Language of document :

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas - Lituania) – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos / Akvilė Jarmuškienė

(Causa C-265/18) 1

[Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Regime speciale delle piccole imprese – Articoli da 282 a 292 – Franchigia IVA a favore delle piccole imprese con volume d’affari annuo inferiore al tetto fissato – Cessione simultanea di due beni immobili mediante una sola operazione – Superamento del limite annuo del volume d’affari per effetto del prezzo di vendita di uno dei due beni – Obbligo di assolvimento dell’imposta sul valore complessivo dell’operazione]

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Resistente: Akvilė Jarmuškienė

con l’intervento di: Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

Dispositivo

Gli articoli da 282 a 292 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, laddove una cessione, a favore di uno stesso acquirente, comporti due beni immobili, connessi per loro natura ed oggetto di un unico contratto di compravendita, ed il limite annuale di volume d’affari di riferimento, ai fini dell’applicabilità del regime speciale delle piccole imprese istituito dalla direttiva medesima, risulti superato, il soggetto passivo è tenuto ad assolvere l’imposta sulla base del valore dell’intera cessione di cui trattasi, vale a dire tenendo conto del valore di entrambi i beni oggetto della cessione stessa, ancorché il limite annuale de quo non risulterebbe superato laddove venisse preso in considerazione unicamente il valore di uno dei due beni.

____________

1 GU C 276 del 6.8.2018.