Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Ustavno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 28 gennaio 2021 – Banka Slovenije / Državni zbor Republike Slovenije

(Causa C-45/21)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Ustavno sodišče Republike Slovenije

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Banka Slovenije

Altra parte nel procedimento: Državni zbor Republike Slovenije

Questioni pregiudiziali

a)    Se l’articolo 123 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’articolo 21 del Protocollo n. 4 debbano essere interpretati nel senso che essi vietano che una banca centrale nazionale membro del Sistema europeo di banche centrali abbia una responsabilità risarcitoria, da soddisfare con risorse proprie, nei confronti degli ex titolari di strumenti finanziari cancellati, la cancellazione dei quali sia stata da essa decisa nell’esercizio della propria competenza, conferitale dalla legge, ad adottare misure straordinarie nellʼinteresse pubblico al fine di prevenire minacce alla stabilità del sistema finanziario, nel caso in cui, nell’ambito di successivi procedimenti giurisdizionali, risulti che, nel quadro di tale cancellazione di strumenti finanziari, non è stato rispettato il principio secondo cui nessun titolare di uno strumento finanziario deve trovarsi, a causa di una misura straordinaria, in una situazione peggiore di quella in cui egli si sarebbe trovato se tale misura non fosse venuta in essere, là dove, in tale contesto, la banca centrale nazionale sia responsabile: (1) per il danno che sarebbe stato possibile prevedere sulla base dei fatti e delle circostanze quali si presentavano al tempo della decisione della banca centrale e di cui quest’ultima era consapevole o avrebbe dovuto essere consapevole, e (2) per il danno che sia conseguenza del comportamento di persone, le quali abbiano agito nell’esercizio di tali competenze della banca centrale su incarico di quest’ultima, e che però in tale contesto, considerati i fatti e le circostanze di cui esse avevano conoscenza o avrebbero dovuto avere conoscenza in conformità ai poteri ricevuti, non abbiano agito con la diligenza di una persona esperta e avveduta.

b)    Se l’articolo 123 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’articolo 21 del Protocollo n. 4 debbano essere interpretati nel senso che essi vietano che una banca centrale nazionale membro del Sistema europeo di banche centrali versi, con risorse proprie, speciali compensazioni monetarie ad una parte degli ex titolari di strumenti finanziari cancellati (secondo il criterio della situazione patrimoniale) a causa di cancellazioni di strumenti che siano state decise dalla banca suddetta nell’esercizio della propria competenza, conferitale per legge, ad adottare misure straordinarie nell’interesse pubblico al fine di prevenire minacce alla stabilità del sistema finanziario, là dove in tale contesto per la legittimazione a ricevere la compensazione sia sufficiente che lo strumento finanziario sia stato cancellato, senza che rilevi la questione se sia stato violato o no il principio secondo cui nessun titolare di uno strumento finanziario deve trovarsi, a causa di una misura straordinaria, in una situazione peggiore di quella in cui egli si sarebbe trovato se tale misura non fosse venuta in essere.

c)    Se l’articolo 130 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’articolo 7 del Protocollo n. 4 sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che ad una banca centrale nazionale venga imposto di pagare dei risarcimenti per il danno sorto quale conseguenza dell’esercizio delle sue competenze di legge, per un ammontare tale da poter pregiudicare la capacità della banca suddetta di assolvere efficacemente i propri compiti. Se, al riguardo, per concludere che è stato violato il principio dell’indipendenza finanziaria della banca centrale nazionale, assumano rilievo i presupposti di legge in presenza dei quali viene addossata la suddetta responsabilità.

d)    Se gli articoli da 53 a 62 della direttiva 2013/36/UE 1 ovvero gli articoli da 44 a 52 della direttiva 2006/48/CE 2 , i quali tutelano la riservatezza delle informazioni riservate ricevute o venute in essere nell’ambito della vigilanza prudenziale sulle banche, debbano essere interpretati nel senso che queste due direttive tutelano anche la riservatezza delle informazioni che siano state ricevute o siano venute in essere nell’ambito dell’attuazione di misure che erano destinate al salvataggio di banche al fine di garantire la stabilità del sistema finanziario, nel momento in cui i rischi per la solvibilità e la liquidità delle banche non potevano essere eliminati con le usuali misure di vigilanza prudenziale, e tuttavia tali misure siano state considerate quali misure di risanamento ai sensi della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125, del 5.5.2001) 3 .

e)    In caso di risposta affermativa alla questione di cui alla lettera d), se gli articoli da 53 a 62 della direttiva 2013/36/UE ovvero gli articoli da 44 a 52 della direttiva 2006/48/CE, in materia di tutela delle informazioni riservate ricevute o venute in essere nell’ambito della vigilanza prudenziale, debbano essere interpretati nel senso che, ai fini della tutela da essi offerta, assume rilievo la direttiva 2013/36/UE, successiva nel tempo, anche quando si tratti di informazioni riservate ricevute o venute in essere nel periodo di applicazione della direttiva 2006/48/CE, qualora tali informazioni dovessero essere state divulgate nel periodo di applicazione della direttiva 2013/36/UE.

f)    In caso di risposta affermativa alla questione di cui alla lettera d), se l’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2013/36/UE (e l’articolo 44, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/48/CE, a seconda della risposta fornita alla precedente questione) debba essere interpretato nel senso che non sono più informazioni riservate, per le quali vale l’obbligo di rispetto del segreto professionale, le informazioni di cui una banca centrale nazionale disponga in quanto organo di vigilanza e che siano divenute pubbliche in un determinato momento successivo a quello in cui sono venute in essere, ovvero le informazioni che potrebbero costituire un segreto professionale ma che risalgono a cinque o più anni addietro e delle quali pertanto si ritiene, in via di principio, che, in virtù del decorso del tempo, costituiscano informazioni storiche ed abbiano così perduto il loro carattere riservato. Se, nel caso di informazioni storiche risalenti a cinque o più anni addietro, il mantenimento dello status di riservatezza dipenda dalla questione se la riservatezza possa essere giustificata in virtù di motivi diversi dalla situazione commerciale delle banche sottoposte a vigilanza o di altre imprese.

g)    In caso di risposta affermativa alla questione di cui alla lettera d), se l’articolo 53, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2013/36/UE [e l’articolo 44, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2006/48/CE, a seconda della risposta fornita alla questione di cui alla lettera e)] debba essere interpretato nel senso che esso autorizza che i documenti riservati, non riguardanti soggetti terzi che abbiano tentato di effettuare il salvataggio di un ente creditizio, e giuridicamente rilevanti ai fini della decisione del giudice nell’ambito del giudizio civile risarcitorio instaurato nei confronti dell’organo competente per la vigilanza prudenziale, vengano automaticamente divulgati, ancor prima dell’inizio del procedimento giurisdizionale, a tutti i potenziali attori in giudizio e ai loro mandatari, senza che venga instaurato uno specifico procedimento per decidere sulla legittimità della divulgazione di ogni singolo documento ad ogni singolo soggetto legittimato e senza che venga effettuata una ponderazione degli interessi in gioco in ciascun caso concreto, e ciò persino nel caso in cui si tratti di informazioni relative ad enti creditizi che non si trovano in stato di fallimento o di liquidazione coatta ma che hanno anzi beneficiato dell’aiuto dello Stato nel procedimento nel quale sono stati cancellati strumenti finanziari di azionisti e di creditori subordinati degli enti creditizi.

h)    In caso di risposta affermativa alla questione di cui alla lettera d), se l’articolo 53, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE [e l’articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/48/CE, a seconda della risposta alla questione di cui alla lettera e)] debba essere interpretato nel senso che esso consente di pubblicare su Internet in modo accessibile a tutti documenti riservati ovvero sintesi di tali documenti, non riguardanti soggetti terzi che abbiano tentato di effettuare il salvataggio di un ente creditizio, e giuridicamente rilevanti ai fini della decisione del giudice nell’ambito del giudizio civile risarcitorio instaurato nei confronti dell’organo competente per la vigilanza prudenziale, nel caso in cui si tratti di informazioni relative ad enti creditizi che non si trovano in stato di fallimento o di liquidazione coatta ma che hanno anzi beneficiato dell’aiuto dello Stato nel procedimento nel quale sono stati cancellati strumenti finanziari di azionisti e di creditori subordinati degli enti creditizi, laddove però sia prescritto che, nell’ambito della pubblicazione su Internet in questione, vengano occultate tutte le informazioni riservate.

____________

1 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338).

2 Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU 2006, L 177, pag. 1).

3 GU 2001, L 125, pag. 15.