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Ricorso proposto il 18 dicembre 2013 – Italian international film/EACEA

(Causa T-676/13)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Italian international film Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Fratini e B. Bettelli, avvocati)

Convenuta: Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Accogliere il ricorso e per l’effetto annullare la decisione dell’Agenzia dell’8 ottobre 2013, concernente il rigetto del progetto relativo al film “Only God Forgives”, nell’ambito dell’invito a presentare proposte EACEA/21/12;

Ordinare all’Agenzia l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti;

Condannare l’Agenzia alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura relativa al rigetto del progetto relativo al film “Only God Forgives”, nell’ambito dell’invito a presentare proposte EACEA/21/12 dell’Agenzia (MEDIA 2007 – Sostegno alla distribuzione transnazionale di film europei – Sistema “selettivo” 2013) (2012/C 300/07).

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 296 TFUE, 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 133, paragrafo 3, del regolamento finanziario per difetto di motivazione.

Si fa valere in particolare a questo riguardo che non è dato comprendere quale sia nel caso di specie la ragione che ha condotto la Convenuta a ritenere non ammissibile il progetto presentato dalla ricorrente. La decisione impugnata motiva infatti il rigetto in modo diverso dall’indicazione di cui alla lettera precedente del 7 agosto 2013, contestando il mancato rispetto di un criterio di eleggibilità di cui alle linee guide diverso da quello di cui al modello prestampato contenuto nella citata lettera (distribuzione cinematografica del film non effettuata dalla ricorrente stessa). La decisione impugnata però, rigetta il progetto con riferimento all’art, 5.1, quinto capoverso, delle linee guida, il quale ammette, sua pure in misura limitata, il ricorso al subappalto.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 167 TFUE e norme attuative, incluso il regolamento finanziario e dei punti 3 e 4 dell’invito a presentare proposte EACEA/21/12.

Si fa valere a questo riguardo l’errore manifesto delle argomentazioni di cui alla decisione impugnata. La ricorrente precisa su questo punto che dal tenore della decisione impugnata si evince che l’Agenzia ha erroneamente e arbitrariamente qualificato come subappalto il rapporto contrattuale in essere fra la ricorrente stessa e Rai Cinema. Dalla medesima lettera emergerebbe altresì che la stessa Agenzia confonde il subappalto con un contratto di affidamento a un terzo dell’attività di “physical distribution”.