre, dalla decisione che le impone un’ammenda da pagare in solido con una o più altre società, la quota che dovrà sopportare nei rapporti interni con i suoi condebitori in solido, una volta che sia stato effettuato il pagamento alla Commissione. A tal fine, la Commissione deve in particolare precisare i periodi durante i quali le società interessate sono (cor)responsabili dei comportamenti illeciti delle imprese partecipanti all’intesa e, eventualmente, il grado di responsabilità di dette società per tali comportamenti.

154    Pertanto, nel caso di specie, la Commissione, per fissare gli importi che tali società devono pagare in solido, doveva tenere conto delle constatazioni da essa svolte, al punto 468 della decisione impugnata, riguardo ai periodi di responsabilità comune delle diverse società appartenenti all’impresa VA Tech. Tali importi devono riflettere, nella misura del possibile, il peso delle diverse quote di responsabilità delle citate società, quali indicate al citato punto.

155    Occorre aggiungere che, al pari della nozione di «impresa», ai sensi del diritto della concorrenza, del quale essa è soltanto una conseguenza di diritto (v. precedenti punti 150 e 151), la nozione di «solidarietà nel pagamento delle ammende» è una nozione autonoma da interpretarsi con riferimento agli obiettivi e al sistema del diritto della concorrenza in cui essa rientra e, eventualmente, ai principi generali desumibili dal complesso degli ordinamenti giuridici nazionali. In particolare, sebbene la natura dell’obbligo di pagamento gravante sulle società alle quali la Commissione ha inflitto le ammende da pagare in solido, in ragione di un’infrazione al diritto comunitario della concorrenza, differisca da quella dei condebitori di un’obbligazione di diritto privato, occorre fare riferimento, in particolare, al regime giuridico dell’obbligazione solidale.

156    Pertanto, la decisione con cui la Commissione impone a diverse società il pagamento solidale di un’ammenda produce necessariamente tutti gli effetti derivanti, ipso iure, dal regime giuridico del pagamento delle ammende nel diritto della concorrenza, e ciò tanto nei rapporti tra il creditore e i condebitori solidali, quanto nei rapporti dei condebitori solidali tra loro.

157    Spetta dunque esclusivamente alla Commissione, nell’ambito dell’esercizio della sua competenza ad infliggere ammende, in virtù dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, determinare i rispettivi importi pro quota delle diverse società a cui queste ultime sono state condannate in solido, in quanto appartenenti ad una medesima impresa, e tale compito non può essere affidato ai tribunali nazionali, contrariamente a quanto suggerito dalla Commissione nel corso dell’udienza.

158    Occorre considerare che, in mancanza di un’indicazione contraria nella decisione mediante la quale la Commissione infligge, in solido, un’ammenda a più società in ragione del comportamento illecito di un’impresa, detta decisione imputa loro, in pari misura, detto comportamento (v., in tal senso, sentenza della Corte 2 ottobre 2003, causa C‑196/99 P, Aristrain/Commissione, Racc. pag. I‑11005, punti 100 e 101). Le società cui viene inflitta in solido un’ammenda e che, fatta salva l’indicazione contraria contenuta nella decisione che infligge l’ammenda, sono responsabili in egual misura della commissione dell’infrazione devono, in linea di principio, contribuire in parti uguali al pagamento dell’ammenda inflitta in ragione di tale infrazione. Di conseguenza, la società che, dopo essere stata eventualmente escussa dalla Commissione, paga l’intero importo dell’ammenda può, sulla base della stessa decisione della Commissione, esercitare l’azione di regresso nei confronti dei suoi condebitori in solido, ciascuno per la sua quota-parte. Pertanto, se è vero che la decisione che infligge un’ammenda a più società, in solido tra di loro, non consente di stabilire, a priori, quale sarà la società effettivamente chiamata a pagare l’importo dell’ammenda alla Commissione, essa non lascia tuttavia sussistere alcun dubbio sugli importi pro quota dell’ammenda da esse dovuti, di modo che ciascuna società potrà, se del caso, agire nei confronti dei suoi condebitori in solido per ottenere il rimborso delle somme eventualmente pagate in eccesso.

159    Cosicché, in mancanza di qualsiasi constatazione, nella decisione impugnata, secondo cui, nell’ambito dell’impresa VA Tech, alcune società sarebbero maggiormente responsabili rispetto ad altre della partecipazione della citata impresa all’intesa per un periodo determinato, si deve supporre che esse siano responsabili nella stessa misura e, pertanto, che la quota degli importi loro imposti in solido sia uguale.

160    Orbene, nel caso di specie, sembra che il calcolo dell’importo delle ammende individuali della SEHV e della Magrini e la determinazione degli importi che la Siemens Österreich, la KEG, la Reyrolle, la SEHV e la Magrini e la Schneider Electric devono pagare in solido, quali emergono dai punti 505, 509 e 552 della decisione impugnata, nonché il risultato esposto all’art. 2, lett. j)-l), della detta decisione, non tengano conto dei principi precedentemente enunciati e delle constatazioni di cui al punto 468 della decisione impugnata.

161    In primo luogo, la Commissione ha considerato solidalmente responsabili la Reyrolle, da un lato, e la SEHV e la Magrini, dall’altro, per un importo pari a EUR 17 550 000 sulle ammende di importo totale pari a EUR 22 050 000 che essa ha loro rispettivamente imposto [punti 509 e 552 e art. 2, lett. k) e l), sub i), della decisione impugnata].

162    Orbene, tali tre società hanno partecipato alla medesima impresa soltanto nel periodo compreso tra il 1° aprile 2002 e l’11 maggio 2004, vale a dire per un periodo di due anni e un mese. Come emerge dai punti 507 e 509 della decisione impugnata, l’importo totale dell’ammenda inflitta all’impresa VA Tech è pari a EUR 12 600 000 per il periodo compreso tra il 20 settembre 1998 e l’11 maggio 2004, vale a dire un periodo di quattro anni e quattro mesi e, quindi, superiore al doppio del periodo suindicato. Pertanto, pur considerando che le ammende inflitte a diverse società nell’ambito di un’impresa che abbia partecipato all’intesa non devono essere proporzionali alla durata dell’infrazione (v., a tal proposito, punto 181 infra), l’importo di EUR 17 550 000, per il quale le controllate SEHV e Magrini rispondono in solido con la Reyrolle, è manifestamente superiore all’importo che, sulla base delle constatazioni della Commissione nella decisione impugnata, è adeguato a sanzionare la partecipazione della SEHV e della Magrini all’intesa, quali controllate del gruppo VA Tech, tra il 1° aprile 2002 e l’11 maggio 2004.

163    In secondo luogo, dell’importo totale di EUR 22 050 000 dell’ammenda inflitta alla Reyrolle dalla Commissione, un importo di EUR 12 600 000 è sopportato solidalmente dalla Siemens Österreich e dalla KEG e un importo di EUR 17 550 000 solidalmente dalla SEHV e dalla Magrini [punti 509 e 552 e art. 2, lett. l), sub i e ii), della decisione impugnata].

164    Orbene, da un lato, la somma degli importi che la Reyrolle deve pagare in solido con altre società eccede chiaramente l’importo totale della sua ammenda. Se è vero che ciò non può determinare, come sottolineato dalla Commissione nella sua risposta ai quesiti scritti del Tribunale, l’obbligo della Reyrolle di pagare una somma superiore all’importo di EUR 22 050 000, tuttavia, una siffatta fissazione degli importi da pagare in solido non consente alle ricorrenti di dedurre dalla decisione impugnata le quote-parti che esse dovranno sopportare nei loro rapporti interni, nel caso in cui la Commissione, in contrasto con l’obbligo gravante sulla stessa, di cui al precedente punto 153, non si sia curata di specificarle. Dall’altro lato, è giocoforza constatare che, contrariamente a quanto giustamente affermato dalla Commissione al punto 468, lett. a), della decisione impugnata, alla Reyrolle non è stata inflitta una parte della sua ammenda come unica responsabile per il periodo compreso tra il 1988 e il 1998, durante il quale essa era l’unica a partecipare all’infrazione.

165    In terzo luogo, dalla tabella contenuta al punto 509, nonché dall’art. 2, lett. l), della decisione impugnata, risulta che la Siemens Österreich e la KEG non sono state considerate solidalmente responsabili di una parte dell’ammenda inflitta alla SEHV e alla Magrini, contrariamente a quanto giustamente affermato dalla Commissione al punto 468, lett. c), in fine, della decisione impugnata, per tener conto del periodo di due anni e un mese durante il quale tali società facevano parte della medesima impresa.

166    Si deve concludere che, considerando solidalmente responsabili la Reyrolle, la SEHV e la Magrini del pagamento di un’ammenda il cui importo è chiaramente superiore alla loro responsabilità comune, non considerando solidalmente responsabili la Siemens Österreich e la KEG del pagamento di una parte dell’ammenda inflitta alla SEHV e alla Magrini e non ponendo a carico soltanto della Reyrolle una parte dell’ammenda che le è stata inflitta, la Commissione ha violato il principio di personalità delle pene e delle sanzioni, quale enunciato al precedente punto 122.

167    Si deve pertanto annullare l’art. 2 della decisione impugnata nella parte in cui riguarda il calcolo dell’importo dell’ammenda da infliggere alla SEHV e alla Magrini e nella parte in cui riguarda la determinazione degli importi che le ricorrenti devono pagare in solido.

–       Sulla mancata considerazione di circostanze particolari proprie della Reyrolle, della SEHV e della Magrini in occasione dell’applicazione a queste ultime dell’importo di partenza dell’impresa VA Tech

168    La Reyrolle, la SEHV e la Magrini deducono che, in ragione di circostanze ad esse peculiari, il fatto che la Commissione abbia applicato loro l’importo di partenza fissato per l’impresa VA Tech fa sì che ad esse vengano imposte ammende di ammontare sproporzionato rispetto all’importanza del loro apporto all’intesa.

169    L’argomento dedotto dalla Reyrolle (v. precedente punto 109) è relativo al fatto che la Commissione non ha tenuto conto, nell’applicarle l’importo di partenza dell’ammenda fissato per l’impresa VA Tech, della sua limitata capacità di pregiudicare la concorrenza all’interno del mercato comune, in quanto le sue attività, nel corso della durata dell’accordo GQ, erano limitate al Regno Unito e all’Irlanda.

170    Occorre ricordare, a tal riguardo, che, nell’ambito di un’intesa di dimensioni mondiali e che comporta, oltre alla fissazione dei prezzi, anche la ripartizione dei mercati, la Commissione ben può basarsi sul fatturato mondiale realizzato con la vendita del prodotto di cui trattasi per esprimere, in termini di importi di partenza, la natura dell’infrazione, la sua reale incidenza sul mercato nonché l’estensione del mercato geografico, tenuto conto della disparità di dimensioni tra i membri dell’intesa (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 29 aprile 2004, cause riunite T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, Tokai Carbon e a./Commissione, Racc. pag. II‑1181, punti 197 e 198, e 27 settembre 2006, causa T‑329/01, Archer Daniels Midland/Commissione, Racc. pag. II‑3255, punto 87).

171    Nel caso di specie, occorre anzitutto osservare che il Regno Unito e l’Irlanda, congiuntamente, costituiscono una parte importante del mercato comune. Un pregiudizio alla concorrenza su tali mercati non può quindi essere definito secondario. Secondariamente, va considerato che l’infrazione contestata alle ricorrenti nella decisione impugnata è consistita proprio, inter alia, nella ripartizione a livello europeo dei diversi mercati nazionali tra le imprese interessate, attraverso il sistema dei «paesi d’origine». Pertanto, il fatto che la Reyrolle, conformemente a un siffatto accordo illecito, abbia limitato le sue attività nell’ambito del mercato comune ai propri mercati domestici non può essere considerato una circostanza attenuante. In terzo luogo, occorre ricordare che, secondo le constatazioni della Commissione, non contestate dalle ricorrenti, gli stessi partecipanti all’intesa erano partiti dai loro fatturati mondiali per fissare le rispettive quote in seno all’intesa, quote che si applicavano sia a livello europeo – al di fuori dei «paesi d’origine» – sia a livello mondiale. Ne consegue che altrettanto giustamente la Commissione, al fine di valutare il peso specifico delle diverse imprese coinvolte, aveva preso in considerazione il loro fatturato a livello mondiale realizzato con i progetti di GIS.

172    Ne consegue che l’argomento della Reyrolle deve essere respinto.

173    L’argomento dedotto dalla SEHV e dalla Magrini (v. precedente punto 115) è relativo al fatto che la Commissione ha stabilito l’importo di partenza applicato all’impresa Schneider con riferimento alla partecipazione detenuta nella VAS. Poiché la VA Technologie avrebbe apportato nella VAS diverse attività prive di qualsiasi nesso con l’intesa, il rapporto tra gli importi di partenza dell’ammenda applicati all’impresa VA Tech e all’impresa Schneider non corrisponderebbe al rapporto tra i fatturati realizzati con i progetti di GIS dalle controllate che la VA Technologie e la Schneider Electric hanno rispettivamente apportato nella VAS. Ne deriverebbe la fissazione di un importo di partenza troppo basso per l’impresa Schneider rispetto all’importo di partenza fissato per l’impresa VA Tech.

174    La SEHV e la Magrini affermano che le attività prive di qualsiasi nesso con i progetti di GIS, apportate dalla VA Technologie nella VAS, non potrebbero giustificare che all’impresa VA Tech venga inflitta un’ammenda maggiore rispetto a quella dell’impresa Schneider. La SEHV e la Magrini ritengono che la Commissione avrebbe dovuto effettuare la ripartizione dell’importo di partenza in funzione del fatturato realizzato con i progetti di GIS dalle vecchie controllate della VAS oppure secondo le loro quote in seno all’intesa, pari, secondo la tabella contenuta al punto 144 della decisione impugnata, al 2,79% per la Reyrolle e al 7,28% per la SEHV e la Magrini.

175    Occorre osservare, invero, a proposito dell’importo di partenza applicato all’impresa Schneider, che esso non è stato fissato, come per le altre imprese, sulla base del fatturato mondiale realizzato nel corso del 2003, probabilmente perché la Commissione riteneva che essa non partecipasse più all’intesa durante tale periodo. Come indicato al punto 489, in fine, della decisione impugnata, l’importo di partenza applicato all’impresa Schneider è stato fissato al 40% dell’importo di partenza applicato all’impresa VA Tech, dal momento che essa deteneva una partecipazione del 40% nella VAS, la quale raggruppava, a partire dal 13 marzo 2001, l’insieme delle attività in materia di GIS dei gruppi VA Tech e Schneider. L’importanza di tale partecipazione offre quindi un’idea dell’importanza relativa dei fatturati realizzati rispettivamente dalla Reyrolle, da una parte, e dalla SEHV e dalla Magrini, dall’altra, al momento della creazione della VAS.

176    L’argomento della SEHV e della Magrini deve essere respinto per tre ragioni.

177    In primo luogo, la censura così sollevata verte, in sostanza, sul fatto che la Commissione avrebbe sfavorito la VA Technologie, la KEG e la Reyrolle, da un lato, rispetto alla Schneider Electric, dall’altro, rispetto alla SEHV e alla Magrini. Orbene, la SEHV e la Magrini non hanno interesse a sollevare tale censura. Infatti, nell’ipotesi in cui il Tribunale l’accogliesse e aumentasse, di conseguenza, l’importo di partenza dell’ammenda per quanto riguarda l’impresa Schneider, ciò comporterebbe un aumento della parte dell’ammenda che è inflitta loro a titolo della loro partecipazione all’infrazione durante il periodo in cui sono appartenute all’impresa Schneider, senza peraltro ridurre l’ammenda che è inflitta loro a titolo della loro partecipazione durante il periodo in cui sono appartenute all’impresa VA Tech. La SEHV e la Magrini traggono quindi vantaggio dall’errore asseritamente commesso dalla Commissione e, pertanto, non si può ammettere che esse lo contestino dinanzi al Tribunale. Per tale ragione, il presente argomento deve essere dichiarato irricevibile.

178    In secondo luogo, ad abundantiam, non vi sono prove a sostegno dell’affermazione secondo cui la VA Technologie ha apportato nella VAS importanti attività non connesse ai progetti di GIS. Inoltre, la SEHV e la Magrini non indicano neppure di quali attività si trattasse, né quale peso relativo esse avrebbero avuto rispetto alle attività in materia di GIS. Pertanto, anche per questa ragione tale argomento deve essere respinto.

179    In terzo luogo, le quote individuali originarie nell’ambito dell’intesa, quali riportate al punto 144 della decisione impugnata e sulle quali si basano la SEHV e la Magrini, sono state successivamente modificate. Infatti, il punto 145 della decisione impugnata contiene una tabella nella quale sono indicate, per un periodo non precisato, ma successivo alla ripresa da parte dell’Alstom delle attività dell’AEG in materia di GIS nel 1996, una quota del 10,94% per l’impresa Schneider e una quota del 10,3% per la Reyrolle. Verso la fine della fase iniziale della partecipazione delle ricorrenti all’intesa, il peso della Reyrolle rispetto a quello della SEHV e della Magrini era quindi maggiore, se confrontato con le cifre indicate da queste ultime, le quali devono quindi essere dichiarate comunque erronee.

–       Sulla maggiorazione in ragione della durata dell’infrazione

180    Da un lato, la Siemens Österreich e la KEG affermano, come è stato esposto al precedente punto 111, che, rispetto alla durata delle infrazioni che sono rispettivamente ascritte loro, nel loro caso l’importo dell’ammenda inflitta è due volte maggiore di quello della Reyrolle, vale a dire EUR 242 307 per ogni mese di infrazione per la Siemens Österreich e la KEG, a fronte di EUR 124 576 per ogni mese di infrazione per la Reyrolle.

181    È necessario constatare, a tal riguardo, come ha fatto la Commissione nel controricorso della causa T‑122/07, che il diritto comunitario non impone che le ammende inflitte a diverse società nell’ambito della medesima impresa siano proporzionali alla durata della partecipazione contestata a ciascuna di tali società. Peraltro, la Siemens Österreich e la KEG non hanno invocato un tale principio, bensì, da un lato, si sono limitate ad affermare il principio secondo il quale l’ammenda inflitta alle società capogruppo considerate solidalmente responsabili dell’infrazione commessa dalle loro controllate e basata sull’influenza determinante che le prime esercitano sul comportamento commerciale delle seconde non può essere più gravosa di quella sostenuta da dette controllate, per poi criticare il fatto che l’ammenda fissata nella decisione impugnata, per ogni mese di partecipazione addebitato, nel loro caso era più elevata rispetto a quella della Reyrolle, per quanto riguarda il periodo durante il quale esse controllavano quest’ultima. Orbene, dal momento che le ammende inflitte a diverse società nell’ambito di una medesima impresa non devono essere proporzionali alla durata della partecipazione contestata a ciascuna di tali società, un siffatto confronto tra l’importo in euro, per ogni mese di partecipazione all’infrazione, applicato a due società cui vengono contestate partecipazioni di durata differente non può rivelare un trattamento disuguale.

182    Non risulta, quindi, che la prassi della Commissione consistente nel fissare le ammende in modo non strettamente proporzionale alla durata ecceda i limiti del potere discrezionale riconosciutole dalla giurisprudenza (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T‑150/89, Martinelli/Commissione, Racc. pag. II‑1165, punto 59; 11 dicembre 1996, causa T‑49/95, Van Megen Sports/Commissione, Racc. pag. II‑1799, punto 53, e 21 ottobre 1997, causa T‑229/94, Deutsche Bahn/Commissione, Racc. pag. II‑1689, punto 127).

183    Dall’altro lato, la Siemens Österreich e la KEG hanno allegato, a tal riguardo, una contraddizione tra il dispositivo della decisione impugnata e i motivi dedotti a sostegno di quest’ultima. Orbene, come altresì osservato dalla Commissione, nel controricorso della causa T‑122/07, deriva in modo implicito ma chiaro dagli orientamenti in base ai quali le ammende vengono calcolate che queste ultime non sono in alcun modo proporzionali alla durata delle infrazioni. Al contrario, il fatto che, in forza del punto 1 B, in fine, degli orientamenti, l’importo di base sia il risultato della somma dell’importo di partenza, determinato soltanto in funzione della gravità dell’infrazione, e della maggiorazione a titolo della durata implica evidentemente che l’importo per ogni mese di infrazione sarà decrescente nel tempo, poiché il peso relativo dell’importo di partenza, invariabile, in tale somma diminuirà in funzione dell’aumento della maggiorazione a titolo della durata. Poiché la Commissione ha affermato in diverse occasioni, nella decisione impugnata, di calcolare le ammende in applicazione dei suoi orientamenti, com’è del resto sua prassi costante, non può essere questione, con riferimento al carattere decrescente nel tempo dell’importo dell’ammenda per ogni mese, di contraddizione o di incoerenza tra il dispositivo della decisione impugnata e i motivi dedotti a suo sostegno.

184    Tale argomento deve pertanto essere respinto.

–       Sul limite del 10% del fatturato

185    Come è stato esposto al precedente punto 107, la Reyrolle, la SEHV e la Magrini asseriscono che la decisione impugnata non rispetta il limite del 10% del fatturato previsto dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003.

186    A tal riguardo occorre ricordare, innanzitutto, che la circostanza secondo cui più società sono solidalmente responsabili per il pagamento di un’ammenda in quanto esse costituiscono un’impresa ai sensi dell’art. 81 CE non implica, con riferimento all’applicazione del limite previsto dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, che l’obbligazione di ciascuna si limiti al 10% del fatturato da essa realizzato durante l’ultimo esercizio sociale. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, il limite del 10%, ai sensi di tale disposizione, dev’essere calcolato sulla base del fatturato complessivo di tutte le società che costituiscono l’entità economica unica che agisce in qualità di impresa ai sensi dell’art. 81 CE, poiché solo il fatturato complessivo delle società che la compongono può costituire un’indicazione delle dimensioni e del potere economico dell’impresa di cui trattasi (sentenze del Tribunale HFB e a./Commissione, cit. supra al punto 122, punti 528 e 529, e Akzo Nobel e a./Commissione, cit. supra al punto 150, punto 90).

187    Contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, la nozione di impresa ai sensi dell’art. 23, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 non è dunque diversa dalla nozione di impresa ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE. Pertanto, in caso di responsabilità solidale di più società all’interno di un gruppo che costituisce un’impresa ai sensi di tali disposizioni, non occorre neppure determinare il limite rispetto alla società con il fatturato più basso.

188    La sentenza Aristrain/Commissione, citata supra al punto 158, invocata dalle ricorrenti, non è idonea a rimettere in discussione tale considerazione. Infatti, nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, la Commissione aveva constatato la partecipazione a un’infrazione di due società appartenenti a un medesimo gruppo, ma aveva imposto un’ammenda soltanto a una di esse, specificando che tale ammenda teneva conto anche del comportamento dell’altra società. Poiché la Commissione non aveva motivato questa scelta del destinatario della decisione impugnata e, in particolare, non aveva dimostrato che la società a cui l’ammenda era stata imposta aveva disposto di un potere direttivo nei confronti dell’altra, la Corte ha parzialmente annullato la decisione impugnata per difetto di motivazione (sentenza Aristrain/Commissione, cit. supra al punto 158, punti 93-100). La Corte non si è dunque opposta, nella citata sentenza, a che a tutte le società costituenti un’impresa venga congiuntamente applicato il limite del 10% del fatturato totale di tale impresa, ma ha unicamente ricordato che la Commissione doveva dimostrare l’esistenza delle circostanze di fatto che giustificano la qualificazione di più società come unità economica.

189    Orbene, nel caso di specie, come ricordato al precedente punto 138, è pacifico che la Reyrolle, la SEHV e la Magrini formavano, alla fine dell’intesa, con la Siemens Österreich e la KEG, loro rispettive società danti causa, un’unica e medesima impresa. Pertanto, in linea di principio, la Commissione poteva adottare il fatturato totale di tale impresa come riferimento per il calcolo del limite del 10% per ciascuna delle ammende inflitte alle società che avevano partecipato alla citata impresa.

190    La Reyrolle, la SEHV e la Magrini invocano, inoltre, la giurisprudenza del Tribunale secondo la quale, in caso di rottura dell’unità economica che ha partecipato a un’infrazione tra la fine di quest’ultima e la data di adozione della decisione che sanziona tale infrazione, i singoli destinatari della decisione hanno diritto all’applicazione individuale a ciascuno di essi del limite del 10% del fatturato (sentenza 15 giugno 2005, Tokai Carbon e a./Commissione, cit. supra al punto 90, punto 390). Esse ne deducono che, in generale, il limite del 10% può essere calcolato sulla base del fatturato complessivo di un’entità economica soltanto se tale entità non ha subìto variazioni tra il momento dell’infrazione e la data di adozione della decisione della Commissione. Pertanto, secondo loro, il limite del 10% deve essere calcolato distintamente per ciascuna società anche qualora l’entità economica si sia ingrandita dopo l’infrazione.

191    Tale argomento deve essere respinto perché l’entità economica indicata come «VA Tech» nella decisione impugnata e comprendente, in particolare, la Reyrolle, la SEHV e la Magrini non si è proprio ingrandita nell’intervallo compreso tra la fine dell’intesa e la decisione impugnata. Infatti, tutte le ricorrenti ne facevano parte alla data della fine dell’intesa, l’11 maggio 2004, e ne continuavano a far parte alla data dell’adozione della decisione impugnata, il 24 gennaio 2007 – sebbene talune abbiano cambiano denominazione o perfino, nel caso della VAS, siano state assorbite da un’altra società.

192    Deve essere pertanto respinto l’argomento relativo al superamento del limite del 10% del fatturato per quanto riguarda la Reyrolle, la SEHV e la Magrini.

b)     Sulla quinta censura, relativa al fatto che la Commissione avrebbe erroneamente considerato responsabile la Reyrolle in aggiunta alla sua società capogruppo

 Argomenti delle parti

193    La Reyrolle sostiene che i suoi dipendenti non hanno più partecipato, a partire dal 2002, al sistema di coordinamento degli accordi e che essa era interessata dall’intesa soltanto in quanto «componente della VAS». Orbene, le controllate sarebbero individualmente responsabili di pratiche anticoncorrenziali soltanto nel caso di partecipazione personale. Per contro, le controllate non potrebbero essere considerate responsabili del comportamento delle loro società capogruppo. Alla ricorrente pertanto non potrebbe essere inflitta un’ammenda a titolo della seconda fase delle infrazioni, vale a dire per il periodo 2002-2004.

194    La Commissione contesta gli argomenti della Reyrolle.

 Giudizio del Tribunale

195    In primo luogo, occorre osservare che la presente censura della Reyrolle trae origine da una comprensione troppo formalistica dell’infrazione che le è stata contestata nella decisione impugnata. Infatti, la partecipazione alle riunioni dell’intesa è censurabile soltanto in quanto manifestazione esterna del fatto che i partecipanti hanno la volontà di accordarsi e che si sentono vincolati dagli accordi illeciti conclusi nell’ambito dell’intesa. Orbene, la Reyrolle non ha asserito di aver preso le distanze da tali accordi o dall’intesa in generale né di non aver osservato, nella sua condotta commerciale, le regole dell’intesa e gli accordi concreti sui progetti di GIS. Pertanto, anche supponendo che, dopo la creazione della VAS, la Reyrolle non sia più stata rappresentata dai propri dipendenti, durante le riunioni nell’ambito dell’intesa, ciò non dimostra che essa non commettesse, come persona giuridica, fatti che integrano un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE.

196    In secondo luogo, il fatto che a una società capogruppo sia imputato il comportamento della sua controllata, per aver determinato il comportamento commerciale della stessa, non comporta che detta società capogruppo debba essere considerata autore di tale comportamento, al posto della sua controllata. In altri termini, la responsabilità di una società capogruppo per il comportamento della sua controllata non esonera in nessun caso la controllata dalla propria responsabilità quale persona giuridica e la stessa continua dunque ad essere individualmente responsabile delle pratiche anticoncorrenziali a cui ha partecipato.

197    La presente censura deve essere pertanto respinta.

c)     Sulla sesta censura, relativa alla violazione del principio «ne bis in idem»

 Argomenti delle parti

198    La Siemens Österreich e la KEG sostengono che l’art. 2, lett. l), sub ii), della decisione impugnata viola il principio «ne bis in idem» in quanto può portare alla loro condanna a una duplice pena per una medesima infrazione. Dai punti 487 e 505 della decisione impugnata si evincerebbe che la Commissione avrebbe inteso infliggere un’ammenda di importo pari a EUR 22 050 000 all’impresa VA Tech. La Commissione avrebbe successivamente ripartito arbitrariamente l’importo di tale ammenda tra le varie persone giuridiche che costituivano detta impresa alla data della cessazione dell’infrazione. Orbene, tale ripartizione potrebbe portare il gruppo VA Tech e, in fin dei conti, la Siemens Österreich e la KEG, le uniche società di tale gruppo a disporre delle risorse finanziarie sufficienti, a dover versare, per la medesima infrazione, un’ammenda supplementare di importo pari a EUR 4 500 000, nell’ipotesi in cui la Schneider Electric, come la stessa avrebbe del resto affermato, rifiutasse di pagare l’importo dell’ammenda a cui è stata condannata in solido con la SEHV e la Magrini.

199    Inoltre, il comportamento illecito della SEHV e della Magrini nel periodo compreso tra il 1988 e il 2000 sarebbe doppiamente sanzionato, poiché determinerebbe sia un aumento della responsabilità della Reyrolle – dal momento che l’importo di partenza di quest’ultima tiene conto del fatturato della SEHV e della Magrini – sia la responsabilità solidale di queste ultime e della Schneider Electric.

200    La Commissione contesta gli argomenti delle parti.

 Giudizio del Tribunale

201    In primo luogo, occorre constatare che la Siemens Österreich e la KEG non hanno interesse a sollevare tale censura, poiché quest’ultima non le riguarda personalmente. Infatti, in virtù dell’art. 2, lett. l), della decisione impugnata, è inflitta loro soltanto un’ammenda di importo pari a EUR 12 600 000, in solido con la Reyrolle. Esse non sono invece considerate solidalmente responsabili del pagamento dell’ammenda inflitta alla SEHV e alla Magrini. Pertanto, nel caso in cui la SEHV e la Magrini si vedano esposte all’azione di regresso della Schneider Electric, ciò non aumenterebbe l’importo dovuto dalla Siemens Österreich e dalla KEG. Occorre aggiungere, dal momento che queste ultime affermano di essere le uniche società del gruppo VA Tech a disporre di risorse finanziarie sufficienti, che né la decisione impugnata né il diritto comunitario in generale prevedono, nell’ipotesi di mancanza di liquidità di un destinatario di una decisione che infligge un’ammenda, l’obbligo della sua società capogruppo di pagare l’ammenda al posto di tale destinatario.

202    In secondo luogo, come è stato constatato al precedente punto 167, si deve annullare l’art. 2 della decisione impugnata nelle parti in cui riguarda il calcolo dell’importo dell’ammenda da infliggere alla SEHV e alla Magrini e gli importi che devono pagare in solido le società che hanno partecipato all’impresa VA Tech. Pertanto, la presente censura formulata dalla Siemens Österreich e dalla KEG è divenuta priva di oggetto.

203    In terzo luogo, il fatto che il fatturato della SEHV e della Magrini possa essere preso in considerazione sia ai fini della determinazione dell’importo di partenza dell’ammenda della Reyrolle, compreso il periodo tra il 1988 e il 2000, durante il quale essa non era parte di una medesima impresa insieme con la SEHV e la Magrini, sia ai fini del calcolo dell’ammenda imposta a queste ultime per il medesimo periodo, è la conseguenza inevitabile del fatto che, durante il periodo in questione, dette società non facevano parte della medesima impresa, ai sensi del diritto comunitario della concorrenza. Tuttavia, ciò non costituisce una duplice sanzione per una medesima infrazione né nei confronti della Reyrolle né nei confronti dell’impresa VA Tech, poiché, per il periodo compreso tra il 1988 e il 2000, l’impresa VA Tech e l’impresa Schneider sono sanzionate separatamente.

204    Ne deriva che tale censura deve essere respinta.

d)     Sulla settima censura, relativa alla mancata riduzione dell’ammenda

 Argomenti delle parti

205    La Siemens Österreich e la KEG asseriscono che l’art. 2, lett. l), sub ii), della decisione impugnata viola le norme relative alle circostanze attenuanti, quali risultano dagli orientamenti e dalla giurisprudenza comunitaria, nonché la comunicazione sulla cooperazione. In particolare, esse sottolineano che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che esse hanno interrotto volontariamente la loro partecipazione all’infrazione a partire dal 21 gennaio 2004, prima ancora dell’intervento della Commissione, del fatto che esse hanno posto fine a ogni contatto contrario alle regole di concorrenza con gli altri membri dell’intesa al momento degli accertamenti, del ruolo passivo dell’impresa VA Tech nell’ambito dell’intesa, della loro cooperazione attiva nel corso del procedimento amministrativo e del fatto che esse hanno sempre ammesso la partecipazione dell’impresa VA Tech all’intesa tra l’ottobre 2002 e il marzo 2004.

206    La Commissione contesta gli argomenti della Siemens Österreich e della KEG.

 Giudizio del Tribunale

–       Sulle circostanze attenuanti

207    Occorre ricordare che gli orientamenti prevedono, al punto 3, la riduzione dell’importo di base per «circostanze attenuanti» quali, in particolare, il ruolo esclusivamente passivo o emulativo e l’aver posto fine alle attività illecite sin dai primi interventi della Commissione.

208    Occorre parimenti constatare che tale testo non elenca in modo tassativo le circostanze attenuanti che la Commissione sarebbe tenuta a prendere in considerazione. Di conseguenza, la Commissione conserva un certo potere discrezionale nel valutare in maniera globale l’entità di un’eventuale riduzione dell’importo delle ammende a titolo di circostanze attenuanti (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑50/00, Dalmine/Commissione, Racc. pag. II‑2395, punto 326).

209    Nella fattispecie, in primo luogo, dal momento che le ricorrenti affermano di aver volontariamente interrotto la loro partecipazione all’infrazione a partire dal 21 gennaio 2004, è sufficiente ricordare che, come si ricava dalle considerazioni svolte ai precedenti punti 77-81, la Commissione ha potuto legittimamente constatare che le ricorrenti avevano partecipato all’intesa fino all’11 maggio 2004.

210    Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’«aver posto fine alle attività illecite sin dai primi interventi della Commissione», menzionato al punto 3 degli orientamenti, la censura sollevata dalla Siemens Österreich e dalla KEG non può tantomeno essere accolta.

211    Infatti, la Commissione non può affatto essere obbligata ad accordare, nell’ambito del suo potere discrezionale, una riduzione dell’ammenda per la cessazione di un’infrazione manifesta, indipendentemente dal fatto che tale cessazione abbia avuto luogo prima o dopo i suoi interventi (sentenza 15 giugno 2005, Tokai Carbon e a./Commissione, cit. supra al punto 90, punto 292).

212    Nel caso di specie, l’infrazione di cui trattasi è stata senza dubbio un’infrazione manifesta, poiché riguardava un’intesa segreta avente ad oggetto la fissazione dei prezzi e una ripartizione dei mercati. Tale tipo di intesa è espressamente vietato dall’art. 81, n. 1, lett. a) e c), CE e costituisce un’infrazione particolarmente grave, come è stato giustamente constatato dalla Commissione al punto 479 della decisione impugnata. Erroneamente, dunque, la Siemens Österreich e la KEG addebitano alla Commissione di non aver concesso loro una riduzione dell’ammenda in ragione della cessazione della loro partecipazione a tale infrazione.

213    Sebbene la Commissione abbia considerato in passato la cessazione volontaria di un’infrazione quale circostanza attenuante, ciò non può impedirle di tener conto, in applicazione dei suoi orientamenti, del fatto che infrazioni manifeste molto gravi, benché la loro illegittimità sia stata dimostrata sin dagli inizi della politica comunitaria della concorrenza, sono ancora relativamente frequenti e, quindi, di ritenere opportuno abbandonare questa prassi generosa e smettere di premiare l’aver posto fine a tale infrazione con una riduzione dell’ammenda (sentenza 15 giugno 2005, Tokai Carbon e a./Commissione, cit. supra al punto 90, punto 294 e giurisprudenza ivi citata). In ogni caso, il Tribunale non ravvisa alcun motivo che giustifichi una riforma di tale valutazione della Commissione, anche nell’esercizio della sua competenza di merito.

214    In considerazione di quanto precede, il fatto che le società che hanno fatto parte dell’impresa VA Tech abbiano posto fine alla loro partecipazione all’infrazione a partire dal primo intervento della Commissione non può costituire una circostanza attenuante.

215    Per quanto riguarda, in terzo luogo, il «ruolo esclusivamente passivo o emulativo nella realizzazione dell’infrazione», menzionato al punto 3 degli orientamenti, l’argomentazione della Siemens Österreich e della KEG deve essere parimenti respinta.

216    Per prima cosa, la Siemens Österreich e la KEG asseriscono di non aver partecipato all’elaborazione degli accordi anticoncorrenziali. Orbene, a tal riguardo, la Commissione ha constatato, nella decisione impugnata, che la Reyrolle, la Magrini e la Schneider Electric - quest’ultima in rappresentanza dei danti causa della SEHV - avevano partecipato all’elaborazione degli accordi sottesi all’intesa e ne erano state le cofondatrici. Ciò premesso, occorre osservare che l’allegato 1 dell’accordo GQ, contenente l’elenco dei membri fondatori dell’intesa e i loro codici, contiene, in particolare, i numeri «13», «26» e «32», con riferimento ai quali la Commissione ha constatato, senza essere contraddetta dalle ricorrenti, che essi indicavano, rispettivamente, la Reyrolle, il gruppo Schneider e la Magrini. Poiché la Siemens Österreich e la KEG non hanno contestato in modo circostanziato la constatazione secondo la quale le loro controllate hanno partecipato all’elaborazione dell’accordo GQ, tale argomento deve essere respinto.

217    Per seconda cosa, la Siemens Österreich e la KEG affermano che l’impresa VA Tech sarebbe stata ingannata dagli altri membri dell’intesa, poiché sarebbe stata indotta a credere, nel dicembre 2000, che l’intesa era cessata e poiché, durante la seconda fase della sua partecipazione, gli altri membri avrebbero discusso di progetti di GIS a sua insaputa.

218    È sufficiente constatare al riguardo che il fatto che l’impresa VA Tech, la cui partecipazione all’intesa – infrazione di natura molto grave, come ricordato al precedente punto 212 – è stata sufficientemente dimostrata dalla Commissione, sia stata ingannata dagli altri partecipanti a tale intesa, che hanno cercato di ottenere in questo modo vantaggi aggiuntivi rispetto a quelli che ricavavano dalla citata intesa, non induce a ritenere meno grave il comportamento di tale impresa. Circostanze del genere non sono pertanto idonee a costituire una circostanza attenuante e, in particolare, non dimostrano il ruolo esclusivamente passivo o emulativo di detta impresa nell’ambito dell’intesa.

–       Sull’applicazione della comunicazione sulla cooperazione

219    Secondo la giurisprudenza, la riduzione dell’importo delle ammende in caso di cooperazione delle imprese partecipanti a infrazioni al diritto comunitario della concorrenza trova il suo fondamento nella considerazione secondo la quale una siffatta cooperazione facilita il compito della Commissione di accertare le infrazioni ed, eventualmente, di porvi fine (v., in tal senso, sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I‑5425, punto 399; sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑311/94, BPB de Eendracht/Commissione, Racc. pag. II‑1129, punto 325; causa T‑338/94, Finnboard/Commissione, Racc. pag. II‑1617, punto 363, e causa T‑347/94, Mayr-Melnhof/Commissione, Racc. pag. II‑1751, punto 330).

220    Come menzionato al punto 29 della comunicazione sulla cooperazione, quest’ultima ha creato aspettative legittime sulle quali fanno affidamento le imprese che intendono informare la Commissione dell’esistenza di un’intesa. Alla luce del legittimo affidamento che le imprese che intendono cooperare con la Commissione hanno potuto trarre da detta comunicazione, la Commissione è quindi tenuta a conformarvisi in sede di valutazione, nell’ambito della determinazione dell’importo dell’ammenda imposta alla Siemens Österreich e alla KEG, della cooperazione di queste ultime (v., in tal senso e par analogia, sentenza del Tribunale 15 marzo 2006, causa T‑26/02, Daiichi Pharmaceutical/Commissione, Racc. pag. II‑713, punto 147 e giurisprudenza ivi citata).

221    Nei limiti indicati dalla comunicazione sulla cooperazione, la Commissione dispone tuttavia di un ampio potere discrezionale per valutare se gli elementi di prova comunicati da un’impresa apportino o meno un valore aggiunto, ai sensi del punto 22 della citata comunicazione, e se vi sia ragione quindi di concedere una riduzione a un’impresa in forza della comunicazione stessa (v., per analogia, sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. supra al punto 219, punti 393 e 394, e sentenza del Tribunale 14 dicembre 2006, cause riunite da T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione, Racc. pag. II‑5169, punto 532). Tale valutazione costituisce oggetto di un controllo giurisdizionale ristretto.

222    Occorre osservare a tal proposito che la Siemens Österreich e la KEG non dimostrano sufficientemente che il loro contributo abbia apportato un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione, ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione. Spetta infatti alle stesse ricorrenti indicare con precisione le informazioni da esse prodotte dinanzi alla Commissione e come tali informazioni avrebbero facilitato il compito di tale istituzione di dimostrare i fatti in questione.

223    Nella fattispecie, la Siemens Österreich e la KEG fanno valere che, per quanto riguarda il periodo compreso tra l’ottobre 2002 e il marzo 2004, il gruppo VA Tech ha elaborato alcuni elenchi di progetti di GIS e di riunioni che indicano dettagliatamente le riunioni alle quali la VAS e le sue controllate hanno partecipato e i progetti di GIS effettivamente discussi. Che tali indicazioni abbiano aiutato la Commissione a produrre la prova dell’infrazione commessa dall’impresa VA Tech e da altre imprese lo si ricaverebbe dal fatto che la Commissione ha ripreso gran parte dei fatti esposti dal gruppo VA Tech, per esempio al punto 163 della decisione impugnata.

224    Orbene, la Commissione, che non nega di aver utilizzato informazioni fornite dal gruppo VA Tech, ha constatato, ai punti 539, 541 e 542 della decisione impugnata, che, nel complesso, essa era già a conoscenza di tali elementi e che quindi il gruppo VA Tech non aveva fornito elementi di prova idonei a rafforzare la sua capacità di dimostrare i fatti di cui trattasi. La Commissione ha tenuto altresì conto del fatto che il gruppo VA Tech ha negato taluni fatti che essa riteneva accertati e che esso ha rilasciato dichiarazioni contraddittorie, circostanza che non ha facilitato le conclusioni della Commissione.

225    Dalla lettura del punto 163 della decisione impugnata – l’unico passaggio della decisione impugnata per il quale la Commissione, secondo la Siemens Österreich e la KEG, si sarebbe fondata sulle informazioni prodotte dal gruppo VA Tech – si evince l’esagerazione dell’affermazione secondo la quale la Commissione avrebbe ripreso «gran parte dei fatti esposti» dal gruppo VA Tech. L’unica circostanza per la quale la Commissione ha fatto espressamente riferimento alla dichiarazione a titolo della comunicazione sulla cooperazione resa dal gruppo VA Tech è il fatto che più lotti di progetti di GIS in Europa e al di fuori della stessa sono stati oggetto di discussioni tra l’ottobre 2002 e il febbraio 2004. Anche a supporre fondata l’affermazione delle ricorrenti secondo la quale è grazie a loro che la Commissione avrebbe avuto accesso per la prima volta alla distinzione fatta, a partire dal 2002, tra i lotti europei, denominati «EP», e gli altri lotti, denominati «P», il valore aggiunto di tale informazione non potrebbe essere definito significativo, ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione.

226    La Siemens Österreich e la KEG non hanno indicato in quale misura gli elementi contestati dalla Commissione avrebbero potenziato la capacità di quest’ultima di comprovare i fatti in questione, né hanno individuato altri elementi, da esse prodotti dinanzi alla Commissione, che avrebbero potenziato detta capacità.

227    Ne deriva che, tenuto conto del potere discrezionale riconosciuto alla Commissione, in virtù della giurisprudenza citata al precedente punto 221, non può addebitarsi alla detta istituzione di essersi illegittimamente rifiutata di concedere alla Siemens Österreich e alla KEG una riduzione dell’ammenda che è stata loro inflitta.

228    Di conseguenza, tale censura deve essere respinta.

B –  Sul secondo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali e, più specificamente, del diritto delle ricorrenti di esaminare il testimone a carico, scaturente dall’art. 6, n. 3, lett. d), della CEDU e dal diritto a un equo processo

 Argomenti delle parti

229    Le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che la Commissione ha violato il loro diritto di esaminare il testimone a carico, quale compreso tra le garanzie procedurali derivanti dall’art. 6, n. 3, lett. d), della CEDU e dal diritto a un equo processo. Infatti, per constatare che l’impresa VA Tech aveva ripreso la sua partecipazione all’infrazione, tramite la VAS, a partire dal 1° aprile 2002, la Commissione si sarebbe avvalsa delle dichiarazioni del sig. M., testimone principale dell’ABB, senza prima rispettare il loro diritto di esaminare o far esaminare tale testimone a carico. Tale garanzia procedurale sarebbe tanto più importante in quanto il testimone in questione avrebbe, nel caso di specie, un interesse soggettivo a che le ricorrenti siano sanzionate pesantemente, dal momento che la stessa impresa concorrente da esso rappresentata era esonerata dal pagamento della propria ammenda in applicazione della comunicazione sulla cooperazione e che l’art. 19 del regolamento n. 1/2003 non lo obbligherebbe, in ogni caso, a dire la verità.

230    Le ricorrenti sottolineano che tali principi sono applicabili alla procedura dinanzi alla Commissione in materia di intese pur non trattandosi di un procedimento penale dinanzi ad un giudice, essendo riconosciuta la natura giuridica delle ammende ai sensi dell’art. 23 del regolamento n. 1/2003 quali pena in senso lato. In ogni caso, il procedimento dinanzi al Tribunale non potrebbe sanare tale irregolarità attraverso l’audizione di detto testimone.

231    La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti.

 Giudizio del Tribunale

232    Secondo una giurisprudenza costante, i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto, dei quali il giudice comunitario garantisce l’osservanza (parere della Corte 28 marzo 1996, 2/94, Racc. pag. I‑1759, punto 33, e sentenza della Corte 29 maggio 1997, causa C‑299/95, Kremzow, Racc. pag. I‑2629, punto 14). A tal fine la Corte e il Tribunale si ispirano alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo cui gli Stati membri hanno cooperato e aderito. La CEDU riveste, a questo proposito, un significato particolare (sentenze della Corte 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 18, e Kremzow, cit., punto 14). Peraltro, ai sensi dell’art. 6, n. 2, UE, l’Unione rispetta i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

233    Di conseguenza, occorre valutare se, alla luce di tali considerazioni, la Commissione abbia violato il principio fondamentale del diritto comunitario che impone il rispetto dei diritti della difesa (sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commissione, Racc. pag. 3461, punto 7), non offrendo alle ricorrenti la possibilità di esaminare direttamente il testimone M.

234    A tal riguardo occorre osservare che, secondo una giurisprudenza costante, il suddetto principio esige che le imprese e le associazioni di imprese interessate da un’indagine della Commissione in materia di concorrenza siano messe in grado, sin dalla fase amministrativa, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti, degli addebiti e delle circostanze allegati dalla Commissione (v. sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑314/01, Avebe/Commissione, Racc. pag. II‑3085, punto 49 e giurisprudenza ivi citata). Tale principio non esige invece che sia data a tali imprese l’occasione di controinterrogare esse stesse, nell’ambito del procedimento amministrativo, i testimoni sentiti dalla Commissione (v., in tal senso, sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. supra al punto 52, punto 200).

235    Si deve pertanto respingere il secondo motivo sollevato dalle ricorrenti.

II –  Sulle domande di riforma

236    Come emerge dai precedenti punti 65-72, l’art. 1 della decisione impugnata deve essere annullato nella parte in cui constata che le ricorrenti hanno partecipato a un’infrazione all’art. 81 CE e all’art. 53 dell’accordo SEE nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2002. Per tutte le ricorrenti deriva da ciò una diminuzione della durata dell’infrazione di tre mesi rispetto alla durata constatata nella decisione impugnata.

237    Inoltre, come emerge dai precedenti punti 137-167, l’art. 2 della decisione impugnata deve essere annullato nelle parti in cui riguarda il calcolo dell’importo dell’ammenda da infliggere alla SEHV e alla Magrini e la determinazione degli importi che le ricorrenti devono pagare in solido.

238    A tal riguardo occorre ricordare che, qualora dall’esame dei motivi sollevati da un’impresa avverso la legittimità di una decisione della Commissione che le ha inflitto un’ammenda per violazione delle regole comunitarie in materia di concorrenza emerga un illecito, il Tribunale deve verificare se, esercitando la propria competenza anche di merito, esso debba riformare la decisione impugnata (sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑59/02, Archer Daniels Midland/Commissione, Racc. pag. II‑3627, punto 443).

239    Le ricorrenti hanno chiesto al Tribunale la riduzione dell’importo delle ammende che sono state loro inflitte a un importo non superiore a EUR 1 980 000 per la Siemens Österreich e la KEG, a EUR 1 100 000 per la Reyrolle e la Magrini nonché a EUR 2 750 000 per la SEHV.

A –  Sulle ammende inflitte alla SEHV e alla Magrini

240    Il Tribunale ritiene che si debba riformare la decisione impugnata nella parte relativa al calcolo dell’importo delle ammende inflitte alla SEHV e alla Magrini e nella parte relativa alla determinazione degli importi che le stesse e le altre società con le quali hanno costituito un’impresa ai sensi del diritto comunitario della concorrenza, nel corso della durata della loro partecipazione all’intesa, devono pagare in solido.

241    Sia la Commissione che le ricorrenti hanno affermato, nelle loro memorie e/o in udienza, che, nel caso di specie, sussistevano diverse possibilità per calcolare gli importi delle ammende. A tal riguardo occorre tenere conto di diverse considerazioni. In primo luogo, la responsabilità in cui incorre una società, in ragione della sua partecipazione a un’infrazione, dovrebbe tradursi in linea di principio in un’ammenda unica, calcolata con riferimento a tutti i periodi durante i quali essa ha partecipato all’infrazione. In secondo luogo, le ammende delle diverse società che hanno fatto parte di una medesima impresa nel corso della durata dell’infrazione dovrebbero essere calcolate in funzione della potenza economica di tale impresa durante l’ultimo anno completo della sua partecipazione all’infrazione, al fine di garantire il carattere sufficientemente deterrente dell’ammenda. In terzo luogo, qualora però, come nel caso di specie, talune società abbiano successivamente fatto parte di due imprese differenti cui vengano inoltre attribuiti importi di partenza differenti per le loro ammende, si deve infliggere a tali società un’ammenda composta da due importi distinti per ciascuno dei periodi corrispondenti alla loro appartenenza a tali due imprese, al fine di poter adeguatamente fissare gli importi che le società alle quali l’infrazione può essere imputata devono pagare in solido.

242    Di conseguenza, si deve fissare, per la SEHV e la Magrini, un’ammenda composta da due importi distinti per ciascuno dei periodi dell’infrazione durante i quali esse erano controllate rispettivamente dalla Schneider Electric e dalla VA Technologie.

243    Per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1° luglio 2002 e l’11 maggio 2004, nel corso del quale la SEHV e la Magrini erano controllate dalla VA Technologie, la Commissione ha fissato, nella decisione impugnata, un importo di partenza di EUR 9 000 000 per l’ammenda dell’impresa VA Tech. Come emerge dai precedenti punti 122-136 e 203, gli argomenti delle ricorrenti non consentono di rimettere in discussione tale importo.

244    Dal punto 492 della decisione impugnata emerge che, in ragione della durata dell’infrazione, la Commissione, conformemente agli orientamenti, ha maggiorato gli importi di partenza delle ammende del 10% per anno completo di infrazione e del 5% per ogni per ogni ulteriore periodo pari o superiore a sei mesi, ma inferiore a un anno. L’importo di partenza di EUR 9 000 000 dell’ammenda dell’impresa VA Tech deve dunque essere maggiorato del 15% per tener conto della durata di un anno e dieci mesi del periodo compreso tra il 1° luglio 2002 e l’11 maggio 2004, il che determina un importo di base pari a EUR 10 350 000 (9 000 000 + 1 350 000) per l’ammenda dell’impresa VA Tech il quale, in assenza di circostanze aggravanti o attenuanti, corrisponde all’importo dell’ammenda.

245    Tale ammenda deve essere pagata in solido dalla Reyrolle, dalla Siemens Österreich e dalla KEG, dalla SEHV e dalla Magrini che formavano, durante tale periodo, un’impresa ai sensi del diritto comunitario della concorrenza. Conformemente alle considerazioni effettuate ai precedenti punti 158 e 159, nei rapporti interni tra i condebitori solidali ciascuno di loro sopporterà un quinto dell’importo di EUR 10 350 000.

246    Per quanto riguarda l’ammenda per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il 13 dicembre 2000, durante il quale la SEHV e la Magrini facevano parte del gruppo Schneider, la Commissione ha fissato, nella decisione impugnata, un importo di partenza di EUR 3 600 000 per l’impresa Schneider. Come constatato ai precedenti punti 176-179, gli argomenti della SEHV e della Magrini non consentono di rimettere in discussione tale importo. Conformemente agli orientamenti, tale importo di partenza dell’ammenda deve essere maggiorato del 125% per tener conto della durata di dodici anni e sette mesi di tale periodo, il che determina un importo di base pari a EUR  8 100 000 (3 600 000 + 4 500 000) per l’impresa Schneider il quale, in assenza di circostanze aggravanti o attenuanti, corrisponde all’importo dell’ammenda.

247    Tale ammenda deve essere pagata in solido dalla Schneider Electric, dalla SEHV e dalla Magrini che formavano, durante tale periodo, un’impresa ai sensi del diritto comunitario della concorrenza. Conformemente al principio illustrato al precedente punto 158, nei rapporti interni tra i condebitori solidali ciascuno di loro sopporterà un terzo dell’importo di EUR 8 100 000.

248    A tal proposito, in primo luogo, occorre precisare che l’importo totale dell’ammenda inflitta alla Schneider Electric resta invariato rispetto a quello fissato nella decisione impugnata. Inoltre, la ripartizione degli importi da pagare in solido, a titolo di tale ammenda, rispetto a quella accolta nella decisione impugnata favorisce la Schneider Electric. In tali circostanze, il fatto che la Schneider Electric non sia stata ascoltata non osta a una riforma della decisione impugnata come indicata al punto precedente.

249    In secondo luogo, il Tribunale non ritiene opportuno seguire il ragionamento proposto dalla Commissione per giustificare la sua scelta, nella decisione impugnata, di far sopportare alla SEHV e alla Magrini solo la parte dell’ammenda dell’impresa Schneider corrispondente alla maggiorazione in ragione della durata dell’infrazione.

250    Infatti, la condanna della Schneider Electric al pagamento di un importo al quale la SEHV e la Magrini non sarebbero tenute presupporrebbe la formulazione da parte della Commissione di un ulteriore addebito che esuli dalla partecipazione delle sue (vecchie) controllate SEHV e Magrini, ovvero che sia relativo a un periodo più lungo.

251    Orbene, nella decisione impugnata non compare un tale ulteriore addebito. È vero che la Commissione ha affermato, al punto 29 della controreplica nella causa T‑124/07, che «in linea di principio è legittimo infliggere alla Schneider [Electric] un’ammenda individuale per il suo comportamento individuale». Tuttavia, essa non ha indicato nella decisione impugnata o nelle sue memorie dinanzi al Tribunale in che cosa consisterebbe tale comportamento individuale della Schneider Electric e in quale misura un siffatto comportamento differirebbe da quello per il quale è stata considerata responsabile per la partecipazione all’intesa delle sue (vecchie) controllate. Peraltro, la stessa Commissione ha indicato, nella sua risposta ai quesiti scritti del Tribunale, che tale menzione di un «comportamento individuale» non deve essere intesa nel senso che essa contestava alla Schneider Electric comportamenti ulteriori rispetto ai fatti addebitati alla SEHV e alla Magrini. Infine, la Commissione ha indicato, al punto 423 della decisione impugnata, senza riserva alcuna, che essa intendeva considerare responsabili in solido la Schneider Electric, la SEHV e la Magrini per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e il 13 dicembre 2000.

252    Ne consegue che la Schneider Electric, da un lato, quale società capogruppo, nonché la SEHV e la Magrini, dall’altro, quali società controllate, avendo formato insieme l’impresa Schneider, devono essere considerate in linea di principio responsabili per lo stesso importo, con la sola riserva dell’esistenza di circostanze aggravanti o attenuanti presenti solo per una società e non per le altre. È pacifico che siffatte circostanze non sussistono, nel caso di specie, né con riferimento alla Schneider Electric né con riferimento alla SEHV e alla Magrini.

253    Nella sua risposta ai quesiti scritti del Tribunale, la Commissione ha altresì indicato che essa aveva limitato la responsabilità solidale della Schneider Electric e delle sue vecchie controllate alla parte dell’importo dell’ammenda corrispondente alla maggiorazione in ragione della durata dell’infrazione, per evitare che la SEHV e la Magrini, poiché il loro fatturato è stato preso in considerazione ai fini del calcolo dell’importo di partenza dell’ammenda tanto per l’impresa VA Tech quanto per l’impresa Schneider, debbano pagare due volte un importo di partenza. Infatti, l’importo dell’ammenda che è stata inflitta alla SEHV e alla Magrini, vale a dire EUR 22 050 000, comprenderebbe già un importo di partenza di EUR 9 000 000, che tiene conto, tra l’altro, del loro fatturato. Sarebbe dunque iniquo far pagare loro in solido, in aggiunta, l’importo di partenza dell’ammenda dell’impresa Schneider, vale a dire EUR 3 600 000, basato sul medesimo fatturato.

254    Il Tribunale considera che, poiché l’art. 2 della decisione impugnata è annullato nella parte che riguarda il calcolo dell’importo delle ammende da infliggere alla SEHV e alla Magrini, non occorre esaminare la congruità del ragionamento proposto dalla Commissione. Infatti, tale ragionamento riguarda le ammende inflitte nella decisione impugnata, caratterizzate da un approccio secondo il quale l’importo dell’ammenda della SEHV e della Magrini doveva essere calcolato sulla base di un importo di partenza unico per tutta la durata della loro partecipazione all’intesa, senza tener conto del fatto che tali due società hanno successivamente fatto parte di due imprese diverse. Orbene, come riformata dal Tribunale, l’ammenda della SEHV e della Magrini è il risultato di un calcolo separato per ciascuno dei periodi durante i quali esse appartenevano all’impresa Schneider e all’impresa VA Tech. In questo modo, gli importi di partenza delle ammende non sono inflitti due volte per un medesimo periodo.

255    Peraltro, l’importo di partenza di un’ammenda costituisce soltanto un dato di calcolo nell’algoritmo applicato per la determinazione dell’importo di base dell’ammenda applicabile a un’impresa, ma non costituisce a sua volta una componente separabile dell’ammenda. Al contrario, l’importo di base dell’ammenda deve essere considerato come un importo indivisibile, tenuto conto della responsabilità collettiva gravante sulle differenti società che compongono l’impresa interessata, di modo che l’importo di partenza di tale ammenda non può ricevere, con riferimento alla responsabilità solidale, un trattamento diverso rispetto a quello della maggiorazione in ragione della durata dell’infrazione – a differenza dei moltiplicatori applicati al fine di tener conto delle circostanze aggravanti o attenuanti, che incidono solo sulle ammende delle società per le quali tale circostanze sono realizzate o alle quali possono essere imputate (v. precedente punto 252).

256    Pertanto, la SEHV, la Magrini e la Schneider Electric sono tenute a pagare in solido l’ammenda di EUR 8 100 000 che è stata loro inflitta in ragione della loro partecipazione all’intesa nel periodo precedente al 13 marzo 2001, durante il quale esse facevano parte di una medesima impresa.

257    Alla SEHV e alla Magrini è inflitta quindi un’ammenda complessiva pari a EUR 18 450 000.

B –  Sulle ammende inflitte alla Reyrolle, alla Siemens Österreich e alla KEG

258    Il Tribunale ritiene che si debba riformare la decisione impugnata nella parte relativa al calcolo dell’importo delle ammende inflitte alla Siemens Österreich, alla KEG e alla Reyrolle e nella parte relativa alla determinazione degli importi che le stesse e le altre società con le quali, nel corso della durata della loro partecipazione all’intesa, hanno costituito un’impresa ai sensi del diritto comunitario della concorrenza devono pagare in solido.

259    Come risulta dai punti 506 e 507 della decisione impugnata, la Commissione ha considerato, da un lato, la Reyrolle responsabile di un’infrazione della durata di quattordici anni e nove mesi e, dall’altro, la Siemens Österreich e la KEG responsabili di un’infrazione della durata di quattro anni e quattro mesi.

260    Poiché, come emerge dal precedente punto 72, l’art. 1 della decisione impugnata deve essere annullato nella parte in cui la Commissione vi ha constatato un’infrazione delle ricorrenti per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2002, la durata dell’infrazione che viene loro ascritta deve essere diminuita di tre mesi, il che la porta a quattordici anni e sei mesi per la Reyrolle e a quattro anni e un mese per la Siemens Österreich e la KEG.

261    Orbene, gli orientamenti prevedono una maggiorazione del 10% per anno completo di infrazione e del 5% per ogni ulteriore periodo pari o superiore a sei mesi, ma inferiore a un anno. Pertanto, la diminuzione della durata dell’infrazione di tre mesi per la Reyrolle, la Siemens Österreich e la KEG non comporta una diminuzione della maggiorazione a titolo della durata che è loro applicata. Tale maggiorazione resterà dunque del 145% per la Reyrolle e del 40% per la Siemens Österreich e la KEG. Ne deriva che gli importi di base delle loro ammende – che, in assenza di circostanze aggravanti o attenuanti, corrispondono agli importi delle loro ammende – restano invariati con, rispettivamente, EUR 22 050 000 e EUR 12 600 000.

262    Conformemente alle constatazioni fatte dalla Commissione al punto 468 della decisione impugnata e tenuto conto sia della riduzione di tre mesi della durata dell’infrazione per tutte le ricorrenti sia del calcolo dell’importo dell’ammenda della SEHV e della Magrini di cui al precedente punto 244, dell’ammenda di EUR 22 050 000 inflitta alla Reyrolle, un primo importo di EUR 10 350 000 deve essere pagato in solido dalla Siemens Österreich, dalla KEG, dalla SEHV e dalla Magrini. Come indicato al precedente punto 245, nei rapporti interni tra i condebitori solidali ciascuno di loro dovrà sopportare un quinto dell’importo di EUR 10 350 000.

263    Inoltre, dell’ammenda di EUR 22 050 000 inflitta alla Reyrolle, un secondo importo di EUR 2 250 000 deve essere pagato in solido dalla Siemens Österreich e dalla KEG. In linea con le considerazioni di cui ai precedenti punti 158 e 159, nei rapporti interni tra i condebitori solidali ciascuno di loro dovrà sopportare un terzo di tale importo.

264    Infine, dell’ammenda di importo pari a EUR 22 050 000 inflitta alla Reyrolle, quest’ultima sopporterà da sola un importo di EUR 9 450 000.

265    Quanto al resto, si devono respingere le domande di riforma della decisione impugnata.

 Sulle spese

266    Ai sensi dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

267    Poiché nella causa T‑122/07 il ricorso è stato parzialmente accolto, sarà fatta un’equa ponderazione delle circostanze della causa decidendo che la Commissione sopporterà un decimo delle spese della Siemens Österreich e della KEG e un decimo delle proprie spese. La Siemens Österreich e la KEG sopporteranno nove decimi delle proprie spese e nove decimi delle spese sostenute dalla Commissione.

268    Poiché nella causa T‑123/07 il ricorso è stato parzialmente accolto, sarà fatta un’equa ponderazione delle circostanze della causa decidendo che la Commissione sopporterà un decimo delle spese della Reyrolle e un decimo delle proprie spese. La Reyrolle sopporterà nove decimi delle proprie spese e nove decimi delle spese sostenute dalla Commissione.

269    Poiché nella causa T‑124/07 il ricorso è stato parzialmente accolto, sarà fatta un’equa ponderazione delle circostanze della causa decidendo che la Commissione sopporterà un quinto delle spese della SEHV e della Magrini e un quinto delle proprie spese. La SEHV e la Magrini sopporteranno quattro quinti delle proprie spese e quattro quinti delle spese sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      L’art. 1, lett. m), p), q), r) e t), della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C (2006) 6762 def., relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.899 – Apparecchiature di comando con isolamento in gas), è annullato nella parte in cui la Commissione ha constatato un’infrazione, da parte della Siemens AG Österreich, della VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, della Siemens Transmission & Distribution Ltd, della Siemens Transmission & Distribution SA e della Nuova Magrini Galileo SpA, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2002.

2)      L’art. 2, lett. j), k) e l), della decisione C (2006) 6762 def. è annullato.

3)      Per le infrazioni constatate all’art. 1, lett. m), p), q), r) e t), della decisione C (2006) 6762 def. sono inflitte le seguenti ammende:

–        alla Siemens Transmission & Distribution SA e alla Nuova Magrini Galileo, in solido con la Schneider Electric SA: EUR 8 100 000;

–        alla Siemens Transmission & Distribution Ltd, in solido con la Siemens AG Österreich, la VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, la Siemens Transmission & Distribution SA e la Nuova Magrini Galileo: EUR 10 350 000;

–        alla Siemens Transmission & Distribution Ltd, in solido con la Siemens AG Österreich e la VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG: EUR 2 250 000;

–        alla Siemens Transmission & Distribution Ltd: EUR 9 450 000.

4)      Quanto al resto, i ricorsi sono respinti.

5)      Nella causa T‑122/07, la Commissione europea sopporterà un decimo delle spese sostenute dalla Siemens AG Österreich e dalla VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG e un decimo delle proprie spese. La Siemens AG Österreich e la VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG sopporteranno nove decimi delle proprie spese e nove decimi delle spese sostenute dalla Commissione.

6)      Nella causa T‑123/07, la Commissione sopporterà un decimo delle spese sostenute dalla Siemens Transmission & Distribution Ltd e un decimo delle proprie spese. La Siemens Transmission & Distribution Ltd sopporterà nove decimi delle proprie spese e nove decimi delle spese sostenute dalla Commissione.

7)      Nella causa T‑124/07, la Commissione sopporterà un quinto delle spese sostenute dalla Siemens Transmission & Distribution SA e dalla Nuova Magrini Galileo e un quinto delle proprie spese. La Siemens Transmission & Distribution SA e la Nuova Magrini Galileo sopporteranno quattro quinti delle proprie spese e quattro quinti delle spese sostenute dalla Commissione.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 marzo 2011.

Firme

Indice


Fatti

I –  Le ricorrenti e il gruppo VA Tech

II –  Le GIS e la fase precontenziosa del procedimento

III –  La decisione impugnata

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

I –  Sulle domande di annullamento

A –  Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 81 CE, dell’art. 53, n. 1, dell’accordo SEE e di alcune disposizioni del regolamento n. 1/2003

1.  Sul capo relativo alla mancata prova dell’asserita infrazione

a)  Argomenti delle parti

b)  Giudizio del Tribunale

2.  Sul capo relativo ad errori di valutazione della durata dell’asserita infrazione

a)  Sulla data dell’interruzione della partecipazione delle ricorrenti all’infrazione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

b)  Sulla data in cui l’impresa VA Tech ha ripreso la sua partecipazione all’infrazione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

c)  Sulla data della fine dell’infrazione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

3.  Sul capo relativo alla prescrizione dell’asserita infrazione per il periodo precedente al 16 luglio 1998

a)  Argomenti delle parti

b)  Giudizio del Tribunale

4.  Sul capo relativo all’importo eccessivo delle ammende inflitte

a)  Sulle prime quattro censure, relative, in sostanza, a un’erronea applicazione, da parte della Commissione, della nozione di impresa ai sensi del diritto comunitario della concorrenza

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

–  Sul principio di personalità delle pene e delle sanzioni

–  Sulle diverse società alle quali può essere imputato il comportamento delle imprese partecipanti all’intesa e sull’applicazione delle norme in materia di pagamento in solido delle ammende

–  Sulla mancata presa in considerazione di circostanze particolari proprie della Reyrolle, della SEHV e della Magrini in occasione dell’applicazione a queste ultime dell’importo di partenza dell’impresa VA Tech

–  Sulla maggiorazione in ragione della durata dell’infrazione

–  Sul limite del 10% del fatturato

b)  Sulla quinta censura, relativa al fatto che la Commissione avrebbe erroneamente considerato responsabile la Reyrolle in aggiunta alla sua società capogruppo

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

c)  Sulla sesta censura, relativa alla violazione del principio «ne bis in idem»

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

d)  Sulla settima censura, relativa all’assenza di riduzione dell’ammenda

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

–  Sulle circostanze attenuanti

–  Sull’applicazione della comunicazione sulla cooperazione

B –  Sul secondo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali e, più specificamente, del diritto delle ricorrenti di esaminare il testimone a carico, scaturente dall’art. 6, n. 3, lett. d), della CEDU e dal diritto a un equo processo

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

II –  Sulle domande di riforma

A –  Sulle ammende inflitte alla SEHV e alla Magrini

B –  Sulle ammende inflitte alla Reyrolle, alla Siemens Österreich e alla KEG

Sulle spese


* Lingua processuale: il tedesco.