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Sentenza del Tribunale 3 marzo 2011 - Siemens Österreich e a. / Commissione

(Cause riunite da T-122/07 a T-124/07)1

("Concorrenza - Intese - Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas - Decisione che accerta un'infrazione all'art. 81 CE e all'art. 53 dell'accordo SEE - Ripartizione del mercato - Effetti all'interno del mercato comune - Nozione di infrazione continuata - Durata dell'infrazione - Prescrizione - Ammende - Proporzionalità - Limite del 10% del fatturato - Responsabilità solidale per il pagamento dell'ammenda - Circostanze attenuanti - Cooperazione - Diritti della difesa")

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Siemens AG Österreich (Vienna, Austria) (causa T-122/07); VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG (Vienna) (causa T-122/07); Siemens Transmission & Distribution Ltd (Manchester, Regno Unito) (causa T-123/07); Siemens Transmission & Distribution SA (Grenoble, Francia) (causa T-124/07); e Nuova Magrini Galileo SpA (Bergamo) (causa T-124/07) (rappresentanti: avv.ti H. Wollmann e F. Urlesberger)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Arbault e O. Weber, successivamente X. Lewis e A. Antoniadis, e infine A. Antoniadis e R. Sauer, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C (2006) 6762 def., relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F/38.899 - Apparecchiature di comando con isolamento in gas), nonché, in subordine, una domanda di riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti

Dispositivo

L'art. 1, lett. m), p), q), r) e t), della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C (2006) 6762 def., relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F/38.899 - Apparecchiature di comando con isolamento in gas), è annullato nella parte in cui la Commissione ha constatato un'infrazione, da parte della Siemens AG Österreich, della VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, della Siemens Transmission & Distribution Ltd, della Siemens Transmission & Distribution SA e della Nuova Magrini Galileo SpA, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2002.

L'art. 2, lett. j), k) e l), della decisione C (2006) 6762 def. è annullato.

Per le infrazioni constatate all'art. 1, lett. m), p), q), r) e t), della decisione C (2006) 6762 def., sono inflitte le seguenti ammende:

alla Siemens Transmission & Distribution SA e alla Nuova Magrini Galileo, in solido con la Schneider Electric SA: EUR 8 100 000;

alla Siemens Transmission & Distribution Ltd, in solido con la Siemens AG Österreich, la VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, la Siemens Transmission & Distribution SA e la Nuova Magrini Galileo: EUR 10 350 000;

alla Siemens Transmission & Distribution Ltd, in solido con la Siemens AG Österreich e la VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG: EUR 2 250 000;

alla Siemens Transmission & Distribution Ltd: EUR 9 450 000.

Quanto al resto, i ricorsi sono respinti.

Nella causa T-122/07, la Commissione europea sopporterà un decimo delle spese sostenute dalla Siemens AG Österreich e dalla VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG e un decimo delle proprie spese. La Siemens AG Österreich e la VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG sopporteranno nove decimi delle proprie spese e nove decimi delle spese sostenute dalla Commissione.

Nella causa T-123/07, la Commissione sopporterà un decimo delle spese sostenute dalla Siemens Transmission & Distribution Ltd e un decimo delle proprie spese. La Siemens Transmission & Distribution Ltd sopporterà nove decimi delle proprie spese e nove decimi delle spese sostenute dalla Commissione.

Nella causa T-124/07, la Commissione sopporterà un quinto delle spese sostenute dalla Siemens Transmission & Distribution SA e dalla Nuova Magrini Galileo e un quinto delle proprie spese. La Siemens Transmission & Distribution SA e la Nuova Magrini Galileo sopporteranno quattro quinti delle proprie spese e quattro quinti delle spese sostenute dalla Commissione.

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1 - GU C 140 del 23.6.2007.