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Ricorso proposto il 6 gennaio 2024 – Northtechnic / Commissione

(Causa T-6/24)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Northtechnic" OOD (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: Y. Stoychev, advokat)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2023/2432 della Commissione, del 26 ottobre 2023, che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra1 , valori di riferimento, per il periodo dal 1º gennaio 2024 al 31dicembre 2024, per ogni produttore o importatore che abbia legalmente immesso in commercio nell'Unione quantitativi di idrofluorocarburi notificati a norma del regolamento a decorrere dal 1º gennaio 2015, nella parte in cui la riguarda

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 16 e dell'allegato V del regolamento n. 517/2014

Per la ricorrente, sarebbe stato stabilito un valore di riferimento senza calcolare le quantità di idrofluorocarburi da essa legalmente immesse in commercio per il 2016.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento

La Commissione europea non avrebbe tenuto conto, in sede di calcolo del valore di riferimento della ricorrente per il 2024, delle quantità di idrofluorocarburi immesse in commercio dalla ricorrente nel 2016.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione

Il riferimento al solo regolamento n. 517/2014 sarebbe insufficiente a motivare la decisione impugnata, in quanto la ricorrente non è in grado di dimostrare le ragioni per le quali le quantità di idrofluorocarburi da essa immesse in commercio nel 2016 non sono state prese in considerazione nel calcolo del suo valore di riferimento per il 2024.

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1 Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (in prosieguo: il «regolamento n. 517/2014») (GU L 150, del 20 maggio 2014, pag. 195).